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Document C:2017:412:FULL
Official Journal of the European Union, C 412, 4 December 2017
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 412, 4 dicembre 2017
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 412, 4 dicembre 2017
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 412/01 |
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Corte di giustizia |
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2017/C 412/02 |
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2017/C 412/03 |
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2017/C 412/04 |
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2017/C 412/05 |
Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale del 3 ottobre 2017 |
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2017/C 412/06 |
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2017/C 412/07 |
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2017/C 412/08 |
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IT |
Per motivi di protezione dei dati personali, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate, per cui une nuova versione autentica è pubblicata. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2017/C 412/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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Corte di giustizia
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/2 |
Designazione del primo avvocato generale
(2017/C 412/02)
Nella riunione generale del 26 settembre 2017, la Corte ha designato il sig. Wathelet come primo avvocato generale, per il periodo dal 7 ottobre 2017 al 6 ottobre 2018.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/2 |
Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
(2017/C 412/03)
Nella riunione generale del 26 settembre 2017, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Prima Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2017 al 6 ottobre 2018.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/2 |
Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte
(2017/C 412/04)
Nella riunione generale del 26 settembre 2017, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Seconda Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all’articolo 193 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2017 al 6 ottobre 2018.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/2 |
Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale del 3 ottobre 2017
(2017/C 412/05)
Assegnazione dei giudici alle sezioni di tre giudici
Nel corso della riunione generale del 3 ottobre 2017, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di tre giudici nel modo seguente:
Sesta Sezione
Sig. Fernlund, presidente di sezione
Sigg. Bonichot, Arabadjiev, Rodin e Regan, giudici
Settima Sezione
Sig. Rosas, presidente di sezione
Sig.re Toader, Prechal e sig. Jarašiūnas, giudici
Ottava Sezione
Sig. Malenovský, presidente di sezione
Sigg., Safjan, Šváby e Vilaras, giudici
Nona Sezione
Sig. Vajda, presidente di sezione
Sig. Juhász, sig.ra Jürimäe e sig. Lycourgos, giudici
Decima Sezione
Sig. Levits, presidente di sezione
Sig. Borg Barthet, sig.ra Berger e sig. Biltgen, giudici
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/3 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti per le cause assegnate alle sezioni di tre giudici
(2017/C 412/06)
Nella riunione generale del 3 ottobre 2017, la Corte ha redatto gli elenchi per la determinazione della composizione delle sezioni in collegio di tre giudici nel modo seguente:
Sesta Sezione
Sig. Bonichot
Sig. Arabadjiev
Sig. Rodin
Sig. Regan
Settima Sezione
Sig.ra Toader
Sig.ra Prechal
Sig. Jarašiūnas
Ottava Sezione
Sig. Safjan
Sig. Šváby
Sig. Vilaras
Nona Sezione
Sig. Juhász
Sig.ra Jürimäe
Sig. Lycourgos
Decima Sezione
Sig. Borg Barthet
Sig.ra Berger
Sig. Biltgen
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/4 |
Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici
(2017/C 412/07)
I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 26 settembre 2017, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il sig. Fernlund come presidente della Sesta Sezione, il sig. Rosas come presidente della Settima Sezione, il sig. Malenovský come presidente dell’Ottava Sezione, il sig. Vajda come presidente della Nona Sezione e il sig. Levits come presidente della Decima Sezione, per il periodo dal 7 ottobre 2017 al 6 ottobre 2018.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/4 |
Prestazione di giuramento di nuovi giudici del Tribunale
(2017/C 412/08)
Il sig. Mac Eochaidh, nominato giudice del Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 29 marzo 2017 (1), per il periodo dal 2 aprile 2017 al 31 agosto 2019, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia l’8 giugno 2017.
Il sig. De Baere, nominato giudice del Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 6 settembre 2017 (2), per il periodo dal 15 settembre 2017 al 31 agosto 2022, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia il 4 ottobre 2017.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
(Causa C-413/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente - Assicurazione obbligatoria - Effetto diretto - Direttiva 84/5/CEE - Articolo 1, paragrafo 4 - Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato - Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato - Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un’emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto))
(2017/C 412/09)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Elaine Farrell
Convenuti: Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
Dispositivo
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1) |
L’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C-188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza. |
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2) |
Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 ottobre 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Cactus SA, Isabel Del Rio Rodríguez
(Causa C-501/15 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ» - Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo dell’Unione europea contenenti l’elemento denominativo «Cactus» - Classificazione di Nizza - Articolo 28 - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) - Uso effettivo del marchio in forma abbreviata])
(2017/C 412/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altre parti nel procedimento: Cactus SA (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato), Isabel Del Rio Rodríguez
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-661/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Articolo 29 - Importazione di veicoli - Determinazione del valore in dogana - Articolo 78 - Revisione della dichiarazione - Articolo 236, paragrafo 2 - Rimborso dei dazi all’importazione - Termine di tre anni - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 145, paragrafi 2 e 3 - Rischio di difettosità - Termine di dodici mesi - Validità])
(2017/C 412/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X BV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
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1) |
L’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell’11 marzo 2002, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che include una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui sia accertato che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per una merce, sussiste un rischio, connesso alla fabbricazione, che tale merce divenga difettosa con l’uso, e in cui per questo motivo il venditore, in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell’acquirente, concede a quest’ultimo una riduzione del prezzo sotto forma di un rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per modificare la merce in modo tale da escludere il suddetto rischio. |
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2) |
L’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, prevedendo un termine di dodici mesi a decorrere dall’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica delle merci entro il quale deve aver luogo la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare, è invalido. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Tigers GmbH / Hauptzollamt Landshut
(Causa C-156/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 - Articolo 1, paragrafo 3 - Codice doganale comunitario - Articolo 78 - Norma che subordina l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali alla presentazione di una fattura valida - Ammissibilità della presentazione di una fattura commerciale valida successivamente alla dichiarazione in dogana - Diniego del rimborso])
(2017/C 412/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Tigers GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Landshut
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, dev’essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanze la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — procedimento avviato da Aleksandra Kubicka
(Causa C-218/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Successioni e certificato successorio europeo - Ambito di applicazione - Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato «per rivendicazione» - Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato))
(2017/C 412/13)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parti
Ricorrente: Aleksandra Kubicka
con l’intevento di: Przemysława Bac, in qualità di notaio
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — Shields & Sons Partnership / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-262/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 296, paragrafo 2 - Articolo 299 - Regime comune forfettario per i produttori agricoli - Esclusione dal regime comune - Presupposti - Nozione di «categoria di produttori agricoli»))
(2017/C 412/14)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Shields & Sons Partnership
Convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Dispositivo
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1) |
L’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso prevede in modo tassativo tutte le ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario per i produttori agricoli. |
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2) |
L’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i produttori agricoli, nei confronti dei quali è stato accertato che l’importo da essi recuperato in quanto membri del regime comune forfettario per i produttori agricoli è nettamente superiore a quello che recupererebbero se fossero stati assoggettati al regime normale, o al regime semplificato, dell’imposta sul valore aggiunto non possono costituire una categoria di produttori agricoli ai sensi di tale disposizione. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen — Germania) — Procedimento penale a carico di Frank Sleutjes
(Causa C-278/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Articolo 3, paragrafo 1 - Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Traduzione di «documenti fondamentali» - Nozione di «documenti fondamentali» - Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore))
(2017/C 412/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Aachen
Imputato nella causa principale
Frank Sleutjes
con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Aachen
Dispositivo
L’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/10 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Kamin und Grill Shop GmbH / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(Causa C-289/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Prodotti biologici - Sistema di controllo introdotto dal regolamento (CE) n. 834/2007 - Nozione di «vendita diretta al consumatore o all’utilizzatore finale»))
(2017/C 412/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Kamin und Grill Shop GmbH
Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Dispositivo
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Lombard Ingatlan Lízing Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-404/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90, paragrafo 1 - Effetto diretto - Base imponibile - Riduzione in caso di annullamento, recesso o risoluzione - Riduzione in caso di non pagamento totale o parziale - Distinzione - Contratto di leasing risolto a seguito del mancato pagamento dei canoni))
(2017/C 412/17)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Lombard Ingatlan Lízing Zrt.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Dispositivo
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1) |
Le nozioni di «annullamento», «recesso» e «risoluzione» di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse comprendono l’ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all’utilizzatore il pagamento del canone di leasing giacché ha risolto detto contratto a causa dell’inadempimento contrattuale dell’utilizzatore. |
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2) |
Nell’ipotesi in cui sia stato posto definitivamente fine ad un contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni dovuti dall’utilizzatore, il concedente può sollevare l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 nei confronti di uno Stato membro per ottenere la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto nonostante il diritto nazionale applicabile, da un lato, qualifichi una siffatta ipotesi come «non pagamento» ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo e, dall’altro, non consenta alcuna riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/11 |
Impugnazione proposta il 27 aprile 2017 dalla Hernández Zamora, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 febbraio 2017, causa T-369/15, Hernández Zamora, SA / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-224/17 P)
(2017/C 412/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hernández Zamora, SA (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Rosen Tantau KG
Con ordinanza del 19 ottobre 2017, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/11 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-235/17)
(2017/C 412/19)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e L. Havas)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede alla Corte di:
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— |
dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avendo adottato una normativa che limita l’usufrutto di terreni produttivi; |
|
— |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la normativa ungherese controversa, per il fatto di limitare in modo manifestamente sproporzionato l’usufrutto di terreni agricoli e forestali, sia incompatibile con gli obblighi incombenti all’Ungheria in forza degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’abolizione ex lege dei diritti di usufrutto costituisce una limitazione della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, in particolare in quanto tale estinzione del diritto di usufrutto impedisce o rende eccessivamente difficile che coloro che fino che, fino a quel momento, ne furono titolari creino sedi di attività in Ungheria (o ottengano diritti di uso su terreni produttivi) al fine di ivi svolgere le proprie attività e contribuiscano, con l’attività economica posta in essere per proprio conto, a creare vincoli economici e sociali all’interno dell’Unione. La Commissione reputa che l’abolizione ex legge dei diritti di usufrutto possa costituire un ostacolo per l’esercizio della libertà di stabilimento o dissuadere da tale esercizio.
La normativa ungherese viola altresì la libera circolazione dei capitali dal momento che ha l’effetto di impedire o limitare l’investimento in immobili ubicati in Ungheria da parte di coloro che non dispongono della cittadinanza ungherese. Tale normativa comporta una diminuzione di valore dei diritti di usufrutto esistenti, il che del pari implica una limitazione della libera circolazione dei capitali. La normativa ungherese introduce una discriminazione indiretta, determinando una differenziazione a sfavore dei cittadini dell’Unione europea che non dispongono della cittadinanza ungherese.
La summenzionata limitazione di libertà non è giustificabile. Non lo è per alcuno dei motivi previsti nel Trattato, né per altri motivi invocati dal governo ungherese durante il procedimento.
È, in particolare, inaccettabile l’argomento mediante il quale il governo ungherese difende la necessità della limitazione per porre termine a una situazione di illegittimità. Secondo la Commissione, non si può ammettere la presunzione generale — che non risulta provata in alcun caso concreto — secondo cui tutti i contratti di usufrutto di terreni produttivi in Ungheria stipulati da cittadini stranieri sono, dal momento della loro costituzione, illegittimi e invalidi. Non può nemmeno essere accolta l’asserzione secondo cui l’illegittimità di ciascuno dei contratti di usufrutto può essere dedotta dall’assenza di autorizzazione sui cambi richiesta dalla normativa vigente nel periodo anteriore al 2002.
La limitazione introdotta dalla normativa ungherese non soddisfa l’esigenza di proporzionalità, per il fatto di non essere atta a realizzare gli obiettivi perseguiti e, inoltre, di eccedere ampiamente quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
La normativa ungherese non corrisponde a quanto richiesto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento né garantisce un indennizzo adeguato a coloro che siano stati pregiudicati dall’abolizione e dalla limitazione dei diritti di usufrutto.
Secondo la Commissione, la normativa ungherese controversa è in contrasto con il diritto di proprietà riconosciuto dall’articolo 17 della Carta. In determinati casi si verifica un’ingerenza nel diritto di proprietà anche qualora la violazione non si estenda alle tre facoltà della «proprietà» (uso, possesso e capacità di disporre).
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/12 |
Impugnazione proposta il 28 giugno 2017 da Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard e Darren Neville avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 aprile 2017, causa T-580/16, Azoulay e a. / Parlamento europeo
(Causa C-390/17 P)
(2017/C 412/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard, Darren Neville (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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accogliere le conclusioni formulate in primo grado dai ricorrenti nell’ambito del ricorso nella causa T-580/16; |
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— |
condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia viziata da svariati errori di diritto e da un travisamento dei fatti.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha travisato i fatti nel respingere un’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di spese scolastiche all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione e nel far dipendere tale nozione dal suo significato nei diversi sistemi di insegnamento dei paesi di residenza di un funzionario, senza prendere in considerazione la natura delle spese e l’interesse dei figli.
Secondo la giurisprudenza della Corte, tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, quanto dal principio della parità di trattamento discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata devono normalmente essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 15 ottobre 2015, Axa Belgium, C-494/14, EU:C:2015:692).
Inoltre, la conclusione del Tribunale di cui al punto 47 della sentenza impugnata è incoerente e travisa la giurisprudenza in materia di concordanza tra il previo reclamo amministrativo e il ricorso.
I ricorrenti deducono inoltre che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione non pronunciandosi sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, pur se erano stati invocati dinanzi ad esso.
Pertanto, secondo i ricorrenti, esaminando in modo troppo sommario le tre distinte censure dei ricorrenti, il Tribunale è giunto a conclusioni non giustificate né in diritto né in fatto.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/13 |
Impugnazione proposta il 17 luglio 2017 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2017, causa T-36/16, Enercon/EUIPO
(Causa C-433/17 P)
(2017/C 412/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: R. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf QC)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Gamesa Eólica, SL
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-36/16; |
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-245/12; |
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— |
rinviare la causa dinanzi all’EUIPO affinché confermi la decisione della prima commissione di ricorso nel procedimento R 260/2011-1 e respinga la domanda della Gamesa volta alla cancellazione della registrazione di cui trattasi; |
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condannare alle spese il ricorrente in primo grado. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel procedimento d’impugnazione sostiene che la sentenza impugnata pronunciata nella causa T-36/16 viola l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio e che sono stati commessi vizi di procedura dinanzi al Tribunale. In proposito la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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1. |
Il Tribunale ha erroneamente concluso che la registrazione del marchio di cui trattasi non presenta il requisito del carattere distintivo intrinseco che ne consentirebbe la registrazione, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Decidendo in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. |
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2. |
Il primo errore di diritto è stato quello di considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore determinava, in diritto, la natura del marchio e di conseguenza inficiava la valutazione del suo carattere distintivo intrinseco. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore è effettuata principalmente per ragioni di praticità a livello amministrativo dell’EUIPO e non ha implicazioni giuridiche. Di conseguenza, nel determinare la natura del marchio di cui si chiede la registrazione, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto non solo della designazione del marchio nel modulo di domanda, ma di tutto il contenuto di tale modulo, in particolare della rappresentazione del marchio che vi compare. La rappresentazione del marchio nella domanda mostra un marchio figurativo con le particolari caratteristiche in esso illustrate. |
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3. |
Il Tribunale avrebbe anche dovuto tenere conto della forma del marchio come registrato, in particolare quella riprodotta nel certificato di registrazione rilasciato dall’ EUIPO relativo alla registrazione del marchio. Il certificato di registrazione è il documento depositato che indica la forma del marchio registrato e il Tribunale avrebbe dovuto considerarlo determinante nello stabilire la natura di detto marchio. Il contenuto del certificato di registrazione, correttamente interpretato, indica con chiarezza che il marchio è stato registrato come marchio figurativo la cui forma è riprodotta nella domanda di registrazione. Non avendolo proceduto in tal senso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. |
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4. |
Il secondo errore di diritto e vizio della procedura è costituito dal diniego di ricevere le informazioni necessarie per capire il contenuto del certificato di registrazione del marchio di cui trattasi. Questo documento è la pubblicazione ST.60 dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che stabilisce il significato dei codici INID utilizzati universalmente nei certificati di registrazione emessi dagli uffici della proprietà intellettuale, compreso l’EUIPO, per individuare la natura e il significato delle rispettive registrazioni. Il significato dei codici INID può essere determinato solo facendo riferimento alla pubblicazione ST.60 o a un documento di riferimento equivalente, e il contenuto dei certificati di registrazione può essere definito solo facendo riferimento al significato dei codici INID in essi rinvenibili. Il Tribunale ha erroneamente qualificato la fonte di queste informazioni come una prova e di conseguenza ha ingiustamente rifiutato di ricevere il documento o le informazioni in esso contenute, quando in realtà è un testo legale equivalente a un dizionario. Se il Tribunale avesse considerato gli strumenti interpretativi fornitigli, avrebbe concluso che il certificato di registrazione si riferisce a un marchio figurativo consistente nella raffigurazione che compare nel modulo di domanda. In precedenza, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO aveva correttamente concluso che tale marchio presenta il requisito del carattere distintivo che ne consente la registrazione, e il Tribunale avrebbe dovuto statuire in tal senso. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 22 agosto 2017 — HR
(Causa C-512/17)
(2017/C 412/22)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu
Parti
Ricorrente: HR
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nelle circostanze del caso di specie, occorra interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1), nel senso che: un minore di 18 mesi ha la residenza abituale nello Stato membro che, a causa delle circostanze seguenti, realizzi una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: la cittadinanza del genitore che esercita quotidianamente la custodia del minore, il fatto che quest'ultimo si esprima nella lingua ufficiale di tale Stato membro, che vi sia stato battezzato e vi abbia soggiornato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dei congedi parentali di detto genitore e di altri congedi di cui quest'ultimo abbia beneficiato durante i periodi festivi, nonché i contatti con la famiglia del suddetto genitore, nel caso in cui il minore, nel resto del tempo, risieda con tale genitore in un altro Stato membro, in cui quest'ultimo svolge un'attività lavorativa sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in cui il minore intrattiene contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l'altro genitore e la famiglia di quest'ultimo; |
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2) |
Se, per determinare, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale del minore di 18 mesi, che, data l'età, si trovi quotidianamente sotto la custodia di uno solo dei genitori e intrattenga contratti regolari, ma limitati nel tempo, con l'altro genitore, in caso di mancato accordo dei genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del minore, occorra tener conto in egual misura, al fine di valutare l'integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, dei legami che uniscono il minore a ciascuno dei genitori, o se si debbano tenere maggiormente in considerazione i legami con il genitore che esercita quotidianamente la custodia. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’8 settembre 2017 — Vetsch Int. Transporte GmbH / Zollamt Feldkirch Wolfurt
(Causa C-531/17)
(2017/C 412/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Vetsch Int. Transporte GmbH
Resistente: Zollamt Feldkirch Wolfurt
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’esenzione di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere negata in caso di trasferimento intracomunitario di merci da uno Stato membro, quando il soggetto passivo che effettui il trasferimento in un diverso Stato membro, pur dichiarando nello Stato membro di provenienza l’acquisto intracomunitario collegato con il trasferimento medesimo, commetta successivamente, nell’altro Stato membro e nell’ambito di diversa operazione, un’evasione fiscale servendosi delle merci di cui trattasi, dichiarando illegittimamente una cessione intracomunitaria esente proveniente da detto altro Stato membro. |
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2) |
Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se, all’atto del trasferimento intracomunitario, il soggetto passivo avesse già maturato l’intento di commettere un’evasione fiscale nell’ambito di una successiva operazione servendosi delle merci di cui trattasi. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’11 settembre 2017 — NK, nella sua qualità di curatore dei fallimenti della società OJ B.V. e di PI / BNP Paribas Fortis NV
(Causa C-535/17)
(2017/C 412/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: NK, nella sua qualità di curatore dei fallimenti della società OJ B.V. e di PI
Resistente: BNP Paribas Fortis NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un’azione di risarcimento del danno avviata dal curatore nei confronti di un terzo — in forza dell’incarico, ad esso affidato dall’articolo 68, paragrafo 1, della Fw [Faillissementswet, legge fallimentare dei Paesi Bassi], di gestire e liquidare la massa fallimentare a nome del concorso dei creditori del fallito –, in quanto siffatto terzo ha agito illecitamente nei confronti di tutti i creditori, il cui ricavato, in caso di accoglimento della domanda, andrà a beneficio della massa fallimentare, rientri nella deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, e qualora dunque siffatta azione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 (2) del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, se detta azione sia quindi regolata dal diritto dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, sia per quanto riguarda la competenza del curatore ad avviare l’azione sia riguardo al diritto sostanziale ad essa applicabile. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza debba tenere conto, eventualmente per analogia:
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 18 settembre 2017 — DISA Gas SAU / Administración del Estado, Redexis Gas S.L. y Repsol Butano S.A.
(Causa C-546/17)
(2017/C 412/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: DISA Gas SAU
Convenuti: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. y Repsol Butano S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Alla luce dei principi elaborati nella causa Federutility [sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2010, C-265/08], se sia compatibile con la relativa sentenza o conforme al principio di proporzionalità la misura che fissa un prezzo massimo per la bombola di gas liquefatto imbottigliato quale strumento di tutela degli utenti socialmente vulnerabili, nel caso in cui si verifichino, in alternativa o cumulativamente, talune delle circostanze enunciate di seguito:
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2) |
Alla luce dei principi elaborati nella citata causa Federutility [sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2010, C-265/08], se sia compatibile con la relativa sentenza o conforme al principio di proporzionalità l’imposizione all’operatore dominante di un determinato ambito territoriale di una misura di distribuzione obbligatoria a domicilio del gas liquefatto imbottigliato quale strumento di tutela degli utenti socialmente vulnerabili o residenti in zone di difficile accesso, nel caso in cui si verifichino, in alternativa o congiuntamente, talune delle circostanze enunciate nella questione precedente. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 28 settembre 2017 — Riksåklagaren / Imran Syed
(Causa C-572/17)
(2017/C 412/26)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Riksåklagaren
Imputato: Imran Syed
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora merci che recano un motivo decorativo protetto vengano illegalmente poste in vendita in un negozio, se possa sussistere una violazione dell’esclusivo diritto di distribuzione spettante all’autore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (1), anche rispetto a merci che recano identici motivi decorativi e che sono conservate in magazzino dalla persona che le ha poste in vendita. |
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2) |
Se sia rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio oppure sito altrove. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 settembre 2017 — Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski
(Causa C-573/17)
(2017/C 412/27)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Openbaar Ministerie
Resistente: Daniel Adam Popławski
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione non possa interpretare le disposizioni nazionali di attuazione di una decisione quadro in modo tale che l’applicazione delle medesime conduca ad un risultato conforme a detta decisione quadro, se, in forza del principio del primato, essa sia tenuta a disapplicare le norme nazionali incompatibili con le disposizioni di detta decisione quadro. |
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2) |
Se sia valida una dichiarazione di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI (1), da esso effettuata non «al momento dell’adozione della presente decisione quadro», ma in un momento successivo. |
(1) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 3 ottobre 2017 — Oy Hartwall Ab
(Causa C-578/17)
(2017/C 412/28)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Oy Hartwall Ab
Altre parti interessate: Patentti- ja rekisterihallitus
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nell’interpretazione del requisito del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi di impresa 2008/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (1), rilevi la circostanza che la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo o di marchio cromatico. |
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2) |
Nel caso in cui la qualificazione del marchio come marchio cromatico o marchio figurativo rilevi ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, se il marchio, al di là della sua rappresentazione grafica, possa essere registrato quale marchio cromatico, come richiesto nella domanda di registrazione, oppure solo quale marchio figurativo. |
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3) |
Nel caso in cui sia consentita la registrazione, quale marchio cromatico, del marchio rappresentato graficamente nella relativa domanda, se, ai fini della registrazione di un marchio rappresentato nella domanda graficamente con la precisione necessaria alla registrazione, quale marchio cromatico, come postulato dalla giurisprudenza della Corte (senza che si tratti della registrazione di un colore come marchio in sé, astratto, senza forma o contorni), sia inoltre necessaria la specifica prova di un uso effettivo, quale richiesta dall’ufficio dei brevetti e del registro, ovvero una prova di qualsivoglia genere. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 4 ottobre 2017 — Mittetulundusühing Järvelaev / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
(Causa C-580/17)
(2017/C 412/29)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: Mittetulundusühing Järvelaev
Resistente: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel recupero di un sostegno a un progetto approvato nell’ambito di un’azione Leader, ove il sostegno sia stato approvato in data 6 settembre 2011, l’ultima rata sia stata versata in data 19 novembre 2013, la violazione sia stata accertata in data 4 dicembre 2014 e la decisione di recupero sia stata disposta in data 27 gennaio 2015, debba trovare applicazione, riguardo al requisito della stabilità dell’operazione, l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1) ovvero l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se, in tale contesto, il recupero trovi fondamento nell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3) oppure nell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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2) |
Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1698/2005: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) — oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che alteri la natura o le condizioni di esecuzione del progetto o conferisca un indebito vantaggio ad un’impresa. Se l’organismo pagatore di uno Stato membro debba accertare in che cosa sia consistito in concreto il vantaggio ai fini della sussistenza del requisito dell’indebito vantaggio. In caso di risposta affermativa a tale questione: se possa ravvisarsi un indebito vantaggio nella circostanza che l’utilizzatore effettivo dell’oggetto di investimento, qualora avesse presentato esso stesso una domanda avente il medesimo contenuto, non avrebbe ottenuto il sostegno al progetto. |
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2a) |
Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1303/2013: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) — oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1303/2013, che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. |
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3) |
Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1698/2005: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) — oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che sia conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva, tenendosi presente, a tal riguardo, il fatto che la proprietà dell’imbarcazione a vela sia rimasta invariata, sebbene la beneficiaria non possegga più l’imbarcazione a vela in modo diretto bensì indiretto e riceva il corrispettivo del noleggio in luogo delle entrate derivanti dalla prestazione del servizio descritto nella domanda. |
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3a) |
Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso dell’applicazione del regolamento n. 1303/2013: se il noleggio di un oggetto di investimento (imbarcazione a vela) — oggetto acquistato grazie al sostegno ad un progetto concesso nell’ambito di un’azione Leader - da parte dell’associazione senza scopo di lucro beneficiaria del sostegno a favore di altra associazione senza scopo di lucro, che utilizzi l’imbarcazione a vela per la medesima operazione per la quale il sostegno sia stato concesso al beneficiario, debba essere considerato quale modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1303/2013, tenendosi presente, a tal riguardo, il fatto che la proprietà dell’imbarcazione a vela sia rimasta invariata, sebbene la beneficiaria non possegga più l’imbarcazione a vela in modo diretto bensì indiretto e riceva il corrispettivo del noleggio in luogo delle entrate derivanti dalla prestazione del servizio descritto nella domanda. Se l’organismo pagatore di uno Stato membro debba accertare in che cosa sia consistito in concreto il vantaggio ai fini della sussistenza del requisito dell’indebito vantaggio. In caso di risposta affermativa a tale questione: se possa ravvisarsi un indebito vantaggio nella circostanza che l’utilizzatore effettivo dell’oggetto dell’investimento, qualora avesse presentato esso stesso una domanda avente il medesimo contenuto, non avrebbe ottenuto il sostegno al progetto. |
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4) |
Se al beneficiario possa essere imposto, per mezzo di un decreto nazionale posto a disciplina di un’azione Leader, l’obbligo di mantenere l’oggetto dell’investimento per cinque anni, con prescrizioni più restrittive di quelle di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 ovvero di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013. |
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5) |
In caso di risposta negativa alla quarta questione: se la disposizione di un decreto nazionale, per effetto del quale il beneficiario del sostegno ad un progetto sia obbligato a mantenere e utilizzare conformemente allo scopo l’oggetto dell’investimento acquistato grazie al sostegno al progetto, per un periodo minimo di cinque anni successivi al versamento dell’ultima rata del sostegno, e l’interpretazione di tale disposizione, secondo cui il beneficiario sarebbe tenuto ad utilizzare personalmente l’oggetto dell’investimento, siano conformi all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 ovvero all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013. |
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6) |
Se si possa ravvisare un’irregolarità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 ovvero dell’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013 nel fatto che il beneficiario non dia esecuzione ad un’operazione la quale, in base al decreto nazionale posto a disciplina un’azione Leader, non fosse obbligatoria, ma alla quale il beneficiario abbia fatto riferimento nella «Sintesi degli obiettivi e delle attività del progetto e dell’investimento» contenuta nella propria domanda di sostegno e che rappresentasse uno dei criteri di valutazione delle domande ai fini del loro posizionamento in una graduatoria. |
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7) |
In caso di risposta affermativa alla sesta questione: se il recupero divenga illegittimo ove venga avviato prima della scadenza di cinque anni dall’ultimo versamento ed il beneficiario abbia posto rimedio alla violazione nel corso del procedimento giudiziario di recupero. |
(1) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
(3) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/21 |
Impugnazione proposta il 5 ottobre 2017 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017 nella causa T-287/16, Belgio/Commissione
(Causa C-587/17 P)
(2017/C 412/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, agent, E. Grégoire e J. Mariani, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017 nella causa T-287/16, Belgio/Commissione (EU:T:2017:531); |
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— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione del 17 marzo 2016 (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea un importo di € 9 601 619,00 (voce di bilancio 6701); |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un motivo unico, attinente a un errore di diritto risultante dall’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 (2), divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013 (3), sia per quanto riguarda l’esaurimento di tutti i mezzi di ricorso previsti dal diritto interno sia per quanto riguarda la diligenza richiesta da tale disposizione.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016 L 75, pag. 16)
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549; rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13).
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4.12.2017 |
IT |
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C 412/21 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-594/17)
(2017/C 412/31)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, G. von Rintelen e M. Žebre)
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica di Slovenia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306, del 23.11.2011, pag. 41), in quanto essa non ha adottato entro il 31 dicembre 2013 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, od ha comunque omesso di comunicare tali misure alla Commissione; |
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— |
condannare la Repubblica di Slovenia, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 7 099,20 al giorno, a partire dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica di Slovenia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto adottare e rendere pubbliche entro il 31 dicembre 2013 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva. Poiché la Repubblica di Slovenia non ha comunicato alla Commissione, prima della scadenza del termine suddetto, l’avvenuta trasposizione di tutte le disposizioni della direttiva sopra citata, detta istituzione ha deciso di proporre un ricorso dinanzi alla Corte.
Con il suo ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di una penalità di EUR 7 099,20 al giorno. Per calcolare tale importo la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata della violazione del diritto dell’Unione, come pure l’effetto dissuasivo in relazione alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato, cioè la Repubblica di Slovenia.
Tribunale
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/23 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — CEAHR / Commissione
(Causa T-712/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Abuso di posizione dominante - Sistema di riparazione selettiva - Rifiuto da parte dei produttori di orologi svizzeri di fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti - Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti - Eliminazione di qualsiasi concorrenza effettiva - Decisione recante rigetto di una denuncia»))
(2017/C 412/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Mathijsen e P. Dyrberg, poi M. Sánchez Rydelski e infine P. Benczek, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek, M. Farley e C. Urraca Caviedes, poi A. Dawes, F. Ronkes Agerbeek e J. Norris-Usher, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Froitzheim, avvocato e R. Subiotto, QC), Rolex, SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentante: M. Araujo Boyd, avvocato) e The Swatch Group SA (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente A. Israel e M. Jakobs, poi A. Israel e J. Lang, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5462 final della Commissione, del 29 luglio 2014, con cui la Commissione ha rigettato la denuncia depositata dalla ricorrente concernente asserite violazioni degli articoli 101 et 102 TFUE (caso AT.39097 — Riparazioni di orologi).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/23 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Leopard / EUIPO — Smart Market (LEOPARD true racing)
(Causa T-7/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LEOPARD true racing - Marchio dell’Unione europea anteriore figurativo leopard CASA Y JARDIN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)]»])
(2017/C 412/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Leopard SA (Howald, Lussemburgo) (rappresentante: P. Lê Dai, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Smart Market, SLU (Alcantarilla, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2014 (procedimento R 1866/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Smart Market e la Leopard.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Leopard SA è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/24 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Spagna/Commissione
(Causa T-502/15) (1)
((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Spagna - Rettifiche finanziarie forfettarie - Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (UE) n. 1306/2013 - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Proporzionalità - Diritti della difesa»))
(2017/C 412/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente L. Banciella Rodríguez-Miñón, successivamente M. Sampol Pucurull, A. Gavela Llopis e V. Ester Casas, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Guillem Carrau e D. Triantafyllou, successivamente D. Triantafyllou e I. Galindo Martín, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), per quanto riguarda talune correzioni effettuate, da un lato, relativamente alla Catalogna e, dall’altro, alle Canarie.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/25 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Aldi / EUIPO – Sky (SKYLITe)
(Causa T-736/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo skylite - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SKY - Prova dell'uso del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/1995 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 412/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentante: J. Barry, solicitor)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2015 (caso R 2771/2014-4), relativa ad un’opposizione tra la Sky e Aldi.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Aldi GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/25 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2017 — Keturi kambariai / EUIPO — Coffee In (coffee inn)
(Causa T-202/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo coffee inn - Marchio nazionale figurativo anteriore coffee inn - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001]»))
(2017/C 412/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: UAB Keturi kambariai (Vilnius, Lituania) (rappresentante: R. Pumputienė, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: OÜ Coffee In (Tallin, Estonia) (rappresentante: P. Lätt, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2016 (procedimento R 137/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Coffee In e la Keturi kambariai.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’UAB Keturi kambariai è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/26 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — Galletas Gullón / EUIPO — O2 Holdings (Forma di un pacchetto di biscotti)
(Causa T-404/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un pacchetto di biscotti - Dichiarazione di decadenza - Importanza dell’uso - Mancata alterazione del carattere distintivo»))
(2017/C 412/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Spagna) (rappresentante: I. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentante: J. Rebling, solicitor)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 (procedimento R 1613/2015-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la O2 Holdings Ltd e la Galletas Gullón.
Dispositivo
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1) |
È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 maggio 2016 (procedimento R 1613/2015-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la O2 Holdings Ltd e la Galletas Gullón. |
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2) |
L’EUIPO e la O2 Holdings Ltd sono condannate alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/27 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — Galletas Gullón / EUIPO — O2 Holdings (Forma di un pacchetto di biscotti)
(Causa T-418/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un pacchetto di biscotti - Dichiarazione di decadenza - Importanza dell’uso - Mancata alterazione del carattere distintivo»))
(2017/C 412/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Spagna) (rappresentante: I. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentante: J. Rebling, solicitor)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 (procedimento R 1614/2015-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la O2 Holdings Ltd e la Galletas Gullón.
Dispositivo
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1) |
È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 maggio 2016 (procedimento R 1614/2015-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la O2 Holdings Ltd e la Galletas Gullón. |
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2) |
L’EUIPO e la O2 Holdings Ltd sono condannate alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/27 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — Tetra Pharm (1997)/EUIPO — Sebapharma (SeboCalm)
(Causa T-441/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SeboCalm - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Sebotherm - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 412/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tetra Pharm (1997) Ltd (Tel Aviv, Israele) (rappresentante: A. Gorzkiewicz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e D. Stoyanova-Valchanova, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sebapharma GmbH & Co. KG (Boppard, Germania) (rappresentanti: J. Wald e D. Koal, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 (procedimento R 852/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sebapharma e la Tetra Pharm (1997).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Tetra Pharm (1997) Ltd è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/28 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Bernaldo de Quirós / Commissione
(Causa T-649/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Assegnazione - Trasferimento da un posto di Capo unità ad un posto di consigliere - Interesse del servizio - Sviamento di potere - Diritto di essere ascoltato e dovere di sollecitudine - Principio dell’equivalenza dei posti»))
(2017/C 412/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e A. Guillerme)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, C. Berardis-Kayser e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 30 novembre 2015, che modifica l'assegnazione della ricorrente, a decorrere dal 1o dicembre 2015, dal posto di Capo dell'Unità «Ufficio tirocini» della direzione «Gioventù e Sport» della direzione generale (DG) «Istruzione e Cultura», al posto di consigliere presso la Direzione «Modernizzazione dell'insegnamento II: Politica e programma in materia di insegnamento, innovazione, EIT e AMSC» nell’ambito della medesima Direzione generale.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Belén Bernaldo de Quirós è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/29 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Kuka Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)
(Causa T-683/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MATRIX BODY SHOP - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 412/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kuka Systems GmbH (Augusta, Germania) (rappresentanti: B. Maneth e C. Huch-Hallwachs, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2016 (procedimento R 2503/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MATRIX BODY SHOP come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Kuka Systems GmbH è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/29 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Possanzini / Frontex
(Causa T-686/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Procedura di valutazione 2009 - Competenze del validatore - Modifica da parte del validatore della valutazione iniziale effettuata dal valutatore - Previa riunione di concertazione tra il validatore e il valutatore - Violazione delle forme sostanziali - Esame d'ufficio»))
(2017/C 412/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniele Possanzini (Pisa, Italia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e S. Drew, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 luglio 2016, Possanzini/Commissione (F-68/15, EU:F:2016:150).
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Daniele Possanzini sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) nell’ambito del presente giudizio. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/30 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — WQ (*1) /Parlamento
(Causa T-705/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Procedura di certificazione - Esercizio 2014 - Non iscrizione nell’elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione - Parità di trattamento - Articolo 165 TFUE - Eccezione d’illegittimità»))
(2017/C 412/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WQ (*1) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Nessaf e M. Ecker, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 21 luglio 2016, WQ (*1)/Parlement (F-1/16, EU:F:2016:171).
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
WQ (*1) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlemento europeo nel presente giudizio. |
(*1) Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/31 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — Barmenia Krankenversicherung / EUIPO (Mediline)
(Causa T-810/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea denominativo Mediline - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»])
(2017/C 412/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Barmenia Krankenversicherung AG (Wuppertal, Germania) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2016 (procedimento R 2437/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Mediline come marchio dell’Unione europea
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Barmenia Krankenversicherung AG è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/31 |
Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2017 — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)
(Causa T-87/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Matrix light - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 412/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kuka Systems GmbH (Augusta, Germania) (rappresentanti: B. Maneth e C. Huch-Hallwachs, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016 (procedimento R 886/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Matrix light come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Kuka Systems GmbH è condannata alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/32 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2016 — Salehi / Commissione
(Causa T-773/16) (1)
([«Ricorso per carenza - Regolamento (CE) n. 539/2001 - Mancata adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione che sospendono temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di un paese terzo - Presa di posizione da parte della Commissione - Irricevibilità manifesta»])
(2017/C 412/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dominik Salehi (Brema, Germania) (rappresentante: C. Drews, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e G. Wils, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1), e di darne notifica al ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Dominik Salehi è condannato alle spese. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/32 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2017 — Karp / Parlamento europeo
(Causa T-580/17)
(2017/C 412/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kevin Karp (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. Lambers e R. Ben Ammar, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per il gruppo ELDD in seno al Parlamento europeo, con la quale quest’ultima ha classificato il ricorrente nel gruppo di funzioni II, grado 4, primo scatto, allorché gli erano affidate funzioni di consulenza corrispondenti al livello di retribuzione del gruppo di funzioni IV fino alla fine del suo contratto di lavoro in data 11 novembre 2016; |
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— |
riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno materiale e morale che asserisce di aver subito, inclusi i danni per la presunta perdita di opportunità di essere assunto dopo la fine del suo contratto di lavoro. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 80 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA).
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 82 del RAA.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’abuso di diritto derivante dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
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4. |
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere in virtù della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla perdita di un’opportunità di essere assunto.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/33 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Poza Poza/CRU
(Causa T-597/17)
(2017/C 412/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Máximo Poza Poza (Murcia, Spagna) (rappresentante: P. Poza Cisneros, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
constatare la proposizione del ricorso di annullamento avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico di sequestro delle azioni del Banco Popular, emettere sentenza di annullamento della risoluzione e, di conseguenza, restituire alla ricorrente le azioni e gli altri strumenti di capitale del Banco Popular; in caso contrario e in subordine, corrisponderle un importo equivalente al valore netto degli attivi del Banco Popular alla data del 22 maggio 2017, quantificato in EUR 2 675 424. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/34 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Madrid Diario de la Noche e altri/Commissione e CRU
(Causa T-639/17)
(2017/C 412/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Madrid Diario de la Noche, SA (Madrid, Spagna) e altri 24 ricorrenti (rappresentanti: B. Cremades Roman, F. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avvocati)
Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
considerare presentato il presente ricorso e i documenti ad esso allegati e prendere altresì conoscenza delle argomentazioni in esso contenute; |
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— |
dichiarare la nullità della decisione del Comitato di risoluzione unico n. SRB/EES/2017/08 e della decisione della Commissione (UE) 2017/1246, entrambe del 7 giugno 2017, e, di conseguenza, condannare il Comitato e la Commissione europea a restituire ai ricorrenti i loro investimenti nel Banco Popular o, in subordine, condannare il Comitato e la Commissione a versare ai ricorrenti un indennizzo a titolo di responsabilità extracontrattuale; |
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— |
condannare il Comitato e la Commissione europea alle spese del presente procedimento; |
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— |
dichiarare la nullità della valutazione effettuata dall’esperto indipendente del CRU e, a seguito del calcolo del valore netto degli attivi del Banco Popular, condannare il Comitato e la Commissione europea a risarcire i ricorrenti nei termini indicati nel presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/35 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Amorepacific/EUIPO — Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)
(Causa T-684/17)
(2017/C 412/50)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Amorepacific Corporation (Seul, Corea) (rappresentanti: B. Führmeyer e F. Klein, avvocati) (rappresentanti: B. Führmeyer e F. Klein)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Primavera Life GmbH (Oy-Mittelberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «p primera Pure Sprout Energy» — Domanda di registrazione n. 13 151 683
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2017 nel procedimento R 1744/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
modificare la decisione impugnata nel senso di respingere integralmente l’opposizione; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/35 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2017 — Hola/CRU
(Causa T-688/17)
(2017/C 412/51)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hola, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e C. Iglesias Megías, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest’ultimo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, derivante dall’insieme delle sue azioni ed omissioni che l’hanno privata delle obbligazioni e dei titoli del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A di cui essa era titolare; |
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— |
in via principale, rimborsare gli investimenti effettuati di EUR 543 242,11 in azioni del Banco Popular e di EUR 304 950 per le obbligazioni del Banco Popular di cui essa era titolare; |
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— |
in subordine, versare EUR 451 459 per le azioni ed EUR 304 950 per le obbligazioni del Banco Popular di cui essa era titolare (l’«importo esigibile»); |
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— |
aumentare l’importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento; |
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— |
aumentare l’importo esigibile con gli interessi di mora corrispondenti a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti; |
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— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/36 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — Top Cable/CRU
(Causa T-689/17)
(2017/C 412/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Top Cable, SA (Rubí, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest’ultimo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, derivante dall’insieme delle sue azioni ed omissioni che l’hanno privata delle obbligazioni e dei titoli del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A di cui essa era titolare; |
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— |
condannare il Comitato a versare alla ricorrente l’importo di EUR 52 000 000 a titolo di risarcimento del danno subito (l’«importo esigibile»); |
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— |
aumentare l’importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che statuisce sul presente ricorso; |
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— |
aumentare l’importo esigibile con gli interessi di mora corrispondenti a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti; |
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— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/37 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commissione
(Causa T-696/17)
(2017/C 412/53)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Havenbedrijf Antwerpen NV (Anversa, Belgio) e Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (Zeebrugge, Belgio) (rappresentanti: P. Wytinck, W. Panis e I. Letten, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ricevibile la domanda di annullamento; |
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— |
annullare la decisione C(2017) 5174final della Commissione europea, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) — Regime tributario dei porti nel Belgio, a cui il Belgio ha dato esecuzione; |
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— |
in subordine, fissare un periodo transitorio sino al momento in cui la Commissione abbia completato il suo esame del trattamento fiscale dei diversi porti nell’UE, e in ogni caso per un intero anno; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 296 TFUE
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2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione qualifica erroneamente il provvedimento come selettivo. L’assoggettamento delle autorità portuali al regime dell’imposta sulle persone giuridiche non costituisce una deroga al «sistema di riferimento» giacché l’imposta sulle persone giuridiche è di per sé un sistema di riferimento. L’assoggettamento delle autorità portuali all’imposta sulle persone giuridiche si spiega con il fatto che la gestione dei porti come demanio pubblico è una funzione pubblica che non è assoggettata all’imposta societaria. In sostanza le autorità portuali continuano a prestare un servizio pubblico, senza fini di lucro, conformemente alle condizioni fissate dal legislatore e soggetto a controllo amministrativo. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, in quanto la deroga al sistema di riferimento è in ogni caso giustificata. Anche se l’imposta societaria dovesse essere considerata come il sistema di riferimento belga (quod non) un non-assoggettamento delle autorità portuali a detta imposta è giustificato. Ciò discende dalla coerenza globale del sistema tributario, nonché dal fatto che le ricorrenti non si trovano in una situazione di fatto e giuridica analoga a quella delle imprese soggette all’imposta societaria. Inoltre un assoggettamento all’imposta societaria avrebbe un effetto penalizzante. |
|
4. |
Quarto motivo, in ulteriore subordine, vertente su una domanda di concessione di un periodo transitorio sino al momento in cui la Commissione abbia completato il suo esame del regime tributario dei diversi porti nell’UE, e in ogni caso per un intero anno.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/38 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — Polonia / Commissione
(Causa T-699/17)
(2017/C 412/54)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, notificata con il numero C(2017) 5225; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, in quanto la decisione impugnata è stata adottata attraverso un errato metodo di calcolo della maggioranza qualificata. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, punti 10 e 13 in combinato disposto con l'allegato III della direttiva 2010/75/UE e la decisione di esecuzione 2012/119/UE, in quanto i livelli delle BAT-AEL sono stati determinati sulla base di dati errati e non rappresentativi. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE) in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE — in quanto sono stati determinati livelli eccessivamente elevati delle BAT-AEL, i quali non sono adeguati e appropriati al raggiungimento dei benefici e degli obiettivi prefissati — nonché in relazione alla mancanza di una valutazione degli effetti della decisione impugnata. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 13, paragrafi 4 e 5, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 12, della direttiva 2010/75/UE, nonché con l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE sono state superate in seguito all'introduzione di deroghe all'applicazione delle conclusioni sulle BAT mediante la decisione impugnata anziché mediante la modifica della direttiva 2010/75/UE. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del regolamento n. 2011/182, sull'abuso di potere e sulla violazione dei principi di buona amministrazione in quanto, nel giorno della votazione, in seno al comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE, del parere sul progetto della decisione impugnata, sono state introdotte modifiche sostanziali a tale progetto senza che avesse luogo una discussione preliminare. |
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/39 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2017 — Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home)
(Causa T-715/17)
(2017/C 412/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hermann Biederlack GmbH & Co. KG (Greven, Germania) (rappresentante: T. Seifried, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Feeling home» — Domanda di registrazione n. 15 452 931
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2017 nel procedimento R 252/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/39 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2017 — Germanwings / Commissione
(Causa T-716/17)
(2017/C 412/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Germanwings GmbH (Köln, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione del 29/07/2016 (1) nella causa SA.33983 (ex 2012/NN) (ex 201l/NN) — Compensazione agli aereporti sardi per obblighi di servizio pubblico (Erogazione di servizi di interesse economico generale — SIEG), e precisamente:
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto non sussisterebbe alcun elemento di aiuto. La convenuta non avrebbe né esposto né dimostrato che il pagamento a favore della ricorrente comprende un aiuto. Quindi la convenuta si discosterebbe notevolmente dalla giurisprudenza e dalla propria prassi decisionale. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che qualora si configurasse un aiuto, ciò non pregiudicherebbe né gli scambi tra gli Stati membri né distorcerebbe la concorrenza. La convenuta non avrebbe fornito una motivazione adeguata in merito all’incidenza che il presunto aiuto avrebbe sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza. In subordine la ricorrente deduce che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 (2) esisterebbe un aiuto «de minimis». |
(1) Decisione (EU) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (notificata con il numero C(2016) 4862) (GU 2017, L 268, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1988/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU 2006, L 379, pag. 5)
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4.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/40 |
Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2017 — Falmouth University / Commissione
(Causa T-227/17) (1)
(2017/C 412/57)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.