Programma per il mercato unico
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/690 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese (PMI), al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico)
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento stabilisce gli obiettivi, il bilancio, la governance e le norme di finanziamento del primo programma per il mercato interno unico integrato. Ciò contribuisce a riunire attività in precedenza finanziate nell’ambito di sei programmi distinti. Sarà in vigore dal 2021 al 2027.
PUNTI CHIAVE
Gli obiettivi generali del programma intendono:
- migliorare il funzionamento del mercato interno, ovvero proteggere e conferire potere ai cittadini, ai consumatori e alle imprese, in particolare le PMI, tramite
- il rafforzamento del diritto dell’Unione europea (Unione), agevolando l’accesso al mercato e stabilendo norme;
- la promozione della salute umana, animale e vegetale e del benessere animale;
- il rispetto dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un livello elevato di tutela dei consumatori;
- il miglioramento della cooperazione tra autorità nazionali, la Commissione europea e le agenzie decentrate dell’Unione;
- l’elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, comparabili, tempestive e attendibili per
- sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell’Unione;
- assistere il pubblico, i responsabili politici, le autorità, le imprese, il mondo accademico e gli organi di informazione a prendere decisioni informate;
- aiutare i gruppi sopramenzionati a partecipare in modo attivo al processo democratico.
È possibile conseguire i suddetti obiettivi generali mediante i seguenti obiettivi specifici:
- rendere più efficiente il mercato interno, in particolare tramite la trasformazione digitale, la prevenzione e la rimozione di ostacoli illegali (452 milioni di euro nell’arco di sette anni) e facendo sì che vengano messi in vendita esclusivamente prodotti sicuri e conformi (106 milioni di euro);
- rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI, persino con diverse forme di sostegno, promuovendo nuove opportunità imprenditoriali e sviluppando catene del valore industriali (1 miliardo di euro);
- garantire il funzionamento efficace del mercato interno tramite norme europee e internazionali di alta qualità (221 milioni di euro);
- favorire gli interessi dei consumatori e un livello elevato di tutela dei consumatori e di sicurezza dei prodotti, anche nei servizi finanziari (200 milioni di euro);
- contribuire a un livello elevato di salute e sicurezza per esseri umani, animali e piante nell’intera filiera alimentare, anche sradicando malattie animali e organismi nocivi ai vegetali, contrastando la resistenza antimicrobica e sviluppando la produzione e il consumo sostenibili di prodotti alimentari (1,7 miliardi di euro);
- sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di alta qualità (552 milioni di euro).
Il bilancio settennale per l’attuazione del programma ammonta a 4 208 041 000 di euro ai prezzi correnti. È possibile impiegare fino al 5 % del bilancio per diverse finalità tecniche e amministrative, quali la preparazione, il monitoraggio, il controllo, la verifica ispettiva, la valutazione e l’utilizzo di reti della tecnologia dell’informazione.
I paesi terzi possono partecipare al programma in virtù di determinate condizioni, tra cui il diritto dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per tutelare le finanze dell’Unione.
L’articolo 8 e gli allegati I (relativo a piante, animali, alimenti e mangimi) e II (statistiche europee) stabiliscono le numerose attività ammissibili al finanziamento in virtù degli obiettivi generali e specifici del programma.
I soggetti giuridici* sono ammissibili al finanziamento qualora:
- siano stabiliti in uno Stato membro dell’Unione o in un paese o territorio d’oltremare a esso connesso, oppure in un paese terzo associato al programma;
- siano costituiti a norma del diritto dell’Unione, o di qualsiasi organizzazione internazionale;
- siano stabiliti in un paese terzo non associato al programma, ma le cui attività sono in linea con i suoi obiettivi.
L’articolo 10 definisce i soggetti che possono ricevere una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, che spaziano dalle autorità di vigilanza del mercato nazionali al Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria e al Bureau Européen des Unions de Consommateurs.
Le norme di cofinanziamento stabiliscono quanto segue:
- in determinate circostanze, il programma può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili. In altri casi, il contributo è compreso tra il 50 % e il 95 %;
- le attività possono ricevere finanziamenti dal programma per il mercato unico e altri fondi dell’Unione a condizione che i contribuiti non vadano a coprire i medesimi costi.
La Commissione:
Il regolamento (UE) 2021/690, inoltre, abroga dal 31 dicembre 2020 i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.
CONTESTO
Il mercato unico costituisce la struttura portante dell’economia dell’Unione, favorisce la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro, fornendo al contempo ai consumatori una maggiore scelta e prezzi più bassi.
Il programma punta a far sì che il pubblico, i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche in tutta l’Unione sfruttino appieno le opportunità disponibili.
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Soggetto giuridico: una persona, un’azienda o un’organizzazione che possiede diritti e obblighi giuridici.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 22.07.2021