Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2002_203_E_0108_01

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso [COM(2002) 184 def. — 2002/0085(ACC)]

    GU C 203E del 27.8.2002, p. 108–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0184

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso /* COM/2002/0184 def. - ACC 2002/0085 */

    Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0108 - 0108


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

    RELAZIONE

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) devono essere sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dalla Comunità.

    In applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'accordo di Wassenaar.

    Gli impegni politici assunti dagli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito del GFN o dell'accordo di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato CE e dal trattato CEEA. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, ivi compresi i prodotti a duplice uso.

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce in particolare dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.

    Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

    La presente proposta non ha implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario, né per le piccole e medie imprese.

    Proposta della Commissione

    Alla luce di quanto sopra è opportuno :

    a) sopprimere nella parte 1 dell'allegato IV le voci 3A002.g.2., 6A001.a.1.b.2., 6A001.a.1.b.3., 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. e 8D002 ;

    b) sopprimere nella parte 2 dell'allegato IV le voci 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c., 6A203.b. e 6E201 ;

    c) modificare come segue le voci 1E001 e 3E201 nella parte 2 dell'allegato IV :

    - 1E001 : " Tecnologia " ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" delle attrezzature o dei materiali di cui alla voce 1C012.b.

    - 3E201 : " Tecnologia " ai sensi della nota generale sulla tecnologia per "l'utilizzazione" delle attrezzature di cui alle voci 3A228.a., 3A228.b., 3A229, 3A231 o 3A232.

    2002/0085 (ACC)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commission [1],

    [1] GU C , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 [2], i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) devono essere sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dalla Comunità.

    [2] GU L 159 del 30.6.2000, pag.1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 (GU L 338, del 20.12.2001, pag.1).

    (2) In applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'accordo di Wassenaar.

    (3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'accordo di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato CE e dal trattato CEEA. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, ivi compresi i prodotti a duplice uso.

    (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce in particolare dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.

    (5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

    (6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

    1) Soppressione delle voci 3A002.g.2., 6A001.a.1.b.2., 6A001.a.1.b.3., 6A001.a.1.b.4., 6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. e 8D002 nella parte I.

    2) La parte II è modificata come segue :

    a) Soppressione delle voci 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c., 6A203.b. e 6E201.

    b) La voce 1E001 è sostituita dal seguente testo :

    « 1E001 " Tecnologia " ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" delle attrezzature o dei materiali di cui alla voce 1C012.b. »

    c) La voce 3E201 è sostituita dal seguente testo :

    « 3E201 " Tecnologia " ai sensi della nota generale sulla tecnologia per "l'utilizzazione" delle attrezzature di cui alle voci 3A228.a., 3A228.b., 3A229, 3A231 o 3A232. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Top