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Document C:2023:161:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 161, 5 maggio 2023


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
5 maggio 2023


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2022-2023
Sedute dal 9 al 10 novembre 2022
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 10 novembre 2022

2023/C 161/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi (2022/2027(INI))

2

2023/C 161/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE (2022/2005(INI))

10


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 10 novembre 2022

2023/C 161/03

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (11050/2022 — C9-0299/2022 — 2022/0200(NLE))

20

2023/C 161/04

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (11052/2022 — C9-0304/2022 — 2022/0201(NLE))

21

2023/C 161/05

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021 (09982/2022 — C9-0224/2022 — 2022/0174(NLE))

22

2023/C 161/06

P9_TA(2022)0379
Sovvenzioni estere distorsive
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 — C9-0167/2021 — 2021/0114(COD))
P9_TC1-COD(2021)0114
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

23

2023/C 161/07

P9_TA(2022)0380
Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD))
P9_TC1-COD(2021)0104
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

26

2023/C 161/08

P9_TA(2022)0381
Finanza digitale: atto sulla resilienza operativa digitale (DORA)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020)0595 — C9-0304/2020 — 2020/0266(COD))
P9_TC1-COD(2020)0266
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011

27

2023/C 161/09

P9_TA(2022)0382
Finanza digitale: modifica della direttiva relativa ai requisiti di resilienza operativa digitale
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 — C9-0303/2020 — 2020/0268(COD))
P9_TC1-COD(2020)0268
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario

28

2023/C 161/10

P9_TA(2022)0383
Livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823 — C9-0422/2020 — 2020/0359(COD))
P9_TC1-COD(2020)0359
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)

29

2023/C 161/11

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 novembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD))
[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]

30

2023/C 161/12

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (10624/2022 — C9-0222/2022 — 2022/0806(NLE))

53

2023/C 161/13

Decisione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di nomina del presidente del Comitato di risoluzione unico (N9-0068/2022 — C9-0352/2022 — 2022/0905(NLE))

56

2023/C 161/14

Decisione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N9-0067/2022 — C9-0351/2022 — 2022/0904(NLE))

58


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 9 al 10 novembre 2022

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 10 novembre 2022

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/2


P9_TA(2022)0388

Sport elettronici e videogiochi

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi (2022/2027(INI))

(2023/C 161/01)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che specificano le competenze e le azioni dell'Unione nel settore dello sport,

visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (1), e in particolare la sua sezione Media,

visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (2), e in particolare il capo relativo allo sport,

vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020 (COM(2020)0825),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020 (COM(2020)0842),

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (COM(2020)0784),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (4),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (5),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (6),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (7), e in particolare il suo invito alle istituzioni dell'UE ad avviare un dibattito sul futuro e sulle opportunità degli sport elettronici e a raccogliere dati per valutare questo settore e presentare uno studio sul suo impatto sociale ed economico,

vista la risoluzione del Consiglio, del 1o marzo 2002, sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, mediante l'etichettatura di taluni videogiochi e giochi per computer per gruppi di età (8),

viste le conclusioni del Consiglio del 4 aprile 2022 sulla creazione di una strategia europea per l'ecosistema delle industrie culturali e creative (9),

vista la raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (10),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 maggio 2022 dal titolo «Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)» (COM(2022)0212),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (11),

vista la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di includere i disturbi del gioco d'azzardo nella 11a revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11),

vista la decisione del Comitato olimpico internazionale di lanciare la serie olimpica virtuale (OVS),

viste le conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile (12),

visto il suo studio dal titolo «Esports» (13),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0244/2022),

A.

considerando che l'ecosistema dei videogiochi è diventato un'industria culturale e creativa di primo piano in tutto il mondo, con una dimensione del mercato europeo stimata a 23,3 miliardi di EUR nel 2021 (14), oltre a 4 900 studi di videogiochi e 200 editori di videogiochi (15), inoltre presenta un grande potenziale di crescita, innovazione, creatività e innesca un cambiamento positivo per l'intero settore; che questo settore è uno dei pochi dell'industria culturale e creativa ad aver registrato una crescita del fatturato durante la crisi COVID-19 (16);

B.

considerando che l'ecosistema dei videogiochi è parte integrante dell'industria culturale e creativa che ha ispirato con successo molte altre industrie creative e culturali quali, ad esempio, film e libri, traendo ispirazione da esse;

C.

considerando che i videogiochi si sono rivelati un potente strumento intersettoriale, partendo dalle esperienze di varie tecniche artistiche e intrecciandole con tecnologie innovative;

D.

considerando che la Corte di giustizia dell'UE ha riconosciuto che i videogiochi sono opere creative complesse con un valore unico e creativo, che sono tutelate sia dalla direttiva 2009/24/CE (17) relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore sia dalla direttiva 2001/29/CE (18) sul diritto d'autore;

E.

considerando che il successo degli streamer di videogiochi, dei club e dei tornei di sport elettronici a livello europeo dimostra che le giovani generazioni di cittadini europei stanno attivamente cercando di prendere parte alla nuova economia dei creatori guidata dai videogiochi; che i tornei nazionali, regionali e mondiali di sport elettronici potrebbero essere percepiti come incentivi agli scambi culturali e promuovere la cultura e i valori europei;

F.

considerando che nel 2020 (19) l'industria dei videogiochi ha impiegato circa 98 000 persone in Europa, di cui solo il 20 % è costituito da donne (20); che vi è un forte squilibrio di genere negli sport elettronici; che incrementare il numero di donne nei videogiochi e negli sport elettronici dovrebbe essere considerata una priorità strategica;

G.

considerando che la metà degli europei si considera giocatore di videogiochi, di cui quasi la metà sono donne, e che l'età media di un giocatore di videogiochi in Europa è di 31,3 anni; che oltre il 70 % dei giovani di età compresa tra i 6 e i 24 anni nell'UE gioca ai videogiochi, anche se la maggior parte dei giocatori ha più di 18 anni (21);

H.

considerando che l'industria dei videogiochi riunisce un'ampia gamma di competenze e know-how in materia di scrittura, progettazione, creazione artistica, sviluppo digitale, editoria, distribuzione e localizzazione; che un videogioco è innanzitutto un'opera di proprietà intellettuale su cui si basa la catena del valore; che la questione della titolarità e del controllo della proprietà intellettuale incide sulla complessità della struttura giuridica dell'ecosistema e crea nuove sfide giuridiche per gli streamer, gli sviluppatori, gli editori e i detentori di contenuti di terze parti;

I.

considerando che l'industria europea dei videogiochi è costituita principalmente da piccole e medie imprese (PMI) di vitale importanza per l'economia europea, in particolare per l'industria culturale e creativa;

J.

considerando che gli ecosistemi dei videogiochi e degli sport elettronici sono fortemente influenzati dalla ricerca, dall'innovazione tecnologica e creativa e devono essere costantemente reinventati; che occorre altresì riconoscere il valore innovativo del settore, nonché il suo valore aggiunto culturale;

K.

considerando che tali ecosistemi non dispongono ancora di dati, definizioni e quadri giuridici armonizzati che sono necessari per consentire loro di sfruttare appieno il loro potenziale;

L.

considerando che l'ecosistema dei videogiochi è in gran parte di proprietà privata, ma beneficia di misure e incentivi a livello nazionale e dell'UE; che tale sostegno è talvolta direttamente mirato, come nel caso del programma Europa creativa, o rientra nel sostegno generale alla ricerca e all'innovazione attraverso Orizzonte Europa; che le politiche pubbliche a favore dei videogiochi sono spesso integrate nel settore audiovisivo;

M.

considerando che i videogiochi e gli sport elettronici si fondano innanzitutto su un mercato estremamente internazionalizzato, con pochi ostacoli alla circolazione di beni e servizi; che l'accesso ai più recenti hardware e software è fondamentale per la natura dinamica e la competitività degli ecosistemi europei dei videogiochi e degli sport elettronici;

N.

considerando che, sebbene l'UE sia un attore importante nell'ecosistema dei videogiochi, l'industria è in gran parte dominata da attori extra UE; che il mercato comprende molti attori diversi lungo la catena del valore, che sono gestiti principalmente attraverso piattaforme extra UE che fungono anche da intermediari nella distribuzione di giochi europei in tutto il mondo;

O.

considerando che i videogiochi e gli sport elettronici utilizzano tecnologie avanzate come l'IA e la realtà virtuale e hanno avviato la creazione di spazi virtuali alternativi come i metaversi;

P.

considerando che gli sport elettronici sono competizioni in cui singoli individui o squadre giocano videogiochi, solitamente di fronte a spettatori, in presenza o online, per intrattenimento, premi o denaro; che la definizione comprende un elemento umano (i giocatori), un elemento digitale (i giochi stessi), e un elemento competitivo; che gli sport elettronici potrebbero essere considerati parte non solo del settore dei videogiochi, ma anche dei settori della cultura e dei media;

Q.

considerando che gli sport elettronici sono ancora un fenomeno giovane con un notevole potenziale di evolversi e trasformare altri settori a livello dell'UE e nazionale e che si sta sviluppando in maniera eterogenea negli Stati membri;

R.

considerando che gli sport elettronici differiscono dagli sport in quanto sono per definizione digitali; che gli sport elettronici sono un fenomeno essenzialmente guidato da soggetti privati, in cui i diritti di proprietà intellettuale appartengono all'editore di giochi e i diritti in materia di competizione all'editore di giochi o sono organizzati su base contrattuale;

S.

considerando che gli sport elettronici sono un'attività di intrattenimento sempre più popolare, caratterizzata sia da una vasta base di giocatori di videogiochi sia da un numero limitato di giocatori e squadre professionali; che gli sport elettronici iniziano a un livello amatoriale, ma possono essere praticati anche a livello semiprofessionale o professionale da squadre e giocatori;

T.

considerando che i videogiochi e gli sport elettronici hanno un grande potenziale di utilizzo nelle politiche dell'UE in materia di istruzione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita; che l'uso dei videogiochi in classe incoraggia spesso gli studenti a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, delle arti e della matematica (STEAM) e che gli sport elettronici possono contribuire a sviluppare diverse competenze che sono essenziali in una società digitale; che i videogiochi e gli sport elettronici sono ampiamente accessibili e possono essere utilizzati per aumentare l'inclusività e la diversità negli ambienti di apprendimento, come ad esempio in classe e lungo tutto l'arco della vita;

U.

considerando che i videogiochi hanno la capacità di avvicinare l'ambiente scolastico alla realtà quotidiana dei discenti, in cui i videogiochi ricoprono spesso un ruolo di rilievo; che sono presenti indicazioni secondo cui gli insegnanti della scuola primaria che hanno utilizzato i videogiochi in classe hanno osservato in alcuni casi un miglioramento significativo di diverse competenze chiave, quali la risoluzione dei problemi e le competenze analitiche, sociali e intellettuali, il coordinamento spaziale e il lavoro di squadra, nonché un aumento del livello di concentrazione; che gli sport elettronici possono anche essere integrati nell'istruzione e contribuire all'acquisizione di competenze e abilità digitali;

V.

considerando che molti giocatori di videogiochi sono giovani nel mezzo del loro sviluppo intellettuale, mentale, sociale e fisico; che le sfide poste dalla pandemia di COVID-19, come il deterioramento del livello di attività fisica, l'aumento dell'ansia o altri tipi di disturbi mentali, hanno colpito i giovani; che, tuttavia, i videogiochi e gli sport elettronici possono apportare notevoli benefici per la salute mentale di molti giocatori e avere la capacità di diffondere valori positivi, che dovrebbero essere perseguiti in particolare per il pubblico più giovane;

W.

considerando che il settore dei videogiochi offre un numero crescente di opportunità di lavoro per molti creatori culturali; che, come per molti settori creativi, i lavoratori del settore dei videogiochi sono particolarmente soggetti a un ritmo di lavoro molto elevato in vista del rilascio di un gioco, noto anche come «crunch», compresi gli straordinari spesso non retribuiti; che tali condizioni possono essere pregiudizievoli per i lavoratori;

X.

considerando che gli sport elettronici e i videogiochi pongono altresì sfide per la società europea nella sfera digitale; che alcune di queste sfide comprendono la truffa, gli impatti negativi sulla sostenibilità ambientale, le caratteristiche online che possono essere utilizzate impropriamente per violenze o molestie online, in particolare nei confronti delle giocatrici, e la disinformazione;

Y.

considerando che la monetizzazione dei videogiochi attraverso microtransazioni, nelle valute dei giochi e nelle loot box contenenti contenuti di gioco casuali è comune in alcuni videogiochi; che talvolta le loot box possono essere pagate anche con denaro reale; che la progettazione aggressiva potrebbe avere conseguenze finanziarie dannose per i giocatori, in particolare per i minori o i più vulnerabili, a causa di spese indesiderate o incontrollate; che in alcuni casi le loot box possono essere considerate un meccanismo «pay-to-win» (paga per vincere); che è necessario un approccio uniforme a livello dell'UE al fine di garantire una solida protezione dei consumatori;

Videogiochi e sport elettronici: sfide, opportunità e strategia europea

1.

invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere il valore dell'ecosistema dei videogiochi quale importante industria culturale e creativa con un forte potenziale per l'ulteriore crescita e innovazione; chiede lo sviluppo di una strategia europea coerente e a lungo termine per i videogiochi, di cui dovrebbero beneficiare tutti gli attori coinvolti in modo equo e adeguato, tenendo conto nel contempo degli sport elettronici e dell'attuale dipendenza dalle importazioni e basandosi sulle strategie nazionali esistenti al fine di sostenere gli attori dell'UE e le start-up dell'UE in tali settori;

2.

sottolinea che ai fini del suo lavoro sulla nuova strategia per i videogiochi la Commissione dovrebbe basarsi sugli obiettivi della sua comunicazione relativa alla Bussola per il digitale 2030 al fine di migliorare l'accesso ai talenti e ai finanziamenti, affrontare la carenza di competenze digitali e fornire infrastrutture e connettività affidabili, nonché garantire che i pertinenti portatori di interessi siano coinvolti nel processo; evidenzia che la strategia dovrebbe tenere conto delle sfide future e dei rapidi cambiamenti nel settore;

3.

ritiene che la creazione di un settore europeo dei videogiochi realmente integrato richieda una maggiore produzione e coproduzione di videogiochi da parte di attori europei; accoglie con favore il fatto che il programma Europa creativa e il programma Orizzonte Europa forniscano finanziamenti per il settore europeo dei videogiochi, comprese la ricerca e l'innovazione, mediante specifici bandi di gara aventi valore aggiunto europeo; deplora, tuttavia, l'esiguità dei finanziamenti finora impegnati e il fatto che i criteri di ammissibilità non siano sempre adeguati alle esigenze del settore, in particolare delle PMI; chiede, a tale proposito, un maggiore sostegno e maggiori investimenti nella ricerca e sviluppo (R&S) e nella formazione, al fine di massimizzare le opportunità di creazione di giochi in tutti gli Stati membri e incoraggiare lo sviluppo e trattenere i talenti europei; invita la Commissione a sostenere le iniziative pubbliche e private che contribuiscono allo sviluppo di un panorama europeo dei videogiochi più competitivo;

4.

sottolinea che gli incentivi nazionali e il sostegno allo sviluppo locale dei videogiochi, comprese le PMI, dovrebbero essere incoraggiati e agevolati attraverso le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, come il regolamento generale di esenzione per categoria;

5.

sottolinea l'importanza di promuovere e sostenere il commercio e la commercializzazione internazionali dei videogiochi creati in Europa; invita la Commissione, in tale contesto, a mappare e definire l'industria europea dei videogiochi e a valutare la possibilità di creare un marchio di «Videogioco europeo», nonché a promuovere altre iniziative a livello nazionale ed europeo per migliorare la reperibilità dei videogiochi e incoraggiare la diffusione e il riconoscimento dei videogiochi creati in Europa, anche a livello mondiale;

6.

sottolinea l'importanza del processo di localizzazione per la corretta circolazione di un gioco in un mercato multilingue come l'Unione europea e per la promozione della diversità linguistica; ritiene opportuno un forte sostegno da parte dell'Unione europea in materia;

7.

sottolinea che dati industriali armonizzati e affidabili sui settori europei dei videogiochi e degli sport elettronici sono essenziali per fornire valutazioni e raccomandazioni basate su dati concreti, anche in materia di diversità e inclusione; invita la Commissione a creare un Osservatorio europeo dei videogiochi per sostenere le istanze decisionali e le parti interessate e fornire loro dati armonizzati, valutazioni e raccomandazioni concrete per sviluppare il settore; ritiene che un Osservatorio europeo dei videogiochi possa essere utilizzato anche come una rete di conoscenze a sostegno del dialogo per un settore più integrato;

8.

invita la Commissione a proporre una revisione dei codici pertinenti della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE), al fine di garantire che gli sviluppatori e gli editori di videogiochi e gli sport elettronici siano riesaminati, chiariti e razionalizzati e quindi affrontino le sfide che il settore si trova ad affrontare e migliorino l'inadeguatezza dell'attuale classificazione statistica;

9.

sottolinea che la proprietà intellettuale è fondamentale per i videogiochi e costituisce un fattore chiave per la crescita e gli investimenti; sottolinea la necessità di sviluppare una strategia europea per la proprietà intellettuale dei videogiochi, utilizzando la creazione di proprietà intellettuale nuova e originale e la promozione della proprietà intellettuale e delle creazioni europee già esistenti; sottolinea che l'applicazione transfrontaliera dei diritti di proprietà intellettuale degli sviluppatori di giochi e degli artisti deve essere adeguatamente tutelata e che occorre garantire una remunerazione equa;

10.

accoglie con favore la posizione del Consiglio su una strategia europea per l'ecosistema industriale culturale e creativo, in particolare per quanto riguarda la definizione, la protezione e la promozione dei nostri beni culturali strategici; dichiara la propria disponibilità a portare avanti questo tema, in particolare per quanto riguarda gli studi e i cataloghi europei di videogiochi; è del parere che ulteriori investimenti europei dovrebbero essere destinati al settore e che InvestEU e Media Invest potrebbero contribuire a garantire che le relative esigenze di finanziamento siano soddisfatte;

11.

accoglie con favore il progetto pilota avviato dal Parlamento europeo dal titolo «Comprendere il valore di una società dei videogiochi europea», che mira a sviluppare una migliore comprensione del valore del settore dei videogiochi e del suo impatto su una serie di settori strategici e sulla società nel suo complesso; invita la Commissione a portare avanti tale processo promuovendo la ricerca interdisciplinare sui videogiochi e gli sport elettronici, a pubblicare una comunicazione dedicata a tale questione e, se necessario, a proporre misure adeguate, tenendo conto della necessità di proteggere i giovani giocatori, in particolare i minori;

12.

riconosce la necessità di tutelare gli sport elettronici dai problemi legati alla manipolazione dei risultati sportivi, al gioco d'azzardo illegale e al miglioramento delle prestazioni, compreso il doping; sottolinea la necessità di prevenire il doping e la manipolazione dei risultati sportivi nei giochi professionali e di educare i giocatori su tali questioni, nonché di proteggere l'integrità delle competizioni;

13.

invita la Commissione a esplorare le sinergie tra il settore dei videogiochi e la sua strategia di innovazione, in particolare nel contesto della ricerca sul metaverso e tenendo conto della protezione dei dati personali e delle sfide in materia di cibersicurezza, senza perdere di vista il fenomeno degli sport elettronici;

14.

sottolinea che, a causa del loro vasto pubblico e della loro componente digitale, i videogiochi e gli sport elettronici hanno un notevole potenziale sociale e culturale per collegare i cittadini europei di ogni età, di qualsiasi genere ed estrazione, compresi gli anziani e le persone con disabilità; riconosce gli sforzi compiuti dal settore dei videogiochi per migliorare l'accessibilità dei loro prodotti in linea con i principi di uguaglianza e non discriminazione; ritiene, tuttavia, che tali progressi debbano continuare;

15.

evidenzia i vantaggi dei giochi multipiattaforma online sia per l'esperienza che offrono agli utenti — consentendo ai giocatori di entrare in contatto tra loro in modo semplice attraverso piattaforme differenti — sia per gli sviluppatori di giochi e invita l'industria dei videogiochi ad adoperarsi al massimo affinché tale opportunità sia sfruttata nella maniera più ampia possibile;

16.

sottolinea che i videogiochi e gli sport elettronici dispongono di un notevole potenziale per promuovere ulteriormente la storia, l'identità, il patrimonio, i valori e la diversità europei attraverso esperienze immersive; ritiene che abbiano anche il potenziale per contribuire al potere di persuasione dell'UE;

17.

invita la Commissione ad avviare iniziative volte a promuovere i videogiochi europei che mettono in luce i valori, la storia e la diversità europei, ma anche il know-how dell'industria, educando nel contempo le persone e sensibilizzando in merito ai vantaggi dei videogiochi per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze generali; ritiene che tali iniziative possano condurre alla creazione di un'Accademia europea di videogiochi;

18.

sottolinea che i videogiochi sono parte integrante del patrimonio culturale europeo e dovrebbero pertanto essere preservati e promossi; suggerisce di sostenere, in collaborazione con l'industria, la creazione di un archivio che preservi i videogiochi europei più significativi dal punto di vista culturale e che ne garantisca la giocabilità in futuro; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di consolidare i progetti esistenti quali la Collezione internazionale di giochi elettronici (International Computer Game Collection — ICS) e i numerosi musei dei videogiochi in tutta l'UE;

19.

insiste sul fatto che i videogiochi e gli sport elettronici possono essere uno strumento didattico prezioso per coinvolgere attivamente i discenti in un programma di studio e per sviluppare l'alfabetizzazione digitale, le competenze trasversali e il pensiero creativo; ritiene che l'utilizzo dei videogiochi nelle scuole debba essere realizzato parallelamente alla sensibilizzazione degli insegnanti su come utilizzare al meglio i videogiochi nell'insegnamento; sottolinea che gli insegnanti dovrebbero essere coinvolti da vicino nel processo decisionale relativo all'uso dei videogiochi a fini educativi; evidenzia che ciò richiederà attrezzature e connettività migliori nelle scuole;

20.

sottolinea l'importanza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed evidenzia che gli insegnanti devono essere adeguatamente formati per insegnare le TIC e le competenze computazionali; sottolinea che il miglioramento delle competenze degli insegnanti durante l'orario di lavoro è essenziale per garantire una corretta integrazione delle TIC e dei giochi nell'istruzione;

21.

ricorda l'importanza di corsi di formazione europei dedicati alle professioni dei videogiochi tra cui i relativi aspetti creativi, tecnici, giuridici ed economici; sottolinea la necessità di sviluppare programmi educativi di punta in Europa, anche nelle istituzioni pubbliche e nelle università, colmando il divario tra i programmi di studio europei esistenti e il necessario insieme di conoscenze e competenze per le professioni dei videogiochi e perseguendo una strategia proattiva per promuovere la parità di genere e l'inclusività nel settore;

22.

accoglie con favore il lavoro svolto da organizzazioni quali Pan European Game Information (PEGI) per informare i giocatori di videogiochi e i genitori in merito ai contenuti dei videogiochi e per proteggere i minori da contenuti potenzialmente inappropriati; incoraggia l'industria, le agenzie di rating e le associazioni dei consumatori a proseguire le campagne di sensibilizzazione relative a tali sistemi; ricorda che il ruolo dei genitori è fondamentale per garantire che i minori usino i videogiochi in sicurezza, e devono avere a disposizione strumenti come le funzionalità di controllo parentale; sottolinea il ruolo importante delle campagne di sensibilizzazione, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, per educare e informare i genitori e le scuole, anche su come utilizzare correttamente i videogiochi;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che il settore dei videogiochi è un settore importante per scoprire e sviluppare nuovi talenti creativi, nonché per contribuire al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione di tutti i creatori culturali e di altri professionisti, in particolare nel contesto della transizione digitale, dato che l'industria europea dei giochi sta attualmente affrontando una carenza cronica di talenti;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con le parti sociali per migliorare le condizioni di lavoro di tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo dei videogiochi e per garantire contratti equi e il rispetto della legislazione nazionale e dell'UE in materia di diritti dei lavoratori, equità e parità di retribuzione, salute fisica e mentale e sicurezza sul lavoro; deplora le ricorrenti segnalazioni riguardanti i cosiddetti orari di lavoro «crunch» e gli straordinari non retribuiti e sottolinea la responsabilità che gli sviluppatori e gli editori di videogiochi hanno nel garantire condizioni di lavoro sane ed eque per i propri lavoratori;

25.

ritiene che, nonostante gli sforzi compiuti in termini di rappresentanza accurata, equa e non stereotipata delle donne nei videogiochi, sia necessario continuare a compiere progressi e avanzare di pari passo con il conseguimento di una maggiore parità per le donne in tutte le posizioni della catena del valore, nonché per quanto concerne i progressi nella lotta contro gli abusi sessuali e la discriminazione;

26.

accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza in materia di loot box, anche per quanto riguarda le possibilità di vincere, e di un approccio europeo armonizzato; sottolinea che qualora siano utilizzate le loot box è necessario che siano assolutamente chiare e trasparenti per tutti i giocatori, in particolare per i minori e i loro genitori, al fine di prevenire comportamenti rischiosi; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione misure legislative, se del caso, per affrontare le questioni legate ai fenomeni della monetizzazione all'interno dei giochi, quali gli elementi di gioco basati sulla fortuna e i sistemi «paga per vincere», tenendo conto di tutti i mezzi possibili per proteggere i giocatori più vulnerabili alle mire aggressive, tra cui i minori;

27.

sottolinea che l'attuazione tempestiva e integrale di tutta la legislazione dell'UE relativa alle industrie culturali e creative è della massima importanza;

Sport elettronici: videogiochi genuinamente competitivi in un quadro europeo

28.

ritiene che gli sport elettronici e lo sport siano settori diversi, non da ultimo perché i videogiochi utilizzati per giochi competitivi o sport elettronici sono giocati in un ambiente digitale e appartengono a soggetti privati che godono del pieno controllo giuridico e di tutti i diritti esclusivi e incondizionati sui videogiochi stessi; reputa, tuttavia, che entrambi i settori possano integrarsi e imparare gli uni dagli altri e promuovere valori e competenze positivi simili, quali il fair play, la non discriminazione, il lavoro di squadra, la leadership, la solidarietà, l'integrità, l'antirazzismo, l'inclusione sociale e la parità di genere;

29.

ritiene che, data la natura transfrontaliera della disciplina, l'Unione europea sia il livello adeguato per affrontare le sfide degli sport elettronici; incoraggia l'introduzione di una mappatura europea degli attori di sport elettronici a livello locale, regionale e nazionale, che consenta ai cittadini europei di entrare in contatto con le strutture ad essi vicine, agevolando altresì l'organizzazione di competizioni e incoraggiando gli sport elettronici amatoriali; sottolinea che la mappatura potrebbe contribuire a sensibilizzare e promuovere gli sport elettronici;

30.

invita la Commissione a elaborare una carta per promuovere i valori europei nelle competizioni relative agli sport elettronici, in collaborazione con editori, organizzazioni di squadre, club e organizzatori di tornei; accoglie con favore l'uso, in tale contesto, di strumenti quali i principi guida dell'industria sull'impegno in materia di sport elettronici e codici di condotta nazionali per gli sport elettronici, al fine di promuovere sport elettronici divertenti, equi e di cui fruiscono giocatori e organizzatori di tutto il mondo in un ambiente aperto e inclusivo;

31.

chiede alla Commissione di studiare la possibilità di creare orientamenti coerenti e completi sullo status dei giocatori professionisti di sport elettronici;

32.

invita gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di realizzare un visto per il personale degli sport elettronici basato sui visti culturali e sportivi Schengen, applicabile a tutto il personale coinvolto nella gestione di competizioni di sport elettronici e nella partecipazione ad esse, e a prendere in considerazione misure volte a facilitare le procedure di rilascio dei visti per consentire ai lavoratori del settore dei videogiochi di entrare nell'UE;

33.

avverte che, in rari casi, i videogiochi intensivi possono portare alla dipendenza e a comportamenti tossici, come riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità; sottolinea che i giocatori di sport elettronici possono soffrire di una mancanza di esercizio e di elevati livelli di stress a causa della mancanza di una separazione tra vita professionale e vita privata e che le carriere dei giocatori professionisti di sport elettronici sono spesso brevi, il che crea problemi quando si tratta di passare a un'altra carriera; ritiene che l'UE debba adottare un approccio responsabile nei confronti dei videogiochi e degli sport elettronici, promuovendoli nel quadro di uno stile di vita sano, tra cui l'attività fisica e l'interazione sociale di persona e l'impegno culturale;

34.

riconosce il potenziale dei videogiochi sportivi e degli sport virtuali per esplorare nuove forme di coinvolgimento dei tifosi e aumentare la partecipazione dei giovani alle attività fisiche; incoraggia la creazione di partenariati tra tutte le parti interessate nei settori dei videogiochi e dello sport al fine di creare nuovi progetti che apportino un valore aggiunto ai giocatori e al pubblico;

35.

sottolinea che i videogiochi e gli sport elettronici svolgono un duplice ruolo nella transizione ecologica, sia come industria che deve adoperarsi per diventare più rispettosa dell'ambiente, sia come mezzo per sensibilizzare i giocatori di videogiochi riguardo alle questioni climatiche e ambientali; accoglie con favore le iniziative intraprese dall'industria dei videogiochi per proteggere l'ambiente e migliorare l'efficienza energetica dei dispositivi utilizzati e dei servizi forniti; chiede, in tale contesto, maggiori sforzi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale dei servizi relativi agli sport elettronici;

36.

sottolinea che i videogiochi possono essere un'attività sociale che consente agli utenti di socializzare e trascorrere del tempo insieme; evidenzia che la stigmatizzazione relativa agli sport elettronici e ai videogiochi è ancora diffusa in tutta la società e dovrebbe essere affrontata;

37.

sottolinea l'importante ruolo che le città e le regioni possono svolgere nel fornire accesso a infrastrutture in grado di ospitare eventi nell'ambito di sport elettronici o nell'agevolare l'accesso ai videogiochi per tutti; evidenzia, a tale proposito, che gli spazi pubblici come le biblioteche possono svolgere un ruolo importante nella promozione della cultura dei videogiochi e nel fornire a tutti l'accesso a videogiochi e dispositivi, indipendentemente dalle circostanze socioeconomiche, conformemente al diritto dell'UE in materia di diritto d'autore; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sufficienti per gli spazi pubblici come le biblioteche, al fine di sostenere tale ruolo;

o

o o

38.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.

(2)  GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

(4)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 152.

(5)  GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 2.

(6)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 71.

(7)  GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 2.

(8)  GU C 65 del 14.3.2002, pag. 2.

(9)  GU C 160 del 13.4.2022, pag. 13.

(10)  GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39.

(11)  GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.

(12)  GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36.

(13)  Scholz, T. M. e Nothelfer, N. (2022), ricerca per la commissione CULT — Esports (Sport elettronici), Parlamento europeo, dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, Bruxelles.

(14)  ISFE, Europe’s Video Games Industry (Il settore dei videogiochi in Europa), ISFE-EGDF Key Facts, 2021.

(15)  EY, Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis (Ricostruire l'Europa: l'economia culturale e creativa prima e dopo la crisi COVID-19), gennaio 2021.

(16)  EY, Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis (Ricostruire l'Europa: l'economia culturale e creativa prima e dopo la crisi COVID-19), gennaio 2021.

(17)  Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(18)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(19)  ISFE, Europe’s Video Games Industry (Il settore dei videogiochi in Europa), ISFE-EGDF Key Facts, 2021.

(20)  Ibidem.

(21)  Ibidem.


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/10


P9_TA(2022)0389

Giustizia razziale, non discriminazione e lotta al razzismo nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE (2022/2005(INI))

(2023/C 161/02)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1) («direttiva sull'uguaglianza razziale»),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2) («direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione»),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (3),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (4) («direttiva sui diritti delle vittime»),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (5),

vista l'istituzione, nel giugno 2016, del gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio,

visti gli orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità elaborati dal sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello della Commissione sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità nel 2018 e pubblicati nel 2021,

vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» («piano d'azione dell'UE») (COM(2020)0565),

vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

viste la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101), e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri,

visti il pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il terzo principio ivi contenuto, relativo alle pari opportunità, e la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 marzo 2021 sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (6),

vista la relazione della Commissione del 19 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica («direttiva sull'uguaglianza razziale») e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione») (COM(2021)0139),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 marzo 2021 dal titolo «Equality bodies and the implementation of the Commission Recommendation on standards for equality bodies» (Organismi per la parità e attuazione della raccomandazione della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità) (SWD(2021)0063),

vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2021 dal titolo «La strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030)» (COM(2021)0615),

viste le conclusioni del Consiglio del 4 marzo 2022 sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo,

visti i principi guida comuni della Commissione per i piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale del marzo 2022,

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, il protocollo n. 12, che vieta la discriminazione,

viste le raccomandazioni politiche generali adottate dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), segnatamente la raccomandazione n. 5 (riveduta) sulla prevenzione e la lotta contro il razzismo e la discriminazione nei confronti dei musulmani e la raccomandazione n. 9 (riveduta) sulla prevenzione e la lotta contro l'antisemitismo, nonché il suo parere sul concetto di «razzializzazione», adottato nel dicembre 2021, e la sua tabella di marcia per un'uguaglianza effettiva, del 27 settembre 2019,

vista la relazione del comitato direttivo del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la discriminazione, sulla diversità e sull'inclusione dal titolo «COVID-19: an analysis of the anti-discrimination, diversity and inclusion dimensions in Council of Europe member States» (COVID-19: un'analisi delle dimensioni della lotta contro la discriminazione, della diversità e dell'inclusione negli Stati membri del Consiglio d'Europa) (7),

vista la risoluzione 2389 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 24 giugno 2021sulla lotta contro l'afrofobia, o razzismo contro i neri, in Europa,

vista la risoluzione 2413 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 26 novembre 2021 sulla discriminazione nei confronti dei rom e dei traveller in ambito abitativo,

vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

viste la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e le raccomandazioni generali del comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

viste le relazioni e le indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

vista la «Relazione sulla diversità in seno al Segretariato del Parlamento — Situazione attuale e tabella di marcia 2022-2024», approvata dal Gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità del Parlamento il 22 novembre 2021,

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (8),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (9),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (10),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (11),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (12),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (13),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0254/2022),

A.

considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come stipula l'articolo 2 TUE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta e deve essere pienamente rispettato; che il diritto dell'UE vieta la discriminazione e le molestie sulla base dell'origine razziale o etnica;

B.

considerando che il concetto di «razza» è una costruzione sociale; che, secondo l'ECRI, ricorrere al concetto di «razzializzazione» può aiutare a comprendere i processi alla base del razzismo e della discriminazione razziale (14); che ai gruppi razzializzati sono attribuiti determinati connotati e caratteristiche che sono presentati come innati per tutti i membri di ogni gruppo interessato, sulla base di caratteristiche quali il colore della pelle, l'origine etnica o nazionale o la religione, o ancora l'appartenenza percepita a un gruppo specifico;

C.

considerando che il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 è il primo strumento politico dell'Unione in cui è riconosciuta la dimensione strutturale del razzismo, che ha radici storiche risalenti al colonialismo, alla schiavitù, alle persecuzioni del passato e al genocidio; che tali radici hanno una presa più salda e un impatto maggiore in alcuni Stati membri rispetto ad altri; che il razzismo strutturale può essere influenzato anche da altri fattori; che il piano d'azione rappresenta un primo passo importante verso la lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nell'UE, ma è sprovvisto di meccanismi di follow-up, di parametri di riferimento ambiziosi e di obiettivi chiari;

D.

considerando che, nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo, per «razzismo strutturale» si intendono i comportamenti discriminatori che possono essere radicati all'interno delle istituzioni sociali, finanziarie e politiche, con conseguente impatto su diversi livelli del potere e sull'elaborazione delle politiche; che la discriminazione strutturale può essere vista come un ostacolo al conseguimento, da parte di gruppi o individui, degli stessi diritti e opportunità che sono disponibili alla maggior parte della popolazione;

E.

considerando che sono stati segnalati casi di criminalizzazione e violenza istituzionale nei confronti di gruppi razzializzati e della società civile; che il problema dovrebbe essere affrontato nella lotta contro il razzismo strutturale, in qualsiasi piano d'azione contro il razzismo e nelle politiche in materia di sicurezza e migrazione (15);

F.

considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la discriminazione razziale e le molestie continuano ad essere all'ordine del giorno in tutta l'UE (16); che la FRA segnala inoltre livelli elevati di discriminazione e razzismo nei confronti di gruppi razzializzati sulla base del loro contesto etnico o migratorio, come le persone romanì (17) e le persone di origine nordafricana o subsahariana (18), come pure nei confronti dei musulmani (19) e degli ebrei (20); che i movimenti razzisti, xenofobi e omo/transfobici e le ideologie estremiste, in particolare i sentimenti di estrema destra, sono in aumento e continuano a rappresentare gravi minacce per le società democratiche dell'UE e per la sicurezza dei gruppi razzializzati;

G.

considerando che l'adozione della direttiva antidiscriminazione è bloccata in seno al Consiglio dal 2008;

H.

considerando che il razzismo strutturale e istituzionalizzato si rispecchia anche nelle disuguaglianze socioeconomiche e nella povertà e che questi fattori interagiscono e si rafforzano reciprocamente; che la discriminazione e il razzismo pregiudicano la dignità umana, le opportunità di vita, la prosperità, il benessere e spesso la sicurezza; che le minoranze razziali ed etniche nell'UE devono far fronte alla segregazione in alcuni ambiti della vita quotidiana, fra cui quello abitativo, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'istruzione e i sistemi giudiziari; che numerosi membri di minoranze razziali ed etniche nell'UE hanno un accesso insufficiente a beni di prima necessità come l'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari e l'elettricità, il che può essere ulteriormente aggravato dai cambiamenti climatici, e che ciò si rispecchia nel mercato del lavoro, in cui le persone vittima di discriminazione razziale sono sovrarappresentate nelle file dei disoccupati e nei posti di lavoro precari e di bassa qualità, come quelli dell'economia dei lavori su richiesta; che le disuguaglianze razziali non possono essere affrontate senza robusti investimenti per superare la povertà;

I.

considerando che un approccio orizzontale intersezionale alle politiche e alle misure dell'UE, come delineato nella strategia di genere e nella strategia per le persone LGBTQI, è determinante per affrontare la discriminazione razziale; che i gruppi minoritari, compresi — a titolo esemplificativo ma non esaustivo — i romanì, i musulmani, gli ebrei, le persone di origine africana e asiatica e i sami, subiscono forme multiple di discriminazione;

J.

considerando che, come evidenziato da diversi casi in cui sono stati applicati due pesi e due misure e da diversi episodi di discriminazione avvenuti alle frontiere dell'UE sulla base del colore della pelle, anche recentemente nei confronti di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, vi è la necessità di garantire la parità di trattamento alle frontiere dell'UE;

K.

considerando che le donne in situazioni di precarietà, in particolare quelle che sono vittima di discriminazione razziale, sono fortemente sovrarappresentate nella prostituzione, il che è frutto del razzismo e del sessismo e contribuisce, nel contempo, alla loro perpetuazione;

L.

considerando che esistono ostacoli all'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione razziale; che, in numerosi Stati membri, gli organismi per la parità non dispongono delle risorse umane e finanziarie e/o dell'indipendenza necessaria per colmare questo divario, anche a causa di una volontà politica insufficiente; che il quadro antidiscriminazione dell'UE è recepito in modo disomogeneo nella legislazione degli Stati membri, cosa che limita l'efficacia degli organismi per la parità;

M.

considerando che in tutta l'UE sono stati segnalati diversi casi di razzismo, discriminazione strutturale, molestie, violenza e profilazione razziale ed etnica da parte della polizia, di agenti di contrasto, di giudici e avvocati all'interno dei sistemi di giustizia penale (21); che, nei sistemi giudiziari della maggior parte degli Stati membri (22), si osservano pregiudizi strutturali nei confronti di gruppi razzializzati; che la violenza poliziesca e l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze dell'ordine non dovrebbero mai essere tollerati; che un'assunzione di responsabilità e un controllo indipendenti sono elementi essenziali per affrontare il razzismo istituzionale all'interno delle autorità di contrasto; che la situazione è esacerbata dalle carenze dello Stato di diritto nei sistemi giudiziari penali;

N.

considerando che le donne romanì, le donne razzializzate e le donne migranti, comprese quelle affette da disabilità, affrontano disuguaglianze e discriminazioni intersezionali nell'UE; che molte di loro hanno anche subito la violenza strutturale e violazioni della loro integrità e autonomia fisica, essendo state vittime di sterilizzazione, contraccezione e aborto forzati, che costituiscono pratiche dannose e una forma di violenza di genere radicata in convinzioni eugenetiche;

O.

considerando che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) sono già utilizzati per generare previsioni, profili e valutazioni del rischio che influenzano la vita delle persone; che le nuove tecnologie e la transizione digitale possono far sorgere nuove sfide per l'uguaglianza razziale e la non discriminazione, riproducendo pregiudizi sociali e disuguaglianze strutturali, ma possono anche diventare uno strumento efficace nella lotta al razzismo e alla discriminazione strutturale;

P.

considerando che il modo in cui le persone sono rappresentate nei media, a prescindere dalla loro origine razziale, religiosa o etnica, può consolidare gli stereotipi negativi con connotazioni razziali;

Q.

considerando che le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nel preservare e mettere in pratica i valori e i diritti fondamentali dell'UE nonché nell'attuare le politiche e strategie dell'Unione; che lo spazio civico subisce un continuo degrado in tutta Europa e che molte organizzazioni della società civile faticano a sopravvivere e hanno problemi con i finanziamenti;

R.

considerando che la direttiva sull'uguaglianza razziale non è stata attuata in misura sufficiente dalla maggior parte degli Stati membri; che la direttiva non disciplina tutte le forme e i motivi di discriminazione, come la discriminazione intersezionale e strutturale, e che dovrebbe pertanto essere aggiornata per tenere conto dei nuovi sviluppi quali l'IA e il processo decisionale algoritmico, in particolare il potenziale rischio di riprodurre pregiudizi razziali; che la decisione quadro del Consiglio sul razzismo e la xenofobia non è stata recepita interamente o correttamente da alcuni Stati membri; che la Commissione dovrebbe verificare tale punto e assicurarsi che gli Stati membri rispettino la normativa antidiscriminazione dell'UE;

S.

considerando che è necessario che le istituzioni dell'UE adottino misure concrete per garantire cambiamenti sostenibili verso un luogo di lavoro pienamente inclusivo e rispettoso; che la discriminazione è spesso multidimensionale e che solo un approccio intersezionale può aprire la strada a cambiamenti sostenibili in grado di superare pratiche e politiche razziste profondamente radicate nella nostra società; che gli individui appartenenti a gruppi razzializzati e a gruppi in situazioni vulnerabili che sono soggetti a forme intersezionali di discriminazione sono sottorappresentati nelle posizioni decisionali;

T.

considerando che la discriminazione razziale può aggiungere un livello di vulnerabilità per le persone razializzate che hanno subito violenza di genere e può ostacolare il loro accesso al sostegno, alle risorse e all'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno;

U.

considerando che le organizzazioni finanziate con fondi dell'UE non dovrebbero promuovere opinioni xenofobe o razziste;

V.

considerando che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono tra le manifestazioni più gravi di razzismo e xenofobia; che in Europa si registra un aumento costante dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; che la pandemia di COVID-19 è stata uno dei fattori che hanno contribuito a tale aumento (23); che l'incitamento all'odio può portare a reati generati dall'odio; che secondo la FRA, fino a nove reati generati dall'odio e attacchi motivati dall'odio su dieci nell'UE non sono denunciati e, pertanto, sanzionati (24);

1.

sottolinea l'urgente necessità che l'Unione elabori e adotti un approccio solido, inclusivo, globale e articolato per combattere efficacemente tutte le forme di razzismo e discriminazione, compreso il razzismo strutturale e istituzionalizzato, per qualsiasi motivo e in ogni ambito nell'UE; insiste sul fatto che l'Unione e le sue istituzioni devono dare l'esempio in tale lotta;

2.

chiede che la lotta sia guidata da una maggiore e sostenuta leadership politica ai massimi livelli, che preveda, tra l'altro, risposte ferme e rapide all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, e invoca la partecipazione di persona ai vertici per la lotta al razzismo;

3.

invita la Commissione a continuare a valutare l'attuazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE per la lotta alla discriminazione, al razzismo, alla xenofobia, all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, nonché ad altri tipi di intolleranza, al fine di determinare come migliorarlo, se necessario, e a partecipare a un dialogo regolare e allo scambio delle migliori prassi con gli Stati membri, le autorità locali e regionali, i gruppi razzializzati e altri soggetti interessati pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile; invita la Commissione ad adottare misure concrete, anche ricorrendo alle procedure di infrazione, in caso di violazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri;

4.

invita la Commissione e tutti i livelli di governance dell'UE a integrare l'uguaglianza e la giustizia razziale in tutte le loro attività politiche, anche finanziando progetti a livello di Stato membro, regionale e locale; invita la Commissione, a tale proposito, ad attuare una politica di tolleranza zero nei confronti del sostegno dell'UE a progetti, all'interno o all'esterno dell'UE, che promuovono direttamente o indirettamente opinioni xenofobe o razziste; ricorda che il regolamento finanziario dell'UE (25) e il regolamento recante disposizioni comuni per i programmi finanziati dall'UE (26) nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale contengono diverse disposizioni tese a combattere la discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione di tali disposizioni;

5.

ricorda il suo appello di lunga data ad adottare la direttiva orizzontale antidiscriminazione, bloccata in Consiglio dal 2008; invita il Consiglio a istituire una formazione del Consiglio sulla parità di genere e l'uguaglianza per agevolare discussioni ad alto livello su tali temi, compresa la discriminazione strutturale e intersezionale, nell'ambito di un forum regolare e permanente e per garantire l'integrazione della lotta al razzismo e della dimensione di genere in tutte le politiche; invita la Commissione ad aggiornare la proposta di direttiva dell'UE sulla parità di trattamento, alla luce della posizione del Parlamento, affrontando anche la discriminazione intersezionale e vietando esplicitamente la discriminazione basata su qualsiasi combinazione di motivi elencati nella Carta;

6.

invita gli Stati membri a provvedere alla piena attuazione e all'efficace monitoraggio della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione; condanna con vigore il fatto che le minoranze razziali, etniche, religiose e linguistiche e i migranti, comprese le persone LGBTQI, subiscano episodi di razzismo strutturale, discriminazione, reati generati dall'odio e incitamento all'odio, forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali, ma non solo, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'istruzione e altri servizi essenziali, come la salute mentale e l'assistenza alla salute sessuale e riproduttiva, e che abbiano maggiori difficoltà nell'accesso al sistema giudiziario, che devono essere riconosciuti come gravi impedimenti al pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza, che portano alla povertà e all'esclusione sociale;

7.

deplora che, a 14 anni dall'adozione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, diversi Stati membri non abbiano ancora recepito pienamente e correttamente le sue disposizioni nel diritto nazionale; invita gli Stati membri a configurare come reato i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio di natura razzista, nonché ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena; invita inoltre gli Stati membri a mettere in atto norme e misure pertinenti relative alla protezione dei testimoni e delle vittime prima, durante e dopo le indagini e i procedimenti penali, in linea con la direttiva dell'UE sui diritti delle vittime di reato, e a scambiare migliori prassi o misure che si sono dimostrate efficaci per incoraggiare a sporgere denuncia, come le linee telefoniche dirette e gli spazi sicuri; deplora che attualmente nell'UE vi siano ancora casi di membri delle forze dell'ordine che non prendono in seria considerazione le segnalazioni di reati a sfondo razziale e chiede che tutti i casi siano oggetto di indagini adeguate (27); sottolinea l'importanza di formazioni specializzate in materia di lotta al razzismo, non discriminazione e reati generati dall'odio destinate alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie, in particolare per individuare e registrare correttamente gli incidenti;

8.

manifesta profonda preoccupazione per i casi di violenza della polizia contro persone razzializzate in vari Stati membri; invita gli Stati membri a garantire che i cittadini abbiano accesso a meccanismi di denuncia della polizia indipendenti ed efficaci, che consentano di indagare sui casi di violenza, cattiva condotta e abuso da parte della polizia, e a salvaguardare il diritto degli individui di documentare tali casi;

9.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» (COM(2021)0777), invita il Consiglio a concordare rapidamente l'adozione di tale decisione; accoglie con favore le disposizioni della legge sui servizi digitali (COM(2020)0825), che garantirà che ciò che è illegale offline lo sia anche online, il che dovrebbe contribuire alla lotta contro l'incitamento illegale all'odio su Internet; invita gli Stati membri ad applicare i principi guida fondamentali per incoraggiare la denuncia dei reati generati dall'odio, sviluppati nel marzo 2021 dal gruppo di lavoro dell'UE sulla registrazione, la raccolta di dati e l'incoraggiamento alla segnalazione dei reati generati dall'odio; incoraggia lo scambio delle migliori prassi tra le autorità competenti, anche in materia di pene alternative quali i servizi sociali o l'istruzione obbligatoria;

10.

riconosce che l'IA potrebbe aiutare a individuare e ridurre l'incidenza dei pregiudizi umani e che il software di IA potrebbe essere applicato ai set di dati per mappare i gruppi che subiscono discriminazioni; teme tuttavia che l'IA possa rafforzare la discriminazione esistente e aggravare le disuguaglianze e l'esclusione sociale; pone l'accento sull'importanza di utilizzare dati di qualità nello sviluppo di algoritmi, in quanto lo standard dei sistemi IA si basa sui dati utilizzati per il loro addestramento; insiste sull'importanza di affrontare i potenziali rischi e di garantire che siano predisposte le garanzie necessarie per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati per l'uso degli strumenti di IA, in particolare quando utilizzati dalle autorità di contrasto, e di garantire che i sistemi di IA siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, equità e responsabilità e che siano effettuati audit indipendenti per evitare che tali sistemi aggravino la discriminazione, il razzismo, l'esclusione e la povertà;

11.

chiede che gli Stati membri pongano fine alla profilazione razziale o etnica in tutte le sue forme; invita gli Stati membri e l'Agenzia dell'UE per la formazione delle autorità di contrasto a impartire ulteriori formazioni su come evitare la profilazione illegale nel contesto delle attività di contrasto e aiutare a comprendere ed eliminare i pregiudizi; ricorda che, ai sensi del diritto dell'Unione, è vietata la profilazione che discrimina le persone fisiche sulla base di dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili in relazione ai diritti e alle libertà fondamentali, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 (28) e dal regolamento (UE) 2016/679 (29);

12.

riconosce che i gruppi razzializzati sono rappresentati in maniera sproporzionata tra le fasce a più basso reddito della popolazione europea e invita gli Stati membri e la Commissione a far fronte alle esigenze specifiche di tali gruppi in settori quali l'istruzione, gli alloggi, la salute, l'occupazione, le attività di polizia, i servizi sociali, il sistema giudiziario e la partecipazione e la rappresentanza politiche; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi pienamente della garanzia per l'infanzia anche per affrontare il razzismo strutturale contro i bambini razzializzati e a definire programmi nazionali specifici finalizzati a interrompere il ciclo della povertà che colpisce, nella stragrande maggioranza dei casi, bambini razzializzati;

13.

plaude alla risposta dell'UE alle persone in fuga dall'Ucraina e l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (30); esprime preoccupazione per le notizie di episodi discriminatori e razzisti alle frontiere a danno delle persone di colore e delle minoranze, come i romanì, e ricorda agli Stati membri il diritto di ogni individuo a chiedere asilo e a essere trattato con rispetto nel quadro del diritto internazionale (31); ribadisce che la migrazione e i controlli alle frontiere non possono essere messi al sopra della sicurezza, dei diritti e della vita delle persone e invita la Commissione a integrare la dimensione dell'uguaglianza razziale nell'intero quadro giuridico e politico dell'UE in materia di migrazione;

14.

deplora che le comunità romanì restino uno dei gruppi più discriminati e vulnerabili nell'UE; esorta gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom adottata il 12 marzo 2021, come pure il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom, e ad avvalersi di tutti i finanziamenti disponibili; invita gli Stati membri a riconoscere ufficialmente l'antiziganismo quale forma specifica di razzismo nei confronti delle persone romanì;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire per contrastare l'aumento preoccupante dell'antisemitismo nell'UE; osserva che la popolazione ebraica nell'UE è diminuita negli ultimi anni e che il 38 % degli ebrei, nel corso degli ultimi cinque anni, ha preso in considerazione l'idea di abbandonare l'UE per timori legati alla propria sicurezza (32);

16.

condanna pratiche quali la mutilazione genitale femminile, la detenzione coniugale e i «delitti d'onore» che colpiscono in particolare le donne e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere di tali pratiche; chiede maggiore sensibilizzazione e sostegno per porre fine a tali pratiche dannose nell'UE, sia a livello nazionale che dell'UE;

17.

sottolinea che molte donne di origine africana e altre donne vittime di discriminazione razziale devono far fronte a situazioni di povertà ed esclusione intergenerazionali e compaiono costantemente tra i gruppi con il minore accesso ai servizi sanitari, subendo discriminazioni nei servizi di ostetricia, maternità e assistenza all'infanzia (33);

18.

invita gli Stati membri a garantire che i servizi sanitari siano preparati ad affrontare problematiche sanitarie specifiche che potrebbero colpire prevalentemente le persone di origine africana, medio-orientale, latino-americana e asiatica, anche tramite le formazioni necessarie e il conseguente aggiornamento dei programmi di studio in medicina;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare azioni specifiche per combattere gli stereotipi di genere ed eliminare la discriminazione e le diseguaglianze, nonché per combattere la violenza di genere contro le donne che sono vittima di discriminazione razziale, anche tramite l'adozione della proposta di direttiva sulla violenza contro le donne e la violenza domestica (COM(2022)0105), aggiungendo la violenza di genere all'elenco dei reati dell'UE, configurando come reato la sterilizzazione forzata e l'aborto forzato e prevedendo mezzi di ricorso, sostegno e risarcimento per le vittime;

20.

sottolinea il ruolo dell'istruzione, della cultura e dello sport nel contrastare gli stereotipi razziali ed etnici e nel promuovere l'uguaglianza e l'inclusione sociale; ritiene che gli Stati membri dovrebbero affrontare il razzismo e la discriminazione precocemente e integrare l'istruzione inclusiva in tutti i programmi di studio ufficiali; insiste sull'importanza di riconoscere e insegnare le radici storiche del razzismo e dell'antisemitismo, anche al fine di promuovere una migliore comprensione della migrazione nel presente; manifesta preoccupazione riguardo all'impatto del razzismo e della discriminazione sulla salute fisica e mentale dei bambini e degli adolescenti provenienti da contesti migratori e di altre persone vittime di discriminazione razziale, il che ostacola la loro inclusione nelle società; insiste sul fatto che tali pregiudizi hanno un impatto a lungo termine sulla loro vita adulta; condanna con vigore la pratica di qualsiasi segregazione razziale ed etnica nelle scuole, che ancora accade nell'UE e che ha un effetto sproporzionato sui bambini provenienti da comunità di minoranze razziali ed etniche; avverte che tali pratiche portano all'emarginazione, perpetuano la discriminazione strutturale e ostacolano un accesso paritario alla qualità della vita; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre o rafforzare politiche inclusive per prevenire l'esclusione sociale, nonché ad adottare misure concrete per sostenere i minori appartenenti a minoranze razziali ed etniche;

21.

esorta le istituzioni dell'UE ad affrontare la discriminazione intersezionale nella legislazione e nelle politiche dell'UE sulla lotta alla discriminazione e a promuovere un quadro dell'Unione in materia, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i gruppi interessati;

22.

sottolinea la necessità di garantire una partecipazione significativa di tutti i gruppi vittime di discriminazione intersezionale nell'elaborazione delle politiche a livello dell'UE, nazionale e locale, in particolare i gruppi minoritari;

23.

invita tutti gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati comparabili e solidi sull'uguaglianza per comprendere pienamente e documentare la discriminazione, analizzare i problemi sociali e affrontare le disuguaglianze in modo olistico, basandosi sulla partecipazione volontaria, sull'autoidentificazione e sul consenso informato, con la contestuale garanzia dell'anonimato e della riservatezza, e garantendo la partecipazione comunitaria nella definizione delle categorie, nell'analisi e nella valutazione, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, così come della legislazione nazionale; invita la Commissione a continuare a elaborare con gli Stati membri una metodologia comune in materia, al fine di garantire la comparabilità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti; sostiene il lavoro della FRA nell'analizzare tali dati e accoglie con favore gli ulteriori sviluppi in questo settore, in linea con il suo nuovo mandato e attraverso una cooperazione strutturata e stretta con le agenzie che si occupano di giustizia e affari interni e con i gruppi interessati;

24.

esorta tutti gli Stati membri ad adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione entro la fine del 2022, che tengano in considerazione le radici storiche del razzismo e creino una cultura della memoria, come previsto dal piano d'azione dell'UE contro il razzismo; invita la Commissione ad aumentare la trasparenza e la partecipazione dei gruppi vittime di discriminazione razziale all'attività del sottogruppo sui piani d'azione nazionali contro il razzismo, anche fornendo informazioni sui punti di contatto nazionali; evidenzia la necessità di portare avanti il piano d'azione dell'UE sulla lotta al razzismo oltre il 2025 e a trasformarlo in una strategia dell'UE a pieno titolo e incoraggia la Commissione a garantire la continuità dei lavori in tal senso prima della fine del suo attuale mandato;

25.

sottolinea la necessità di un meccanismo di monitoraggio e responsabilità per garantire l'efficace applicazione e attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di lotta al razzismo e alla discriminazione e ricorda l'importanza della partecipazione delle organizzazioni della società civile a tale processo; chiede l'adozione di una raccomandazione del Consiglio sui piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione, al fine di rafforzare l'impegno a favore dei principi guida comuni e dei conseguenti indicatori di progresso, come pure il meccanismo di monitoraggio degli stessi;

26.

ricorda il suo sostegno alle organizzazioni della società civile, in particolare nel settore della lotta contro il razzismo, la lotta alla discriminazione e la tolleranza; insiste sul fatto che i difensori antirazzisti dei diritti umani devono essere protetti e sostenuti nel loro lavoro; ricorda la necessità di finanziamenti dell'UE dedicati e sufficienti per le organizzazioni della società civile; sottolinea altresì l'importanza di un dialogo costante e strutturato con le organizzazioni della società civile che si occupano di giustizia e uguaglianza razziale a livello europeo, nazionale e locale; esorta la Commissione e gli Stati membri, con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e dei gruppi interessati, a sviluppare e attuare campagne di sensibilizzazione del pubblico per contrastare gli stereotipi e i pregiudizi prevalenti tra la popolazione in generale; chiede opportunità di finanziamento più pertinenti nel quadro del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori nell'ambito della lotta contro la discriminazione; invita la Commissione a garantire che il Forum permanente delle organizzazioni della società civile contro il razzismo sia formalmente incluso nella definizione delle politiche e della legislazione pertinenti; deplora gli attacchi in diverse forme (tra cui incitamento all'odio, regimi fiscali punitivi, azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, attacchi contro uffici o le persone che vi lavorano) nei confronti delle organizzazioni della società civile che forniscono sostegno ai cittadini e consulenze ai decisori politici in questo settore;

27.

sottolinea l'importanza della rappresentanza e della diversità come strumenti per lo sviluppo di società inclusive; ricorda che i media hanno la responsabilità di rispecchiare le società in tutta la loro diversità e si rammarica dell'attuale mancanza di diversità a tutti i livelli; condanna la retorica razzista di alcuni organi di informazione che stigmatizzano le comunità vittime di discriminazione razziale; sottolinea inoltre l'importanza di una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere e della partecipazione delle persone vittime di discriminazione razziale ai media, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza e fornire modelli di riferimento positivi per i bambini appartenenti a gruppi oggetto di discriminazione razziale;

28.

sottolinea gli effetti cruciali che le campagne e le iniziative di alfabetizzazione mediatica possono avere nel mitigare le narrazioni di discriminazione razziale diffuse attraverso la disinformazione; invita la Commissione e gli Stati membri a porre maggiore enfasi sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali per combattere il razzismo e la discriminazione; invita gli Stati membri a individuare e analizzare le attività e le fonti di finanziamento dei gruppi estremisti nell'UE che diffondono l'odio, compresi quelli con stretti legami con la Russia, che sono utilizzati per destabilizzare l'UE e comprometterne l'unità, e ad adottare ulteriori misure per combattere le attività di tali organizzazioni nell'UE;

29.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione riguardo a norme minime per gli organismi per la parità, che ha l'obiettivo di garantire pari protezione contro la discriminazione in tutta l'UE, ed esorta la Commissione a presentare una proposta ambiziosa a tale riguardo; invita la Commissione ad adottare misure legislative concrete per rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per la parità negli Stati membri e a garantire che abbiano finanziamenti sufficienti a svolgere i loro compiti, in particolare per quanto riguarda una migliore raccolta dei dati al fine di mappare la discriminazione e le disuguaglianze in tutta l'UE; esorta gli Stati membri a garantire che il mandato di tutti gli organismi per la parità comprenda tutte le forme di discriminazione, compresi la vittimizzazione e l'incitamento all'odio;

30.

deplora il fatto che il razzismo strutturale persista nella società dell'UE; invita le istituzioni dell'UE ad affrontare tale fenomeno all'interno delle sue strutture, nonché ad affrontare la sottorappresentazione dei gruppi vittime di discriminazione razziale e degli altri gruppi soggetti a discriminazione, in particolare nelle posizioni decisionali, e ad adottare con urgenza una strategia di inclusione e diversità della forza lavoro; sottolinea che una persona dovrebbe essere assunta sulla base del merito, delle qualifiche e delle capacità; ricorda che, a norma dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento, l'incitamento all'odio è vietato, come pure il linguaggio diffamatorio e l'incitamento alla discriminazione, e invita la Presidente e i presidenti di commissione ad attuare correttamente tali norme e a garantire indagini adeguate e un seguito adeguato nei casi in cui si accerti una violazione di tale norma;

31.

accoglie con favore a tale riguardo l'adozione della strategia sulla diversità del Parlamento europeo e la sua tabella di marcia per il 2022-2024; sottolinea che applicarla nella rispettiva strategia in materia di risorse umane è anche una responsabilità dei gruppi politici;

32.

accoglie con favore la nomina, da parte della Commissione, del primo coordinatore per la lotta al razzismo nel 2021 e il continuo rinnovo dal 2015 della nomina del coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo e per la promozione della vita ebraica; invita la Commissione a nominare rapidamente il coordinatore per il contrasto all'odio anti-musulmano; deplora che la posizione sia vacante da luglio 2021; ricorda che tali posizioni dovrebbero essere permanenti e che, pertanto, i coordinatori dovrebbero essere appoggiati e sostenuti finanziariamente; sottolinea il ruolo centrale del coordinatore per la lotta al razzismo e del gruppo di lavoro ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza ai fini dell'integrazione dell'uguaglianza razziale in tutte le politiche dell'UE;

33.

esprime preoccupazione per la continua diffusione di teorie del complotto razziste e xenofobe che incitano all'odio e alla violenza, compresi i reati generati dall'odio in tutto il mondo; è allarmato dal fatto che tali teorie, quali la cosiddetta «teoria della grande sostituzione», siano state integrate nel discorso politico di numerose figure politiche dell'estrema destra negli Stati membri e sottolinea che si tratta di una minaccia per i valori fondamentali e condivisi dell'Unione;

34.

ricorda la sua posizione sulla relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto e, in particolare, il suo invito a integrare una sezione dedicata alle organizzazioni della società civile e a trattare i diritti fondamentali, compresa la non discriminazione per motivi razziali, di colore della pelle o etnici; chiede inoltre una sintesi dell'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo nei capitoli per paese della relazione;

35.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(4)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(5)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(6)  GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1.

(7)  https://edoc.coe.int/en/living-together-diversity-and-freedom-in-europe/9741-covid-19-an-analysis-of-the-anti-discrimination-diversity-and-inclusion-dimensions-in-council-of-europe-member-states.html

(8)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 2.

(9)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 104.

(10)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.

(11)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 150.

(12)  GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.

(13)  GU C 347 del 9.9.2022, pag. 15.

(14)  ECRI, Opinion on the concept of «racialisation» (Parere sul concetto di «razzializzazione»), 8 dicembre 2021.

(15)  Parlamento europeo, studio condotto per conto della commissione LIBE, Protection against racism, xenophobia and racial discrimination, and the EU Anti-racism Action Plan (Protezione contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione razziale e piano d'azione dell'UE contro il razzismo), maggio 2022.

(16)  FRA, Fundamental Rights Report 2022 (Relazione 2022 sui diritti fondamentali), 8 giugno 2022, pag. 84.

(17)  Il termine «popolo romanì» comprende diversi gruppi, fra cui rom, kalé (gitani), manouche, ashkali, traveller, lovara, rissende, boyash, domare, kalderash, romanichal e sinti.

(18)  FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey — Main results (Seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea: principali risultati), 6 dicembre 2017.

(19)  FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey Muslims — Selected findings (Seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea — Musulmani: una selezione di risultati), 21 settembre 2017.

(20)  FRA, Experiences and perceptions of antisemitism — Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU (Esperienze e percezioni di antisemitismo — Seconda indagine sulla discriminazione e i reati generati dall'odio contro gli ebrei nell'UE), 10 dicembre 2018.

(21)  Centro europeo per i diritti dei Rom, Justice Denied: Roma in the criminal justice system (La giustizia negata: i rom nel sistema giudiziario penale), 2 marzo 2022.

(22)  Rete europea contro il razzismo (ENAR), 2014–2018 ENAR Shadow Report on racist crime and institutional racism in Europe (Relazione ombra 2014-2018 dell'ENAR sui reati di razzismo e il razzismo istituzionale in Europa), 11 settembre 2019.

(23)  FRA, Fundamental Rights Report 2022 (Relazione 2022 sui diritti fondamentali), 8 giugno 2022, pag. 84.

(24)  FRA, Incoraggiare la denuncia dei reati d'odio: il ruolo delle forze dell’ordine e di altre autorità, 2021.

(25)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(27)  ENAR, Justice Gap: Racism pervasive in criminal justice systems across Europe (Una falla nella giustizia: la pervasività del razzismo nei sistemi di giustizia penale europei), 12 settembre 2019.

(28)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(29)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(30)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(31)  FRA, The war in Ukraine — Fundamental rights implications within the EU (La guerra in Ucraina — implicazioni per i diritti fondamentali nell'UE), 19 maggio 2022, e FRA, EU-Ukrainian border checkpoints: First field observations (Punti di controllo al confine UE-Ucraina: prime osservazioni sul campo), 23 marzo 2022.

(32)  FRA opinions — Experiences and perceptions of antisemitism (Pareri della FRA — Esperienze e percezioni di antisemitismo.

(33)  Equinox, Towards Gender Justice — Rethinking EU Gender Equality Policy from an Intersectional Perspective (Verso la giustizia di genere — Ripensare la politica dell'UE in materia di uguaglianza di genere da una prospettiva intersezionale), maggio 2021.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 10 novembre 2022

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/20


P9_TA(2022)0376

Accordo UE-Ucraina sul trasporto di merci su strada

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (11050/2022 — C9-0299/2022 — 2022/0200(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 161/03)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11050/2022),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina (10151/2022),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0299/2022),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0263/2022),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/21


P9_TA(2022)0377

Accordo UE-Moldova sul trasporto di merci su strada

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (11052/2022 — C9-0304/2022 — 2022/0201(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 161/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11052/2022),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova (10152/2022),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0304/2022),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0262/2022),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldova.

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/22


P9_TA(2022)0378

Conclusione di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021 (09982/2022 — C9-0224/2022 — 2022/0174(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 161/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09982/2022),

visto il progetto di accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021 (09982/2022),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0224/2022),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0257/2022),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale del commercio.

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/23


P9_TA(2022)0379

Sovvenzioni estere distorsive

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 — C9-0167/2021 — 2021/0114(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 161/06)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0223),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0167/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 luglio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0135/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 105 del 4.3.2022, pag. 87.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 4 maggio 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0143).


P9_TC1-COD(2021)0114

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2560.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L'Unione mantiene il suo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole, imperniato su un'OMC modernizzata, e di un ulteriore rafforzamento dell'efficacia del quadro multilaterale in materia di sovvenzioni. Ribadisce il suo impegno a sostenere la modernizzazione delle norme dell'OMC per affrontare le distorsioni degli scambi e della concorrenza. In particolare, l'Unione si impegnerà a modernizzare le norme sulle sovvenzioni all'industria al fine di migliorare il corretto funzionamento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM) e di promuovere la conformità e l'applicazione.

Dichiarazione della Commissione europea sui chiarimenti in merito all'applicazione del regolamento (UE) 2022/2560 (1), a norma dell'articolo 46

La Commissione si impegna a chiarire l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 sull'esistenza di una distorsione causata da una sovvenzione estera sul mercato interno, sull'applicazione della valutazione comparata di cui all'articolo 6 del presente regolamento e sulla valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento.

La Commissione pubblicherà tali chiarimenti iniziali al più tardi dodici mesi dopo la data di applicazione delle presenti disposizioni.

Gli orientamenti emanati a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2560 possono sostituire tali chiarimenti iniziali.

Dichiarazione della Commissione europea sulle norme multilaterali per contrastare le sovvenzioni estere distorsive in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2022/2560 (2)

Il 30 giugno 2022 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo sul regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (3). Il regolamento integra le norme europee e internazionali esistenti in materia di sovvenzioni e controllo delle sovvenzioni. Si occupa delle distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel mercato interno dell'Unione.

Le sovvenzioni possono avere un impatto negativo sugli scambi internazionali e provocare distorsioni della concorrenza sia nei settori tradizionali che nelle nuove tecnologie. In alcuni casi, le sovvenzioni incontrollate possono anche determinare un eccesso di capacità, a scapito di sane dinamiche di mercato. L'UE deve continuare a cogliere i benefici delle opportunità internazionali, sviluppando al contempo strumenti per contrastare le pratiche commerciali sleali, sia all'interno che all'esterno (4). Il regolamento dovrebbe contribuire a migliorare la resilienza del mercato interno dell'UE, in particolare quando si tratta di proteggerlo dalle distorsioni causate dalle sovvenzioni estere. In tal modo l'Unione integra il suo pacchetto di strumenti al fine di conseguire gli obiettivi dell'autonomia strategica aperta dell'Unione.

Al fine di affrontare gli effetti negativi delle sovvenzioni e riconoscendo che le norme dell'OMC potrebbero non essere sufficientemente efficaci nel contrastare le ricadute negative dell'intervento statale nell'economia, anche per taluni settori industriali, la Commissione europea mantiene il proprio impegno a migliorare ulteriormente l'efficacia del quadro multilaterale sulle sovvenzioni ed è determinata a sollecitare con forza un quadro giuridico ben attrezzato per affrontare le distorsioni degli scambi e della concorrenza e per garantire condizioni di parità (5). In particolare, la Commissione si impegna a modernizzare le norme sulle sovvenzioni all'industria per migliorare il corretto funzionamento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM) e promuoverne il rispetto. In tale contesto, la Commissione europea ricorda la cooperazione trilaterale in corso con il Giappone e gli Stati Uniti.

Le norme in materia di sovvenzioni sono contemplate in particolare nell'ASCM, che stabilisce divieti di determinate sovvenzioni e azioni volte a contrastare gli effetti negativi delle sovvenzioni nel contesto degli scambi di merci. Per quanto riguarda l'Unione, tali norme, nella misura in cui si riferiscono alla compensazione di sovvenzioni, sono attuate dal regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (6). L'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1037 è determinato dall'ambito di applicazione dell'ASCM.

Il regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno è in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione, inclusi in particolare quelli derivanti dall'ASCM. La Commissione europea garantirà che qualsiasi azione intrapresa nell'applicazione del regolamento sia coerente con i suoi obblighi internazionali.

La Commissione intende avvalersi appieno di questo nuovo regolamento per affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel mercato interno.


(1)  Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

(3)  Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223).

(4)  Comunicazione della Commissione, Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva del 18 febbraio 2021 (COM(2021)0066).

(5)  Comunicazione della Commissione, Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva del 18 febbraio 2021 (COM(2021)0066).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/26


P9_TA(2022)0380

Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 161/07)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0189),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0147/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 7 settembre 2021 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

vista la lettera della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0059/2022),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 446 del 3.11.2021, pag. 2.

(2)  GU C 517 del 22.12.2021, pag. 51.


P9_TC1-COD(2021)0104

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2464.)


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/27


P9_TA(2022)0381

Finanza digitale: atto sulla resilienza operativa digitale (DORA)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020)0595 — C9-0304/2020 — 2020/0266(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 161/08)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0595),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0304/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 4 giugno 2021 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0341/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 343 del 26.8.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 38.


P9_TC1-COD(2020)0266

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2554.)


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/28


P9_TA(2022)0382

Finanza digitale: modifica della direttiva relativa ai requisiti di resilienza operativa digitale

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 — C9-0303/2020 — 2020/0268(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 161/09)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0596),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0303/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 4 giugno 2021 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2021 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione giuridica,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0340/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

suggerisce che si faccia riferimento all'atto come alla «direttiva DORA»;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 343 del 26.8.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 38.


P9_TC1-COD(2020)0268

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2556.)


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/29


P9_TA(2022)0383

Livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823 — C9-0422/2020 — 2020/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 161/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0823),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0422/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea dell'11 aprile 2022 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari esteri, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0313/2021),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 233 del 16.6.2022, pag. 22.

(2)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.


P9_TC1-COD(2020)0359

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 novembre 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/2555.)


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/30


P9_TA(2022)0384

Capitoli dedicati a REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 novembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]

(2023/C 161/11)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

2022/0164(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (4), alcuni eventi geopolitici senza precedenti provocati dall'invasione militare non provocata e illegale dell'Ucraina da parte della Russia e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione , sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale . In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione sono indispensabili per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, in quanto costituiscono anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

(2)

A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e della sicurezza energetica dell'Unione e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli provenienti dalla Russia , e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza risulta essere uno strumento adeguato che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti , garantendo nel contempo la conformità alla legislazione dell'Unione  (4 bis) e agli impegni assunti a livello internazionale .

(3)

La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché per rendere il sistema energetico più sicuro, accessibile, anche dal punto di vista economico, e sostenibile, in particolare attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'aumento della capacità di stoccaggio dell'energia, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica e i risparmi energetici delle economie degli Stati membri attraverso una maggiore coerenza con la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili .

(3 bis)

L'eliminazione graduale della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi dovrebbe comportare una riduzione della dipendenza energetica complessiva dell'Unione. In linea con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire ad aumentare e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, senza però aumentare eccessivamente la sua dipendenza dalle importazioni di materie prime dai paesi terzi.

(4)

Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(4 bis)

Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla coesione economica, sociale e territoriale, nella preparazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU gli Stati membri dovrebbero garantire un'adeguata distribuzione dei fondi tra le regioni, tenendo nel contempo conto delle esigenze e delle sfide di ciascuna regione.

(4 ter)

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle regioni remote, periferiche e isolate e alle isole, che sono già soggette a vincoli supplementari.

(5)

Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che presentano un piano per la ripresa e la resilienza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a inserirvi un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tale obbligo dovrebbe applicarsi, in particolare, ai piani riveduti presentati dagli Stati membri a decorrere dal 30 giugno 2022, in modo da tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. È opportuno evitare inutili oneri amministrativi.

(6)

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e di affrontare l'effetto della crisi causata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina . Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. È indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come la diffusione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che rappresentano un modo sostenibile ed efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti legate all'approvvigionamento energetico e al costo dell'energia. In considerazione dell'impatto sociale di prezzi dell'energia costantemente elevati e volatili e in riconoscimento dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, occorre prestare particolare attenzione alla lotta contro la povertà energetica, sostenendo i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione, compreso lo stoccaggio dell'energia, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, nonché apportare un contributo a lungo termine alla transizione verde prevedendo infrastrutture predisposte per l'idrogeno. Il capitolo dovrebbe includere una percentuale significativa di misure aventi una dimensione o effetti transfrontalieri o multinazionali, contribuendo, tra l'altro, al valore aggiunto europeo . Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(6 bis)

Una transizione efficace verso l'energia verde e una celere riduzione della dipendenza energetica dovrebbero tenere conto delle nuove sfide emergenti cui devono far fronte le famiglie e le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare quelle più vulnerabili. Tali sfide riguardano la povertà energetica, vale a dire l'incapacità, legata all'inaccessibilità economica, di soddisfare i bisogni fondamentali di approvvigionamento energetico e di accedere ai servizi energetici essenziali per garantire livelli di comodità e salute di base, un tenore di vita e di salute dignitoso, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, a causa di spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni e degli edifici.

(6 ter)

Inoltre, l'attuale contesto geopolitico impone all'Unione di agire per preservare la propria sicurezza energetica, vale a dire la disponibilità continua e ininterrotta di energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza tecnica tramite l'aumento dell'efficienza e dell'interoperabilità delle reti di trasmissione e distribuzione, la promozione della flessibilità del sistema, la prevenzione della congestione, la garanzia della resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, in particolare quelle critiche, oltre che la contestuale riduzione delle dipendenze energetiche strategiche.

(7)

È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

(7 bis)

Per effettuare una transizione efficace verso un'energia verde e una rapida riduzione della dipendenza energetica in modo inclusivo occorrono misure volte a promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico negli edifici, nonché a decarbonizzare le industrie più veloci. Per accelerare la transizione ecologica dell'Europa occorre aumentare la quota delle energie sostenibili e rinnovabili nel mix energetico e adottare misure per far fronte alle strozzature infrastrutturali e alle carenze di manodopera e di competenze. È opportuno sfruttare il potenziale delle competenze e delle tecnologie digitali a beneficio della transizione verde.

(8)

Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze verdi. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse richieste a titolo della dotazione del Fondo sociale europeo Plus destinate a sostenere gli obiettivi di REPowerEU dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze verdi.

(9)

L'applicazione di tale regime non dovrebbe pregiudicare il rispetto degli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2021/241, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.

(9 bis)

Le misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU non dovrebbero compromettere i livelli generali di ambizione verde e digitale delle decisioni di esecuzione già adottate dal Consiglio con le quali si approvano i piani per la ripresa e la resilienza.

(10)

Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

(11)

Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per includere, per quanto possibile, nel capitolo dedicato al piano REPowerEU misure che contribuiscano all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale.

(11 bis)

L'eccessiva durata delle procedure amministrative è uno dei principali ostacoli alla realizzazione di progetti nel campo delle energie rinnovabili in linea con gli obiettivi fissati per gli investimenti nelle energie rinnovabili. Tra tali ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative dei progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti o la mancanza di personale sufficiente delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni. È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure autorizzative amministrative di rilascio delle autorizzazioni, con termini più brevi e più chiari per l'adozione delle decisioni da parte delle autorità competenti, al fine di garantire che l'Unione consegua i suoi obiettivi in materia di energia e clima. Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, la Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri a individuare le zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti nel campo delle energie rinnovabili per i quali, pur nella piena applicazione del pertinente acquis ambientale, i termini possono essere più brevi.

(12)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una relazione dettagliata del processo di consultazione obbligatorio e adeguato delle autorità locali e regionali , delle parti sociali, come pure delle ONG e di altri portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU , compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali sintesi dovrebbero descrivere il calendario e le fasi delle suddette consultazioni, indicare i portatori di interessi consultati, illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti , indicare quali contributi non sono stati recepiti e per quali ragioni e dichiarare in che modo le autorità locali e regionali e altri portatori di interessi pertinenti saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo monitoraggio . Fatti salvi i quadri giuridici nazionali, gli Stati membri sono invitati a coinvolgere i parlamenti nazionali nelle discussioni relative alla modifica dei piani. Le norme dell'Unione in materia di partecipazione pubblica e, in particolare, il codice di condotta sul partenariato potrebbero servire da modello per le autorità nazionali nello svolgimento del processo di consultazione.

(13)

Il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata e limitata relativa alle riforme e agli investimenti che devono essere operativi entro il 31 dicembre 2024 per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica , purché si applichino una serie di condizioni cumulative . L'importo totale delle risorse per le riforme e gli investimenti che beneficiano di tale esenzione dovrebbe essere limitato a un importo massimo stabilito dalla Commissione a seguito di una valutazione globale basata sulle necessità per le esigenze immediate in termini di infrastrutture. Tale valutazione dovrebbe aggiornare le stime della Commissione del maggio 2022 secondo le quali, per importare un volume sufficiente di GNL e gas da gasdotti da altri fornitori, saranno necessari investimenti stimati a 10 miliardi di EUR entro il 2030 per un livello sufficiente di infrastrutture del gas, compresi terminali di importazione di GNL, gasdotti per collegare terminali di importazione di GNL sottoutilizzati e la rete dell'UE e capacità di flusso inverso.

(13 bis)

I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima di tale Stato membro e con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

(13 ter)

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe comprendere anche misure aventi una dimensione o effetti transfrontalieri o multinazionali. Nel corso di tutto il processo dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a cooperare tra loro il più tempestivamente possibile al fine di mettere a punto misure aventi una dimensione o effetti transfrontalieri o multinazionali da includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

(14)

È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere prestiti, chiarendo la procedura di assegnazione dei prestiti. A norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri possono chiedere prestiti fino al 31 agosto 2023 , a condizione che abbiano informato la Commissione della loro intenzione di richiedere tale sostegno sotto forma di prestito . L'intenzione di presentare una richiesta di prestito dovrebbe essere comunicata alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in modo che la ridistribuzione dei fondi rimanenti possa essere effettuata in modo ordinato e affinché gli Stati membri possano richiedere tale sostegno . Nell'esprimere l'intenzione di chiedere un sostegno sotto forma di prestito e nel presentare tale richiesta, gli Stati membri dovrebbero agire in buona fede e, nei limiti del possibile, richiedere effettivamente tale sostegno in modo da garantire la prevedibilità e l'efficacia della ridistribuzione. La Commissione dovrebbe informare contemporaneamente, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo stato delle richieste di prestito e alla proposta di assegnazione del sostegno sotto forma di prestito.

(14 bis)

Gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i capitoli dedicati al piano REPowerEU quanto prima e preferibilmente entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo per promuovere sinergie tra i capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Al fine di garantire una rapida attuazione, la Commissione e il Consiglio dovrebbero concludere quanto prima la valutazione e l'approvazione dei piani per la ripresa e la resilienza modificati con l'inclusione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU idealmente entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. Analogamente, la Commissione e gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a concludere accordi operativi al più tardi un mese dopo l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a basarsi sull'esperienza dei negoziati precedenti per gli accordi operativi già conclusi.

(15)

Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

(15 bis)

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia, che prevede un contributo di solidarietà per l'industria fossile applicabile in tutti gli Stati membri. Una parte delle entrate generate da questo nuovo contributo potrebbe essere resa disponibile sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne a beneficio dei capitoli dedicati al piano REPowerEU in modo proporzionato ai fabbisogni per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU.

(16)

▌L'attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare ▌la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di anticipare la vendita all'asta di quote provenienti dall'applicazione del massimale per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In linea con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, tali proventi non dovrebbero sostenere investimenti in infrastrutture o impianti per combustibili fossili.

(16 bis)

L'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato è necessario per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione. È pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6 bis)  e la direttiva 2003/87/CE al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato e di ridurre le soglie massime e di riserva proporzionalmente alla riduzione del quantitativo di quote a livello dell'Unione a partire dal 2025.

(16 ter)

La Commissione dovrebbe individuare ulteriori fonti per completare il finanziamento dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, anche prevedendo una certa flessibilità per quanto riguarda i fondi non utilizzati.

(16 quater)

Per l'assegnazione dei contributi finanziari massimi derivanti dalle nuove entrate per i capitoli dedicati al piano REPowerEU, la metodologia di cui agli [allegati I/II/II] dovrebbe essere aggiornata per tenere conto della nuova situazione geopolitica e del mutare delle circostanze. Tali indicatori potrebbero comprendere uno o più degli aspetti seguenti: tasso di dipendenza energetica, in particolare da paesi terzi, in particolare la Russia; aumento dei costi energetici delle famiglie per i beni e i servizi essenziali; quota di combustibili fossili rispetto al consumo interno lordo di energia.

(17)

Per offrire agli Stati membri e alle regioni sufficiente flessibilità nell'affrontare le nuove sfide emergenti, il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di chiedere fino al 7,5 % delle risorse nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente onde contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 mediante misure di sostegno di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), dello stesso, semplificando nel contempo i requisiti procedurali connessi all'attuazione del programma, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 % , a condizione che tale possibilità sia pienamente sfruttata . Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri e alle regioni una maggiore flessibilità che è indispensabile per far fronte a tali necessità urgenti e dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato ▌agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU del regolamento (UE) 2021/241 .

(17 bis)

L'EU ETS è stato istituito per creare un sistema efficiente, prevedibile e orientato al mercato per ridurre le emissioni e far fronte alle crisi climatiche. Sebbene la modifica della direttiva 2003/87/CE sia giustificata da una situazione straordinaria, resta importante non minare la fiducia nel mercato dell'EU ETS attraverso interventi a breve termine. Tale modifica dovrebbe quindi essere considerata una misura una tantum che non si ripeterà.

(17 ter)

Al fine di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella riassegnazione delle risorse per dare risposte su misura alla crisi energetica, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di consentire trasferimenti finanziari nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione tra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per entrambi i periodi di programmazione.

 

(19)

Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 sono effettuati secondo le norme del regolamento (UE) 2021/1060 e i rispettivi regolamenti specifici di ciascun fondo e sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

(20)

La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, comprese le quote per la vendita all'asta anticipate nell'ambito dell'EU ETS a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, ▌dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(20 bis)

Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato, al fine di rispondere meglio all'attuale crisi energetica, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al capitolo dedicato al piano REPowerEU nell'ambito di un piano per la ripresa e la resilienza rivisto, è possibile erogare un importo fino al 20 % dei finanziamenti supplementari necessari per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU sotto forma di prefinanziamento entro, nella misura del possibile e in base alla disponibilità di fondi, due mesi dall'adozione degli impegni giuridici da parte della Commissione.

(21)

La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

(22)

I recenti eventi geopolitici hanno inciso in misura considerevole sui prezzi dell'energia , dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione, hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali e un aumento dell'inflazione e hanno creato nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e di un aumento del costo della vita . Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Inoltre, nella misura in cui gli Stati membri possono dimostrare che il raggiungimento di un traguardo o di un obiettivo specifico è in conflitto con il conseguimento degli obiettivi del dispositivo, compresi gli obiettivi del piano REPowerEU, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le proposte di modifica dei loro piani per la ripresa e la resilienza rispondano alle sfide poste dai recenti eventi geopolitici;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

(1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza , la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante una riduzione significativa della dipendenza dai combustibili fossili e mediante un maggiore utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, un incremento dell'efficienza energetica e della capacità di stoccaggio dell'energia e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione (“gli obiettivi del piano REPowerEU”), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo».

(1 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Prefinanziamento del piano REPowerEU

Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Fatta salva l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 20 % dei fondi aggiuntivi richiesti per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ai sensi degli articoli 12 e 21 bis.»

;

(2)

L'articolo 14 è così modificato:

(-a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023 , generalmente a condizione che abbia informato la Commissione della sua intenzione di richiedere tale sostegno sotto forma di prestito entro 30 giorni dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari. La Commissione può concedere un prestito a uno Stato membro che non abbia espresso l'intenzione di chiedere tale sostegno entro 30 giorni dal … [entrata in vigore del presente regolamento modificativo] subordinatamente alla disponibilità di risorse in seguito all'approvazione delle richieste di sostegno sotto forma di prestito da parte degli Stati membri che hanno espresso la loro intenzione entro 30 giorni dal … [entrata in vigore del presente regolamento modificativo].»

(a)

al paragrafo 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

«b bis)

se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 1;»;

(b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché, se del caso, le risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 ter.»

;

(c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni [dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito."; Una volta che uno Stato membro ha espresso l'intenzione di chiedere un sostegno sotto forma di prestito, la Commissione ne dà notifica, senza indebito ritardo, al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e a parità di condizioni. Entro 60 giorni dal … [entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione comunica, senza indebito ritardo, al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e a parità di condizioni, la proposta di assegnazione del sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri che hanno espresso la loro intenzione.»

(2 bis)

all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento , ad eccezione delle misure incluse nei capitoli REPowerEU, che possono iniziare a decorrere solo dal 1o febbraio 2022.»

(2 ter)

all'articolo 18, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali . Per quanto riguarda i capitoli dedicati al piano REPowerEU, la conferma che almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, a meno che non sia concessa una deroga allo Stato membro a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1 bis;»

(2 quater)

all'articolo 18, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera d bis):

«d bis)

una spiegazione del fatto che le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 4 e 4 bis;»

(3)

all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), è aggiunta la frase seguente:

«q)

per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una relazione dettagliata del processo di consultazione, che è obbligatorio, adeguato e condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la relazione dettagliata del processo di consultazione descrive il calendario e le fasi delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali , le parti sociali, le ONG e con altri portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, indica i portatori di interessi consultati, descrive l'esito di tali consultazioni sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti, quali contributi non sono stati recepiti e per quali ragioni e in che modo le autorità locali e regionali e altri pertinenti portatori di interessi saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo monitoraggio

(4)

all'articolo 19, paragrafo 3, sono inserite le lettere seguenti :

«-d bis)

"per le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a) che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4:

se la misura è necessaria per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

se non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi di REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

se il danno potenziale agli obiettivi ambientali dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 è ridotto al minimo inevitabile;

se il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa;

se la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024;»

«d bis)

se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione , all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla significativa riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030 , nonché al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione »;

«f bis)

se almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, a meno che non sia concessa una deroga allo Stato membro a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1 bis;»

«k bis)

se il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato e se la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del pertinente contributo dei portatori di interessi, nonché se la relazione dettagliata del processo di consultazione illustra il calendario e le fasi delle consultazioni, indica i portatori di interessi consultati, descrive l'esito di tali consultazioni e illustra il modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene conto dei contributi ricevuti, quali contributi non sono stati recepiti e per quali ragioni e in che modo i pertinenti portatori di interessi saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo monitoraggio»;

(4 bis)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive , tra cui la crisi provocata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, o se occorrono nuove misure per contrastare le ripercussioni di tale crisi, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.»

(4 ter)

all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza in conformità dell'articolo 19 e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, entro un mese dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.»;

(5)

all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2. »;

(6)

dopo il CAPO III è inserito il seguente capo:

«CAPO III bis

Il piano REPowerEU

Articolo 21 bis

Utilizzo dei proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)

(1)   Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza , la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione significativa della dipendenza dai combustibili fossili, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia a livello dell'Unione, nonché tramite la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica e nella produzione di energie rinnovabili, contribuendo in tal modo a garantire l'accessibilità economica dell'energia nell'Unione . Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(2)   La quota delle risorse di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti per il contributo finanziario massimo, secondo la metodologia di cui all'allegato II, per il 70 % dell'importo, e la metodologia di cui all'allegato III, per il 30 % dell'importo.

(3)   L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.

(4)   Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente fino a concorrenza dei rispettivi importi di cui a tale paragrafo a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

(5)   Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

(6)   La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, su proposta della Commissione stabilisce l'importo delle entrate di cui all'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE assegnate allo Stato membro a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, da versare a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

(1)

Nell'ambito delle risorse assegnate loro in regime di gestione concorrente , gli Stati membri possono chiedere di sostenere le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

(a)

Le risorse possono essere richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento , fatta eccezione per l'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.

(2)

Le risorse richieste in conformità del paragrafo 1 sono eseguite a norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 e del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente. I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo  91 del regolamento (UE) 2021/1060 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

(3)

La Commissione esegue tali risorse in regime di gestione concorrente , in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b) , del regolamento finanziario.

Articolo 21 quater

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

(1)   Il piano per la ripresa e la resilienza presentato alla Commissione dopo [l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] contiene un capitolo dedicato al piano REPowerEU. I capitoli dedicati al piano REPowerEU sono presentati il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. Se del caso, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attribuiscono un'adeguata priorità alle esigenze di quanti versano in condizioni di povertà energetica come pure alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU illustra le riforme e gli investimenti , a partire dal 1o febbraio 2022 , con i corrispondenti traguardi e obiettivi , una spiegazione del contributo alla lotta contro la povertà energetica e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare dalla Russia, e una quantificazione dei risparmi energetici, diversi dalle misure di cui al paragrafo 2, lettera a), che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di REPowerEU:

(a)

migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, GNL incluso, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, garantendo al tempo stesso che le infrastrutture pertinenti siano predisposte per l'idrogeno ,

(b)

promuovendo l'efficienza energetica e i risparmi energetici degli edifici , anche attraverso programmi di investimento destinati alle famiglie vulnerabili, alle PMI e alle microimprese ,

(b bis)

decarbonizzando l'industria , incrementando la capacità di stoccaggio dell'energia , aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile , dell'energia rinnovabile, dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e  accelerando i processi di autorizzazione per gli impianti che producono energie rinnovabili , compreso il miglioramento della relativa produzione di energia elettrica e di altre infrastrutture, anche accelerando le procedure di autorizzazione ,

(b ter)

contrastando la povertà energetica, in particolare mediante misure a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito,

(b quater)

incentivando la riduzione della domanda di energia, anche attraverso il potenziamento delle soluzioni di risparmio energetico esistenti,

(b quinquies)

promuovendo le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio all'interno dell'Unione; [Em. 8]

(c)

eliminando le strozzature interne , quelle legate ai dispositivi di interconnessione quelle transfrontaliere nella trasmissione di energia , incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili, sostenendo in modo equo e inclusivo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture , comprese le ferrovie , contribuendo in tal modo a garantire energia e trasporti economicamente accessibili nell'Unione ;

(d)

sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali e legate alla transizione energetica, anche per quanto concerne l'attuazione amministrativa di tali obiettivi, nonché sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde e all'uso di materiali e prodotti da costruzione sostenibili, riducendo in tal modo la dipendenza dalle materie prime critiche primarie rilevanti in termini di transizione energetica .

(1 bis)     Almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1. La Commissione può concedere a uno Stato membro una deroga a tale obbligo in uno dei seguenti casi:

(a)

lo Stato membro può dimostrare che altre misure incluse nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU risponderebbero meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, oppure

(b)

lo Stato membro può dimostrare che non esistono abbastanza progetti realisticamente attuabili con una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, oppure

(c)

allo Stato membro interessato è concessa una deroga al rispetto di tale requisito minimo nel quadro della valutazione sovranazionale del fabbisogno di sicurezza energetica di cui all'articolo 21 quater bis, oppure

(d)

lo Stato membro può dimostrare che nel corso della durata del dispositivo non è possibile portare a termine alcuna misura avente una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale.

(2)   Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre:

(a)

se del caso, una descrizione dettagliata delle riforme e degli investimenti presenti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU;

(b)

una descrizione generale delle altre misure , comprese le misure complementari o di accompagnamento nazionali e finanziate dall'UE, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, con annessi calendario e dotazione finanziaria , la cui attuazione sia prevista tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, senza sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo;

(c)

una valutazione dettagliata della coerenza di ciascuna misura di cui al paragrafo 1 con le altre misure contenute nel piano e una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici;

(c bis)

una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; l'obiettivo climatico del 37 % è calcolato separatamente per il capitolo dedicato al piano REPowerEU e per il resto del piano per la ripresa e la resilienza.

(3)   I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f). Fatta salva questa disposizione, la Commissione incoraggia gli Stati membri a proporre, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, misure che facilitino per quanto possibile il raggiungimento almeno dell'obiettivo digitale del dispositivo.

(4)   ▌Il principio “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 ▌si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo , salvo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

(a)

la misura è necessaria per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

e

(b)

non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

e

(c)

il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa;

e

(d)

la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

(4 bis)     Le misure che beneficiano dell'esenzione dal requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, come specificato al paragrafo 4 del presente articolo, sono sottoposte alla seguente valutazione volta a stabilire:

se non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

se il danno potenziale agli obiettivi ambientali dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 è ridotto al minimo inevitabile;

se il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa;

se la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

(4 ter)     L'importo totale delle risorse per le riforme e gli investimenti volti a contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento è limitato a un importo massimo pari a [] miliardi di EUR, stabilito dalla Commissione a seguito di una valutazione globale basata sulle necessità per le esigenze immediate in termini di infrastrutture. L'importo dei proventi messi a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE [proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE] non contribuisce alle riforme e agli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(5)   Le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU , fatta eccezione per gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU finanziati da risorse richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, cui si applicano le norme specifiche del fondo .

Articolo 21 quater bis

Valutazione sovranazionale del fabbisogno di sicurezza energetica

1.     Prima dell'approvazione di qualsiasi piano per la ripresa e la resilienza contenente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, la Commissione effettua una valutazione della necessità di assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso. Tale valutazione è intesa a fornire una prospettiva sovranazionale del fabbisogno di sicurezza energetica dell'Unione per favorire la massima efficienza nell'uso delle risorse onde conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. A tal fine, entro … [un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione elabora una relazione che individua e valuta le necessità più urgenti in termini di infrastrutture e investimenti per garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, compresi soprattutto i progetti transfrontalieri o multinazionali.

2.     La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:

(a)

il rischio di interruzione dell'approvvigionamento energetico in ciascuno Stato membro a breve e medio termine; e

(b)

le principali necessità in termini di infrastrutture e investimenti per garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, compresa una dimensione transfrontaliera e multinazionale.

3.     Gli Stati membri contribuiscono all'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 fornendo informazioni sul fabbisogno interno di sicurezza energetica e sui progetti nazionali in materia, come richiesto dalla Commissione.

Articolo 21 quinquies

Monitoraggio dell'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU

(1)   La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. A tal fine, entro … [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione modifica gli atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 30, paragrafo 2, al fine di includere indicatori supplementari e informazioni pertinenti in relazione agli obiettivi del piano REPowerEU. Gli indicatori supplementari proposti si limitano agli obiettivi elencati all'articolo 21 quater, paragrafo 1. La procedura di cui all'articolo 33 si applica all'adozione e all'entrata in vigore della modifica degli atti delegati.

(2)   La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU mediante una sezione specifica della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31 , tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla valutazione dei dati disponibili sui beneficiari finali e degli esempi di migliori pratiche, nonché attraverso scambi di informazioni regolari e trasparenti nell'ambito del dialogo sulla ripresa e la resilienza .

(2 bis)     Entro … [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e sul loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e degli obiettivi del dispositivo.

(2 ter)     Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico di facile utilizzo in cui sono messi a disposizione i dati in tempo reale relativi all'attuazione delle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, compresi i destinatari e i beneficiari finali. »;

(7)

l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

(1)

all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone la richiesta a norma dell'articolo 26 bis o il trasferimento a norma dell'articolo 26 o a norma dell'articolo 111, compresa una giustificazione;»;

(2)

all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), è aggiunto il seguente punto:

«i)

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi richiesti in conformità dell'articolo 26 bis o trasferiti in conformità dell'articolo 26 o in conformità dell'articolo 27;»;

(2 bis)

all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis.

Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, lo Stato membro o l'autorità di gestione può chiedere, entro il 31 dicembre 2025, che venga assegnato un importo fino al 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per contribuire al finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, tali contributi possono essere versati unicamente nel quadro dello stesso programma e necessitano di una decisione della Commissione di modifica del programma. Essi avvengono nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro o l'autorità di gestione comunicano alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute e il programma riveduto.»;

(3)

all'articolo 26, paragrafo 1, alla fine del primo comma è inserita la frase seguente:

«Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del presente articolo mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.»;

(4)

all'articolo 26, dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente:

«3.

Se l'accordo di partenariato è stato approvato e il trasferimento è richiesto nell'ambito della presentazione di un programma, l'incoerenza che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.»

;

(5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 26 bis

Sostegno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU

(1)   Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere che venga assegnato fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU quali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 mediante le misure di sostegno di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento , a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. Se l'accordo di partenariato non è ancora stato approvato, la richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta riguardi la modifica di un programma, possono essere richieste solo le risorse di anni civili futuri. La possibilità di tale richiesta si aggiunge alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

(2)   Le risorse trasferite in conformità dell'articolo 26 del presente regolamento sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 . Le risorse richieste in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento sono eseguite a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e delle disposizioni del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente. Le risorse trasferite o le risorse richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

(3)   Se l'accordo di partenariato è stato approvato e  la richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU è presentata prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), inclusa una sintesi del processo di consultazione delle parti obbligatorio in linea con l'articolo 8, paragrafo 1, che costituisce una richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU ai sensi del presente articolo.

(3 bis)     In deroga all'articolo 13, gli accordi di partenariato approvati non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato approvati.

(4)   Se, ai fini di una richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al presente articolo, è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa a tale richiesta e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. ▌Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale assegnato per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.

(5)   Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza e non possono essere richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU a norma del presente articolo.

(6 bis)     Le spese sostenute e pagate per le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento sono contabilizzate nella quota degli obiettivi climatici e del meccanismo di adeguamento in materia di clima in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento.»

(5 bis)

all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis.     Se uno Stato membro decide di richiedere risorse in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento, in deroga all'articolo 112, paragrafi 3 e 4, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2022 fino al 30 giugno 2026 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione per il finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

Una richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata quale modifica di un programma in conformità dell'articolo 24 ed è corredata del programma riveduto.»

;

(6)

gli allegati II e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2 bis

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 60 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi energetica in conformità degli “obiettivi del piano REPowerEU” e al sostegno alle famiglie vulnerabili e alle microimprese e piccole e medie imprese a partire dal 1o febbraio 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi di cui all'articolo 30 e sono corredate del programma o dei programmi riveduti.

Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

2 ter.     In risposta alla crisi energetica causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono, su richiesta di uno Stato membro, essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d). Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.»

Articolo 4

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

(-1)

all'articolo 10, paragrafo 3, è inserito il seguente comma dopo il primo comma:

«In deroga al primo comma e quale misura straordinaria e una tantum, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 un certo numero di quote è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è messo all'asta nel periodo fino al 31 dicembre 2025 a norma dell'articolo 10 sexies, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.»;

(1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

(1)   Per il periodo fino al 31 dicembre 2025 , le quote di cui all'articolo 10 , paragrafo  3, secondo comma , sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.

Le entrate di cui al primo comma del presente paragrafo sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 al fine di contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, di tale regolamento e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

(2)   La Commissione garantisce che le quote destinate al dispositivo per la ripresa e la resilienza siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

(3)   La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione e fornisce i proventi delle aste alla Commissione.

(4)   I proventi della vendita all'asta di tali quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Articolo 5

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

L'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In un dato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 700 e 921 milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e 700 milioni è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a 921 milioni, il numero di quote da dedurre dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere del 1o settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga all'ultima frase, fino al 31 dicembre 2030, questa percentuale è raddoppiata. A decorrere dal 2025, le soglie di cui al presente comma sono ridotte in proporzione alla riduzione del quantitativo unionale di quote stabilito all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE nello stesso anno .».

Articolo 5 bis

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

(a)

alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.12.

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico , all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla riduzione significativa della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030 , nonché al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Se del caso, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attribuiscono la dovuta priorità alle esigenze di quanti versano in condizioni di povertà energetica come pure alla riduzione delle vulnerabilità in vista delle prossime stagioni invernali .».

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

Ambito di applicazione

l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso GNL, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso , garantendo al tempo stesso che le infrastrutture pertinenti siano predisposte per l'idrogeno ,

o

l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza e dei risparmi energetici degli edifici , anche attraverso programmi di investimento destinati alle famiglie vulnerabili, alle PMI e alle microimprese ,

o

la decarbonizzazione dell'industria, l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia, l'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile , dell'energia rinnovabile, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica , dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e  l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti che producono energia rinnovabile, incluso il miglioramento della relativa produzione di energia elettrica e di altre infrastrutture, anche accelerando le procedure di autorizzazione ,

o

la lotta alla povertà energetica, in particolare mediante misure a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito,

o

l'incentivazione della riduzione della domanda di energia, anche attraverso il potenziamento delle soluzioni di risparmio energetico esistenti,

o

l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche , incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili , in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture in modo equo e inclusivo , comprese le ferrovie , contribuendo in tal modo a garantire energia e trasporti economicamente accessibili nell'Unione ,

o

l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali e legate alla transizione energetica, anche per quanto concerne l'attuazione amministrativa di tali obiettivi, e al sostegno alle catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde e all'uso di materiali e prodotti da costruzione sostenibili, riducendo in tal modo la dipendenza dalle materie prime critiche rilevanti in termini di transizione energetica ,

e

se le misure e la spiegazione di cui al capitolo 21 quater, paragrafo 1 sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa, assieme alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), a conseguire la sicurezza energetica, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico , l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o la riduzione significativa della dipendenza dai combustibili fossili nell'Unione prima del 2030 , gli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione ".

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

2.12 bis.

Il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato e la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del relativo contributo dei pertinenti portatori di interessi.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione:

il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato,

e

la relazione dettagliata sulla consultazione illustra il calendario e le fasi delle consultazioni, indica i portatori di interessi consultati e spiega l'esito di tali consultazioni,

e

la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del relativo contributo dei pertinenti portatori di interessi,

e

lo Stato membro ha indicato quali contributi non sono stati presi in considerazione e per quale ragione,

e

lo Stato membro ha fornito informazioni sulle modalità di coinvolgimento delle autorità locali e regionali e degli altri pertinenti portatori di interessi nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel suo monitoraggio.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

2.12 ter.

A meno che non sia concessa una deroga allo Stato membro a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1 bis, almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.

Rating

A — Almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, a meno che non sia concessa una deroga

C — Meno del 35 % delle sovvenzioni o meno del 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU è destinato a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, senza che sia concessa una deroga

2.12 quater.

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4, rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4 bis.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione:

non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a),

e

il danno potenziale agli obiettivi ambientali dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 è ridotto al minimo inevitabile,

e

il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa,

e

la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Rating

A — Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4, rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4 bis

C — Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4, non rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4 bis";

(b)

Nella sezione 3, la parte che comincia con le parole «A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating» è sostituita da:

«A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

a)

il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12 , 2.12 bis, 2.12 ter e 2.12 quater ;

e per gli altri criteri:

tutti A,

o

nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

b)

il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12 bis, 2.12 ter e 2.12 quater ;

e per gli altri criteri:

una maggioranza di B rispetto ad A,

o

almeno un C.».

ALLEGATO II

(2)   

Il punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060 è modificato come segue:

(a)

è inserito quanto segue:

«Riferimento: Articoli 14, 26, 26 bis e 27 del regolamento CPR»;

(b)

la prima tabella è così modificata:

 

contributo a InvestEU

«Modifica del programma concernente:

trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

 

trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

 

sostegno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU»

(c)

alla nota 1 è inserito quanto segue:

«Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. ▌».


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0260/2022).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C del, pag. .

(3)  GU C del, pag. .

(4)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(4 bis)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, direttiva 2009/147/CE, direttiva 2000/60/CE, regolamento (CE) n. 1367/2006, regolamento (UE) 2021/1767 e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304).

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6 bis)   Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/53


P9_TA(2022)0385

Piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (10624/2022 — C9-0222/2022 — 2022/0806(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 161/12)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10624/2022),

visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0222/2022),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2019, riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia (COM(2019)0497),

viste le conclusioni del Consiglio, del 9 dicembre 2021, sull'adempimento delle condizioni necessarie per la piena applicazione dell'acquis di Schengen in Croazia (14883/21),

visto l'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che istituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e prevede che l'Unione garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne,

visti l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che assicurano il diritto dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2021 (1) e del 30 maggio 2018 (2) sulle relazioni annuali sul funzionamento dello spazio Schengen, nonché le sue risoluzioni dell'11 dicembre 2018 (3), del 13 ottobre 2011 (4) e dell'8 giugno 2011 (5) sul processo di allargamento dello spazio Schengen,

vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 18 novembre 2021, nella causa M.H. e altri c. Croazia (15670/18 e 43115/18),

vista la relazione annuale del meccanismo indipendente di monitoraggio delle azioni degli agenti di polizia del ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia nel settore della migrazione illegale e della protezione internazionale, del luglio 2022,

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0264/2022),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di decisione

Considerando 4

Progetto del Consiglio

Emendamento

(4)

Il 22 ottobre 2019 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia (5) in cui si conclude: «La Commissione ritiene che la Croazia abbia adottato le misure richieste per soddisfare le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'acquis di Schengen. La Croazia dovrà continuare a lavorare in questo stesso modo all'attuazione di tutte le azioni in corso, in particolare nel settore della gestione delle frontiere esterne, per garantire che tali condizioni continuino ad essere soddisfatte. La Commissione conferma inoltre che la Croazia continua a rispettare gli impegni legati all'acquis di Schengen che ha assunto nel quadro dei negoziati di adesione».

(4)

Il 22 ottobre 2019 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia (5) in cui si conclude: «La Commissione ritiene che la Croazia abbia adottato le misure richieste per soddisfare le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'acquis di Schengen. La Croazia dovrà continuare a lavorare in questo stesso modo all'attuazione di tutte le azioni in corso, in particolare nel settore della gestione delle frontiere esterne, per garantire che tali condizioni continuino ad essere soddisfatte. La Commissione conferma inoltre che la Croazia continua a rispettare gli impegni legati all'acquis di Schengen che ha assunto nel quadro dei negoziati di adesione». La Croazia dovrebbe informare per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio, entro … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione], in merito alle azioni di follow-up intraprese a seguito del piano d'azione nel settore della gestione delle frontiere esterne nonché all'attuazione delle azioni pertinenti in corso, anche per quanto concerne il meccanismo indipendente di monitoraggio delle azioni degli agenti di polizia.

Emendamento 2

Progetto di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Progetto del Consiglio

Emendamento

 

(4 bis)

In seguito all'entrata in vigore della presente decisione, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, la Commissione dovrebbe includere nel suo programma di valutazione annuale una valutazione periodica o una valutazione tematica dell'applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia nel settore della gestione delle frontiere esterne, anche per quanto concerne le preoccupazioni sulla situazione dei diritti fondamentali. Alla luce delle segnalazioni e delle accuse di maltrattamenti e respingimenti dei migranti alle frontiere, tale valutazione dovrebbe comprendere una visita in Croazia e un follow-up annuale del meccanismo di monitoraggio indipendente ripristinato alle frontiere esterne. La Commissione dovrebbe formulare opportune raccomandazioni sulle azioni da intraprendere per far fronte alle carenze individuate, nonché fornire periodicamente informazioni chiare al riguardo.

Emendamento 3

Progetto di decisione

Considerando 5

Progetto del Consiglio

Emendamento

(5)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio ha concluso che la Croazia aveva soddisfatto le condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis pertinente (6).

(5)

Il 9 dicembre 2021 il Consiglio ha concluso che la Croazia aveva soddisfatto le condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis pertinente (6) e ha invitato la Croazia a continuare a lavorare in questo modo all'attuazione dell'acquis di Schengen e all'adempimento degli impegni legati all'acquis di Schengen .


(1)  GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 158.

(2)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 106.

(3)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 18.

(4)  GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 13.

(5)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 160.

(5)  COM(2019)0497 del 22.10.2019

(5)  COM(2019)0497 del 22.10.2019

(6)  ST 14883/21

(6)  ST 14883/21


5.5.2023   

IT

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C 161/56


P9_TA(2022)0386

Nomina del presidente del Comitato di risoluzione unico

Decisione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di nomina del presidente del Comitato di risoluzione unico (N9-0068/2022 — C9-0352/2022 — 2022/0905(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 161/13)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione del 12 ottobre 2022 relativa alla nomina di Dominique Laboureix a presidente del Comitato di risoluzione unico (C9-0352/2022),

visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (3),

visto l'articolo 131 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0259/2022),

A.

considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che il presidente del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento debba essere designato in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;

B.

considerando che il Parlamento è impegnato a garantire l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, il 28 settembre 2022 la Commissione ha adottato un elenco dei candidati selezionati per la nomina del presidente del Comitato di risoluzione unico;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha fornito al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati;

E.

considerando che il 12 ottobre 2022 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Dominique Laboureix a presidente del Comitato di risoluzione unico e l'ha trasmessa al Parlamento;

F.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di presidente del Comitato di risoluzione unico, segnatamente in relazione ai requisiti di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

G.

considerando che il 24 ottobre 2022 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Dominique Laboureix, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha quindi risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.

approva la nomina di Dominique Laboureix a presidente del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(3)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 113.


5.5.2023   

IT

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C 161/58


P9_TA(2022)0387

Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico

Decisione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla proposta di nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N9-0067/2022 — C9-0351/2022 — 2022/0904(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 161/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione del 12 ottobre 2022 relativa alla nomina di Tuija Taos a membro del Comitato di risoluzione unico (C9-0351/2022),

visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (3),

visto l'articolo 131 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0258/2022),

A.

considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che i membri del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento debbano essere designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;

B.

considerando che il Parlamento è impegnato a garantire l'equilibrio di genere nelle posizioni di alto livello nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 28 settembre 2022 un elenco dei candidati selezionati per la nomina a membro del Comitato di risoluzione unico;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha fornito al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati;

E.

considerando che il 12 ottobre 2022 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Tuija Taos a membro del Comitato di risoluzione unico e l'ha trasmessa al Parlamento;

F.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di membro del Comitato di risoluzione unico, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

G.

considerando che il 24 ottobre 2022 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Tuija Taos, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

approva la nomina di Tuija Taos a membro del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(3)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 113.


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