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Document 52016PC0685

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società

COM/2016/0685 final - 2016/0337 (CNS)

Strasburgo, 25.10.2016

COM(2016) 685 final

2016/0337(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società

{SWD(2016) 341 final}
{SWD(2016) 342 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB). La proposta, ancora all'esame del Consiglio, costituisce una delle iniziative REFIT della Commissione e mira a fornire alle imprese un insieme unico di norme in materia di imposta sulle società per operare in tutto il mercato interno. La proposta di CCCTB del 2011 consentirebbe pertanto alle imprese di considerare l'Unione come un mercato unico ai fini dell'imposta sulle società, facilitando in tal modo la loro attività transfrontaliera e promuovendo scambi e investimenti.

Di recente la comunità internazionale si è resa conto che le norme vigenti in materia di tassazione delle società non sono più adatte al contesto attuale. Di norma il reddito delle società è tassato a livello nazionale, ma il contesto economico è divenuto più globalizzato, digitale e mobile. I modelli aziendali e le strutture societarie sono più complessi, rendendo così più facile trasferire gli utili 1 . Inoltre nell'ultimo decennio le divergenze tra i regimi nazionali di imposta sulle società hanno consentito alla pianificazione fiscale aggressiva di prosperare. Pertanto, quando le norme nazionali sono elaborate senza tener conto della dimensione transfrontaliera delle attività imprenditoriali, possono sorgere asimmetrie nell'interazione tra i diversi regimi nazionali di imposta sulle società. Tali asimmetrie creano rischi di doppia imposizione e di doppia non imposizione e, di conseguenza, falsano il funzionamento del mercato interno. In tale contesto è sempre più difficile per gli Stati membri contrastare efficacemente, attraverso misure unilaterali, le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva 2 al fine di proteggere dall'erosione le basi imponibili nazionali e di evitare il trasferimento degli utili.

Poiché una delle priorità attuali dell'Europa è promuovere la crescita sostenibile e gli investimenti all'interno di un mercato equo e meglio integrato, occorre un nuovo quadro per una tassazione equa ed efficiente dei profitti delle imprese. In tale contesto la CCCTB rappresenta uno strumento efficace per attribuire il reddito dove è creato il valore, mediante una formula basata su tre fattori cui è assegnata la medesima ponderazione (ossia attività, lavoro e fatturato). Poiché sono connessi al luogo in cui un'impresa realizza i suoi profitti, questi fattori sono più resistenti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai metodi ampiamente diffusi di determinazione dei prezzi di trasferimento per l'assegnazione dei profitti.

Oltre alla funzione antielusione della CCCTB, il progetto rilanciato ne conserverebbe anche le caratteristiche di regime di imposta sulle società che favorisce gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Attualmente, infatti, le imprese che operano a livello transfrontaliero devono rispettare fino a 28 diversi regimi di imposizione societaria. Si tratta di un processo oneroso dal punto di vista del tempo e delle risorse economiche, che distoglie dall'obiettivo principale di svolgere l'attività economica. Il rilancio della CCCTB continuerebbe a offrire i vantaggi della proposta del 2011 in quanto i gruppi di imprese presenti a fini fiscali in almeno uno Stato membro sarebbero soggetti a un insieme unico di norme per calcolare la propria base imponibile in tutta l'Unione europea (UE) e, di conseguenza, dovrebbero rispondere a una sola amministrazione fiscale («sportello unico»). La compensazione transfrontaliera delle perdite continuerebbe a risultare automaticamente dal consolidamento e le norme sui prezzi di trasferimento non si applicherebbero all'interno del gruppo, in quanto i ricavi a livello del gruppo sarebbero distribuiti mediante la formula di ripartizione.

La differenza rispetto alla proposta del 2011 consiste nel fatto che l'iniziativa rilanciata stabilirebbe norme obbligatorie per i gruppi al di sopra di una determinata dimensione, al fine di rafforzare la resilienza del sistema contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Ciò premesso, sarebbe importante anche che le norme venissero messe a disposizione, come opzione, a entità soggette all'imposta sulle società nell'Unione, ma che non soddisfano i criteri per essere soggette al quadro comune.

La via da seguire per la CCCTB

I dibattiti svoltisi in Consiglio dal 2011 hanno dimostrato che è improbabile che la proposta di CCCTB, che è un progetto molto ambizioso, sia adottata integralmente senza l'attuazione di un approccio graduale. Vari elementi (in particolare, il consolidamento fiscale) hanno infatti dato luogo a un dibattito acceso e potrebbero frenare i progressi su altri elementi fondamentali del regime. Nel tentativo di rimediare a tali ritardi e di realizzare progressi, la Commissione, nel suo piano d'azione del giugno 2015, ha auspicato un approccio graduale alla CCCTB. Tale approccio prevede di rinviare i lavori sul consolidamento fino a quando sia raggiunto un accordo su una serie di norme vincolanti relative alla base comune, ossia la base imponibile comune per l'imposta sulle società. Questo non modifica tuttavia il fatto che la Commissione presenterà le due proposte, ossia quella riguardante una base imponibile comune per l'imposta sulle società e quella relativa a una CCCTB, simultaneamente e come parte di un'unica iniziativa. La proposta di CCCTB del 2011, attualmente all'esame del Consiglio, sarà ritirata nel momento in cui la Commissione adotterà le nuove proposte. A tale riguardo è fondamentale che il consolidamento fiscale rimanga un elemento essenziale dell'iniziativa CCCTB, dal momento che i principali ostacoli fiscali incontrati dalle imprese nell'Unione possono essere affrontati più efficacemente nell'ambito di un gruppo consolidato.

La presente proposta di direttiva verte sul cosiddetto “primo passo” dell'approccio graduale. Essa si limita pertanto agli elementi della base comune, vale a dire le norme per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società, e comprende talune disposizioni contro l'elusione fiscale e sulla dimensione internazionale del regime fiscale proposto. Rispetto alla proposta del 2011 sono aggiunti due punti supplementari: le norme contrarie a una distorsione a favore del debito e una superdeduzione a favore della ricerca e dello sviluppo (R&S). Il consolidamento dovrebbe essere trattato in una proposta di direttiva distinta (secondo passo) che sarà esaminata in una seconda fase, ossia dopo che sia stato raggiunto un accordo politico sugli elementi della base comune. Fino ad allora, la proposta di CCCTB rimarrà all'esame del Consiglio. Per compensare il fatto che i contribuenti sono temporaneamente privati del beneficio del consolidamento fiscale, è previsto un meccanismo di compensazione transfrontaliera delle perdite con successivo recupero che dovrebbe rimanere in vigore fino all'introduzione della base imponibile consolidata (CCCTB), in virtù della quale la compensazione transfrontaliera delle perdite risulta automaticamente dall'applicazione delle norme.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il rilancio della proposta di CCCTB è al centro della comunicazione COM(2015) 302 della Commissione 3 su un piano d'azione per un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea, adottata il 17 giugno 2015. Il piano d'azione ha individuato 5 settori principali d'intervento. Esso esamina le politiche vigenti nell'Unione in materia di imposta sulle società e pone l'obiettivo di istituire un regime di imposta societaria nell'UE in base al quale i profitti d'impresa siano tassati nella giurisdizione in cui il valore è effettivamente creato. La CCCTB è presentata come un'iniziativa globale che potrebbe rappresentare uno strumento estremamente efficace per il conseguimento degli obiettivi di una tassazione più equa ed efficiente.

Inoltre, la proposta rilanciata di CCCTB comprenderebbe norme per realizzare alcune delle azioni chiave dell'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Questi elementi sono ora stati incorporati, sotto forma di norme minime, nella direttiva 2016/1164/UE del Consiglio 4 adottata di recente (nota anche come direttiva antielusione (ATAD)). La CCCTB dovrebbe infatti integrare gli elementi di antielusione della ATAD, ma nel nuovo contesto giuridico. In particolare, le norme dovrebbero fare parte di un regime di imposta sulle società comune a tutta l'UE e avere valore assoluto, anziché configurarsi come norme minime.

La presente iniziativa di rilancio della CCCTB occupa un posto di primo piano tra i progetti previsti dalla Commissione per una fiscalità più equa. Essa dovrebbe essere presentata al pubblico lo stesso giorno di una proposta di direttiva sui disallineamenti da ibridi che interessano paesi terzi (che modificherà la direttiva ATAD) e di una direttiva sulla risoluzione delle controversie. La proposta si basa inoltre su progetti fiscali recentemente adottati; oltre alla direttiva ATAD, si tratta delle revisioni della direttiva sulle società madri e figlie (DSMF) (2014 e 2015) e della proposta di rifusione della direttiva su interessi e canoni (IRD) (2011). L'iniziativa sulla DSMF e alcune delle modifiche discusse in relazione all'IRD rispecchiano le attuali priorità politiche finalizzate a rafforzare la normativa fiscale dell'UE contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La CCCTB rientra nell'ambito delle iniziative della Commissione per una tassazione più equa e contribuirebbe all'eliminazione degli ostacoli che creano distorsioni e impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Essendo basata su tale premessa, essa è in gran parte complementare alla normativa europea in materia di diritto societario e sostanzialmente in linea con progetti come l'unione dei mercati dei capitali e le diverse iniziative di trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e la lotta al riciclaggio di denaro.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il testo prevede che le misure di ravvicinamento ai sensi di tale articolo abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Il rilancio dell'iniziativa CCCTB mira a facilitare le attività economiche nell'UE assoggettando i contribuenti a un insieme unico di norme sull'imposta societaria da applicare in tutto il mercato interno e anche a rendere il sistema più robusto e resiliente alla pianificazione fiscale aggressiva. Entrambi gli obiettivi hanno un impatto significativo e diretto sul mercato interno, proprio in quanto mirano a eliminare distorsioni nel suo funzionamento.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente iniziativa rispetta il principio di sussidiarietà.

Anche se i problemi e le motivazioni dell'intervento, come illustrato nelle precedenti sezioni, hanno origini diverse, sembra che i loro effetti nocivi possano essere affrontati in modo efficace solo con una soluzione comune: il ravvicinamento dei regimi di imposta sulle società nell'Unione attenuerebbe le distorsioni del mercato, creando un contesto fiscale più equo e coerente per l'attività delle imprese. È evidente che per realizzare questo obiettivo è necessario agire a livello dell'Unione, e non degli Stati membri, che interverrebbero in modo separato e non coordinato. Iniziative programmate e attuate individualmente dai singoli Stati membri non farebbero che perpetuare, o addirittura aggravare, l'attuale situazione in quanto i contribuenti si troverebbero ancora una volta ad avere a che fare con 28 regimi fiscali diversi e talvolta in conflitto fra loro.

Il previsto rilancio della CCCTB mira a rispondere all'esigenza di una maggiore crescita e occupazione nel mercato interno e, al tempo stesso, a contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Tutti questi obiettivi puntano essenzialmente a risolvere problemi che vanno al di là di un singolo Stato membro e che quindi, per la loro stessa natura, richiedono un approccio comune. Alla luce di quanto precede, le misure potrebbero essere efficaci solo se le norme fossero applicate uniformemente in tutto il mercato interno. In caso contrario, il panorama della tassazione societaria resterebbe frammentario, con la conseguente moltiplicazione degli ostacoli fiscali e delle pratiche di concorrenza fiscale sleale.

Attualmente le pratiche di elusione fiscale sono principalmente istituite in un contesto transfrontaliero. È proprio l'interazione tra i diversi regimi fiscali che genera la possibilità di abusi o rende più facile trarre vantaggio dalle asimmetrie esistenti tra le norme nazionali in materia di imposta sulle società. Inoltre, il fatto che l'Unione sia un mercato interno con un elevato grado di integrazione presuppone una maggiore attività transfrontaliera, il che evidenzia l'importanza di concordare soluzioni coordinate.

Considerando la portata e gli effetti del previsto rilancio, i suoi obiettivi, ossia limitare le distorsioni risultanti dall'attuale interazione tra 28 regimi fiscali diversi e creare condizioni più favorevoli per gli investimenti transfrontalieri nel mercato unico, sarebbero meglio conseguiti a livello dell'Unione.

La maggior parte degli elementi fondamentali del regime CCCTB potrebbe essere realizzata soltanto mediante un'azione collettiva. Ad esempio, le asimmetrie nella qualificazione giuridica di entità o pagamenti che comportano una doppia imposizione o una doppia non imposizione sarebbero eliminate nei rapporti tra imprese applicando norme comuni in materia di imposta sulle società. Nella migliore delle ipotesi, singole azioni attuate dagli Stati membri si limiterebbero a risolvere tali questioni bilateralmente. Per definizione, la compensazione delle perdite transfrontaliere potrebbe funzionare più efficacemente se tutti gli Stati membri si impegnassero a concederla, anche se l'approccio bilaterale potrebbe essere accettato come seconda soluzione alternativa. Inoltre, l'esenzione fiscale in caso di ristrutturazione interna di gruppi, l'eliminazione di prezzi di trasferimento complessi all'interno dello stesso gruppo nonché la ripartizione dei ricavi mediante una formula a livello di gruppo presentano una dimensione transfrontaliera e potrebbero essere realizzati soltanto in un contesto di regolamentazione comune.

Proporzionalità

Le misure previste sono idonee e necessarie per raggiungere l'obiettivo auspicato. Esse si limitano ad armonizzare la base imponibile dell'imposta sulle società, condizione essenziale per eliminare gli ostacoli individuati che creano distorsioni nel mercato interno. Inoltre la CCCTB rilanciata non limita la sovranità degli Stati membri nel determinare l'importo di gettito fiscale auspicato al fine di soddisfare i rispettivi obiettivi di politica di bilancio. A tale riguardo non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire le proprie aliquote d'imposta sul reddito delle società.

Anche se la Commissione ha costantemente ribadito la necessità di coordinare le pratiche fiscali nazionali, è chiaro che tale coordinamento non sarebbe da solo sufficiente per eliminare le distorsioni fiscali nel mercato interno. L'esperienza ha dimostrato che il coordinamento è un processo lento e i risultati di precedenti esercizi sono stati finora modesti. Inoltre il coordinamento fiscale tratta generalmente solo questioni specifiche e mirate e non può risolvere la vasta gamma di problemi incontrati dalle imprese nel mercato interno, che richiede una soluzione olistica.

È previsto che l'ambito di applicazione obbligatorio della CCCTB rilanciata sia definito in modo da riguardare soltanto determinate categorie di contribuenti, ossia i gruppi di imprese che superano determinate dimensioni. Questo è dovuto al fatto che i gruppi ad alto reddito generalmente possiedono risorse sufficienti da permettere loro di attuare strategie di pianificazione fiscale aggressiva.

Ne consegue che le disposizioni previste non andrebbero al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno.

Scelta dell'atto giuridico

Le distorsioni del mercato interno, quali indicate sopra, possono essere affrontate soltanto mediante norme giuridiche vincolanti e un quadro legislativo comune. Gli strumenti normativi non vincolanti rappresenterebbero una scelta rischiosa, in quanto gli Stati membri potrebbero decidere di non applicarli o di applicarli in modo frammentario. Un tale risultato sarebbe estremamente indesiderabile. Si rischierebbe di creare incertezza giuridica per i contribuenti e di pregiudicare gli obiettivi di un regime di imposta societaria coordinato e coerente nel mercato interno. Inoltre, poiché l'architettura della base imponibile comune dovrebbe incidere sui bilanci nazionali, in particolare mediante la formula di ripartizione, è fondamentale che le norme che ne definiscono la composizione siano applicate in modo coerente ed efficace. È molto più probabile che tale obiettivo sia conseguito tramite norme vincolanti.

Sulla base dell'articolo 115 del TFUE, "il Consiglio, deliberando all'unanimità ... , stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno." Il trattato prescrive pertanto che nel campo dell'imposizione diretta l'intervento normativo assuma esclusivamente la forma di direttive. In virtù dell'articolo 288 del TFUE, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La direttiva dovrebbe pertanto rimanere di carattere generale, in quanto gli aspetti tecnici e i minimi dettagli dovrebbero essere lasciati alla decisione degli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha organizzato una consultazione pubblica al fine di coinvolgere tutti i portatori di interesse e offrire alle parti interessate la possibilità di fornire il loro contributo al rilancio della CCCTB. A questo processo di consultazione hanno contribuito 175 partecipanti. La maggior parte delle risposte è pervenuta da società registrate (37%), seguite da imprese singole (32%), principalmente PMI; questo evidenzia l'interesse delle imprese più piccole per la proposta.

A seconda del tipo di rispondente, i punti di vista sono divergenti sul fatto che la CCCTB sia lo strumento appropriato per risolvere il problema del trasferimento degli utili e ridurre gli oneri amministrativi. Anche se la proposta è in generale considerata positiva, le ONG e gli enti pubblici pongono l'accento soprattutto sull'impatto della CCCTB sulle attività di pianificazione fiscale. Le imprese sottolineano invece l'importanza di ridurre i costi di conformità e creare un clima favorevole per gli investimenti. Esse evidenziano tuttavia anche i rischi di incorrere in costi amministrativi più elevati se le norme contro l'elusione fiscale dominano il regime.

I contributi ricevuti nel quadro della consultazione pubblica sono sintetizzati nella valutazione d'impatto: vi è fatto riferimento in diverse parti e in un allegato dedicato.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto comprende i risultati di tre studi.

1. Lo studio CORTAX fornito dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Il modello CORTAX è un modello di equilibrio generale concepito per valutare gli effetti della riforma dell'imposta sulle società nei 28 paesi dell'UE, utilizzando dati dettagliati provenienti da diverse fonti di dati.

2. Studio del Centro per la ricerca economica europea (ZEW) sugli effetti delle riforme fiscali con riguardo alla distorsione a favore del debito rispetto al capitale e alle aliquote fiscali effettive. Lo studio è incentrato sull'entità attuale della distorsione a favore del debito delle imprese nei regimi fiscali degli Stati membri dell'UE28 ed esamina se diverse opzioni di riforma potrebbero in linea di principio riuscire ad affrontare la distorsione a favore del debito e promuovere gli investimenti.

3. Studio del Centro per la ricerca economica europea (ZEW) sull'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote fiscali effettive. Lo studio calcola aliquote d'imposta effettive medie e marginali tenendo conto della possibilità di strategie sofisticate di pianificazione fiscale da parte delle società multinazionali, compreso l'uso di regimi fiscali preferenziali.

Valutazione d'impatto

La principale opzione considerata è una proposta di base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, che tuttavia valuta anche le implicazioni della prima fase senza consolidamento. Una scelta fondamentale da compiere riguarda l'ambito di applicazione di tale base imponibile, ossia a chi si applicherebbe. Le principali opzioni prese in considerazione prevedono di rendere la CCCTB obbligatoria per tutte le imprese o solo per un sottogruppo di imprese. Una serie di opzioni sono state esaminate per affrontare la distorsione a favore del debito indotta dai regimi fiscali attuali. Sono possibili due linee d'intervento principali: consentire la deducibilità dei costi di finanziamento tramite debito e equity o non consentire la deducibilità di nessuno dei due. Per quanto riguarda gli incentivi alla R&S, l'opzione centrale considera una deduzione d'imposta per i costi destinati a investimenti di R&D con diversi gradi di generosità.

La valutazione delle diverse opzioni ha portato ad una opzione prescelta: una CCCTB obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni, con una deduzione per la crescita e gli investimenti e una deduzione per i costi di R&S. La deduzione per la crescita e gli investimenti prevede limiti per la concessione di deduzioni per i costi di finanziamento tramite debito e equity onde evitare abusi e pianificazione fiscale. La deduzione per i costi di R&S mira a mantenere almeno gli incentivi fiscali attuali. L'analisi dimostra che la CCCTB presenta chiari vantaggi rispetto all'alternativa, che non prevede alcun tipo di azione.

L'attuazione dell'opzione prescelta dovrebbe aumentare l'equità dei regimi fiscali e creare condizioni di parità grazie all'eliminazione effettiva degli incentivi alla pianificazione fiscale aggressiva nell'Unione. Questo consentirebbe di garantire che le società paghino la loro giusta quota dell'onere fiscale e di ridare fiducia ai contribuenti. Inoltre gli ostacoli fiscali transfrontalieri sarebbero effettivamente rimossi all'interno dell'Unione. Mentre il consolidamento è chiaramente un fattore importante per ridurre l'elusione fiscale, le norme su una base comune porrebbero già fine ad alcune forme di trasferimento degli utili, ad esempio quelle che sfruttano le asimmetrie nell'interazione tra i regimi fiscali. Le distorsioni nelle decisioni di finanziamento delle imprese sono ridotte con una deduzione per la crescita e gli investimenti, che pone il finanziamento tramite equity e il finanziamento tramite debito in condizioni paragonabili. Gli incentivi fiscali alla R&S sono non solo mantenuti, ma anche migliorati e razionalizzati.

I benefici economici attesi della proposta sono positivi. Una base imponibile comune per l'imposta sulle società con compensazione delle perdite transfrontaliere e una deduzione per la crescita e gli investimenti porterebbe ad un aumento degli investimenti e dell'occupazione pari, rispettivamente, al 3,6% e allo 0,5%. Nel complesso la crescita aumenterebbe fino all'1,3%. I costi di adeguamento alla normativa dovrebbero diminuire, in particolare nel quadro della CCCTB (10% per i tempi e 2,5% per i costi di adeguamento). I costi per la costituzione di una società figlia si ridurrebbero fino al 67%, rendendo più agevole per le imprese (in particolare le PMI) operare all'estero.

L'opzione prescelta non comporta un impatto ambientale significativo. Anche l'impatto sociale sarà limitato.

Efficienza normativa e semplificazione

I costi di adempimento fiscale rappresentano un onere significativo per le imprese e la loro riduzione sarà un vantaggio fondamentale dell'attuazione della CCCTB. I costi di conformità stimati per le grandi imprese rappresentano circa il 2% delle imposte versate, mentre per le PMI la stima era di circa il 30% delle imposte versate. I costi di conformità dovrebbero aumentare con l'attività transfrontaliera e con la proliferazione del numero di società figlie. Dai dati sulla riforma fiscale emerge che numerose riforme della tassazione dei redditi delle società hanno avuto luogo dopo la crisi e numerose misure erano dirette a rafforzare il quadro internazionale antiabuso. Alla luce di questi elementi, la riduzione dei costi di conformità per la costituzione di una nuova società figlia rimane uno dei vantaggi principali. I costi in termini di tempo per costituire una nuova società figlia in uno Stato dovrebbero ridursi del 62-67%. Concentrandosi sui costi ricorrenti, ossia ignorando i costi una tantum di cambiamento, la valutazione d'impatto prevede una diminuzione del tempo dedicato alle attività di conformità dell'8% dopo l'attuazione della CCCTB. Sulla base di tali riduzioni si potrebbe calcolare in modo approssimativo l'entità dei risparmi complessivi che deriverebbero dalla CCCTB. Se il 5% delle imprese di medie dimensioni si espande all'estero, si potrà prevedere un risparmio di costi una tantum pari a circa 1 miliardo di EUR. Se tutte le entità multinazionali applicano la CCCTB, i costi di conformità ricorrenti potranno ridursi di circa 0,8 miliardi di EUR.

Le amministrazioni fiscali trarranno vantaggio in quanto dovranno trattare un numero ridotto di questioni relative ai prezzi di trasferimento e un numero inferiore di casi nella misura in cui la situazione fiscale di un gruppo di società sarà gestita principalmente dall'amministrazione dello Stato membro in cui è stabilita la società madre. Se invece la CCCTB non sarà resa obbligatoria per tutte le imprese, le amministrazioni nazionali dovranno sostenere ulteriori costi di conformità dovuti alla necessità di mantenere due sistemi paralleli.

Per conseguire l'obiettivo di migliorare l'equità del sistema fiscale in modo proporzionato, l'opzione prescelta per la CCCTB prevede di renderla obbligatoria solo per un sottogruppo di imprese, in base alle loro dimensioni. Le microimprese e le piccole e medie imprese sono pertanto esentate dall'applicazione obbligatoria della CCCTB. Limitando l'applicazione obbligatoria a gruppi contabili con un fatturato consolidato di gruppo superiore a 750 milioni di EUR si potrà colpire la maggior parte (circa il 64%) del fatturato generato dai gruppi, limitando nel contempo il rischio di includere gruppi puramente nazionali. La soglia è coerente con l'approccio adottato in altre iniziative dell'Unione intese a lottare contro l'elusione fiscale. Allo stesso tempo, la proposta offre alle società per le quali l'applicazione della CCCTB non è obbligatoria la possibilità di optare per questo regime. Si offre così la massima flessibilità alle PMI e alle microimprese, consentendo loro di beneficiare dei vantaggi della CCCTB senza renderla obbligatoria per questo gruppo di imprese.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Cfr. il considerando 22.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta rappresenta il “primo passo” (base imponibile comune per l'imposta sulle società) di un approccio in due fasi inteso a realizzare un regime di tassazione delle società a livello dell'Unione e stabilisce norme comuni in materia di imposta sulle società per il calcolo della base imponibile delle società e delle stabili organizzazioni all'interno dell'Unione.

Portata: a differenza della proposta del 2011, che prevedeva un sistema facoltativo per tutti, la presente direttiva è obbligatoria per le imprese che appartengono a gruppi che superano determinate dimensioni. Il criterio di fissazione di una soglia per le dimensioni si riferisce ai ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Inoltre, per raggiungere una certa coerenza tra le due fasi (ossia la base imponibile comune dell'imposta sulle società e la CCCTB), le imprese saranno tenute a rispettare le condizioni di consolidamento per rientrare nell'ambito di applicazione obbligatorio della base comune. In tal modo si garantisce che, una volta che l'iniziativa sia attuata integralmente con l'adozione del consolidamento e della formula di ripartizione, tutti i contribuenti soggetti alle norme della base comune passeranno automaticamente al regime della CCCTB. Tali norme comuni sono disponibili come opzione anche per le società che non rispettano tali condizioni.

Definizione di stabile organizzazione: il concetto di stabile organizzazione nella presente direttiva è definito in modo analogo alla definizione post-BEPS raccomandata di stabile organizzazione contenuta nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE. A differenza della proposta del 2011, la nuova definizione riguarda solo le stabili organizzazioni situate nell'Unione e appartenenti ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. Non è stato considerato essenziale presentare una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo, o nell'Unione ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. La dimensione dei paesi terzi sarà pertanto affrontata nelle convenzioni fiscali bilaterali e nella legislazione nazionale.

Base imponibile: è intesa in senso ampio. Tutti i ricavi saranno imponibili, tranne quelli espressamente esentati. I redditi costituiti da dividendi o proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in una società al di fuori del gruppo saranno esenti per partecipazioni di almeno il 10 per cento, al fine di evitare la doppia imposizione di investimenti diretti esteri. Nella stessa ottica, anche i profitti delle stabili organizzazioni saranno esenti da imposta nello Stato della sede centrale.

Dai ricavi imponibili saranno dedotti i costi connessi all'attività d'impresa e determinati altri costi. La nuova proposta di una base imponibile comune per l'imposta sulle società riprenderà anche, con alcuni adeguamenti necessari per garantire la coerenza, l'elenco dei costi non deducibili che figura nella proposta del 2011. Per sostenere l'innovazione nell'economia la presente iniziativa rilanciata introdurrà, nel già generoso regime di R&S della proposta del 2011, una superdeduzione per i costi della R&S. La norma di base di detta proposta sulla deduzione dei costi di R&S continuerà pertanto ad applicarsi; i costi della R&S saranno quindi totalmente imputati all'anno in cui sono stati sostenuti (ad eccezione dei beni immobili). Inoltre i contribuenti avranno diritto a una superdeduzione aggiuntiva annua del 50% per costi di R&S fino a 20 000 000 EUR. Per costi di R&S superiori a 20 000 000 EUR i contribuenti potranno dedurre il 25% dell'importo eccedente.

Considerando che una delle principali iniziative politiche connesse al funzionamento del mercato unico consiste nel sostegno alle piccole imprese e all'imprenditorialità innovativa, la proposta rilanciata di una base imponibile comune per l'imposta sul reddito delle società prevede una superdeduzione maggiorata per le piccole imprese in fase di avviamento senza imprese consociate che sono particolarmente innovative (una categoria che comprenderà in particolare le start-up). In tale contesto i contribuenti ammissibili ai sensi della direttiva possono dedurre il 100% dei loro costi di R&S se questi non superano l'importo di 20 000 000 EUR e a condizione che tali contribuenti non abbiano imprese consociate.

Norma relativa ai limiti sugli interessi: si tratta di una nuova norma (assente dalla proposta del 2011) che figura nell'ATAD e che è stata analizzata in dettaglio nell'ambito dell'iniziativa BEPS. Essa limita la deducibilità degli interessi (e di altri costi finanziari) al fine di scoraggiare pratiche di trasferimento degli utili verso paesi a bassa tassazione. La norma prevede di consentire la piena deducibilità dei costi relativi agli interessi (e di altri costi finanziari) nella misura in cui possono essere compensati con interessi attivi imponibili (e altre entrate finanziarie). L'eventuale eccedenza dei costi relativi agli interessi sarà soggetta a limitazioni della deducibilità, da determinare con riferimento al reddito imponibile del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA).

Deduzione per la crescita e gli investimenti (Allowance for Growth and Investment - AGI): l'iniziativa rilanciata mira ad affrontare l'asimmetria in base alla quale gli interessi pagati sui prestiti sono deducibili (entro certi limiti) dalla base comune dei contribuenti, mentre questo non avviene per la distribuzione dei profitti. Ne consegue un chiaro vantaggio a favore del finanziamento tramite debito rispetto al finanziamento tramite equity. Tenuto conto dei rischi che tale situazione comporta per l'indebitamento delle imprese, la proposta rilanciata di una base imponibile comune per l'imposta sulle società contempla una norma contro la distorsione a favore del debito, al fine di neutralizzare il quadro attuale che scoraggia il finanziamento tramite equity. I contribuenti beneficeranno di una deduzione per la crescita e gli investimenti grazie alla quale gli aumenti del capitale proprio saranno deducibili dalla loro base imponibile a determinate condizioni, come le misure contro i potenziali effetti a cascata e le norme antielusione. Nel quadro del riesame della base imponibile comune la Commissione presterà particolare attenzione al funzionamento della deduzione per la crescita e gli investimenti come base per considerare gli aggiustamenti alla sua definizione e calibrazione.

Ammortamento: l'obiettivo della norma secondo la quale le attività immobilizzate devono essere ammortizzabili a fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni, rimane immutato rispetto alla proposta del 2011. Tuttavia, un maggior numero di attività rientrerà ora nell'ambito di applicazione dell'ammortamento individuale in quanto attività materiali immobilizzate di media durata sono state rimosse dal sistema del paniere.

Perdite: come nella proposta del 2011, i contribuenti sono autorizzati a riportare le perdite per un periodo di tempo indefinito e senza restrizioni sull'importo detraibile annuo. La direttiva stabilisce un nesso tra le norme relative ai limiti sugli interessi e il trattamento fiscale delle perdite. È stata quindi compiuta la scelta di elaborare una norma relativa ai limiti sugli interessi estremamente efficace nel senso che gli importi ammissibili come perdita riflettono il risultato di attività di negoziazione. La norma è stata inoltre rafforzata da una disposizione antiabuso per scoraggiare i tentativi di aggirare le norme sulla deducibilità delle perdite tramite l'acquisto di imprese in perdita.

Compensazione temporanea delle perdite con recupero: per compensare in parte l'assenza dei benefici del consolidamento transfrontaliero nel corso del “primo passo” sarà possibile considerare, a determinate condizioni, le perdite subite da una società figlia diretta o da una stabile organizzazione situate in altri Stati membri. Tale compensazione sarà temporanea, dato che la società madre reintegrerà nella propria base imponibile, in considerazione dell'importo delle perdite precedentemente dedotte, eventuali ulteriori profitti realizzati dalle società figlie dirette o dalle stabili organizzazioni. Inoltre, se l'integrazione non avviene entro un determinato numero di anni, le perdite dedotte saranno automaticamente reintegrate.

Norme antielusione: analogamente alla proposta del 2011, il sistema comprenderà una serie di norme contro l'elusione fiscale. La norma generale antiabuso è formulata in linea con il testo che figura nell'ATAD ed è affiancata da misure intese a limitare determinati tipi di elusione fiscale. Per evitare situazioni di discriminazione sarà fondamentale garantire nella pratica che la norma generale antiabuso si applichi a situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi in modo uniforme, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici.

Per quanto riguarda misure antielusione specifiche, di solito è necessario esaminare il livello di tassazione dall'altro lato della frontiera al fine di determinare se il contribuente è soggetto ad imposta sui redditi generati all'estero. Le norme contengono una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi provenienti da paesi terzi che ha l'obiettivo di garantire che i redditi siano imponibili nell'Unione se sono stati tassati al di sotto di un certo livello nel paese terzo. La normativa sulle società estere controllate (CFC) fa ampio riferimento alla norma dell'ATAD e ha come effetto la riattribuzione dei redditi di una società figlia soggetta a bassa imposizione alla società madre al fine di scoraggiare il trasferimento degli utili. Le norme sulle CFC riguardano anche i profitti delle stabili organizzazioni nei casi in cui tali profitti non siano assoggettati ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del contribuente.

Disallineamenti da ibridi: dato che i disallineamenti traggono origine dalle differenze nazionali relative alla qualificazione giuridica di taluni tipi di entità o pagamenti finanziari, non dovrebbero di norma aver luogo tra imprese che applicano le norme comuni per calcolare la propria base imponibile. Tuttavia, poiché i disallineamenti continueranno probabilmente a persistere nell'interazione tra il quadro della base comune e i regimi di imposta sulle società nazionali o di paesi terzi, la presente direttiva stabilisce norme in base alle quali una delle due giurisdizioni interessata da un disallineamento rifiuta la deduzione di un pagamento o garantisce che il corrispondente reddito sia incluso nella base comune.

2016/0337 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 5 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1)Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all'interno dell'Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall'interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta della società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un'azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi i tipi di carenze del mercato.

2)Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i regimi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d'imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell'Unione annullando le disparità nell'interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell'Unione al di là delle frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione.

3)Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) 7 , un sistema di tassazione delle imprese che consideri l'Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell'Unione e promuoverebbe l'obiettivo di rendere l'Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull'obiettivo di facilitare l'espansione dell'attività commerciale delle imprese all'interno dell'Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l'iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l'aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali sia la funzione di lotta all'elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

4)Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall'altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l'ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere attuate le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all'aspetto del consolidamento.

5)In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti dispongano di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie solo per le società che appartengono a gruppi di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Inoltre, per garantire coerenza tra le due fasi dell'iniziativa CCCTB, le norme su una base comune dovrebbero essere obbligatorie per le società che sarebbero considerate un gruppo se l'iniziativa venisse attuata integralmente. Al fine di meglio conseguire l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme su una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbero essere disponibili come opzione anche per le imprese che non soddisfano tali criteri.

6)È necessario definire il concetto di stabile organizzazione situata nell'Unione e appartenente ad un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione. Lo scopo è garantire che tutti i contribuenti interessati condividano la stessa comprensione del concetto ed escludere la possibilità di un disallineamento dovuto a definizioni divergenti. Non dovrebbe invece essere considerato essenziale disporre di una definizione comune delle stabili organizzazioni situate in un paese terzo o nell'Unione, ma appartenenti a un contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo. Questo aspetto dovrebbe essere affrontato nelle convenzioni fiscali bilaterali e nella legislazione nazionale a causa della complessa interazione con gli accordi internazionali.

7)Per attenuare i rischi di elusione fiscale, che creano distorsioni nel funzionamento del mercato interno, una base imponibile comune per l'imposta sulle società dovrebbe essere intesa in senso ampio. Sulla base di tale premessa, tutti i ricavi, tranne quelli espressamente esentati, dovrebbero essere soggetti a imposizione. Per quanto riguarda le partecipazioni almeno del 10%, i redditi costituiti da dividendi o proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in una società al di fuori del gruppo dovrebbero essere esentati, al fine di evitare la doppia imposizione sugli investimenti diretti esteri. Nella stessa ottica, anche i profitti delle stabili organizzazioni dovrebbero essere esenti da imposta nello Stato della sede centrale. Si ritiene inoltre che l'esenzione dei redditi generati all'estero risponda all'esigenza di semplificazione delle imprese. Infatti, per evitare la doppia imposizione la maggior parte degli Stati membri attualmente esentano da imposta i dividendi e i proventi derivanti dalla cessione di azioni, evitando in tal modo di dover calcolare il diritto del contribuente al credito d'imposta per le tasse pagate all'estero, in particolare se tale diritto deve tenere conto delle imposte sulle società pagate dalla società che distribuisce i dividendi.

8)Dai ricavi imponibili si dovrebbero dedurre i costi connessi all'attività d'impresa e determinati altri costi. I costi deducibili connessi all'attività d'impresa dovrebbero di norma includere tutti i costi legati alle vendite e i costi connessi alla produzione, al mantenimento e alla garanzia dei redditi. Per sostenere l'innovazione nell'economia e ammodernare il mercato interno dovrebbero essere offerte deduzioni per i costi di ricerca e sviluppo, comprese superdeduzioni; tali costi dovrebbero essere interamente imputati all'anno in cui sono state sostenuti (ad eccezione dei beni immobili). Le piccole imprese in fase di avviamento senza imprese consociate che sono particolarmente innovative (una categoria che comprende in particolare le start-up) dovrebbero inoltre essere sostenute tramite superdeduzioni maggiorate per i costi di ricerca e sviluppo. Per garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno stilare un elenco dei costi non deducibili.

9)I recenti sviluppi in materia di fiscalità internazionale hanno evidenziato che, nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di imprese multinazionali ricorrono sempre più a pratiche di elusione fiscale che comportano l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili attraverso pagamenti di interessi eccessivi. È pertanto necessario limitare la deducibilità degli interessi (e degli altri costi finanziari) al fine di scoraggiare tali pratiche. In tale contesto la deducibilità dei costi relativi agli interessi (e degli altri costi finanziari) dovrebbe essere consentita senza restrizioni solo nella misura in cui tali costi possono essere compensati con interessi attivi imponibili (e altre entrate finanziarie). L'eventuale eccedenza dei costi relativi agli interessi dovrebbe tuttavia essere soggetta a limitazioni della deducibilità, da determinare con riferimento al reddito imponibile del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA).

10)Il fatto che gli interessi pagati sui prestiti siano deducibili dalla base imponibile di un contribuente, mentre le distribuzioni di profitti non lo siano, genera un chiaro vantaggio a favore del finanziamento tramite debito rispetto al finanziamento tramite equity. Tenuto conto dei rischi che tale situazione comporta per l'indebitamento delle imprese, è fondamentale prevedere misure che neutralizzino l'attuale distorsione nei confronti del finanziamento tramite equity. In quest'ottica si prevede di offrire ai contribuenti una deduzione per la crescita e gli investimenti secondo cui gli aumenti del patrimonio netto di un contribuente dovrebbero essere deducibili dalla base imponibile a determinate condizioni. Sarebbe pertanto essenziale garantire che il sistema non subisca effetti a cascata e a tal fine sarebbe necessario escludere il valore fiscale delle partecipazioni di un contribuente in imprese consociate. Infine, per rendere il sistema della deduzione sufficientemente solido, sarebbe altresì necessario stabilire norme contro l'elusione fiscale.

11)Le attività immobilizzate dovrebbero essere ammortizzabili a fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni. Le attività materiali e immateriali di lunga e media durata dovrebbero essere ammortizzate individualmente, mentre le altre attività ammortizzabili dovrebbero confluire in un paniere. Il raggruppamento delle attività immobilizzate in un paniere semplifica le procedure sia per le autorità tributarie sia per i contribuenti, in quanto si evita di dover stilare e aggiornare un elenco contenente ogni tipo di attività immobilizzata e la sua vita utile.

12)Al fine di scoraggiare il trasferimento del reddito passivo (principalmente finanziario) dalle società soggette ad elevata imposizione del reddito, le perdite che tali imprese possono sostenere alla fine di un esercizio fiscale dovrebbero essere considerate per la maggior parte corrispondenti ai risultati dell'attività di negoziazione. Sulla base di tale premessa, i contribuenti dovrebbero essere autorizzati a riportare le perdite per un periodo di tempo indefinito e senza restrizioni sull'importo deducibile annuo. Dato che il riporto delle perdite a un esercizio successivo è inteso a garantire che il contribuente paghi le tasse sul reddito effettivo, non sussiste alcun motivo per fissare un limite temporale per il riporto ad esercizi successivi. Non è opportuno introdurre una norma relativa al riporto delle perdite a un esercizio precedente, in quanto tale situazione è relativamente rara nella prassi degli Stati membri e la norma comporterebbe un'eccessiva complessità. Dovrebbe inoltre essere stabilita una disposizione antiabuso al fine di impedire, ostacolare o contrastare i tentativi di eludere le norme sulla deducibilità delle perdite attraverso l'acquisto di imprese in perdita.

13)Al fine di agevolare la capacità di flusso di cassa delle imprese, ad esempio compensando le perdite di una start-up in uno Stato membro con i profitti realizzati in un altro Stato membro, e incoraggiare l'espansione transfrontaliera all'interno dell'Unione, i contribuenti dovrebbero avere la possibilità di tenere conto temporaneamente delle perdite subite dalla società figlie dirette e dalle stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. A tale fine una società madre o una sede centrale situata in uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di dedurre dalla sua base imponibile, in un determinato esercizio fiscale, le perdite subite nel corso dello stesso esercizio dalle società figlie dirette o dalle stabili organizzazioni situate in altri Stati membri in proporzione alla propria partecipazione. La società madre dovrebbe poi essere tenuta a reintegrare nella propria base imponibile, tenendo conto dell'importo delle perdite precedentemente dedotte, eventuali ulteriori profitti realizzati da tali società figlie dirette o stabili organizzazioni. Poiché è essenziale salvaguardare il gettito fiscale nazionale, anche le perdite dedotte dovrebbero essere reintegrate automaticamente se ciò non è già avvenuto dopo un certo numero di anni o se i requisiti per qualificarsi come società figlia diretta o stabile organizzazione non sono più soddisfatti.

14)Per evitare l'erosione della base imponibile di giurisdizioni fiscali a imposizione elevata mediante il trasferimento degli utili, grazie a prezzi di trasferimento gonfiati, verso paesi con regimi fiscali più vantaggiosi, le operazioni tra un contribuente e la sua o le sue imprese consociate dovrebbero essere soggette all'aggiustamento dei prezzi in linea con il principio delle condizioni di mercato, che è un criterio di applicazione generale.

15)È fondamentale prevedere misure antielusione adeguate al fine di rafforzare la resilienza delle norme su una base comune contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, è opportuno che il regime includa una norma generale antiabuso, affiancata da misure intese a limitare determinati tipi di elusione. Dato che le norme generali antiabuso hanno la funzione di contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche, esse colmano lacune che non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antielusione specifiche. All'interno dell'Unione tali norme dovrebbero essere applicate alle costruzioni che non sono genuine. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso siano applicate in modo uniforme in situazioni nazionali, in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione e in situazioni transfrontaliere che coinvolgono imprese stabilite in paesi terzi, in modo che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione non differiscano tra loro.

16)Per quanto riguarda le misure antielusione specifiche, è spesso necessario esaminare il livello di tassazione dall'altro lato della frontiera al fine di determinare se il contribuente è soggetto ad imposta sui redditi generati all'estero. Questo consentirebbe di creare condizioni di parità per quanto riguarda il livello di tassazione e la concorrenza nel mercato interno e anche di proteggere il mercato dall'erosione della base imponibile nei confronti dei paesi terzi. In tale contesto è necessario prevedere una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi percepiti in un paese terzo, come ad esempio le distribuzioni di profitti e i proventi derivanti dalla cessione di azioni, al fine di garantire che i redditi siano imponibili nell'Unione se sono stati tassati al di sotto di un determinato livello nel paese terzo. Anche la normativa sulle società estere controllate (CFC) costituisce un elemento indispensabile di un regime di imposta sulle società e ha come effetto la riattribuzione dei redditi di una società figlia soggetta a bassa imposizione alla società madre al fine di scoraggiare il trasferimento degli utili. A tale riguardo è necessario che le norme sulle CFC riguardino anche i profitti delle stabili organizzazioni nei casi in cui tali profitti non siano assoggettati ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del contribuente.

17)Considerando che l'effetto dei disallineamenti da ibridi è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro, tali situazioni incidono chiaramente sul mercato interno falsandone i meccanismi e creando scappatoie che favoriscono le pratiche di elusione fiscale. Dato che i disallineamenti traggono origine dalle differenze nazionali relative alla qualificazione giuridica di taluni tipi di entità o pagamenti finanziari, non dovrebbero di norma aver luogo tra imprese che applicano le norme comuni per il calcolo della base imponibile. Tuttavia i disallineamenti persisterebbero nell'interazione tra il quadro della base comune e i regimi di imposta sulle società nazionali o di paesi terzi. Per neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale è necessario stabilire norme secondo le quali una delle due giurisdizioni coinvolta nel disallineamento rifiuta la deduzione di un pagamento o garantisce che il reddito corrispondente sia incluso nella base imponibile per l'imposta sulle società.

18)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 . Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva deve essere conforme anche alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati che attuano la direttiva 95/46/CE 9 , che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 10 , e il regolamento (CE) n. 45/2001 11 .

(19)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii) adottare norme antielusione dettagliate in alcuni settori specifici pertinenti per la deduzione per la crescita e gli investimenti; iv) definire in modo più dettagliato i concetti di proprietà giuridica e proprietà economica di attività in leasing; v) calcolare il capitale e gli interessi nei pagamenti di leasing e il valore ammortizzabile di un'attività in leasing e vi) definire più precisamente le categorie di attività immobilizzate soggette ad ammortamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

20)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti l'adozione annuale di un elenco di forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all'allegato I. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

(21)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l'espansione delle imprese oltre le frontiere all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo perché è necessaria un'azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta le inefficienze del mercato interno scaturite dall'interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni.

22)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione 13 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

23)La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto

1.    La presente direttiva stabilisce un regime per una base comune per la tassazione di talune società e prevede le norme relative al calcolo di tale base.

2.    Una società che applica le norme della presente direttiva cessa di essere soggetta al diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dalla presente direttiva, salvo altrimenti stabilito.

Articolo 2
Campo di applicazione

1.Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a)riveste una delle forme di cui all'allegato I;

(b)è soggetta ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II o ad un'imposta analoga introdotta successivamente;

(c)appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000 EUR nell'esercizio finanziario precedente l'esercizio finanziario pertinente;

(d)è da considerare una società madre o una società figlia qualificata di cui all'articolo 3 e/o ha una o più stabili organizzazioni in altri Stati membri di cui all'articolo 5.

2.La presente direttiva si applica anche alle società costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle sue stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri se la società soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d).

Per quanto riguarda la questione se la società soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), è sufficiente che la società di un paese terzo abbia una forma simile ad una delle forme societarie di cui all'allegato I. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta ogni anno un elenco delle forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all'allegato I. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Il fatto che una forma societaria di un paese terzo non sia inclusa in tale elenco non preclude l'applicazione delle norme della presente direttiva a tale forma.

3.Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere c) o d) di detto paragrafo, può decidere di applicare le norme della presente direttiva, anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, per un periodo di cinque esercizi fiscali. Tale termine è automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque esercizi fiscali, a meno che non vi sia una notifica di rinuncia di cui all'articolo 65, paragrafo 3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono essere soddisfatte ogni volta che la proroga entra in vigore.

4.Le norme della presente direttiva non si applicano a una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale. Una società di navigazione nell'ambito di un regime fiscale speciale deve essere considerata ai fini della determinazione delle società che sono membri dello stesso gruppo secondo quanto disposto all'articolo 3.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di modificare gli allegati I e II per tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società.

Articolo 3
Società madre e società figlie qualificate

1.Sono società figlie qualificate tutte le società figlie, siano esse dirette o no, in cui la società madre detiene i seguenti diritti:

(a)detiene il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto e

(b)detiene un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società figlia o possiede oltre il 75% dei diritti sui profitti.

2.Ai fini del calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1 in relazione alle società figlie di livello inferiore, si applicano le seguenti regole:

(a)una volta raggiunta la soglia dei diritti di voto rispetto a una società figlia, si considera che la società madre detiene il 100% di tali diritti;

(b)i diritti sui profitti e la proprietà del capitale sono calcolati moltiplicando gli interessi detenuti, direttamente e indirettamente, nelle società figlie a ciascun livello. Nel calcolo sono considerati anche i diritti di proprietà pari o inferiori al 75% detenuti direttamente o indirettamente dalla società madre, compresi i diritti nelle società residenti in un paese terzo.

Articolo 4
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)“contribuente”, una società che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2, o ha optato per l'applicazione delle norme della presente direttiva in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3;

(2)“non contribuente”, una società che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2, e non ha optato per l'applicazione delle norme della presente direttiva in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3;

(3)"contribuente residente", un contribuente residente a fini fiscali in uno Stato membro;

(4)"contribuente non residente", un contribuente non residente a fini fiscali in uno Stato membro;

(5)"ricavi", i proventi di vendite e qualsiasi altra operazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altri tributi e prelievi riscossi per conto delle agenzie governative, di natura monetaria o non, inclusi i proventi dalla cessione di attività e diritti, gli interessi, i dividendi e altre distribuzioni di profitti, i proventi di liquidazioni, i canoni, i sussidi e le sovvenzioni, i doni ricevuti, le retribuzioni e le gratifiche. Tra i ricavi rientrano anche i doni di natura non monetaria effettuati da un contribuente. Sono esclusi i capitali raccolti dal contribuente (equity) o il debito a lui rimborsato;

(6)“costi”, le diminuzioni del capitale netto della società che si manifestano nell'esercizio sotto forma di flussi finanziari in uscita o di una riduzione di valore delle attività o sotto forma di contabilizzazione o di aumento del valore delle passività, diverse da quelle relative alle distribuzioni di natura monetaria o non monetaria agli azionisti o ai detentori di patrimonio netto operanti in quanto tali;

(7)“esercizio fiscale”, un anno civile o qualsiasi altro periodo adeguato a fini fiscali;

(8)"profitto", l'eccesso dei ricavi sui costi deducibili e altre voci deducibili in un esercizio fiscale;

(9)"perdita", l'eccesso dei costi deducibili e delle altre voci deducibili sui ricavi in un esercizio fiscale;

(10)“gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria”, tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o a un sistema nazionale di informativa finanziaria;

(11)“ricerca e sviluppo”, lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste particolari applicazioni o utilizzazioni (ricerca di base); ricerca originale svolta per acquisire nuove conoscenze ma orientata soprattutto verso un obiettivo o scopo pratico specifico (ricerca applicata); attività sistematica, basata sulle conoscenze acquisite grazie alla ricerca e all'esperienza pratica e che produce ulteriori conoscenze, orientata alla produzione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento dei prodotti o dei processi esistenti (sviluppo sperimentale);

(12)“oneri finanziari”, gli interessi passivi su tutte le forme di debito nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per obbligazioni convertibili e a cedola zero, pagamenti a titolo di meccanismi di finanziamento alternativi, la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in materia di prezzi di trasferimento, importi di interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, il rendimento nozionale sugli aumenti di capitale netto di cui all'articolo 11 della presente direttiva, determinati utili o perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti, commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti;

(13)“oneri finanziari eccedenti”, l'importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altri ricavi imponibili che il contribuente riceve e che sono economicamente equivalenti a interessi attivi;

(14)“trasferimento di attivi”, l'operazione mediante la quale uno Stato membro perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti, mentre gli attivi restano sotto la proprietà giuridica o economica dello stesso contribuente;

(15)“trasferimento di residenza fiscale”, l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce la residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

(16)“trasferimento di un'attività svolta da una stabile organizzazione", l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere presente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce tale presenza in un altro Stato membro o in un paese terzo senza diventare residente a fini fiscali in tale Stato membro o paese terzo;]

(17)“valore a fini fiscali", il valore ammortizzabile di un'attività immobilizzata o di un paniere di attività, meno l'ammortamento totale dedotto;

(18)“valore di mercato”, l'importo in cambio del quale un attivo può essere scambiato o reciproche obbligazioni possono essere regolate tra parti indipendenti e disponibili nel quadro di una transazione diretta;

(19)“attività immobilizzate", le attività materiali acquistate o create dal contribuente e le attività immateriali acquistate che possono essere valutate indipendentemente e che sono utilizzate nell'impresa per produrre, mantenere o garantire redditi per oltre 12 mesi, eccetto qualora il costo della loro acquisizione o costruzione sia inferiore a 1 000 EUR. Le attività immobilizzate includono anche le attività finanziarie, ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione conformemente all'articolo 21;

(20)"attività finanziarie", azioni in imprese consociate e prestiti a imprese consociate di cui all'articolo 56 della presente direttiva, partecipazioni quali definite all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , prestiti ad imprese con le quali il contribuente è collegato in virtù di partecipazioni, investimenti detenuti come attività immobilizzate, altri prestiti e azioni proprie nella misura in cui la legislazione nazionale consenta che figurino a bilancio;

(21)“costo di acquisizione o di costruzione”, l'importo, monetario o equivalente, corrisposto o da corrispondere, o il valore di altre attività, date in permuta o consumate, per acquisire un'attività materiale immobilizzata, al momento dell'acquisizione o della costruzione di quest'ultima;

(22)"attività materiali immobilizzate di lunga durata", attività materiali immobilizzate con una vita utile di almeno 15 anni. Edifici, aerei e navi sono considerati attività materiali immobilizzate di lunga durata;

(23)“attività materiali immobilizzate di media durata”, attività materiali immobilizzate che non sono considerate di lunga durata ai sensi del punto 22 e hanno una vita utile di almeno otto anni;

(24)"attività di seconda mano", attività immobilizzate con una vita utile che era stata parzialmente esaurita al momento dell'acquisto e che sono adatte ad essere ulteriormente utilizzate nel loro stato attuale o previa riparazione;

(25)“vita utile”, il periodo per il quale ci si attende che un'attività sia disponibile per l'uso o il numero di unità di produzione o unità similari che un contribuente prevede di ottenere dall'attività;

(26)"costi di miglioramento", costi aggiuntivi su attività immobilizzate che accrescono sostanzialmente la capacità dell'attività o migliorano sostanzialmente il suo funzionamento o rappresentano oltre il 10% del valore ammortizzabile iniziale dell'attività;

(27)"rimanenze e prodotti in corso di lavorazione", attività detenute per la vendita, in corso di produzione per la vendita o in forma di materiali o forniture da consumare nel processo di produzione o nella prestazione di servizi;

(28)"proprietario economico", la persona che riceve sostanzialmente tutti i vantaggi e sopporta tutti i rischi inerenti ad un'attività immobilizzata, che ne sia o no il proprietario giuridico. Un contribuente che ha il diritto di possedere, utilizzare e cedere un'attività immobilizzata e sopporta il rischio della sua perdita o distruzione è comunque considerato il proprietario economico;

(29)“impresa finanziaria”, una delle seguenti entità:

(a)un ente creditizio o un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ;

(b)un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ;

(c)un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

(d)un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva, in tutto o in parte, a detto ente conformemente all'articolo 5 della medesima direttiva, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE;

(e)un ente pensionistico che gestisce regimi pensionistici considerati come sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , nonché qualsiasi soggetto giuridico istituito al fine di investire in tali regimi pensionistici;

(f)un fondo di investimento alternativo (FIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, gestito da un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, o un FIA soggetto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale;

(g)un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

(h)una CCP quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ;

(i)un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

(30)“entità”, qualsiasi accordo giuridico volto a svolgere attività attraverso una società o una struttura trasparente a fini fiscali;

(31)“disallineamento da ibridi”, una situazione che insorge tra un contribuente e un'impresa consociata o una modalità strutturata tra parti in giurisdizioni fiscali diverse in cui uno dei seguenti risultati è imputabile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità o nel trattamento di una presenza commerciale come stabile organizzazione:

(a)una deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite dalla base imponibile si verifica sia nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite sono subite sia nell'altra giurisdizione (“doppia deduzione”);

(b)    una deduzione di un pagamento dalla base imponibile nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione a fini fiscali dello stesso pagamento nell'altra giurisdizione (“deduzione senza inclusione”);

(c)    in caso di differenze nel trattamento di una presenza commerciale come stabile organizzazione, la mancata imposizione di un reddito che ha fonte in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione a fini fiscali dello stesso reddito nell'altra giurisdizione (“non imposizione senza inclusione”).

Un disallineamento da ibridi si verifica solo nella misura in cui lo stesso pagamento dedotto, gli stessi costi sostenuti o le stesse perdite subite in due giurisdizioni superano l'importo del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni e che può essere attribuito alla stessa fonte.

Un disallineamento da ibridi comprende anche il trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata che interessa un contribuente in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito è trattato a fini fiscali come se percepito contemporaneamente da più di una delle parti che partecipano alla modalità, residenti a fini fiscali in giurisdizioni diverse, dando luogo a uno dei seguenti risultati:

(a)deduzione di un pagamento collegato al rendimento sottostante senza una corrispondente inclusione a fini fiscali di tale pagamento, a meno che il rendimento sottostante sia incluso nel reddito imponibile di una delle parti interessate;

(b)    sgravio di imposta ritenuta alla fonte su un pagamento derivante dallo strumento finanziario trasferito a più di una delle parti interessate;

(32)“modalità strutturata”, una modalità che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è calcolato nei termini della modalità o una modalità progettata per produrre un disallineamento da ibridi, a meno che il contribuente o un'impresa consociata non abbia potuto ragionevolmente essere consapevole del disallineamento da ibridi e non abbia beneficiato dei vantaggi fiscali derivanti da tale disallineamento;

(33)“legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società”, la legge di uno Stato membro che prevede una delle imposte elencate nell'allegato II.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di definire ulteriori concetti.

Articolo 5
Stabile organizzazione in uno Stato membro di un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione

1.Si considera che un contribuente abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è residente a fini fiscali quando dispone di un posto fisso nell'altro Stato membro tramite il quale svolge, integralmente o parzialmente, la sua attività, in particolare:

(a)una sede di direzione;

(b)una succursale;

(c)un ufficio;

(d)una fabbrica;

(e)un'officina;

(f)una miniera, un pozzo petrolifero o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

2.Un cantiere o un progetto di costruzione o installazione costituisce una stabile organizzazione solo se dura oltre 12 mesi.

3.L'espressione “stabile organizzazione” non comprende le seguenti attività, a condizione che tali attività, o l'attività globale del posto fisso di attività nel caso di cui alla lettera f), siano di carattere preparatorio o ausiliario:

(a)l'uso di attrezzature esclusivamente per lo stoccaggio, l'esposizione o la consegna di beni o merci appartenenti al contribuente;

(b)il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti al contribuente esclusivamente per lo stoccaggio, l'esposizione o la consegna;

(c)il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti al contribuente esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un'altra persona;

(d)il mantenimento di un posto fisso di attività esclusivamente per l'acquisto di beni o merci per il contribuente o per la raccolta di informazioni per il contribuente;

(e)il mantenimento di un posto fisso di attività esclusivamente per lo svolgimento di altre attività per il contribuente;

(f)il mantenimento di un posto fisso di attività esclusivamente per qualsiasi combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e).

4.Fatto salvo il paragrafo 5, se una persona agisce in uno Stato membro per conto di un contribuente e, così facendo, conclude abitualmente contratti o svolge abitualmente il ruolo principale che conduce alla conclusione di contratti che sono sistematicamente conclusi senza alcuna modifica sostanziale da parte del contribuente, si considera che il contribuente abbia una stabile organizzazione in tale Stato membro con riguardo alle attività intraprese da tale persona per il contribuente.

I contratti di cui al primo comma sono conclusi:

(a)a nome del contribuente, o

(b)ai fini del trasferimento della proprietà appartenente a tale contribuente o per la quale il contribuente gode del diritto di uso, oppure per la concessione del diritto di uso, o

(c)per la prestazione di servizi da parte del contribuente.

Il primo e il secondo comma non si applicano nel caso in cui le attività di tale persona abbiano il carattere ausiliario o preparatorio di cui al paragrafo 3 così che, se esercitate tramite un posto fisso di attività, non renderebbero tale posto fisso di attività una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.

5.

(a)Il paragrafo 4 non si applica se la persona che agisce in uno Stato membro per conto di un contribuente esercita un'attività in tale Stato membro come agente indipendente e agisce per il contribuente nell'ambito del normale esercizio della sua attività. Se tuttavia una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di uno o più contribuenti con cui ha un forte legame, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo nei confronti di tali contribuenti.

(b)Ai fini del presente articolo, una persona ha un “forte legame” con un contribuente se possiede, direttamente o indirettamente, il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'altro o ha un diritto di proprietà su oltre il 50% del suo capitale o oltre il 50% dei diritti sui profitti.

6.Il fatto che un contribuente residente a fini fiscali in uno Stato membro controlli o sia controllato da un contribuente residente a fini fiscali in un altro Stato o eserciti un'attività in tale altro Stato membro (tramite una stabile organizzazione o in altro modo) non comporta di per sé che uno dei contribuenti costituisca una stabile organizzazione dell'altro.

CAPO II

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 6
Principi generali

1.Nel calcolare la base imponibile, i profitti e le perdite sono contabilizzati solo al momento della loro realizzazione.

2.Le operazioni e i fatti generatori dell'obbligazione tributaria sono misurati individualmente.

3.Il calcolo della base imponibile avviene in modo uniforme a meno che circostanze eccezionali giustifichino una modifica.

4.La base imponibile è calcolata per ciascun esercizio fiscale salvo altrimenti previsto. Per esercizio fiscale si intende un periodo di 12 mesi, salvo altrimenti previsto.

Articolo 7
Elementi della base imponibile

La base imponibile è calcolata sottraendo dai ricavi i ricavi esenti, i costi deducibili e le altre voci deducibili.

Articolo 8
Ricavi esenti

I seguenti ricavi non devono essere inclusi nella base imponibile:

(a)i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate soggette ad ammortamento conformemente agli articoli da 31 a 41;

(b)i proventi della cessione di panieri di attività di cui all'articolo 37, paragrafo 2, compreso il valore di mercato di doni non monetari;

(c)i proventi della cessione di azioni, a condizione che il contribuente abbia mantenuto una partecipazione minima del 10% del capitale o del 10% dei diritti di voto della società nel corso dei 12 mesi precedenti la cessione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute a fini di negoziazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, e di azioni detenute da imprese di assicurazione vita conformemente all'articolo 28, lettera b);

(d)distribuzioni di profitti ricevute, a condizione che il contribuente abbia mantenuto una partecipazione minima del 10% del capitale o del 10% dei diritti di voto della società distributrice per 12 mesi consecutivi, ad eccezione delle distribuzioni di profitti derivanti da azioni detenute a fini di negoziazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, e delle distribuzioni di profitti ricevute da imprese di assicurazione vita conformemente all'articolo 28, lettera c);

(e)il reddito di una stabile organizzazione ricevuto dal contribuente nello Stato membro in cui esso è residente a fini fiscali.

Articolo 9
Costi deducibili

1.I costi sono deducibili solo nella misura in cui sono stati sostenuti nell'interesse diretto dell'attività del contribuente.

2.I costi di cui al paragrafo 1 includono tutti i costi delle vendite e tutti costi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, sostenuti dal contribuente per ottenere o assicurarsi redditi, compresi i costi della ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti per raccogliere capitali (equity) o reperire prestiti per l'esercizio dell'attività.

3.Oltre agli importi che possono essere dedotti come costi per la ricerca e lo sviluppo di cui al paragrafo 2, il contribuente può dedurre, per ogni esercizio fiscale, un ulteriore 50% di tali costi, ad eccezione dei costi relativi alle attività materiali immobilizzate mobili sostenuti nel corso dello stesso esercizio. Se i costi per la ricerca e lo sviluppo sono superiori a 20 000 000 EUR, il contribuente può dedurre il 25% dell'importo eccedente.

In deroga al primo comma, il contribuente può dedurre un ulteriore 100% dei costi per la ricerca e lo sviluppo fino a 20 000 000 EUR se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)    si tratta di un'impresa non quotata con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 000 000 EUR;

b)    non è registrato da più di cinque anni. Se il contribuente non è soggetto a registrazione, si può considerare che il periodo di cinque anni inizi nel momento in cui l'impresa avvia l'attività economica o è soggetta a imposta per tale attività;

c)    non è stato costituito a seguito di fusione;

d)    non ha imprese consociate.

4.Gli Stati membri possono prevedere la deduzione di doni e donazioni ad enti caritativi.

Articolo 10
Altre voci deducibili

È operata una deduzione con riferimento all'ammortamento delle attività immobilizzate di cui agli articoli da 30 a 40.

Articolo 11
Deduzione per la crescita e gli investimenti (AGI)

1.Ai fini del presente articolo, per “base patrimoniale AGI” si intende, in un determinato esercizio fiscale, la differenza tra il patrimonio netto di un contribuente e il valore fiscale della sua partecipazione nel capitale delle imprese consociate di cui all'articolo 56.

2.Ai fini del presente articolo, per "patrimonio netto” si intende uno dei seguenti:

(a)“patrimonio netto”, quale descritto nell'allegato III, sezione A “Patrimonio netto e passività”, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ;

(b)“patrimonio netto” quale descritto nell'allegato IV, sezione L, della direttiva 2013/34/UE;

(c)“patrimonio netto”, quale definito nei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) adottati e utilizzati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

3.Un importo pari al rendimento nozionale degli aumenti della base patrimoniale AGI è deducibile dalla base imponibile di un contribuente in conformità dei paragrafi da 1 a 6. In caso di diminuzione della base patrimoniale AGI, diventa imponibile un importo pari al rendimento nozionale della diminuzione della base patrimoniale AGI.

4.Gli aumenti o le diminuzioni della base patrimoniale AGI sono calcolati, per i primi dieci esercizi fiscali in cui un contribuente è soggetto alle norme della presente direttiva, come la differenza tra la base patrimoniale AGI alla fine dell'esercizio fiscale interessato e la base patrimoniale AGI il primo giorno del primo esercizio fiscale al quale si applicano le norme della presente direttiva. Dopo i primi dieci esercizi fiscali, il riferimento all'importo della base patrimoniale AGI che è deducibile dalla base patrimoniale AGI alla fine dell'esercizio fiscale interessato è riportato ogni anno di un esercizio fiscale.

5.Il rendimento nozionale di cui al paragrafo 3 è pari al rendimento dei titoli di riferimento a dieci anni della zona euro nel mese di dicembre dell'anno che precede il relativo esercizio fiscale, pubblicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di un premio di rischio di due punti percentuali. Una soglia minima pari al due per cento si applica quando la curva del rendimento annuale è negativa.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per definire norme più dettagliate contro l'elusione fiscale, in particolare nei seguenti settori pertinenti all'AGI:

(a)prestiti intragruppo e prestiti che coinvolgono imprese consociate;

(b)contributi in denaro e in natura;

(c)trasferimenti di partecipazioni;

(d)riclassificazione di capitale vecchio come capitale nuovo attraverso liquidazioni e creazione di start-up;

(e)creazione di società figlie;

(f)acquisizioni di attività detenute da imprese consociate;

(g)strutture a doppia deduzione che combinano deducibilità degli interessi e deduzioni nell'ambito dell'AGI;

(h)aumenti dell'importo dei crediti per il finanziamento di prestiti verso imprese consociate rispetto all'importo di tali crediti alla data di riferimento.

Articolo 12
Voci non deducibili

In deroga agli articoli 9 e 10, le seguenti voci non sono deducibili:

(a)le distribuzioni di profitti e i rimborsi di patrimonio netto o debito;

(b)il 50% delle spese di rappresentanza, fino a concorrenza di un importo che non supera [x]% dei ricavi dell'esercizio fiscale;

(c)il trasferimento degli utili non distribuiti in una riserva che costituisce parte del patrimonio netto della società;

(d)l'imposta sul reddito delle società e le imposte analoghe sui profitti;

(e)le tangenti e gli altri pagamenti illegali;

(f)ammende e sanzioni, ivi comprese le penali per ritardato pagamento, dovute ad un'autorità pubblica per violazioni della legislazione;

(g)i costi sostenuti da una società ai fini dell'ottenimento di reddito esente conformemente all'articolo 8, lettere c), d) ed e);

(h)doni e donazioni diversi da quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

(i)costi di acquisizione o costruzione o costi connessi al miglioramento di attività immobilizzate che sono deducibili a norma degli articoli 10 e 18, tranne per i costi relativi alla ricerca e allo sviluppo. I costi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 33, paragrafo 2, lettere a) e b), non sono considerati costi relativi alla ricerca e allo sviluppo;

(j)le perdite subite da una stabile organizzazione in un paese terzo.

Articolo 13
Norma relativa ai limiti sugli interessi

1.Gli oneri finanziari sono deducibili fino a concorrenza degli interessi o di altri ricavi imponibili da attivi finanziari ricevuti dal contribuente.

2.Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti fino al 30% degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo massimo di 3 000 000 EUR, se superiore.

Ai fini del presente articolo, qualora un contribuente sia autorizzato o tenuto ad agire per conto di un gruppo, secondo quanto definito nelle norme di un regime nazionale di tassazione dei gruppi, l'intero gruppo è trattato come un contribuente. In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA sono calcolati per l'intero gruppo. L'importo di 3 000 000 EUR deve essere considerato anche per l'intero gruppo.

3.L'EBITDA si calcola aggiungendo alla base imponibile del contribuente gli importi corretti per l'imposta degli oneri finanziari eccedenti, nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti. I ricavi esenti sono esclusi dall'EBITDA del contribuente.

4.In deroga al paragrafo 2, un contribuente che ha i requisiti per essere ritenuto una società indipendente ha il diritto di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti. Per società indipendente si intende un contribuente che non fa parte di un gruppo consolidato a fini contabili e non ha imprese consociate o stabili organizzazioni.

5.In deroga al paragrafo 2, gli oneri finanziari eccedenti sono interamente deducibili se sono sostenuti per:

(a)prestiti conclusi prima del [data dell'accordo politico sulla presente direttiva], con l'esclusione di qualsiasi successiva modifica di tali prestiti;

(b)prestiti utilizzati per finanziare progetti di infrastrutture pubbliche a lungo termine, quando il gestore del progetto, gli oneri finanziari, le attività e i redditi sono tutti nell'Unione.

Ai fini della lettera b), per progetto di infrastrutture pubbliche a lungo termine si intende un progetto finalizzato a fornire, ammodernare, gestire o mantenere un'attività su larga scala considerata da uno Stato membro di interesse pubblico generale.

Ai sensi della lettera b), qualsiasi reddito derivante da un progetto di infrastrutture pubbliche a lungo termine è escluso dall'EBITDA del contribuente.

6.Gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti in un determinato esercizio fiscale sono riportati senza limiti di tempo.

7.I paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle imprese finanziarie, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato a fini contabili.

Articolo 14
Costi sostenuti a beneficio di azionisti, parenti diretti di tali azionisti o imprese consociate

I benefici concessi a un azionista che sia una persona fisica, al coniuge o ad un parente in linea ascendente o discendente di tale persona o concessi a un'impresa consociata di cui all'articolo 56 non sono trattati come costi deducibili nella misura in cui tali benefici non sarebbero concessi ad un terzo indipendente.

CAPO III

REGOLE TEMPORALI E QUANTIFICAZIONE

Articolo 15
Principi generali

I ricavi, i costi e tutte le altre voci deducibili sono contabilizzati nell'esercizio fiscale in cui sono acquisiti o sono sostenuti, salvo altrimenti previsto nella presente direttiva.

Articolo 16
Acquisizione dei ricavi

1.I ricavi sono acquisiti nel momento in cui è sorto il diritto di riceverli e possono essere determinati attendibilmente, a prescindere dal fatto che gli importi in questione siano stati effettivamente versati.

2.I ricavi derivanti dal commercio di beni sono considerati acquisiti conformemente al paragrafo 1 quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)il contribuente ha trasferito all'acquirente la proprietà dei beni venduti;

(b)il contribuente non mantiene l'effettivo controllo sui beni venduti;

(c)l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente determinato;

(d)è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno al contribuente;

(e)i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

3.I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono considerati acquisiti se i servizi sono stati prestati e le condizioni seguenti sono state soddisfatte:

(a)l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente determinato;

(b)è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno al prestatore;

(c)lo stadio di completamento dell'operazione alla data di chiusura dell'esercizio fiscale può essere attendibilmente determinato;

(d)i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Se i criteri di cui alle lettere da a) a d) non sono soddisfatti, i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono considerati acquisiti solo nella misura in cui possono essere abbinati ai costi deducibili.

4.Se i ricavi derivano da pagamenti al contribuente che dovrebbero essere effettuati in diverse fasi, sono considerati acquisiti quando ciascuna delle singole rate diviene esigibile.

Articolo 17
Sostenimento di costi deducibili

Un costo deducibile è considerato sostenuto nel momento in cui sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)è sorta l'obbligazione di effettuare il pagamento; se un costo consiste in pagamenti che il contribuente deve effettuare in diverse fasi, l'obbligazione di effettuare un pagamento sorge nel momento in cui ciascuna delle singole rate diviene esigibile;

(b)l'importo dell'obbligazione può essere quantificato con ragionevole accuratezza;

(c)nel caso di commercio di beni, i rischi e i benefici significativi inerenti alla proprietà dei beni sono stati trasferiti al contribuente e, in caso di prestazioni di servizi, questi ultimi sono stati ricevuti dal contribuente.

Articolo 18
Costi relativi alle attività non ammortizzabili

I costi relativi all'acquisizione o alla costruzione di attività materiali immobilizzate di cui all'articolo 38 o i costi relativi al miglioramento di tali attività sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui tali attività sono cedute, purché i proventi della cessione siano inclusi nella base imponibile.

Articolo 19
Misurazione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione

1.L'importo totale dei costi deducibili di un esercizio fiscale è maggiorato del valore delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione all'inizio dell'esercizio fiscale e decurtato del valore delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione alla fine dello stesso esercizio fiscale, ad eccezione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione relativi a contratti a lungo termine quali definiti all'articolo 22.

2.I costi delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione sono misurati in modo coerente utilizzando il metodo “first-in first-out” (primo entrato, primo uscito), il metodo “last-in first-out” (ultimo entrato, primo uscito) o il metodo del costo medio ponderato.

3.È misurato individualmente il costo delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione che non sono normalmente fungibili e delle merci o dei servizi rispettivamente prodotti o prestati e mantenuti distinti per specifici progetti.

Articolo 20
Valutazione

1.La base imponibile è calcolata in base ai seguenti elementi:

(a)al corrispettivo monetario dell'operazione, ad esempio al prezzo dei beni venduti o dei servizi prestati;

(b)al valore di mercato qualora il corrispettivo dell'operazione sia integralmente o parzialmente non monetario;

(c)al valore di mercato nel caso di un dono non monetario;

(d)al valore di mercato delle attività e passività finanziarie detenute a fini di negoziazione.

2.La base imponibile, compresi i ricavi e i costi, è espressa in euro durante l'esercizio fiscale o l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale al tasso di cambio medio annuo dell'anno civile comunicato dalla Banca centrale europea o, se l'esercizio fiscale non coincide con l'anno civile, alla media dei rilevamenti quotidiani comunicati dalla Banca centrale europea nel corso di tutto l'esercizio fiscale.

3.Il paragrafo 2 non si applica a un contribuente in uno Stato membro che non ha adottato l'euro.

Articolo 21
Attività e passività finanziarie detenute a fini di negoziazione (portafoglio di negoziazione)

1.Un'attività o passività finanziaria si considera detenuta a fini di negoziazione se presenta una delle seguenti caratteristiche:

(a)è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

(b)è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati, compresi i derivati, che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo.

2.In deroga agli articoli 16 e 17, le differenze tra il valore di mercato delle attività o passività finanziarie detenute a fini di negoziazione, calcolato all'inizio di un esercizio fiscale, o alla data di acquisto se successiva, e il loro valore di mercato calcolato alla fine dello stesso esercizio fiscale, sono incluse nella base imponibile di tale esercizio fiscale.

3.I proventi di un'attività o passività finanziaria detenuta a fini di negoziazione che viene ceduta sono addizionati alla base imponibile. Il valore di mercato di tale attività o passività all'inizio dell'esercizio fiscale, o alla data di acquisto se successiva, è dedotto dalla base imponibile.

4.Quando si ricevono distribuzioni di profitti rispetto a partecipazioni detenute a fini di negoziazione, l'esenzione dalla base imponibile di cui all'articolo 8, lettera d), non si applica.

5.In deroga all'articolo 8, lettera c), le differenze tra il valore di mercato di un'attività o passività finanziaria che non è più detenuta a fini di negoziazione, ma che è ancora detenuta come un'attività immobilizzata, calcolato all'inizio di un esercizio fiscale, o alla data di acquisto se successiva, e il suo valore di mercato calcolato alla fine dello stesso esercizio fiscale, sono incluse nella base imponibile di tale esercizio fiscale.

In deroga all'articolo 8, lettera c), le differenze tra il valore di mercato di un'attività o passività finanziaria che non è più detenuta come un'attività immobilizzata, ma che è ancora detenuta a fini di negoziazione, calcolato all'inizio di un esercizio fiscale, o alla data di acquisto se successiva, e il suo valore di mercato calcolato alla fine dello stesso esercizio fiscale, sono incluse nella base imponibile di tale esercizio fiscale.

Il valore di mercato di un'attività o passività finanziaria alla fine dell'esercizio fiscale nel corso del quale passa da attività immobilizzata ad attività o passività detenuta a fini di negoziazione e viceversa è anche il suo valore di mercato all'inizio dell'esercizio successivo a tale passaggio.

6.Il periodo di cui all'articolo 8, lettera c), inizia o è interrotto quando l'attività o la passività finanziaria non è più detenuta a fini di negoziazione o non è più un'attività immobilizzata.

Articolo 22
Contratti a lungo termine

1.Un contratto a lungo termine è un contratto che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(a)è concluso a fini di produzione, installazione o costruzione o di prestazione di servizi;

(b)la sua durata supera, o è previsto che superi, 12 mesi.

2.In deroga all'articolo 16, i ricavi derivanti da un contratto a lungo termine sono considerati acquisiti per l'importo corrispondente alla parte del contratto a lungo termine che è stata completata nell'esercizio fiscale interessato. La percentuale di completamento del contratto a lungo termine è determinata in base al rapporto tra i costi di tale esercizio e i costi complessivi stimati.

3.I costi inerenti ai contratti a lungo termine sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti.

Articolo 23
Accantonamenti

1.In deroga all'articolo 17, qualora alla fine di un esercizio fiscale sia accertato che il contribuente ha un'obbligazione giuridica, o una probabile obbligazione giuridica futura, derivante dalle attività o operazioni svolte in tale esercizio fiscale o in precedenti esercizi fiscali, sono deducibili gli importi risultanti da tale obbligazione che possano essere stimati in modo affidabile, purché sia previsto che il regolamento finale dell'importo dia luogo ad un costo deducibile.

Ai fini del presente articolo, un'obbligazione giuridica può derivare:

(a)da un contratto;

(b)dalla normativa;

(c)da un atto amministrativo di natura generale o indirizzato a un contribuente specifico;

(d)da altre disposizioni di legge.

Qualora l'obbligazione si riferisca ad un'attività od operazione che continuerà nei futuri esercizi fiscali, l'accantonamento è distribuito proporzionalmente sulla durata stimata dell'attività o operazione.

Gli accantonamenti a norma del presente articolo sono riesaminati e aggiustati alla fine di ciascun esercizio fiscale. Nel calcolare la base imponibile negli esercizi fiscali futuri si tiene conto degli importi già dedotti a norma del presente articolo.

2.Un importo stimato affidabile di cui al paragrafo 1 è la spesa prevista necessaria per regolare l'obbligazione giuridica corrente alla fine dell'esercizio fiscale, purché la stima sia basata su tutti i fattori rilevanti, compresa l'esperienza passata della società, del gruppo o del settore. Nella stima dell'importo dell'accantonamento si applicano le disposizioni seguenti:

(a)si tiene conto di tutti i rischi e di tutte le incertezze; l'incertezza non giustifica tuttavia la creazione di accantonamenti eccessivi;

(b)se la durata dell'accantonamento è pari o superiore a 12 mesi e non vi è alcun tasso di sconto convenuto, l'accantonamento è scontato alla media annua del tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) per le obbligazioni con una scadenza di 12 mesi, pubblicato dalla Banca centrale europea, nell'anno civile nel corso del quale termina l'esercizio fiscale;

(c)si tiene conto di eventi futuri che possano essere ragionevolmente previsti;

(d)si tiene conto di vantaggi futuri direttamente connessi all'evento che ha dato origine all'accantonamento.

3.Gli accantonamenti non sono dedotti nei seguenti casi:

(a)perdite potenziali;

(b)futuri aumenti dei costi.

Articolo 24
Pensioni

Gli Stati membri possono prevedere la deduzione degli accantonamenti per prestazioni pensionistiche.

Articolo 25
Deduzioni per crediti irrecuperabili

1.È consentita una deduzione per un credito irrecuperabile qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)al termine dell'esercizio fiscale il contribuente ha adottato tutti i provvedimenti ragionevoli, indicati al paragrafo 2 del presente articolo, per ottenere il pagamento ed è probabile che il debito non verrà saldato integralmente o parzialmente; o il contribuente ha un gran numero di crediti omogenei che derivano tutti dallo stesso settore di attività economica ed è in grado di stimare ragionevolmente l'importo del credito irrecuperabile su base percentuale, purché il valore di ciascun credito omogeneo sia inferiore allo 0,1% del valore di tutti i crediti omogenei. Per ottenere una stima affidabile il contribuente tiene conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'esperienza passata;

(b)il debitore non ha un rapporto con il contribuente di cui all'articolo 3, né il debitore e il contribuente sono imprese consociate di cui all'articolo 56. Se il debitore è una persona fisica, il debitore, il coniuge o un parente in linea ascendente o discendente non partecipa alla gestione o al controllo del contribuente né, direttamente o indirettamente, al suo capitale, secondo quanto disposto all'articolo 56;

(c)non è stata reclamata alcuna deduzione a norma dell'articolo 39 in relazione al credito irrecuperabile;

(d)qualora il credito irrecuperabile si riferisca ad un credito commerciale, un importo corrispondente al credito è incluso come ricavo nella base imponibile.

2.Nel determinare se siano stati adottati tutti i provvedimenti ragionevoli per ottenere il pagamento, si tiene conto degli elementi di cui alle lettere da a) a e), purché siano basati su prove oggettive:

(a)se i costi del recupero siano sproporzionati rispetto al credito;

(b)se vi siano prospettive di un reale recupero;

(c)se sia ragionevole, date le circostanze, attendersi che il contribuente persegua il recupero;

(d)il lasso di tempo trascorso dalla data di scadenza dell'obbligazione;

(e)se il debitore sia stato dichiarato insolvente o sia stata avviata un'azione legale o sia stata incaricata un'agenzia per il recupero crediti.

3.Qualora un credito dedotto in precedenza in quanto irrecuperabile venga regolato, l'importo recuperato è aggiunto alla base imponibile dell'anno del regolamento.

Articolo 26
Coperture

1.Gli utili e le perdite inerenti ad uno strumento di copertura, che risultino da una valutazione o da atti di cessione, sono trattati allo stesso modo dei corrispondenti utili e perdite sull'elemento coperto. Vi è una relazione di copertura qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a)la relazione di copertura è designata formalmente e documentata in anticipo;

(b)si prevede che la copertura sia altamente efficace e l'efficacia può essere misurata in modo affidabile.

2.Se la relazione di copertura è interrotta o uno strumento finanziario già detenuto è successivamente trattato come uno strumento di copertura, con il conseguente passaggio a un regime fiscale diverso, qualsiasi differenza tra il nuovo valore dello strumento di copertura, da determinare in base all'articolo 20 alla fine dell'esercizio fiscale, e il valore di mercato all'inizio dello stesso esercizio fiscale viene inclusa nella base imponibile.

Il valore di mercato dello strumento di copertura alla fine dell'esercizio fiscale nel corso del quale tale strumento è passato a un regime fiscale diverso coincide con il suo valore di mercato all'inizio dell'esercizio successivo a tale passaggio.

Articolo 27
Valutazione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione

1.Un contribuente utilizza sistematicamente lo stesso metodo per la valutazione di tutte le rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione aventi analoga natura ed uso.

Il costo delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione comprende tutti i costi di acquisto, i costi diretti di trasformazione e gli altri costi diretti sostenuti per portarli nel luogo e nelle condizioni attuali nell'esercizio fiscale interessato.

I costi sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile.

Un contribuente che abbia incluso i costi indiretti nella valutazione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione prima di diventare soggetto alle norme della presente direttiva può continuare ad applicare il metodo dei costi indiretti.

2.Le rimanenze e i prodotti in corso di lavorazione sono valutati l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale al valore di costo o al valore netto di realizzo, se inferiore.

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento, nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.

Articolo 28
Imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione che sono state autorizzate ad operare negli Stati membri, conformemente alla direttiva 73/239/CEE del Consiglio per l'assicurazione non vita 26 , alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'assicurazione vita 27 e alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per la riassicurazione 28 sono soggette alle seguenti regole supplementari:

(a)la base imponibile include la differenza tra il valore di mercato misurato alla fine e all'inizio dello stesso esercizio fiscale o al momento del completamento dell'acquisto, se successivo, delle attività in cui si investe a beneficio dei contraenti di polizze vita che sopportano il rischio di investimento e che sono detenute da imprese di assicurazione vita;

(b)la base imponibile include la differenza tra il valore di mercato misurato al momento della cessione e all'inizio dell'esercizio fiscale o al momento del completamento dell'acquisto, se successivo, delle attività in cui si investe a beneficio dei contraenti di polizze vita che sopportano il rischio di investimento e che sono detenute da imprese di assicurazione vita;

(c)la base imponibile comprende le distribuzioni di profitti ricevute dalle imprese di assicurazione vita;

(d)le riserve tecniche delle imprese di assicurazione costituite conformemente alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio 29 sono deducibili ad eccezione delle riserve di perequazione. Uno Stato membro può prevedere la deduzione delle riserve di perequazione. Gli importi dedotti sono riesaminati e aggiustati alla fine di ciascun esercizio fiscale. Gli importi già dedotti sono presi in considerazione nel calcolo della base imponibile negli esercizi futuri.

Articolo 29
Tassazione in uscita

1.Un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, previa detrazione del loro valore a fini fiscali, è considerato come ricavi acquisiti in uno dei seguenti casi:

(a)se un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;

(b)se un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui, a causa del trasferimento, lo Stato membro della stabile organizzazione non ha più il diritto di tassare gli attivi trasferiti;

(c)se un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;

(d)se un contribuente trasferisce l'attività svolta dalla sua stabile organizzazione da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo, nella misura in cui, a causa del trasferimento, lo Stato membro della stabile organizzazione non ha più il diritto di tassare gli attivi trasferiti.

2.Lo Stato membro in cui sono trasferiti gli attivi, la residenza fiscale o l'attività svolta da una stabile organizzazione accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali.

3.Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi relativi al finanziamento di titoli, di attivi forniti come garanzia collaterale o se il trasferimento avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità nel caso in cui tali attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento entro un periodo di 12 mesi.

CAPO IV

AMMORTAMENTO DELLE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

Articolo 30
Registro delle attività immobilizzate

1.I costi di acquisizione o costruzione o i costi di miglioramento, insieme alla data pertinente, sono registrati in un registro delle attività immobilizzate separatamente per ciascuna attività immobilizzata.

2.Qualora un'attività immobilizzata sia ceduta, le informazioni sulla cessione, data compresa, e qualsiasi provento o risarcimento derivante dalla cessione sono registrati nel registro delle attività immobilizzate.

3.Il registro delle attività immobilizzate è tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati di ammortamento, ai fini del calcolo della base imponibile.

Articolo 31
Valore ammortizzabile

1.Il valore ammortizzabile comprende i costi direttamente connessi all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di un'attività immobilizzata. Tali costi non includono l'imposta sul valore aggiunto deducibile. I costi di acquisizione o costruzione o i costi di miglioramento di un'attività immobilizzata non possono includere gli interessi.

2.Il valore ammortizzabile di un'attività ricevuta in dono è il valore di mercato che è stato incluso nei ricavi.

3.Il valore ammortizzabile di un'attività immobilizzata soggetta ad ammortamento è decurtato dell'importo di eventuali sussidi pubblici direttamente connessi all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento dell'attività di cui all'articolo 8, lettera a).

4.L'ammortamento di attività immobilizzate che non sono disponibili per l'uso non è preso in considerazione.

Articolo 32
Diritto all'ammortamento

1.Fatto salvo il paragrafo 3, l'ammortamento è dedotto dal proprietario economico.

2.Nel caso dei contratti di leasing nei quali la proprietà economica e la proprietà giuridica non coincidono, il proprietario economico ha diritto a dedurre dalla sua base imponibile la componente dell'interesse nei pagamenti per il leasing, salvo qualora tale elemento non sia incluso nella base imponibile del proprietario giuridico.

3.In caso di impossibilità di identificare il proprietario economico di un'attività, il proprietario giuridico ha diritto a dedurre l'ammortamento. In tal caso la componente dell'interesse e la componente del capitale nei pagamenti per il leasing sono entrambe incluse nella base imponibile del proprietario giuridico e possono essere dedotte dal locatario.

4.Un'attività immobilizzata non può essere ammortizzata da più di un contribuente alla volta, a meno che la proprietà giuridica o la proprietà economica sia ripartita tra più contribuenti.

5.Un contribuente non può astenersi dall'ammortamento.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 riguardo:

(a)alla definizione della proprietà giuridica e della proprietà economica, in particolare in relazione ad attività in leasing;

(b)al calcolo delle componenti del capitale e degli interessi nei pagamenti per il leasing;

(c)al calcolo del valore ammortizzabile di un'attività in leasing.

Articolo 33
Attività ammortizzabili individualmente

1.Fatti salvi il paragrafo 2 e gli articoli 37 e 38, le attività immobilizzate sono ammortizzate individualmente lungo la loro vita utile secondo il metodo delle quote costanti. La vita utile di un'attività immobilizzata è determinata come segue:

(a)edifici commerciali, uffici e altri edifici e ogni altro tipo di beni immobili utilizzati per l'attività economica, ad eccezione di edifici e strutture industriali: 40 anni;

(b)edifici e strutture industriali: 25 anni;

(c)attività materiali immobilizzate di lunga durata, diverse dalle attività di cui alle lettere a) e b): 15 anni;

(d)attività materiali immobilizzate di media durata: 8 anni;

(e)attività immateriali immobilizzate: il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto di uso è stato concesso o, se tale periodo non può essere determinato, 15 anni.

2.Gli edifici e altri tipi di beni immobili di seconda mano, le attività materiali immobilizzate di lunga durata di seconda mano, le attività materiali immobilizzate di media durata di seconda mano e le attività immateriali immobilizzate di seconda mano sono ammortizzati conformemente alle regole seguenti:

(a)edifici commerciali, uffici e altri edifici di seconda mano e ogni altro tipo di beni immobili utilizzati per l'attività economica di seconda mano, ad eccezione di edifici e strutture industriali: 40 anni, a meno che il contribuente dimostri che la vita utile residua stimata dell'attività è inferiore a 40 anni, nel qual caso è ammortizzato nell'arco di tale periodo più breve;

(b)edifici e strutture industriali di seconda mano: 25 anni, a meno che il contribuente dimostri che la vita utile residua stimata dell'attività è inferiore a 25 anni, nel qual caso è ammortizzato nell'arco di tale periodo più breve;

(c)attività materiali immobilizzate di lunga durata di seconda mano, diverse dalle attività di cui alle lettere a) e b): 15 anni, a meno che il contribuente dimostri che la vita utile residua stimata dell'attività è inferiore a 15 anni, nel qual caso è ammortizzato nell'arco di tale periodo più breve;

(d)attività materiali immobilizzate di media durata di seconda mano: 8 anni, a meno che il contribuente dimostri che la vita utile residua stimata dell'attività è inferiore a 8 anni, nel qual caso è ammortizzato nell'arco di tale periodo più breve;

(e)attività immateriali immobilizzate di seconda mano: 15 anni, a meno che possa essere determinato il periodo residuo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso, nel qual caso essa è ammortizzata nell'arco di tale periodo.

Articolo 34
Regole temporali

1.L'ammortamento di un anno intero è dedotto nell'anno dell'acquisizione o della messa in funzione dell'attività immobilizzata, se successivo. Non è dedotto alcun ammortamento nell'anno della cessione.

2.Il valore a fini fiscali di un'attività immobilizzata che è ceduta o danneggiata in misura tale da non poter più essere utilizzata per l'attività economica, e il valore a fini fiscali degli eventuali costi di miglioramento sostenuti in relazione a tale attività sono dedotti dalla base imponibile nell'anno della cessione o del danno.

3.Qualora un'attività materiale immobilizzata non soggetta ad ammortamento abbia dato origine ad una diminuzione eccezionale di valore a norma dell'articolo 39, i costi deducibili a norma dell'articolo 18 sono decurtati per tenere conto della deduzione eccezionale già ricevuta da un contribuente.

Articolo 35
Deduzione per le attività di sostituzione

1.Qualora i proventi della cessione, incluso il risarcimento per danni, di un'attività ammortizzabile individualmente o di un'attività materiale immobilizzata non soggetta a deterioramento fisico e obsolescenza di cui all'articolo 38, lettera a), debbano essere reinvestiti, prima della fine del secondo esercizio fiscale dopo l'esercizio fiscale nel quale si è verificata la cessione, in un'attività analoga utilizzata per una finalità economica identica o analoga, l'importo per il quale tali proventi superano il valore a fini fiscali dell'attività può essere dedotto nell'esercizio della cessione. Il valore ammortizzabile dell'attività di sostituzione è decurtato dello stesso importo.

Un'attività che è ceduta volontariamente deve essere stata posseduta per un periodo minimo di tre anni prima della cessione.

2.L'attività di sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere acquistata nell'esercizio fiscale precedente alla cessione. Se l'attività di sostituzione non è acquistata prima della fine del secondo esercizio fiscale successivo a quello nel quale si è verificata la cessione dell'attività, l'importo dedotto nell'anno della cessione, maggiorato del 10%, è aggiunto alla base imponibile nel secondo esercizio fiscale dopo la cessione.

Articolo 36
Ammortamento dei costi di miglioramento

1.I costi di miglioramento sono ammortizzati conformemente alle regole applicabili all'attività immobilizzata che è stata migliorata come se riguardassero un'attività immobilizzata di nuova acquisizione. Ciononostante, i costi di miglioramento relativi a beni immobili in affitto sono ammortizzati conformemente all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a).

2.Qualora il contribuente dimostri che la vita utile residua stimata di un'attività immobilizzata ammortizzata singolarmente sia inferiore alla vita utile dell'attività di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i costi di miglioramento per la suddetta attività sono ammortizzati nell'arco di tale periodo più breve.

Articolo 37
Paniere di attività

1.Le attività immobilizzate diverse da quelle di cui agli articoli 33 e 38 sono ammortizzate insieme in un paniere di attività ad un tasso annuo del 25% del valore ammortizzabile.

2.Il valore ammortizzabile del paniere di attività al termine dell'esercizio fiscale è pari al suo valore a fini fiscali al termine dell'esercizio fiscale precedente, aggiustato in funzione delle attività che entrano ed escono dal paniere durante l'esercizio in corso. I costi di acquisto o di costruzione e i costi di miglioramento delle attività sono aggiunti al valore ammortizzabile, mentre i proventi di una cessione di attività ed eventuali risarcimenti ricevuti per la perdita o la distruzione di un'attività sono dedotti.

3.Se il valore ammortizzabile calcolato conformemente al paragrafo 2 è negativo, vi si aggiunge l'importo necessario per arrivare a zero. Lo stesso importo è aggiunto alla base imponibile.

Articolo 38
Attività non soggette ad ammortamento

Le seguenti attività non sono soggette ad ammortamento:

(a)attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza quali terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli;

(b)attività finanziarie.

Articolo 39
Diminuzione eccezionale di valore

1.Un contribuente che dimostri che un'attività materiale immobilizzata non soggetta ad ammortamento, come indicato all'articolo 38, lettera a), è diminuita in valore alla fine di un esercizio fiscale a causa di forza maggiore o di attività criminali da parte di terzi può dedurre dalla base imponibile un importo pari a tale diminuzione di valore. Questo tipo di deduzione è tuttavia impossibile per le attività i cui proventi di cessione siano esenti da imposta.

2.Se il valore di un'attività che in un esercizio fiscale precedente è stata soggetta ad ammortamento ai sensi del paragrafo 1 aumenta successivamente, un importo equivalente a tale aumento è aggiunto alla base imponibile nell'esercizio in cui si verifica tale incremento. L'importo aggiunto o gli importi aggiunti, considerati complessivamente, non possono tuttavia superare l'importo della deduzione concessa originariamente.

Articolo 40
Precisazione delle categorie di attività immobilizzate

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di definire più precisamente le categorie di attività immobilizzate di cui al presente capo.

CAPO V

PERDITE

Articolo 41
Perdite

1.Le perdite sostenute in un esercizio fiscale da un contribuente residente o da una stabile organizzazione di un contribuente non residente possono essere riportate e dedotte in esercizi fiscali successivi, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva.

2.Una riduzione della base imponibile a seguito della considerazione di perdite di esercizi fiscali precedenti non può produrre un importo negativo.

3.Le perdite sostenute da un contribuente residente o dalla stabile organizzazione di un contribuente non residente negli esercizi precedenti non sono dedotte se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)un'altra società acquista una partecipazione nel contribuente e conseguentemente il contribuente acquisito diventa una società figlia qualificata dell'acquirente di cui all'articolo 3;

(b)l'attività del contribuente acquisito ha subito un cambiamento importante, il che significa che il contribuente acquisito cessa di esercitare un'attività che rappresentava oltre il [60%] del fatturato da esso realizzato nel corso dell'esercizio fiscale precedente o intraprende nuove attività che rappresentano oltre il [60%] del suo fatturato nell'esercizio fiscale della loro introduzione o in quello successivo.

4.Sono dedotte in primis le perdite più vecchie.

Articolo 42
Compensazione delle perdite con recupero

1.Un contribuente residente che è ancora in attivo dopo aver dedotto le proprie perdite a norma dell'articolo 41 può inoltre dedurre perdite sostenute, nello stesso esercizio fiscale, dalle sue società figlie qualificate dirette, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o da stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. Tale compensazione delle perdite è concessa per un periodo di tempo limitato in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

2.La deduzione è in proporzione alla partecipazione del contribuente residente nelle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e totale per le stabili organizzazioni. In nessun caso la riduzione della base imponibile del contribuente residente può risultare in un importo negativo.

3.Il contribuente residente aggiunge alla propria base imponibile, a concorrenza dell'importo dedotto in precedenza come perdita, i profitti successivamente realizzati dalle sue società figlie qualificate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o dalle sue stabili organizzazioni.

4.Le perdite dedotte a norma dei paragrafi 1 e 2 sono automaticamente reintegrate nella base imponibile del contribuente residente in uno dei seguenti casi:

(a)se, alla fine del quinto esercizio fiscale dopo che le perdite sono diventate deducibili, nessun profitto è stato reintegrato o i profitti reintegrati non corrispondono all'intero ammontare delle perdite dedotte;

(b)se la società figlia qualificata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è venduta, liquidata o trasformata in una stabile organizzazione;

(c)se la stabile organizzazione è venduta, liquidata o trasformata in una società figlia;

(d)se la società madre non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

CAPO VI
NORME INERENTI ALL'INGRESSO NEL REGIME DELLA BASE IMPONIBILE E ALL'USCITA DAL MEDESIMO

Articolo 43
Contabilizzazione e valutazione delle attività e delle passività

Tutte le attività e le passività sono contabilizzate al valore calcolato in base alle disposizioni tributarie nazionali immediatamente prima della data alla quale le norme della presente direttiva iniziano ad essere applicate al contribuente.

Articolo 44
Classificazione delle attività immobilizzate ai fini dell'ammortamento

Oltre alle disposizioni degli articoli da 30 a 40, le seguenti norme si applicano in relazione all'ammortamento delle attività immobilizzate che passano dalla legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società al regime della base imponibile:

(a)le attività immobilizzate che sono ammortizzabili individualmente sia a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile in precedenza al contribuente, sia secondo le norme della presente direttiva sono ammortizzate conformemente all'articolo 33, paragrafo 2;

(b)le attività immobilizzate che erano ammortizzabili individualmente a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile in precedenza al contribuente, ma non lo sono secondo le norme della presente direttiva, entrano nel paniere di attività di cui all'articolo 37;

(c)le attività immobilizzate che erano incluse in un paniere di attività a fini di ammortamento a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente entrano nel paniere di attività di cui all'articolo 37, a prescindere dal fatto che siano ammortizzabili individualmente secondo le norme della presente direttiva;

(d)le attività immobilizzate che non erano ammortizzabili o non sono state ammortizzate a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente, ma sono ammortizzabili secondo le norme della presente direttiva, sono ammortizzate, a seconda dei casi, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 37;

(e)le attività che erano ammortizzabili individualmente o incluse in un paniere di attività a fini di ammortamento a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente, ma non sono ammortizzabili secondo le norme della presente direttiva, sono contabilizzate al valore fiscale, calcolato in base alle disposizioni tributarie nazionali immediatamente prima della data in cui le norme della presente direttiva iniziano ad essere applicate al contribuente. Il valore fiscale di tali attività è deducibile nell'esercizio fiscale in cui le attività sono cedute, purché i proventi della cessione siano inclusi nella base imponibile.

Articolo 45
Contratti a lungo termine

1.    I ricavi e i costi che, conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, sono considerati acquisiti o sostenuti prima che le norme della presente direttiva siano divenute applicabili al contribuente, ma che non erano ancora stati inclusi nella base imponibile a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente, sono aggiunti alla base imponibile o da essa dedotti conformemente alle legislazione nazionale precedentemente applicabile al contribuente.

2.    I ricavi che sono stati tassati a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società prima che il contribuente diventasse soggetto alle norme della presente direttiva per un importo superiore a quello che sarebbe stato incluso nella base imponibile a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, sono dedotti dalla base imponibile nel primo esercizio fiscale in cui le norme della presente direttiva diventano applicabili al contribuente.

Articolo 46
Accantonamenti, ricavi e deduzioni

1.Gli accantonamenti di cui all'articolo 23 e le deduzioni per crediti irrecuperabili di cui all'articolo 25 sono deducibili solo nella misura in cui derivino da attività o operazioni svolte dopo che le norme della presente direttiva sono divenute applicabili al contribuente.

2.I ricavi che, a norma dell'articolo 16, sono considerati acquisiti prima che il contribuente diventi soggetto alle norme della presente direttiva, ma che non erano ancora stati inclusi nella base imponibile a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente, sono aggiunti alla base imponibile conformemente alle legislazione nazionale precedentemente applicabile al contribuente.

3.I costi sostenuti dopo che le norme della presente direttiva sono divenute applicabili al contribuente, ma in relazione ad attività o operazioni svolte prima dell'applicazione della direttiva e per le quali non era stata fatta alcuna deduzione, sono deducibili.

4.Gli importi che sono già stati dedotti da un contribuente prima che le norme della presente direttiva siano diventate applicabili allo stesso non possono essere dedotti nuovamente.

Articolo 47
Perdite precedenti all'ingresso nel regime

Un contribuente che abbia riportato perdite non compensate sostenute prima che le norme della presente direttiva gli diventassero applicabili può dedurre tali perdite dalla base imponibile se e nella misura in cui la legislazione nazionale applicabile al contribuente e in applicazione della quale tali perdite erano state sostenute consente tale deduzione.

Articolo 48
Contabilizzazione delle attività e delle passività

Le attività e le passività di un contribuente al quale le norme della presente direttiva non siano più applicabili sono contabilizzate al valore calcolato secondo le norme della presente direttiva, salvo se altrimenti previsto nella presente direttiva.

Articolo 49
Contabilizzazione del paniere di attività di un contribuente

Il paniere di attività di un contribuente al quale le norme della presente direttiva non siano più applicabili è contabilizzato, ai fini delle disposizioni tributarie nazionali successivamente applicabili, come un unico paniere di attività da ammortizzare in base al metodo dell'ammortamento degressivo ad un tasso annuo del 25%.

Articolo 50
Ricavi e costi derivanti da contratti a lungo termine

I ricavi e i costi derivanti da contratti a lungo termine di un contribuente al quale le norme della presente direttiva non sono più applicabili sono trattati a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile successivamente. I ricavi e i costi già presi in considerazione a fini fiscali in conformità alle norme della presente direttiva non sono tuttavia presi in considerazione nuovamente.

Articolo 51
Accantonamenti, ricavi e deduzioni

1.I costi di un contribuente al quale le norme della presente direttiva non sono più applicabili e che sono già stati dedotti conformemente agli articoli 9, 23 e 25 non possono essere nuovamente dedotti a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile successivamente.

2.I ricavi di un contribuente al quale le norme della presente direttiva non sono più applicabili e che il contribuente ha già incluso nella base imponibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 16 non possono essere nuovamente inclusi a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile successivamente.

3.I costi sostenuti dal contribuente in conformità alle norme della presente direttiva e che restano in parte non compensati dopo che le norme della presente direttiva non sono più applicabili al contribuente sono deducibili in conformità della presente direttiva.

Articolo 52
Perdite in caso di uscita

Le perdite non compensate sostenute dal contribuente conformemente alle norme della presente direttiva sono riportate a norma della legislazione nazionale sull'imposizione del reddito delle società applicabile successivamente.

CAPO VII

RELAZIONI TRA IL CONTRIBUENTE ED ALTRE ENTITÀ

Articolo 53
Switch-over

1.In deroga all'articolo 8, lettere c) e d), un contribuente non è esonerato dall'imposta sui redditi esteri che ha percepito come una distribuzione di profitti da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo, laddove tale entità nel suo paese di residenza fiscale sia soggetta ad un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore alla metà dell'aliquota d'imposta legale cui il contribuente sarebbe stato soggetto, in relazione a tali redditi esteri, nello Stato membro di residenza a fini fiscali.

Il primo comma non si applica nel caso in cui una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione tra lo Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali ed il paese terzo in cui tale entità è residente a fini fiscali non consente di passare da un'esenzione fiscale alla tassazione di determinate categorie di redditi esteri.

2.Ove si applichi il paragrafo 1, il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una deduzione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato membro di residenza a fini fiscali. La deduzione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della deduzione, imputabile ai redditi che possono essere tassati.

3.Gli Stati membri escludono dal campo di applicazione del presente articolo le perdite derivanti dalla cessione di azioni in un'entità che è residente a fini fiscali in un paese terzo.

Articolo 54
Calcolo del reddito di una stabile organizzazione estera

Qualora l'articolo 53 si applichi al reddito di una stabile organizzazione in un paese terzo, i suoi ricavi, i suoi costi e le altre voci deducibili sono determinati conformemente alle norme della presente direttiva.

Articolo 55
Interessi e canoni e qualsiasi altro reddito tassato alla fonte

1.Una deduzione dall'imposta dovuta (“credito di imposta”) di un contribuente è autorizzata qualora tale contribuente percepisca redditi già tassati in un altro Stato membro o in un paese terzo, diversi dai redditi esenti di cui all'articolo 8, lettere c), d) o e).

2.Nel calcolare il credito di imposta, l'importo del reddito è decurtato dei relativi costi deducibili.

3.Il credito per l'imposta dovuta in un paese terzo non può superare l'imposta finale sul reddito delle società di un contribuente a meno che altrimenti stabilito in un accordo concluso tra lo Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali ed il paese terzo.

CAPO VIII

OPERAZIONI TRA IMPRESE CONSOCIATE

Articolo 56
Imprese consociate

1.Se un contribuente partecipa alla gestione, al controllo o, direttamente o indirettamente, al capitale di un non contribuente o di un contribuente non appartenente allo stesso gruppo, le due imprese sono considerate imprese consociate.

Se le stesse persone partecipano alla gestione, al controllo o, direttamente o indirettamente, al capitale di un contribuente e di un non contribuente o di contribuenti non appartenenti allo stesso gruppo, tutte le imprese interessate sono considerate imprese consociate.

Un contribuente è considerato un'impresa consociata alla sua stabile organizzazione in un paese terzo. Un contribuente non residente è considerato un'impresa consociata alla sua stabile organizzazione in uno Stato membro.

2.Ai fini del paragrafo 1 si applicano le seguenti regole:

(a)una partecipazione al controllo significa una partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto;

(b)una partecipazione al capitale significa un diritto di proprietà superiore al 20% del capitale;

(c)una partecipazione alla gestione significa essere nella posizione di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'impresa consociata;

(d)un individuo, il suo coniuge e i suoi ascendenti o discendenti in linea retta sono trattati come una singola persona.

In caso di partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Un contribuente che detenga oltre il 50% dei diritti di voto è considerato come se detenesse il 100%.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61, in caso di un disallineamento da ibridi che comporta un'entità ibrida, la partecipazione ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma significa una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto o un diritto di proprietà superiore al 50% del capitale.

Articolo 57
Aggiustamento dei prezzi nelle relazioni tra imprese consociate

1.Qualora nelle relazioni tra imprese consociate siano stabilite o imposte condizioni diverse da quelle che si applicherebbero tra imprese indipendenti, qualsiasi reddito che sarebbe stato acquisito dal contribuente, ma che non lo è stato a causa di tali condizioni, è incluso nel reddito di tale contribuente e tassato di conseguenza.

2.Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione è ciò che la stabile organizzazione potrebbe prevedibilmente percepire, in particolare nelle sue relazioni con altre parti dello stesso contribuente, se fosse un'impresa separata e indipendente che esercita attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, delle attività usate e dei rischi assunti dal contribuente attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dello stesso contribuente.

CAPO IX

NORME ANTIABUSI

Articolo 58
Norma generale anti-abusi

1.Ai fini del calcolo della base imponibile in conformità alle norme della presente direttiva, uno Stato membro non tiene conto di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

3.Le costruzioni o una serie di costruzioni di cui non si tiene conto in conformità al paragrafo 1 sono trattate, ai fini del calcolo della base imponibile, facendo riferimento alla loro sostanza economica.

Articolo 59
Società estere controllate

1.Un'entità o una stabile organizzazione i cui profitti non siano assoggettati ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro della sede centrale è trattata come una società estera controllata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)nel caso di un'entità, il contribuente di per sé o insieme alle sue imprese consociate detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50% dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50% del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50% dei profitti di tale entità; e

(b)l'imposta effettiva sul reddito delle società applicata ai profitti dell'entità o della stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sul reddito delle società che sarebbe stata applicata sui profitti dell'entità o della stabile organizzazione in conformità alle norme della presente direttiva e l'imposta effettiva sul reddito delle società versata su tali profitti dall'entità o dalla stabile organizzazione.

Ai fini della lettera b) del primo comma, nel calcolare l'imposta sul reddito delle società che sarebbe stata applicata sui profitti dell'entità in conformità alle norme della direttiva nello Stato membro del contribuente, i redditi di una stabile organizzazione dell'entità che non è soggetta ad imposta o è esente da imposta nella giurisdizione della società estera controllata non sono presi in considerazione.

2.Se un'entità o una stabile organizzazione è trattata come una società estera controllata ai sensi del paragrafo 1, il reddito non distribuito dell'entità o della stabile organizzazione è soggetto ad imposta nella misura in cui deriva dalle seguenti categorie:

(a)interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

(b)canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

(c)dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

(d)redditi da leasing finanziario;

(e)redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

(f)redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese consociate e aggiungono un valore economico scarso o nullo.

Il primo comma non si applica alle società estere controllate residenti o situate in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE, se le società estere controllate sono state istituite per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Ai fini del presente articolo, l'attività della società estera controllata rispecchia la realtà economica nella misura in cui tale attività è supportata da adeguato personale, materiale, attività e locali.

3.Un'entità o una stabile organizzazione non è considerata una società estera controllata di cui al paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f).

Le imprese finanziarie non sono considerate società estere controllate ai sensi del paragrafo 1 se non più di un terzo del reddito acquisito dall'entità o dalla stabile organizzazione dalle categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f), deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese consociate.

Articolo 60
Calcolo del reddito di una società estera controllata

1.Il reddito da includere nella base imponibile è calcolato conformemente alle norme della presente direttiva. Le perdite dell'entità o della stabile organizzazione non sono incluse nella base imponibile bensì riportate e prese in conto all'atto dell'applicazione dell'articolo 59 negli esercizi fiscali successivi.

2.Se la società estera controllata è un'entità, il reddito da includere nella base imponibile è calcolato in proporzione al diritto del contribuente di condividere i profitti dell'entità estera. Se la società estera controllata è una stabile organizzazione, tutti i redditi sono inclusi nella base imponibile.

3.Il reddito dell'entità o della stabile organizzazione è incluso nella base imponibile dell'esercizio fiscale in cui l'esercizio fiscale dell'entità o della stabile organizzazione si conclude.

4.Se l'entità distribuisce al contribuente profitti provenienti da redditi precedentemente inclusi nella base imponibile del contribuente a norma dell'articolo 59 e il contribuente è soggetto a imposta su tali profitti distribuiti, gli importi dei redditi precedentemente inclusi nella base imponibile a norma dell'articolo 59 sono dedotti da tale base imponibile in sede di calcolo dell'imposta dovuta dal contribuente sui profitti distribuiti.

5.Se il contribuente cede la propria partecipazione nell'entità, i proventi sono decurtati, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta dal contribuente, di eventuali importi non distribuiti che siano già stati inclusi nella base imponibile.

Articolo 61
Disallineamento da ibridi

1.Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite, la deduzione è concessa solo nello Stato membro in cui tale pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite sono subite.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, degli stessi costi o delle stesse perdite, lo Stato membro interessato rifiuta la deduzione di tale pagamento, di tali costi o di tali perdite, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.

2.Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore rifiuta la deduzione di tale pagamento.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa un paese terzo determini una deduzione senza inclusione:

(a)se il pagamento ha origine in uno Stato membro, tale Stato membro rifiuta la deduzione, oppure

(b)se il pagamento ha origine in un paese terzo, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere tale pagamento nella base imponibile, a meno che il paese terzo abbia già rifiutato la deduzione o abbia chiesto l'inclusione del pagamento.

3.Nella misura in cui un disallineamento da ibridi tra Stati membri che interessa una stabile organizzazione determini una non imposizione senza inclusione, lo Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali impone al contribuente di includere nella base imponibile i redditi attribuiti alla stabile organizzazione.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che interessa una stabile organizzazione situata in un paese terzo determini una non imposizione senza inclusione, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere nella base imponibile i redditi attribuiti alla stabile organizzazione nel paese terzo.

4.Nella misura in cui un pagamento da parte di un contribuente ad un'impresa consociata in un paese terzo sia compensato, direttamente o indirettamente, a fronte di un pagamento, di costi o perdite che a motivo di un disallineamento da ibridi sono deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente rifiuta di dedurre dalla base imponibile il pagamento del contribuente a un'impresa consociata in un paese terzo, salvo qualora uno dei paesi terzi interessati abbia già rifiutato la deduzione del pagamento, dei costi o delle perdite che sarebbero deducibili in due diverse giurisdizioni.

5.Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile da parte di un contribuente ad un'impresa consociata in un paese terzo sia compensata, direttamente o indirettamente, a fronte di un pagamento che, a motivo di un disallineamento da ibridi, non è incluso dal beneficiario nella sua base imponibile, lo Stato membro del contribuente rifiuta di dedurre dalla base imponibile il pagamento del contribuente a un'impresa consociata in un paese terzo, salvo qualora uno dei paesi terzi interessati abbia già rifiutato la deduzione del pagamento non incluso.

6.Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini uno sgravio per un'imposta ritenuta alla fonte su un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti interessate, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.

7.Ai fini del presente articolo per “pagatore” si intende l'entità o la stabile organizzazione in cui il pagamento ha origine, i costi sono sostenuti o le perdite subite.

Articolo 61bis
Disallineamenti in materia di residenza fiscale

Nella misura in cui un pagamento, i costi o le perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro che in un paese terzo, conformemente alle leggi di tale Stato membro e di tale paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e tale pagamento, tali costi o perdite possano essere compensati nello Stato membro del contribuente a fronte di redditi imponibili che non sono inclusi nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente rifiuta la deduzione del pagamento, dei costi o delle perdite, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.

CAPO X

ENTITÀ TRASPARENTI

Articolo 62
Allocazione del reddito delle entità trasparenti ai contribuenti che vi detengono un interesse

1.Qualora un'entità sia trattata come trasparente nello Stato membro in cui è stabilita, un contribuente che vi detenga un interesse include la propria percentuale nel reddito dell'entità nella base imponibile. Ai fini di questo calcolo, il reddito è computato in conformità alle norme della presente direttiva.

2.Non sono considerate le operazioni tra un contribuente e l'entità di cui al paragrafo 1 in proporzione alla percentuale dell'entità detenuta dal contribuente. Di conseguenza il reddito del contribuente derivato da tali operazioni è considerato come una quota dell'importo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti alle condizioni di mercato corrispondente alla percentuale dell'entità di proprietà di terzi.

3.Il contribuente ha diritto ad uno sgravio per la doppia imposizione conformemente all'articolo 55.

Articolo 63
Determinazione della trasparenza nel caso di entità di paesi terzi

La questione se un'entità situata in un paese terzo sia o no trasparente è determinata in base alla legge dello Stato membro del contribuente.

CAPO XI

AMMINISTRAZIONE E PROCEDURE

Articolo 64
Notifica alle autorità competenti in merito all'applicazione delle norme della presente direttiva

Una società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 2 o 3, notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o nel quale è situata la sua stabile organizzazione che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 65
Termini della notifica

1.Un contribuente applica le norme della presente direttiva nella misura in cui è tenuto a farlo a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2.Un contribuente che non è più soggetto alle norme della presente direttiva può scegliere di continuare ad applicare tali norme a condizione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3.Un contribuente che ha scelto di applicare le norme della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, e decide di interrompere tale applicazione alla scadenza del termine di cinque esercizi fiscali ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua stabile organizzazione, secondo il caso.

4.    Un contribuente che ha scelto di applicare le norme della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, e decide di prorogare tale applicazione alla scadenza del termine di cinque esercizi fiscali fornisce all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua stabile organizzazione, secondo il caso, le prove che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 6, all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3.La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 6, all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

5.Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 6, all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 40 entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di [due mesi] dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Consiglio.

Articolo 67
Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 68
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69
Riesame

La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento.

Fatto salvo il primo comma, la Commissione, tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, esamina il funzionamento dell'articolo 11 e considera eventuali aggiustamenti alla definizione e alla calibrazione dell'AGI. La Commissione effettua un'analisi approfondita delle modalità con cui l'AGI può incoraggiare le imprese che hanno il diritto di scegliere di applicare le norme della presente direttiva per finanziare le loro attività tramite patrimonio netto.

La Commissione comunica agli Stati membri le risultanze affinché se ne tenga conto nell'elaborazione e nell'attuazione dei regimi nazionali di imposta sul reddito delle società.

Articolo 70
Attuazione

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.    Laddove la presente direttiva cita un importo monetario in euro (EUR), gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono scegliere di calcolare il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 71
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 72
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione ( SWD(2015) 121 final ) fornisce un resoconto dettagliato dell'evoluzione storica e dei problemi e delle sfide attuali che pone la tassazione dei profitti delle multinazionali.
(2) "La pianificazione fiscale aggressiva consiste nell'approfittare degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze fra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta" (raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, C(2012)8806 final .
(3) Comunicazione COM (2015) 302 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 giugno 2015, su un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 principali settori di intervento.
(4) Direttiva 2016/1164/UE del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(5) GU C del , pag. .
(6) GU C del , pag. .
(7) Proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 121 def./2, del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(9) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) Dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).
(14) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(15) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(16) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(17) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(18) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(19) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(20) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
(21) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(22) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(24) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(25) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(26) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).
(27) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(28) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(29) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 19.12.1991, pag. 1).
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Strasburgo, 25.10.2016

COM(2016) 685 final

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Consiglio

relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società

{SWD(2016) 341 final}
{SWD(2016) 342 final}


ALLEGATO I

a)    La Società europea o Societas Europæa (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio 1 e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio 2 ;

b)    la Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio 3 e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio 4 ;

c)    le società di diritto belga denominate "naamloze vennootschap/société anonyme", "commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée", "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"/"société coopérative à responsabilité limitée", "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid"/"société coopérative à responsabilité illimitée", "vennootschap onder firma"/"société en nom collectif", "gewone commanditaire vennootschap"/"société en commandite simple", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta sulle società in Belgio;

d)    le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”,“кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

e)    le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”, “veřejná obchodní společnost”, “komanditní společnost”, “družstvo”;

f)    le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;

g)    le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta sulle società in Germania;

h)    le società di diritto estone denominate: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

i)    le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;

j)    le società di diritto greco denominate: "αvώvυμη εταιρεία", "εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)";

k)    le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada” e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

l)    le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d'assurances mutuelles”, “caisses d'épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società,“coopératives”, “unions de coopératives”, e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta sulle società in Francia;

m)    le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili;

n)    le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

o)    le società di diritto cipriota denominate: «εταιρείες» come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito;

p)    le società di diritto lettone denominate: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

q)    le società costituite in conformità della legislazione lituana;

r)    le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta sulle società in Lussemburgo;

s)    le società di diritto ungherese denominate: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”;

t)    le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

u)    le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap», “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" e "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta sulle società nei Paesi Bassi;

v)    le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta sulle società in Austria;

w)    le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółdzielnia“, “przedsiębiorstwo państwowe“;

x)    le società commerciali o società di diritto civile aventi forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

y)    le società di diritto rumeno denominate: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată;

z)    le società di diritto sloveno denominate: "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo";

aa)    le società di diritto slovacco denominate: “akciová spoločnosť ”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť ”, “verejná obchodná spoločnosť“, “družstvo“;

bb)    le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/ försäkringsbolag”;

cc)    le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker” e “ömsesidiga försäkringsbolag”;

dd)    le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.

ALLEGATO II

België/Belgique

Vennootschapsbelasting/Impôt des sociétés

България

корпоративен данък

Česká republika

Daň z příjmů právnických osob

Danmark

Selskabsskat

Deutschland

Körperschaftsteuer

Eesti

Tulumaks

Éire/Ireland

Cáin chorparáide/Corporation Tax

Ελλάδα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

España

Impuesto sobre sociedades

France

Ιmpôt sur les sociétés

Hrvatska

Porez na dobit

Italia

Imposta sul reddito delle società

Κύπρος

Φόρος Εισοδήματος

Latvija

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lietuva

Pelno mokestis

Luxembourg

Impôt sur le revenu des collectivités

Magyarország

Társasági adó

Malta

Taxxa fuq l-income

Nederland

Vennootschapsbelasting

Österreich

Körperschaftsteuer

Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych

Portugal

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

România

Impozit pe profit

Slovenija

Davek od dobička pravnih oseb

Slovensko

Daň z príjmov právnických osôb

Suomi/Finland

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Sverige

Statlig inkomstskatt

United Kingdom

Corporation Tax

(1) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).
(4) Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).
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