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Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva, nota anche come direttiva sulle imprese di investimento, stabilisce norme rivolte alle imprese di investimento in relazione a:

  • il capitale iniziale;
  • i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;
  • la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in linea con il regolamento (UE) 2019/2033 (si veda la sintesi);
  • gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti.

PUNTI CHIAVE

La direttiva:

  • si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE (si veda la sintesi), nota anche come direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2), che prevede un quadro giuridico per i mercati finanziari, le imprese di investimento e le sedi di negoziazione;
  • non si applica alle imprese di investimento le cui attività consolidate sono pari o superiori a 15 miliardi di EUR (ovvero in «classe 1»), disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE (si veda la sintesi).

Le autorità nazionali competenti:

  • vigilano sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista;
  • dispongono di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco;
  • sono dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle loro funzioni;
  • possono intervenire nell’attività delle imprese di investimento in modo efficace e proporzionato, aumentando la quantità di fondi propri che devono possedere, ad esempio, per essere adeguati al loro profilo di rischio;
  • ricevono tutte le informazioni di cui necessitano dalle imprese di investimento;
  • cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili della vigilanza sugli enti creditizi* e sugli enti finanziari nel loro Stato membro, con il sistema europeo di vigilanza finanziaria e con il Comitato europeo per il rischio sistemico;
  • scambiano informazioni, soprattutto su problemi e rischi potenziali, e collaborano con le controparti in altri Stati membri;
  • considerano l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri nonché nell’Unione europea (Unione) nel suo insieme;
  • rispettano il segreto professionale e le informazioni riservate;
  • possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi;
  • utilizzano informazioni sulle tabelle retributive per valutare tendenze e prassi;
  • rendono pubbliche informazioni quali la normativa applicabile, i criteri e le metodologie che utilizzano per la revisione nonché i dati statistici che hanno raccolto.

I requisiti patrimoniali per le imprese di investimento sono stabiliti dal regolamento (UE) 2019/2033. La direttiva sulle imprese di investimento concede alle competenti autorità nazionali il diritto di aggiungerne altri.

Sanzioni e altre misure amministrative:

  • si applicano alle violazioni alla direttiva, al suo recepimento nazionale e al regolamento 2019/2033, come la mancata comunicazione delle informazioni corrette alle autorità competenti;
  • sono efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, come la gravità e la durata della violazione;
  • possono consistere in una sanzione pecuniaria pari a:
    • fino al 10 % del fatturato netto totale annuo della società o fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, in caso di un’impresa;
    • fino a 5 milioni di EUR per una persona fisica;
  • sono, quando applicate, pubblicate sul sito web dell’autorità competente, con i dettagli della violazione e dell’autore, e segnalate all’Autorità bancaria europea.

Le imprese di investimento:

  • devono registrare tutte le loro transazioni e documentare i loro sistemi e processi che sono soggetti a questa direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, consentendo così una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti;
  • devono applicare procedure interne adeguate che consentano ai dipendenti di segnalare eventuali violazioni della direttiva, del suo recepimento nella legislazione nazionale e del regolamento (UE) 2019/2033;
  • sono dotate di solidi dispositivi di governance, tra cui:
    • una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
    • processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte;
    • meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;
    • politiche e prassi di remunerazione che riflettano una gestione del rischio sana ed efficace;
  • devono fornire informazioni sulle succursali in altri Stati membri dell’Unione o in paesi terzi, come fatturato, utili e perdite e numero di dipendenti, su base annuale;
  • non possono, se beneficiano di un sostegno finanziario pubblico speciale, effettuare pagamenti variabili ai membri del consiglio di amministrazione.

Le norme su vigilanza e valutazione stabiliscono che le autorità competenti devono:

  • riesaminare e valutare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033;
  • esigere che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie se non si conformano alla direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 o se è probabile che violino le disposizioni nazionali.

L’Autorità bancaria europea:

  • elabora, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, varie bozze di norme tecniche di regolamentazione;
  • stila una relazione sui criteri tecnici relativi agli obiettivi ambientali, sociali e di governance;
  • valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti sui loro processi di revisione e valutazione, al fine di sviluppare una linea coerente in tutta l’Unione;
  • riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza raggiunto nell’ambito del processo di revisione.

La Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal 25 dicembre 2019. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare tale potere in qualsiasi momento. Da allora la Commissione ha adottato i seguenti atti delegati:

  • Il regolamento delegato (UE) 2021/2154 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce;
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/2155 sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/2153 relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (si veda la sintesi).

La Commissione sta elaborando, in stretta collaborazione con l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, una relazione su vari aspetti della direttiva, che sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 26 giugno 2024.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva (UE) 2019/2034 doveva essere recepita nella legislazione nazionale entro il 26 giugno 2021, a eccezione delle regole per la fornitura di servizi su iniziativa del cliente che vengono applicate dal 26 marzo 2020.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Ente creditizio. Un’impresa che prende depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

Le correzioni successive alla direttiva (UE) 2019/2034 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione, del 6 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 9).

Regolamento delegato (UE) 2021/2155 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 17).

Regolamento delegato (UE) 2021/2154 della Commissione, del 13 agosto 2021, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 11).

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2022

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