EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 52017DC0134

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione

COM/2017/0134 final

Bruxelles, 23.3.2017

COM(2017) 134 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione

{SWD(2017) 112 final}
{SWD(2017) 113 final}


1Introduzione

Tra le dieci priorità della Commissione indicate dal presidente Juncker 1 vi è la rimozione delle barriere esistenti per la realizzazione del mercato unico digitale in Europa. Il settore pubblico, che rappresenta più di un quarto dell’occupazione totale e contribuisce per circa un quinto al PIL dell’UE mediante gli appalti pubblici, svolge un ruolo chiave come regolatore, fornitore di servizi e datore di lavoro nel mercato unico digitale.

Gli Stati membri stanno procedendo alla digitalizzazione delle loro pubbliche amministrazioni per risparmiare tempo, ridurre i costi, aumentare la trasparenza e migliorare sia la qualità dei data, sia l’erogazione dei servizi pubblici. Tuttavia, i servizi pubblici digitali non sono ancora una realtà nell’Unione europea, come emerge dall’indice di digitalizzazione dell’economia e della società per l’e-government 2016 2 . Per i servizi transfrontalieri nell’Unione la situazione appare ancora più difficile, in quanto esistono ancora ostacoli per potervi accedere 3 .

Esiste ancora un notevole potenziale per migliorare ulteriormente i servizi pubblici mediante un’integrazione completa e l’automazione, un uso migliore delle fonti di informazione attendibili e la pubblicazione in formato aperto dei dati pubblici, garantendo allo stesso tempo che i record dei cittadini e delle imprese siano trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati per accrescere la fiducia. I servizi pubblici nazionali dovrebbero essere connessi e andare oltre i confini nazionali per interconnettersi con altri servizi simili a livello UE, contribuendo così al mercato unico digitale. Tutto ciò presuppone l’esistenza di un approccio coordinato a tutti i livelli quando la legislazione viene elaborata, quando le pubbliche amministrazioni organizzano i propri processi lavorativi, quando si gestiscono le informazioni e si sviluppano sistemi informatici per attuare i servizi pubblici. Senza un tale approccio la frammentazione digitale esistente si intensificherà, pregiudicando l’offerta di servizi pubblici connessi in tutta l’UE.

L’interoperabilità è un fattore chiave per rendere possibile una trasformazione digitale. Essa consente agli organismi amministrativi di scambiare elettronicamente, tra di loro e con i cittadini e le imprese, informazioni significative in maniera chiara per tutte le parti. Riguarda tutti i livelli che hanno un impatto sull’erogazione dei servizi pubblici digitali nell’Unione europea, compresi:

gli aspetti giuridici, ad esempio assicurando che la legislazione non imponga barriere ingiustificate al riutilizzo dei dati nei diversi ambiti di intervento;

gli aspetti organizzativi, ad esempio richiedendo intese formali sulle condizioni applicabili alle comunicazioni tra le varie organizzazioni;

i problemi semantici/relativi ai dati, ad esempio garantendo l’utilizzo di descrizioni comuni dei dati scambiati;

le difficoltà tecniche, ad esempio creando il necessario ambiente informatico per consentire un flusso ininterrotto di bit e byte.

La Commissione aveva già identificato l’esigenza dell’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni nel 1999 4 , sostenendo sin da allora programmi per sviluppare, promuovere e utilizzare soluzioni di interoperabilità nell’UE. Nel 2010 ha adottato una comunicazione 5 dal titolo “Verso l’interoperabilità dei servizi pubblici europei”, contenente in allegato la strategia europea per l’interoperabilità 6 (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità 7 (QEI). Da allora, il quadro europeo di interoperabilità ha rappresentato un punto di riferimento fuori e dentro l’Unione e ha funto da base per la maggior parte delle strategie e dei quadri nazionali di interoperabilità (QNI). Sulla base di questo successo, è giunta l’ora di aggiornare e ampliare l’attuale quadro europeo di interoperabilità per integrarvi le esigenze di interoperabilità, nuove o modificate, derivanti dalle politiche e dai programmi dell’Unione e dalle pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto degli sviluppi e delle tendenze in ambito tecnologico.

In tale contesto, si ricorda che la comunicazione sulla strategia per il mercato unico digitale in Europa 8 , del 6 maggio 2015, riconosce che l’interoperabilità è un presupposto per “connessioni più efficienti attraverso le frontiere, fra le diverse comunità e fra i diversi servizi e amministrazioni pubbliche” e chiede di rivedere e ampliare l’attuale quadro europeo di interoperabilità.

2Interoperabilità: situazione attuale e prospettive

Il programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (2010-2015) 9 e il nuovo programma ISA² (2016-2020) 10 sono i principali strumenti attraverso cui sono stati attuati la strategia europea per l’interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità vigenti. Ciò ha richiesto numerose azioni volte a migliorare la collaborazione digitale tra le pubbliche amministrazioni in Europa.

L’Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità (NIFO), creato dalla Commissione nel contesto dell’attuazione del programma ISA per misurare i progressi e monitorare lo stato di realizzazione dell’interoperabilità nell’Unione, ha evidenziato che nel 2014 l’allineamento dei quadri nazionali di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità aveva raggiunto un tasso medio del 72% 11 . Tuttavia, nel 2015, il livello di attuazione del quadro nazionale di interoperabilità in specifici progetti nazionali era pari al 45%, il che dimostra che esistono ancora difficoltà nell’attuazione pratica delle attuali raccomandazioni.

Le pubbliche amministrazioni necessitano di orientamenti più specifici su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità. Tali orientamenti sono formulati all’interno di una serie di raccomandazioni aggiornate sull’interoperabilità che rientrano nel quadro europeo di interoperabilità, come stabilito nell’allegato 2 della presente comunicazione.

Queste raccomandazioni dovrebbero aiutare le pubbliche amministrazioni a:

migliorare la loro governance nazionale delle attività connesse all’interoperabilità;

utilizzare modelli operativi comuni per sviluppare servizi pubblici digitali migliori e tener conto delle esigenze dei cittadini e delle imprese degli altri Stati membri dell’UE;

gestire i dati di cui sono in possesso in formati semantici e sintattici comuni per facilitarne la pubblicazione sui portali, l’aggregazione, la condivisione e il riutilizzo.

Le raccomandazioni aggiornate sull’interoperabilità si evolvono per tenere conto delle politiche dell’UE, quali la direttiva riveduta relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico 12 , la direttiva Inspire 13 e il regolamento eIDAS 14 .

Si è tenuto inoltre conto delle nuove iniziative dell’UE, quali l’iniziativa europea per il cloud computing 15 e il piano d’azione europeo per l’eGovernment 2016-2020 16 , nonché di quelle previste come lo sportello digitale unico 17 , di modo che le raccomandazioni aggiornate sull’interoperabilità contribuiscano alla loro attuazione.

La necessità di rivedere il quadro europeo di interoperabilità è stata confermata nel corso delle attività di consultazione 18 con tutte le parti interessate, ovvero le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, i cittadini, le imprese e gli altri soggetti interessati, quali le istituzioni e gli organismi dell’Unione.

3La necessità di un nuovo quadro europeo di interoperabilità

Onde affrontare i problemi di interoperabilità individuati, la Commissione illustra nella presente comunicazione il nuovo quadro europeo di interoperabilità e la strategia per attuarlo.

Il nuovo quadro europeo di interoperabilità pone maggiore attenzione su come i principi e i modelli di interoperabilità si dovrebbero applicare nella pratica e considera le emergenti esigenze tecnologiche e strategiche. Il numero di raccomandazioni è aumentato da 25 a 47. Le raccomandazioni sono rese più specifiche per agevolarne l’attuazione. È presente un’attenzione maggiore all’apertura e alla gestione delle informazioni, alla portabilità dei dati, alla governance dell’interoperabilità e alla fornitura di servizi integrati 19 . 

L’attuazione del quadro europeo di interoperabilità si fonda sulla visione descritta di seguito: “Le pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire servizi pubblici digitali chiave, interoperabili e incentrati sull’utente alle imprese e ai cittadini a livello nazionale e dell’Unione, favorendo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei dati in tutta l’Unione”. Tale visione è stata ampiamente condivisa 20 dai rappresentanti degli Stati membri consultati nei comitati ISA e ISA², dalle pubbliche amministrazioni e dalle altre parti interessate.

La comunicazione è accompagnata da un piano d’azione sull’interoperabilità (come stabilito nell’allegato 1) suddiviso in cinque aree di intervento strategiche. Esso si basa su priorità di interoperabilità che dovrebbero sostenere l’attuazione del quadro europeo di interoperabilità nel periodo 2016-2020.

Il piano d’azione sull’interoperabilità dovrebbe indirizzare l’attuazione del quadro europeo di interoperabilità. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a integrare le azioni a livello di UE (identificate nel piano d’azione sull’interoperabilità) con azioni nazionali, assicurando così la coerenza essenziale per un’efficace applicazione dell’interoperabilità nel settore pubblico dell’Unione. Il piano d’azione sull’interoperabilità tratta questioni legate all’identificazione di solidi meccanismi per disciplinare l’interoperabilità a livello nazionale e transfrontaliero, alla collaborazione tra le organizzazioni, all’impegno delle parti interessate e alla sensibilizzazione sui vantaggi dell’interoperabilità. Esso comprende anche lo sviluppo, il miglioramento e la promozione dei fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità e degli strumenti di sostegno, tenendo conto allo stesso tempo delle esigenze e delle priorità degli utenti finali.

4Aree di intervento

4.1Garantire la governance, il coordinamento e la condivisione delle iniziative sull’interoperabilità

Il conseguimento dell’interoperabilità delle pubbliche amministrazioni presuppone la presenza di organi di coordinamento e governance, nonché processi per pianificare, attuare e utilizzare le soluzioni di interoperabilità sia a livello nazionale che dell’Unione.

In tale contesto, il ruolo chiave della Commissione e degli Stati membri è duplice:

I.disciplinare, coordinare e condividere tutte le iniziative sull’interoperabilità 21 a livello nazionale e dell’Unione allo scopo di garantire che le pubbliche amministrazioni si attengano ai principi e alle raccomandazioni del quadro europeo di interoperabilità 22 ;

II.promuovere la cooperazione a tutti i livelli della pubblica amministrazione nell’Unione e abbattere le barriere organizzative e digitali che permangono.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare il quadro europeo di interoperabilità. La Commissione monitorerà l’attuazione del quadro europeo di interoperabilità attraverso il programma ISA² 23 .

Il programma ISA² svolgerà un ruolo chiave per lo sviluppo, la creazione, la maturazione, la gestione, il riutilizzo, il miglioramento e la promozione delle soluzioni di interoperabilità, agevolando la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni. La Commissione, sostenuta dal programma ISA², garantirà la governance dell’interoperabilità appropriata, classificherà e promuoverà le soluzioni di interoperabilità e coordinerà le varie iniziative sull’interoperabilità dell’UE 24 .

4.2Sviluppare soluzioni di interoperabilità organizzativa

Le imprese e i cittadini dovrebbero poter beneficiare di servizi pubblici interoperabili basati su una migliore integrazione dei processi lavorativi e sullo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni dell’Unione.

In tale contesto, l’interoperabilità organizzativa implica l’integrazione o l’allineamento dei processi lavorativi tra le varie organizzazioni, nonché la formalizzazione delle relazioni tra i fornitori di servizi e i consumatori dei servizi pubblici europei.

4.3Coinvolgere le parti interessate e sensibilizzare sull’interoperabilità

Qualsiasi iniziativa sull’interoperabilità dovrebbe basarsi su un caso specifico che dimostri che l’interoperabilità è un valido investimento e che le esigenze dell’utente sono soddisfatte meglio quando i sistemi informatici sono in grado di comunicare gli uni con gli altri.

In tale contesto, le pubbliche amministrazioni dovrebbero:

I.misurare e comunicare i benefici principali che si potrebbero ottenere applicando i principi e le raccomandazioni del quadro europeo di interoperabilità;

II.favorire l’applicazione del quadro europeo di interoperabilità e delle soluzioni proposte.

In qualità di utenti finali, le imprese e i cittadini dovrebbero inoltre essere coinvolti nella progettazione, nell’analisi, nella valutazione e nell’evoluzione dei servizi pubblici europei. Per tale ragione, il piano d’azione sull’interoperabilità contiene un’azione specifica relativa al coinvolgimento degli utenti volta a raccogliere i pareri e a registrare le esigenze delle imprese e dei cittadini (compresi quelli con disabilità) in modo partecipato e collaborativo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero per quanto possibile indirizzare la progettazione e lo sviluppo dei servizi pubblici in base alle esigenze degli utenti.

4.4Sviluppare, mantenere e promuovere fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità

Oggigiorno, le pubbliche amministrazioni gestiscono grandi quantità di dati in vari formati, utilizzando metodi diversi di gestione degli stessi, memorizzando copie multiple in tanti archivi differenti e pubblicando spesso dati sui portali in tutta Europa senza operare alcuna armonizzazione in termini di contenuto e presentazione. Questo spiega come mai esse riutilizzano le informazioni esistenti sui cittadini e le imprese solamente nel 48% dei casi 25 . Per tale ragione, l’erogazione di servizi pubblici ai cittadini e alle imprese è spesso lunga e complicata. Ciò potrebbe inoltre sollevare questioni legate alla fiducia in materia di protezione dei dati.

Per migliorare la qualità dei servizi pubblici europei erogati in formato digitale agli utenti finali, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero definire, sviluppare, migliorare, rendere operativa, mantenere e promuovere una serie di fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità 26 , garantendo al contempo la sicurezza dei dati scambiati.

4.5Sviluppare, mantenere e promuovere strumenti a sostegno dell’interoperabilità

La progettazione, l’attuazione e l’utilizzo di soluzioni di interoperabilità richiedono il ricorso da parte degli Stati membri a strumenti pratici, quali strumenti, quadri, orientamenti e specifiche necessari per realizzare l’interoperabilità a livello nazionale e transfrontaliero. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero favorire il riutilizzo degli strumenti esistenti e continuare a svilupparne di nuovi, in particolare:

l’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea e la cartografia dell’interoperabilità europea 27 ;

le modalità di valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell’Unione 28 e l’identificazione delle lacune normative che ostacolano l’interoperabilità 29 ;

il “quadro di condivisione e riutilizzo per le soluzioni informatiche” sviluppato nell’ambito del programma ISA² per promuovere e migliorare la condivisione, lo sviluppo collaborativo e il riutilizzo delle soluzioni informatiche (comprese le soluzioni “open source”) da parte delle pubbliche amministrazioni.

5Strumenti finanziari

La Commissione sosterrà, promuoverà e monitorerà l’attuazione del piano d’azione sull’interoperabilità e, in generale, del quadro europeo di interoperabilità, in primo luogo attraverso il programma ISA².

Le azioni programmate potrebbero inoltre essere finanziate completamente o in parte da altri strumenti, quali ad esempio:

l’iniziativa Orizzonte 2020 30 , che può fornire sostegno alle azioni riguardanti l’innovazione nel settore pubblico 31 ;

il “Meccanismo per collegare l’Europa” 32 , che può sostenere la diffusione e l’uso di servizi digitali chiave, transfrontalieri e maturi, quali l’identificazione elettronica, gli appalti e i servizi sanitari interoperabili;

i Fondi strutturali e d’investimento europei 33 , che possono fornire sostegno alle azioni legate alla crescita digitale attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi TIC 34 e alle azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e a migliorare l’efficienza dell’amministrazione pubblica 35 ;

il Programma di sostegno alle riforme strutturali 36 , che può sostenere le pubbliche amministrazioni nell’attuazione della dimensione nazionale del quadro europeo di interoperabilità.

Esistono altri strumenti finanziari che possono sostenere l’attuazione del piano d’azione sull’interoperabilità o del quadro europeo di interoperabilità mediante azioni mirate in specifici ambiti d’intervento.

6Monitoraggio e comunicazione

L’attuazione del quadro europeo di interoperabilità e in particolare del piano d’azione sull’interoperabilità è possibile soltanto attraverso una titolarità congiunta della Commissione e degli Stati membri. La Commissione, sostenuta dal programma ISA², dovrebbe guidare e coordinare l’attuazione e il monitoraggio.

La Commissione metterà a punto un quadro integrato per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione dei progressi compiuti nell’attuazione del quadro europeo di interoperabilità e del piano d’azione sull’interoperabilità. Queste attività saranno svolte nell’ambito dei lavori dell’osservatorio dell’interoperabilità, nel quadro del programma ISA², utilizzando indicatori chiave di prestazione e obiettivi misurabili.

Entro la fine del 2019 la Commissione valuterà l’attuazione del quadro europeo di interoperabilità. Sulla base dei risultati della valutazione e in conformità dei principi di una migliore regolamentazione, la Commissione potrà valutare se le raccomandazioni specifiche del quadro europeo di interoperabilità debbano rientrare in uno strumento obbligatorio.

7Conclusione

Vi è ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di aggiornare il vigente quadro europeo di interoperabilità. In assenza di un intervento al riguardo, gli Stati membri, nei loro sforzi tesi a rispondere tempestivamente alle sfide attuali, potrebbero optare per approcci all’interoperabilità individuali e divergenti. Ciò darebbe luogo a soluzioni incompatibili che potrebbero accrescere la frammentazione digitale in tutta l’UE e ostacolare la realizzazione di un mercato unico digitale.

Il nuovo quadro europeo di interoperabilità è stato formulato in stretta collaborazione con gli Stati membri e in seguito a un’ampia consultazione con tutte le altre parti interessate. Il successo della sua attuazione dipenderà dal coinvolgimento attivo di tutti gli attori, in particolare delle pubbliche amministrazioni. Le azioni programmate garantiranno che il nuovo quadro europeo di interoperabilità raggiunga il suo obiettivo ultimo di fornire servizi pubblici interoperabili incentrati sull’utente nell’UE.

(1)

Un nuovo inizio per l’Europa: Il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, discorso di apertura della plenaria del Parlamento europeo, Strasburgo, 15 luglio 2014.

(2)

Il punteggio dell’e-government si attesta al 55,4% ed evidenzia un notevole divario tra lo Stato membro con il punteggio più alto e quello con il punteggio più basso.

(3)

Come indicato nella relazione sul quadro di valutazione del mercato unico per il 2014 in relazione agli sportelli unici.

(4)

Nel 1999, la Commissione ha promosso un’iniziativa dedicata all’interoperabilità: Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l’individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA).

(5)

 COM(2010) 744 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso l’interoperabilità dei servizi pubblici europei”, Bruxelles, 16.12.2010.

(6)

 COM(2010) 744 final, Allegato 1.

(7)

 COM(2010) 744 final, Allegato 2.

(8)

  COM(2015) 192 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa, Bruxelles, 6.5.2015.

(9)

Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA).

(10)

Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico.

(11)

 State of Play of Interoperability in Europe – Report 2014.

(12)

2003/98/CE, rivista dalla direttiva 2013/37/UE.

(13)

Direttiva 2007/2/CE, del marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

(14)

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

(15)

COM/2016/0178 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un’economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa.

(16)

COM/2016/0179 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

(17)

Un’iniziativa per il mercato unico digitale nell’ambito della serie di azioni per l’e-government.

(18)

Dall’SWD(2017)113 relativo alla relazione di riepilogo sulle attività di consultazione si evince che gli Stati membri e le istituzioni dell’UE hanno espresso la necessità di stabilire un nuovo quadro europeo di interoperabilità per i) tenere conto delle nuove tendenze in materia di tecnologie (73%), ii) fornire orientamenti pratici e più mirati per l’attuazione dei requisiti di interoperabilità (73%) e iii) allinearsi all’evoluzione delle strategie dell’UE, in particolare la strategia per il mercato unico digitale (65%).

(19)

L’SWD(2017)112 sulla revisione del quadro europeo di interoperabilità contiene un’analisi che fornisce informazioni sull’aumento del numero di raccomandazioni e il valore aggiunto degli aggiornamenti.

(20)

Dall’SWD(2017)113 relativo alla relazione di riepilogo sulle attività di consultazione emerge che l’87% degli intervistati si sono dichiarati concordi con questa visione.

(21)

Le iniziative sull’interoperabilità dovrebbero essere intese come azioni e soluzioni (ad es. quadri, servizi e strumenti) che contribuiscono a migliorare le interazioni tra le pubbliche amministrazioni europee a tutti i livelli, compresa la condivisione di informazioni e conoscenze tra le organizzazioni. Tali iniziative dovrebbero contemplare tutti i livelli di interoperabilità: legale, organizzativa, semantica e tecnica.

(22)

Il principio di proporzionalità limita l’azione dell’UE allo stretto necessario per raggiungere gli obiettivi politici concordati. Ciò significa che l’UE opterà per soluzioni che permettono agli Stati membri di agire in totale libertà, per quanto possibile.

(23)

Decisione (UE) 2015/2240 sul programma ISA², articolo 1, paragrafo 2.

(24)

Decisione (UE) 2015/2240 sul programma ISA², articoli 1 e 3.

(25)

Come indicato nel punto 4.3.2 E-government della strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192 final).

(26)

Come prevede l’articolo 2, paragrafo 14, della decisione giuridica ISA2 per “fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità” si intendono le soluzioni di interoperabilità (ad es. servizi e strumenti, norme tecniche e specifiche) necessarie per consentire l’efficace ed efficiente erogazione di servizi pubblici tra le amministrazioni.

(27)

Decisione (UE) 2015/2240 sull’ISA², articolo 3, lettera f).

(28)

Decisione (UE) 2015/2240 sull’ISA², articolo 3, lettera c).

(29)

Decisione (UE) 2015/2240 sull’ISA², articolo 3, lettera d).

(30)

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/104], Bruxelles 20.12.2013.

(31)

Sfida per la società 6 “L’Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive” di Orizzonte 2020.

(32)

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE.

(33)

  http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/guidance/ .

(34)

Obiettivo tematico n. 2 dei fondi SIE.

(35)

Obiettivo tematico n. 11 dei fondi SIE.

(36)

  http://ec.europa.eu/about/srss/index_en.htm .

Haut

Bruxelles, 23.3.2017

COM(2017) 134 final

ALLEGATO

della
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione

Piano d'azione sull'interoperabilità

{SWD(2017) 112 final}
{SWD(2017) 113 final}


Piano d’azione sull’interoperabilità

Il piano d’azione sull’interoperabilità affronta le cause 1 dei problemi esistenti di interoperabilità ed è indicativo. Può essere aggiornato per inserirvi nuove azioni individuate o per eliminare delle azioni che vi figurano. La Commissione europea può in qualsiasi momento proporre cambiamenti che devono essere adeguatamente motivati, ad es. dai risultati dei controlli delle azioni tese a garantire l’interoperabilità. La Commissione, in consultazione con il comitato ISA² o, se del caso, con gli organi direttivi delle iniziative che sostengono il piano d’azione sull’interoperabilità, è responsabile di decidere in merito agli aggiornamenti dell’elenco.

Obiettivi

Azioni

Calendario

Responsabilità

Area di intervento 1: Garantire la governance, il coordinamento e la condivisione delle iniziative sull’interoperabilità

Disciplinare e coordinare le iniziative sull’interoperabilità a livello nazionale e dell’UE.

1.Identificare e stabilire collegamenti con altre politiche pertinenti e con le loro strutture di governance a livello di UE e nazionale (compresi i comitati settoriali).

2017-2020

Commissione europea (CE),

Stati membri (SM)

2.Identificare e descrivere le strutture di governance e le buone pratiche per il coordinamento dell’interoperabilità.

2017-2020

CE, SM

3.Assicurare che l’interoperabilità sia presa in considerazione quando si redigono gli atti legislativi e che i relativi riferimenti vi figurino nei modi appropriati.

2017-2020

CE, SM

Assicurare l’esecuzione e il monitoraggio dell’attuazione del quadro europeo di interoperabilità (QEI).

4.Ampliare e mantenere l’Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità (QNI) per monitorare l’attuazione del quadro europeo di interoperabilità e la conformità delle strategie/dei quadri nazionali di interoperabilità con il QEI.

Monitorare e valutare altresì l’attuazione del piano d’azione sull’interoperabilità.

2017-2020

CE, SM

5.Fornire specifico sostegno e formazione alle pubbliche amministrazioni degli Stati membri per assicurare l’attuazione del QEI a tutti i livelli delle loro amministrazioni nazionali.

2017-2020

CE, SM



Area di intervento 2: Sviluppare soluzioni di interoperabilità organizzativa

Fornire e utilizzare fattori abilitanti (ad es. accordi di interoperabilità) e strumenti (modelli di processi lavorativi) pertinenti.

6.Chiarire e proporre le modalità per formalizzare le relazioni organizzative delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della creazione di servizi pubblici europei. Individuare e sviluppare modelli comuni di processi per descrivere i processi lavorativi. Identificare le migliori pratiche.

2017-2020

CE, SM

7.Individuare i principali processi lavorativi transfrontalieri che comportano lo scambio di informazioni amministrative (compresi i documenti) e la loro attuazione nei diversi Stati membri e sviluppare orientamenti su come migliorarne l’allineamento e la semplificazione.

2017-2020

CE, SM

Area di intervento 3. Coinvolgere le parti interessate e sensibilizzare sull’interoperabilità

Incoraggiare le pubbliche amministrazioni a utilizzare soluzioni di interoperabilità, nuove o esistenti che siano, applicando al contempo i principi, le raccomandazioni e i modelli del QEI. Definire, misurare e comunicare i benefici principali che si potrebbero ottenere applicando i principi, le raccomandazioni e i modelli del QEI.

8.Progettare e realizzare campagne di comunicazione volte a promuovere l’importanza dell’interoperabilità e i benefici derivanti dall’applicazione del QEI.

2017-2020

   

CE, SM

9.Stabilire collegamenti con gli uffici nazionali dell’UE per l’attuazione a livello nazionale (ad es. sostenere l’istituzione di una struttura di governance e la realizzazione di soluzioni, incoraggiare la partecipazione a progetti pilota dell’UE).

2018-2020

CE, SM

10.Gestire, migliorare e animare la piattaforma Joinup per coinvolgere maggiormente gli utenti e favorire la nascita di comunità.

2017-2020

CE, SM

Orientare la concezione e lo sviluppo di servizi pubblici basati sulle esigenze degli utenti.

11.Identificare o introdurre modalità per coinvolgere gli utenti nello sviluppo di servizi pubblici digitali.

2018-2020

CE, SM

Area di intervento 4. Sviluppare, mantenere e promuovere fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità

Definire, sviluppare, migliorare, rendere operativi, mantenere e promuovere servizi, strumenti, norme tecniche e specifiche interoperabili.

12.Definire e attuare specifiche comuni sui termini e le condizioni per gestire e accedere ai registri di base.

Estendere la cartografia delle soluzioni esistenti all’ambito dei registri di base.

2017-2020

CE, SM

13.Attuare e promuovere modelli comuni per descrivere e classificare i servizi pubblici in tutta l’UE.

2017-2020

CE, SM

14.Sviluppare specifiche dei dati e strumenti per sostenere le iniziative sui “dati aperti”.

2018-2020

CE, SM

15.Individuare misure volte a creare fiducia nell’erogazione dei servizi pubblici digitali europei.

In tale contesto, velocizzare la diffusione dei servizi eIDAS, compresi l’identificazione elettronica e la firma elettronica.

2018-2020

CE, SM

16.Analizzare i dati contenuti e i sistemi di metadati esistenti per le informazioni delle pubbliche amministrazioni (compresi i documenti) utilizzati in un contesto transfrontaliero o intersettoriale. Individuare gli ostacoli al reciproco riconoscimento, sviluppare mappature e sostenere gli sforzi di armonizzazione.

2018-2020

CE, SM

17.Sostenere ulteriormente l’attuazione e il potenziamento della direttiva Inspire mediante l’utilizzo di dati geospaziali nei servizi pubblici digitali.

2017-2020

CE, SM

18.Stabilire collegamenti con le iniziative della Commissione per il “cloud computing” e con altre iniziative volte a “costruire un’economia dei dati” del mercato unico digitale (per quanto riguarda i servizi della pubblica amministrazione) e fornire le raccomandazioni e le specifiche di interoperabilità necessarie, tenendo conto della comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016)176).

2018-2020

CE, SM

Area di intervento 5. Sviluppare, mantenere e promuovere strumenti a sostegno dell’interoperabilità

Definire, sviluppare, migliorare, rendere operativi, mantenere e promuovere gli strumenti che sostengono l’attuazione, la valutazione e il monitoraggio delle attività connesse all’interoperabilità.

19.Sviluppare un metodo che consenta di valutare l’impatto della legislazione, in termini di TIC, a livello UE o, se possibile, a livello nazionale; identificare le disposizioni legislative che ostacolano l’interoperabilità (compreso lo screening giuridico); effettuare controlli digitali sulle politiche e sulla legislazione esistenti e proposte; sostenere le azioni che agevolano la preparazione e la coerenza della legislazione.

2017-2020

CE, SM

20.Sviluppare, mantenere e utilizzare meccanismi e strumenti per la valutazione della maturità, dei costi e dei benefici dell’interoperabilità.

2017-2020

CE, SM

21.Mantenere e promuovere il “quadro di condivisione e riutilizzo per le soluzioni informatiche” (comprese le soluzioni “open source”) sviluppato nell’ambito del programma ISA².

2017-2020

CE, SM

22.Garantire la manutenzione, il miglioramento e la promozione dell’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea (EIRA) e della cartografia dell’interoperabilità europea (EIC) come strumenti per facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti a livello nazionale o transfrontaliero.

2017-2020

CE, SM

(1)

Le cause dei problemi di interoperabilità sono menzionate nel testo principale della comunicazione. Non esiste una corrispondenza biunivoca tra le aree di intervento e le cause soggiacenti. Tuttavia, tutte le cause di problemi sono affrontate mediante una delle azioni proposte o mediante una combinazione delle stesse.

Haut

Bruxelles, 23.3.2017

COM(2017) 134 final

ALLEGATO

della
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione

{SWD(2017) 112 final}
{SWD(2017) 113 final}



Indice

1    Introduzione    

1.1    Definizioni    

1.2    Obiettivo del QEI e quadro giuridico    

1.3    Ambito di applicazione, pubblico e utilizzo del QEI    

2    Principi di base dei servizi pubblici europei    

2.1    Introduzione    

2.2    Principio di base 1: sussidiarietà e proporzionalità    

2.3    Principio di base 2: apertura    

2.4    Principio di base 3: trasparenza    

2.5    Principio di base 4: riusabilità    

2.6    Principio di base 5: neutralità tecnologica e portabilità dei dati    

2.7    Principio di base 6: centralità dell’utente    

2.8    Principio di base 7: inclusione e accessibilità    

2.9    Principio di base 8: sicurezza e vita privata    

2.10    Principio di base 9: multilinguismo    

2.11    Principio di base 10: semplificazione amministrativa    

2.12    Principio di base 11: conservazione delle informazioni    

2.13    Principio di base 12: valutazione dell’efficacia e dell’efficienza    

3    Livelli di interoperabilità    

3.1    Governance di interoperabilità    

3.2    Governance dei servizi pubblici integrati    

3.3    Interoperabilità giuridica    

3.4    Interoperabilità organizzativa    

3.5    Interoperabilità semantica    

3.6    Interoperabilità tecnica    

4    Schema concettuale per la fornitura di servizi pubblici integrati    

4.1    Introduzione    

4.2    Panoramica dello schema    

4.3    Componenti di base    

5    Conclusione    

6    Allegato    

6.1    Abbreviazioni    

Elenco delle figure

Figura 1: Relazione tra QEI, QNI e DFI    

Figura 2: Principi dell’interoperabilità    

Figura 3: Modello di interoperabilità    

Figura 4: Schema concettuale per i servizi pubblici integrati    

Figura 5: Relazioni dello schema concettuale del QEI    



1Introduzione

Come stipulato nei trattati dell’Unione europea (UE), il mercato interno dell’UE garantisce quattro “libertà”: la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone tra i 28 Stati membri. Queste libertà sono garantite da politiche comuni sostenute da reti e sistemi interconnessi e interoperabili. Le persone sono libere di lavorare e trasferirsi, così come le imprese sono libere di commerciare e svolgere i loro affari, in tutti gli Stati membri dell’UE. Così facendo, devono inevitabilmente interagire elettronicamente con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri.

Per rendere queste comunicazioni efficienti, efficaci, tempestive e di elevata qualità e contribuire a ridurre la burocrazia e a diminuire il costo e lo sforzo necessari, gli Stati membri stanno modernizzando le loro amministrazioni pubbliche, introducendo servizi pubblici digitali. Tuttavia, nel farlo, rischiano di creare ambienti digitali isolati e, di conseguenza, barriere elettroniche che potrebbero impedire alle pubbliche amministrazioni di essere collegate tra di esse e ai cittadini e alle imprese di identificare e utilizzare i servizi pubblici digitali disponibili in paesi diversi dal proprio. Per questa ragione, l’impegno teso a digitalizzare il settore pubblico dovrebbe essere ben coordinato a livello nazionale ed europeo onde evitare la frammentazione digitale dei servizi e dei dati e contribuire al buon funzionamento del mercato unico digitale dell’UE.

Allo stesso tempo, le sfide cui deve far fronte l’Unione richiedono risposte politiche comuni da parte degli Stati membri e della Commissione attraverso norme dell’UE che impongano l’interazione transfrontaliera e intersettoriale. Ciò comporta anche l’istituzione e la gestione di sistemi interoperabili. Tali sistemi, conformemente alla strategia per il mercato unico digitale 1 , mirano a garantire una comunicazione efficace tra i componenti digitali, quali dispositivi, reti e archivi di dati. Essi forniscono inoltre connessioni più efficienti oltre i confini nazionali, fra le diverse comunità e fra i diversi servizi e amministrazioni pubbliche.

Il quadro europeo di interoperabilità (QEI) fornisce orientamenti alle pubbliche amministrazioni europee mediante una serie di raccomandazioni su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.

1.1Definizioni

1.1.1Interoperabilità

Ai fini del QEI, per interoperabilità si intende la capacità delle organizzazioni 2 di interagire in vista di obiettivi reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi lavorativi su cui si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi informatici.

1.1.2Servizio pubblico europeo

Un servizio pubblico europeo comprende qualsiasi servizio del settore pubblico avente dimensione transfrontaliera che le pubbliche amministrazioni forniscono ad altre pubbliche amministrazioni o a imprese e cittadini nell’Unione.

1.1.3Quadro europeo di interoperabilità

Il quadro europeo di interoperabilità è un approccio concordato per l’erogazione dei servizi pubblici europei in maniera interoperabile. Esso definisce gli orientamenti di base sull’interoperabilità sotto forma di principi, modelli e raccomandazioni comuni.

1.2Obiettivo del QEI e quadro giuridico

L’obiettivo del QEI è:

orientare gli sforzi delle pubbliche amministrazioni europee nel progettare ed erogare servizi pubblici europei ininterrotti ad altre pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese che siano, per quanto possibile, digitali per definizione (ossia che forniscano servizi e dati preferibilmente attraverso canali digitali), transfrontalieri per definizione (ossia accessibili per tutti i cittadini nell’UE) e aperti per definizione (cioè che consentano il riutilizzo, la partecipazione/l’accesso e la trasparenza);

fornire alle pubbliche amministrazioni orientamenti in merito alla progettazione e all’aggiornamento di quadri nazionali di interoperabilità (QNI) o di politiche nazionali, strategie e orientamenti che promuovano l’interoperabilità;

contribuire all’istituzione del mercato unico digitale incoraggiando l’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale per l’erogazione di servizi pubblici europei.

La mancanza di interoperabilità costituisce un grave ostacolo per lo sviluppo del mercato unico digitale. L’utilizzo del QEI per orientare le iniziative europee sull’interoperabilità contribuisce ad assicurare un ambiente europeo interoperabile e coerente e agevola l’erogazione di servizi che interagiscono all’interno e tra le organizzazioni o i settori.

Il QEI è soprattutto promosso e mantenuto dal programma ISA² 3 in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione nello spirito degli articoli 26, 170 e 171 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 4 , che richiedono l’istituzione di reti transeuropee interoperabili che consentiranno ai cittadini di trarre il massimo beneficio dal mercato unico europeo.

1.3Ambito di applicazione, pubblico e utilizzo del QEI

Il QEI è stato concepito come quadro generico applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni nell’UE. Esso stabilisce le condizioni di base per conseguire l’interoperabilità, fungendo da comune denominatore per le rilevanti iniziative a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale e locale), e riguarda le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese. Il presente documento è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella definizione, nella progettazione, nello sviluppo e nell’erogazione di servizi pubblici europei.

Poiché gli Stati membri hanno sistemi politici e amministrativi diversi, è necessario prendere in considerazione le specificità nazionali nel recepire il QEI nel contesto nazionale. Le politiche dell’UE e nazionali (ad es. i QNI) dovranno basarsi sul QEI, aggiungendo nuovi elementi o perfezionando quelli esistenti. Analogamente, i quadri di interoperabilità settoriali (DIF) 5 dovrebbero continuare ad essere compatibili con l’ambito di applicazione del QEI, e se necessario ampliarlo, per tener conto delle esigenze specifiche del settore in questione in relazione all’interoperabilità. Ciò significa che alcuni elementi del QEI possono essere direttamente riprodotti in un QNI o DIF, mentre altri potrebbero dover essere contestualizzati e ulteriormente adattati per tenere conto delle esigenze specifiche.

La relazione tra il QEI, i QNI e i DIF è descritta nella figura 1. Il QEI fornisce un nucleo comune di elementi d’interoperabilità per i QNI e DFI europei. La conformità con il QEI garantisce che i QNI e i DFI siano sviluppati in modo coordinato e allineato, fornendo nel contempo la necessaria flessibilità per rispondere alle esigenze specifiche derivanti da esigenze nazionali o settoriali.

Figura 1: Relazione tra QEI, QNI e DFI

In generale, il QEI offre un valore aggiunto in due direzioni:

approccio dal basso verso l’alto: quando si utilizza un QNI in linea con il QEI per l’attuazione di servizi pubblici a tutti i livelli amministrativi nazionali, esso crea le condizioni di interoperabilità per estendere il campo di applicazione di questi servizi oltre i confini nazionali;

approccio dall’alto verso il basso: quando il QEI è preso in considerazione nella legislazione e nelle politiche dell’UE, mediante riferimenti ad hoc o in modo più strutturato attraverso i DIF, esso aumenta il potenziale di interoperabilità delle misure nazionali di follow-up derivanti dal recepimento.

In ambo i casi, il risultato finale è lo sviluppo di un ecosistema di servizi pubblici europei, in cui i proprietari e i progettisti dei sistemi e dei servizi pubblici vengono a conoscenza dei requisiti di interoperabilità, le pubbliche amministrazioni sono pronte a collaborare tra di loro e con le imprese e i cittadini e le informazioni circolano senza ostacoli a livello transfrontaliero favorendo la realizzazione di un mercato unico digitale in Europa.

1.3.1Settori di interoperabilità

L’ambito di applicazione del QEI comprende tre tipi di interazioni:

A2A (amministrazione-amministrazione), ossia le interazioni tra pubbliche amministrazioni (ad es. Stato membro o istituzioni dell’UE);

A2B (amministrazione-impresa), ossia le interazioni tra le pubbliche amministrazioni (ad es. Stato membro o istituzioni dell’UE) e le imprese;

A2C (amministrazione-cittadino), ossia le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni (ad es. Stato membro o istituzioni dell’UE) e i cittadini.

1.3.2Contenuti e struttura

I contenuti e la struttura del QEI sono riportati qui di seguito:

Il capitolo 2 presenta una serie di principi che hanno lo scopo di stabilire comportamenti generali sull’interoperabilità;

Il capitolo 3 descrive un modello di interoperabilità a vari livelli, che organizza su più piani i diversi aspetti dell’interoperabilità da affrontare quando si progetta un servizio pubblico europeo;

Il capitolo 4 delinea uno schema concettuale per l’interoperabilità dei servizi pubblici. Il modello è in linea con i principi di interoperabilità e promuove il concetto di “interoperability by design” (interoperabilità fin dalla progettazione) come approccio standard per la progettazione e il funzionamento dei servizi pubblici europei;

Il capito 5 conclude il documento fornendo una visione generale e collegando tra di loro i principali elementi del QEI;

Nei vari capitoli viene presentata una serie di 47 raccomandazioni, quali azioni perseguibili che devono essere attuate dalle pubbliche amministrazioni.

2Principi di base dei servizi pubblici europei

2.1Introduzione

I principi di interoperabilità sono aspetti comportamentali fondamentali per guidare le azioni tese a garantire l’interoperabilità. Il presente capitolo delinea i principi generali di interoperabilità necessari per istituire servizi pubblici europei interoperabili. Tali principi descrivono il contesto in cui i servizi pubblici europei vengono progettati e attuati.

I dodici principi di base 6 del QEI possono essere suddivisi in quattro categorie:

1.principio che individua il contesto dell’azione UE nel campo dell’interoperabilità (n. 1);

2.principi fondamentali dell’interoperabilità (nn. da 2 a 5);

3.principi che riflettono le esigenze e le aspettative degli utenti generici (nn. da 6 a 9);

4.principi di base per la cooperazione tra pubbliche amministrazioni (nn. da 10 a 12).

Figura 2: Principi dell’interoperabilità

2.2Principio di base 1: sussidiarietà e proporzionalità

Il principio di sussidiarietà prevede che le decisioni dell’UE vengano prese al livello più vicino a quello del cittadino. In altre parole, l’UE prende iniziative solo se l’azione dell’UE è più efficace dell’azione presa a livello nazionale. Il principio di proporzionalità limita l’azione dell’UE a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dei trattati.

In materia di interoperabilità, un quadro europeo è giustificato per superare le divergenze nelle politiche che determinano eterogeneità e assenza di interoperabilità e che mettono a rischio il mercato unico digitale.

Il QEI è considerato come il “denominatore comune” delle politiche di interoperabilità negli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero avere sufficiente libertà per sviluppare i propri QNI nel rispetto delle raccomandazioni del QEI. I QNI dovranno essere adattati e ampliati per tenere adeguatamente conto delle specificità nazionali.

Raccomandazione 1:

Garantire che i quadri nazionali di interoperabilità e le strategie di interoperabilità siano allineati con il QEI e, se necessario, adattati e ampliati per tenere conto del contesto e delle esigenze nazionali.

2.3Principio di base 2: apertura

Nell’ambito dell’interoperabilità dei servizi pubblici, il concetto di apertura si riferisce principalmente ai dati, alle specifiche e al software.

I dati aperti delle amministrazioni pubbliche (qui semplicemente denominati “dati aperti”) si riferiscono all’idea che tutti i dati pubblici dovrebbero essere liberamente accessibili per l’utilizzo e il riutilizzo da parte di terzi, salvo in caso di restrizioni ad es. per la protezione dei dati personali, la riservatezza o i diritti di proprietà intellettuale. Le pubbliche amministrazioni raccolgono e producono un’enorme quantità di dati. La direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (PSI) 7 incoraggia gli Stati membri a rendere le informazioni pubbliche disponibili per l’accesso e il riutilizzo come dati aperti. La direttiva Inspire 8 richiede inoltre la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi relativi ai dati territoriali tra le autorità pubbliche senza restrizioni o ostacoli pratici al loro riutilizzo. Tali dati dovrebbero essere pubblicati con il minor numero di restrizioni possibili e con licenze d’uso chiare per consentire un migliore controllo dei processi decisionali delle amministrazioni e attuare la trasparenza nella pratica. La questione dei dati aperti è illustrata più approfonditamente all’interno della sezione 4.3.4.

Raccomandazione 2:

Pubblicare i dati che si possiedono come dati aperti, fatta salva l'eventuale applicazione di determinate restrizioni.

L’utilizzo di tecnologie e prodotti software “open source” può contribuire a far risparmiare sui costi di sviluppo, prevenire un “effetto lock-in” e consentire un rapido adeguamento alle esigenze specifiche delle imprese, in quanto le comunità di sviluppatori che se ne occupano li aggiornano di continuo. Le pubbliche amministrazioni non dovrebbero limitarsi a utilizzare il software “open source” ma, ove possibile, dovrebbero fornire il proprio contributo alle pertinenti comunità di sviluppatori. Il codice sorgente aperto favorisce il principio di base del QEI relativo alla riusabilità. 

Raccomandazione 3:

Garantire condizioni di parità per il software "open source" e prenderne in considerazione l'utilizzo in modo attivo ed equo, tenendo conto del costo totale di proprietà della soluzione.

Il livello di apertura di una specifica/norma tecnica è un elemento decisivo per il riutilizzo dei componenti software che applicano la specifica in questione. Ciò è altrettanto vero quando i suddetti componenti sono utilizzati per istituire nuovi servizi pubblici europei. Se il principio dell’apertura viene applicato nella sua totalità:

tutte le parti interessate hanno la possibilità di contribuire allo sviluppo della specifica e la revisione pubblica è parte del processo decisionale;

la specifica può essere liberamente analizzata da chiunque;

i diritti di proprietà intellettuale della specifica sono concessi in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) 9 , in modo che l’applicazione possa avvenire sia in software proprietari che in software open source 10 , preferibilmente a titolo gratuito.

Per via del loro effetto positivo sull’interoperabilità, l’utilizzo delle specifiche aperte è stato promosso in diverse dichiarazioni politiche ed è incoraggiato per l’erogazione dei servizi pubblici europei. L’effetto positivo delle specifiche aperte è altresì dimostrato dall’ecosistema di internet. Tuttavia, le pubbliche amministrazioni possono decidere di utilizzare specifiche meno aperte qualora non esistano specifiche aperte o queste non soddisfino le esigenze funzionali. In ogni caso, le specifiche devono essere mature e sostenute in maniera adeguata dal mercato, eccetto se utilizzate per la creazione di soluzioni innovative.

 Raccomandazione 4:

Prediligere le specifiche aperte, tenendo debitamente conto delle esigenze funzionali, del livello di maturità e del sostegno e dell'innovazione del mercato.

Infine, apertura significa anche consentire ai cittadini e alle imprese di partecipare alla progettazione di nuovi servizi, contribuire al miglioramento del servizio e fornire feedback circa la qualità dei servizi pubblici esistenti.

2.4Principio di base 3: trasparenza

La trasparenza nell’ambito del QEI si riferisce a:

I.conferire visibilità nel contesto amministrativo di una pubblica amministrazione. Ciò significa consentire alle altre pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese di vedere e capire le norme amministrative, i processi 11 , i dati, i servizi e il processo decisionale;

II.assicurare la disponibilità di interfacce con i sistemi informatici interni. Le pubbliche amministrazioni gestiscono una grande quantità di sistemi informatici spesso eterogenei e diversi a sostegno dei loro processi interni. L’interoperabilità dipende dalla disponibilità di interfacce per l’interazione con questi sistemi e i dati che essi trattano. A sua volta, l’interoperabilità agevola il riutilizzo di sistemi e dati e consente di integrarli in sistemi di dimensioni più grandi;

III.garantire il diritto alla tutela dei dati personali, rispettando il quadro giuridico applicabile relativo al possesso e alla gestione di ingenti quantità di dati personali dei cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni.

 Raccomandazione 5:

Garantire visibilità interna e fornire interfacce esterne per i servizi pubblici europei.

2.5Principio di base 4: riusabilità

Il riutilizzo significa che le pubbliche amministrazioni, poste dinanzi a un particolare problema, cercano di trarre vantaggio dal lavoro degli altri cercando le informazioni disponibili, valutandone l’utilità o la pertinenza rispetto al problema in questione e, se del caso, decidendo di usare soluzioni che si sono rivelate efficaci in altre situazioni. Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni devono essere disposte a condividere le soluzioni, i concetti, i quadri, le specifiche, gli strumenti e i componenti di interoperabilità.

La riusabilità di soluzioni informatiche (ad es. componenti software, interfacce di programmazione di applicazioni, norme tecniche), informazioni e dati favorisce l’interoperabilità e migliora la qualità, in quanto accresce l’utilizzo operativo, consentendo di risparmiare anche tempo e denaro. Per questo motivo, si tratta di un importante fattore di sviluppo del mercato unico digitale nell’UE. Esistono anche alcune norme tecniche e specifiche dell’Unione nei DIF che dovrebbero essere applicate in modo più ampio. Ad esempio, la direttiva Inspire definisce norme di interoperabilità per indirizzi, catasti, strade e molti altri dati rilevanti per tante pubbliche amministrazioni. Queste norme tecniche e specifiche esistenti possono e devono essere utilizzate in modo più ampio, anche in settori diversi da quello per cui sono state originariamente sviluppate.

Varie pubbliche amministrazioni e diversi governi in tutta l’UE promuovono già la condivisione e il riutilizzo di soluzioni informatiche adottando nuovi modelli aziendali, promuovendo l’utilizzo di software “open source” per servizi chiave delle TIC e al momento dell’installazione dell’infrastruttura di servizi digitali. 

Vi sono alcune sfide principali che limitano la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni informatiche sul piano tecnico, organizzativo, giuridico e della comunicazione. Il quadro di condivisione e riutilizzo per le soluzioni informatiche 12 nell’ambito del programma ISA² formula raccomandazioni per aiutare le pubbliche amministrazioni a superare questi ostacoli e condividere/riutilizzare soluzioni informatiche comuni. Il riutilizzo e la condivisione possono essere efficacemente sostenuti mediante piattaforme di collaborazione 13 .

Raccomandazione 6:

Riutilizzare e condividere soluzioni, nonché cooperare allo sviluppo di soluzioni comuni quando si istituiscono servizi pubblici europei.

Raccomandazione 7:

Riutilizzare e condividere informazioni e dati quando si istituiscono servizi pubblici europei, fatte salve le specifiche restrizioni del caso in materia di riservatezza e vita privata.

2.6Principio di base 5: neutralità tecnologica e portabilità dei dati

Allorché istituiscono servizi pubblici europei, le pubbliche amministrazioni devono concentrarsi sulle esigenze funzionali e posporre le decisioni in materia di tecnologia il più a lungo possibile per ridurre al minimo la dipendenza tecnologica, evitare di imporre tecnologie o prodotti specifici ai loro partner ed essere in grado di adattarsi all’ambiente tecnologico in rapida evoluzione.

Le pubbliche amministrazioni devono rendere l’accesso e il riutilizzo dei loro servizi pubblici e dati indipendente da qualsiasi tecnologia o prodotto specifici.

Raccomandazione 8:

Non imporre a cittadini, imprese o altre amministrazioni soluzioni tecnologiche che dipendono da tecnologie specifiche o sono sproporzionate rispetto alle reali necessità.

Il funzionamento del mercato unico digitale necessita che i dati siano facilmente trasferibili tra i diversi sistemi per evitare il lock-in e favorire la libera circolazione dei dati. Tale requisito si riferisce alla portabilità dei dati, ossia la capacità di spostare e riutilizzare facilmente i dati tra applicazioni e sistemi diversi, il che diventa ancora più impegnativo in situazioni transfrontaliere.

Raccomandazione 9:

Garantire la portabilità dei dati, ossia che i dati siano facilmente trasferibili tra sistemi e applicazioni, agevolando l'attuazione e l'evoluzione di servizi pubblici europei senza restrizioni ingiustificate, se giuridicamente possibile.

2.7Principio di base 6: centralità dell’utente

Gli utenti dei servizi pubblici europei sono le pubbliche amministrazioni, i cittadini o le imprese che accedono a tali servizi e ne fruiscono. Nel determinare quali servizi pubblici erogare e come farlo, si dovrebbero prendere in considerazione le esigenze degli utenti.

Pertanto, per quanto possibile, le esigenze e le necessità degli utenti dovrebbero orientare la progettazione e lo sviluppo dei servizi pubblici, conformemente alle seguenti aspettative:

un approccio basato su un’offerta di servizi attraverso canali diversi - la disponibilità di canali alternativi, fisici e digitali, per accedere a un servizio rappresenta un elemento importante nella progettazione dei servizi pubblici, in quanto gli utenti potrebbero preferire canali diversi a seconda delle circostanze e delle loro esigenze;

un punto unico di contatto a disposizione degli utenti per nascondere la complessità delle procedure amministrative interne e agevolare l’accesso ai servizi pubblici, ad es. quando, per erogare un servizio pubblico, devono collaborare diversi soggetti;

la raccolta sistematica dei feedback degli utenti, che dovrebbero essere valutati e utilizzati per progettare nuovi servizi pubblici e migliorare ulteriormente quelli esistenti;

per quanto possibile, conformemente alla legislazione in vigore, gli utenti dovrebbero essere in grado di fornire i dati una volta sola, e le amministrazioni dovrebbero poter accedere a questi dati e condividerli per assistere l’utente, in conformità con le regole sulla protezione dei dati;

agli utenti dovrebbe essere richiesto di fornire solo le informazioni che sono assolutamente necessarie per ottenere un determinato servizio pubblico.

Raccomandazione 10:

Utilizzare canali diversi per fornire un servizio pubblico europeo, al fine di garantire che gli utenti possano scegliere il canale che si adatta meglio alle loro necessità.

Raccomandazione 11:

Fornire un punto unico di contatto per nascondere la complessità delle procedure amministrative interne e agevolare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici europei.

Raccomandazione 12:

Mettere a punto meccanismi per coinvolgere gli utenti nell'analisi, nella progettazione, nella valutazione e nell'ulteriore sviluppo dei servizi pubblici. europei.

Raccomandazione 13:

Per quanto possibile, conformemente alla legislazione in vigore, chiedere agli utenti dei servizi pubblici europei esclusivamente le informazioni pertinenti e una volta sola.

2.8Principio di base 7: inclusione e accessibilità

Inclusione significa permettere a chiunque di approfittare delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per l’accesso e l’utilizzo dei servizi pubblici europei superando gli svantaggi e l’esclusione sociale ed economica.

L’accessibilità garantisce che le persone anziane, i disabili e gli altri gruppi svantaggiati possano utilizzare i servizi pubblici alla stregua di tutti gli altri cittadini 14 .

L’inclusione e l’accessibilità devono caratterizzare, in termini di progettazione, contenuto informativo ed erogazione, l’intero ciclo di sviluppo di un servizio pubblico europeo. Esso dovrebbe rispettare le specifiche di accessibilità elettronica ampiamente riconosciute a livello europeo e internazionale 15 .

L’inclusione e l’accessibilità comportano spesso un’erogazione multicanale. L’erogazione di servizi tradizionali in formato cartaceo o di persona potrebbe dover coesistere con l’erogazione di servizi elettronici.

Sarà inoltre possibile migliorare l’inclusione e l’accessibilità consentendo a terzi di agire a nome di quei cittadini che non possono utilizzare direttamente i servizi pubblici per via di una disabilità permanente o temporanea.

Raccomandazione 14:

Fare in modo che tutti i servizi pubblici europei siano accessibili a tutti i cittadini, comprese le persone anziane, i disabili e gli altri gruppi svantaggiati. In materia di servizi pubblici digitali, le pubbliche amministrazioni dovrebbero rispettare le specifiche di accessibilità elettronica ampiamente riconosciute a livello europeo e internazionale.

2.9Principio di base 8: sicurezza e vita privata

I cittadini e le imprese devono avere la certezza di poter interagire con le autorità pubbliche in un ambiente sicuro ed affidabile e in totale conformità con le norme in materia, ad es. la direttiva e il regolamento sulla protezione dei dati 16 e il regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari 17 . Ciò significa che le pubbliche amministrazioni devono tutelare la vita privata dei cittadini e la riservatezza, l’autenticità, l’integrità e la non disconoscibilità delle informazioni fornite dai cittadini e dalle imprese. La sicurezza e la vita privata sono illustrate più approfonditamente all’interno della sezione 4.3.7.

Raccomandazione 15:

Definire un quadro comune della vita privata e della sicurezza e stabilire procedure affinché i servizi pubblici garantiscano uno scambio sicuro e affidabile di dati tra le pubbliche amministrazioni e nelle interazioni con i cittadini e le imprese.

2.10Principio di base 9: multilinguismo

I servizi pubblici europei possono potenzialmente essere usati da chiunque in qualsiasi Stato membro. Pertanto, il multilinguismo deve essere preso in seria considerazione al momento della progettazione di tali servizi. Spesso i cittadini europei hanno problemi ad accedere ai servizi pubblici digitali e a utilizzarli se non sono disponibili nelle loro lingue.

Occorre infatti trovare un equilibrio tra le aspettative di cittadini e imprese che desiderano essere serviti nella loro lingua, o in un’altra lingua di preferenza, e la capacità delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri di offrire servizi in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Un adeguato equilibrio potrebbe essere quello di rendere disponibili i servizi pubblici europei nelle lingue degli utenti finali attesi, ossia decidendo il numero di lingue in base alle esigenze degli utenti, quali il livello di importanza del servizio per attuare il mercato unico digitale o le politiche nazionali o la dimensione del pubblico in questione.

Il multilinguismo entra in gioco non solo a livello di interfaccia utente, ma a tutti i livelli di progettazione dei servizi pubblici europei. Ad esempio, il modo in cui vengono rappresentati i dati in una banca dati elettronica non dovrebbe limitare la capacità di supportare varie lingue.

L’aspetto del multilinguismo per l’interoperabilità diventa cruciale anche quando i servizi pubblici richiedono scambi tra i sistemi informatici tra frontiere linguistiche, in quanto il significato delle informazioni scambiate deve essere mantenuto inalterato.

Raccomandazione 16:

Utilizzare sistemi informatici e architetture tecniche che tengano conto del multilinguismo quando si istituisce un servizio pubblico europeo. Stabilire il livello di multilinguismo di un servizio sulla base delle esigenze degli utenti attesi.

2.11Principio di base 10: semplificazione amministrativa

Le pubbliche amministrazioni, laddove possibile, dovrebbero razionalizzare e semplificare le loro procedure amministrative migliorandole o eliminando quelle che non hanno utilità pubblica. La semplificazione amministrativa può aiutare le imprese e i cittadini a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto della legislazione dell’UE o degli obblighi nazionali. Analogamente, le pubbliche amministrazioni dovrebbero istituire servizi pubblici europei basati su mezzi elettronici, ivi comprese le loro comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese.

La digitalizzazione dei servizi pubblici dovrebbe svolgersi nel rispetto dei seguenti concetti:

digitale per definizione, ove opportuno, di modo che esista almeno un canale digitale disponibile per accedere e fruire di un determinato servizio pubblico europeo;

innanzitutto digitale, ossia la priorità deve essere data all’utilizzo di servizi pubblici mediante canali digitali quando si applica il concetto di erogazione multicanale, contemplando tuttavia la coesistenza di canali fisici e digitali (“no wrong-door”).

 Raccomandazione 17:

Semplificare i processi e usare i canali digitali, ove possibile, per erogare i servizi pubblici europei, al fine di rispondere puntualmente e con elevata qualità alle esigenze degli utenti e ridurre gli oneri amministrativi che gravano su pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini.

2.12Principio di base 11: conservazione delle informazioni

La legislazione impone che le decisioni e i dati siano conservati e che vi si possa accedere per un determinato periodo di tempo. Ciò significa che i record 18 e le informazioni in formato elettronico raccolti dalle amministrazioni per scopi documentari devono essere conservati e convertiti, ove necessario, in nuovi mezzi di comunicazione, quando quelli vecchi diventano obsoleti. L’obiettivo è quello di garantire che i record e le altre informazioni mantengano la loro leggibilità, affidabilità e integrità, e che vi si possa accedere in qualunque momento, rispettando le norme in materia di sicurezza e riservatezza.

Per assicurare la conservazione a lungo termine dei record elettronici e delle altre informazioni, i formati devono essere scelti in modo da garantire l’accessibilità a lungo termine, compresa la conservazione delle firme elettroniche associate o dei sigilli. A questo proposito, l’utilizzo di servizi di conservazione qualificati, in linea con il regolamento (UE) 910/2014, può assicurare la conservazione a lungo termine delle informazioni.

Per quanto riguarda le fonti di informazioni possedute e gestite dalle amministrazioni nazionali, la conservazione è una questione prettamente nazionale. Per quanto riguarda le informazioni di natura non prettamente nazionale, la conservazione diventa una questione europea. In tal caso, un’adeguata “politica di conservazione” dovrebbe essere applicata dagli Stati membri in questione per far fronte alle difficoltà che potrebbero sorgere qualora le informazioni pertinenti fossero usate in giurisdizioni diverse.

Raccomandazione 18:

Formulare una politica di conservazione a lungo termine per le informazioni relative ai servizi pubblici europei e, in particolare, per le informazioni oggetto di scambio transfrontaliero.

2.13Principio di base 12: valutazione dell’efficacia e dell’efficienza

Esistono numerosi modi per misurare il valore offerto dall’interoperabilità dei servizi pubblici europei, quali le considerazioni circa il ritorno sull’investimento, il costo totale di proprietà, il livello di flessibilità e adattabilità, la riduzione degli oneri amministrativi, l’efficienza, la riduzione dei rischi, la trasparenza, la semplificazione, il miglioramento dei metodi di lavoro e il grado di soddisfazione degli utenti.

Si dovrebbero valutare varie soluzioni tecnologiche 19 nell’impegno a garantire l’efficacia e l’efficienza di un servizio pubblico europeo.

Raccomandazione 19:

Valutare l'efficacia e l'efficienza di diverse soluzioni di interoperabilità e opzioni tecnologiche, in considerazione delle esigenze dell'utente, della proporzionalità e dell'equilibrio tra costi e benefici.

3Livelli di interoperabilità

Il presente capitolo descrive un modello di interoperabilità applicabile a tutti i servizi pubblici digitali e che può anche essere considerato come parte integrante del modello interoperability-by-design (interoperabilità fin dalla progettazione). Esso include:

quattro livelli di interoperabilità: giuridico, organizzativo, semantico e tecnico;

un componente trasversale dei quattro livelli, “governance dei servizi pubblici integrati”;

un livello di fondo, “governance di interoperabilità”.

Il modello è rappresentato di seguito:

Figura 3: Modello di interoperabilità

3.1Governance di interoperabilità

Per “governance di interoperabilità” si intendono le decisioni prese in merito a quadri di interoperabilità, disposizioni istituzionali, strutture organizzative, ruoli e responsabilità, politiche, accordi e altri aspetti per garantire e monitorare l’interoperabilità a livello nazionale e di UE.

Il quadro europeo di interoperabilità, il piano d’azione sull’interoperabilità (allegato 1 della comunicazione) e l’architettura dell’interoperabilità europea (EIRA) sono elementi importanti della governance di interoperabilità a livello di UE.

La direttiva Inspire è un esempio settoriale importante 20 di un quadro di interoperabilità che comprende l’interoperabilità giuridica, le strutture di coordinamento e le modalità tecniche per l’interoperabilità.

I servizi pubblici europei operano in un ambiente complesso e in continuo mutamento. Il sostegno politico è necessario affinché gli sforzi di interoperabilità transfrontaliera e/o intersettoriale favoriscano la cooperazione tra pubbliche amministrazioni 21 . Per una cooperazione efficace, tutte le parti interessate devono avere una visione condivisa, obiettivi e calendari comuni e priorità allineate. L’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ai vari livelli amministrativi sarà efficace solo se le amministrazioni attribuiranno la dovuta priorità e investiranno risorse nei rispettivi sforzi di interoperabilità 22 . 

La mancanza delle necessarie competenze interne rappresenta un’altra barriera che ostacola l’attuazione delle politiche di interoperabilità. Gli Stati membri dovrebbero includere le competenze di interoperabilità nelle loro strategie in materia, riconoscendo che l’interoperabilità è una questione che investe varie dimensioni e che richiede consapevolezza e competenze sul piano giuridico, organizzativo, semantico e tecnico.

L’attuazione e l’erogazione di un determinato servizio pubblico europeo spesso si basa su componenti che sono comuni a molti servizi pubblici europei. La sostenibilità di questi componenti, che sono disciplinati da accordi di interoperabilità raggiunti al di fuori dell’ambito di applicazione di uno specifico servizio pubblico europeo, deve essere assicurata nel tempo. Questo è fondamentale, in quanto l’interoperabilità dovrebbe essere garantita in modo sostenibile e non come un obiettivo o progetto una tantum. Poiché i componenti comuni e gli accordi di interoperabilità sono il risultato del lavoro svolto dalle pubbliche amministrazioni a vari livelli (locale, regionale, nazionale, UE), il coordinamento e il monitoraggio richiedono un approccio olistico.

La governance dell’interoperabilità è la chiave per un approccio olistico all’interoperabilità, poiché riunisce tutti gli strumenti necessari per applicarlo.

Raccomandazione 20:

Istituire una governance olistica delle attività di interoperabilità attraverso i vari livelli e settori amministrativi.

Il coordinamento, la comunicazione e il monitoraggio rivestono la massima importanza per istituire una governance di successo. La Commissione europea mediante il programma ISA2 promuove un Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità (NIFO), il cui obiettivo principale è quello di fornire informazioni sui QNI e sulle relative strategie/politiche digitali e in materia di interoperabilità per consentire alle pubbliche amministrazioni di condividere e riutilizzare esperienze e sostenere il “recepimento” del QEI a livello nazionale. Un QNI può consistere in uno o più documenti che definiscono quadri, politiche, strategie, orientamenti e piani d’azione sull’interoperabilità in uno Stato membro.

3.1.1Individuazione e selezione di norme e specifiche

Le norme tecniche e le specifiche sono fondamentali per l’interoperabilità. Sono previste sei fasi per una gestione adeguata:

individuare le proposte di norme tecniche e specifiche sulla base di esigenze e requisiti specifici;

valutare le proposte di norme tecniche e specifiche utilizzando metodi standardizzati, trasparenti, equi e non discriminatori 23 ;

attuare le norme tecniche e le specifiche in base a piani e orientamenti pratici;

monitorare la conformità 24 con le norme tecniche e le specifiche;

gestire il cambiamento con procedure appropriate;

documentare le norme tecniche e le specifiche in cataloghi aperti, utilizzando una descrizione standardizzata 25 .

Raccomandazione 21:

Predisporre procedure per selezionare le norme tecniche e le specifiche pertinenti, valutarle e monitorarne l'attuazione, accertare la conformità e verificare la loro interoperabilità.

Raccomandazione 22:

Avvalersi di un approccio strutturato, trasparente, obiettivo e comune per valutare e selezionare le norme tecniche e le specifiche. Prendere in considerazione le raccomandazioni pertinenti dell'UE e adoperarsi per rendere l'approccio coerente oltre i confini nazionali.

Raccomandazione 23:

Consultare i pertinenti cataloghi di norme tecniche, specifiche e orientamenti a livello nazionale e di UE, in conformità con il QNI e i DIF pertinenti, quando si acquistano e si sviluppano soluzioni TIC.

Le norme tecniche e le specifiche possono essere associate all’EIRA e catalogate nella cartografia dell’interoperabilità europea (EIC).

In alcuni casi, le pubbliche amministrazioni possono ritenere che non esistano norme tecniche/specifiche adeguate per una determinata esigenza in una determinata area. La partecipazione attiva al processo di normalizzazione contribuisce ad attenuare le preoccupazioni sui ritardi, migliora l’allineamento delle norme tecniche e delle specifiche alle esigenze del settore pubblico e può aiutare le amministrazioni pubbliche a restare al passo con l’innovazione tecnologica.

Raccomandazione 24:

Partecipare attivamente alle attività di normalizzazione che riguardano le proprie esigenze per essere certi che vengano soddisfatte.

3.2Governance dei servizi pubblici integrati

La fornitura di servizi pubblici europei spesso richiede che le diverse pubbliche amministrazioni lavorino di concerto per soddisfare le esigenze degli utenti finali ed erogare i servizi pubblici in modo integrato. Quando sono coinvolte diverse organizzazioni è necessario che le autorità garantiscano coordinamento e governance con mandati per progettare, attuare e fornire servizi pubblici europei. I servizi dovrebbero essere regolamentati in modo tale da assicurare integrazione, erogazione ininterrotta, riutilizzo di servizi e dati e sviluppo di nuovi servizi e “blocchi” 26 . Ulteriori dettagli relativi agli aspetti della “fornitura dei servizi pubblici integrati” sono descritti alla sezione 4.3.1.

La governance dovrebbero contemplare tutti i livelli: giuridico, organizzativo, semantico e tecnico. Garantire l’interoperabilità quando si preparano atti legislativi, processi lavorativi delle organizzazioni, scambi di informazioni, servizi e componenti su cui poggia l’erogazione di un servizio pubblico europeo è un compito incessante, poiché l’interoperabilità è regolarmente rimessa in discussione dall’evoluzione del contesto (legislazione, esigenze di imprese o cittadini, struttura organizzativa delle pubbliche amministrazioni, processi lavorativi) e dall’emergere di nuove tecnologie. Per questo sono necessari, tra le altre cose, strutture organizzative, ruoli e responsabilità per l’erogazione e la gestione di servizi pubblici, accordi sul livello del servizio, la definizione e la gestione di accordi di interoperabilità, procedure di gestione delle modifiche e piani di continuità operativa e qualità dei dati.

La governance dei servizi pubblici integrati dovrebbe comprendere come minimo:

la definizione di strutture organizzative, ruoli e responsabilità e il processo decisionale per le parti interessate coinvolte;

l’imposizione di obblighi per:

oaspetti dell’interoperabilità, tra cui qualità, scalabilità, disponibilità di blocchi riutilizzabili, compresi fonti di informazioni (registri di base, portali di dati aperti, ecc.) e altri servizi interconnessi;

oinformazioni/servizi esterni tradotti in accordi sul livello del servizio chiari (anche per l’interoperabilità);

un piano di gestione del cambiamento atto a definire le procedure e i processi necessari per affrontare e controllare i cambiamenti;

un piano di continuità operativa e di ripristino di emergenza per garantire che i servizi pubblici digitali e i loro blocchi continuino a operare in una serie di situazioni, ad es. attacchi informatici o guasti di un blocco.

Raccomandazione 25:

Garantire l'interoperabilità e il coordinamento nel tempo quando si gestiscono ed erogano servizi pubblici integrati creando la struttura di governance necessaria.

3.2.1Accordi di interoperabilità

Le organizzazioni coinvolte nella fornitura di un servizio pubblico europeo dovrebbero adottare misure formali per la cooperazione mediante accordi di interoperabilità. La definizione e la gestione di tali accordi rientra nella governance dei servizi pubblici.

Gli accordi dovrebbero essere sufficientemente dettagliati per raggiungere lo scopo, ossia fornire un servizio pubblico europeo, lasciando nei limiti del possibile a ciascuna organizzazione la massima autonomia interna e nazionale.

A livello semantico e tecnico, ma in alcuni casi anche a livello organizzativo, gli accordi di interoperabilità includono di solito norme tecniche e specifiche. A livello giuridico, gli accordi di interoperabilità vengono resi effettivi e vincolanti mediante atti legislativi a livello di UE e/o nazionale, oppure attraverso accordi bilaterali e multilaterali.

Gli accordi di interoperabilità possono essere integrati da altri tipi di accordi che affrontano questioni operative, ad esempio i protocolli d’intesa (MOU), gli accordi sul livello del servizio (SLA), le procedure di assistenza/intervento e le informazioni sui referenti, facendo riferimento, se necessario, agli accordi di base sul piano semantico e tecnico.

Poiché l’erogazione di un servizio pubblico europeo è il risultato di un lavoro collettivo che porta alla produzione o all’utilizzo di parti di tale servizio, è fondamentale includere processi adeguati di gestione delle modifiche negli accordi di interoperabilità per garantire la precisione, l’affidabilità, la continuità e l’evoluzione del servizio erogato alle altre pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini.

Raccomandazione 26:

Concludere accordi di interoperabilità su tutti i livelli integrati da accordi operativi e cambiare le procedure di gestione.

3.3Interoperabilità giuridica

Ciascuna pubblica amministrazione che contribuisce alla fornitura di un servizio pubblico europeo opera nell’ambito del proprio quadro giuridico nazionale. Lo scopo dell’interoperabilità giuridica è garantire che le organizzazioni che operano nell’ambito di diversi quadri giuridici, politiche e strategie possano lavorare insieme. Ciò potrebbe richiedere che la legislazione non ostacoli la creazione di servizi pubblici europei all’interno e tra gli Stati membri e che esistano accordi chiari su come affrontare le differenze nella legislazione oltre i confini del proprio paese, compresa la possibilità di adottare nuove norme.

Il primo passo per conseguire l’interoperabilità giuridica è quella di effettuare “controlli di interoperabilità” analizzando la legislazione in vigore per identificare gli ostacoli all’interoperabilità: vincoli settoriali o geografici nell’utilizzo e nella memorizzazione dei dati, modelli di licenze per i dati poco chiare e diverse, obblighi eccessivamente restrittivi per l’utilizzo di specifiche tecnologie digitali o modalità di erogazione per fornire servizi pubblici, requisiti contraddittori per processi lavorativi simili o uguali, esigenze di sicurezza e protezione dei dati superate, ecc.

La coerenza tra le normative, intesa ad assicurare l’interoperabilità, dovrebbe essere verificata prima dell’adozione e ne dovrebbero essere valutati i risultati a intervalli regolari in seguito all’applicazione.

Considerando che i servizi pubblici europei dovrebbero chiaramente essere forniti, tra l’altro, attraverso canali digitali, è necessario considerare le TIC quanto prima nel processo legislativo. In particolare, la legislazione proposta dovrebbe essere sottoposta a una “verifica digitale” per:

garantirne l’adeguatezza non solo al mondo fisico, ma anche a quello digitale (ad es. internet);

identificare gli ostacoli allo scambio digitale; e

individuare e valutare l’impatto delle TIC sulle parti interessate.

Ciò agevolerà l’interoperabilità tra i servizi pubblici anche ai livelli più bassi (semantico e tecnico) e aumenterà le potenzialità di riutilizzare le soluzioni TIC esistenti, riducendo in questo modo il costo e il tempo di attuazione.

La validità giuridica di tutte le informazioni scambiate tra gli Stati membri deve essere mantenuta oltre frontiera ed occorre altresì rispettare la normativa in materia di protezione dei dati sia nel paese di origine che in quello di destinazione. Ciò potrebbe richiedere la conclusione di ulteriori accordi per superare le eventuali differenze nell’attuazione della legislazione applicabile.

Raccomandazione 27:

Garantire che la legislazione sia esaminata tramite "controlli di interoperabilità" per identificare eventuali ostacoli all'interoperabilità. Quando si elaborano norme per istituire un servizio pubblico europeo, cercare di adeguarle alla legislazione in materia, effettuare una "verifica digitale" e considerare gli obblighi in materia di protezione dei dati.

3.4Interoperabilità organizzativa

Questo aspetto dell’interoperabilità riguarda il modo in cui le organizzazioni allineano i loro processi lavorativi, le responsabilità e le aspettative per raggiungere obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi. Nella pratica, l’interoperabilità organizzativa comporta la documentazione e l’integrazione o l’allineamento di processi lavorativi e delle pertinenti informazioni scambiate. L’interoperabilità organizzativa è volta altresì a soddisfare le esigenze della comunità degli utenti rendendo i servizi disponibili, facilmente identificabili, accessibili e orientati all’utente.

3.4.1Allineamento dei processi lavorativi

Affinché le varie amministrazioni possano lavorare di concerto in maniera efficace ed efficiente per fornire servizi pubblici europei, potrebbe essere necessario allineare i processi lavorativi esistenti o definire e istituire nuovi processi.

L’allineamento dei processi lavorativi comporta la documentazione di tali processi, di comune accordo e con tecniche di modellizzazione comunemente accettate, anche per quanto riguarda le informazioni scambiate, in modo che tutte le pubbliche amministrazioni che contribuiscono all’erogazione di servizi pubblici europei possano capire l’intero processo lavorativo (da punto a punto) e il ruolo che occupano al suo interno.

Raccomandazione 28:

Documentare i propri processi lavorativi utilizzando tecniche di modellizzazione comunemente accettate e accordarsi sulle modalità del loro allineamento per erogare un servizio pubblico europeo.

3.4.2Relazioni organizzative

L’orientamento ai servizi, sul quale si basa lo schema concettuale per i servizi pubblici, implica una chiara definizione della relazione tra fornitori di servizi e utenti.

A tale scopo, è necessario trovare gli strumenti per formalizzare l’assistenza reciproca, l’azione congiunta e i processi lavorativi interconnessi in relazione alla fornitura di servizi, ad es. protocolli d’intesa (MOU) e accordi sul livello del servizio (SLA) tra le pubbliche amministrazioni partecipanti. Per l’azione transfrontaliera, è preferibile che vi siano accordi multilaterali o globali europei.

Raccomandazione 29:

Chiarire e formalizzare le relazioni organizzative per l'istituzione e la gestione di servizi pubblici europei.

3.5Interoperabilità semantica

L’interoperabilità semantica garantisce che il formato e il significato esatti delle informazioni e dei dati scambiati siano mantenuti e compresi durante tutti gli scambi che avvengono tra le parti, ossia “ciò che viene inviato è ciò che viene compreso”. Nell’ambito del QEI, l’interoperabilità semantica comprende aspetti sia semantici che sintattici:

l’aspetto semantico riguarda il significato degli elementi di dati e la relazione che intercorre tra di essi. Comporta lo sviluppo di lessici e schemi per descrivere gli scambi dei dati e garantisce che gli elementi di dati vengano compresi allo stesso modo da tutte le parti che comunicano;

l’aspetto sintattico riguarda la descrizione del formato esatto delle informazioni da scambiare in termini di grammatica e formato.

Un punto di partenza per migliorare l’interoperabilità semantica è percepire i dati e le informazioni come un bene pubblico di valore.

Raccomandazione 30:

Percepire i dati e le informazioni come un bene pubblico che deve essere adeguatamente prodotto, raccolto, gestito, condiviso, protetto e preservato.

Si dovrebbe elaborare e coordinare una strategia di gestione delle informazioni al più alto livello possibile (societario o di impresa) per evitare la frammentazione e definire le priorità.

Ad esempio, gli accordi sui dati di riferimento, sotto forma di tassonomie, vocabolari verificati, thesauri, liste di codici 27 e strutture/modelli di dati riusabili 28 costituiscono presupposti essenziali per ottenere l’interoperabilità semantica. Approcci quali la progettazione basata sui dati, abbinata alle tecnologie di dati collegati, rappresentano approcci innovativi per migliorare l’interoperabilità semantica.

Raccomandazione 31:

Elaborare una strategia di gestione delle informazioni al livello più alto possibile per evitare la frammentazione e la duplicazione. La gestione di metadati, dati master e dati di riferimento dovrebbe avere carattere prioritario.

Come le norme tecniche promuovono da decenni l’interoperabilità tecnica (ad es. la connettività di rete), sono parimenti necessarie specifiche e norme tecniche solide, coerenti e universalmente applicabili sulle informazioni onde consentire uno scambio di informazioni significativo tra le pubbliche organizzazioni europee 29 . 

Considerando i molteplici contesti linguistici, culturali, giuridici e amministrativi degli Stati membri, questo livello di interoperabilità pone sfide significative. Tuttavia, a meno che gli sforzi di normalizzazione non maturino a livello di interoperabilità semantica, è difficile garantire uno scambio di informazioni senza soluzione di continuità, la libera circolazione dei dati e la portabilità dei dati tra gli Stati membri per sostenere un mercato unico digitale nell’UE.

Raccomandazione 32:

Promuovere l'istituzione di comunità specifiche per ciascun settore e intersettoriali che mirino a creare specifiche aperte sulle informazioni e incoraggiare le rilevanti comunità a condividere i propri risultati sulle piattaforme nazionali ed europee.

3.6Interoperabilità tecnica

Questo tipo di interoperabilità concerne le applicazioni e le infrastrutture che collegano sistemi e servizi. Tra gli aspetti dell’interoperabilità tecnica figurano le specifiche di interfaccia, i servizi di interconnessione, i servizi di integrazione dei dati, la presentazione e lo scambio dei dati e i protocolli di comunicazione sicuri.

Un serio ostacolo all’interoperabilità deriva dai sistemi preesistenti (sistemi legacy). In passato le applicazioni e i sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni venivano sviluppati secondo un approccio dal basso verso l’alto nel tentativo di risolvere problemi locali e settoriali. Ciò ha dato luogo a isole TIC frammentate di cui è difficile garantire l’interoperabilità.

A causa della dimensione della pubblica amministrazione e della frammentazione delle soluzioni TIC, la pletora di sistemi preesistenti crea un ulteriore ostacolo all’interoperabilità a livello tecnico.

L’interoperabilità tecnica deve essere garantita, quando possibile, mediante l’uso di specifiche tecniche formali.

Raccomandazione 33:

Utilizzare specifiche aperte, quando possibile, per garantire l'interoperabilità tecnica quando si istituiscono servizi pubblici europei.

4Schema concettuale per la fornitura di servizi pubblici integrati

4.1Introduzione

Questo capitolo presenta uno schema concettuale per i servizi pubblici integrati per orientarne la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione da parte degli Stati membri. Esso concerne tutti i livelli governativi, da quello locale a quello dell’UE. Lo schema è modulare e include componenti a legame debole 30 interconnessi mediante infrastrutture comuni.

Raccomandazione 34:

Utilizzare lo schema concettuale per i servizi pubblici europei al fine di progettare nuovi servizi o ristrutturare quelli esistenti e, ove possibile, riutilizzare i componenti di servizi e dati esistenti.

Le pubbliche amministrazioni devono identificare, negoziare e approvare un approccio comune per i componenti di servizi integrati. Ciò sarà realizzato a diversi livelli amministrativi nazionali in base all’assetto organizzativo di ogni paese. I limiti di accesso ai servizi e alle informazioni dovrebbero essere definiti mediante interfacce e condizioni di accesso.

Per fare ciò, esistono soluzioni tecniche note e ampiamente utilizzate, ad es. i servizi web, ma l’adozione di queste soluzioni a livello UE richiede sforzi comuni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi modelli, norme tecniche e accordi comuni o compatibili su un’infrastruttura comune.

Raccomandazione 35:

Concordare uno schema comune per interconnettere i componenti dei servizi a legame debole, nonché predisporre e mantenere l'infrastruttura necessaria per istituire e mantenere i servizi pubblici europei.

4.2Panoramica dello schema

Lo schema concettuale promuove l’idea di interoperability by design (interoperabilità fin dalla progettazione). Ciò significa che per garantire l’interoperabilità dei servizi pubblici europei, essi dovrebbero essere progettati in linea con lo schema proposto e secondo determinati requisiti 31 di interoperabilità e riusabilità. Lo schema promuove la riusabilità come motore per l’interoperabilità, riconoscendo che i servizi pubblici europei dovrebbero riutilizzare le informazioni e i servizi esistenti e provenienti da varie fonti sia all’interno che all’esterno dei confini organizzativi delle pubbliche amministrazioni. Le informazioni e i servizi dovrebbero essere recuperabili e resi disponibili in formati interoperabili.

I componenti di base dello schema concettuale sono indicati qui di seguito.

Figura 4: Schema concettuale per i servizi pubblici integrati

La struttura del modello comprende:

la “fornitura di servizi integrati” basata su una “funzione di coordinamento” per eliminare la complessità per l’utente finale;

una politica di fornitura del servizio basata sul “concetto secondo cui tutte le porte sono buone” per offrire opzioni e canali alternativi per l’erogazione dei servizi, garantendo nel contempo la disponibilità di canali digitali (digitale per definizione);

il riutilizzo di dati e servizi per ridurre i costi e accrescere la qualità dei servizi e l’interoperabilità;

cataloghi che descrivono i servizi riutilizzabili e le altre risorse per aumentare la loro rintracciabilità e il loro utilizzo;

la governance dei servizi pubblici integrati;

la sicurezza e la tutela della vita privata.

4.3Componenti di base

4.3.1Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento garantisce l’individuazione delle esigenze e il ricorso ai servizi adeguati, coordinati per fornire un servizio pubblico europeo. Tale funzione dovrebbe individuare le fonti e i servizi adeguati e integrarli. Il coordinamento può essere manuale o automatico. Nella “fornitura dei servizi pubblici integrati” rientrano le seguenti fasi di processo che sono realizzate dalla funzione di coordinamento.

I.Identificazione delle esigenze: questa fase è avviata da una richiesta di servizio pubblico proveniente da un cittadino o da un’impresa.

II.Pianificazione: questa fase comporta l’identificazione dei servizi e delle fonti di informazioni necessari, l’utilizzo dei cataloghi disponibili e la loro aggregazione in un unico processo, tenendo conto delle specifiche esigenze degli utenti (ad es. la personalizzazione).

III.Esecuzione: questa fase comporta la raccolta e lo scambio di informazioni, l’applicazione delle regole aziendali (come previsto dalla normativa e dalle politiche pertinenti) per concedere o rifiutare l’accesso a un servizio e infine l’erogazione del servizio richiesto ai cittadini o alle imprese.

IV.Valutazione: dopo l’erogazione del servizio, si raccoglie e si valuta il feedback degli utenti.

4.3.2Servizi e fonti di informazioni interni

Le pubbliche amministrazioni forniscono e rendono disponibile un elevato numero di servizi, mantenendo e gestendo una grande quantità e diversità di fonti di informazioni. Tali fonti di informazioni sono spesso sconosciute oltre i confini di una determinata amministrazione (e alcune volte anche al suo interno). Questo genera una duplicazione degli sforzi e una mancata valorizzazione delle risorse e soluzioni disponibili.

Le fonti di informazioni (registri di base, portali sui dati aperti e altre fonti autorevoli di informazioni) e i servizi disponibili non solo all’interno del sistema amministrativo, bensì anche in un contesto esterno, possono essere utilizzati per creare servizi pubblici integrati come blocchi. I blocchi (fonti di informazioni e servizi) dovrebbero rendere accessibili i dati o le funzionalità delle pubbliche amministrazioni adottando approcci orientati ai servizi.

Raccomandazione 36:

Sviluppare un'infrastruttura condivisa di servizi e fonti di informazioni riutilizzabili che possa essere utilizzata da tutte le amministrazioni pubbliche.

Le pubbliche amministrazioni dovrebbero promuovere le politiche volte a condividere i servizi e le fonti di informazioni secondo tre principali modalità.

I.Riutilizzo: quando si progettano nuovi servizi o si modificano quelli esistenti, il primo passo dovrebbe essere quello di verificare se i servizi e le fonti di informazioni esistenti possono essere riutilizzati;

II.Pubblicazione: quando si progettano nuovi servizi e fonti di informazioni o si modificano quelli esistenti, i servizi e le fonti di informazioni riutilizzabili dovrebbero essere resi disponibili a terzi per un eventuale riutilizzo;

III.Aggregazione: quando si individuano servizi e fonti di informazioni adeguati, questi dovrebbero essere aggregati per dare vita a un processo di fornitura di servizi integrati. I blocchi dovrebbero essere combinabili (“interoperability by design”) per poter essere integrati in ambienti diversi con interventi di personalizzazione minimi. Questa aggregazione è necessaria per le informazioni, i servizi e le altre soluzioni di interoperabilità (ad es. il software).

L’approccio dei blocchi riutilizzabili trova idonea applicazione nella messa in corrispondenza delle soluzioni con i blocchi concettuali di un’architettura di riferimento 32 , che consente l’individuazione di componenti riutilizzabili, che a sua volta favorisce la razionalizzazione. Il risultato di questa mappatura è una cartografia 33 di soluzioni, inclusi i loro blocchi, che può essere riutilizzata per soddisfare le esigenze aziendali comuni e garantire l’interoperabilità.

Nello specifico, per prevenire una duplicazione degli sforzi, costi aggiuntivi e altri problemi di interoperabilità, aumentando nel contempo la qualità dei servizi offerti, lo schema concettuale prevede due tipi di riutilizzo.

Riutilizzo dei servizi: si possono riutilizzare diversi tipi di servizi. Alcuni esempi includono i servizi pubblici di base, come il rilascio di un certificato di nascita, e i servizi condivisi, come l’identificazione elettronica e la firma elettronica. I servizi condivisi possono essere erogati dal settore pubblico, dal settore privato o con modelli di partenariato pubblico-privato;

Riutilizzo di informazioni: le pubbliche amministrazioni memorizzano già una grande quantità di informazioni con potenzialità di riutilizzo. Tra gli esempi figurano: dati master dei registri di base come dati autorevoli utilizzati da numerose applicazioni e sistemi; dati aperti con licenze libere pubblicati dalle organizzazioni pubbliche; altri tipi di dati autorevoli convalidati e gestiti sotto l’egida delle autorità pubbliche. I registri di base e i dati aperti sono illustrati più approfonditamente nella sezione seguente.

4.3.3Registri di base

I registri di base sono la spina dorsale dell’erogazione di servizi pubblici europei. Un registro di base è una fonte fidata e autorevole di informazioni che può e dovrebbe essere riutilizzata digitalmente da terzi, dove una singola organizzazione è responsabile della raccolta, dell’utilizzo, dell’aggiornamento e della conservazione delle informazioni. I registri di base sono fonti affidabili di informazioni di base su persone, imprese, veicoli, licenze, edifici, luoghi e strade. Le informazioni di questo tipo costituiscono i “dati master” per le pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi pubblici europei. Per “autorevole” qui si intende che un registro di base è considerato la “fonte” di informazioni, ossia mostra lo stato corretto, è aggiornato e garantisce i più alti livelli possibili di qualità e integrità.

Nel caso dei registri centralizzati, una singola struttura organizzativa è responsabile di garantire la qualità dei dati e di adottare le misure necessarie a garantire la correttezza dei dati. Tali registri sono sotto il controllo giuridico delle pubbliche amministrazioni, mentre la loro gestione e la loro manutenzione possono essere esternalizzate ove necessario. Esistono diversi tipi di registri di base, ad es. per la popolazione, le imprese, i veicoli, i catasti. Per le amministrazioni, è importante avere una panoramica completa del funzionamento dei registri di base e dei dati in essi archiviati (un registro dei registri).

Nel caso dei registri distribuiti, un’unica struttura organizzativa deve essere responsabile per ogni parte del registro. Inoltre, il coordinamento di tutte le parti del registro distribuito deve essere di responsabilità di una sola struttura organizzativa.

Un quadro per i registri di base “descrive gli accordi e le infrastrutture per la gestione dei registri di base e le relazioni con le altre entità”.

L’accesso ai registri di base dovrebbe essere regolamentato in conformità della normativa sulla tutela della vita privata e delle altre norme; i registri di base sono disciplinati dai principi relativi alla gestione delle informazioni.

Il gestore delle informazioni è l’organo (o eventualmente l’individuo) responsabile di raccogliere, utilizzare, aggiornare, mantenere e cancellare le informazioni. I suoi compiti consistono nel definire l’utilizzo consentito delle informazioni, la conformità con la normativa sulla tutela della vita privata e le politiche di sicurezza, aggiornare le informazioni e assicurare l’accessibilità dei dati agli utenti autorizzati.

I registri di base dovrebbero definire e attuare un piano di garanzia della qualità dei dati per assicurare la qualità dei propri dati. I cittadini e le imprese dovrebbero poter verificare l’accuratezza, la correttezza e la completezza dei loro dati contenuti nei registri di base.

Una guida alla terminologia utilizzata e/o un glossario dei termini rilevanti usati in ogni registro di base dovrebbero essere resi disponibili per scopi informativi, in formato leggibile dall’uomo o da una macchina.

Raccomandazione 37:

Rendere disponibili fonti autorevoli di informazioni a terzi, istituendo nel contempo meccanismi di accesso e controllo per garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la normativa specifica in materia.

Raccomandazione 38:

Sviluppare interfacce con i registri di base e con le fonti autorevoli di informazioni, pubblicare i mezzi semantici e tecnici e i documenti necessari affinché terze parti possano connettersi e riutilizzare le informazioni disponibili.

Raccomandazione 39:

Abbinare ogni registro di base ai metadati appropriati, compresi la descrizione del contenuto, la garanzia del servizio e le responsabilità, il tipo di dati master contenuti, le condizioni di accesso e le licenze, la terminologia, il glossario e le informazioni sugli eventuali dati master utilizzati di altri registri di base.

Raccomandazione 40:

Creare e osservare i piani di garanzia della qualità dei dati per i registri di base e i relativi dati master.

4.3.4Dati aperti

La direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico prevede un quadro giuridico comune per il riutilizzo dei dati del settore pubblico. L’accento è posto sulla messa a disposizione di dati leggibili a macchina ad uso di terzi per promuovere la trasparenza, la concorrenza leale, l’innovazione e un’economia basata sui dati. Per garantire condizioni di parità, l’apertura e il riutilizzo dei dati non devono essere discriminatori, ossia i dati devono essere interoperabili per poter essere reperiti, scoperti e trattati.

Raccomandazione 41:

Stabilire le procedure e i processi per integrare l'apertura dei dati nei propri processi lavorativi comuni e nelle pratiche di lavoro e nello sviluppo di nuovi sistemi informatici.

Al momento esistono molti ostacoli all’utilizzo di dati aperti. Spesso questi sono pubblicati in formati diversi o in formati che ne impediscono un facile utilizzo, possono non essere corredati di metadati appropriati, i dati stessi possono essere di scarsa qualità, ecc. A livello teorico, i metadati di base 34 e la semantica dei dataset aperti dovrebbero essere descritti in un formato standard leggibile a macchina.

Raccomandazione 42:

Pubblicare i dati aperti in formati leggibili a macchina e non proprietari. Garantire che i dati aperti siano corredati di metadati di alta qualità e leggibili a macchina in formati non proprietari, compresi una descrizione dei loro contenuti, la modalità di raccolta dei dati, il livello di qualità e i termini della licenza con cui sono resi disponibili. Si raccomanda l'utilizzo di vocabolari comuni per esprimere i metadati.

I dati possono essere utilizzati in modi diversi e per vari scopi e la pubblicazione di dati aperti dovrebbe consentirlo. Tuttavia, gli utenti potrebbero riscontrare problemi con i dataset, giudicarne la qualità o preferire altre modalità di pubblicazione. I meccanismi di feedback possono aiutare a capire meglio il modo in cui sono utilizzati i dataset e come migliorarne la pubblicazione.

Affinché il riutilizzo dei dati aperti esprima il suo pieno potenziale sono essenziali interoperabilità giuridica e certezza del diritto. Per tale ragione, il diritto di ognuno di riutilizzare i dati aperti dovrebbe essere comunicato chiaramente in tutti gli Stati membri e i regimi giuridici volti ad agevolare il riutilizzo dei dati, quali le licenze, dovrebbero essere promossi e standardizzati il più possibile.

Raccomandazione 43:

Comunicare chiaramente il diritto di accedere e riutilizzare i dati aperti. I regimi giuridici atti ad agevolare l'accesso e il riutilizzo, quali le licenze, dovrebbero essere standardizzati il più possibile.

4.3.5Cataloghi

I cataloghi aiutano i terzi a trovare le risorse riutilizzabili (ad es. servizi, dati, software, modelli di dati). Esistono vari tipi di cataloghi, ad es. repertori di servizi, librerie di componenti software, portali di dati aperti, registri di registri di base, cataloghi di metadati, cataloghi di norme tecniche, specifiche e orientamenti. Sono necessarie descrizioni concordate dei servizi, dei dati, dei registri e delle soluzioni interoperabili pubblicate nei cataloghi per consentire l’interoperabilità tra i cataloghi 35 . Un tipo di catalogo specifico è la cartografia dell’interoperabilità europea (EIC) relativa alle soluzioni di interoperabilità disponibili per il riutilizzo e la condivisione.

Raccomandazione 44:

Elaborare cataloghi di servizi pubblici, dati pubblici e soluzioni di interoperabilità e utilizzare modelli comuni per descriverli.

4.3.6Fonti esterne di informazioni e servizi

Le pubbliche amministrazioni devono poter fruire dei servizi erogati da terzi al di fuori dei confini delle loro organizzazioni, quali i servizi di pagamento forniti dalle istituzioni finanziarie oppure i servizi di connettività erogati da fornitori di servizi di telecomunicazioni. Esse hanno bisogno anche di utilizzare le fonti esterne di informazioni, quali i dati aperti e i dati delle organizzazioni internazionali, delle camere di commercio, ecc. Inoltre, i dati utili possono essere raccolti mediante l’Internet degli oggetti (ad es. sensori) e le applicazioni del social web.

Raccomandazione 45:

Utilizzare fonti di informazioni e servizi esterni, laddove utile e fattibile, nello sviluppo dei servizi pubblici europei.

4.3.7Sicurezza e vita privata

La sicurezza e la tutela della vita privata sono aspetti di primaria importanza da considerare nella fornitura di servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero:

seguire i principi di privacy-by-design (tutela della vita privata fin dalla fase della progettazione) e security-by-design (sicurezza fin dalla progettazione) per garantire la sicurezza dell’intera infrastruttura e dei blocchi;

fare in modo che i servizi non siano vulnerabili agli attacchi che potrebbero interrompere la fornitura del servizio e causare il furto o il danneggiamento dei dati e

conformarsi alle norme e agli obblighi in materia di protezione dei dati e della vita privata riconoscendo i rischi per la vita privata derivanti dall’elaborazione avanzata dei dati e dall’analisi.

Le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche garantire che i titolari del trattamento osservino la legislazione in materia di protezione dei dati attraverso la copertura dei seguenti punti:

“piani di gestione del rischio” per identificare i rischi, valutare il loro potenziale impatto e pianificare le risposte con misure tecniche e organizzative adeguate. Sulla base degli ultimi sviluppi tecnologici, tali misure devono assicurare che il livello di sicurezza sia proporzionato al grado di rischio;

“piani di continuità operativa” e “piani di back-up e di ripristino” per predisporre le procedure necessarie a ripristinare il funzionamento delle operazioni dopo un evento catastrofico e a riportare tutte le funzioni alla normalità il prima possibile;

un “piano di accesso ai dati e di autorizzazione” che determina chi ha accesso a quali dati e in base a quali condizioni per garantire la riservatezza. L’accesso non autorizzato e le violazioni della sicurezza dovrebbero essere monitorati e misure adeguate dovrebbero essere adottate per prevenire il persistere di violazioni;

utilizzo di servizi fiduciari qualificati in linea con il regolamento eIDAS 36 per assicurare l’integrità, l’autenticità, la riservatezza e la non disconoscibilità dei dati.

Quando le pubbliche amministrazioni e gli altri enti scambiano informazioni ufficiali, queste devono essere trasferite, in base agli obblighi in materia di sicurezza, attraverso una rete sicura, armonizzata, gestita e controllata 37 . I meccanismi di trasferimento dovrebbero agevolare scambi di informazioni tra le amministrazioni, le imprese e i cittadini che siano:

registrati e verificati, di modo che sia il mittente che il destinatario siano identificati e autenticati attraverso procedure e meccanismi concordati;

cifrati, in modo che sia garantita la riservatezza dei dati scambiati;

con marcatura temporale, per tenere nota dell’ora precisa del trasferimento e dell’accesso ai record elettronici;

registrati, affinché i record elettronici vengano archiviati per conservare una traccia cronologica avente validità giuridica.

Opportuni meccanismi dovrebbero: consentire uno scambio sicuro di messaggi verificati elettronicamente, record, moduli e altre informazioni tra i vari sistemi; gestire requisiti di sicurezza specifici, l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari, quali la creazione e la verifica di firme/sigilli elettronici; monitorare il traffico per rilevare intrusioni, cambiamenti della data e altri tipi di attacchi.

Le informazioni dovrebbero anche essere adeguatamente protette durante la trasmissione, il trattamento e la conservazione tramite diversi processi di sicurezza, quali:

definizione e applicazione di politiche di sicurezza;

formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza;

sicurezza fisica (compreso il controllo dell’accesso);

sicurezza nello sviluppo;

sicurezza nelle operazioni (compresi monitoraggio della sicurezza, gestione degli incidenti, gestione delle vulnerabilità);

valutazioni della sicurezza (compresi verifiche e controlli tecnici).

Poiché i dati provenienti dai diversi Stati membri potrebbero essere soggetti ad altri approcci di attuazione in materia di protezione dei dati, dovrebbero essere concordati requisiti comuni per la protezione dei dati prima di fornire servizi aggregati.

Lo scambio sicuro dei dati richiede altresì diverse funzioni di gestione, tra cui:

gestione dei servizi per sovrintendere a tutte le comunicazioni in materia di identificazione, autenticazione, autorizzazione, trasferimento dei dati, ecc., comprese le autorizzazioni di accesso, la revoca e le verifiche;

iscrizione ai servizi per offrire, previa autorizzazione, l’accesso ai servizi disponibili mediante preventiva localizzazione e verifica dell’affidabilità di detti servizi;

registrazione dei servizi per garantire che tutti gli scambi di dati siano registrati per eventuali riferimenti futuri e archiviati se necessario.

Raccomandazione 46:

Tenere conto dei requisiti specifici di sicurezza e riservatezza e identificare misure per la fornitura di ogni servizio pubblico in conformità con i piani di gestione del rischio.

Raccomandazione 47:

Utilizzare i servizi fiduciari in base al regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari come meccanismi per garantire lo scambio sicuro e protetto dei dati nei servizi pubblici.

5Conclusione

Negli ultimi decenni, le pubbliche amministrazioni europee hanno investito nelle TIC per modernizzare il loro funzionamento interno, ridurre i costi e migliorare i servizi che offrono ai cittadini e alle imprese. Nonostante i notevoli progressi già realizzati e i vantaggi ottenuti, le amministrazioni sono ancora ostacolate da notevoli barriere allo scambio di informazioni e alla collaborazione elettronica. Tra queste figurano le barriere legislative, i processi lavorativi e i modelli informativi incompatibili e la diversità delle tecnologie usate. Ciò è dovuto al fatto che nel settore pubblico i sistemi informatici sono stati realizzati indipendentemente gli uni dagli altri e non in modo coordinato. La diversità delle configurazioni istituzionali in tutta Europa aggiunge un ulteriore grado di complessità a livello di UE.

L’interoperabilità è un prerequisito per permettere la comunicazione elettronica e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni. Ciò la rende anche un presupposto essenziale per realizzare un mercato unico digitale. I programmi di interoperabilità nell’UE si sono evoluti nel tempo. All’inizio riguardavano la realizzazione dell’interoperabilità in determinati settori, poi l’introduzione di un’infrastruttura comune. Più di recente, hanno iniziato ad affrontare la questione dell’interoperabilità a livello semantico. La governance, la compatibilità dei regimi giuridici e l’allineamento dei processi lavorativi sono alcune delle questioni da affrontare in futuro per fornire servizi pubblici pienamente operativi.

Il QEI favorisce la comunicazione elettronica tra le pubbliche amministrazioni europee fornendo vari modelli, principi e raccomandazioni comuni. Riconosce ed evidenzia il fatto che l’interoperabilità non è solo una questione relativa alle TIC, in quanto presenta implicazioni a vari livelli, da quello legale a quello tecnico. Affrontare le questioni in modo globale in tutti questi livelli e ai diversi livelli amministrativi, da quello locale a quello dell’UE, continua a rappresentare una sfida. IL QEI identifica quattro livelli in materia di interoperabilità (giuridico, organizzativo, semantico e tecnico), evidenziando nel contempo il ruolo essenziale della governance per assicurare il coordinamento delle attività rilevanti in tutti i livelli e settori dell’amministrazione.

Lo schema concettuale del QEI per i servizi pubblici riguarda la progettazione, la pianificazione, lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione dei servizi pubblici integrati a tutti i livelli governativi, da quello locale a quello dell’UE. I principi qui delineati orientano il processo decisionale in materia di interoperabilità dei servizi pubblici europei. Inoltre, il QEI offre strumenti pratici sotto forma di una serie di raccomandazioni che possono essere messe in atto.

I componenti del QEI sono raffigurati nella figura 5.

Figura 5: Relazioni dello schema concettuale del QEI

Il QEI rivisto è uno strumento chiave per creare servizi pubblici digitali interoperabili a livello regionale, nazionale e di UE, contribuendo così a realizzare il mercato unico digitale.

6Allegato

6.1Abbreviazioni

Abbreviazione

Significato

A2A 

Amministrazione-Amministrazione

A2B 

Amministrazione-Impresa

A2C 

Amministrazione-Cittadino

DIF

Quadro di interoperabilità settoriale

DSM

Mercato unico digitale

CE

Commissione europea

EIC

Cartografia dell’interoperabilità europea

QEI

Quadro europeo di interoperabilità

EIRA

Architettura dell’interoperabilità europea

UE

Unione europea

EUPL

Licenza pubblica dell’Unione europea

TIC

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Inspire

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

ISA

Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee

ISA²

Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei

MOU

Protocollo d’intesa

SM

Stato membro

QNI

Quadro nazionale di interoperabilità

NIFO

Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità

PSI

Informazione del settore pubblico

SLA

Accordi sul livello del servizio

SOA

Architettura SOA

(1) COM(2015) 192 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa, Bruxelles, 6.5.2015.  
(2) Con il termine “organizzazioni” si fa riferimento alle unità della pubblica amministrazione o a qualsiasi altro soggetto che agisce a loro nome, o agli organi o alle istituzioni dell’UE.
(3) Istituito mediante decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015.
(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN  .
(5) Per esempio la direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) e i relativi regolamenti e direttive di attuazione.
(6) I principi sono pressoché uguali a quelli del precedente QEI. Il loro raggruppamento e l’ambito specifico di applicazione di ogni raccomandazione sono stati aggiornati per tener conto degli ultimi sviluppi tecnici e delle politiche.
(7) Direttiva 2003/98/CE, modificata dalla direttiva 2013/37/UE.
(8) Direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). La recente valutazione REFIT (COM(2016)478 e SWD(2016)273) ha evidenziato che si frappongono tuttora gravi ostacoli alla realizzazione del principio di apertura in tutta l’UE.
(9) FRAND: fair, reasonable and non-discriminatory.
(10) Si tratta di un modo per promuovere la concorrenza, in quanto i fornitori di servizi che lavorano secondo diversi modelli aziendali possono competere per offrire prodotti, tecnologie e servizi basati su dette specifiche.
(11) Ad esempio con la creazione del punto di accesso unico digitale (Digital Single Gateway), una misura per il mercato unico digitale (DSM).
(12) https://joinup.ec.europa.eu/community/isa/document/sharing-and-reuse-framework-fostering-collaboration-among-public-administrati   
(13) https://joinup.ec.europa.eu/ A livello dell’UE, è stata istituita la piattaforma Joinup () per condividere componenti software “open source”, risorse semantiche, “blocchi” e migliori pratiche. La Commissione europea ha inoltre introdotto la licenza EUPL per favorire la condivisione di componenti software.
(14) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici e lavoro avviato dalla Commissione su un “atto europeo sull’accessibilità”.
(15) Si veda inoltre il mandato di normazione n. 376 sullo sviluppo di norme europee per gli appalti pubblici di prodotti e servizi TIC accessibili.
(16) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
(17) Regolamento (UE) 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
(18) Stando alla definizione fornita dalla seconda versione dei requisiti modello per la gestione di record elettronici (MoReq2), per record si intendono le informazioni prodotte, ricevute e conservate a fini probatori e informativi da una persona fisica o giuridica per soddisfare obblighi legali o per lo svolgimento delle proprie attività.
(19) Ad es. cloud computing, Internet degli oggetti, big data e Software-as-a-Service (SaaS).
(20) L’articolo 1 della direttiva Inspire limita il suo campo di applicazione agli “scopi delle politiche ambientali comunitarie o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente”.
(21) Il programma ISA² è un esempio di tale sostegno politico.
(22) Cfr. ad esempio la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva 2007/2/CE, del marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) a norma dell’articolo 23, 2016.
(23) Ad esempio, il metodo di valutazione comune degli standard e delle specifiche (CAMMSS) sviluppato nell’ambito del programma ISA.
(24) I modelli di conformità potrebbero includere opzioni, quali obbligatorio, “conformità o spiegazione”, suggerito, facoltativo, ecc.
(25) Ad esempio, l’Asset Description Metadata Schema (ADMS) sviluppato nell’ambito del programma ISA.
(26) Un “blocco” è un’unità autonoma, interoperabile e sostituibile che racchiude una struttura interna.
(27) Ad esempio, il thesaurus Eurovoc e la tassonomia europea delle abilità, delle competenze e delle professioni (ESCO).
(28) I cosiddetti core person, core business, core location e core public service, sviluppati dal programma ISA, sono esempi di modelli di dati riusabili e intersettoriali.
(29) Peristeras V., “Semantic Standards: Preventing Waste in the Information Industry”, IEEE Intelligent Systems, n. 4, luglio-agosto 2013, vol. 28, pagg.: 72-75.
(30) L’architettura SOA (Service Oriented Architecture) è la traduzione di questo concetto.
(31) L’interoperability maturity model (IMM), sviluppato nell’ambito del programma ISA, può essere utilizzato per valutare se un servizio è pronto per l’interoperabilità.
(32) Ad esempio, l’architettura dell’interoperabilità europea (EIRA).
(33) A livello europeo, la cartografia dell’interoperabilità europea (EIC), disponibile mediante la piattaforma Joinup, è un valido strumento che consente di identificare le soluzioni riutilizzabili di interoperabilità.
(34) Ad esempio, quelli descritti nella specifica DCAT-AP sviluppata nell’ambito del programma ISA.
(35) Il profilo DCAT-AP, il core public service vocabulary (CPSV) e l’asset description metadata schema (ADMS) sono esempi di specifiche usate per descrivere rispettivamente i dati aperti, i servizi pubblici e le soluzioni di interoperabilità. Ad esempio: Il GeoDCAT-AP è un’estensione del profilo DCAT-AP per la descrizione di set di dati geospaziali, serie di raccolte di dati e servizi. Fornisce una sintassi RDF vincolante per l’unione di elementi di metadati inclusi nel profilo core della norma ISO 19115:2003 e quelli definiti nella decisione quadro della direttiva Inspire.
(36) Regolamento (UE) n. 910/ 2014. 
(37) Ad esempio, la rete sicura TestaNG.
Haut