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Document JOC_2002_203_E_0024_01

Proposta di decisione del Consiglio concernente una posizione comune relativa al regolamento interno del comitato interinale istituito dall'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [COM(2002) 161 def.]

GU C 203E del 27.8.2002, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0161

Proposta di decisione del Consiglio concernente una posizione comune relativa al regolamento interno del comitato interinale istituito dall'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra /* COM/2002/0161 def. */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0024 - 0028


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente una posizione comune relativa al regolamento interno del comitato interinale istituito dall'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, concluso per anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di scambi e questioni connesse dell'accordo di stabilizzazione e associazione, è applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2002 ed entrerà definitivamente in vigore il 1° marzo 2002.

L'accordo interinale prevede all'articolo 38 l'istituzione di un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'accordo. L'articolo 39 stabilisce che il comitato interinale adotti il proprio regolamento interno. Occorrerà perciò che il comitato proceda a tale adozione nella sua prima riunione, prevista per metà aprile.

Il testo del regolamento interno proposto precisa le attribuzioni del comitato e le procedure che esso dovrà seguire, conformemente all'accordo interinale, e tiene conto in particolare del fatto che il comitato è stato investito di poteri decisionali ai sensi dell'accordo. Il regolamento interno comprende anche l'istituzione di sottocomitati, come previsto dall'articolo 41 dell'accordo. A questo proposito la Commissione ha cercato di predisporre una struttura snella e ha perciò limitato il numero dei sottocomitati a cinque, uno per ciascuno dei campi coperti dall'accordo interinale.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale, la posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato interinale riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta allegata.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente una posizione comune relativa al regolamento interno del comitato interinale istituito dall'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [1],

[1] GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo interinale è stato applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2002 ed è entrato definitivamente in vigore il 1° marzo 2002.

(2) L'articolo 38 del suddetto accordo istituisce un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 39 di detto accordo, il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.

(4) L'articolo 41 di detto accordo prevede che il comitato interinale possa istituire sottocomitati; la designazione, la composizione e il mandato dei sottocomitati dovrebbero essere specificati nel regolamento interno.

(5) La Comunità dovrebbe determinare la posizione da assumere all'interno del comitato interinale per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare all'interno del comitato interinale istituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia si basa sul progetto di decisione del comitato interinale allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/2002 DEL COMITATO INTERINALE ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA Comunità EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA

del ...........

relativa all'adozione del regolamento interno del comitato

(.../.../...)

IL COMITATO INTERINALE,

visto l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in particolare gli articoli 38, 39, 40 e 41,

considerando che l'Accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2002,

HA DECISO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO E D'ISTITUIRE I SOTTOCOMITATI IN ESSO PREVISTI:

Articolo 1 Presidenza

La presidenza del Comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea, in appresso denominata "la Comunità", e da un rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2 Riunioni

Il comitato interinale si riunisce regolarmente una volta all'anno. Riunioni speciali del comitato interinale possono aver luogo, d'intesa tra le Parti, su richiesta di una delle Parti.

La data e il luogo di ciascuna riunione del comitato interinale vengono concordati dalle Parti. Le riunioni sono convocate dal presidente.

Salvo decisione contraria, le sedute del comitato interinale non sono pubbliche.

Articolo 3 Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due Parti.

Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti, un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.

Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 4 Segretariato

Il segretariato del comitato interinale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione della Comunità europea e da un funzionario della Repubblica di Croazia.

Articolo 5 Corrispondenza

Le comunicazioni del e per il presidente del comitato interinale sono inoltrate ad entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

Articolo 6 Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 15 giorni dall'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle due Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le due Parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7 Verbale

Il progetto di processo verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per approvazione. Dopo l'adozione da parte del comitato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti.

Articolo 8 Deliberazioni

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 39 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione "Decisione" e "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione del loro oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle Parti nelle loro rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna Parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

Articolo 9 Lingue

Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle Parti.

Salvo decisione contraria, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 10 Spese

La Comunità e la Repubblica di Croazia sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il croato, che sono a carico della Repubblica di Croazia.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 11 Sottocomitati

I sottocomitati con i relativi mandati, istituiti in conformità dell'articolo 41 dell'accordo interinale, sono elencati in allegato alla presente decisione.

I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le Parti. Essi sono presieduti a turno da una delle Parti conformemente al regolamento del comitato interinale. I sottocomitati si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su richiesta di una delle Parti.

Essi fanno capo al comitato interinale, a cui riferiscono dopo ogni riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato.

Il comitato interinale può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato esistente, modificarne il mandato o istituirne di nuovi per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Fatto a ............................

Per il comitato interinale

Il presidente

ALLEGATO

SOTTOCOMITATO QUESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Mandato

1. L'obiettivo generale del sottocomitato è di esaminare l'evoluzione e le politiche economiche, monitorare e analizzare congiuntamente la cooperazione economica, tecnica e finanziaria, conformemente agli articoli 33 e 34 dell'accordo interinale, al fine di contribuire allo sviluppo economico della Repubblica di Croazia e di rafforzare i legami economici tra la Repubblica di Croazia e la Comunità europea.

2. Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie specifiche:

- Politiche e sviluppi macroeconomici nella Comunità europea e nella Repubblica di Croazia

- Riforme strutturali, compresa la riforma del sistema finanziario

- Agevolazione della circolazione dei capitali e sua progressiva liberalizzazione

- Sistema statistico.

SOTTOCOMITATO AGRICOLTURA E PESCA

Mandato

1. L'obiettivo generale del sottocomitato è di trattare le questioni legate ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca. Il sottocomitato controlla il rispetto degli obblighi assunti dalle Parti in questi campi ed effettua un'analisi congiunta della cooperazione nel settore dell'agricoltura, conformemente agli articoli da 11 a 18, degli allegati III, IV e V e del protocollo 3 dell'accordo interinale nonché al protocollo sul vino.

2. Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie:

- esame dei problemi connessi allo sviluppo del settore agricolo e alla politica agraria, nonché allo sviluppo rurale nella Repubblica di Croazia e nella Comunità europea;

- prodotti agricoli trasformati;

- pesca;

- questioni veterinarie e fitosanitarie; esame delle possibilità di sviluppare la cooperazione nel settore.

SOTTOCOMITATO MERCATO INTERNO

Mandato

1. L'obiettivo generale del sottocomitato è di esaminare la riforma legislativa nella Repubblica di Croazia. Esso stabilirà le priorità, definirà le politiche, controllerà e analizzerà il ravvicinamento della legislazione croata a quella comunitaria conformemente all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e associazione e agli articoli 35 e 36 dell'accordo interinale.

2. Il sottocomitato si occuperà delle questioni connesse al graduale ravvicinamento della legislazione croata all'acquis comunitario nei settori legati al mercato interno e in particolare nei seguenti campi specifici:

- concorrenza e aiuti di Stato;

- diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

- appalti pubblici;

- diritto societario;

- contabilità;

- protezione dei dati;

- normalizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;

- tutela dei consumatori.

SOTTOCOMITATO COMMERCIO, ACCIAIO E PRODOTTI SIDERURGICI, DOGANE E FISCALITÀ

Mandato

1. Gli obiettivi del sottocomitato sono di esaminare e monitorare tutte le questioni relative alla politica commerciale e alla cooperazione in campo doganale, conformemente agli articoli da 2 a 10 e da 19 a 31, agli allegati I e II e ai protocolli 1, 2, 4 e 5 dell'accordo interinale.

2. Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie:

- libera circolazione delle merci: monitoraggio del rispetto degli obblighi delle Parti ed esame di eventuali difficoltà attinenti al regime commerciale dei prodotti industriali, compresi i prodotti tessili e siderurgici;

- aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

- aspetti commerciali degli appalti pubblici;

- aspetti commerciali della normalizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;

- cooperazione doganale ed esame di tutte le questioni attinenti all'attuazione delle norme d'origine;

- scambio d'informazioni sulla compatibilità e sugli sviluppi nel campo della fiscalità.

SOTTOCOMITATO TRASPORTI

Mandato

1. L'obiettivo del sottocomitato è di monitorare il rispetto degli obblighi assunti dalle Parti nel settore dei trasporti conformemente al protocollo 6 dell'accordo interinale.

2. Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie:

- esame di eventuali problemi attinenti all'attuazione dell'accordo per quanto riguarda la libertà di transito.

- Istituzione di un sistema di ecopunti conformemente all'articolo 2 del protocollo 6 dell'accordo interinale.

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