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Document 52018PC0394

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

COM/2018/394 final

Bruxelles,1.6.2018

COM(2018) 394 final

2018/0218(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore
delle isole minori del Mar Egeo

{SWD(2018) 301 final}
{SEC(2018) 305 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 (proposta di quadro finanziario pluriennale) 1 delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027, insieme a una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l’evoluzione di tale politica. Le proposte prevedono come data di applicazione con decorrenza dal 1º gennaio 2021 e sono riferite a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

L’ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015. Da allora il contesto in cui tale riforma è stata calata si è modificato in modo significativo. Va notato in particolare quanto segue.

I prezzi agricoli sono scesi sostanzialmente, diminuiti da fattori macroeconomici, tensioni geopolitiche e altre forze.

L’importanza dei negoziati commerciali si è spostata in modo più visibile dagli accordi multilaterali a quelli bilaterali e l’UE si è aperta maggiormente ai mercati mondiali.

L’UE ha sottoscritto nuovi impegni internazionali - ad esempio per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici (mediante il COP 21) e gli aspetti generali dello sviluppo internazionale (attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - OSS), nonché gli sforzi per rispondere meglio agli sviluppi geopolitici, quali la migrazione.

Tali cambiamenti hanno suscitato un dibattito pubblico sulla questione se la riforma del 2013 sia sufficiente a consentire alla PAC di rispondere adeguatamente alle attuali sfide generali relative alla salute economica del settore agricolo, alla cura dell’ambiente, all’azione in materia di cambiamenti climatici e a un tessuto economico e sociale forte nelle aree rurali dell’UE, specialmente in vista delle nuove possibilità di azione nei settori del commercio, della bioeconomia, delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e dell’economia digitale.

La PAC deve essere modernizzata per rispondere a tali sfide, deve essere semplificata per farlo con un livello minimo di oneri amministrativi e deve essere resa più compatibile con le altre politiche dell’UE al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Infatti, come ricordato dalla Commissione nella recente comunicazione sul QFP, una politica agricola comune più moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di aree rurali dinamiche, garantendo alimenti sani, sicuri e di alta qualità per oltre 500 milioni di consumatori. L’Europa ha bisogno di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle aree rurali. Una politica agricola comune più moderna deve offrire più valore aggiunto europeo; a tal fine deve mostrare maggiore ambizione a livello ambientale e climatico e rispondere alle aspettative dei cittadini per quanto concerne la loro salute, l’ambiente e il clima.

Come previsto nel programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha effettuato un’ampia consultazione sulla semplificazione e la modernizzazione della PAC al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli OSS. Il processo si è concentrato su specifiche priorità politiche per il futuro, fatte salve le risorse finanziarie assegnate alla PAC nel prossimo QFP. Esso ha previsto un’ampia consultazione, nonché un’analisi di tutti gli elementi disponibili sui risultati della PAC, compresi i pareri pertinenti della piattaforma REFIT.

I risultati sono stati presentati nella comunicazione dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, adottata il 29 novembre 2017. La comunicazione consente un dialogo strutturato sul futuro della PAC all’interno delle istituzioni dell’UE e con i portatori di interessi. Il documento strategico ha descritto a grandi linee le sfide, gli obiettivi e le possibili strade da percorrere per una PAC “a prova di futuro”, che necessita di essere più semplice, più intelligente e più moderna, e di guidare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile.

In particolare la Commissione ha individuato, quali priorità principali della PAC post-2020, maggiori ambizioni in materia di ambiente e di azione per il clima, un sostegno più mirato e un maggiore ricorso al nesso ricerca-innovazione-consulenza. Per migliorare i risultati della PAC, essa ha inoltre proposto un nuovo modello di attuazione (NMA) per spostare l’attenzione delle politiche dalla conformità ai risultati e riequilibrare le responsabilità tra l’UE e gli Stati membri con una maggiore sussidiarietà. Il nuovo modello si prefigge di conseguire meglio gli obiettivi dell’UE ricorrendo a una programmazione strategica, ampi interventi strategici e indicatori comuni di efficacia dell’attuazione, migliorando in questo modo la coerenza delle politiche di tutta la futura PAC e la compatibilità con gli altri obiettivi dell’UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce gli obiettivi della PAC:

·incrementare la produttività dell’agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

·assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;

·stabilizzare i mercati;

·garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

·assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

La presente proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della PAC stabiliti dal trattato. Essa modernizza e semplifica il modo in cui sono attuate le disposizioni del trattato.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’agricoltura e la silvicoltura coprono l’84% della superficie dell’UE. Entrambi i settori dipendono dall’ambiente e lo influenzano. Alcune delle proposte di obiettivi specifici per la PAC comporteranno quindi un’azione a livello ambientale e climatico in linea con le rispettive politiche dell’UE.

È noto che i modelli di consumo hanno un impatto sulla salute pubblica. Il nesso con l’alimentazione e, talvolta, con le modalità di produzione degli alimenti lega le politiche agricole alle politiche sanitarie. Le proposte rafforzano il legame con la politica sanitaria, in particolare per quanto riguarda regimi alimentari sani e la riduzione dell’uso degli antimicrobici.

L’UE è tra i principali importatori di prodotti di base e un esportatore di prodotti agricoli e alimentari di pregio e ha quindi un impatto sui sistemi alimentari al di fuori dell’UE. La proposta, in linea con l’articolo 208 del TFUE, tiene conto degli obiettivi di eliminazione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare assicurando che il sostegno dell’UE agli agricoltori non abbia effetti sugli scambi commerciali o che tali effetti siano trascurabili.

Infine, come altri settori, l’agricoltura e le aree rurali possono fare un uso migliore delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze, in particolare delle tecnologie digitali. Le proposte rafforzano i legami con la politica di ricerca, riservando, nel nuovo modello di attuazione, un posto di rilievo all’organizzazione dello scambio di conoscenze. Analogamente, l’importanza attribuita alla digitalizzazione consente un legame con l’agenda digitale dell’UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

BASE GIURIDICA

Articolo 43, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 114 del TFUE e articolo 118, paragrafo 1, del TFUE per riguarda le modifiche ai regolamenti (UE) n.1151/2012 e (UE) n. 251/2014, articolo 43, paragrafo 2 e articolo 349 per quanto riguarda le modifiche al regolamento (UE) n. 228/2013 e articolo 43, paragrafo 2 per riguarda il regolamento (UE) n. 229/2013.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il TFUE dispone che la competenza per l’agricoltura è concorrente tra l’Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. L’attuale sistema di attuazione della PAC si basa su disposizioni dettagliate a livello dell’UE, con controlli, sanzioni e meccanismi di verifica rigorosi. Le regole sono spesso minuziosamente prescrittive, fino al livello dell’azienda agricola. In un contesto agricolo e climatico fortemente diversificato, però, i risultati auspicati e il valore aggiunto dell’UE non si ottengono con impostazioni dall’alto al basso, né con approcci generici poco attenti alle specificità.

Nel modello di attuazione della presente proposta l’Unione fissa parametri strategici di base (obiettivi della PAC, tipi di interventi, requisiti di base), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali concordati.

Al tempo stesso, una maggiore sussidiarietà consentirà di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. Gli Stati membri saranno responsabili di adattare gli interventi della PAC in modo da sfruttarne al massimo il contributo agli obiettivi dell’UE. Pur mantenendo le attuali strutture di gestione - per continuare ad assicurare un controllo effettivo e l’esecuzione delle disposizioni volte a conseguire tutti gli obiettivi politici - gli Stati membri avranno anche più voce in capitolo nella progettazione del quadro di verifica di conformità applicabile ai beneficiari (controlli e sanzioni compresi).

Proporzionalità

Le sfide economiche, ambientali e sociali cui devono far fronte il settore agricolo e le aree rurali dell’UE richiedono una risposta sostanziale che renda giustizia alla dimensione europea di tali sfide. Il maggiore potere di scelta che avranno gli Stati membri nel selezionare e adattare gli strumenti politici disponibili nell’ambito della PAC al fine di conseguirne gli obiettivi, con un modello più basato sui risultati, dovrebbe ridurre ulteriormente la possibilità che l’azione della PAC superi un livello proporzionato.

Scelta dell’atto giuridico

Poiché gli atti originali sono tutti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, le modifiche devono essere introdotte con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La PAC è profondamente radicata nella costruzione e nello sviluppo dell’UE. Istituita all’inizio degli anni Sessanta intorno a obiettivi sanciti nel trattato, essa è stata oggetto di diverse ondate di riforme volte a migliorare la competitività del settore agricolo, promuovere lo sviluppo rurale, affrontare nuove sfide e rispondere meglio alle domande della società. L’ultima grande riforma è stata adottata nel 2013. La riforma del 2013 semplificava gli obiettivi generali della PAC in tre blocchi:

i.    una produzione alimentare efficiente;

ii.    una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima;

iii.    uno sviluppo territoriale equilibrato.

Al fine di valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e individuare le sfide future, un ampio processo di consultazione ha stimolato un dibattito strutturato con tutti i portatori di interessi, compresi gli attori non agricoli. Sono stati inoltre raccolti elementi di prova sui risultati della PAC da numerose fonti di informazioni disponibili (sintetizzate nel successivo riquadro 1), che sono servite da base per valutare i successi e le carenze della PAC nel corso degli anni, ma in particolare per quanto riguarda la sua riforma più recente. Ciò riguarda in particolare:

·elementi di prova raccolti attraverso il quadro comune di monitoraggio e valutazione che serve a misurare i risultati della PAC 2 ;

·una serie di studi di valutazione programmati nel corso dell’attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020) per valutare gli attuali obiettivi della PAC, con i primi risultati disponibili nel 2017/18 3 ;

risultati riguardanti i progressi compiuti verso gli obiettivi e le corrispondenti dotazioni finanziarie disponibili nelle relazioni annuali di attuazione per lo sviluppo rurale;

·ulteriori documenti di riferimento, dati, fatti, cifre pertinenti per la valutazione di impatto sono stati pubblicati sul sito internet della DG AGRI 4 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Si è provveduto ad organizzare una consultazione pubblica con oltre 322 000 contributi, un dialogo strutturato con i portatori di interessi, cinque seminari di esperti, pareri della piattaforma REFIT, contributi del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e dei parlamenti nazionali. Il processo ha tenuto conto anche delle raccomandazioni della task force per i mercati agricoli 5 e della conferenza di Cork sullo sviluppo rurale (2016) 6 .

Assunzione e uso di perizie

Tra marzo 2017 e febbraio 2018 è stata organizzata una serie di seminari specializzati al fine di raccogliere elementi di prova/conoscenze dagli esperti su temi relativi alla PAC. I seminari hanno consentito lo scambio di opinioni tra esperti e funzionari della Commissione e il progresso della formulazione delle conclusioni/questioni di cui tenere conto nel processo di modernizzazione e di semplificazione.

Le cinque questioni da affrontare nel corso dei seminari sono state selezionate al fine di coprire i settori più importanti in cui erano stati rilevati disaccordi sugli approcci politici o lacune in materia di conoscenze. I seminari erano stati progettati secondo una metodologia analoga che si basava sui seguenti elementi:

1.raccolta degli elementi di prova più recenti a livello di esperti, esponenti del mondo accademico, professionisti e istituzioni internazionali;

2.importanza delle esperienze pratiche sul campo;

3.valutazione del potenziale delle nuove tecnologie/dei nuovi approcci per il miglioramento della progettazione delle politiche future negli specifici settori in questione.

Le sintesi dei seminari e le presentazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Seminario 1: Le migliori pratiche per rispondere alle esigenze ambientali e climatiche  (2324 marzo 2017)

Questo seminario di due giorni ha coinvolto un ampio ventaglio di esperti di questioni ambientali e climatiche. Esso ha esaminato:

·gli strumenti disponibili per valutare le esigenze ambientali;

·i metodi per migliorare l’adozione delle misure (con particolare riguardo al ruolo degli approcci comportamentali).

Seminario 2: Gestione del rischio (18-19 maggio 2017)

Questo seminario di due giorni ha tentato di proseguire la raccolta di elementi di prova nel dibattito sugli strumenti per sostenere la comunità agricola e consentirle di affrontare meglio i rischi a livello di produzione, di prezzo e di reddito. Esso ha esaminato:

·le sfide di una rete di sicurezza del mercato a livello dell’UE e i recenti sviluppi del sistema di gestione del rischio in vigore negli Stati Uniti;

·il caso dei mercati dei future dell’UE, il settore dell’assicurazione e della riassicurazione in campo agricolo nell’UE, il caso dei partenariati pubblico-privati e il sistema di assicurazione dei raccolti;

·aspetti comportamentali della gestione del rischio.

Seminario 3: Alimenti e questioni correlate (31 maggio 2017)

Questo seminario ha analizzato la conformità della PAC alla politica sanitaria e la sua capacità di facilitare l’adattamento degli agricoltori ai cambiamenti dei modelli di consumo. Maggiore attenzione va riservata in particolare alla resistenza antimicrobica.

Seminario 4: Questioni socioeconomiche (9 giugno 2017)

Questo seminario si è concentrato sull’analisi delle dinamiche della crescita e dell’occupazione nel settore agroalimentare dell’UE. Esso ha esaminato, sulla base di casi di studio, i legami tra l’agricoltura globale e la catena di valore degli alimenti nell’UE, sia dal punto di vista concettuale che pratico.

Seminario 5: Misurare i risultati ambientali e climatici della PAC (26 febbraio 2018)

Questo seminario ha analizzato quali obiettivi politici di base possono essere fissati a livello dell’UE, come possono essere attuati a livello degli Stati membri e come possono essere monitorati, controllati e valutati.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto su cui si basano le proposte legislative e i pareri del comitato per il controllo normativo è disponibile sul seguente sito:

Elenco delle valutazioni d’impatto e dei relativi pareri del comitato per il controllo normativo

Il comitato per il controllo normativo ha inizialmente espresso un parere negativo. Pur apprezzando l’ambizione di modernizzare e semplificare la PAC e l’analisi approfondita di vari scenari che evidenziano in modo proficuo i compromessi tra gli obiettivi strategici, il comitato ha ritenuto che la relazione dovesse illustrare meglio la logica, la fattibilità e il funzionamento del nuovo modello di attuazione. Le integrazioni richieste sono state inserite nella relazione sulla valutazione d’impatto, in particolare in uno speciale allegato sulle proposte per il nuovo modello di attuazione. Su tale base il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve. Pur riconoscendo i miglioramenti introdotti nella relazione, il comitato ha chiesto ulteriori precisazioni sulle concrete garanzie per attenuare i rischi individuati. L’allegato 1 della relazione sulla valutazione d’impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione) illustra nel dettaglio gli adeguamenti apportati per soddisfare le richieste del Comitato.

La relazione sulla valutazione d’impatto presenta e analizza diverse opzioni politiche. La valutazione d’impatto non presenta un’opzione preferita. Di contro, le diverse opzioni hanno esaminato differenti combinazioni di elementi delle proposte per trovare una combinazione ottimale di sintesi.

In sostanza le opzioni testano approcci contrastanti per raggiungere gli obiettivi individuati:

1.livelli diversi di ambizione in materia di ambiente e clima, concentrandosi sugli effetti potenziali dei sistemi di attuazione obbligatori e volontari;

2.diverse modalità di sostegno al reddito delle aziende agricole e in particolare la distribuzione di tale sostegno tra i diversi agricoltori, concentrandosi sugli effetti potenziali sulle aziende di piccole e medie dimensioni;

3.interventi socioeconomici più ampi, in particolare nel quadro della politica di sviluppo rurale, nonché approcci trasversali per la modernizzazione.

La prima opzione esamina il potenziale di un regime ecologico volontario per accrescere il livello di ambizione in materia di ambiente e clima. Essa analizza anche il ruolo potenziale degli strumenti di gestione del rischio con pagamenti diretti più bassi per sostenere il reddito degli agricoltori. Due subopzioni riflettono le diverse ambizioni in materia di ambiente degli Stati membri e gli approcci ai pagamenti diretti nell’ambito del nuovo modello di attuazione.

Un’altra opzione prevede che i pagamenti diretti siano più mirati e che l’attuazione della condizionalità sia più ambiziosa al fine di migliorare i risultati economici e ambientali comuni della PAC, nonché rispondere alle sfide climatiche. Sono allo studio anche subopzioni per illustrare le possibili differenze di ambizione degli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e climatici.

Un’ultima opzione pone un forte accento sulla tutela dell’ambiente e sull’occupazione e sposta l’attenzione sugli agricoltori di piccole e medie dimensioni per conservare i posti di lavoro nelle aree rurali. Gli Stati membri sono tenuti a destinare il 30% dei pagamenti del primo pilastro all’integrazione dei quattro regimi (agricoltura biologica, prato permanente, zone soggette a vincoli naturali ed elementi naturali del paesaggio) che dovrebbero essere volontari per gli agricoltori per incoraggiare ulteriormente l’azione per il clima e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La valutazione d’impatto evidenzia i difficili compromessi che sono parte integrante di una politica che risponde a obiettivi così numerosi e diversi, quando parametri di base sono mutati in misura significativa.

Un parametro di base fondamentale è il livello di sostegno della PAC. Il taglio del 5% proposto dalla Commissione nella comunicazione di maggio 2018 per il QFP 2021-2027 è compreso nell’intervallo considerato nella valutazione d’impatto.

Per quanto riguarda il reddito agricolo, sono importanti sia il livello che la distribuzione del sostegno. La garanzia di un adeguato livello di sostegno, e quindi di reddito agricolo, rimane un elemento fondamentale per il futuro, al fine di garantire la sicurezza alimentare, l’ambizione in materia di ambiente e clima e la dinamicità delle aree rurali. Indirizzare meglio il sostegno verso le aziende agricole di piccole e medie dimensioni e le zone con vincoli naturali può contribuire a conservare più posti di lavoro e una maggiore attività agricola su tutto il territorio, rafforzando il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Il livellamento e la convergenza possono migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti. È chiaro che qualsiasi opzione che consenta una notevole ridistribuzione dei pagamenti diretti alle aziende e alle regioni con una minore produttività porterà, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell’UE, rafforzando nel contempo la protezione dell’ambiente. Meno chiara è invece la giusta combinazione di misure che potrebbe attenuare gli effetti negativi sul reddito e al tempo stesso rispondere meglio alle sfide proprie anche dell’agricoltura (quali l’ambiente e il clima o le aspettative sociali). Ciò richiede di incentivare gli adeguamenti che migliorano i risultati socioeconomici e ambientali del settore.

I contributi dei portatori di interessi e le analisi dimostrano che ciò è possibile, a condizione che le necessarie misure di accompagnamento per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima consentano l’adozione di migliori pratiche (sia nell’agricoltura convenzionale che nelle altre forme di agricoltura) che includano le conoscenze, l’innovazione e le ultime tecnologie pertinenti.

In base alle ipotesi e alle scelte operate nell’analisi, vi sono potenziali compromessi nella realizzazione di obiettivi economici, ambientali e sociali della PAC, come pure per quanto riguarda la modernizzazione e la semplificazione desiderate. In sintesi, la ridistribuzione potrebbe comportare effetti sul reddito gestibili e sostenere l’auspicata maggiore ambizione dell’azione per l’ambiente e il clima nonché altre sinergie con la PAC. A tal fine, il settore e le politiche dovrebbero tuttavia cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dalle tecnologie che già consentono la modernizzazione e la semplificazione.

Altre ipotesi e scelte modificherebbero certamente il dettaglio dei risultati, ma non il messaggio di base principale: l’opzione prescelta per la futura PAC dovrebbe combinare gli elementi più efficaci delle diverse opzioni ma evitare nel contempo le loro debolezze, introducendo le tutele necessarie per assicurare condizioni di parità nell’UE. Ciò implica la necessità di criteri chiari per il livello e la distribuzione del sostegno al reddito (ad esempio livellamento e/o degressività), l’ambizione in materia di clima e ambiente, la condizionalità, gli incentivi per la modernizzazione e il livello adeguato di sussidiarietà e semplificazione.

Efficienza normativa e semplificazione

La complessità dell’attuazione della politica vigente è legata, in larga misura, all’importanza attribuita alla conformità a norme dettagliate, stabilite a livello dell’UE. Il nuovo modello di attuazione proposto intende rimuovere i criteri di ammissibilità al sostegno a livello di UE, consentendo agli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità più adatte alle loro circostanze particolari. Ciò dovrebbe produrre una semplificazione sostanziale.

Storicamente la PAC si è sviluppata in diversi strumenti attraverso riforme successive. A volte il coordinamento di tali strumenti si è rivelato difficile. La presente proposta prevede di riunire tutti i diversi elementi di sostegno della PAC in un unico quadro coerente, che ridurrà l’onere amministrativo della sua attuazione.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 20212027 (COM(2018) 322 final) prevede che una parte consistente del bilancio dell’UE continui a essere destinata all’agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. A prezzi correnti, quindi, si propone che la PAC si concentri sulle proprie attività principali con un importo pari a 286,2 miliardi di EUR per il FEAGA e un importo pari a 78,8 miliardi di EUR per il FEASR.

Tali Fondi agricoli sono integrati da ulteriori finanziamenti di Orizzonte Europa, in quanto la dotazione proposta per quest’ultimo programma prevede 10 miliardi di EUR per sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Una nuova riserva agricola sarà istituita nell’ambito del FEAGA per finanziare il sostegno supplementare per il settore agricolo. Gli importi della riserva non utilizzati in un anno saranno riportati al successivo.

Per quanto riguarda la distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, si propone che tutti gli Stati membri i cui i pagamenti diretti siano inferiori al 90% della media dell’UE proseguano il processo avviato nel periodo 2014-2020 e riducano del 50% il divario esistente fino a raggiungere il 90% della media dell’UE. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza esterna dei livelli dei pagamenti diretti. Le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti contenute nel regolamento sui piani strategici della PAC sono calcolate su tale base.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, si propone di riequilibrare il finanziamento tra l’UE e i bilanci degli Stati membri. In linea con quanto previsto per i Fondi strutturali e di investimento europei, un aumento dei tassi di cofinanziamento nazionale consentirà di mantenere sostanzialmente invariato il sostegno pubblico per le aree rurali. La ripartizione del sostegno del FEASR si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali LEADER e i pagamenti per gli impegni di gestione, dovrebbero continuare, come oggi, a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli Stati membri beneficeranno di un certo livello di flessibilità per i trasferimenti tra le dotazioni. Sarà possibile trasferire alla dotazione per il FEASR fino al 15% dei pagamenti diretti rispettivi, e viceversa. Una percentuale più elevata può essere trasferita dai pagamenti diretti alla dotazione per il FEASR per gli interventi con obiettivi ambientali e climatici e per le sovvenzioni per l’insediamento dei giovani agricoltori.

I dettagli sull’incidenza finanziaria della proposta sulla PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna la proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il passaggio a una politica maggiormente orientata verso l’efficacia dell’attuazione richiede la creazione di un solido quadro di riferimento che, in base a una serie di indicatori comuni, consentirà alla Commissione di valutare e monitorare la politica sotto il profilo di tale efficacia. L’attuale quadro comune di monitoraggio e valutazione e l’attuale sistema di monitoraggio dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale costituirebbero la base per monitorare e valutare l’efficacia dell’attuazione della politica, ma dovrebbero essere semplificati e ulteriormente sviluppati (anche sotto il profilo della coerenza tra i due pilastri). Occorrerebbe pertanto investire nello sviluppo di indicatori appropriati e assicurare flussi di dati sufficienti.

Un nuovo quadro per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia di attuazione riguarderà tutti gli strumenti della futura PAC: i piani strategici della PAC, come pure gli elementi della PAC non inclusi nei piani strategici della PAC (alcune parti dell’organizzazione comune dei mercati, regimi specifici). L’efficacia dell’attuazione sarebbe valutata in relazione agli obiettivi specifici della politica, utilizzando una serie di indicatori comuni.

Il nuovo modello sarà organizzato sulla base dei seguenti principi:

·gli indicatori di contesto restano pertinenti, in quanto rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali dell’economia, dell’ambiente e della società e potrebbero influire sull’efficacia dell’attuazione;

·dovrebbe essere effettuata una selezione di una serie limitata ma più mirata di indicatori, soprattutto per scegliere quelli che rispecchiano quanto più possibile se l’intervento finanziato contribuisce al conseguimento degli obiettivi rispetto a uno scenario di base prestabilito e che utilizzano definizioni chiare;

·l’efficacia complessiva dell’attuazione della politica sarà valutata su base pluriennale per mezzo di indicatori d’impatto. Il follow-up annuale dell’efficace attuazione delle politiche si baserà su tutti gli indicatori di risultato contenuti nell’elenco;

·gli indicatori di output collegherebbero ogni anno la spesa all’efficace attuazione della politica. Quest’ultima costituisce un esercizio annuale e si basa su un elenco di indicatori di output (la maggior parte dei quali già disponibili);

·l’affidabilità degli indicatori di efficacia dell’attuazione può essere migliorata da sinergie tra i dati statistici e amministrativi, ma presuppone l’esistenza di un sistema di controlli di qualità.

In sostanza, si propone un passaggio di responsabilità e opportunità all’interno di un quadro comune, chiaramente definito e attuato, per realizzare contemporaneamente più di un obiettivo fondamentale, ossia la semplificazione, l’orientamento ai risultati (anziché alla conformità) e l’efficienza e l’efficacia delle politiche.

È previsto un esame annuale dell’efficacia dell’attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell’attuazione delle politiche. Al fine di rendere operativo un esame annuale dell’efficacia dell’attuazione, ogni anno dovrà essere presentata una relazione sull’attuazione del piano strategico della PAC, la cosiddetta relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, contenente sia gli indicatori di output che di risultato. Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sugli output realizzati e sulle spese, nonché sulla distanza dai target finali fissati per l’intero periodo, espressa come valore di indicatori di risultato.

Saranno effettuate valutazioni in linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 7 in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l’impatto del programma sul terreno sulla base degli indicatori/target finali del programma e di un’analisi dettagliata della misura in cui il programma possa essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, offra sufficiente valore aggiunto UE e sia coerente con le altre politiche dell’UE. Esse includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o potenzialità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro sfruttamento/impatto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta riguarda tre regolamenti:

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento sui piani strategici della PAC);

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (di seguito: regolamento orizzontale della PAC);

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (di seguito: il regolamento di modifica).

I tre regolamenti insieme adeguano la PAC, allineandola alle priorità di Juncker e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, pur semplificando nel contempo l’attuazione delle politiche. La PAC si adatterà maggiormente alle realtà locali, eliminando le condizioni di ammissibilità per il sostegno a livello dell’UE. Gli Stati membri saranno in grado di definire la maggior parte delle condizioni di ammissibilità a livello nazionale per adattarle alla propria situazione specifica. Al tempo stesso l’onere amministrativo connesso ai controlli sarà ridotto, eliminando il collegamento diretto tra le condizioni di ammissibilità a livello dell’UE e i beneficiari finali.

Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle aree rurali, gli obiettivi generali della PAC riguardano la redditività economica, la resilienza e i redditi delle aziende agricole, una migliore prestazione ambientale e climatica e il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali. La promozione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali è inoltre un obiettivo trasversale.

La nuova PAC mirerà specificatamente a:

(a)sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell’UE per migliorare la sicurezza alimentare;

(b)migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

(c)migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

(d)contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile;

(e)promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria;

(f)contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; 

(g)attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

(h)promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

(i)migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.

Per realizzare tali obiettivi gli Stati membri dovranno garantire la semplificazione e l’efficacia dell’attuazione del sostegno previsto dalla PAC. Essi concepiranno interventi adeguati alle proprie circostanze in base ai tipi di interventi menzionati nel regolamento. Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione agli specifici obiettivi ambientali e climatici, al ricambio generazionale e all’attuazione di politiche più moderne, concentrandosi su un migliore utilizzo delle conoscenze e delle consulenze e sulle nuove tecnologie (digitali).

Gli Stati membri presenteranno le proprie proposte di interventi per raggiungere gli obiettivi specifici dell’UE in un piano strategico della PAC. La normativa stabilisce norme sul contenuto di tale piano che la Commissione verifica e approva. I piani strategici della PAC riuniranno la maggior parte degli strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell’ambito del FEAGA (compresi i programmi settoriali che finora sono stati istituiti a norma del regolamento OCM) e del FEASR. In questo modo ciascuno Stato membro elaborerà un’unica strategia di intervento coerente. Nei piani strategici della PAC gli Stati membri definiranno i target finali per ciò che intendono conseguire nel periodo di programmazione utilizzando indicatori di risultato definiti in comune.

Una volta che i piani strategici della PAC saranno stabiliti, gli Stati membri presenteranno ogni anno relazioni sui progressi compiuti in merito all’attuazione utilizzando un sistema di indicatori comuni. Gli Stati membri e la Commissione monitoreranno i progressi compiuti e valuteranno l’efficacia degli interventi.

La sezione che segue fornisce informazioni sul contenuto specifico dei tre regolamenti.

Regolamento sui piani strategici della PAC

Il titolo I prevede il campo d’applicazione del regolamento e le definizioni.

Il titolo II presenta gli obiettivi generali e specifici della PAC da perseguire mediante gli interventi concepiti dagli Stati membri nei piani strategici della PAC. Il titolo III introduce una serie di requisiti comuni per i piani strategici della PAC, nonché elementi che si applicano a vari interventi. I requisiti comuni riguardano l’osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione, nonché il rispetto delle norme dell’OMC sul sostegno interno. Esse comprendono altresì le norme relative agli elementi specifici da definire nei piani strategici della PAC, come ad esempio le definizioni di superficie agricola, attività agricola, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore. Tale sezione descrive gli obblighi in materia di “condizionalità” (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare relativamente alle buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell’Unione) e la necessità di disporre di servizi di consulenza aziendale ben funzionanti.

Il titolo presenta infine i tipi di interventi che gli Stati membri possono utilizzare per attuare i piani strategici della PAC e che rappresentano le categorie generali che gli Stati membri possono utilizzare nei piani strategici della PAC.

Il titolo IV stabilisce le disposizioni finanziarie. Esso comprende, in particolare, le dotazioni per Stato membro e per Fondo e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi. Esso definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri e stabilisce alcune dotazioni finanziarie minime o massime per scopi specifici.

Il titolo V contiene norme sui piani strategici della PAC. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico della PAC e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione applichi per l’approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

Il titolo VI fornisce gli elementi necessari per il coordinamento e la governance. Esso attribuisce alle autorità degli Stati membri responsabilità per compiti specifici relativi ai piani strategici della PAC e istituisce un comitato di monitoraggio per coinvolgere i portatori di interessi. Il titolo istituisce inoltre reti con il compito di facilitare il successo dell’attuazione dei piani strategici della PAC. Tali reti saranno create sia a livello nazionale che dell’UE. Il titolo istituisce infine il partenariato europeo per l’innovazione al fine di stimolare lo scambio di conoscenze e di innovazione.

Il titolo VII introduce il quadro di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia dell’attuazione e stabilisce regole su come e quando gli Stati membri devono comunicare i progressi dei rispettivi piani strategici della PAC e su come tali progressi sono monitorati e valutati. Il titolo contiene in particolare le norme sull’assegnazione di un premio per la buona efficacia dell’attuazione a livello ambientale e climatico.

I titoli VIII e IX riguardano infine le norme sulla concorrenza che precisano come debbano essere applicate in particolare le norme sugli aiuti di Stato e le disposizioni finali che indicano quali regolamenti sono abrogati e quando il regolamento sarà applicabile.

Regolamento orizzontale della PAC

Si propone di mantenere l’attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che rispecchiano le specificità nazionali e regionali nell’ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. Tuttavia il futuro assetto della PAC per il periodo post-2020 punta verso una maggiore sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori. Una maggiore sussidiarietà significa un riequilibrio delle responsabilità nella gestione della PAC e la ricerca di un nuovo rapporto tra l’Unione europea, gli Stati membri e gli agricoltori.

Su tale base il regolamento orizzontale della PAC è adattato al nuovo modello di attuazione e rispecchia una maggiore flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione della politica (in linea con le loro esigenze locali), una riduzione della burocrazia per i beneficiari e un passaggio a una politica basata sui risultati.

Lo spostamento di importanza, a livello dell’UE, dalla conformità ai risultati richiede una chiara individuazione degli obiettivi che la politica deve conseguire: tali obiettivi saranno fissati ancora una volta a livello dell’UE. Al fine di progredire verso un meccanismo di politica maggiormente orientata ai risultati, si assisterà a un passaggio dalla garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti alla garanzia dei risultati e del rispetto delle disposizioni di base dell’UE, come il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) o gli organismi di governance (organismi pagatori, organismi di coordinamento, autorità competenti e organismi di certificazione). Saranno mantenute le strutture di governance solide e affidabili che caratterizzano la PAC.

Oltre alle disposizioni finanziarie, il regolamento orizzontale della PAC continua a prevedere disposizioni sui principi generali per i controlli e le sanzioni, sui controlli della condizionalità e del SIGC. Il regolamento stabilisce di conseguenza norme sui sistemi di finanziamento, gestione e controllo, sulle procedure di liquidazione (liquidazione finanziaria annuale e verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione) e di conformità.

Il regolamento comprende vari fattori di semplificazione. In particolare la nuova verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione rispecchia il passaggio dalla conformità del singolo beneficiario all’efficacia dell’attuazione della politica negli Stati membri.

In linea con il nuovo modello di attuazione, il regolamento prevede inoltre la riduzione del numero degli organismi pagatori e il rafforzamento del ruolo dell’organismo di coordinamento e dell’organismo di certificazione. In questo modo il sistema sarà più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per la Commissione. Si introduce il nuovo concetto di approccio di audit unico, in linea con il regolamento finanziario, ed è possibile ridurre il numero di audit condotti dalla Commissione.

Regolamento di modifica

La Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” conferma che l’orientamento al mercato è un elemento fondamentale della PAC, ma sottolinea anche le sfide relative alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici. Essa pone inoltre il settore agricolo correttamente al centro del dibattito sull’alimentazione e sulle preoccupazioni dei cittadini al riguardo, ricordando che “[i]l ruolo principale della politica è di aiutare gli agricoltori ad anticipare l’evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro produzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori”. Poiché le norme dettagliate che possono impedire gli adeguamenti necessari sono fissate a livello dell’UE, la riforma offre l’opportunità di apportare le necessarie modifiche. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all’interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Si prevede pertanto di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014.

In primo luogo, si prevede di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del [regolamento sui piani strategici della PAC] e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri, al fine di assicurare una maggiore coerenza degli interventi della PAC.

In secondo luogo, sebbene le successive riforme della politica vitivinicola del 2008 e del 2013 abbiano conseguito nel complesso i propri obiettivi, creando un settore vitivinicolo economicamente dinamico, si sono profilate nuove sfide economiche, ambientali e climatiche. Il regolamento prevede pertanto alcune modifiche alle norme esistenti per far fronte a tali sfide.

In terzo luogo, la comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” invitava a rendere le indicazioni geografiche più attraenti per gli agricoltori e i consumatori e a semplificare la gestione del sistema. Si propone pertanto di modificare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l’obiettivo di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l’approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Tali modifiche sono finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, che risulterebbero più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e a ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema.

Per quanto riguarda le norme sulle indicazioni geografiche relative al vino, la restrizione del controllo dell’UE sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando le norme sulla proprietà intellettuale dagli altri requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione nonché consentendo agli Stati membri di decidere le modifiche che non hanno ripercussioni a livello dell’UE, semplificherebbe le approvazioni, ridurrebbe i tempi e razionalizzerebbe le risorse, in linea con i due principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella stessa ottica, la semplificazione di alcune procedure specifiche, ad esempio la procedura di opposizione, si prefigge di rendere più efficiente il processo di approvazione.

Il chiarimento della definizione di “denominazione di origine protetta” per i vini permetterà ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni, necessari anche in risposta ai cambiamenti climatici, e consentirà di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica. Si propone inoltre un rafforzamento della protezione dalla contraffazione per le indicazioni geografiche in internet e con riferimento alle merci in transito.

La semplificazione proposta per le indicazioni geografiche relative al vino deve essere applicata anche ai prodotti agricoli e alimentari, per garantire inoltre un livello ragionevole di coerenza tra i regimi e apportare anche i succitati benefici ai produttori di indicazioni geografiche del settore. Il regime delle indicazioni geografiche per i vini aromatizzati, che conta solo 5 indicazioni geografiche su 3350, non può essere operativo e dovrebbe essere incorporato in un altro regime: il regime dei prodotti agricoli e alimentari è adeguato in quanto si applica già ad altre bevande alcoliche.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni che si limitano a trasporre in normativa interna gli impegni assunti dall’UE e dai suoi Stati membri nell’ambito delle recenti decisioni ministeriali dell’OMC, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni all’esportazione.

Si propone infine di sopprimere alcune disposizioni obsolete, tra le quali il sistema di regolazione della produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

2018/0218 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,

la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni
ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore
delle isole minori del Mar Egeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114, l’articolo 118, primo comma, e l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l’altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell’agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell’UE.

(2)Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati (“modello di attuazione”), l’Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell’Unione.

(3)Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

(4)L’allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la modifica di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa.

(5)La parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere semplificata. È opportuno sopprimere le definizioni e le disposizioni obsolete e ridondanti che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione.

(6)I limiti degli aiuti dell’Unione per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, di cui all’articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere aggiornati.

(7)Le disposizioni riguardanti i regimi di aiuto stabiliti nella parte II, titolo I, capo II, sezioni da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse, in quanto tutti i tipi di interventi in questi settori saranno stabiliti nel regolamento (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio 11 (regolamento sui piani strategici della PAC).

(8)Tenuto conto della diminuzione dell’effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

(9)Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell’Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell’Unione.

(10)Per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e con una maggiore resistenza alle malattie, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, ma anche da varietà di viti ottenute da un incrocio tra Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

(11)Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).

(12)La definizione di denominazione di origine dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 12 (“Accordo TRIPS”), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio 13 , in particolare all’articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il prodotto come originario di una regione o di una località specifici.

(13)Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell’avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché, in tali casi e ove giustificato, sospenda l’esame della domanda fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito all’opposizione alla valutazione della domanda da parte dello Stato membro nel quadro della procedura nazionale preliminare.

(14)La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all’etichettatura.

(15)La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell’accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

(16)Il periodo di tempo per presentare opposizione dovrebbe essere esteso a tre mesi, per dare a tutti portatori di interessi tempo sufficiente per valutare la domanda di protezione e l’opportunità di presentare una dichiarazione di opposizione. Per garantire l’applicazione della stessa procedura per le opposizioni a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e consentire quindi agli Stati membri di inoltrare in maniera coordinata ed efficace le opposizioni presentate dalle persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite nel loro territorio, le opposizioni presentate da persone fisiche o giuridiche dovrebbero essere presentate tramite le autorità dello Stato membro nel quale queste risiedono o sono stabilite. Per semplificare la procedura di opposizione, è opportuno autorizzare la Commissione a respingere le dichiarazioni di opposizione inammissibili nell’atto di esecuzione che conferisce la protezione. Di conseguenza, è opportuno sopprimere l’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per respingere le opposizioni inammissibili con un atto di esecuzione separato.

(17)Per rendere la procedura più efficiente e garantire condizioni uniformi per il conferimento della protezione sulle denominazioni di origine o sulle indicazioni geografiche, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione che conferiscono la protezione senza dover ricorrere alla procedura di esame nei casi in cui non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ammissibile alla domanda di protezione. Laddove sia stata presentata una dichiarazione di opposizione ammissibile, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame che concedano la protezione oppure che respingano la domanda di protezione.

(18)Tenuto conto dell’accordo TRIPS, in particolare gli articoli 22 e 23, e dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 15 (“accordo GATT”), in particolare l’articolo V sulla libertà di transito, entrambi approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio e volti a rafforzare la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, nonché contrastare più efficacemente la contraffazione, la protezione conferita dall’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere estesa ai prodotti in transito nel territorio doganale dell’Unione e ai prodotti venduti su Internet o con altri mezzi di commercio elettronico.

(19)Dovrebbe essere possibile cancellare la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica quando non sono più in uso o quando un richiedente di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non desidera più mantenere la protezione.

(20)Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello attualmente stabilito per i prodotti vitivinicoli nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell’Unione.

(21)È necessario stabilire le definizioni dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Queste definizioni dovrebbero tenere conto delle definizioni stabilite nelle risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine e OIV-ECO 523-2016 Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation.

(22)Per garantire che le norme sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli si applichino anche ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, e al fine di stabilire norme relative ai processi di dealcolizzazione per la produzione di determinati prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati nell’Unione, nonché norme relative alle condizioni di uso dei dispositivi di chiusura nel settore vitivinicolo per far sì che i consumatori siano tutelati dall’uso ingannevole di determinati dispositivi di chiusura associati ad alcune bevande e da materiali di chiusura pericolosi che possono contaminare le bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(23)Le norme relative alla produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero sono giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017. L’articolo 124 e gli articoli da 127 a 144 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono ormai obsoleti e dovrebbero essere soppressi.

(24)Le misure e le norme relative alle importazioni di canapa stabilite all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono ridondanti e obsolete e dovrebbero essere soppresse.

(25)Gli articoli 192 e 193 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppressi, poiché le relative misure non sono più necessarie essendo cessata la regolazione della produzione nel settore dello zucchero. Per garantire un approvvigionamento adeguato del mercato dell’Unione mediante importazioni da paesi terzi, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione dei dazi all’importazione per i molassi di canna e di barbabietola.

(26)La decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all’esportazione della decima conferenza ministeriale dell’OMC a Nairobi 16 stabilisce le norme riguardanti le misure di concorrenza all’esportazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni all’esportazione, i membri dell’OMC sono tenuti a eliminare i propri diritti alle sovvenzioni all’esportazione a decorrere dalla data di tale decisione. Di conseguenza, le disposizioni dell’Unione sulle restituzioni all’esportazione stabilite agli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse.

(27)Per quanto riguarda i crediti all’esportazione, le garanzie sui crediti all’esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell’Unione. Poiché l’Unione e gli Stati membri sono membri dell’OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell’OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.

(28)Gli obblighi di comunicazione della Commissione, ormai obsoleti, riguardanti il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’ampliamento dell’ambito dei programmi nelle scuole e l’applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore agricolo dovrebbero essere soppressi. Gli obblighi di comunicazione nel settore dell’apicoltura dovrebbero essere integrati nel regolamento (UE) …/… (regolamento sui piani strategici della PAC).

(29)In vista dell’abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 mediante il regolamento (UE) …/… (regolamento sui piani strategici della PAC), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(30)Le disposizioni riguardanti la riserva per le crisi nel settore agricolo stabilite nella parte V, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse, in quanto il regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio 18  (regolamento orizzontale) stabilisce disposizioni aggiornate relative alla riserva agricola.

(31)Tenuto conto del numero limitato di domande di registrazione di indicazioni geografiche di vini aromatizzati a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 19  è opportuno semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti. I vini aromatizzati e le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nella parte II dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero avere lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari. L’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere esteso a tali prodotti. Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere modificato per tenere conto di questo cambiamento per quanto riguarda il titolo, l’ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni relative all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. È necessario assicurare una transizione agevole per le denominazioni protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

(32)Le procedure relative alla registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbero essere razionalizzate e semplificate, per far sì che le nuove denominazioni possano essere registrate in tempi più brevi. La procedura di opposizione dovrebbe essere semplificata. 

(33)È necessario prevedere deroghe specifiche per consentire l’uso di altre denominazioni oltre alla denominazione registrata delle specialità tradizionali garantite. La Commissione dovrebbe fissare periodi transitori per l’uso delle denominazioni che contengono nomi di specialità tradizionali garantite, in linea con le condizioni già esistenti per tali periodi transitori relativamente alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

(34)La procedura di approvazione delle modifiche ai disciplinari dei prodotti stabilita nel regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere semplificata, introducendo una distinzione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell’approvazione delle modifiche ordinarie, mentre la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità per l’approvazione delle modifiche dell’Unione ai disciplinari dei prodotti.

(35)Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013 20 e n. 229/2013 21 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere aggiornati.

(36)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014, (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.

(37)Dovrebbero essere introdotte disposizioni transitorie per le domande di protezione e di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite che sono state presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento nonché per le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021 nell’ambito dei regimi di aiuto per l’olio di oliva e le olive da tavola, gli ortofrutticoli, il vino, l’apicoltura e il luppolo stabiliti agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(38)Per garantire una transizione agevole al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) …/… (regolamento sui piani strategici della PAC), le disposizioni riguardanti le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda taluni regimi di aiuto e la riserva per le crisi nel settore agricolo e le disposizioni riguardanti le modifiche ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

(1)L’articolo 3 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è soppresso;

(b)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

“3.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento orizzontale] e dal regolamento (EU) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio** [regolamento sui piani strategici della PAC], salvo disposizione contraria del presente regolamento.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell’allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

----------------------------

*Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del …. sul finanziamento e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L …, ......, pag. …).

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ..., ......, pag. ....).”;

(2)L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5
Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.”;

(3)L’articolo 6 è soppresso;

(4)Nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

(a)Il titolo è sostituito dal testo seguente:

“CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici”;

(b)L’intestazione “Sezione 1” e il relativo titolo sono soppressi;

(c)    L’articolo 23 bis è così modificato:

i)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono superare:

(a)per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 130 608 466 EUR per anno scolastico;

(b)per il latte destinato alle scuole: 90 195 669 EUR per anno scolastico.”;

ii)Al paragrafo 2, terzo comma, l’ultima frase è soppressa;

iii)Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20% di una delle proprie ripartizioni indicative verso l’altra.”;

(d)    Le sezioni da 2 a 6 che comprendono gli articoli da 29 a 60 sono soppresse;

(5)All’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

a)all’1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell’anno precedente; o

b)all’1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all’articolo 68 del presente regolamento.”;

(6)All’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a)la varietà appartiene alle specie Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

b)la varietà proviene da un incrocio tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis.

L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.”;

(7)All’articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un organismo competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese di origine del prodotto,;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese di origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.”;

(8)Nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, è inserita la seguente sottosezione 4 bis:

“Sottosezione 4 bis

Controlli e sanzioni

Articolo 90 bis
Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

1.Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) […/…] (regolamento orizzontale), in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento (regolamento orizzontale).

2.Per tutelare i fondi dell’Unione, nonché l’identità, la provenienza e la qualità dei vini dell’Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 227 recanti:

a)norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

b)norme sugli organismi di controllo e sull’assistenza reciproca tra di essi;

c)norme sull’utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per istituire:

a)le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consentano di rilevare più facilmente le frodi;

b)le procedure riguardanti la cooperazione e l’assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c)in relazione all’obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l’esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell’esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.”;

(9)L’articolo 93 è così modificato:

(a)Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)“denominazione di origine”, un nome che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:

i)le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai fattori umani;

ii)originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

iii)ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iv)la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v)che è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.”;

(b)Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c)soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a v), e”;

(c)Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b), punto iii), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.”;

(10)All’articolo 94, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:”

(11)All’articolo 96 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

“6. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell’avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5.

7.Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l’esame della domanda di cui all’articolo 97, paragrafo 2, fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un’opposizione a una domanda di protezione per la quale lo Stato membro ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni nel quadro di una procedura nazionale preliminare conformemente al paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.”; 

(12)All’articolo 97, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2.La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell’esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato.

L’esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo.

3.Se, sulla base dell’esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafi 2 o 3.

4.Se, sulla base dell’esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.”;

(13)Gli articoli 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 98
Procedura di opposizione

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo od ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse e residente o stabilita in un paese terzo può presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione alla protezione proposta. La dichiarazione di opposizione è debitamente motivata.

Ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione può presentare una dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è stabilita o residente entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione entro il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 99
Decisione sulla protezione

1.Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all’articolo 98 essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafi 2 o 3.

2. Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.

3. La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudicano la conformità dei prodotti interessati con le altre disposizioni dell’Unione relative in particolare all’immissione dei prodotti sul mercato, alla commercializzazione e all’etichettatura dei prodotti alimentari.”

(14)All’articolo 103 è inserito il seguente paragrafo 4:

“4.La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell’Unione.”;

(15)L’articolo 106 è sostituito dal seguente:

“Articolo 106
Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:

(a)la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

(b)non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;

(c)un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.”;

(16)L’articolo 111 è soppresso;

(17)Nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, è inserita la seguente sottosezione 4:

“Sottosezione 4

Controlli relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali

Articolo 116 bis
Controlli

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.

2.Gli Stati membri designano l’autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell’adempimento degli obblighi stabiliti nella presente sezione. A tale fine si applicano l’articolo 4, paragrafi 2 e 4 e l’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

3.All’interno dell’Unione, l’autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:

(a)le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;

(b)le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;

(c)le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l’uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

(d)i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.

*Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).”;

(18)L’articolo 119 è così modificato:

(a)Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:”;

(b)È aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi.”

(19)All’articolo 120, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 19, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:”;

(20)All’articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)alla lettera b), il punto ii) è soppresso;

(b)alla lettera c) è aggiunto il seguente punto iii):

“iii)i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso.”;

(c)alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

“i)le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;”;

(21)Nella parte II, titolo I, capo II, la sezione 1 è così modificata:

(a)L’articolo 124 è soppresso;

(b)L’intestazione “Sottosezione 1” e il relativo titolo sono soppressi;

(c)Le sezioni 2 e 3 che comprendono gli articoli da 127 a 144 sono soppresse;

(22)All’articolo 145, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) …/…[regolamento sui piani strategici della PAC], presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.”;

(23)L’articolo 189 è soppresso;

(24)Gli articoli 192 e 193 sono soppressi;

(25)nel capo IV è aggiunto il seguente articolo 193 bis:

“Articolo 193 bis
Sospensione dei dazi all’importazione dei melassi

La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione dei dazi all’importazione per i molassi di cui al codice NC 1703.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafi 2 o 3.”;

(26)Nella parte III, il capo VI che comprende gli articoli da 196 a 204 è soppresso;

(27)All’articolo 225, le lettere da a) a d) sono soppresse;

(28)Nella parte IV, il capo III che comprende l’articolo 226 è soppresso.

(29)La parte II dell’allegato II è modificata come segue:

(a)al punto 4 della sezione A la seconda frase è soppressa;

(b)la sezione B è soppressa;

(30)L’allegato III è così modificato:

(a)    Il titolo è sostituito dal seguente:

“QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013*

*Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12)”;

(b)    Nella parte B, la sezione I è soppressa;

(31)L’allegato VI è soppresso;

(32)Nella parte II dell’allegato VII sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

“(18)Il termine “dealcolizzato” può essere utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a)è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante gassificato di cui al punto 9;

b)è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai processi specificati nell’allegato VIII, parte I, sezione E; e

c)ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 0,5% vol.

(19)Il termine “parzialmente dealcolizzato” può essere utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a)è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante gassificato di cui al punto 9;

b)è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai processi specificati nell’allegato VIII, parte I, sezione E; e

c)ha un titolo alcolometrico totale superiore a 0,5% vol. e in seguito ai processi indicati nell’allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è ridotto di oltre il 20% vol. rispetto al suo titolo alcolometrico totale iniziale.”;

(33)Nella parte I dell’allegato VIII è aggiunta la seguente sezione E:

“E.Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di dealcolizzazione, utilizzati singolarmente o congiuntamente, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 9:

a)parziale evaporazione sotto vuoto;

b)tecniche a membrana;

c)distillazione.

I processi di dealcolizzazione non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con l’aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.”.

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:

(1)All’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.

3.Il presente regolamento, e in particole le registrazioni effettuate a norma dell’articolo 52, non pregiudicano la conformità dei prodotti interessati con le altre disposizioni dell’Unione relative in particolare all’immissione dei prodotti sul mercato, alla commercializzazione e all’etichettatura dei prodotti alimentari.”;

(2)All’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai fattori umani;”;

(3)All’articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

(4)All’articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:”;

(5)All’articolo 13 è inserito il seguente paragrafo 4:

“4.La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico.”;

(6)L’articolo 15 è così modificato:

(a)Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.”;

(b)Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:”;

(7)È inserito il seguente articolo 16 bis:

“Articolo 16 bis
Indicazioni geografiche esistenti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati

I nomi figuranti nel registro istituito a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

*Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).”;

(8)All’articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:”;

(9)è inserito il seguente articolo 24 bis:

“Articolo 24 bis
Periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite

La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 24, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 49, paragrafo 3 o dell’articolo 51 dimostri che la denominazione viene utilizzata legalmente sul mercato dell’Unione da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.”;

(10)All’articolo 49 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

“8.Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell’avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4.

9.Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l’esame della domanda di registrazione di cui all’articolo 50 fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un’opposizione a una domanda di registrazione per la quale lo Stato membro ha adottato una decisione favorevole nell’ambito di una procedura nazionale conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.”;

(11)L’articolo 50 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 50
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell’articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell’esito della procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato.

L’esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

2.Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall’articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a)per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;

b)per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.”;

(12)L’articolo 51 è così modificato:

(a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma.”;

(b)Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.La Commissione esamina la ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata sulla base, in particolare, dei motivi di opposizione stabiliti all’articolo 10 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, e dei motivi di opposizione stabiliti all’articolo 21 per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite.”;

(c)Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.Se ritiene che la dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda alla Commissione ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L’autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione.

In qualsiasi momento durante il periodo delle consultazioni, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.”;

(d)Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La dichiarazione di opposizione motivata e gli altri documenti trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.”;

(13)All’articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.Se non le pervengono dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.”;

(14)All’articolo 53, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell’Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Una modifica è considerata modifica dell’Unione quando:

a)include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, dell’indicazione geografica protetta o della specialità tradizionale garantita;

b)rischia di alterare i legami di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le denominazione di origine protette e di cui all’articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni geografiche protette;

c)introduce modifiche del metodo di ottenimento o dell’uso delle materie prime e degli ingredienti che si discostano dalla pratiche e dagli usi tradizionali per le specialità tradizionali garantite;

d)comporta nuove restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

Tutte le altre modifiche al disciplinare sono considerate modifiche ordinarie. Sono considerate modifiche ordinarie anche le modifiche temporanee che consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Le modifiche dell’Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52.

Le modifiche ordinarie sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi e notificate alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le notificano alla Commissione.

Le modifiche sono esaminate tenendo conto degli altri elementi del disciplinare. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

3.Per agevolare l’iter amministrativo di una domande di modifica dell’Unione o ordinaria al disciplinare, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56, che integrano le norme relative all’iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica e alla notifica delle modifiche ordinarie alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.”;

(15)All’allegato I, punto I, sono aggiunti i seguenti trattini:

“;vini aromatizzati, quali definiti all’articolo 3, punto 2) del regolamento (UE) n. 251/2014;

- altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nella parte II dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.”;

Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014

(1)Il titolo è sostituito dal seguente:

“Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio”

(2)All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.”;

(3)All’articolo 2 il punto 3 è soppresso;

(4)All’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un’indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.”;

(5)All’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.Il nome dell’indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 appare sull’etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l’indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Qualora il nome di un’indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell’Unione.”;

(6)L’articolo 9 è soppresso;

(7)Il capo III è soppresso.

Articolo 4
Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013

All’articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Per ciascun esercizio finanziario l’Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

-per i dipartimenti francesi d’oltremare: 267 580 000 EUR.

-per le Azzorre e Madera:102 080 000 EUR.

-per le isole Canarie:257 970 000 EUR.

3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

-per i dipartimenti francesi d’oltremare: 25 900 000 EUR.

-per le Azzorre e Madera:20 400 000 EUR.

-per le isole Canarie:69 900 000 EUR.

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.”.

Articolo 5
Modifica del regolamento (UE) n. 229/2013

All’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23 000 000 EUR.

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a 6 830 000 EUR.”

Articolo 6
Disposizioni transitorie

1.Le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alle domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di protezione delle denominazione dei vini aromatizzati quali indicazioni geografiche pervenute alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, la decisione relativa alla registrazione è adottata conformemente all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale modificato dall’articolo 2, paragrafo 13, del presente regolamento.

3.Gli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2021 per quanto riguarda le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2021 nel quadro dei regimi di aiuto di cui ai summenzionati articoli.

Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [X] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 4, 8, 17, 22, 27, 28 e 31 e gli articoli 4 e 5 si applicano dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima sotto la rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 22  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di cui all’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono:

a) aumento della produttività agricola (anche grazie al progresso tecnico e all’uso ottimale dei fattori di produzione);

b) tenore di vita equo alla popolazione agricola (anche migliorando il reddito);

c) stabilizzazione dei mercati;

d) sicurezza degli approvvigionamenti; e

e) offerta di prodotti ai consumatori a prezzi ragionevoli.

Gli obiettivi sono adeguati e modulati sulle sfide di cui alla sezione 1.4.2 per mettere in evidenza le dieci priorità della Commissione per il periodo 2015-2019 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite oltre che per perseguire le proposte di cui sopra volte a istituire il quadro normativo della politica agricola comune per il periodo 2021-2027: una PAC più semplice, più intelligente, moderna e più sostenibile.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La natura globale e transfrontaliera delle principali sfide che l’agricoltura e le aree rurali dell’UE si trovano ad affrontare richiede una politica comune a livello dell’UE. La PAC affronta tali sfide come segue:

● assicurando un mercato unico e condizioni di parità grazie ad un sistema comune di reti di sicurezza del reddito che garantisce la sicurezza alimentare ed evita potenziali distorsioni della concorrenza;

● rafforzando la resilienza del settore agricolo europeo necessaria a gestire la globalizzazione;

● portando risposte a problemi di vasta portata sotto il profilo della sostenibilità quali i cambiamenti climatici, l’uso dell’acqua, la qualità dell’aria e la biodiversità grazie all’architettura ambientale della PAC.

In altri settori, una forte dimensione europea va combinata con una maggiore sussidiarietà. Tali settori comprendono la sicurezza alimentare (ossia l’armonizzazione delle norme) le sfide delle aree rurali (con forti divari tra Stati membri in termini di disoccupazione agricola), infrastrutture e servizi agricoli scarsi, carenze nella ricerca e innovazione, problemi relativi alla qualità degli alimenti, alla salute pubblica e all’alimentazione. Una risposta appropriata dell’Unione a queste sfide consente interventi più efficaci ed efficienti, se combinata con maggiore flessibilità a livello di Stati membri.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell’esame dell’attuale quadro strategico, di un’ampia consultazione dei portatori di interessi e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Per maggiori dettagli si rinvia alla valutazione d’impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Soprattutto per quanto riguarda la PAC, si perseguiranno notevoli sinergie e semplificazioni raccogliendo nell’unico quadro del piano strategico della PAC l’attuazione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Saranno sostenute le strutture già predisposte negli Stati membri, semplificando le norme di gestione e il controllo attagliandole agli interventi specifici eseguiti dagli Stati membri.

La PAC mantiene forti sinergie con le politiche in materia di clima e ambiente, sicurezza alimentare e sanità, agenda digitale nelle zone rurali e bioeconomia, conoscenza e innovazione, allargamento e politiche di vicinato, politiche di scambio e di sviluppo, Erasmus +.

La PAC lavorerà in sinergia e complementarietà con altre politiche e fondi dell’UE tra cui le azioni intraprese a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei, del fondo InvestEU, del nono programma quadro di ricerca e con le politiche in materia di ambiente e di clima. Laddove opportuno, si disporranno norme comuni per massimizzare coerenza e complementarietà tra i fondi, nel rispetto delle specificità delle suddette politiche.

Le sinergie con il programma quadro di ricerca (PQ) saranno assicurate e sviluppate ulteriormente nel cluster PQ9 “Alimenti e risorse naturali” il cui obiettivo è di rendere l’agricoltura e i sistemi alimentari completamente sicuri, sostenibili, resilienti, circolari, differenziati e innovativi. La PAC creerà legami ancor più forti con la politica dell’Unione in materia di ricerca e innovazione introducendo la bioeconomia tra le proprie priorità. Nell’ambito del cluster “Alimenti e risorse naturali” si sottolineano i benefici ottenuti con la rivoluzione digitale: le attività di ricerca e innovazione contribuiranno così alla trasformazione digitale dell’agricoltura e delle aree rurali.

Le proposte legislative interessate dalla scheda finanziaria dovrebbero essere collocate nel più ampio contesto della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni che istituisce un quadro unico di norme comuni per fondi come il FEASR, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

   in vigore a decorrere dall’1/1/2021 fino al 31/12/2027

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 a oltre il 2027 per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

Attuazione dal 2021 (esercizio di bilancio).

1.6.Modalità di gestione previste 23  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell’ambito della gestione diretta da parte della Commissione.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

È istituito un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione per:

a)    valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

b)    stabilire obiettivi intermedi e finali per gli obiettivi specifici dei piani strategici della PAC;

c)    monitorare i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi dei piani strategici della PAC;

d)    valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;

e)    favorire un processo di apprendimento comune connesso all’attività di monitoraggio e di valutazione.

L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio verificano l’attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il perseguimento dei suoi obiettivi.

Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione

Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. Le relazioni espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dagli obiettivi intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

La Commissione elabora un riesame annuale dell’efficacia dell’attuazione e una verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione.

Valutazione dei piani strategici della PAC

Gli Stati membri procedono a valutazioni ex ante, con analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi inerenti al piano strategico della PAC in questione per identificare le esigenze che il suddetto piano dovrà soddisfare.

Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei piani, per valutarne l’efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE e incidenza in relazione al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC.

Valutazione dell’efficacia dell’attuazione ad opera della Commissione

La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà elaborato sotto la propria responsabilità.

La Commissione procede a una valutazione intermedia per esaminare efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE dei Fondi, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato VII. La Commissione può usare tutte le informazioni pertinenti già disponibili conformemente all’articolo 128 del regolamento finanziario.

La Commissione procede a una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE dei Fondi.

In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull’efficacia dell’attuazione della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione dell’efficacia dell’attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave

Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo di programmazione utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

Conformemente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull’efficacia dell’attuazione di cui al suddetto articolo calcolata in base a una serie di indicatori di base.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La PAC è soprattutto attuata in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Gli organismi di governance attualmente in essere istituiti dagli Stati membri, in particolare gli organismi pagatori e gli organismi di certificazione, hanno dato prova di efficacia nel tutelare il bilancio dell’UE e provvedere a una sana gestione finanziaria. I tassi di errore stabilmente bassi della PAC negli ultimi anni indicano che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri funzionano correttamente e offrono ragionevoli garanzie di affidabilità.

Il nuovo modello di attuazione della PAC riconosce la situazione conferendo agli Stati membri maggiore sussidiarietà nel decidere e gestire i sistemi di controllo in essere nell’ambito di un insieme più generico di norme a livello dell’Unione. Inoltre, secondo la strategia del bilancio incentrato sui risultati e dei pagamenti orientati all’efficacia dell’attuazione, la PAC collegherà l’ammissibilità dei pagamenti ai risultati effettivi sul terreno. L’efficacia dell’attuazione è quindi al centro del modello di gestione e di affidabilità finanziaria nelle proposte legislative della PAC post 2020.

La strategia di controllo del nuovo periodo sarà pienamente allineata all’approccio di audit unico, con il quale gli organismi pagatori e di certificazione riconosciuti assicurano il livello di affidabilità necessario. La Commissione dedicherà particolare attenzione al buon funzionamento dei sistemi di governance in vigore e all’affidabilità della comunicazione sull’efficacia dell’attuazione. Come nella prassi attuale, si redige una strategia di revisione all’inizio del periodo e un programma di lavoro pluriennale.

In sintesi, la Commissione garantirà che la gestione dei sistemi istituiti negli Stati membri funzionino efficacemente, a rimborsare i pagamenti sostenuti dagli organismi pagatori riconosciuti e procederà a valutare la performance annuale dei risultati conseguiti segnalati dagli Stati membri.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell’ambito di svariati regimi di aiuto distinti. La tendenza al ribasso nella riduzione del tasso di errore è indice di sistemi di gestione e di controllo solidi ed affidabili presso gli organismi pagatori.

La PAC è stata attuata finora grazie a norma dettagliate di ammissibilità a livello di beneficiario con conseguenti maggiori complessità, oneri amministrativi e rischi di errore. I costi dei sistemi di gestione e di controllo volti a mitigare questo rischio sono stati considerati a volte sproporzionati.

Il pacchetto legislativo della PAC post 2020 riduce sensibilmente l’elemento di conformità aumentando la pressione sull’efficacia dell’attuazione. Gli obblighi derivanti dalle norme UE devono essere osservati dagli Stati membri che dovranno predisporre il sistema di gestione e controllo del caso. Gli Stati membri avranno più flessibilità nel pianificare regimi e misure che si attagliano meglio alle rispettive realtà concrete. I finanziamenti della PAC saranno pertanto condizionati ai risultati strategici della politica nel perseguimento degli obiettivi definiti a livello dell’UE. Il piano della PAC sarà l’accordo tra Stati membri e Commissione nel quale figurerà una strategia settennale di obiettivi, interventi e previsioni di spesa approvati.

La proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune adatta il sistema attuale al nuovo modello di attuazione, mantenendo gli organismi di governance che funzionano bene (organismi pagatori e organismi di certificazione). Come nella prassi attuale, ogni anno il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento delle strutture di governance nel rispetto delle disposizioni di base dell’UE e dell’affidabilità delle comunicazioni sull’efficacia dell’attuazione. Un organismo di revisione indipendente (organismo di certificazione) è tenuto a formulare un parere su tutti questi elementi.

La spesa sarà ridotta se lo Stato membro non avrà conseguito i risultati come da disposizioni convenute. Si procederà ancora a controlli di conformità per valutare il funzionamento delle strutture di governance. La Commissione continuerà a sottoporre a revisione le spese agricole, in base ad un’impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore, secondo il principio di audit unico. Vi sono inoltre precisi meccanismi di sospensione dei pagamenti per gravi carenze nelle strutture di governance o per tendenze gravemente insufficienti nei risultati.

Il rischio principale del nuovo periodo è che l’allentamento delle norme concrete e precise sulle modalità d’istituzione del sistema di gestione e di controllo nello Stato membro a livello degli organismi pagatori possa avere un’incidenza negativa sulla reputazione della Commissione nei casi in cui le norme di ammissibilità definite dallo Stato membro vengano disattese. Va rilevato che la Commissione assicurerà la messa in atto dei sistemi di governance e il conseguimento di risultati concreti. In uno spirito di bilancio incentrato sui risultati la Commissione metterà l’accento sui risultati della politica.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il nuovo modello di attuazione della PAC dovrebbe permettere di abbassare notevolmente i costi dei controlli, sia per gli Stati membri che per i beneficiari.

I requisiti a livello dell’UE sono stati sensibilmente ridotti e fissati al livello degli Stati membri, i quali dovrebbero cogliere l’opportunità di adeguare gli obblighi incombenti ai beneficiari alle specificità concrete nazionali o regionali.

Gli Stati membri definiranno un sistema di gestione e di controllo all’interno del quadro semplificato descritto nelle proposte legislative. È mantenuto il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), che gestisce circa l’88% dei pagamenti della PAC, ma alcuni elementi specifici, finora definiti a livello dell’UE, saranno lasciati agli Stati membri. L’intensità e portata dei controlli che, sono la causa principale dei costi, non sono quindi più definiti a livello dell’UE.

L’accento posto sull’efficacia dell’attuazione richiede un sistema di comunicazione solido e affidabile che, come indicato in sezioni precedenti, sarà oggetto di revisione indipendente. Non si prevede però un’incidenza significativa sull’onere amministrativo degli Stati membri, poiché la maggior parte degli indicatori di output sono già disponibili presso gli organismi pagatori riconosciuti.

Gli Stati membri possono potenzialmente semplificare e ridurre l’onere amministrativo legato alla gestione e al controllo della PAC, in quanto saranno in grado di adattare le norme di ammissibilità a livello di beneficiario e di decidere la migliore modalità di controllo (abolizione della modalità unica per tutti). Come indicato nella dichiarazione d’impatto a corredo delle proposte legislative della PAC, nella sezione sulla semplificazione, i costi di attuazione della nuova PAC non saranno più alti (attualmente si attestano al 3,6%) anche tenendo conto dell’accento più forte posto sulla comunicazione dell’efficacia dell’attuazione.

Per quanto riguarda le previsioni sui livelli di errore, secondo il nuovo modello di attuazione, l’ammissibilità delle spese è valutata in termini di risultati ottenuti. Pertanto, gli errori non saranno calcolati rispetto alla legalità e regolarità delle singole operazioni, bensì a livello di risultati ottenuti rispetto alle spese rimborsate. Le spese cui non corrisponde alcun risultato concreto saranno ridotte nell’ambito della verifica dell’efficacia dell’attuazione in modo da tutelare il bilancio dell’Unione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

Il pacchetto legislativo prevede che gli Stati membri assicurino una lotta efficace contro la frode, specialmente nei settori ad alto livello di rischio, nel prevenire, prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi. Gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive secondo quanto previsto dalla legislazione dell’Unione e nazionale e a recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi.

Questi requisiti di base fanno parte delle strutture di governance che saranno sottoposte a verifica degli organismi di certificazione e anche, secondo il principio di audit unico e tramite un approccio basato sul rischio, dalla Commissione.

I particolari saranno trattati, nel caso, in una strategia AGRI antifrode riveduta. Per il futuro non si prevedono tuttavia cambiamenti di sostanza della tipologia della frode e di altre gravi irregolarità rispetto allo status quo.

L’approccio attuale di una formazione mirata agli Stati membri sulla prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e altre gravi irregolarità sarà probabilmente esteso alla futura PAC, come anche le note orientative tematiche indirizzate agli Stati membri su specifici settori ad alto rischio.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull’ipotesi di assenza di acquisti all’intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

Nell’ambito del FEAGA si costituirà una nuova riserva agricola che offrirà un sostegno supplementare al settore per misure di sicurezza nel contesto della gestione o stabilizzazione dei mercati e/o in caso di crisi della produzione o distribuzione agricola. L’importo della riserva sarà di almeno 400 milioni di EUR all’inizio di ogni esercizio finanziario. Gli importi inutilizzati della riserva agricola di crisi nell’esercizio 2020 saranno riportati all’esercizio 2021 per costituire la riserva: nel periodo 2021-2027 si applicherà il riporto annuale degli importi inutilizzati. Se vi si attinge, la riserva sarà ricostituita grazie alle disponibilità correnti in bilancio o con nuovi stanziamenti. Se si supera il sottomassimale del FEAGA specifico fissato nel periodo 2021-2027, la disciplina finanziaria si applica a copertura di tutte le necessità al di sopra del sottomassimale compresa la ricostituzione della riserva. Non si prevede pertanto l’applicazione ripetuta della disciplina finanziaria ai fini della costituzione della riserva nel periodo 2021-2027. Il meccanismo della disciplina finanziaria resta ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Per quanto concerne i tipi d’intervento per pagamenti diretti, i massimali netti dell’esercizio finanziario 2021 (anno civile 2020) fissati con regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono più alti degli importi assegnati ai tipi d’intervento per pagamenti diretti indicati nelle tabelle a corredo, e dovranno quindi essere adeguati in linea con l’accordo definitivo sulla dotazione finanziaria della PAC nei termini necessari per l’attuazione in tempi utili negli Stati membri.

La proposta continua il processo di convergenza esterna dei pagamenti diretti: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90% della media dell’UE ridurranno il divario del 50% fino a raggiungere il 90% della media dell’UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.

L’impatto della riduzione dei pagamenti a sostegno diretto degli agricoltori non incide sul bilancio per quanto riguarda l’assegnazione dei pagamenti diretti, in quanto il prodotto della riduzione dei pagamenti sarà usato per finanziare il pagamento ridistributivo nell’ambito del medesimo Stato membro. Il prodotto della riduzione dei pagamenti, se non può essere impiegato nel finanziamento dei tipi d’interventi dei pagamenti diretti, sarà trasferito alla dotazione FEASR dello Stato membro interessato. Gli importi dell’eventuale trasferimento non possono essere quantificati in questa fase.

Per quanto riguarda le entrate destinate al FEAGA, la stima riflette l’effetto di dilazioni e rate di pagamento approvate sulle decisioni di liquidazione precedenti che saranno incassate a partire dal 2020, e la stima delle entrate con destinazione specifica risultanti da liquidazioni e irregolarità da riscuotere. Si prevede che tali entrate diminuiscano rispetto ai livelli attuali, in seguito all’introduzione del nuovo modello di attuazione.

Per quanto riguarda il FEASR, la proposta prevede una diminuzione dei tassi di cofinanziamento UE analogamente agli altri fondi strutturali e di investimento europei. Insieme ai tipi d’intervento di cui alla dotazione FEASR, ciò consentirà di mantenere in gran parte invariato il sostegno pubblico alle zone rurali. La ripartizione tra gli Stati membri è basata su criteri oggettivi e sui risultati precedenti.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità in relazione alla dotazione per i tipi di interventi di pagamenti diretti e per i tipi di interventi di sviluppo rurale, come anche per l’assegnazione tra tipi di interventi di pagamenti diretti e determinati tipi di interventi settoriali. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all’interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 24

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 3:

Risorse naturali e ambiente

Diss./Non diss. 25

di paesi EFTA 26

di paesi candidati 27

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

3

[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.01.YY] Agenzie esecutive

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Riserva agricola

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] tipi d’interventi settoriali del piano PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Spese connesse al mercato al di fuori del piano della PAC

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] tipi d’interventi di pagamenti diretti del piano PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Assistenza tecnica operativa FEAGA

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.03.YY] tipi d’interventi di sviluppo rurale 2021-2027 del piano PAC

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.03.YY] Assistenza tecnica operativa FEASR

Diss.

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

L’elenco delle voci di bilancio della tabella precedente è provvisorio e non pregiudica la nomenclatura di bilancio concreta che la Commissione proporrà nell’ambito della procedura annuale di bilancio.    

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

08 02 YY – Riserva agricola

Impegni = Pagamenti

1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 02 YY – Interventi settoriali nell’ambito del piano della PAC 28

Impegni = Pagamenti

2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08 02 YY - Spese connesse al mercato al di fuori del piano PAC

Impegni

3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Pagamenti

4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Impegni = Pagamenti

5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08 02 YY – Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC

Impegni = Pagamenti

6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 YY – Assistenza tecnica operativa FEAGA 29

Impegni = Pagamenti 30

7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEAGA 31

Impegni = Pagamenti

8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 & 67 02 – Entrate del FEAGA

Impegni = Pagamenti

9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

TOTALE PARZIALE – FEAGA

Impegni

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Pagamenti

11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Tipi di interventi di sviluppo rurale

Impegni

12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Pagamenti

13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – Assistenza tecnica operativa UE FEASR

Impegni = Pagamenti 32

14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEASR

Impegni = Pagamenti

15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

TOTAL PARZIALE – FEASR

Impegni

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Pagamenti

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

TOTALE degli stanziamenti per la PAC

Impegni

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Pagamenti

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Altre spese amministrative

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni = Pagamenti

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro
finanziario pluriennale 

Impegni

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Pagamenti

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Altre spese amministrative

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Esclusa la RUBRICA 7 33
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Altre spese
di natura amministrativa

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

TOTALE

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

845

845

845

845

845

845

845

Nelle delegazioni

3

3

3

3

3

3

3

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED 34

Rubrica 7

finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

- nelle delegazioni

1

1

1

1

1

1

1

Finanziato dalla dotazione del programma 35

- in sede

29

29

29

29

29

29

29

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi.

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle altre entrate

indicare se le entrate sono assegnate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 e 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

08 02 YY – Tipi di interventi settoriali

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Cfr. osservazioni al punto 3

(1)    [COM(2018) 322 final – regolamento QFP].
(2)    Previsto dall’articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune .
(3)    Commissione europea (2017), Piano di valutazione e di studio 2017-2021 , direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.
(4)    Cfr.: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    Relazione della task force per i mercati agricoli (2016) “ Migliorare i risultati del mercato: rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera ”.
(6)    Commissione europea (2016), Cork 2.0 : conferenza europea sullo sviluppo rurale , sito internet.
(7)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. GU L 123 del 12.5.2016, pag.1.
(8)    GU C del , pag. .
(9)    GU C del , pag. .
(10)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(11)    Regolamento (EU)…/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L …, ......, pag. …).
(12)    Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214)
(13)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(15)    Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1)
(16)    WT/MIN(15)/45, WT/L//980
(17)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(18)    Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del …. sul finanziamento e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L …, ......, pag. …).
(19)    Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
(20)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
(21)    Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(22)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(23)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(24)    Deve essere mantenuto un certo numero di linee di bilancio in essere e la numerazione deve essere adattata alla nuova nomenclatura di bilancio (ad esempio gli attuali capitoli 05 07 e 05 08). La nomenclatura potrebbe essere adeguata dopo l’elaborazione della proposta sulla PAC.
(25)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(26)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(27)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(28)    Un aumento dei tipi di interventi settoriali nell’ambito della PAC si spiega con la dotazione proposta per il sostegno al settore dell’apicoltura per un importo pari a 60 milioni di EUR, nonché l’andamento delle spese nel settore degli ortofrutticoli, che non è limitato da una dotazione a livello dell’UE, stando al livello di esecuzione osservato in passato.
(29)    Comprende gli importi finanziati attualmente sotto i capitoli 05 07 (Audit delle spese agricole) e 05 08 (Strategia politica e coordinamento per il settore Agricoltura e sviluppo rurale).
(30)    Per semplificare, gli stanziamenti per l’assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L’importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.
(31)    Compresi gli importi finanziati attualmente a titolo dei capitoli 05 01 04 01 - Spese di sostegno per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica non operativa e 05 01 06 01 - Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola
(32)    Per semplificare, gli stanziamenti per l’assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L’importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.
(33)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(34)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(35)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
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