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Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

SINTESI DI:

Direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2011/85/UE stabilisce norme dettagliate per i quadri di bilancio nazionali degli Stati membri dell’Unione europea (Unione). Tali norme sono necessarie per garantire che i governi degli Stati membri rispettino i requisiti dell’unione economica e monetaria e promuovano una buona definizione delle politiche.

La direttiva di modifica (UE) 2024/1265 rafforza il ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti1 nei quadri di bilancio istituiti dagli Stati membri e include nuovi requisiti per i quadri di bilancio per riflettere l’impatto dei cambiamenti climatici.

PUNTI CHIAVE

La direttiva richiede ai governi degli Stati membri di:

  • utilizzare sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali. Tali sistemi devono essere soggetti a controllo interno e audit indipendente.
  • Rendere pubblici i dati di bilancio e pubblicarli prima della fine del trimestre successivo o dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte di Eurostat — l’ufficio statistico europeo.
  • Assicurare che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione europea più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra le previsioni degli Stati membri e quelle della Commissione devono essere spiegate.
  • Assicurare che le loro previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale siano soggette a una valutazione ex post periodica, oggettiva e completa, da parte di un organismo indipendente o di altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri diversi da quello che elabora le previsioni. Il risultato di tale valutazione deve essere reso pubblico e tenuto in debita considerazione nelle future previsioni macroeconomiche e di bilancio.
  • Istituire una o più istituzioni di bilancio indipendenti, ovvero organismi pubblici che mirano a promuovere finanze pubbliche sostenibili monitorando in modo indipendente il rispetto da parte dei governi delle norme di bilancio e composti da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanza pubblica, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti. Le istituzioni di bilancio indipendenti hanno la capacità di comunicare pubblicamente; sono dotate di risorse stabili e adeguate e hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni. I loro compiti comprendono:
    • elaborare, valutare o approvare previsioni macroeconomiche annuali e pluriennali;
    • controllare l’osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese;
    • valutare l’omogeneità, la coerenza e l’efficacia del quadro di bilancio nazionale;
    • su invito, partecipare a discussioni e audizioni periodiche in seno al parlamento nazionale;
    • prima su invito e successivamente, a partire dal , formulare obbligatoriamente pareri sulle previsioni e sulle ipotesi macroeconomiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263 — si veda la sintesi; e
    • su invito, nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, a redigere relazioni sull’adeguatezza delle misure adottate e previste per quanto riguarda gli obiettivi delle spese pubbliche.
  • istituiscono un quadro di bilancio a medio termine2 credibile ed efficace che preveda l’adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni. Tali quadri dovrebbero contemplare obiettivi di bilancio pluriennali globali, proiezioni delle principali voci di spesa e di entrata, una descrizione delle politiche a medio termine, comprese riforme e investimenti, e una valutazione della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
  • Nel bilancio annuale e nella documentazione di programmazione a medio termine, pubblicare, per quanto possibile, informazioni sulle passività potenziali e sui costi di bilancio derivanti dalle calamità naturali e dai cambiamenti climatici. Inoltre, la valutazione dell’impatto delle politiche previste sulla sostenibilità delle finanze pubbliche dovrebbe, per quanto possibile, tener conto dei rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici. I rischi macrofiscali si riferiscono alle fonti di potenziali grandi deviazioni da previsioni macroeconomiche, previsioni di bilancio o bilanci. I rischi fiscali legati a calamità naturali e shock climatici sono deviazioni causate da calamità naturali e shock climatici.
  • Assicurano l’uniformità e il coordinamento di tutte le norme e procedure contabili in tutte le aree dell’amministrazione pubblica, nonché garantire l’integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2011/85/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

La direttiva di modifica (UE) 2024/1265 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il .

CONTESTO

La direttiva 2011/85/UE è uno dei sei provvedimenti legislativi (noti come «six-pack») entrati in vigore il , che rafforza la governance fiscale ed economica dell’Unione europea.

È stata seguita dal «two-pack», ossia i regolamenti (UE) n. 473/2013 e 472/2013, che migliora ulteriormente la sorveglianza di bilancio nell’area euro. Nel corso della procedura del semestre europeo, tutti i paesi che utilizzano l’euro devono presentare il proprio progetto di bilancio alla Commissione entro la metà di ottobre. Se la Commissione ritiene che questo potrebbe non soddisfare le norme in materia di moneta unica, può chiederne la revisione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Istituti di bilancio indipendenti: organismi che sono strutturalmente indipendenti o che sono dotati di autonomia funzionale per quanto riguarda le autorità di bilancio degli Stati membri.
  2. Quadri di bilancio a medio termine: procedure di bilancio che estendono l’orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del , pag. 41).

Le successive modifiche alla direttiva 2011/85/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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