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Documento C:2021:189:FULL
Official Journal of the European Union, C 189, 17 May 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 189, 17 maggio 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 189, 17 maggio 2021
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 189/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2021/C 189/02 |
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2021/C 189/03 |
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2021/C 189/04 |
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2021/C 189/05 |
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2021/C 189/06 |
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2021/C 189/07 |
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2021/C 189/08 |
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2021/C 189/09 |
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2021/C 189/10 |
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2021/C 189/11 |
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2021/C 189/12 |
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2021/C 189/13 |
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2021/C 189/14 |
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2021/C 189/15 |
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2021/C 189/16 |
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Tribunale |
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2021/C 189/17 |
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2021/C 189/18 |
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2021/C 189/19 |
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2021/C 189/20 |
Causa T-127/21: Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Swissgrid / Commissione |
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2021/C 189/21 |
Causa T-151/21: Ricorso proposto il 19 marzo 2021 — Saure / Commissione |
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2021/C 189/22 |
Causa T-154/21: Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — Saure/Commissione |
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2021/C 189/23 |
Causa T-162/21: Ricorso proposto il 22 marzo 2021 — BZ / BCE |
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2021/C 189/24 |
Causa T-164/21: Ricorso proposto il 26 marzo 2021 — QM / Europol |
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2021/C 189/25 |
Causa T-165/21: Ricorso proposto il 29 marzo 2021 — Amort e a./Commissione |
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2021/C 189/26 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 189/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/2 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. — LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E. / Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro A.E.
(Causa C-771/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione di appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Direttiva 92/13/CEE - Procedure di ricorso - Fase precontrattuale - Valutazione delle offerte - Rigetto di un’offerta tecnica e ammissione dell’offerta del concorrente - Sospensione dell’esecuzione di tale atto - Interesse legittimo dell’offerente escluso di contestare la regolarità dell’offerta dell’aggiudicatario)
(2021/C 189/02)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. — LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.
Resistenti: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro A.E.
con l’intervento di: SALFO kai Synergates Anonymi Etairia Meletitikon Ypiresion Technikon Ergon — Grafeio Doxiadi Shymvouloi gia Anaptyxi kai Oikistiki AE — TPF Getinsa Euroestudios SL, SALFO kai Synergates Anonymi Etairia Meletitikon Ypiresion Technikon Ergon, Grafeio Doxiadi Shymvouloi gia Anaptyxi kai Oikistiki AE, TPF Getinsa Euroestudios SL
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che un offerente che sia stato escluso da una procedura di gara in un appalto pubblico in uno stadio precedente alla fase di aggiudicazione di tale appalto e la cui domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che lo ha escluso da tale procedura sia stata respinta, può invocare, nella sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di ammissione dell’offerta di un altro offerente, presentata contemporaneamente, tutti i motivi attinenti alla violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o di norme nazionali che traspongono tale diritto, ivi compresi motivi che non presentano connessione con le irregolarità in base alle quali la sua offerta è stata esclusa. Tale facoltà non è influenzata dal fatto che il ricorso amministrativo precontenzioso dinanzi a un organo nazionale indipendente che, secondo il diritto nazionale, doveva essere previamente presentato da tale offerente contro la decisione della sua esclusione sia stato respinto, purché tale rigetto non abbia acquisito autorità di cosa giudicata.
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/3 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / MI (C-870/19), TB (C-871/19)
(Cause riunite C-870/19 e C-871/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada - Regolamento (CEE) n. 3821/85 - Articolo 15, paragrafo 7 - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Procedura di controllo - Sanzione amministrativa - Omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti - Infrazione unica o multipla)
(2021/C 189/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze
Convenuti: MI (C-870/19), TB (C-871/19)
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione.
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A
(Causa C-950/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto delle società - Direttiva 2006/43/CE - Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - Articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a) - Assunzione di un revisore legale dei conti da parte di un ente sottoposto a revisione - Periodo di astensione professionale - Divieto di accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente sottoposto a revisione - Violazione - Gravità e durata della violazione - Espressione «accettare una funzione» - Portata - Conclusione di un contratto di lavoro con l’ente sottoposto a revisione - Indipendenza dei revisori legali - Aspetto esterno)
(2021/C 189/04)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
A
con l’intervento di: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta
Dispositivo
L’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, deve essere interpretato nel senso che un revisore legale dei conti, quale il responsabile della revisione designato da un’impresa di revisione contabile in relazione a un incarico di revisione legale dei conti, deve essere considerato accettare una funzione dirigenziale di rilievo in un ente sottoposto a revisione, ai sensi di tale disposizione, fin dal momento in cui conclude con quest’ultimo un contratto di lavoro relativo a tale funzione, anche se non ha ancora iniziato ad esercitare effettivamente le sue funzioni.
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt — Svezia) — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS
(Causa C-28/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della legge - Circostanze «interne» ed «esterne» all’attività del vettore aereo operativo - Articoli 16, 17 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Insussistenza di pregiudizio alla libertà di impresa, al diritto di proprietà e al diritto di negoziazione del vettore aereo)
(2021/C 189/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Attunda tingsrätt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Airhelp Ltd
Convenuta: Scandinavian Airlines System SAS
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito) — SS / MCP
(Causa C-603/20 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 10 - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Sottrazione di un minore - Competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro - Portata territoriale - Trasferimento di un minore in uno Stato terzo - Residenza abituale acquisita in tale Stato terzo)
(2021/C 189/06)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice, Family Division (England and Wales)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SS
Convenuta: MCP
Dispositivo
L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003, del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui venga accertato che un minore ha acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato. In un caso del genere, la competenza del giudice adito dovrà essere determinata in conformità alle convenzioni internazionali applicabili, oppure, in assenza di una siffatta convenzione internazionale, in conformità all’articolo 14 di tale regolamento.
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Spagna) il 15 gennaio 2021 — ZA AZ, BX, CV, DU y ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
(Causa C-25/21)
(2021/C 189/07)
Lingua processuale: il spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid
Parti
Ricorrente: ZA, AZ, BX, CV, DU y ET
Resistente: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, qualora la parte ricorrente dimostrasse che il suo rapporto contrattuale di fornitura esclusiva e di affiliazione (in regime di commissione o di vendita a prezzo fisso con acquisto minimo garantito a prezzo di riferimento-rivendita scontato) con la REPSOL rientri nell’ambito territoriale e temporale oggetto di esame da parte dall’autorità nazionale della concorrenza, si debba ritenere che al rapporto contrattuale sia applicabile la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunale per la tutela della concorrenza) dell’11 luglio 2001 (fascicolo 490/00 REPSOL) e/o la decisione della Comisión Nacional de la Competencia (Commissione nazionale per la concorrenza) del 30 luglio 2009 (fascicolo 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), ritenendosi che, in virtù di tali decisioni, siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) per quanto riguarda l’onere della prova dell’infrazione. |
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2) |
Se, in caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora fosse accertato nel caso concreto che al rapporto contrattuale sia applicabile la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia dell’11 luglio 2001 (fascicolo 490/00 REPSOL) e/o la decisione della Comisión Nacional de la Competencia del 30 luglio 2009 (fascicolo 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), la necessaria conseguenza debba essere la dichiarazione di nullità di pieno diritto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 28 gennaio 2021 — F. F., B. A. / C. Bank AG, Bank D. K. AG
(Causa C-47/21)
(2021/C 189/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti
Ricorrenti: F. F., B. A.
Resistenti: C. Bank AG, Bank D. K. AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
In merito alla fictio legis di cui all’articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l’«EGBGB»)
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2) |
In merito alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
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3) |
In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:
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4) |
In merito al riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso del consumatore in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:
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5) |
Indipendentemente dalla risposta alle precedenti questioni:
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6) |
Se l’articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte relativa alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest’ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 febbraio 2021 — Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG / E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL
(Causa C-62/21)
(2021/C 189/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG
Resistenti: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la circostanza, prevista dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (1) e dall’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001 (2), che una domanda di decadenza di un marchio dell’Unione per mancato uso possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio, comporti l’inefficacia di un accordo contrattuale con il quale un terzo si impegna nei confronti del titolare di un marchio dell’Unione a non presentare all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale una domanda di decadenza di tale marchio per mancato uso. |
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2) |
Se la circostanza, prevista dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dall’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, che una domanda di decadenza di un marchio dell’Unione per mancato uso possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio, comporti che nei procedimenti di decadenza dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e ai giudici dell’Unione non occorre prendere in considerazione una sentenza definitiva emessa da un giudice di uno Stato membro con la quale il resistente venga condannato a ritirare la domanda di decadenza di un marchio dell’Unione per mancato uso presentata dal resistente stesso o da una persona da esso autorizzata. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) l’11 febbraio 2021 — Gerencia Regional de Salud de Castilla y León / Delia
(Causa C-86/21)
(2021/C 189/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parti
Ricorrente: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Resistente: Delia
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. [492]/2011 (1) ostino a una disposizione nazionale, quale l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del decreto n. 43 del 2 luglio 2009, che esclude il riconoscimento del servizio prestato in una determinata categoria professionale in un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro dell’Unione europea. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il riconoscimento del servizio prestato nel sistema sanitario pubblico di uno Stato membro possa essere subordinato alla previa approvazione di criteri generali per l’omologazione dei sistemi di carriera professionale del personale dei servizi sanitari degli Stati membri dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2021 — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z
(Causa C-112/21)
(2021/C 189/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X BV
Resistenti: Classic Coach Company vof, Y, Z
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se per constatare l’esistenza di un «diritto anteriore» di un terzo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della revocata direttiva 2008/95/CE (1)
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2) |
Se per rispondere alla questione 1 assuma rilevanza la circostanza se il titolare del marchio abbia un diritto ancora più risalente (riconosciuto nella legislazione dello Stato membro di cui trattasi) riguardo al segno depositato come marchio e, in caso affermativo, se sia rilevante se il titolare del marchio, in forza di detto diritto riconosciuto ancora più risalente, possa vietare l’uso da parte del terzo dell’asserito «diritto anteriore». |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 2 marzo 2021 — Proximus NV / Gegevensbeschermingsautoriteit
(Causa C-129/21)
(2021/C 189/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Proximus NV
Resistente: Gegevensbeschermingsautoriteit
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 12[, paragrafo 2], della direttiva sulla e-privacy 2002/58/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 2, [lettera f),] di tale direttiva e con l’articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati (2), debba essere interpretato nel senso che esso consente che un’autorità di controllo nazionale esiga un «consenso» dell’abbonato, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, come fondamento per la pubblicazione dei dati personali del medesimo in elenchi telefonici e servizi d’informazione telefonici pubblici, pubblicati sia dall’operatore medesimo che da terzi offerenti, in mancanza di una diversa normativa nazionale in materia. |
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2) |
Se il diritto alla cancellazione dei dati, di cui all’articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di controllo nazionale qualifichi una domanda di un abbonato di essere cancellato da elenchi telefonici e servizi d’informazione telefonici pubblici come una richiesta di cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati. |
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3) |
Se gli articoli 24 e 5[, paragrafo 2], del regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un autorità di controllo nazionale desuma dalla responsabilizzazione in esso sancita che il titolare del trattamento debba adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per informare i terzi titolari, ossia l’offerente di servizi telefonici e altri offerenti di elenchi telefonici e di servizi d’informazione telefonici che hanno ricevuto dati dal primo titolare del trattamento, della revoca del consenso da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento. |
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4) |
Se l’articolo 17[, paragrafo 2,] del regolamento generale sulla protezione dei dati, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di controllo nazionale intimi a un offerente di elenchi telefonici e di servizi d’informazione telefonici pubblici, a cui si richiede di non pubblicare più i dati di una persona, di adottare misure ragionevoli per informare i motori di ricerca di detta richiesta. |
(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional (Portogallo) il 3 marzo 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira / VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda
(Causa C-136/21)
(2021/C 189/13)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Constitucional
Parti
Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Convenuta: VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 110 TFUE, da solo o in combinato disposto con l’articolo 191 TFUE, e in particolare con il paragrafo 2 di quest’ultimo articolo, possa essere interpretato nel senso che esso non osta a una norma di diritto nazionale che esclude la componente ambientale nell’ambito dell’applicazione di riduzioni — connesse al deprezzamento commerciale medio degli autoveicoli sul mercato nazionale — all’imposta gravante sugli autoveicoli usati muniti di targhe definitive comunitarie attribuite da altri Stati membri dell’Unione europea, consentendo che il valore così calcolato sia superiore a quello relativo ad autoveicoli usati nazionali equivalenti.
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) l’8 marzo 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
(Causa C-148/21)
(2021/C 189/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'arrondissement, Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo)
Parti
Attore: Christian Louboutin
Convenute: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l’integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate. Se siffatta integrazione sia rafforzata dal fatto che:
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2. |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito di vendita online sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito o ad entità economicamente collegate qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore o un’entità economicamente collegata abbia svolto un ruolo attivo nell’elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest’ultima sia percepita come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore. Se su tale percezione influisca:
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3. |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest’ultimo ha una conoscenza effettiva dell’apposizione di tale segno sul prodotto. Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un’entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine. Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l’ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità. |
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17.5.2021 |
IT |
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C 189/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 5 marzo 2021 — A, B e C, legalmente rappresentato dai genitori/Ministre de l’Immigration et de l’Asile
(Causa C-153/21)
(2021/C 189/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrenti: A, B e C, legalmente rappresentato dai genitori
Resistente: Ministre de l’Immigration et de l’Asile
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1), in combinato disposto con l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (2), e con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possa essere interpretato nel senso che consente di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minorenne in uno Stato membro (nella specie, il Lussemburgo) diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore (nella specie, la Grecia) in virtù del fatto che le autorità del paese che, prima della loro partenza e della nascita del minore, ha concesso a questi ultimi protezione internazionale garantiscono che, all’arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale, senza tuttavia affermare che egli si vedrà riconoscere a titolo personale uno status di protezione internazionale.
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17.5.2021 |
IT |
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C 189/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 12 marzo 2021 — SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA/Latvijas Zinātnes padome
(Causa C-164/21)
(2021/C 189/16)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā rajona tiesa
Parti
Ricorrente: SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
Resistente: Latvijas Zinātnes padome
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un organismo (di diritto privato) che svolge varie attività principali, tra cui l’attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d’istruzione a titolo oneroso, possa essere qualificato come entità ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 (1). |
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2) |
Se sia giustificato applicare il requisito relativo alla proporzione del finanziamento (costi e ricavi) delle attività economiche rispetto a quelle non economiche al fine di stabilire se l’entità soddisfi il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 83, del regolamento n. 651/2014, secondo cui la finalità principale delle attività dell’entità deve consistere nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In caso di risposta affermativa, quale sia la proporzione adeguata del finanziamento delle attività economiche rispetto a quelle non economiche per determinare la finalità principale delle attività dell’entità. |
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3) |
Se sia giustificato, ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014, applicare il requisito secondo il quale i ricavi dell’attività principale siano investiti nuovamente (reinvestiti) nell’attività principale dell’entità in questione, e se sia necessario valutare altri aspetti per poter giustificatamente determinare la finalità principale delle attività dell’entità che propone il progetto. Se su tale valutazione incida la destinazione dei ricavi ottenuti (reinvestimento nell’attività principale o, ad esempio, nel caso di un fondatore privato, pagamento a titolo di dividendi agli azionisti), anche nel caso in cui la maggior parte dei ricavi sia costituita dalle tasse di iscrizione provenienti dai servizi d’istruzione. |
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4) |
Se la personalità giuridica dei soci dell’entità che propone il progetto in questione sia essenziale al fine di valutare se tale entità rientri nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 83, del regolamento n. 651/2014, vale a dire se si tratti di una società costituita secondo il diritto commerciale per esercitare un’attività economica (attività a titolo oneroso) a scopo di lucro [articolo 1 del Komerclikums (codice di commercio)] o se i suoi soci o azionisti siano persone fisiche o giuridiche che perseguono uno scopo di lucro (compresa la prestazione di servizi di istruzione a titolo oneroso) o siano stati costituiti senza scopo di lucro (ad esempio un’associazione o una fondazione). |
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5) |
Se la proporzione degli studenti cittadini e di Stati membri dell’Unione rispetto agli studenti stranieri (provenienti da paesi terzi) e il fatto che la finalità dell’attività principale esercitata dall’entità che propone il progetto sia quella di fornire agli studenti un’istruzione superiore e qualifiche competitive sul mercato internazionale del lavoro in linea con le attuali esigenze internazionali (paragrafo 5 dello statuto della ricorrente) siano essenziali ai fini della valutazione della natura economica dell’attività di tale entità. |
(1) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).
Tribunale
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17.5.2021 |
IT |
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C 189/16 |
Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2021 — Braesch e a. / Commissione
(Causa T-161/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto alla ristrutturazione preventiva della Banca Monte dei Paschi di Siena - Fase di esame preliminare - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Eccezione di irricevibilità - Qualità di interessato - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Ricevibilità»)
(2021/C 189/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Anthony Braesch (Lussemburgo, Lussemburgo), Trinity Investments DAC (Dublino, Irlanda), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Isole Cayman), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e A. Bouchagiar, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 4690 final della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47677 (2017/N) — Italia, nuovi aiuti e modifica del piano di ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Dispositivo
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1) |
L’eccezione di irricevibilità è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/16 |
Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2021 — AM / BEI
(Causa T-134/19) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Ricevibilità - Termine per la presentazione della domanda di avvio della procedura di conciliazione - Atto lesivo - Indennità di mobilità geografica - Trasferimento ad un ufficio esterno - Rifiuto di concessione dell’indennità - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»)
(2021/C 189/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BEI del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 e, se del caso, della decisione del Presidente della BEI, del 20 novembre 2018, che conferma tali decisioni, con le quali essa ha negato al ricorrente di beneficiare dell’indennità di mobilità geografica e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 30 giugno e dell’11 dicembre 2017 sono annullate in quanto negano ad AM l’indennità di mobilità geografica. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La BEI è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da AM. |
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17.5.2021 |
IT |
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C 189/17 |
Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2021 — Alvargonzález Ramos/EUIPO — Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital)
(Causa T-114/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo URSUS Kapital - Uso effettivo del marchio - Decadenza parziale - Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo - Valutazione delle prove - Qualificazione dei servizi»)
(2021/C 189/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Pablo Erik Alvargonzález Ramos (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Ursus-3 Capital, A.V., SA (Madrid)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 dicembre 2019 (procedimento R 711/2019-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Ursus-3 Capital, A.V. e il sig. Alvargonzález Ramos.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Pablo Erik Alvargonzález Ramos è condannato alle spese. |
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17.5.2021 |
IT |
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C 189/18 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Swissgrid / Commissione
(Causa T-127/21)
(2021/C 189/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Swissgrid AG (Aarau, Svizzera) (rappresentanti: P. De Baere, P. L’Ecluse, K. T’Syen e V. Lefever, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 17 dicembre 2020, attraverso la quale informa i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) che la ricorrente non è un gestore di sistema di trasmissione qualificato a partecipare su piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l’energia di bilanciamento, incluso il Trans European Replacement Reserves Exchange (TERRE), e ordina ai TSO TERRE di escludere la ricorrente dalla piattaforma TERRE al più tardi entro il 1o marzo 2020. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata applica in modo errato l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (1).
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata applica in modo errato l’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2195.
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|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i diritti della difesa della ricorrente, perché la Commissione europea non ha considerato e non ha risposto ai motivi addotti dalla ricorrente nelle sue lettere alla Commissione europea del 29 settembre 2020 e dell’8 dicembre 2020. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 296 TFUE, perché (i) non fornisce ragioni atte a giustificare la decisione della Commissione europea di non tenere in considerazione (a) i motivi addotti dalla ricorrente nelle sue lettere alla Commissione europea del 29 settembre 2020 e dell’8 dicembre 2020, (b) il parere di tutti i TSO e (c) il parere dell’ACER; e (ii) contiene una motivazione contradditoria e insufficiente. |
(1) Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2017, L 312, pagg. da 6 a 53).
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17.5.2021 |
IT |
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C 189/19 |
Ricorso proposto il 19 marzo 2021 — Saure / Commissione
(Causa T-151/21)
(2021/C 189/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione recante rigetto della richiesta del ricorrente di accesso ai documenti della Commissione del 27 gennaio 2021 mediante rilascio di copie di tutte le comunicazioni della Commissione
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|
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto all’accesso ai documenti controversi della Commissione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1049/2001 (1). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni controverse. Con la divulgazione di tali informazioni non sarebbe arrecato alcun pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Le informazioni richieste non conterrebbero alcun segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 (2). |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni controverse. La disposizione tutela solo il processo decisionale in corso. Tuttavia, l'oggetto della richiesta di accesso al fascicolo da parte del ricorrente sarebbe costituito da documenti relativi alle trattative della convenuta sulle forniture di vaccini. Tali trattative sono già concluse. Inoltre, sussiste un interesse pubblico prevalente alla diffusione delle informazioni in questione, poiché l’approvvigionamento in vaccini dell'UE è oggetto di discussione e di informazioni in tutta Europa da settimane. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU. 2001, L 145, pag. 43).
(2) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell‘8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/20 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2021 — Saure/Commissione
(Causa T-154/21)
(2021/C 189/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione di respingere la sua domanda di accesso a documenti della Commissione, riferimento Gestdem 2021/0592, mediante estrazione di copie dei seguenti documenti: tutti i verbali, i riepiloghi, le annotazioni, gli appunti, i fascicoli relativi alle riunioni, alle trattative, alle decisioni, alle proposte, ai resoconti, alla corrispondenza elettronica, ai carteggi, ai tabulati telefonici — segnatamente per quanto riguarda gli Advance Purchase Agreements — e ai contratti specifici conclusi con aziende farmaceutiche per la consegna di vaccini contro il Covid19 per far fronte all’epidemia di coronavirus, dei cosiddetti «Steering Committees» e dei «Joint Negotiations Teams». Per Advance Purchase Agreements si intende qualsiasi contratto per l’acquisto, la consegna, la sicurezza, la prenotazione e lo sviluppo di vaccini Covid19 per gli Stati membri dell’Unione europea; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo: il ricorrente vanterebbe il diritto all’accesso ai documenti controversi della Commissione europea in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione. |
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2. |
Secondo motivo: nessun motivo di esclusione derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001 osterebbe al diritto di accesso del ricorrente. La Commissione non avrebbe addotto — e non sembrerebbe sussistere — alcun motivo di esclusione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/21 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2021 — BZ / BCE
(Causa T-162/21)
(2021/C 189/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del Comitato esecutivo del 17 novembre 2020 e del 12 gennaio 2021 relativa all’esecuzione della sentenza del 28 maggio 2020 nella causa T-483/16 RENV, nella parte in cui essa fissa un risarcimento (insufficiente) di EUR 50 000 e impone alla ricorrente un dovere di riservatezza con riferimento alla lettera della BCE del 12 gennaio 2021; |
|
— |
accordare alla ricorrente un risarcimento pari a EUR 30 000 per i danni morali e immateriali da essa subiti, per non aver la BCE dato adeguata esecuzione alla sentenza del 28 maggio 2020 nella causa T-483/16 RENV; |
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— |
condannare la convenuta alle sue spese, nonché a quelle della ricorrente relative al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, comprendente il fatto di non aver: a) posto rimedio agli effetti passati delle decisioni annullate; b) risarcito in maniera equa la ricorrente per gli svantaggi e le implicazioni ad essa causati; c) informato adeguatamente la ricorrente della decisione di esecuzione del Comitato esecutivo del 17 novembre 2020 o, almeno, dei punti essenziali di tale decisione; e d) consentito alla ricorrente di condividere, internamente ed esternamente alla BCE, la lettera della BCE del 12 gennaio 2021. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e benessere del personale e degli articoli 21 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nonché sulla violazione dell’articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/21 |
Ricorso proposto il 26 marzo 2021 — QM / Europol
(Causa T-164/21)
(2021/C 189/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QM (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del 27 maggio 2020 di non prorogare il contratto della ricorrente convertendolo in contratto a durata indeterminata; |
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— |
annullare, se necessario, poiché aggiunge elementi di motivazione, la decisione del 18 dicembre 2020 di respingere il reclamo; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore che avrebbe commesso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») nell’applicazione dei criteri di valutazione del candidato al rinnovo e più specificamente nell’interpretazione della nozione di «fabbisogni futuri prevedibili» che, alla data dell’adozione della decisione, non erano mai stati decisi né addirittura stabiliti. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato in maniera effettiva prima che sia adottata la decisione che arreca pregiudizio. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione e del diritto legittimo del ricorrente di essere valutato su competenze stabilite come requisiti per la funzione. Il ricorrente critica la decisione in quanto essa sarebbe stata adottata sulla base di pregiudizi e timori, ma senza procedere all’esame effettivo delle sue attitudini. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso l’AACC nella valutazione del profilo e delle attitudini del ricorrente. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’abuso di diritto e sulla violazione del dovere di diligenza. |
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/22 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2021 — Amort e a./Commissione
(Causa T-165/21)
(2021/C 189/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Heidi Amort (Jenesien, Italia) e altri 35 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione impugnata, incluse successive modifiche e integrazioni.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso avverso la decisione di esecuzione C(2021) 698 (final) della Commissione europea del 29 gennaio 2021 che concede a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il «COVID-19 Vaccine AstraZeneca — Vaccino anti-COVID-19 (ChAdOx1-S [ricombinante])», un medicinale per uso umano, si basa sui seguenti motivi.
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1. |
Primo motivo: la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 (1). Sarebbe scientificamente provato che il panico diffuso a livello mondiale circa l’asserita alta mortalità connessa all’infezione da SARS-CoV-2 non sia giustificato. Inoltre, l’OMS e l’UE non avrebbero accertato in modo corretto la situazione di emergenza nel senso di una minaccia per la salute pubblica. |
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2. |
Secondo motivo: la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 a causa:
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3. |
Terzo motivo: violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE nonché del regolamento (CE) n. 726/2004 (4). |
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4. |
Quarto motivo: grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. |
(1) Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
(3) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).
(4) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/23 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2021 — Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e a./Commissione
(Causa T-166/21)
(2021/C 189/26)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e altri 15 parti ricorrenti (rappresentanti: F. Munari, I. Perego, G. Roberti, S. Zunarelli, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare gli art, 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020 n. C(2020) 8498 final relativa al regime di aiuti SA.38399 2019/C (ex 2018/E) cui l’Italia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Italia.
Questa decisione ha qualificato come aiuto di Stato l’esenzione, di cui godono le autorità di sistema portuali in Italia, dell’imposta sul reddito delle società.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi ed argomenti.
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1. |
La decisione è errata e parimenti viola l’art. 107, par. 1, TFUE nella parte in cui sostiene che le Autorità di Sistema Portuali svolgerebbero un’attività economica nei termini individuati dalla Commissione. Si fa valere a questo riguardo che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto di poter trasporre i criteri elaborati nella prassi e nella giurisprudenza in relazione ai porti di altri Stati membri, ovvero ad altri tipi di infrastrutture, in violazione altresì dei principi generali della parità di trattamento e di buona amministrazione. |
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2. |
La decisione è altresì errata e viola l’art. 107, par. 1, TFEU nella parte in cui la Commissione ha travisato le difese formulate dall’Italia con riguardo all’inesistenza di un mercato, trattandosi di un settore non aperto alla concorrenza per scelta del legislatore nazionale. |
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3. |
La Commissione ha inoltre violato l’art. 345 TFUE, gli artt. 3, 7 e 121 TFUE, nonché molteplici principi di diritto UE atteso che non ha considerato che il Trattato non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere la proprietà pubblica dei beni e delle infrastrutture portuali e di affidarne e riservarne in via esclusiva la regolazione e l’amministrazione a entità infrastatali come le Autorità di Sistema Portuale. |
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4. |
La decisione è errata e viola l’art. 107, par. 1, TFUE nella misura in cui:
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5. |
La decisione è altresì affetta da un difetto di istruttoria e di motivazione. |