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Document 52025DC0375

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Quadro di valutazione UE della giustizia 2025

COM/2025/375 final

Bruxelles, 1.7.2025

COM(2025) 375 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Quadro di valutazione UE della giustizia 2025


   1.    INTRODUZIONE

L'esistenza di sistemi giudiziari efficaci è fondamentale per l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE, così come per la difesa dello Stato di diritto e dei valori su cui si fonda l'UE e che sono condivisi dagli Stati membri. Quando applicano il diritto dell'UE, gli organi giurisdizionali nazionali fungono da organi giurisdizionali dell'UE. Sono in primo luogo gli organi giurisdizionali nazionali che assicurano la corretta attuazione dei diritti e degli obblighi sanciti dal diritto dell'UE (articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE)).

Inoltre disporre di sistemi giudiziari efficaci è altresì essenziale per la fiducia reciproca e per migliorare il clima a favore degli investimenti e la sostenibilità della crescita a lungo termine. Questo è il motivo per cui migliorare l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali costituisce una priorità del semestre europeo – il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. La bussola per la competitività dell'UE del 2025( 1 ) e la relazione annuale 2025 sul mercato unico e la competitività( 2 ) che la accompagna ricordano che il rispetto dello Stato di diritto è fondamentale per il funzionamento del mercato unico, in quanto garantisce un contesto operativo stabile che conferisce all'UE e ai suoi Stati membri un vantaggio competitivo a livello mondiale. Lo Stato di diritto garantisce un contesto imprenditoriale in cui le leggi si applicano in modo efficace e uniforme, in cui le imprese possono operare in un altro Stato membro su un piano di parità rispetto alle imprese locali e i bilanci sono spesi in modo trasparente e obiettivo. Sistemi giudiziari correttamente funzionanti e pienamente indipendenti possono avere un impatto positivo sugli investimenti e sono fondamentali per la loro tutela. Possono contribuire ad accrescere la produttività e la competitività. Sono inoltre importanti per garantire a livello transfrontaliero un'efficace esecuzione dei contratti, delle decisioni amministrative e della risoluzione delle controversie, che sono elementi fondamentali per il funzionamento del mercato unico( 3 ).

In tale contesto, nel quadro di valutazione UE della giustizia è fornita una panoramica annuale di indicatori che misurano i tre parametri essenziali di un sistema giudiziario efficace:

-efficienza; 

-qualità; 

-indipendenza. 

I grafici nuovi e quelli aggiornati comprendono dati sull'accessibilità della giustizia per le vittime di reato, le vittime di violenza contro le donne/violenza domestica, le persone a rischio di discriminazione e gli anziani, nonché sulla digitalizzazione della giustizia( 4 ). Il quadro di valutazione 2025 sviluppa inoltre altri indicatori, alla luce dell'inclusione di una dimensione relativa al mercato unico nella relazione sullo Stato di diritto, come annunciato negli orientamenti politici 2024-2029 della presidente von der Leyen. La presente edizione del quadro di valutazione illustra, sotto il nuovo titolo "Altri indicatori pertinenti per il mercato unico", gli indicatori pertinenti per il funzionamento del mercato unico, per il quale sono fondamentali sistemi giudiziari efficaci e il rispetto dello Stato di diritto. Viene inoltre consolidata la dimensione delle imprese e del mercato unico, con la presentazione di nuovi indicatori sugli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici, sulle istituzioni superiori di controllo e sulle autorità nazionali garanti della concorrenza.

 Il ciclo annuale dello Stato di diritto

Nel 2020 la Commissione ha istituito il ciclo annuale completo sullo Stato di diritto allo scopo di rafforzare il monitoraggio della situazione dello Stato di diritto negli Stati membri. Il ciclo dello Stato di diritto funge da strumento preventivo, promuovendo il dialogo e la consapevolezza comune delle questioni attinenti allo Stato di diritto. Al centro del ciclo vi è la relazione annuale sullo Stato di diritto, che fornisce una sintesi degli sviluppi significativi, sia positivi che negativi, in tutti gli Stati membri e nell'UE nel suo complesso. La relazione, la cui ultima edizione è stata pubblicata il 24 luglio 2024, si basa su una serie di fonti, tra cui il quadro di valutazione UE della giustizia( 5 ). Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 è stato inoltre ulteriormente sviluppato per tenere conto della necessità di informazioni comparative supplementari individuata durante la preparazione della relazione sullo Stato di diritto 2024, al fine di fornire un sostegno alle future relazioni sullo Stato di diritto.

Che cos'è il quadro di valutazione UE della giustizia?

Il quadro di valutazione UE della giustizia è uno strumento informativo comparativo annuale. Il suo scopo è aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficacia dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali fornendo dati oggettivi, attendibili e comparabili su una serie di indicatori pertinenti per la valutazione i) dell'efficienza, ii) della qualità e iii) dell'indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri. Pertanto non presenta una graduatoria unica generale, bensì una panoramica sul funzionamento dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri in base a indicatori che presentano un interesse e una pertinenza comuni per tutti gli Stati membri.

Nel quadro di valutazione non è promosso un tipo particolare di sistema giudiziario e tutti gli Stati membri sono trattati su un piano di parità.

L'efficienza, l'indipendenza e la qualità sono i parametri essenziali di un sistema giudiziario efficace, a prescindere dal modello o dalla tradizione giuridica su cui il sistema giudiziario nazionale si basa. I dati relativi a questi tre parametri vanno letti congiuntamente, dato che i tre parametri sono spesso correlati (le iniziative volte a migliorarne uno possono incidere su un altro).

Il quadro di valutazione presenta indicatori riguardanti principalmente i procedimenti di diritto civile, commerciale e amministrativo e, subordinatamente alla disponibilità di dati, alcuni procedimenti penali (ossia procedimenti concernenti il riciclaggio di denaro e la corruzione instaurati dinanzi a organi giurisdizionali di primo grado). Lo scopo è assistere gli Stati membri nei loro sforzi volti a creare un contesto efficiente e favorevole agli investimenti, che operi nell'interesse sia delle imprese che dei cittadini. Il quadro di valutazione è uno strumento comparativo che evolve attraverso il dialogo con gli Stati membri e il Parlamento europeo( 6 ). Il suo obiettivo è valutare i parametri essenziali di un sistema giudiziario efficace e fornire dati annuali pertinenti.

Qual è la metodologia del quadro di valutazione UE della giustizia?

Il quadro di valutazione si avvale di una serie di fonti di informazione. La commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, alla quale la Commissione ha chiesto di svolgere uno studio specifico annuale, fornisce molti dei dati quantitativi. I dati riguardano il periodo dal 2014 al 2023 e sono stati forniti dagli Stati membri secondo la metodologia della CEPEJ. Lo studio contiene altresì osservazioni dettagliate e schede per paese che contestualizzano meglio le informazioni. Pertanto andrebbero lette unitamente ai dati( 7 ).

I dati sulla durata dei procedimenti raccolti dalla CEPEJ mostrano i "tempi di trattazione", ossia la durata stimata dei procedimenti giudiziari (calcolata come il rapporto tra cause pendenti e cause definite nell'arco di un anno). I dati sull'efficienza degli organi giurisdizionali e delle autorità amministrative nell'applicare il diritto dell'UE in settori specifici mostrano la durata media dei procedimenti ottenuta dalla durata effettiva delle azioni giudiziarie. Si osservi che la durata dei procedimenti giudiziari può variare notevolmente tra le diverse regioni di uno Stato membro; la trattazione può richiedere tempi particolarmente lunghi nei centri urbani, in cui la concentrazione delle attività commerciali può comportare carichi di lavoro maggiori.

Tra le altre fonti di informazione, che riguardano il periodo dal 2014 al 2024, si annoverano:

·il gruppo di referenti sui sistemi giudiziari nazionali( 8 );

·la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ)( 9 );

·la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC)( 10 );

·l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa)( 11 );

·il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)( 12 );

·la rete europea della concorrenza (REC)( 13 );

·la rete degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici( 14 );

·il comitato per le comunicazioni (COCOM)( 15 );

·l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale( 16 );

·la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)( 17 );

·il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF)( 18 );

·Eurostat( 19 );

·i punti di contatto nazionali per la lotta alla corruzione( 20 );

·la rete dei pubblici ministeri o delle istituzioni equivalenti presso le Corti supreme degli Stati membri dell'Unione europea (rete NADAL)( 21 ); e

·il comitato di contatto sulle istituzioni superiori di controllo( 22 ).

Nel corso degli anni la metodologia del quadro di valutazione è stata ulteriormente sviluppata e perfezionata in stretta collaborazione con il gruppo di referenti sui sistemi giudiziari nazionali, in particolare mediante l'utilizzo di un questionario (aggiornato annualmente) e la raccolta di dati su determinati aspetti del funzionamento dei sistemi giudiziari.

La disponibilità di dati, in particolare per quanto concerne gli indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari, continua a migliorare. Ciò è dovuto al fatto che molti Stati membri hanno investito nella capacità di produrre statistiche migliori nel settore giudiziario. Laddove persistano difficoltà nella raccolta o nella fornitura di dati, la causa risiede nell'insufficienza di capacità statistiche o nella mancanza di una corrispondenza esatta tra le categorie nazionali per le quali vengono raccolti dati e quelle utilizzate per il quadro di valutazione. Soltanto in pochissimi casi la carenza di dati è dovuta all'assenza di contributi da parte di talune autorità nazionali. La Commissione continua a incoraggiare gli Stati membri a ridurre ulteriormente questa carenza di dati.

In che modo il quadro di valutazione UE della giustizia contribuisce al semestre europeo e come si ricollega al dispositivo per la ripresa e la resilienza?

Nel quadro di valutazione sono forniti dati per la valutazione dell'efficienza, della qualità e dell'indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali. Nel fare ciò esso mira ad aiutare gli Stati membri a rendere i rispettivi sistemi giudiziari nazionali più efficaci. Paragonando le informazioni sui sistemi giudiziari degli Stati membri, il quadro di valutazione agevola l'individuazione delle migliori pratiche e delle carenze e contribuisce a tenere sotto controllo sfide e progressi compiuti. Nel contesto del semestre europeo vengono svolte valutazioni specifiche per paese attraverso un dialogo bilaterale con le autorità nazionali e i portatori di interessi in questione. Laddove le carenze individuate abbiano rilevanza macroeconomica, l'analisi svolta durante il semestre europeo può portare la Commissione a proporre al Consiglio di adottare raccomandazioni specifiche per paese per migliorare i sistemi giudiziari nazionali nei singoli Stati membri( 23 ).

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha messo a disposizione oltre 650 miliardi di EUR sotto forma di prestiti e sostegno finanziario non rimborsabile, dei quali almeno il 20 % dovrebbe essere destinato da ciascuno Stato membro alla transizione digitale e almeno il 37 % a misure che contribuiscono agli obiettivi climatici. Ad oggi le riforme e gli investimenti proposti dagli Stati membri hanno superato tali obiettivi e si stima che la spesa digitale sia pari al 26 % e che la spesa per il clima sia di circa il 42 %. Il dispositivo offre l'opportunità di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative ai sistemi giudiziari nazionali e di accelerare gli sforzi nazionali volti a completare la trasformazione digitale dei sistemi giudiziari. I pagamenti a favore degli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza basato sui risultati sono subordinati al conseguimento di traguardi e obiettivi. Sono stati proposti circa 7 100 traguardi e obiettivi, di cui circa due terzi correlati a investimenti e un terzo a riforme. Conformemente al regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, prima dell'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri la Commissione ha dovuto valutare se tali piani potessero contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un numero significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti adottati dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo( 24 ). A seguito dei pagamenti di prefinanziamento, delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri e delle valutazioni positive della Commissione in merito al conseguimento soddisfacente dei rispettivi traguardi e obiettivi( 25 ), fino a maggio 2025 è stato erogato agli Stati membri un totale di 308,04 miliardi di EUR sotto forma di prestiti e sovvenzioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nello stesso arco di tempo, il conseguimento del 71 % dei traguardi e degli obiettivi deve ancora essere valutato dalla Commissione.

Perché l'esistenza di sistemi giudiziari efficienti è importante per la creazione di un contesto favorevole agli investimenti delle imprese?

I sistemi giudiziari efficaci che sostengono lo Stato di diritto hanno un impatto economico positivo. Il rispetto dello Stato di diritto garantisce un contesto imprenditoriale in cui le leggi si applicano in modo efficace e uniforme e in cui le imprese possono operare in un altro Stato membro su un piano di parità rispetto alle imprese locali. Lo Stato di diritto è fondamentale per il funzionamento del mercato unico e per il mantenimento di un contesto operativo stabile che conferisce all'UE e ai suoi Stati membri un vantaggio competitivo a livello mondiale( 26 ). Sistemi giudiziari efficaci sono particolarmente importanti anche nel contesto del semestre europeo e del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Laddove i sistemi giudiziari garantiscono il rispetto dei diritti, i creditori sono più inclini a concedere prestiti, i costi delle operazioni si riducono e le imprese sono più propense a investire, hanno maggiore fiducia e sono dissuase dall'assumere comportamenti opportunistici. In effetti un sistema giudiziario efficace è essenziale per una crescita economica sostenuta. Può migliorare il contesto imprenditoriale, promuovere l'innovazione, attrarre investimenti esteri diretti, garantire entrate fiscali e sostenere la crescita economica. I vantaggi di sistemi giudiziari nazionali ben funzionanti per l'economia sono corroborati da un'ampia serie di studi( 27 ), condotti anche dal Fondo monetario internazionale (FMI)( 28 ), dalla Banca centrale europea (BCE)( 29 ), dalla rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ)( 30 ), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)( 31 ), dal Forum economico mondiale( 32 ) e dalla Banca mondiale( 33 ).

Uno studio ha riscontrato una forte correlazione tra una riduzione della durata dei procedimenti giudiziari (misurata in "tempi di trattazione"( 34 )) e il tasso di crescita delle imprese( 35 ). Inoltre, secondo lo studio, una percentuale più elevata di imprese che percepiscono il sistema giudiziario come indipendente è correlata a un maggiore fatturato delle imprese e a una maggiore crescita della produttività( 36 ).

Altre indagini hanno evidenziato l'importanza di un sistema giudiziario nazionale efficace per le decisioni di investimento delle imprese e la capacità di risolvere le controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, in un sondaggio il 93 % delle imprese di grandi dimensioni ha riferito di esaminare sistematicamente e continuamente le condizioni dello Stato di diritto (compresa l'indipendenza della magistratura) nei paesi di investimento( 37 ). In un altro sondaggio, più della metà delle piccole e medie imprese (PMI) ha risposto che i costi elevati e la lunga durata dei procedimenti giudiziari erano tra i motivi principali a spingere le stesse a non agire in giudizio in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale( 38 ). L'importanza di sistemi giudiziari efficaci per il funzionamento del mercato unico, in particolare per le imprese, è sottolineata anche nelle comunicazioni della Commissione intitolate Individuare e affrontare le barriere al mercato unico( 39 ) e Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico( 40 ).

In che modo la Commissione sostiene l'attuazione di riforme giudiziarie soddisfacenti attraverso l'assistenza tecnica?

Gli Stati membri possono avvalersi del sostegno tecnico della Commissione, disponibile attraverso la task force per le riforme e gli investimenti (SG REFORM) nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico( 41 ). Lo scopo di quest'ultimo è fornire agli Stati membri richiedenti sostegno tecnico volto al rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di riforme. Dal 2021 al 2025 lo strumento di sostegno tecnico ha finanziato 36 progetti, comprendenti 43 riforme, volti a sostenere 20 Stati membri nell'attuazione di riforme giudiziarie. Lo strumento di sostegno tecnico ha sostenuto progetti intesi a migliorare la qualità e l'efficacia della giustizia, ad esempio sfruttando la tecnologia per gestire meglio i flussi di lavoro relativi ai procedimenti e adottare un approccio basato sui dati per ripartire il carico di lavoro e le risorse, agevolando l'accesso alla giustizia da parte dei gruppi vulnerabili e rafforzando le capacità delle autorità responsabili dell'azione penale di agire efficacemente in giudizio nell'ambito di casi di corruzione ad alto livello e di natura transfrontaliera. L'invito a presentare proposte pubblicato nel 2025 nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico ha fornito agli Stati membri una piattaforma per presentare domande di sostegno a favore di riforme in materia di digitalizzazione, ad esempio per quanto riguarda l'uso della tecnologia per affrontare le sfide legate ai contenziosi di massa e automatizzare i compiti di routine al fine di ridurre gli sforzi manuali e gli errori, in modo che i giudici e il personale amministrativo possano concentrarsi sui compiti più impegnativi. Lo strumento di sostegno tecnico integra anche altri strumenti, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto è in grado di sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza. I piani per la ripresa e la resilienza comprendono azioni volte a migliorare l'efficacia del sistema giudiziario, in particolare attraverso la digitalizzazione, la riduzione degli arretrati, il miglioramento della gestione degli organi giurisdizionali e dei procedimenti e la riforma della mappa giudiziaria.

In che modo il programma Giustizia sostiene l'efficacia dei sistemi giudiziari?

Con un bilancio totale di circa 305 milioni di EUR per il periodo 2021-2027, il programma Giustizia sostiene l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, comprese l'indipendenza, la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario, sulla base del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca, nonché della cooperazione giudiziaria. Nel 2024 sono stati erogati circa 41,2 milioni di EUR per finanziare progetti e altre attività nel contesto dei tre obiettivi specifici del programma:

·sono stati forniti 11,1 milioni di EUR per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, per contribuire all'applicazione e all'attuazione efficaci e coerenti degli strumenti dell'UE e per sostenere la connessione degli Stati membri al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN);

·sono stati forniti 15,9 milioni di EUR per la formazione di professionisti della giustizia sul diritto dell'UE in materia civile, penale e di diritti fondamentali, sui sistemi giuridici degli Stati membri e sullo Stato di diritto;

·sono stati forniti 14,2 milioni di EUR per promuovere l'accesso alla giustizia (compresa la giustizia elettronica), per proteggere i diritti delle vittime e delle persone indagate o imputate e per sostenere lo sviluppo e l'uso di strumenti digitali, nonché il mantenimento e l'ampliamento del portale europeo della giustizia elettronica (congiuntamente con il programma Europa digitale).

Perché la Commissione monitora la digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali?

La digitalizzazione della giustizia è fondamentale per aumentare l'efficacia dei sistemi giudiziari e costituisce uno strumento estremamente efficiente per facilitare l'accesso alla giustizia e accrescerne la qualità. Gli strumenti digitali rafforzano inoltre la cooperazione giudiziaria. A seguito della pandemia di COVID-19, gli Stati membri hanno accelerato le riforme per la modernizzazione del settore. L'intelligenza artificiale trova sempre più largo uso anche nel settore della giustizia 42 .

Dal 2013 il quadro di valutazione UE della giustizia contiene informazioni comparative sulla digitalizzazione della giustizia in tutti gli Stati membri, ad esempio nei settori dell'accesso online alle sentenze o della presentazione e del seguito online di istanze.

Il regolamento (UE) 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero( 43 ) consente alle persone fisiche e giuridiche di comunicare per via elettronica con le autorità giudiziarie competenti nell'ambito di procedimenti transfrontalieri e di pagare le spese di giudizio per via elettronica. Il regolamento definisce inoltre una base giuridica per l'uso della videoconferenza nell'ambito di procedimenti in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero. È inoltre in fase di istituzione un canale di comunicazione digitale per lo scambio di dati tra le autorità giudiziarie competenti. In tale contesto, il quadro di valutazione della giustizia monitora i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del regolamento e nell'uso della videoconferenza.

I dati del quadro di valutazione UE della giustizia 2025 confluiranno inoltre nella futura strategia sull'uso delle tecnologie digitali, volta a rendere i sistemi di giustizia civile e penale dell'UE più efficienti, resilienti e sicuri 44 .

2.    Principali risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 2025

Efficienza, qualità e indipendenza sono i principali parametri di un sistema giudiziario efficace. Il quadro di valutazione presenta indicatori per ciascuno di tali parametri.

2.1. Efficienza dei sistemi giudiziari

Nel quadro di valutazione sono forniti gli indicatori per l'efficienza dei procedimenti negli ampi settori delle cause civili, commerciali e amministrative nonché nei settori specifici in cui le autorità amministrative e gli organi giurisdizionali applicano il diritto dell'UE( 45 ).

2.1.1. Sviluppi in termini di carico giudiziario

Il carico di lavoro dei sistemi giudiziari nazionali è diminuito in cinque Stati membri, in due dei quali in larga misura rispetto all'anno precedente, mentre è aumentato o è rimasto stabile in 20 Stati membri. Nel complesso continua a variare notevolmente da uno Stato membro all'altro (grafico 1).

Grafico : numero delle nuove cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ ( 46 ))

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali.

Grafico : numero dei nuovi contenziosi civili e commerciali nel 2014 e nel periodo 2021‑2023(*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, i contenziosi civili e commerciali riguardano le controversie tra parti, come ad esempio le controversie relative a contratti. Le cause civili e commerciali non contenziose riguardano i procedimenti in cui non viene fatta opposizione, come ad esempio i procedimenti di ingiunzione di pagamento di crediti non contestati.

Grafico : numero delle nuove cause amministrative nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, le cause di diritto amministrativo riguardano le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative. Modifiche metodologiche in EL, SK e SE.

 

2.1.2. Dati generali sull'efficienza

Gli indicatori sull'efficienza dei procedimenti negli ampi settori delle cause civili, commerciali e amministrative sono: i) durata stimata dei procedimenti (tempi di trattazione), ii) tasso di ricambio e iii) numero di cause pendenti.

 Durata stimata dei procedimenti

La durata stimata dei procedimenti indica il tempo stimato (in giorni) necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, ossia il tempo impiegato da un organo giurisdizionale per giungere a una decisione di primo grado. I "tempi di trattazione" indicano il tempo minimo stimato necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, pur mantenendo le sue attuali condizioni lavorative. Tale indicatore è calcolato come il numero di cause rimaste senza definizione diviso per il numero di cause definite alla fine di un anno, moltiplicato per 365 (giorni)( 47 ). Maggiore è il valore, più alta sarà la probabilità che l'organo giurisdizionale impiegherà più tempo per giungere a una decisione. I dati riguardano principalmente procedimenti di primo grado e confrontano, ove disponibili, i dati del 2014, del 2021, del 2022 e del 2023( 48 ). Il grafico 6 mostra i tempi di trattazione nel 2023 dei contenziosi civili e commerciali in tutti i gradi di giudizio, mentre quelli relativi alle cause amministrative in tutti i gradi di giudizio sono illustrati nel grafico 8.

Grafico : tempo stimato necessario per definire le cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. In LV la forte diminuzione è dovuta alla riforma del sistema giudiziario, ai controlli d'errore e alla pulizia dei dati nel sistema informativo. In PT il 1º settembre 2013 è entrato in vigore il nuovo codice di procedura civile, che istituisce un nuovo regime di applicazione. Questo si basa su un nuovo paradigma, in base al quale i procedimenti giudiziari devono essere chiaramente distinti da quelli stragiudiziali. Finora non è stato tuttavia possibile adeguare di conseguenza la raccolta dei dati e fornire le informazioni necessarie per questo grafico.

Grafico : tempo stimato necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in primo grado nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, i contenziosi civili e commerciali riguardano le controversie tra parti, come ad esempio le controversie relative a contratti. Le cause civili e commerciali non contenziose riguardano i procedimenti in cui non viene fatta opposizione, come ad esempio i procedimenti di ingiunzione di pagamento di crediti non contestati. Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. In IT il temporaneo rallentamento dell'attività giudiziaria dovuto a rigorose misure restrittive per far fronte alla pandemia di COVID-19 ha inciso sui tempi di trattazione. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico : tempo stimato necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in tutti i gradi di giudizio nel 2023(*) (primo, secondo e terzo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)

(*) L'ordine degli Stati membri nel grafico è determinato dal grado dell'organo giurisdizionale con il procedimento più lungo in ciascuno Stato membro. Non sono disponibili dati per gli organi giurisdizionali di primo e secondo grado di CY, NL e IE, per gli organi giurisdizionali di secondo grado in HR e ES e per gli organi giurisdizionali di terzo grado in EL e SK. Non esistono organi giurisdizionali di terzo grado in DE e MT. L'accesso agli organi giurisdizionali di terzo grado può essere limitato in taluni Stati membri.

Grafico : tempo stimato necessario per definire le cause amministrative in primo grado nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, le cause di diritto amministrativo riguardano le controversie tra privati e autorità locali, regionali o nazionali. Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

Grafico : tempo stimato necessario per definire le cause amministrative in tutti i gradi di giudizio nel 2023(*) (primo e, se applicabili, secondo e terzo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)

(*) I valori per taluni Stati membri sono stati ridotti a fini di presentazione (CY in secondo grado = 5,429). L'ordine degli Stati membri nel grafico è determinato dal grado dell'organo giurisdizionale con il procedimento più lungo in ciascuno Stato membro. Non sono disponibili dati per gli organi giurisdizionali di secondo grado in BE, CZ, HU, MT, AT, PL, RO, SI, SK e FI e per gli organi giurisdizionali di terzo grado in LT, LU e MT. La Corte suprema o un altro organo giurisdizionale di massimo grado costituisce l'unico organo giurisdizionale di appello in CZ, IT, AT, SI e FI. Non esiste alcun organo giurisdizionale di terzo grado per questi tipi di cause in LT, LU e MT. L'organo giurisdizionale amministrativo di grado più elevato rappresenta il primo e unico grado di giudizio per talune cause in BE. L'accesso agli organi giurisdizionali di terzo grado può essere limitato in taluni Stati membri. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative. A CY nel luglio 2023 l'organizzazione del sistema giudiziario è stata oggetto di una riforma significativa, che ha portato tra l'altro all'istituzione di una corte d'appello e di un terzo grado di giudizio.

 Tasso di ricambio

Il tasso di ricambio è il rapporto tra il numero di cause definite e il numero di cause sopravvenute. Tale indicatore rileva la capacità di un organo giurisdizionale di far fronte al carico giudiziario. Un tasso di ricambio pari o superiore a circa il 100 % sta a indicare che il sistema giudiziario è in grado di definire almeno tutte le cause avviate, mentre un tasso di ricambio inferiore al 100 % sta a indicare che il numero delle cause definite dagli organi giurisdizionali è inferiore alle sopravvenienze.

Grafico : tasso di definizione delle cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in % – i valori superiori al 100 % indicano che è stato definito un numero di cause maggiore rispetto a quello delle nuove cause avviate, mentre i valori inferiori al 100 % indicano che è stato definito un numero di cause inferiore a quello delle nuove cause avviate) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in SK. In IE si suppone una sottosegnalazione del numero delle cause definite per motivi metodologici.

Grafico : tasso di definizione dei contenziosi civili e commerciali nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in %) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Modifiche metodologiche in EL e SK. In IE si suppone una sottosegnalazione del numero delle cause definite per motivi metodologici. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico : tasso di definizione delle cause amministrative nel 2014 e nel periodo 2021‑2023(*) (primo grado/in %) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Modifiche metodologiche in EL e SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative. In CY il numero delle cause definite è aumentato in ragione della riunione fra vari casi giudicati, della rinuncia a 2 724 cause connesse e della creazione di un organo giurisdizionale amministrativo nel 2015.


 Cause pendenti

Il numero di cause pendenti è il numero di cause ancora da trattare alla fine dell'anno in questione. Esso incide anche sui tempi di trattazione.

Grafico : numero di cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura pendenti nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in SK. Le cause pendenti comprendono le cause esaminate da organi giurisdizionali di tutti i gradi in CZ e, fino al 2016, in SK.

Grafico : numero di contenziosi civili e commerciali pendenti nel 2014 e nel periodo 2021‑2023(*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono le cause esaminate da organi giurisdizionali di tutti i gradi in CZ e, fino al 2016, in SK. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico : numero di cause amministrative pendenti nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)

(*) Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono le cause esaminate da organi giurisdizionali di tutti i gradi in CZ e, fino al 2016, in SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

2.1.3. Efficienza in settori specifici del diritto dell'UE

I dati figuranti nella presente sezione integrano i dati generali sull'efficienza dei sistemi giudiziari, illustrando la durata media dei procedimenti( 49 ) in settori specifici del diritto dell'UE. Il quadro di valutazione 2025 si basa sui dati raccolti precedentemente nei settori della concorrenza, delle comunicazioni elettroniche, del marchio UE, del diritto del consumo, dell'antiriciclaggio e della lotta alla corruzione.

I sei settori del diritto dell'UE sono stati selezionati in ragione della pertinenza per il mercato unico e il contesto imprenditoriale. Anche nella presente edizione del quadro di valutazione viene presentata una panoramica dell'efficienza delle autorità amministrative, con dati aggiornati sui settori della concorrenza e della protezione dei consumatori. In generale i lunghi ritardi nei procedimenti giudiziari ed amministrativi possono avere ripercussioni negative sui diritti derivanti dalla normativa dell'UE, ad esempio qualora non siano più disponibili altre vie di ricorso appropriate o un grave danno finanziario divenga irrecuperabile. In particolare per le imprese, i ritardi amministrativi e l'incertezza in taluni casi possono comportare costi significativi e compromettere gli investimenti pianificati o esistenti( 50 ).

– Concorrenza –

L'applicazione efficace del diritto in materia di concorrenza è essenziale per un contesto imprenditoriale attraente, in quanto garantisce parità di condizioni per le imprese. Promuove l'iniziativa economica e l'efficienza e determina una scelta più ampia per i consumatori, prezzi più bassi e una migliore qualità. Il grafico 15 presenta la durata media dei procedimenti promossi contro le decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza che applicano gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)( 51 ). Nel grafico 16 è indicata la durata media dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza che applicano gli articoli 101 e 102 TFUE.

Grafico : concorrenza: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete europea della concorrenza)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. AT: i dati per il 2014 e il 2021 comprendono le decisioni nel merito emanate dall'organo giurisdizionale per le questioni in materia di concorrenza, non il controllo giurisdizionale di tali decisioni da parte della Corte suprema. A partire dal quadro di valutazione UE della giustizia 2024, le decisioni dell'organo giurisdizionale per le questioni in materia di concorrenza sono incluse nella durata dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza (cfr. infra). IT: per il 2014, il 2021 e il 2022 è stata utilizzata una stima della durata. Una colonna vuota può indicare che lo Stato membro non ha segnalato procedimenti nell'anno in questione. In numerosi Stati membri il numero di cause è basso (meno di cinque l'anno). Ciò può far sì che i dati annuali dipendano fortemente da un procedimento eccezionalmente lungo o breve (ad esempio in LU, dove vi è stato un solo procedimento). ES: il numero di ricorsi corrisponde al numero delle società che hanno presentato ricorso contro ciascuna decisione della CNMC. IE: non applicabile per il 2020, il 2021 e il 2022, in quanto prima del 2023 la CCPC non aveva il potere di prendere decisioni della tipologia pertinente che potessero essere oggetto di un controllo giurisdizionale.

Grafico : concorrenza: durata media dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza nel periodo 2021-2023(*) (in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete europea della concorrenza)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. A partire dal quadro di valutazione UE della giustizia 2024 la durata media dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza è calcolata come segue: numero di giorni che intercorrono tra il primo atto di indagine formale e l'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza (l'autorità amministrativa o, negli Stati membri con un sistema giudiziario, l'organo giurisdizionale che ha il potere di adottare una decisione di divieto e/o di irrogare o confermare sanzioni pecuniarie). Per questo motivo, a partire dall'edizione 2024 i dati riportati nel grafico di cui sopra non possono essere confrontati con quelli pubblicati nelle edizioni precedenti. Questo metodo di calcolo consente di ottenere dati comparabili a livello dell'UE esclusivamente ai fini del quadro di valutazione UE della giustizia e può differire dalla comunicazione a livello nazionale in alcuni Stati membri. In CZ e SK il processo amministrativo prevede due gradi di giudizio. In caso di impugnazione, le decisioni di primo grado sono riesaminate dall'organo di secondo grado dell'autorità, il che può prolungare la durata dei procedimenti. DK: nel 2021, a seguito del recepimento della direttiva REC+, la Danimarca è passata da un regime di applicazione delle norme di natura puramente penale a un sistema in cui l'autorità danese garante della concorrenza può chiedere direttamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a un giudice civile e adottare decisioni concernenti transazioni nell'ambito dei propri procedimenti amministrativi. Ciò ha portato a un aumento delle decisioni a partire dal 2022. Per AT, DK e FI, la durata dei procedimenti comprende la durata combinata dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali amministrative e giudiziarie competenti in materia di concorrenza. AT: i dati comprendono procedimenti relativi a un cartello di ampie dimensioni nel settore edile. A causa delle dimensioni di questo caso, alla prima indagine sono seguiti procedimenti che sono stati avviati e conclusi in successione (alcuni sono tuttora in corso), distorcendo gradualmente la durata media dei procedimenti. ES e IT: i dati escludono le decisioni concernenti impegni adottate dall'autorità nazionale garante della concorrenza. IE: non applicabile per il 2020, il 2021 e il 2022, in quanto la CCPC non aveva il potere di adottare proprie decisioni amministrative vincolanti nei procedimenti in materia di concorrenza fino al settembre 2023 (prima di tale data, in tali procedimenti poteva solo intraprendere azioni esecutive attraverso gli organi giurisdizionali).

– Comunicazioni elettroniche –

L'obiettivo della normativa UE in materia di comunicazioni elettroniche è incoraggiare la concorrenza, contribuire allo sviluppo del mercato unico e generare investimenti, innovazione e crescita. Attraverso un'efficace applicazione di tale normativa, che può portare a prezzi più bassi per gli utenti finali e a servizi di migliore qualità, è possibile conseguire effetti positivi per i consumatori. Nel grafico 17 è indicata la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che applicano la normativa dell'UE sulle comunicazioni elettroniche( 52 ). Tale grafico riguarda un'ampia gamma di cause, che vanno dai più complessi controlli delle "analisi dei mercati" alle questioni più semplici incentrate sui consumatori.

Grafico : comunicazioni elettroniche: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il comitato per le comunicazioni)

(*) I valori per taluni Stati membri sono stati ridotti a fini di presentazione (PT nel 2023 = 2,830; CY nel 2023 = 3,285). La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. Il numero dei procedimenti varia da uno Stato membro all'altro. Una colonna vuota indica che lo Stato membro non ha segnalato procedimenti nell'anno in questione. Talvolta il numero limitato dei procedimenti pertinenti (CZ, DK, IE, ES, LV, AT, PT) può far sì che i dati annuali dipendano fortemente da un singolo procedimento eccezionalmente lungo o breve; ciò può determinare considerevoli variazioni dei dati da un anno all'altro. In DK, per i ricorsi in primo grado è competente un organo quasi giurisdizionale. In ES, AT e PL gli organi giurisdizionali competenti sono diversi, a seconda dell'oggetto.

– Marchio UE –

L'efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per incoraggiare gli investimenti nell'innovazione. La legislazione dell'Unione relativa ai marchi UE( 53 ) conferisce un ruolo significativo agli organi giurisdizionali nazionali, consentendo loro di agire in qualità di organi giurisdizionali dell'UE e di prendere decisioni che hanno un'incidenza sul mercato unico. Nel grafico 18 è indicata la durata media delle cause relative a una violazione del marchio UE in controversie tra privati.

Grafico : marchio UE: durata media delle cause relative a una violazione del marchio UE nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. FR, IT, LT, LU: per determinati anni è stato utilizzato un campione di cause. DK: dati ricavati da tutte le cause in materia di marchi (non soltanto UE) sottoposte all'esame degli organi giurisdizionali di grado superiore competenti in questioni commerciali e marittime; nel 2023 sono state definite 372 cause in materia di diritto di proprietà intellettuale. 53 erano procedimenti civili ordinari, 275 erano procedimenti per controversie di modesta entità e 44 erano procedimenti concernenti divieti o provvedimenti inibitori. Non sono disponibili informazioni sui tempi di trattamento delle cause. EL: dati basati sulla durata media ponderata per due organi giurisdizionali. ES: cause riguardanti altri titoli di proprietà intellettuale dell'UE sono incluse nel calcolo della durata media. PL: per il 2023 la media ponderata è stata calcolata sulla base del numero di cause definite. FI: nel 2023, nell'ambito di una delle due cause è stata chiesta alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale. Il periodo durante il quale la causa era pendente dinanzi alla Corte di giustizia è stato incluso nel calcolo del numero medio di giorni.

– Tutela dei consumatori –

Un'efficace applicazione del diritto del consumo garantisce che i diritti dei consumatori siano tutelati e che le imprese che violano la normativa a tutela dei consumatori non traggano indebiti vantaggi. Le autorità per la tutela dei consumatori e gli organi giurisdizionali svolgono un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione del diritto del consumo dell'UE( 54 ) nell'ambito dei vari sistemi nazionali di esecuzione. Nel grafico 19 è indicata la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori che applicano la normativa dell'UE.

Per i consumatori o le imprese l'efficace applicazione della normativa può coinvolgere una catena di soggetti, che comprende non solo organi giurisdizionali ma anche autorità amministrative. Per chiarire maggiormente questa catena di applicazione, viene presentata la durata dei procedimenti dinanzi alle autorità per la tutela dei consumatori. Nel grafico 20 è indicato il tempo medio necessario per l'adozione di decisioni amministrative da parte delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori nel 2014 e nel periodo 2021-2023. Le decisioni comprendono: l'accertamento di violazioni di norme sostanziali, i provvedimenti provvisori, i provvedimenti inibitori, l'avvio di procedimenti giudiziari e l'archiviazione.

Grafico : tutela dei consumatori: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. DE, LU, AT: lo scenario non è applicabile in quanto le autorità per la tutela dei consumatori non hanno la facoltà di adottare decisioni sulle violazioni delle norme pertinenti di tutela dei consumatori. EL e RO hanno fornito una stima della durata media per determinati anni.

Grafico : tutela dei consumatori: durata media delle decisioni amministrative da parte delle autorità per la tutela dei consumatori nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. DE, LU, AT: non applicabile in quanto le autorità per la tutela dei consumatori non hanno la facoltà di adottare decisioni sulle violazioni delle norme pertinenti di tutela dei consumatori. DK, EL, FR, RO e FI hanno fornito una stima della durata media per determinati anni.

– Antiriciclaggio –

Oltre a privare i criminali delle risorse per perpetrare i loro atti illeciti e a smantellare efficacemente le reti della criminalità organizzata, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio( 55 ) sono fondamentali per la solidità, l'integrità e la stabilità del settore finanziario, per la fiducia nel sistema finanziario e per la concorrenza leale nel mercato unico( 56 ). Il riciclaggio può scoraggiare gli investimenti esteri, deviare i flussi dei capitali internazionali e ripercuotersi negativamente sulla performance macroeconomica dei paesi, con conseguenti cali del benessere e assorbimento delle risorse dalle attività economiche più produttive( 57 ). La direttiva antiriciclaggio prescrive agli Stati membri di produrre statistiche sull'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo( 58 ). In collaborazione con gli Stati membri, è stato utilizzato un questionario aggiornato per raccogliere dati sugli aspetti giudiziari dei regimi nazionali in materia di antiriciclaggio. Nel grafico 21 è indicata la durata media dei procedimenti giudiziari di primo grado riguardanti reati di riciclaggio.

Grafico : antiriciclaggio: durata media dei procedimenti giudiziari nel 2014 e nel periodo 2021-2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. PT: la banca dati è stata esaminata impostando dei filtri, per ciascuna circoscrizione giudiziaria, in base ai criteri pertinenti per ottenere le informazioni relative ai fascicoli sul riciclaggio di denaro; per quanto riguarda il numero medio di giorni, si è tenuto conto delle date di infrazione e della data della decisione finale o dell'archiviazione. CY: le cause gravi, dinanzi alla Corte d'assise, vengono in media giudicate entro un anno. I procedimenti riguardanti reati di minore gravità, che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali distrettuali, richiedono più tempo per la loro definizione. SK: i dati corrispondono alla durata media dell'intero procedimento, anche in sede di appello.

– Lotta alla corruzione –

La corruzione è un ostacolo alla crescita economica sostenibile che distrae risorse dai risultati produttivi, compromette l'efficienza della spesa pubblica e inasprisce le disuguaglianze sociali. Ostacola il funzionamento efficace e regolare del mercato unico, crea incertezze nel fare impresa e frena gli investimenti. È particolarmente complessa da affrontare poiché, a differenza della maggior parte dei reati, entrambe le parti coinvolte in un caso di corruzione sono generalmente interessate a mantenere la segretezza al riguardo. Ciò contribuisce anche alla difficoltà generale di quantificare l'effettiva entità del fenomeno della corruzione in tutta l'UE. La corruzione è un reato particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, come previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e può essere affrontata efficacemente solo adottando norme minime comuni in tutta l'Unione europea. Il 3 maggio 2023 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale, corredata di una comunicazione congiunta sulla lotta contro la corruzione( 59 ). La proposta di direttiva aggiorna e armonizza le norme dell'UE in materia di definizione dei reati di corruzione e relative sanzioni, al fine di garantire standard elevati nel contrastare l'intera varietà dei reati di corruzione (ossia corruzione, ma anche appropriazione indebita, traffico d'influenza, abuso di ufficio, nonché intralcio alla giustizia e arricchimento illecito legato ai reati di corruzione), prevenire meglio il fenomeno e migliorare l'applicazione della normativa. In collaborazione con gli Stati membri, nel 2022 è stato elaborato un nuovo questionario per raccogliere dati sulla durata dei procedimenti giudiziari di primo grado nei casi di corruzione, che sono presentati nel seguente grafico 22( 60 ).

Grafico : corruzione: durata media dei procedimenti giudiziari dal 2021 al 2023(*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con i punti di contatto nazionali per la lotta alla corruzione)

(*) La media è ponderata per il numero dei procedimenti nel rispettivo anno. Nessuna risposta a questa domanda da parte di DE, IE, ES, IT, CY e MT. NL: nel calcolo per il 2022, il periodo inizia a decorrere dalla data in cui il pubblico ministero intima all'imputato di comparire in giudizio e termina il giorno in cui il giudice di primo grado pronuncia la sentenza definitiva. Il tempo medio di trattamento dei 35 procedimenti sopra citati è di 645 giorni. Tuttavia occorre tenere conto del fatto che spesso non è ancora possibile procedere alla trattazione del procedimento nel momento in cui il periodo inizia a decorrere. Di conseguenza è necessario che trascorra un certo tempo prima che il procedimento possa essere trattato. Il tempo medio tra la prima udienza e la pronuncia della sentenza finale è di 194 giorni.

2.1.4. Sintesi sull'efficienza dei sistemi giudiziari

Un sistema giudiziario efficiente gestisce il proprio carico di lavoro e l'arretrato ed emette decisioni senza ingiustificato ritardo. Gli indicatori principali utilizzati nel quadro di valutazione UE della giustizia per monitorare l'efficienza dei sistemi giudiziari sono quindi la durata dei procedimenti (tempi di trattazione o tempo medio in giorni necessario per definire una causa), il tasso di ricambio (rapporto tra cause definite e cause sopravvenute) e il numero di cause pendenti (cause rimaste senza definizione alla fine dell'anno).

Dati generali sull'efficienza

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 contiene dati sull'efficienza relativi a oltre nove anni (2014-2023). Tale periodo è stato aggiornato, portando l'anno iniziale dal 2012 al 2014, per consentire una migliore disponibilità di dati, pur mantenendo una durata simile che permettesse l'individuazione di eventuali tendenze osservabili. Detto arco di tempo consente inoltre di tener conto del fatto che spesso le riforme giudiziarie richiedono tempo affinché il loro effetto diventi evidente.

I dati dal 2014 al 2023 nelle cause civili, commerciali e amministrative hanno evidenziato tendenze positive nella maggior parte dei casi. Dopo il calo di efficienza osservato nel 2020, probabilmente a causa della pandemia di COVID-19, nel 2021 e (in misura anche maggiore) nel 2022 si è assistito a un ritorno ai livelli di efficienza del 2019. Nel 2023 alcuni degli Stati membri che comunicano i dati hanno continuato a migliorare la propria efficienza, mentre in altri i livelli di efficienza sono rimasti stabili. Ciò dimostra l'effetto delle misure adottate dagli Stati membri per rendere i loro sistemi più resilienti a eventuali perturbazioni future.

Si sono registrati alcuni sviluppi positivi negli Stati membri che negli ultimi anni sono stati considerati soggetti a sfide specifiche nel contesto del semestre europeo( 61 ).

·Dal 2014, sulla scorta dei dati esistenti per tali Stati membri, la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado nell'ampia categoria "tutte le cause" (grafico 4) è diminuita o è rimasta stabile in 16 Stati membri. Per quanto riguarda la categoria "contenziosi civili e commerciali" (grafico 5), la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado ha continuato a diminuire o è rimasta stabile in 13 Stati membri. Rispetto all'anno precedente, i grafici 4 e 5 mostrano una diminuzione della durata dei procedimenti in otto Stati membri, in ciascuna categoria, in alcuni casi al di sotto dei livelli del 2020. Dal 2012 la durata dei procedimenti nelle cause amministrative (grafico 7) è diminuita o è rimasta stabile in circa 15 Stati membri. Rispetto all'anno precedente 12 Stati membri hanno registrato una diminuzione della durata dei procedimenti nelle cause amministrative nel 2023.

·Nel quadro di valutazione sono indicati dati sulla durata dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio per i contenziosi civili e commerciali (grafico 6) e per le cause amministrative (grafico 8). Dai dati emerge che cinque degli Stati membri i cui organi giurisdizionali di primo grado risultano in difficoltà in termini di durata dei procedimenti hanno mostrato un funzionamento più efficiente nel contesto degli organi giurisdizionali di grado superiore. Tuttavia per cinque altri Stati membri in difficoltà la durata media dei procedimenti nel contesto degli organi giurisdizionali di grado più elevato è persino più lunga rispetto a quella riscontrata per gli organi giurisdizionali di primo grado.

·Nell'ampia categoria "tutte le cause" e in quella dei "contenziosi civili e commerciali" (grafici 9 e 10) il numero complessivo di Stati membri nei quali il tasso di ricambio è superiore al 100 % è rimasto invariato rispetto al 2022. Nel 2023 18 Stati membri, compresa la maggior parte di quelli in difficoltà, hanno segnalato un tasso di ricambio elevato (superiore al 97 %). Ciò significa che gli organi giurisdizionali in genere sono in grado di trattare le cause sopravvenute afferenti a tali categorie. Per quanto riguarda le cause amministrative (grafico 11), nel 2023 il tasso di ricambio è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2022 in 14 Stati membri. Sebbene tale tasso sia generalmente inferiore rispetto ad altre categorie di cause, 15 Stati membri continuano a compiere buoni progressi. In particolare a partire dal 2014 sette degli Stati membri che risultano in difficoltà hanno registrato un aumento del tasso di ricambio per quanto riguarda le cause amministrative.

·Dal 2014 la situazione è rimasta stabile o ha continuato a migliorare in quattro degli Stati membri che affrontano le sfide più importanti in termini di arretrato, indipendentemente dalla categoria delle cause (grafico 12). Nel 2023, nonostante l'aumento del numero di cause pendenti, tale numero è rimasto stabile nei contenziosi civili e commerciali (grafico 13) e nelle cause amministrative (grafico 14) in 10 Stati membri. Tuttavia persistono differenze notevoli tra gli Stati membri che presentano relativamente poche cause pendenti e quelli con un numero elevato di cause pendenti.

Efficienza in settori specifici del diritto dell'UE

I dati relativi alla durata media dei procedimenti in settori specifici del diritto dell'UE (grafici da 15 a 22) offrono un approfondimento sul funzionamento dei sistemi giudiziari in tipologie concrete di controversie relative alle imprese.

I dati sull'efficienza in settori specifici del diritto dell'UE sono raccolti sulla base di scenari definiti in maniera rigorosa, di conseguenza il numero di cause pertinenti può essere esiguo. Tuttavia, rispetto alla durata calcolata dei procedimenti presentati nei dati generali sull'efficienza, tali grafici presentano una durata media effettiva di tutte le cause pertinenti in settori specifici in un anno. È opportuno sottolineare che gli Stati membri in cui i dati generali sull'efficienza non sembrano indicare difficoltà segnalano comunque una durata media significativamente più lunga delle cause in settori specifici del diritto dell'Unione. Allo stesso tempo la durata dei procedimenti in diversi settori specifici può altresì variare considerevolmente nel medesimo Stato membro.

Un altro grafico introdotto lo scorso anno si concentra sulla durata dei procedimenti penali, in particolare quelli riguardanti la corruzione, e mette in luce il livello di efficienza in tale settore del diritto dell'Unione.

Infine il quadro di valutazione 2025 continua a fornire informazioni sull'efficienza dell'intera catena di applicazione, che è importante per garantire un contesto favorevole alle imprese e agli investimenti. Ad esempio, per quanto riguarda le cause in materia di diritto della concorrenza, è riportato un grafico che si concentra sulla durata dei procedimenti dinanzi all'autorità nazionale garante della concorrenza e del controllo giurisdizionale delle decisioni di tale autorità.

·Per il controllo giurisdizionale delle cause in materia di concorrenza (grafico 15), in un contesto di aumento del carico di lavoro complessivo in capo agli organi giurisdizionali dell'UE, la durata dei procedimenti di controllo giurisdizionale è diminuita o è rimasta stabile in cinque Stati membri, mentre è aumentata in sette. Nel 2023, nonostante la tendenza moderatamente positiva, sette Stati membri hanno registrato una durata media superiore a 1 000 giorni. Per i procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza (grafico 16), 11 Stati membri hanno riferito che i procedimenti sono durati meno di 1 000 giorni. Tra gli Stati membri in cui si sono riscontrati problemi di efficienza nel controllo giurisdizionale delle cause in materia di concorrenza, tre sono tra i più efficienti quando si tratta di procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza;

·per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche (grafico 17), il carico di lavoro in capo agli organi giurisdizionali è diminuito rispetto agli anni precedenti, proseguendo la tendenza positiva relativa alla riduzione della durata dei procedimenti osservata nel 2022. Nel 2023 la durata media dei procedimenti è diminuita o è rimasta stabile rispetto al 2022 in nove Stati membri, mentre ha registrato un aumento in sette;

·per quanto riguarda le cause relative a una violazione del marchio UE (grafico 18), nel 2023 si è registrato un calo del carico giudiziario complessivo rispetto al 2022. Tuttavia, mentre quattro Stati hanno gestito il proprio carico di lavoro in maniera più efficiente, registrando una durata inferiore o stabile dei procedimenti, in sei Stati membri la durata media dei procedimenti è risultata in netto aumento;

·nel settore del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori si può osservare il possibile effetto combinato della catena di applicazione che consiste in procedimenti tanto amministrativi quanto di controllo giurisdizionale (grafici 19 e 20). Nel 2023 sei Stati membri hanno riferito che le loro autorità per la tutela dei consumatori hanno impiegato in media meno di tre mesi per emettere una decisione in un caso disciplinato dal diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori. In altri nove Stati membri è stato necessario fino a un anno. La durata del controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa negli Stati membri in cui le decisioni delle autorità per la tutela dei consumatori sono state contestate in sede giudiziaria ha fatto registrare nel 2023 tendenze divergenti, risultando in aumento in cinque Stati membri e in diminuzione in altri cinque rispetto al 2022. In due Stati membri la durata media di un controllo giurisdizionale rimane superiore a 1 000 giorni;

·l'adozione di misure efficaci per la lotta al riciclaggio di denaro è fondamentale per proteggere il sistema finanziario, assicurare la concorrenza leale ed evitare conseguenze economiche negative. La lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari può ostacolare la capacità dell'UE di contrastare il riciclaggio di denaro o ridurre l'efficacia degli sforzi in tale campo. Il grafico 21 presenta dati aggiornati sulla lunghezza dei procedimenti giudiziari relativi a reati di riciclaggio e mette in luce che, mentre in sette Stati membri i procedimenti giudiziari di primo grado durano in media un anno, in cinque Stati membri la durata media è di due anni e in cinque Stati membri è di tre anni e mezzo( 62 );

·la corruzione è un reato particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, comporta conseguenze economiche negative e può essere affrontata efficacemente solo adottando norme minime comuni in tutta l'UE. Nel quadro di valutazione sono forniti dati sulla durata dei procedimenti giudiziari relativi a casi di corruzione. Dal grafico 22 emergono livelli diversi di disponibilità di dati tra gli Stati membri e differenze nella durata media dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali di primo grado. Per quanto riguarda i dati del 2023, in otto Stati membri la conclusione dei procedimenti avviene entro circa un anno, mentre nei restanti sette per i quali dati sono disponibili dati i procedimenti possono durare fino a due anni. In generale la complessità dell'azione penale e dell'emanazione di sentenze per i reati di corruzione dipende dalla gravità del reato, da cui dipende a sua volta la durata dei procedimenti.

2.2. Qualità dei sistemi giudiziari

Non esiste un unico modo per misurare la qualità dei sistemi giudiziari. Nel quadro di valutazione UE della giustizia 2025 si continuano ad esaminare parametri generalmente riconosciuti come pertinenti per migliorare la qualità della giustizia. Detti parametri rientrano in quattro categorie:

1) accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese;

2) adeguate risorse finanziarie e umane;

3) messa in atto di strumenti di valutazione;

4) digitalizzazione.

2.2.1. Accesso alla giustizia

L'accessibilità è necessaria a tutti i livelli della giustizia per consentire a tutte le persone, comprese quelle a rischio di discriminazione, agli anziani e alle vittime di reato, di ottenere informazioni pertinenti – sul sistema giudiziario, su come intentare un'azione e sui relativi aspetti finanziari, nonché sullo stato di avanzamento dei procedimenti sino alla loro conclusione – e di consultare la sentenza online.

Patrocinio a spese dello Stato, spese di giustizia, spese legali

I costi del contenzioso sono un elemento chiave nel determinare l'accesso alla giustizia. Tale accesso può essere ostacolato se questi costi, comprese le spese di giustizia( 63 ) e le spese legali( 64 ), sono elevati. I costi del contenzioso in materia civile e commerciale non sono armonizzati a livello dell'UE. Essi sono disciplinati dalla legislazione nazionale e variano da uno Stato membro all'altro.

L'accesso al patrocinio a spese dello Stato è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea( 65 ). Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non sarebbe altrimenti in grado di sostenere o anticipare i costi del contenzioso di avere accesso alla giustizia. La maggior parte degli Stati membri concede il patrocinio a spese dello Stato in base al reddito del richiedente( 66 ).

Nel grafico 23 è indicata la disponibilità di patrocinio a spese dello Stato totale o parziale in un caso specifico relativo ai consumatori del valore di 6 000 EUR. Inoltre sono confrontate le soglie di reddito per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, espresse come percentuale della soglia di rischio di povertà di Eurostat in ciascuno Stato membro( 67 ). Ad esempio, qualora la soglia per il patrocinio a spese dello Stato sia pari al 20 %, ciò significa che un richiedente con un reddito superiore del 20 % rispetto alla soglia di povertà di Eurostat nel proprio Stato membro sarà comunque idoneo a beneficiare di tale patrocinio. Tuttavia se la soglia per il patrocinio a spese dello Stato è inferiore a 0, ciò significa che una persona con reddito inferiore alla soglia di povertà potrebbe non essere idonea a beneficiare di tale patrocinio.

Nove Stati membri dispongono di un sistema di patrocinio a spese dello Stato che prevede una copertura totale dei costi connessi al contenzioso (patrocinio a spese dello Stato totale), integrato da un sistema che copre parzialmente i costi (patrocinio a spese dello Stato parziale) il quale applica criteri di ammissibilità differenti. 10 Stati membri ricorrono a un sistema di patrocinio a spese dello Stato totale o a un sistema di patrocinio a spese dello Stato parziale, ma non a entrambi. In quattro Stati membri gli organi giurisdizionali hanno discrezionalità in merito alla concessione del patrocinio a spese dello Stato.

Grafico : soglia di reddito per il patrocinio a spese dello Stato in un caso specifico relativo ai consumatori, 2024(*) (differenze in % rispetto alla soglia di povertà di Eurostat) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)( 68 ))

(*) I calcoli si basano sui valori della soglia del rischio di povertà del 2023. BE, DE, ES, FR, IE, IT, LT, LU, NL, SI, SK, FI: il patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto anche degli attivi dei quali dispone il richiedente. EL: il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è una persona il cui reddito annuo da capitale non supera i due terzi della retribuzione annua più bassa prevista dalla legislazione vigente. LU: è stato introdotto un regime di patrocinio a spese dello Stato parziale. Non esiste una soglia specifica, la concessione del patrocinio a spese dello Stato dipende dalla situazione economica e familiare complessiva del richiedente. BG, HR, LV, MT e RO: nessun dato fornito.

Spesso i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato sono esentati dal pagamento delle spese di giustizia. Solo in sei Stati membri (Bulgaria, Cechia, Grecia, Austria, Malta e Polonia) i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato non sono automaticamente esentati dal pagamento delle spese di giustizia. In Cechia l'organo giurisdizionale decide caso per caso se esonerare o meno un beneficiario del patrocinio a spese dello Stato dal versamento delle spese di giustizia. In Lussemburgo le parti coinvolte in una disputa che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato non sono tenute a versare i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario. Nel grafico 24 è messo a confronto l'importo delle spese di giustizia in due scenari, presentato in percentuale sul valore della causa. Ad esempio, qualora le spese di giustizia nel grafico riportato in appresso siano pari al 10 % di una causa del valore di 6 000 EUR, il consumatore dovrà pagare spese di giustizia pari a 600 EUR per avviare un procedimento giudiziario. La causa di modesta entità corrisponde alla soglia del rischio di povertà di Eurostat in ogni Stato membro.

Grafico : spese di giustizia per avviare un procedimento giudiziario in un caso specifico relativo ai consumatori, 2024(*) (importo delle spese di giustizia in percentuale sul valore della causa) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)( 69 ))

(*) I calcoli si basano sui valori della soglia del rischio di povertà del 2023. Per "causa di modesta entità" si intende una causa che corrisponde alla soglia di povertà individuale di Eurostat in ogni Stato membro, convertita in reddito mensile (ad esempio, nel 2022 tale valore variava tra 326 EUR in BG e 2 381 EUR in LU). BE: contributo di 24 EUR al fondo per il patrocinio di secondo livello a spese dello Stato; spese di cancelleria: 50 EUR o 165 EUR. Successivamente, in caso di rigetto delle domande/condanna: eventualmente 1 350 EUR a titolo di rimborso delle spese di giustizia. NL: i valori delle spese di giustizia sono calcolati prendendo come riferimento una parte coinvolta in una disputa con un reddito annuo inferiore a 30 000 EUR. SE: le spese di giustizia si applicano se il valore della causa è superiore a 2 329 EUR.

Il grafico 25 presenta l'importo corrisposto agli avvocati difensori per la prestazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di uno specifico procedimento penale sulla base dello studio di un caso( 70 ). Gli intervistati hanno indicato l'importo che lo Stato avrebbe corrisposto agli avvocati nello scenario fittizio descritto.



Grafico : importo corrisposto agli avvocati difensori per la prestazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di uno specifico procedimento penale, 2024(*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)( 71 ))

(*) I dati sono raccolti sulla base dello studio di un caso specifico. Tutti gli importi sono espressi in euro e, ove necessario, sono stati convertiti dalle rispettive valute nazionali 72 . Per tenere conto delle differenze economiche tra gli Stati membri, il valore aggiunto degli onorari e delle spese è stato diviso per gli indici comparativi del livello dei prezzi espressi in percentuale (media UE = 100 %; DK = 149 %; BG = 59 %) 73 , in modo da adeguare la somma degli onorari e delle spese che gli avvocati percepiscono. AT: il sistema austriaco di patrocinio a spese dello Stato è finanziato dallo Stato e si basa sulla solidarietà di tutti gli avvocati austriaci, che partecipano tutti, a rotazione, al sistema di patrocinio a spese dello Stato. In generale il singolo avvocato non riceve alcun compenso diretto per i servizi di patrocinio a spese dello Stato. Lo Stato austriaco versa ogni anno un importo forfettario all'ordine forense austriaco per il totale dei servizi di patrocinio a spese dello Stato prestati da tutti gli avvocati. L'ordine forense austriaco distribuisce tale importo agli ordini forensi regionali sulla base del numero di avvocati iscritti che hanno prestato servizi di patrocinio a spese dello Stato e del numero di cause patrocinate a spese dello Stato trattate dagli ordini forensi regionali. Tale importo è utilizzato per il regime previdenziale e pensionistico degli avvocati, che non è finanziato dallo Stato. IE: gli avvocati si suddividono in "barrister" e "solicitor". L'importo per la prestazione del patrocinio a spese dello Stato cui ciascuna delle professioni ha diritto è diverso. Il grafico illustra l'importo massimo che potrebbe essere addebitato a titolo di onorario nell'ambito del regime di patrocinio a spese dello Stato nello specifico scenario.

Accesso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Nel grafico 26 sono indicati gli sforzi degli Stati membri per promuovere l'uso volontario di metodi di risoluzione alternativa delle controversie con incentivi specifici. Tali sforzi possono variare a seconda del settore del diritto( 74 ).

Grafico : promuovere e incentivare il ricorso ai metodi ADR, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 75 ))

(*) Massimo possibile: 68 punti. Indicatori aggregati basati sui seguenti indicatori: 1) siti web che forniscono informazioni sui metodi ADR; 2) campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione; 3) opuscoli destinati al pubblico; 4) sessioni informative specifiche organizzate su richiesta dagli organi giurisdizionali riguardo ai metodi ADR; 5) coordinamento della mediazione/dell'ADR presso gli organi giurisdizionali; 6) pubblicazione di valutazioni sull'uso dei metodi ADR; 7) pubblicazione di statistiche sull'uso dei metodi ADR; 8) copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti con i metodi ADR mediante il patrocinio a spese dello Stato; 9) rimborso totale o parziale delle spese di giustizia, comprese le imposte di registro qualora si ricorra con successo ai metodi ADR; 10) nessun obbligo di avvalersi di un avvocato per la procedura ADR; 11) possibilità per il giudice di agire come mediatore; 12) un accordo raggiunto dalle parti diventa giudizialmente eseguibile; 13) possibilità di avviare un procedimento online/presentare un'istanza online e di presentare i documenti probatori online; 14) possibilità di informare le parti per via elettronica dell'avvio e delle diverse fasi di un procedimento; 15) possibilità di pagamento online dei diritti applicabili; 16) utilizzo di tecnologie (applicazioni di intelligenza artificiale, chatbot) per facilitare la sottoposizione e la risoluzione delle controversie; e 17) altri mezzi. A ciascuno dei 17 indicatori è stato assegnato un punto per ogni settore del diritto. IE: le cause amministrative rientrano nella categoria delle cause civili e commerciali. EL: l'ADR esiste nelle procedure di appalto pubblico dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi di appello. ES: l'ADR è obbligatoria nelle cause in materia di diritto del lavoro. PT: per le controversie civili/commerciali, le spese di giustizia sono rimborsate solo nelle cause dinanzi a giudici di pace. SK: il sistema giuridico slovacco non sostiene il ricorso all'ADR per fini amministrativi. FI: anche le controversie in materia di consumo e lavoro sono considerate cause civili. SE: i giudici hanno discrezionalità procedurale in merito all'ADR. Cercare conciliazioni è un compito obbligatorio per il giudice, a meno che non sia inappropriato per la natura del caso.

 Disposizioni specifiche per l'accesso alla giustizia –

Nel quadro di valutazione UE della giustizia 2022 erano presenti grafici dedicati alle disposizioni specifiche per agevolare l'accesso paritario alla giustizia da parte delle persone con disabilità. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2023 ha continuato a esaminare ulteriormente determinate disposizioni specifiche a favore della parità di accesso alla giustizia da parte delle persone a rischio di discriminazione, nonché di due gruppi specifici: gli anziani e le vittime di violenza contro le donne e violenza domestica. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 fa nuovamente il punto delle disposizioni specifiche selezionate a due anni di distanza dall'ultima presentazione dei dati.

Il grafico che segue illustra le misure adottate da ciascuno Stato membro per far fronte agli ostacoli all'accesso alla giustizia da parte delle persone a rischio di discriminazione, compresi gli anziani. Tra gli aspetti esaminati figurano anche l'accessibilità fisica degli edifici giudiziari, l'accesso alle informazioni giuridiche, all'assistenza o al patrocinio a spese dello Stato e il formato delle informazioni online.

Dal grafico emergono varie tendenze positive, anche in relazione all'accessibilità fisica degli edifici giudiziari e delle aule di giustizia, all'accessibilità del patrocinio a spese dello Stato o alle soluzioni esistenti per aiutare gli anziani a partecipare ai procedimenti giudiziari. Si rileva inoltre che vi è una maggiore quantità di informazioni disponibili online in formati facilmente accessibili agli anziani e che in un maggior numero di Stati membri le ONG o gli organismi per la parità hanno il diritto di avviare procedimenti giudiziari o di parteciparvi. Alcuni Stati membri continuano tuttavia a incontrare difficoltà. In alcuni di essi i progressi sono lenti e la situazione è stagnante o persino in peggioramento.



Grafico : disposizioni specifiche per l'accesso alla giustizia da parte delle persone a rischio di discriminazione 76 e degli anziani 77 (fonte: Commissione europea( 78 ))

(*) BE: Unia è un'istituzione pubblica indipendente che promuove l'uguaglianza e combatte la discriminazione. Esistono anche appositi siti web, tra cui Just-on-web ed e-deposit. DK: è possibile essere esentati dall'uso di soluzioni pubbliche digitali, ad esempio se non si ha accesso a un computer, a uno smartphone o a un tablet nel proprio luogo di residenza. In casi specifici, il giudice può decidere che una persona può essere esentata dall'uso di minretssag.dk se non possiede competenze digitali o ha specifiche disabilità. IE: la commissione irlandese per i diritti umani e l'uguaglianza ha il potere di chiedere all'Alta Corte, alla Corte d'appello o alla Corte suprema la facoltà di comparire dinanzi al giudice in qualità di amicus curiae in procedimenti riguardanti i diritti umani e/o l'uguaglianza; il deposito digitale degli atti non sostituisce le forme tradizionali di deposito e di notificazione. ES: l'articolo 7 bis del codice di procedura civile spagnolo introduce diverse nuove disposizioni per garantire che gli anziani godano di un accesso agevole alla giustizia. HR: l'ultima indagine di questo tipo risale al 2017. Una nuova indagine nel 2025 suddividerà le domande in base alle fasce di età dei partecipanti. IT: non tutti gli edifici giudiziari sono accessibili agli anziani. FI: i funzionari competenti per il patrocinio a spese dello Stato possono organizzare visite presso le persone anziane ai fini della gestione della loro pratica. LT: a norma della legge sul patrocinio a spese dello Stato, le vittime di reati commessi con l'intento di manifestare odio nei loro confronti, anche sulla base dell'età, possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal loro reddito e dal loro patrimonio. MT: nel 2023 Legal Aid Malta ha firmato un memorandum d'intesa con il dipartimento per l'Invecchiamento attivo e l'assistenza di prossimità al fine di fornire assistenza legale gratuita agli anziani (persone di età superiore a 60 anni) nell'ambito di procedimenti civili e penali, compresi i casi in cui gli anziani sono vittime di reati o hanno subito violenze legate al genere. NL: la magistratura indica alle persone a chi possono rivolgersi per ottenere consulenza legale (Juridisch Loket, avvocati, ecc.). Tali informazioni dovrebbero essere di facile fruizione e comprensibili a tutti, compresi gli anziani. È stata condotta una ricerca tra gli utenti per verificare tale aspetto. AT: gli edifici giudiziari sono (con alcune eccezioni) privi di barriere architettoniche e sono pertanto fisicamente facilmente accessibili agli anziani. PL: le ONG che per legge non hanno il compito di svolgere attività commerciali possono avviare procedimenti e partecipare a procedimenti pendenti per tutelare i diritti dei cittadini nei casi previsti dalla legge. PT: quando una persona vulnerabile è vittima di un reato perseguibile d'ufficio (i procedimenti per questi reati sono avviati d'ufficio dal pubblico ministero), il procedimento può essere avviato da ONG o da organismi per la parità. SI: appositi siti web forniscono informazioni esaustive e facilmente comprensibili sulle procedure. SK: l'accesso al diritto costituzionalmente garantito dei cittadini al patrocinio a spese dello Stato è possibile principalmente attraverso i centri per il patrocinio a spese dello Stato e i difensori pubblici dei diritti.

Il grafico 28 integra i grafici 19 e 20 sull'efficienza dei procedimenti nel settore del diritto dei consumatori, illustrando una selezione di misure specifiche adottate dagli Stati membri dell'UE per sensibilizzare in merito al nuovo modello europeo di ricorso collettivo( 79 ) volto a migliorare l'accesso dei consumatori alla giustizia in situazioni di danno collettivo.

Grafico : disposizioni specifiche per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 80 ))

(*) Azioni rappresentative di cui alla direttiva (UE) 2020/1828. Si tratta di azioni intentate da enti legittimati dinanzi a organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali per conto di gruppi di consumatori al fine di chiedere provvedimenti inibitori (ossia provvedimenti volti a porre fine a pratiche illecite di professionisti, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/22/CE sui provvedimenti inibitori), provvedimenti risarcitori (quali il rimborso, la sostituzione, la riparazione) o entrambi i tipi di provvedimenti. La domanda intende raccogliere informazioni su pratiche specifiche, che non sono hanno necessariamente un collegamento diretto con l'attuazione della direttiva. Non sono disponibili dati per HR, LU, HU, RO. NL: tutti gli organi giurisdizionali (le sezioni di diritto civile) dei Paesi Bassi sono competenti per i procedimenti concernenti azioni rappresentative. Nella pratica, tali procedimenti sono trattati da un'équipe nazionale di giudici specializzati/esperti in questo tipo di azioni. Il sistema di basa sull'opt-out, il che significa che i consumatori devono intervenire solo se non vogliono essere rappresentati nell'azione, manifestando per iscritto la propria volontà al giudice. BE: non esiste alcun registro, ma determinate decisioni devono essere pubblicate sul sito web del ministero dell'Economia e sulla Gazzetta ufficiale. DK: attualmente gli enti legittimati sono il difensore civico danese dei consumatori (Forbrugerombudsmanden) e l'agenzia danese per i medicinali (Lægemiddelstyrelsen), entrambi sostenuti da finanziamenti pubblici. EE: le controversie in materia di consumo vengono esaminate in seno alla commissione per le controversie in materia di consumo, che è un organo indipendente e imparziale incaricato della risoluzione di tale tipo di controversie. IE: il sito web dedicato alle informazioni per i cittadini ha pubblicato un articolo sulle azioni rappresentative nell'ambito di una pagina informativa che spiega ai consumatori come sporgere reclamo. EL: la legge 5019/2023 istituisce un nuovo sistema di azioni rappresentative. LV: in Lettonia esiste un ente legittimato transfrontaliero designato. Non vi sono ancora stati procedimenti riguardanti azioni rappresentative. LT: le misure di sensibilizzazione del pubblico in merito alle azioni rappresentative dei consumatori sono attuate principalmente fornendo informazioni pertinenti sui siti web dell'autorità statale per la tutela dei diritti dei consumatori (SCRPA) e delle associazioni di consumatori (si veda ad esempio la nota pubblicata sul sito web della SCRPA, https://vvtat.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/o2moBOazC4c.pdf ). PT: l'elenco delle azioni rappresentative intentate dinanzi agli organi giurisdizionali portoghesi è disponibile sul sito web della direzione generale dei Consumatori, unitamente ai dati di contatto dell'ente e a tutti i documenti pertinenti per i consumatori: https://www.consumidor.gov.pt/consumidor_4/acoes-coletivas/informacoes-sobre-acoes-coletivas . SK: i consumatori possono partecipare all'azione collettiva tramite qualsiasi notaio. Il modulo di domanda è disponibile all'indirizzo seguente: https://static.slov-lex.sk/pdf/prilohy/SK/ZZ/2023/289/20230725_5563264-2.pdf .

Nel quadro di valutazione UE della giustizia 2025 si amplia l'analisi della giustizia a misura di minore. Nel grafico 29 viene presa in esame una più ampia varietà di disposizioni specifiche per la giustizia a misura di minore (procedimenti civili e procedimenti penali/di giustizia minorile). Nel grafico 30 viene esaminata una più ampia gamma di disposizioni specifiche disponibili quando un minore è coinvolto in un procedimento giudiziario in veste di vittima o di indagato/imputato.

Grafico : disposizioni specifiche per una giustizia/procedimenti a misura di minore (procedimenti civili e procedimenti penali/di giustizia minorile), 2024(*) (fonte: Commissione europea( 81 ))

 

(*) Minori: persone di età inferiore a 18 anni.

Grafico : disposizioni specifiche per i minori coinvolti in procedimenti penali in veste di vittime o di indagati e imputati (minori: persone di età inferiore a 18 anni), 2024 (*) (fonte: Commissione europea( 82 ))

(*) Minori: persone di età inferiore a 18 anni.



Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 estende l'analisi dell'accesso alla giustizia alle vittime di reato e alle vittime di violenza contro le donne/violenza domestica.

Grafico : rimedi giurisdizionali per le vittime di reato, 2024 (fonte: Commissione europea( 83 ))



Grafico : rimedi giurisdizionali per le vittime di violenza contro le donne/violenza domestica, 2024 (fonte: Commissione europea( 84 ))

2.2.2. Risorse

Per il corretto funzionamento del sistema giudiziario occorrono risorse sufficienti, compresi gli investimenti necessari in infrastrutture fisiche e tecniche, nonché personale qualificato, formato e adeguatamente remunerato di tutti i tipi. La mancanza di strutture e strumenti adeguati o di personale dotato delle qualifiche e delle competenze necessarie, nonché dell'accesso a una formazione continua, compromette la qualità dei procedimenti e delle decisioni.

Risorse finanziarie

I grafici riportati in appresso mostrano l'effettiva spesa delle amministrazioni pubbliche per la gestione del sistema giudiziario (penitenziari esclusi), tanto per abitante (grafico 33) quanto per percentuale del prodotto interno lordo (PIL) (grafico 34).



Grafico : spesa pubblica totale per l'amministrazione della giustizia in EUR per abitante, 2013, 2021-2023(*) (fonte: Eurostat)

(*) Gli Stati membri sono ordinati in base alla loro spesa nel 2023 (dalla più alta alla più bassa). I dati relativi al 2022 per DE, ES, FR e SK sono provvisori. I dati relativi al 2023 per BE, DE, ES, FR, PT e SK sono provvisori. I dati per PL hanno un'interruzione nelle serie nel 2022. Fonte: Eurostat, Gov_10a_exp

Grafico : spesa pubblica totale per l'amministrazione della giustizia in percentuale del PIL, 2013, 2021-2023(*) (fonte: Eurostat)

(*) Gli Stati membri sono ordinati in base alla loro spesa nel 2023 (dalla più alta alla più bassa). I dati relativi al 2022 per DE, ES, FR e SK sono provvisori. I dati relativi al 2023 per BE, DE, ES, FR, PT e SK sono provvisori. I dati per PL hanno un'interruzione nelle serie nel 2022. Fonte: Eurostat, Gov_10a_exp

Nel grafico 35 è indicato il rapporto tra le retribuzioni annue di giudici e pubblici ministeri e la retribuzione media annua del paese. Per ciascun paese nelle prime colonne sono indicati tali rapporti per giudici e pubblici ministeri all'inizio delle rispettive carriere e al loro culmine. In virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza dei propri organi giurisdizionali nel loro complesso e dei singoli giudici nei settori disciplinati dal diritto dell'UE. Se da un lato la riduzione temporanea della retribuzione nel contesto delle misure di austerità non è stata considerata una violazione di tale disposizione, dall'altro la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che un livello di retribuzione dei giudici commisurato all'importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente alla loro indipendenza( 85 ).

Grafico : rapporto tra retribuzioni annuali di giudici e pubblici ministeri e retribuzione lorda media annuale del paese nel 2023(*) (fonte: studio della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa)

(*) Le osservazioni specifiche degli Stati membri sui dati sono consultabili nello studio CEPEJ( 86 ).

Nel grafico 36 è indicato il rapporto tra le retribuzioni annue del personale specializzato dei tribunali e delle procure rispetto alla retribuzione media annua del paese. Per ciascun paese, nelle prime due colonne sono indicati i rapporti per il personale specializzato dei tribunali all'inizio della carriera e dopo 10 anni di servizio, mentre nella terza e quarta colonna sono indicati i rapporti per il personale specializzato dei tribunali e delle procure all'inizio della carriera e dopo 10 anni di servizio.

Grafico : rapporto tra retribuzioni annuali del personale specializzato dei tribunali e delle procure e retribuzione lorda media annuale corretta a tempo pieno nel paese nel 2023(*) (fonte: Commissione europea ed Eurostat( 87 ))

(*) Indicatore sviluppato in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali. I dati sulle retribuzioni si riferiscono alla retribuzione annua lorda minima iniziale, nel 2023, in euro, e alla retribuzione annua lorda minima dopo 10 anni di servizio, nel 2023, in euro. La retribuzione lorda è calcolata al lordo di eventuali oneri sociali e imposte. Sono inclusi nell'importo i bonus versati regolarmente a tutto il personale, a prescindere dalla situazione personale (ad esempio tredicesima mensilità versata senza eccezioni al personale dei tribunali/delle procure). Sono esclusi dall'importo i bonus legati alla situazione personale (ad esempio gli assegni familiari in funzione del numero di figli). Salvo indicazione contraria, è stato preso in considerazione il valore della retribuzione minima tra le categorie di personale che rientrano in ciascun gruppo. Il rapporto è stato calcolato rispetto all'indicatore Eurostat "Retribuzione media corretta a tempo pieno per dipendente", nama_10_fte, per il 2023. Per "personale dei tribunali" si intende il personale specializzato in servizio presso gli organi giurisdizionali di primo grado che contribuisce al procedimento giudiziario o è coinvolto nel processo decisionale, come i giudici ausiliari, i Rechtspfleger, gli assistenti del giudice, gli auxilliares de justice, i cancellieri. Per "personale delle procure" si intende il personale specializzato al livello più basso delle procure che contribuisce ai procedimenti o è coinvolto nel processo decisionale, come gli assistenti dei procuratori e i procuratori in formazione. Di seguito sono indicate le figure specifiche cui fanno riferimento i singoli Stati membri nell'ambito di questi due gruppi generali e che sono rappresentate nel grafico. La lettera "T" designa il personale dei tribunali, la lettera "P" designa il personale delle procure. BE: griffier/greffier (T), secretaris/secrétaire (P). I dati forniti comprendono la retribuzione per i giorni di ferie e il bonus di fine anno. BG: assistente giudiziario (T), assistente del procuratore (P). CZ: ufficiale giudiziario superiore (T), personale della procura (P). DK: giudice ausiliario (T), procuratore in formazione (P). La retribuzione dei giudici ausiliari dopo 10 anni di servizio si basa sulla retribuzione media. DE: nessuna indicazione. EE: cancelliere (T), procuratore aggiunto (P). IE: assistente giudiziario (T), giurista (P). EL: cancelliere (T). ES: Letrados de la Administración de Justicia (T), Cuerpo de Auxilio Judicial (P). FR: assistenti legali/cancellieri (T), assistenti legali/cancellieri (P). HR: assistente giudiziario (T), assistente del procuratore (P). IT: personale giudiziario di area III, fascia retributiva F1 (T), personale giudiziario di area III, fascia retributiva F2 (T), personale della procura di area III, fascia retributiva F1 (P), personale della procura di area III, fascia retributiva F2 (P). CY: cancelliere (T). LV: assistente del giudice (T), giurista consulente, giurista nel settore del diritto penale, giurista analista (P). Il personale dei tribunali è composto esclusivamente da assistenti dei giudici. In questa categoria non vi è alcuna forbice retributiva. Per quanto riguarda la categoria "assistente del giudice", i dati indicati coincidevano con la retribuzione massima nel 2022. Nei tribunali di primo grado la retribuzione per tutti gli assistenti dei giudici è la stessa. Ad esempio, se l'assistente del giudice ottiene il punteggio più elevato nell'ambito del processo di valutazione annuale, può già percepire la retribuzione massima nel primo anno di lavoro. Per quanto riguarda il personale delle procure, i dati rappresentano una media delle retribuzioni per le posizioni indicate. Il personale delle procure di entrambi i livelli percepisce una retribuzione fissa che non dipende dagli anni di servizio. LT: assistenti giudiziari (assistenti giudiziari di alto livello) (T), assistenti dei procuratori e assistenti dei procuratori capo (P). I valori delle retribuzioni degli assistenti giudiziari, degli assistenti dei procuratori e del personale amministrativo rappresentano una media delle retribuzioni specifiche in una data categoria. LU: Référendaires: Employé A1 (T), Référendaires: Employé A1 (T). HU: agente della procura (P). MT: assistente giudiziario (T), giurista in formazione (P). NL: informazioni non disponibili a causa della mancanza di un indicatore Eurostat della retribuzione media corretta a tempo pieno per dipendente. AT: giudici in formazione/assistenti legali/revisori/funzionari giudiziari (Rechtspfleger) (T), procuratori in formazione (P). I dati indicano i livelli salariali stabiliti per legge. I diversi membri del personale o le diverse fasce retributive sono raggruppati in un'unica categoria di membri del personale, cui è assegnato un valore medio basato sui livelli retributivi stabiliti per legge. PL: giudice ausiliario (T). I dati rappresentano una media delle retribuzioni specifiche in una data categoria. RO: procuratore in formazione (P). In RO è presente solo la categoria "procuratore in formazione"; non vi sono "assistenti dei procuratori" né altre categorie di personale specializzato che contribuisce ai procedimenti o è coinvolto nel processo decisionale. Di conseguenza è stata indicata solo la retribuzione iniziale dei procuratori in formazione. Nel 2022 non esisteva in Romania la categoria del personale dei tribunali di primo grado, per cui non sono forniti dati per tale categoria. SI: assistente giudiziario (T), consulente giudiziario di alto livello (P). SK: assistente (T), giurista in formazione (P). FI: giudice in formazione (T), assistente del procuratore (P). SE: cancelliere di livello 1 (T), procuratore in formazione (P).

Risorse umane

Un livello adeguato di risorse umane è essenziale ai fini della qualità dei sistemi giudiziari. La diversità fra i giudici, incluso l'equilibrio di genere, apporta conoscenze, competenze ed esperienze complementari e riflette la realtà della società.

Grafico : numero di giudici, 2014, 2021-2023(*) (per 100 000 abitanti) (fonte: studio della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa)

(*) Conformemente alla metodologia della CEPEJ, questa categoria comprende i giudici a tempo pieno. La categoria non comprende i Rechtspfleger/ausiliari di giustizia, figura che esiste soltanto in alcuni Stati membri. EL: dal 2016 i dati relativi al numero di giudici togati comprendono tutti i gradi della giustizia penale e civile, nonché i giudici amministrativi. IT: le commissioni regionali di verifica, le commissioni fiscali locali e gli organi giurisdizionali militari non sono presi in considerazione. Dal 2018 si tiene conto della giustizia amministrativa. AT: i dati sulla giustizia amministrativa sono parte integrante dei dati dal 2016.

Grafico : percentuale di donne tra i giudici togati delle corti supreme 2022-2024(*) (fonte: Commissione europea( 88 ))

(*) I dati sono ordinati secondo i valori per il 2024, dal più alto al più basso.

Grafico : numero di avvocati, 2014, 2021-2023(*) (per 100 000 abitanti) (fonte: studio della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa)

(*) Conformemente alla metodologia della CEPEJ, un avvocato è una persona qualificata e autorizzata dal diritto nazionale a patrocinare e agire per conto dei suoi clienti; esercitare un'attività giuridica professionale; stare in giudizio od offrire consulenza ai propri clienti oppure rappresentarli in merito a questioni giuridiche (raccomandazione Rec(2000)21 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato). DE: in Germania non è fatta alcuna distinzione tra gruppi diversi di avvocati. FI: dal 2015 il numero di avvocati fornito comprende gli avvocati che operano tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

2.2.3. Digitalizzazione

L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) può rafforzare i sistemi giudiziari degli Stati membri e renderli più accessibili, efficienti, resilienti e pronti ad affrontare le sfide attuali e future. La pandemia di COVID-19 ha messo in luce una serie di sfide che riguardano il funzionamento della magistratura, nonché la necessità per i sistemi giudiziari nazionali di migliorare ulteriormente la loro digitalizzazione.

Nelle edizioni precedenti del quadro di valutazione UE della giustizia sono stati forniti dati comparativi su determinati aspetti delle TIC nei sistemi giudiziari. Come annunciato nella comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE del 2 dicembre 2020( 89 ), il quadro di valutazione è stato notevolmente rafforzato con ulteriori dati sulla digitalizzazione negli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire un monitoraggio più approfondito dei settori di progresso e delle sfide ancora aperte.

Una giustizia favorevole ai cittadini richiede che le informazioni sui sistemi giudiziari nazionali non siano soltanto facilmente accessibili, ma anche personalizzate per i gruppi specifici della società che avrebbero altrimenti difficoltà ad accedere alle informazioni, comprese le persone con disabilità. Nel grafico 40 è indicata la disponibilità di informazioni e servizi pubblici specifici online che aiutano le persone ad accedere alla giustizia.

Grafico : disponibilità di informazioni online per il pubblico riguardanti il sistema giudiziario, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 90 ))

(*) DE: ciascuno Stato federale e il livello federale decidono individualmente quali informazioni comunicare online.

Norme pronte per il digitale

L'uso di soluzioni digitali nelle cause civili/commerciali, amministrative e penali necessita spesso di essere regolamentato adeguatamente dalle norme procedurali nazionali. Nel grafico 41 sono illustrate le possibilità per i vari soggetti di utilizzare tecnologie di comunicazione a distanza (ad esempio le videoconferenze) per procedure giudiziarie e procedure correlate ed è messa in evidenza la situazione attuale per quanto riguarda l'ammissibilità delle prove digitali.

Grafico : norme procedurali che consentono l'utilizzo della tecnologia digitale negli organi giurisdizionali nelle cause civili/commerciali, amministrative e penali, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 91 ))

(*) Massimo possibile: 12 punti. Per ciascun criterio sono stati attribuiti due punti se la possibilità esiste, rispettivamente, in tutte le cause civili/commerciali, amministrative e penali (nelle cause penali la possibilità di audizione delle parti è stata suddivisa per tenere conto sia dei convenuti che delle vittime). I punteggi sono divisi per due quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. Per gli Stati membri che non operano alcuna distinzione tra cause civili/commerciali e cause amministrative sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori. EL, LU: nessuna norma per le cause amministrative.



Uso di strumenti digitali

Oltre alle norme procedurali pronte per il digitale, gli organi giurisdizionali e le procure devono disporre di strumenti e infrastrutture adeguati che consentano la comunicazione a distanza e l'accesso a distanza sicuro al luogo di lavoro (grafico 42). Sono necessarie infrastrutture e attrezzature adeguate anche per la comunicazione elettronica sicura tra gli organi giurisdizionali/le procure e i professionisti del diritto e le istituzioni (grafici 43 e 44).

Le TIC, comprese le tecnologie innovative, svolgono un ruolo importante nel sostenere il lavoro delle autorità giudiziarie. Di conseguenza contribuiscono in modo significativo alla qualità dei sistemi giudiziari. La possibilità per giudici, pubblici ministeri e operatori giudiziari di disporre di vari strumenti digitali può semplificare i processi di lavoro, garantire un'equa ripartizione del carico di lavoro e determinare una chiara riduzione dei tempi.

Grafico : uso della tecnologia digitale da parte degli organi giurisdizionali e delle procure, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 92 ))

(*) Massimo possibile: 7 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se, rispettivamente, gli organi giurisdizionali e le procure utilizzano una determinata tecnologia e 0,5 punti quando l'utilizzo della tecnologia non è sistematico.

Una comunicazione elettronica sicura può contribuire a migliorare la qualità dei sistemi giudiziari. La possibilità per gli organi giurisdizionali di comunicare per via elettronica sia tra loro sia con i professionisti del diritto e con le altre istituzioni può semplificare i processi e ridurre la necessità di comunicazioni cartacee e della presenza fisica, consentendo così di ridurre la durata delle attività preliminari e dei procedimenti giudiziari.

Grafico : organi giurisdizionali: strumenti di comunicazione elettronica, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 93 ))

(*) Massimo possibile: 5 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se gli organi giurisdizionali dispongono di una comunicazione elettronica sicura. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. FI: i compiti dei notai non riguardano gli organi giurisdizionali. Di conseguenza non vi è alcun motivo per fornire loro una connessione sicura.

Le procure sono essenziali per il funzionamento del sistema giudiziario penale. L'accesso a un canale di comunicazione elettronico sicuro potrebbe facilitarne il lavoro e migliorare così la qualità dei procedimenti giudiziari. La possibilità di una comunicazione elettronica sicura tra le procure e le autorità inquirenti, gli avvocati difensori e gli organi giurisdizionali consentirebbe una preparazione più rapida ed efficiente dei procedimenti dinanzi ai giudici.



Grafico : procure: strumenti di comunicazione elettronica, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 94 ))

(*) Massimo possibile: 5 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se le procure dispongono di una comunicazione elettronica sicura. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. La disponibilità di strumenti di comunicazione elettronica presso le procure comprende la comunicazione con gli avvocati alle dipendenze di tali uffici.

– Accesso online agli organi giurisdizionali –

La capacità di espletare fasi specifiche di un procedimento giudiziario per via elettronica è una parte importante della qualità dei sistemi giudiziari. La presentazione elettronica delle istanze, la possibilità di monitorare e portare avanti un procedimento online o di notificare o comunicare atti per via elettronica può facilitare notevolmente l'accesso alla giustizia da parte di cittadini e imprese (o dei loro rappresentanti legali) e ridurre ritardi e costi. La disponibilità di simili servizi pubblici digitali contribuirebbe ad avvicinare gli organi giurisdizionali ai cittadini e alle imprese e, di conseguenza, a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario.



Grafico : soluzioni digitali per l'avvio e il seguito dei procedimenti in ambito civile/commerciale e amministrativo, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 95 ))

(*) Massimo possibile: 9 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se la possibilità esiste, rispettivamente, per tutte le cause civili/commerciali e amministrative. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti. Per gli Stati membri che non operano alcuna distinzione tra cause civili/commerciali e cause amministrative sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori.

Anche l'uso di strumenti digitali per istituire e dare seguito ai procedimenti giudiziari in ambito penale può contribuire a garantire i diritti delle vittime e degli imputati. Ad esempio le soluzioni digitali possono consentire la comunicazione a distanza in via riservata tra gli imputati e i loro avvocati, consentire agli imputati in stato di detenzione di prepararsi all'udienza e aiutare le vittime di reato ad evitare la vittimizzazione secondaria.



Grafico : soluzioni digitali per lo svolgimento e il seguito dei procedimenti giudiziari penali, 2024(*) (fonte: Commissione europea( 96 ))

(*) Massimo possibile: 6 punti. Per ciascun criterio è stato attribuito un punto se la possibilità esiste per tutti i procedimenti penali. Sono stati assegnati 0,5 punti quando la possibilità non esiste per tutti i procedimenti.

Accesso alle sentenze

Garantire l'accesso online alle sentenze aumenta la trasparenza dei sistemi giudiziari, aiuta i cittadini e le imprese a comprendere i loro diritti e può contribuire alla coerenza della giurisprudenza. Disposizioni adeguate per la pubblicazione online delle decisioni giudiziarie sono essenziali per la creazione di strutture di ricerca di facile utilizzo( 97 ) che rendono la giurisprudenza più accessibile ai professionisti del diritto e al pubblico in generale, comprese le persone con disabilità. Una giurisprudenza facilmente accessibile e riutilizzabile rende il sistema giudiziario favorevole all'impiego di algoritmi, consentendo l'utilizzo di applicazioni innovative di tecnologia legale ("legal tech") che coadiuvano gli operatori della giustizia.

La pubblicazione online delle decisioni degli organi giurisdizionali richiede il bilanciamento di interessi diversi, entro i limiti stabiliti da quadri giuridici e politici. Il regolamento generale sulla protezione dei dati( 98 ) si applica integralmente al trattamento dei dati personali da parte degli organi giurisdizionali. Nel valutare quali dati rendere pubblici occorre trovare un giusto equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati e l'obbligo di pubblicità delle decisioni giudiziarie al fine di assicurare la trasparenza del sistema giudiziario. Ciò vale soprattutto qualora vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione di tali dati. In molti paesi il diritto o la prassi prevede, in maniera sistematica o su richiesta, l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione( 99 ) delle decisioni giudiziarie prima della pubblicazione. I dati prodotti dalle autorità giudiziarie sono anch'essi disciplinati dalla normativa dell'UE in materia di apertura dei dati e di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico( 100 ).

La disponibilità di decisioni giudiziarie in formati leggibili meccanicamente( 101 ), come messo in luce nel grafico 47, promuove un sistema giudiziario compatibile con l'uso di algoritmi( 102 ).

Grafico : accesso online da parte dei cittadini alle sentenze pubblicate, 2023(*) (cause civili/commerciali, amministrative e penali, tutti i gradi di giudizio) (fonte: Commissione europea( 103 ))

(*) Massimo possibile: 9 punti. Per ciascun grado di giudizio è stato assegnato un punto laddove siano consultabili rispettivamente tutte le sentenze delle cause civili/commerciali, amministrative e penali, 0,75 punti laddove sia disponibile la maggior parte delle sentenze (più del 50 %) e 0,5 punti qualora siano disponibili soltanto alcune sentenze (meno del 50 %). Per gli Stati membri in cui esistono soltanto due gradi di giudizio, sono stati assegnati punti per i tre gradi, riprendendo il rispettivo livello più elevato del grado non esistente. Per gli Stati membri che non operano alcuna distinzione tra i due ambiti del diritto (civile/commerciale e amministrativo) sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori. BE: per i procedimenti civili e penali spetta a ciascun organo giurisdizionale decidere riguardo alla pubblicazione delle proprie sentenze. DE: ogni Stato federale decide in merito alla pubblicazione online delle sentenze di primo grado. AT: per il primo e il secondo grado spetta ai giudici decidere quali sentenze pubblicare. Le decisioni della Corte suprema che respingono un ricorso senza motivazione nel merito non vengono pubblicate. Le decisioni della Corte suprema amministrativa adottate da un giudice unico sono pubblicate se il giudice interessato decide di pubblicarle. Inoltre non vengono pubblicate le decisioni che contengono solo questioni giuridiche laddove esista già una giurisprudenza costante della Corte suprema amministrativa, così come le decisioni non complicate relative alla sospensione del procedimento. NL: gli organi giurisdizionali decidono in merito alla pubblicazione in base a criteri pubblicati. PT: la decisione in merito alla pubblicazione spetta a una commissione presente all'interno dell'organo giurisdizionale. SI: le decisioni procedurali poco o per nulla rilevanti per la giurisprudenza non vengono pubblicate; delle decisioni nel contesto di cause identiche nella sostanza (ad esempio cause massive), viene pubblicata soltanto la decisione principale (insieme all'elenco dei fascicoli aventi il medesimo contenuto). I singoli organi giurisdizionali di grado superiore decidono quali sentenze possono essere pubblicate. SK: le decisioni su diversi tipi di cause civili, come quelle in materia di eredità o di determinazione della paternità, non vengono pubblicate. FI: gli organi giurisdizionali decidono quali sentenze sono pubblicate.

Grafico : disposizioni per la redazione di decisioni giudiziarie leggibili meccanicamente, 2024(*) (cause civili/commerciali, amministrative e penali, tutti i gradi di giudizio) (fonte: Commissione europea( 104 ))

(*) Massimo possibile: 24 punti per tipo di causa. Per ciascuno dei tre gradi di giudizio (primo, secondo e ultimo) può essere assegnato un punto se sono contemplate tutte le decisioni giudiziarie. Se sono contemplate soltanto alcune decisioni giudiziarie in un determinato grado viene assegnato solo mezzo punto. Per gli Stati membri in cui esistono soltanto due gradi di giudizio, sono stati assegnati punti per tre gradi, riprendendo il rispettivo grado più elevato per il grado non esistente. Per gli Stati membri in cui non viene operata alcuna distinzione tra cause amministrative e civili/commerciali, sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi gli ambiti del diritto. ES: non è consentito l'utilizzo della banca dati del Consiglio generale della magistratura (CGPJ) a scopi commerciali né scaricare una quantità ingente di informazioni. Il riutilizzo di queste informazioni per lo sviluppo di banche dati o a scopi commerciali deve seguire la procedura e le condizioni stabilite dal Consiglio generale della magistratura mediante il suo centro di documentazione giudiziaria. IE: l'anonimizzazione delle sentenze viene effettuata nei settori del diritto di famiglia, dell'assistenza ai minori e in altri settori nei quali la legge impone o un giudice ordina la non divulgazione dell'identità delle parti o delle persone.



Esecuzione delle sentenze

In uno Stato di diritto, le istituzioni pubbliche devono conformarsi alle sentenze e dare loro tempestiva esecuzione. L'effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie vincolanti è inoltre essenziale per garantire la fiducia del pubblico nell'indipendenza e nell'autorità della magistratura( 105 ). Il grafico 49 presenta per la prima volta i meccanismi predisposti per assistere le corti amministrative supreme nell'esecuzione delle sentenze. Il grafico illustra quali meccanismi sono presenti in ciascuno Stato membro, senza valutare la loro efficacia e la frequenza con cui vengono utilizzati nella pratica.

Grafico : meccanismi giudiziari esistenti per garantire l'esecuzione delle sentenze amministrative, 2024(*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con ACA-Europa( 106 ))



2.2.4. Sintesi sulla qualità dei sistemi giudiziari

Un accesso semplice, risorse sufficienti, strumenti di valutazione efficaci e la digitalizzazione sono tutti aspetti che contribuiscono a un sistema giudiziario di qualità elevata. Il pubblico e le imprese si aspettano decisioni di elevata qualità da un sistema giudiziario efficace. Nel quadro di valutazione UE della giustizia 2025 è effettuata un'analisi comparativa di questi fattori.

Accessibilità

Nel quadro di valutazione 2025 è presa nuovamente in esame una serie di elementi che contribuiscono a un sistema giudiziario favorevole ai cittadini:

1)la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese di giustizia hanno un impatto importante sull'accesso al sistema giudiziario, in particolare per le persone che vivono in condizioni di povertà o a rischio di povertà. Nel grafico 23 è indicato che in tre Stati membri le persone con reddito inferiore alla soglia di povertà di Eurostat non possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Il livello delle spese di giustizia (grafico 24) è rimasto sostanzialmente stabile dal 2016, sebbene in quattro Stati membri le spese di giustizia siano state superiori a quelle del 2023, in particolare per le cause di modesta entità. Per tali cause l'onere delle spese di giustizia continua ad essere proporzionalmente più elevato. Le difficoltà a richiedere il patrocinio a spese dello Stato associate alle elevate spese di giustizia in tre Stati membri potrebbero scoraggiare le persone in condizioni di povertà dall'accedere al sistema giudiziario. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 presenta, per la seconda volta, l'importo corrisposto agli avvocati difensori per la prestazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di uno specifico procedimento penale, mostrando che esiste una grande disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda gli importi che gli avvocati riceverebbero dal bilancio pubblico (grafico 25);

2)nel quadro di valutazione UE della giustizia 2025 si continua ad analizzare le modalità con cui gli Stati membri promuovono l'uso volontario di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) (grafico 26), compresa la possibilità di utilizzare tecnologie digitali. Nel 2024 lo sforzo globale di promozione è aumentato e sei Stati membri hanno segnalato maggiori mezzi di promozione, in particolare per quanto riguarda i metodi ADR nelle controversie in materia di consumo. Il numero di modi utilizzati per promuovere i metodi ADR per le controversie amministrative rimane ancora inferiore a quello di altri tipi di controversie, ma è comunque aumentato dal 2023;

3)il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 fa nuovamente il punto delle disposizioni specifiche per l'accesso alla giustizia da parte delle persone a rischio di discriminazione e degli anziani. Dal grafico 27 emerge che 18 Stati membri hanno adottato misure per sensibilizzare le persone a rischio di discriminazione riguardo a dove ottenere informazioni giuridiche e assistenza. In 16 Stati membri sono state adottate misure per rendere il patrocinio a spese dello Stato più accessibile agli anziani e in 17 Stati membri le ONG o gli organismi per la parità hanno il diritto di avviare procedimenti giudiziari o di parteciparvi per conto o a sostegno di una o più vittime. In 20 Stati membri esistono soluzioni per aiutare gli anziani a partecipare ai procedimenti giudiziari, compresa la ricezione di comunicazioni giudiziarie per posta;

4)per la seconda volta, il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 presenta una selezione di misure specifiche relative alle azioni rappresentative, volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. Il grafico 28 mostra che 23 Stati membri hanno predisposto almeno una di queste misure. Tra le misure selezionate, le più diffuse sono le modalità specifiche per informare i consumatori in merito alle azioni e al relativo esito e le misure per formare i giudici alla gestione efficace delle azioni rappresentative, presenti in 12 Stati membri;

5)dal grafico 29 emerge che tutti gli Stati membri hanno adottato disposizioni specifiche per una giustizia e procedimenti a misura di minore, nell'ambito sia dei procedimenti civili sia dei procedimenti penali/di giustizia minorile. 11 Stati membri dispongono di tutte le nove disposizioni specifiche monitorate, tra cui ad esempio un sito web specificamente concepito a misura di minore e linee telefoniche di assistenza volte a fornire informazioni sul sistema giudiziario o misure per tenere i minori separati dagli adulti quando sono privati della libertà. In tutti gli Stati membri la vita privata e i dati personali dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari o non giudiziari sono protetti conformemente al diritto nazionale. Inoltre tutti gli Stati membri dispongono di speciali ambienti/stanze per le audizioni a misura di minore in cui ascoltare i minori. Da una mappatura delle disposizioni specifiche per i minori coinvolti in procedimenti penali in veste di vittime o di indagati e imputati (grafico 30) emerge, ad esempio, che 26 Stati membri forniscono informazioni sui diritti della vittima o dell'indagato e sul procedimento in una maniera adeguata ai minori e che in 15 Stati membri qualsiasi forma di privazione della libertà di minori viene utilizzata come ultima risorsa e viene applicata per un opportuno lasso di tempo che sia il più breve possibile;

6)dal grafico 31 emerge che tutti gli Stati membri si sono dotati di disposizioni specifiche per le vittime di reato. Nella maggior parte degli Stati membri è presente la maggioranza delle disposizioni specifiche monitorate, tra cui ad esempio l'erogazione di assistenza finanziaria qualora l'autore del reato non versi il risarcimento stabilito dal giudice o la possibilità per le vittime di chiedere il riesame delle decisioni che dispongono una misura di protezione o servizi di interpretazione o traduzione. In caso di violazione dei loro diritti nell'ambito del procedimento penale, nella maggior parte degli Stati membri le vittime hanno diritto a misure di protezione, al patrocinio a spese dello Stato o ad essere sentite. Dal grafico 32 emerge che tutti gli Stati membri si sono dotati di disposizioni specifiche per le vittime di violenza contro le donne/violenza domestica. In quasi tutti gli Stati membri sono in atto misure per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime e dei testimoni e per garantire che, ove necessario, siano evitati contatti tra le vittime e gli autori dei reati. In quasi tutti gli Stati membri le ONG e/o gli organismi per la parità possono assistere e/o sostenere le vittime.

Risorse

Sistemi giudiziari di qualità elevata negli Stati membri dipendono da risorse finanziarie e umane sufficienti. Ciò richiede investimenti adeguati in infrastrutture fisiche e tecniche, formazione iniziale e continua e diversità tra i giudici, anche in termini di equilibrio di genere. Dal quadro di valutazione UE della giustizia 2025 emerge quanto segue:

7)in termini di risorse finanziarie, complessivamente nel 2023 la spesa delle amministrazioni pubbliche per gli organi giurisdizionali è aumentata in tutti gli Stati membri, tenendo conto del numero di abitanti, mentre in sei Stati membri è diminuita in rapporto al PIL. Si rilevano ancora differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i livelli di spesa, sia in termini di spesa per abitante che in percentuale del PIL (grafici 33 e 34);

8)il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 continua a esaminare la situazione degli Stati membri per quanto riguarda le retribuzioni nell'ambito del sistema giudiziario. Per la terza volta, nel quadro di valutazione è indicato il rapporto tra le retribuzioni annue di giudici e pubblici ministeri e la retribuzione media annua nel paese (grafico 35). Inoltre, per la seconda volta, è indicato il rapporto tra le retribuzioni annue del personale specializzato dei tribunali e delle procure e la retribuzione media annua nel paese (grafico 36). Entrambi i grafici mettono in luce ampie differenze tra gli Stati membri. Inoltre il grafico 36 mostra che in 16 Stati membri il personale specializzato dei tribunali all'inizio della carriera riceve una retribuzione inferiore alla retribuzione media nazionale. In 13 Stati membri ciò vale anche per il personale specializzato delle procure;

9)le donne costituiscono ancora meno del 50 % dei giudici a livello delle corti supreme in 19 Stati membri (grafico 38), mentre in otto ne rappresentano almeno la metà. Dai dati per il triennio dal 2021 al 2024 emergono livelli e tendenze divergenti tra gli Stati membri.

Digitalizzazione

Dal 2021 il quadro di valutazione UE della giustizia ha incluso una sezione ampia e dettagliata che esamina gli aspetti relativi alla digitalizzazione della giustizia. Sebbene gli Stati membri utilizzino già soluzioni digitali in contesti diversi e in misura diversa, vi sono notevoli margini di miglioramento.

10)Tutti i 27 Stati membri forniscono alcune informazioni online sul proprio sistema giudiziario, compresi siti web con informazioni chiare sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, sulle spese di giustizia e sui criteri di ammissibilità per la riduzione di tali spese (grafico 40). La situazione rimane stabile rispetto allo scorso anno, tuttavia persistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni e il loro grado di risposta alle esigenze delle persone. Ad esempio, 11 Stati membri forniscono una formazione sui diritti legali attraverso strumenti di apprendimento interattivi online. 26 Stati membri forniscono informazioni chiaramente visibili e comprensibili sul patrocinio a spese dello Stato.

11)Sei Stati membri dispongono di norme procedurali pronte per il digitale (grafico 41), che consentono appieno o in prevalenza l'uso della comunicazione a distanza e l'ammissibilità delle prove solo in formato digitale. In 23 Stati membri ciò è possibile soltanto in un numero limitato di situazioni. Ciononostante dal 2020 si sono registrati progressi generali e costanti in tal senso.

12)Nel grafico 42 è messo in luce l'uso della tecnologia digitale da parte degli organi giurisdizionali e delle procure ed emerge che gli Stati membri non sfruttano appieno il potenziale derivante dalle loro norme procedurali (cfr. grafico 41). Gli organi giurisdizionali, i pubblici ministeri e il personale giudiziario degli Stati membri dispongono già di vari strumenti digitali, quali i sistemi di gestione delle cause, i sistemi di videoconferenza e i dispositivi di telelavoro. Tuttavia potrebbero essere conseguiti ulteriori progressi nell'ambito dei sistemi elettronici di assegnazione delle cause prevedendo una distribuzione automatica basata su criteri oggettivi.

13)Gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri dispongono di alcuni strumenti elettronici sicuri per la comunicazione, anche se solo 14 Stati membri dispongono di tali strumenti per tutti i tipi di comunicazione monitorati e per tutte le cause (grafico 43). Cinque Stati membri continuano a non avere strumenti per la comunicazione digitale con notai, istituti detentivi o ufficiali giudiziari. Tutti gli Stati membri prevedono inoltre una comunicazione elettronica sicura all'interno delle procure (grafico 44). Tutti gli Stati membri, tranne uno, prevedono una comunicazione elettronica sicura tra le procure e gli organi giurisdizionali. Cinque Stati membri non dispongono ancora di strumenti per la comunicazione elettronica tra le procure e gli avvocati difensori.

14)Nelle cause civili/commerciali e amministrative 24 Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese (o ai loro rappresentanti legali) l'accesso online ai rispettivi procedimenti in corso o chiusi (grafico 45), sebbene in misura diversa. Per quanto riguarda le soluzioni digitali per lo svolgimento e il seguito dei procedimenti giudiziari penali, il grafico 46 mostra che le vittime possono presentare dichiarazioni scritte online, in tutto o in parte, in 18 Stati membri. Tuttavia in 11 Stati membri gli imputati e le vittime non hanno la possibilità di seguire i procedimenti o prendervi parte per via elettronica.

15)L'accesso online alle sentenze degli organi giurisdizionali (grafico 47) è rimasto stabile rispetto allo scorso anno. Sono principalmente le sentenze degli organi di grado più elevato a essere rese accessibili online.

16)Come negli anni precedenti, nel quadro di valutazione UE della giustizia 2025 sono analizzate le disposizioni per la redazione di decisioni giudiziarie leggibili meccanicamente (grafico 48). In tutti gli Stati membri sono in vigore almeno alcune disposizioni per le cause civili/commerciali, amministrative e penali, sebbene si possano osservare notevoli variazioni tra loro. In generale si tende a introdurre un maggior numero di disposizioni, in particolare per il download gratuito delle sentenze (banche dati e altre soluzioni automatizzate), per la redazione di sentenze in modo da renderle leggibili meccanicamente o per l'anonimizzazione/la pseudonimizzazione delle sentenze mediante algoritmi. Nel 2023 nove Stati membri hanno registrato un miglioramento rispetto all'anno precedente, mentre la situazione in 10 Stati membri è rimasta stabile. I sistemi giudiziari che prevedono disposizioni per la redazione delle sentenze secondo standard per renderle leggibili meccanicamente sembrano potenzialmente in grado di conseguire in futuro risultati migliori.

17)Per la prima volta, il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 presenta dati sui meccanismi di esecuzione delle sentenze amministrative (grafico 49), a livello delle giurisdizioni amministrative supreme. La maggior parte degli Stati membri (17) dispone di un qualche tipo di meccanismo per l'esecuzione delle decisioni e in 16 Stati membri le corti amministrative supreme hanno il diritto di irrogare sanzioni per la mancata esecuzione delle loro sentenze. Misure di esecuzione diretta, come il sequestro dei beni, sono disponibili solo in due Stati membri.



2.3. Indipendenza dei sistemi giudiziari

L'indipendenza della magistratura, che è essenziale per il processo decisionale giudiziario, è un requisito del diritto dell'Unione derivante dal principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19 TUE e dal diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea( 107 ). L'indipendenza della magistratura presuppone:

a) l'indipendenza esterna, ossia l'autonomia dell'organo interessato nell'esercizio delle sue funzioni, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di altri organi e senza ordini o istruzioni da qualsivoglia fonte, assicurando così la tutela dell'organo da interventi o pressioni esterni che potrebbero compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e influenzarne le decisioni; e

b) l'indipendenza interna e l'imparzialità, ovvero l'equidistanza dalle parti del procedimento e dai loro rispettivi interessi riguardo all'oggetto di quest'ultimo( 108 ) e la protezione dei singoli giudici da indebite pressioni interne alla magistratura( 109 ).

L'indipendenza della magistratura è essenziale per garantire la tutela dell'insieme dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell'Unione e la salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto( 110 ). Il mantenimento del sistema giuridico dell'UE è fondamentale per tutte le persone e le imprese i cui diritti e libertà sono tutelati dal diritto dell'UE.

Un elevato livello di indipendenza percepita della magistratura è fondamentale per la fiducia che la giustizia deve ispirare nei singoli in una società governata dallo Stato di diritto. Esso contribuisce inoltre a creare un contesto imprenditoriale favorevole alla crescita, in quanto la percezione di una mancanza di indipendenza può scoraggiare gli investimenti. Il quadro di valutazione comprende indicatori relativi all'indipendenza della magistratura e all'efficacia della protezione degli investimenti. Oltre agli indicatori sull'indipendenza percepita della magistratura provenienti da varie fonti, il quadro di valutazione della giustizia presenta indicatori relativi al modo in cui i sistemi giudiziari sono organizzati per tutelare l'indipendenza della magistratura in determinate situazioni in cui questa potrebbe essere a rischio. Ciò riflette il contributo della rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ), della rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC) e della rete dei pubblici ministeri o delle istituzioni equivalenti presso le Corti supreme degli Stati membri dell'Unione europea (rete NADAL).

2.3.1. Indipendenza percepita della magistratura e dell'efficacia della protezione degli investimenti

Grafico : percezione dell'indipendenza della magistratura da parte dei cittadini(*) (fonte: Eurobarometro( 111 ) – da sinistra a destra, colori chiari: 2016, 2023 e 2024, colori scuri: 2025) 

(*) Gli Stati membri sono ordinati innanzitutto in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "molto soddisfacente" o "piuttosto soddisfacente" (complessivamente soddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" (complessivamente insoddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente" e "complessivamente insoddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "molto soddisfacente"; se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", "complessivamente insoddisfacente" e "molto soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "molto insoddisfacente".

Nel grafico 51 sono forniti i principali motivi indicati dagli intervistati per giustificare la loro percezione riguardo alla mancanza di indipendenza della magistratura. I cittadini intervistati che considerano "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" l'indipendenza della magistratura potevano scegliere tra tre motivi per giustificare il loro giudizio. Gli Stati membri sono elencati nel medesimo ordine del grafico 50.

Grafico : principali motivi per la percezione, da parte dei cittadini, della mancanza di indipendenza (percentuale di tutti gli intervistati – un valore più elevato corrisponde ad una maggiore influenza) (fonte: Eurobarometro ( 112 ))

Grafico : percezione dell'indipendenza della magistratura da parte delle imprese(*) (fonte: Eurobarometro( 113 ) – da sinistra a destra, colori chiari: 2016, 2023 e 2024, colori scuri: 2025)

(*) Gli Stati membri sono ordinati innanzitutto in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "molto soddisfacente" o "piuttosto soddisfacente" (complessivamente soddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" (complessivamente insoddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente" e "complessivamente insoddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "molto soddisfacente"; se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", "complessivamente insoddisfacente" e "molto soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza della magistratura è "molto insoddisfacente".

Nel grafico 53 sono forniti i principali motivi indicati dalle imprese per giustificare la loro percezione riguardo alla mancanza di indipendenza della magistratura. Gli intervistati che considerano "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" l'indipendenza della magistratura potevano scegliere tra tre motivi per giustificare il loro giudizio. Gli Stati membri sono elencati nel medesimo ordine del grafico 52.

Grafico : principali motivi per la percezione, da parte delle imprese, della mancanza di indipendenza (percentuale di tutti gli intervistati – un valore più elevato corrisponde ad una maggiore influenza) (fonte: Eurobarometro ( 114 ))



La promozione, l'agevolazione e la protezione degli investimenti sono priorità fondamentali all'interno del mercato unico dell'UE. Il diritto dell'UE mira a mantenere un equilibrio armonioso tra la protezione degli investimenti e il perseguimento di altri obiettivi di interesse pubblico che migliorano il benessere dei cittadini dell'Unione. Nel grafico 54 è fornito per la quarta volta l'indicatore sul modo in cui le imprese percepiscono l'efficacia della protezione degli investimenti da parte della legge e degli organi giurisdizionali per quanto concerne, a loro avviso, decisioni ingiustificate o la non azione da parte dello Stato.

Grafico : percezione, da parte delle imprese, dell'efficacia della protezione degli investimenti da parte della legge e degli organi giurisdizionali(*) (fonte: Eurobarometro( 115 ) – da sinistra a destra, colori chiari: 2022, 2023 e 2024, colori scuri: 2025)

(*) Gli Stati membri sono ordinati innanzitutto in base alla percentuale combinata di intervistati che hanno affermato che il loro livello di fiducia nella protezione degli investimenti da parte della legge e degli organi giurisdizionali è "molto soddisfacente" o "piuttosto soddisfacente" (complessivamente soddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che il loro livello di fiducia nell'efficienza della protezione degli investimenti è "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" (complessivamente insoddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente" e "complessivamente insoddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che il loro livello di fiducia nell'efficienza della protezione degli investimenti è "molto soddisfacente"; se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", "complessivamente insoddisfacente" e "molto soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che il loro livello di fiducia nell'efficienza della protezione degli investimenti è "molto insoddisfacente".

Nel grafico 55 sono forniti i principali motivi indicati dalle imprese per giustificare la loro percezione riguardo alla mancanza di efficacia della protezione degli investimenti. Gli intervistati che hanno valutato il loro livello di fiducia come "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" hanno potuto scegliere quattro motivi per spiegare il loro giudizio (e alcuni hanno indicato "Altro"). Gli Stati membri sono elencati nel medesimo ordine del grafico 54.

Grafico : principali motivi tra le imprese per la loro percezione riguardo alla mancanza di efficacia della protezione degli investimenti (percentuale di tutti gli intervistati – un valore più elevato corrisponde ad una maggiore influenza) (fonte: Eurobarometro ( 116 ))

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2.3.2. Indipendenza strutturale della magistratura

Le garanzie di indipendenza strutturale presuppongono l'esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell'organo giurisdizionale, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che fughino qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti( 117 ). Tali regole devono in particolare consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati( 118 ).

Sono state elaborate norme europee, in particolare dal Consiglio d'Europa, ad esempio nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010 sui giudici: indipendenza, efficienza e responsabilità( 119 ). Nel quadro di valutazione UE della giustizia sono forniti alcuni indicatori relativi a questioni rilevanti nella valutazione delle modalità organizzative dei sistemi giudiziari a tutela dell'indipendenza della magistratura. Per garantire l'indipendenza della magistratura è altrettanto fondamentale dare concreta attuazione alle prassi e alle politiche volte a promuovere l'integrità e a prevenire la corruzione nel sistema giudiziario. In definitiva la tutela efficace dell'indipendenza della magistratura richiede anche, al di là delle norme necessarie, una cultura dell'integrità e dell'imparzialità, condivisa dai magistrati e rispettata dalla società in generale.

In particolare nella presente edizione del quadro di valutazione sono contenuti indicatori nuovi e aggiornati riguardanti: l'astensione e la ricusazione dei giudici (grafico 56)( 120 ), le autorità coinvolte nella nomina e nella destituzione dei capi delle procure (grafico 57)( 121 ) e l'indipendenza degli ordini forensi e degli avvocati (grafico 58)( 122 ). Nei grafici sono illustrati i quadri nazionali così come erano in vigore nel mese di dicembre 2024.

Nei grafici presentati nel quadro di valutazione non è fornita una valutazione né sono indicati dati quantitativi sull'efficacia delle garanzie. Tali grafici non intendono mettere in luce la complessità e i dettagli delle procedure e delle relative garanzie.

– Astensione e ricusazione dei giudici –

Il grafico 56, presentato per la prima volta nel quadro di valutazione UE della giustizia 2016 (ora aggiornato), mostra se i giudici possano essere soggetti o meno a sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di astenersi dal pronunciarsi nell'ambito di un procedimento in cui la loro imparzialità viene messa in discussione o è compromessa oppure in cui vi è una ragionevole percezione di parzialità. Il grafico indica altresì l'autorità( 123 ) responsabile delle decisioni in merito a un'istanza di ricusazione presentata da una parte per contestare un giudice( 124 ).



Grafico : astensione e ricusazione dei giudici(*) (fonte: rete europea dei Consigli di giustizia e rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE( 125 ))

– Garanzie relative al funzionamento delle procure nazionali nell'UE –

I pubblici ministeri svolgono un ruolo importante nel contesto del sistema giudiziario penale e nella cooperazione tra gli Stati membri in materia penale. Il corretto funzionamento delle procure nazionali è essenziale per contrastare efficacemente la criminalità, inclusa la criminalità economica e finanziaria, come il riciclaggio di denaro e la corruzione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo( 126 ), la procura può essere considerata un'autorità giudiziaria dello Stato membro ai fini dell'emissione e dell'esecuzione dei mandati d'arresto europei ogniqualvolta possa agire in modo indipendente senza esporsi al rischio di essere soggetta, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un ministro della Giustizia( 127 ).

L'organizzazione delle procure nazionali varia all'interno dell'UE e non esiste un modello uniforme applicabile a tutti gli Stati membri. Tuttavia il Consiglio d'Europa ha osservato una diffusa tendenza a prevedere una procura più indipendente, piuttosto che una procura subordinata o legata al potere esecutivo( 128 ). Secondo il Consiglio consultivo dei procuratori europei, un organo di azione penale efficace e autonomo, impegnato a difendere lo Stato di diritto e i diritti umani nell'amministrazione della giustizia, è uno dei pilastri di uno Stato democratico( 129 ).

Le procedure di nomina dei pubblici ministeri nazionali possono influenzare la portata dell'indipendenza delle procure. Qualunque sia il modello del sistema giudiziario nazionale o la tradizione giuridica sul quale esso si fonda, le norme europee richiedono che gli Stati membri adottino provvedimenti efficaci per consentire ai pubblici ministeri di adempiere ai loro doveri e alle loro responsabilità professionali in condizioni legali e organizzative adeguate( 130 ) e senza interferenze ingiustificate( 131 ).

Il grafico 57 presenta le procedure di nomina e di destituzione dei capi delle procure. Dal grafico emerge la diversità dei modelli di organizzazione delle procure nei vari Stati membri, che ruotano intorno al potere esecutivo o alla magistratura. Il grafico illustra inoltre il ruolo del procuratore generale e dei Consigli di giustizia/Consigli delle procure quali soggetti importanti per la nomina e la destituzione dei capi delle procure.

Grafico : capi delle procure: nomina e destituzione (*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete NADAL( 132 ))

BE: il Consiglio di giustizia propone i candidati al ministro della Giustizia e quest'ultimo li propone al Re. Un tribunale disciplinare provvede alla loro destituzione. BG: i grafici riflettono la situazione dei capi amministrativi, ma non dei capi amministrativi aggiunti. Il procuratore generale può proporre i capi delle procure d'appello, i capi delle procure superiori possono proporre i capi delle procure nella rispettiva circoscrizione giudiziaria e il ministro della Giustizia può proporre tutti i candidati, sebbene questi ultimi possano anche autocandidarsi. La nomina spetta al Consiglio delle procure. Il Consiglio delle procure, il procuratore generale e il ministro della Giustizia possono proporre la destituzione, cui provvede il Consiglio superiore della magistratura. Il direttore del servizio investigativo nazionale è destituito dalla sezione dei procuratori del Consiglio superiore della magistratura, su proposta di almeno tre membri della sezione dei procuratori, del procuratore generale o del ministro della Giustizia. CZ: i capi delle procure distrettuali, delle procure regionali e delle alte procure sono nominati dal ministro della Giustizia su proposta del capo della procura superiore più vicina o su proposta del procuratore generale o del ministero della Giustizia. Il procuratore generale e i capi delle procure superiori possono proporre la destituzione del capo di un'alta procura, di una procura regionale o di una procura distrettuale. La destituzione spetta a un tribunale disciplinare. DK: la responsabilità di nominare i capi delle procure locali è delegata dal ministero della Giustizia al direttore delle procure (procuratore generale). DE: a seguito di un invito pubblico, il ministero federale della Giustizia nomina i procuratori a livello degli Stati federati. Non è prevista alcuna proposta di destituzione. Il ministero federale della Giustizia può sospendere temporaneamente i procuratori o assegnare loro un altro posto per motivi di servizio; l'apposito ramo giudiziario degli organi giurisdizionali del servizio pubblico può rimuoverli dall'incarico. EE: il procuratore generale propone la nomina/la destituzione, alla quale provvede il ministro della Giustizia. IE: il direttore delle procure è l'unico responsabile delle procure in IE. Le proposte di nomina e di destituzione sono avanzate dalla commissione suprema per le nomine (TLAC) e al governo spetta la decisione finale sia sulla nomina che sulla destituzione. EL: alla decisione del Consiglio superiore della magistratura viene data esecuzione a seguito dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. In via eccezionale, i capi delle procure presso i tribunali di primo grado di Atene e Salonicco e il capo della procura presso la corte d'appello di Atene sono eletti a scrutinio segreto dai procuratori che operano nelle rispettive procure. Il capo della procura per i reati di natura economica viene nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura propone la destituzione, alla quale provvede il Presidente. ES: il procuratore generale designa i candidati per uno specifico posto in seno alla procura, i sostituti procuratori regionali capo e i sostituti procuratori capo della procura speciale, che sono poi nominati dal governo (formalmente la nomina spetta al Re). In precedenza il procuratore generale consulta il Consiglio delle procure (organo collegiale e rappresentativo delle procure) e i procuratori regionali capo, quando sono coinvolte posizioni nelle rispettive regioni. Il procuratore generale propone la destituzione, previa consultazione del Consiglio delle procure e, se del caso, del procuratore regionale capo, e il governo decide in merito ad essa. FR: il ministro della Giustizia presenta una proposta, il Consiglio della magistratura esprime il proprio parere e il Presidente della Repubblica provvede alla nomina mediante decreto. Il parere del Consiglio della magistratura è di natura consultiva, ma, in base a una consuetudine consolidata, il ministero e il Presidente rispettano i pareri sfavorevoli. Il Consiglio superiore della magistratura propone la destituzione, alla quale provvede il ministro della Giustizia. CY: il procuratore generale è l'unico capo delle procure. La sua nomina spetta al Presidente. La destituzione spetta alla Corte costituzionale suprema, che agisce in qualità di consiglio della magistratura. LV: a seguito di un invito pubblico, la commissione di attestazione dei procuratori (istituita dal Consiglio del procuratore generale e composta da procuratori di diversi livelli) presenta i candidati alla nomina e ne propone la destituzione. LT: la commissione di selezione dei procuratori (composta da 4 procuratori e 3 soggetti con altre cariche) propone i candidati a seguito di un invito pubblico. La commissione di attestazione (composta da 4 procuratori e 3 soggetti con altre cariche) o un procuratore che abbia svolto indagini interne sulle azioni di un altro procuratore può proporre la destituzione di quest'ultimo. LU: la nomina spetta al Consiglio della magistratura. Il Consiglio della magistratura avvia procedimenti disciplinari, in base ai quali un tribunale disciplinare decide in merito alla destituzione. HU: a seguito della pubblicazione di un annuncio di posto pubblico, il procuratore generale esamina le domande e nomina i procuratori che ricopriranno posizioni di alto livello. Il Consiglio delle procure esprime il proprio parere. Il procuratore generale può revocare le nomine alle posizioni dirigenziali e di alto livello in qualsiasi momento senza dover fornire motivazioni. I capi delle procure possono proporre revoche, ma le loro proposte non sono vincolanti per il procuratore generale. MT: il grafico riflette la situazione del procuratore generale. A seguito di un invito pubblico, il Presidente procede alla nomina conformemente al parere del primo ministro. La destituzione del procuratore generale viene proposta dal parlamento, con voto favorevole di almeno due terzi dei deputati; il Presidente provvede alla destituzione. NL: il Consiglio dei procuratori generali, in qualità di capo delle procure, presenta i candidati al ministro della Giustizia e della sicurezza, il quale decide se sono idonei alla nomina mediante regio decreto. Il Consiglio dei procuratori generali procede alla destituzione con il consenso del ministro della Giustizia e della sicurezza. AT: una commissione per il personale presso il ministero federale della Giustizia, composta da procuratori, propone i candidati alle cariche di capi delle procure di alto livello e di capo della procura generale. La commissione per il personale presso una procura di alto livello propone al ministero federale della Giustizia i candidati alle cariche di capi di tutte le procure nella sua regione/area di competenza. Il Presidente federale nomina i candidati. Un tribunale disciplinare provvede alla loro destituzione. La Corte suprema funge da tribunale disciplinare per i membri della procura generale e per il capo della procura di alto livello (nonché per i loro primi sostituti); per gli altri procuratori, il tribunale regionale superiore (di un'altra regione) funge da tribunale disciplinare (di primo grado). PL: il procuratore nazionale propone la nomina dopo aver presentato il candidato all'assemblea dei procuratori che quest'ultimo dovrebbe presiedere. Il procuratore nazionale è l'autorità che ha il potere di nomina. La stessa procedura si applica alla destituzione. RO: il grafico riflette la situazione dei capi delle procure, ad eccezione dei capi delle procure specializzate. A seguito di un invito pubblico, i capi delle procure vengono nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Il procuratore generale o l'ispettorato giudiziario propone la destituzione dei capi delle procure, alla quale provvede il Consiglio superiore della magistratura. SI: i capi delle procure distrettuali sono nominati dal Consiglio delle procure su proposta motivata del ministro della Giustizia, previo parere del procuratore generale dello Stato. Il Consiglio delle procure destituisce il capo di una procura distrettuale su proposta del ministro, previo parere del procuratore generale dello Stato. SK: a seguito di un invito pubblico, un comitato di selezione composto da 5 membri (procuratori scelti dal procuratore generale) propone i procuratori capo sulla scorta di una dichiarazione del Consiglio delle procure. La nomina spetta al procuratore generale. Eccezioni a tale procedura si applicano ai sostituti del procuratore generale, che sono nominati da quest'ultimo, e ai sostituti procuratori regionali/distrettuali, che sono nominati dal procuratore generale sulla base di una proposta del procuratore regionale/distrettuale competente. Anche i sostituti sono considerati procuratori capo. Il procuratore generale destituisce i procuratori capo. Il procuratore generale è tenuto a destituirli se il tribunale disciplinare emette una decisione di destituzione. Tre quinti dei deputati in parlamento o il Presidente della Repubblica possono presentare un'istanza disciplinare nei confronti del procuratore generale. Per quanto riguarda i procuratori capo, tale facoltà spetta al procuratore generale, al difensore civico e al sostituto procuratore generale (nei confronti dei procuratori della procura generale e dei procuratori di alto livello che rientrano nella sua sfera di competenza gestionale). FI: un procuratore di alto livello presso la procura generale propone la nomina o la destituzione, alla quale provvede poi il procuratore generale. Inoltre un tribunale può destituire il capo della procura in caso di reclusione, con alcune eccezioni. SE: il comitato consultivo per l'occupazione dei procuratori propone il sostituto procuratore capo (proposta non vincolante), il procuratore capo e i procuratori di alto livello, che vengono poi nominati dal procuratore generale. Il procuratore generale propone la destituzione e il consiglio disciplinare del governo per i funzionari di alto livello decide in merito.

– Indipendenza degli ordini forensi e degli avvocati nell'UE –

Gli avvocati e le loro associazioni professionali svolgono un ruolo determinante nel garantire la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto( 133 ). Un sistema equo di amministrazione della giustizia presuppone che gli avvocati siano liberi di esercitare l'attività di consulenza e di rappresentanza dei loro clienti. L'appartenenza degli avvocati a una professione liberale e l'autorità che ne deriva contribuiscono al mantenimento dell'indipendenza degli avvocati, obiettivo al quale concorrono in misura importante gli ordini forensi. Le norme europee stabiliscono la libertà d'esercizio della professione di avvocato e l'indipendenza degli ordini forensi. Fissano inoltre i principi fondamentali dei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati( 134 ).

Grafico : indipendenza degli ordini forensi e degli avvocati, 2024(*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il CCBE( 135 ))

(*) Sulla base dei risultati del sondaggio, gli Stati membri potevano ottenere un massimo di 9 punti. Il sondaggio è stato condotto alla fine del 2024. Per la domanda relativa alle garanzie di riservatezza del rapporto avvocato-cliente sono stati assegnati 0,5 punti per ciascuno degli scenari pienamente applicabili (ispezione e sequestro di dati elettronici in possesso dell'avvocato, perquisizione dei locali dell'avvocato, intercettazione delle comunicazioni avvocato-cliente, sorveglianza dell'avvocato o dei suoi uffici, verifica fiscale dello studio legale o altre verifiche amministrative). È stato assegnato un punteggio di 1 punto per tutti gli altri criteri pienamente soddisfatti. Non sono stati assegnati punti se il criterio non è stato soddisfatto. MT: risposte del 2020, adattate alla nuova metodologia. EE: il ministero della Giustizia dispone di ampi poteri di vigilanza sull'organizzazione del sistema di patrocinio a spese dello Stato. LT: secondo la legge sull'ordine forense, l'azione disciplinare nei confronti degli avvocati può essere intrapresa dal consiglio dell'ordine forense. Tuttavia essa stabilisce inoltre che il ministro della Giustizia ha tale diritto. Se il ministro della Giustizia decide di avviare un'azione disciplinare nei confronti di un avvocato, l'ordine non ha voce in capitolo e il caso passa direttamente al tribunale disciplinare. Il tribunale disciplinare è composto da cinque avvocati, membri dell'ordine, tre dei quali sono eletti dall'assemblea generale dell'ordine forense, mentre gli altri due sono nominati dal ministro della Giustizia. PL: il ministero della Giustizia svolge un ruolo di vigilanza sull'ordine forense, organizzando gli esami degli avvocati e stabilendo l'importo delle spese legali minime (previo parere non obbligatorio del consiglio supremo dell'ordine degli avvocati). SI: i procedimenti disciplinari si svolgono esclusivamente all'interno dell'ordine forense. È possibile presentare ricorso contro la decisione della commissione disciplinare di primo grado, che è esaminato dalla commissione disciplinare di secondo grado. Non è prevista la possibilità di appello contro le decisioni della commissione disciplinare di secondo grado. Ciò è stabilito dall'articolo 65 della legge sugli avvocati: "le decisioni degli organi disciplinari dell'ordine forense sono esecutive". SK: è principalmente il comitato di vigilanza indipendente dell'ordine forense slovacco a presentare una petizione sulla base del reclamo. Tuttavia anche il ministro della Giustizia può avviare un procedimento disciplinare: infatti se "un avvocato ha compiuto un atto che potrebbe essere considerato come un grave errore professionale ai sensi delle norme giuridiche in vigore fino a quel momento, il presidente del comitato di vigilanza o il ministro della Giustizia (agendo in qualità di firmatario) può presentare una domanda per l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi di questa legge all'organo direttivo dell'ordine forense competente entro il termine che si applicava all'avvio del procedimento disciplinare ai sensi della norma giuridica in vigore fino a quel momento". FI: l'ordine forense è sotto la supervisione del Cancelliere di giustizia in qualità di autorità pubblica. Il Cancelliere ha potere di controllo sugli avvocati, come disciplinato dalla legge sugli avvocati.

2.3.3. Sintesi sull'indipendenza della magistratura

L'indipendenza della magistratura è un elemento essenziale del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed è indispensabile per garantire una tutela giurisdizionale effettiva, come previsto dall'articolo 19 del trattato sull'Unione europea. Si tratta di un elemento fondamentale di un sistema giudiziario efficace ed è essenziale per preservare lo Stato di diritto. È cruciale per garantire l'imparzialità dei procedimenti giudiziari e la fiducia di cittadini e imprese nell'ordinamento giuridico. I sistemi giudiziari nazionali devono pertanto rispettare pienamente i requisiti relativi all'indipendenza della magistratura derivanti dal diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e tenere debitamente conto delle norme europee in materia di indipendenza della magistratura. Il quadro di valutazione 2025 mostra le tendenze della percezione dell'indipendenza della magistratura da parte dei cittadini e delle imprese. Presenta inoltre alcuni nuovi indicatori sulla situazione relativa all'astensione e alla ricusazione dei giudici in tutti gli Stati membri, nonché sulla nomina e sulla revoca dei capi delle procure.

Gli indicatori strutturali di per sé non consentono di trarre conclusioni sull'indipendenza di tali organi, tuttavia rappresentano elementi che possono essere presi come punto di partenza per un'analisi in questo senso.

a)    Nel quadro di valutazione 2025 sono indicati gli sviluppi per quanto riguarda l'indipendenza percepita sulla base di indagini condotte presso i cittadini (Eurobarometro FL554) e le imprese (Eurobarometro FL555):

·da un lato, dall'indagine Eurobarometro condotta tra i cittadini (grafico 50) emerge che rispetto al 2016 la percezione dell'indipendenza della magistratura è migliorata o è rimasta stabile in 17 Stati membri, mentre in cinque Stati membri si rilevano difficoltà. Dall'altro lato, rispetto allo scorso anno, la percezione dell'indipendenza da parte dei cittadini è migliorata o è rimasta stabile in 21 Stati membri, mentre è peggiorata in sei Stati membri. In tre Stati membri la percezione dell'indipendenza rimane particolarmente bassa;

·dall'indagine Eurobarometro condotta tra le imprese (grafico 52) emerge che rispetto al 2016 la percezione dell'indipendenza della magistratura è migliorata o è rimasta stabile in 18 Stati membri, mentre è peggiorata in nove Stati membri. Rispetto allo scorso anno, la percezione dell'indipendenza da parte delle imprese è migliorata o è rimasta stabile in 18 Stati membri ed è peggiorata in nove Stati membri. In tre Stati membri la percezione dell'indipendenza rimane particolarmente bassa;

·tra i motivi più ricorrenti della percezione di mancanza di indipendenza della magistratura figurano le interferenze o le pressioni da parte del governo o di politici, seguite dalle pressioni da parte di interessi economici e di altri interessi specifici. Entrambi i motivi risultano ancora significativi per tre Stati membri in cui il livello di indipendenza percepita è molto basso (grafici 51 e 53).

b)Dal 2022 nel quadro di valutazione UE della giustizia sono indicati i risultati di un'indagine Eurobarometro sul modo in cui le imprese percepiscono l'efficacia della protezione degli investimenti da parte della legge e degli organi giurisdizionali per quanto concerne, a loro avviso, decisioni ingiustificate o la non azione da parte dello Stato (grafico 54). La condotta amministrativa, la stabilità e la qualità del processo legislativo, nonché l'efficacia degli organi giurisdizionali e la protezione della proprietà rimangono fattori chiave di importanza comparabile per la fiducia nella protezione degli investimenti (grafico 55). Rispetto allo scorso anno, la fiducia nella protezione degli investimenti è migliorata in 13 Stati membri.

c)Nel grafico 56 è illustrata la situazione relativa all'astensione e alla ricusazione dei giudici in tutti gli Stati membri.

d)Il grafico 57 prende in esame la nomina e la destituzione dei capi delle procure e quindi alcune delle garanzie relative al funzionamento delle procure nazionali nell'UE.

e)Il grafico 58 mostra che l'indipendenza degli avvocati è generalmente garantita, il che consente agli avvocati di esercitare liberamente l'attività di consulenza e di rappresentanza dei propri clienti.



3.    Altri indicatori pertinenti per il mercato unico

Oltre agli organi giurisdizionali, alle procure e agli altri organi giudiziari, che sono importanti per l'applicazione indipendente del diritto dell'UE, diverse altre autorità pubbliche sono incaricate di applicare il diritto dell'UE in settori specifici, quali la lotta alla corruzione, gli appalti pubblici e la concorrenza. La presente edizione del quadro di valutazione comprende grafici aggiuntivi relativi ad organi fondamentali per il buon funzionamento del mercato unico.

Oltre agli argomenti trattati regolarmente, il quadro di valutazione 2025 presenta per la prima volta indicatori relativi ai poteri e all'indipendenza delle istituzioni superiori di controllo, che svolgono un ruolo importante nel settore della lotta alla corruzione, e fornisce dati sull'indipendenza percepita, nonché sulle autorità coinvolte nella nomina e nella destituzione delle autorità nazionali garanti della concorrenza e degli organi nazionali di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici, che rientrano tra le autorità fondamentali per il funzionamento del mercato unico.

3.1. Autorità indipendenti rilevanti per il funzionamento del mercato unico

Le autorità indipendenti rappresentano una garanzia fondamentale dello Stato di diritto per il funzionamento del mercato unico. Per la prima volta, il quadro di valutazione illustra determinati aspetti strutturali di alcune di queste autorità, come gli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le istituzioni superiori di controllo. Per la prima volta presenta inoltre l'indipendenza percepita degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici e delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Il grafico 59 illustra il modo in cui le imprese percepiscono l'indipendenza degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici. Tali organi sono istituiti negli Stati membri sulla base delle direttive sulle procedure di ricorso (direttiva 89/665/CEE e direttiva 92/13/CEE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE). Conformemente a dette direttive, i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE e le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori possono essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento. L'organo responsabile del riesame può essere giudiziario o non giudiziario. Gli organi non giudiziari assumono generalmente la forma di un'autorità amministrativa indipendente. In tal caso, le direttive sulle procedure di ricorso stabiliscono ulteriori norme procedurali e prevedono la possibilità di un ulteriore controllo giurisdizionale.

Grafico : percezione dell'indipendenza degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici da parte delle imprese(*) (fonte: Eurobarometro( 136 ) - 2025)

(*) Gli Stati membri sono ordinati innanzitutto in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "molto soddisfacente" o "piuttosto soddisfacente" (complessivamente soddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" (complessivamente insoddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente" e "complessivamente insoddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "molto soddisfacente"; se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", "complessivamente insoddisfacente" e "molto soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "molto insoddisfacente".

Il grafico 60 illustra il modo in cui le imprese percepiscono l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Tali autorità fanno parte di un sistema decentrato basato sulla competenza parallela della Commissione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e degli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle norme antitrust dell'UE. Di conseguenza esse rientrano tra le autorità fondamentali per il funzionamento del mercato unico.

Grafico : percezione dell'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza da parte delle imprese(*) (fonte: Eurobarometro( 137 ) - 2025)

(*) Gli Stati membri sono ordinati innanzitutto in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "molto soddisfacente" o "piuttosto soddisfacente" (complessivamente soddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" (complessivamente insoddisfacente); se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente" e "complessivamente insoddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "molto soddisfacente"; se taluni Stati membri presentano una medesima percentuale per la valutazione "complessivamente soddisfacente", "complessivamente insoddisfacente" e "molto soddisfacente", vengono ordinati in base alla percentuale di intervistati che hanno affermato che l'indipendenza è "molto insoddisfacente".

Il grafico 61 presenta le autorità coinvolte nelle procedure di nomina e di destituzione in relazione agli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici. Il grafico fa riferimento alle procedure riguardanti i membri degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici (quando gli organi non sono giudiziari o non fanno parte della magistratura ordinaria e decidono in collegi) o i loro capi (quando gli organi sono composti da funzionari pubblici).



Grafico : organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici: nomina e destituzione (*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici)

(*) Il grafico si riferisce alle procedure di nomina e di destituzione degli organi seguenti: BG: in seguito a una procedura pubblica, ciascun partito politico rappresentato in parlamento propone i propri candidati alle cariche di membri e di presidente della commissione per la tutela della concorrenza, e successivamente il parlamento inizia a eleggerli, a condizione che venga raggiunto un determinato quorum. Ai sensi della legge sulla tutela della concorrenza, il parlamento revoca i poteri del presidente, del vicepresidente e dei membri prima della scadenza del loro mandato per motivi specifici previsti dalla legge. CZ: il grafico riflette la situazione del vicepresidente responsabile degli appalti pubblici. La procedura di ricorso in materia di appalti pubblici prevede due gradi. Le decisioni di primo grado vengono firmate dal vicepresidente responsabile degli appalti pubblici e possono essere riesaminate in secondo grado dal presidente dell'Ufficio per la tutela della concorrenza. La nomina e la destituzione del vicepresidente responsabile degli appalti pubblici spettano al presidente dell'Ufficio per la tutela della concorrenza. La nomina e la destituzione del presidente spettano al Presidente della Repubblica, su proposta del governo. DK: il grafico riflette la situazione dei membri della presidenza (10 giudici), compreso il capo dell'organo di ricorso, e dei 20 esperti. Tutti i membri sono nominati dal ministro dell'Industria, delle imprese e delle finanze. I membri della presidenza vengono proposti dal presidente dell'organo giurisdizionale in seno al quale operano i giudici. La proposta del presidente dell'organo giurisdizionale viene sempre seguita. Gli esperti vengono proposti in parte dai ministeri e da altri enti pubblici, in parte da talune associazioni e organizzazioni designate per legge. I membri e il capo della commissione per i reclami possono essere destituiti dal ministro danese dell'Industria, delle imprese e delle finanze. Il ministro non è tenuto ad agire sulla base di una proposta per destituire un membro o il capo della commissione per i reclami. DE: il grafico riflette la situazione relativa alla nomina e alla destituzione dei membri dei tribunali per gli appalti pubblici (ossia un dipartimento specializzato dell'Ufficio federale per i cartelli (Bundeskartelamt) a livello federale e i tribunali per gli appalti pubblici a livello degli Stati federati (Vergabekammern)). L'autorità responsabile della nomina del capo dell'organo di ricorso di primo grado è l'autorità amministrativa cui appartiene l'organo (sono possibili deroghe alle norme a livello degli Stati federati). Per legge i membri del tribunale sono nominati per un mandato di cinque anni. Essi adottano le loro decisioni in modo indipendente e sono vincolati solo dalla legge. Cfr. articolo 157, paragrafo 4, della legge tedesca sulla concorrenza (GWB). Nel diritto tedesco in materia di appalti pubblici non esistono norme specifiche sulla destituzione. Solo le norme generali sulla funzione pubblica ("Beamtenrecht") possono giustificare una rimozione dall'incarico da parte del capo dell'organo amministrativo cui appartiene il tribunale per gli appalti pubblici in casi eccezionali, ad esempio in caso di colpa grave o di malattia di lunga durata. Tuttavia il capo dell'organo amministrativo può assegnare ai membri un'altra posizione per effetto di una decisione organizzativa. EE: il grafico riflette la situazione del capo e dei membri della commissione per il riesame degli appalti pubblici. L'autorità proponente è il ministero delle Finanze, mentre la nomina e la destituzione spettano al governo. EL: il grafico riflette la situazione dei membri del collegio dell'autorità ellenica unica per gli appalti pubblici. I candidati alla carica di membro vengono selezionati sulla base di una procedura pubblica avviata dal consiglio supremo di selezione del personale (ASEP, autorità amministrativa indipendente), in conformità della procedura prevista dalla legge 4765/2021 (A' 6). I membri vengono nominati con decisione del ministro della Giustizia. Il ministro della Giustizia, su raccomandazione del presidente dell'autorità, avvia procedimenti disciplinari nei confronti dei membri dell'autorità. In tali casi viene istituito un consiglio disciplinare composto da un vicepresidente del Consiglio di Stato, un vicepresidente della Corte suprema (Areios Pagos) e un vicepresidente della Corte dei conti. Il capo dell'organo di ricorso di primo grado (presidente) viene proposto dal ministro della Giustizia e nominato con atto del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare permanente speciale sulle istituzioni e la trasparenza. Per quanto riguarda la destituzione, il procedimento disciplinare nei confronti dei membri dell'autorità viene avviato dal ministro della Giustizia, su raccomandazione del presidente dell'autorità. In tali casi viene istituito un consiglio disciplinare composto da un vicepresidente del Consiglio di Stato, un vicepresidente della Corte suprema e un vicepresidente della Corte dei conti. ES: il ministero delle Finanze e il ministero della Giustizia presentano una proposta congiunta al governo (Consiglio dei ministri), il quale provvede poi alla nomina. Non vi è destituzione, in quanto il direttore del TACRC è nominato per un mandato di sei anni. La legge stabilisce tuttavia un elenco di motivi che pongono fine a tale mandato. CY: il grafico riflette la situazione del capo e dei membri dell'autorità per il riesame degli appalti. Per quanto riguarda la nomina, l'autorità proponente è il ministero delle Finanze e l'autorità che ha il potere di nomina è il Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda la destituzione, l'autorità proponente e che detiene il potere di destituzione è il Consiglio dei ministri. LV: l'Ufficio per il monitoraggio degli appalti è un'istituzione statale di amministrazione diretta sotto la supervisione del ministero delle Finanze. Le decisioni nell'ambito delle procedure di ricorso sono adottate dalla commissione responsabile dell'esame dei reclami, composta da tre membri e appositamente istituita in seno all'Ufficio per ogni singolo caso. Le commissioni vengono istituite per ordine del capo dell'Ufficio. I membri della commissione (compreso il capo dell'Ufficio) sono funzionari pubblici. Una commissione per la valutazione dei candidati istituita dal capo dell'Ufficio propone un candidato alla carica. I membri vengono nominati dal capo dell'Ufficio e vengono destituiti su decisione dello stesso. HU: il grafico riflette la situazione del presidente e del vicepresidente del collegio arbitrale in materia di appalti pubblici. Il consiglio dell'autorità per gli appalti pubblici nomina e/o destituisce il presidente e il vicepresidente del collegio arbitrale per gli appalti pubblici. L'autorità per gli appalti pubblici è un organo centrale di bilancio che opera come organo amministrativo statale autonomo subordinato al parlamento. I membri del consiglio sono designati dall'articolo 183, lettera b), della legge CXLIII del 2015 sugli appalti pubblici. PL: il capo dell'organo di ricorso di primo grado, ossia il presidente della Camera nazionale di ricorso, viene nominato e destituito dal ministro dell'Economia su richiesta del presidente dell'Ufficio per gli appalti pubblici e il suo mandato ha una durata di tre anni. RO: il capo dell'organo di ricorso di primo grado, il Consiglio nazionale per la risoluzione dei reclami, viene eletto/destituito dai membri del Consiglio riuniti in seduta plenaria. SI: il grafico riflette la situazione sia dei membri del collegio che del capo della commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Per quanto riguarda la nomina, la commissione del Consiglio di giustizia per la valutazione dell'idoneità dei candidati tiene colloqui con i candidati e formula un parere motivato sul rispetto delle specifiche condizioni di cui all'articolo 61, lettera b), della ZPVPJN e sull'idoneità dei candidati. La commissione parlamentare responsabile dei mandati e delle elezioni opera una scelta mediante votazione tra i candidati che soddisfano tutte le condizioni e il presidente della commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici viene poi nominato dal parlamento. Per quanto riguarda la destituzione, la commissione parlamentare responsabile dei mandati e delle elezioni trasmette una proposta di destituzione alla commissione e il presidente viene poi destituito dal parlamento. SK: il grafico riflette la situazione del vicepresidente dell'organo di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici, ossia l'Ufficio per gli appalti pubblici. Il riesame degli appalti pubblici viene effettuato dalla sezione Riesame dell'Ufficio, al cui vertice si trova il vicepresidente, che viene proposto dal capo dell'ufficio governativo e nominato dal governo. Il secondo vicepresidente dell'Ufficio, ossia il vicepresidente per l'agenda strategica, viene destituito dal governo su proposta del capo dell'ufficio governativo. HR: il grafico riflette la situazione sia dei membri del collegio che del capo dell'organo di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici, la commissione statale per la supervisione delle procedure di appalto pubblico. L'autorità proponente è il governo, mentre la nomina e la destituzione spettano al parlamento.

Il grafico 62 presenta le autorità coinvolte nelle procedure di nomina e di destituzione dei membri delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Grafico : autorità nazionali garanti della concorrenza: nomina e destituzione (*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete delle autorità nazionali garanti della concorrenza)

(*) BE: l'autorità proponente e che detiene il potere di nomina è il ministro dell'Economia. Il ministro nomina un comitato di selezione dei membri. Il ministro dell'Economia propone la destituzione, alla quale provvede il capo di Stato (Re). CZ: il grafico riflette la situazione del presidente dell'Ufficio. Il governo propone il presidente dell'Ufficio, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica. Il governo propone la destituzione, alla quale provvede il Presidente della Repubblica. Il presidente dell'Ufficio è rappresentato da tre vicepresidenti, che vengono nominati e destituiti dal presidente dell'Ufficio su sua proposta. DK: l'autorità proponente è il ministero dell'Industria, delle imprese e delle finanze, mentre la nomina spetta al governo. Non vi è alcuna autorità che propone la destituzione, alla quale provvede il governo. DE: gli organi decisionali del Bundeskartellamt sono le sezioni decisionali. Le decisioni sono adottate dai membri delle suddette sezioni (il presidente e due membri associati), che sono funzionari pubblici nominati a vita e devono essere abilitati ad esercitare la funzione di giudice o funzionari di alto livello. I membri delle sezioni decisionali vengono proposti dall'autorità e nominati dal ministero federale dell'Economia e dell'energia. Non vi è alcuna disposizione esplicita che preveda la rimozione di un membro di una sezione decisionale dall'incarico. Un'eventuale destituzione, disposta dal ministero federale dell'Economia e dell'energia, è possibile solo sulla base delle norme generali in materia di funzione pubblica. L'autorità può trasferire i membri delle sezioni decisionali a qualsiasi altro servizio al proprio interno. IE: il servizio per le nomine pubbliche propone il presidente e da due a quattro commissari, alla cui nomina provvede il ministro delle Imprese, del commercio e dell'occupazione. Il presidente e i commissari vengono destituiti dal ministro delle Imprese, del commercio e dell'occupazione. EE: il direttore generale dell'autorità estone garante della concorrenza viene nominato e destituito dal ministro della Giustizia su proposta del segretario generale del ministero della Giustizia. EL: il consiglio della commissione ellenica per la concorrenza, l'organo decisionale dell'autorità, è composto da dieci membri, tra cui un presidente, un vicepresidente, sei relatori e due membri titolari, con i rispettivi supplenti. Il presidente e il vicepresidente della commissione vengono selezionati, su proposta del ministro dello Sviluppo, mediante una decisione del Consiglio dei ministri, adottata previa approvazione della commissione parlamentare per le istituzioni e la trasparenza. La selezione dei relatori, dei due membri titolari e dei relativi supplenti viene effettuata dal ministro dello Sviluppo, previa approvazione della commissione parlamentare per le istituzioni e la trasparenza, sulla base di un elenco di candidati stilato dal comitato di selezione a seguito di un concorso pubblico, che prevede la presentazione di un fascicolo personale e un colloquio. I membri titolari, i relativi supplenti e i relatori della commissione per la concorrenza sono nominati con decisione del ministro dello Sviluppo e degli investimenti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il comitato di selezione è composto da cinque membri: a) il presidente o vicepresidente del Consiglio di Stato o il presidente o vicepresidente del Consiglio giuridico di Stato, in qualità di presidente; b) il presidente o vicepresidente del consiglio supremo di selezione del personale pubblico (ASEP); c) un ex presidente o vicepresidente della commissione per la concorrenza, nominato mediante estrazione a sorte, d) un docente universitario specializzato in diritto della concorrenza, nominato dal ministro dello Sviluppo; e e) un membro dell'istituto di istruzione superiore TSS specializzato in economia della concorrenza, nominato dal ministro dello Sviluppo. I procedimenti disciplinari nei confronti del presidente e dei membri vengono avviati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo e degli investimenti, dinanzi al consiglio disciplinare. Il consiglio disciplinare è composto da due consiglieri di Stato, un giudice della Corte suprema e due professori universitari, attivi o emeriti, specializzati in diritto della concorrenza, in diritto commerciale, penale o pubblico o in economia, e il loro mandato ha una durata di cinque anni. ES: il ministero dell'Economia e della competitività propone i 10 membri del consiglio della CNMC, compresi il presidente e il vicepresidente, mentre il governo provvede alla nomina. Il parlamento può porre il veto alla nomina dei candidati proposti a maggioranza assoluta (50 %+1). Il governo propone la destituzione e destituisce i membri del consiglio. FR: il Presidente della Repubblica nomina tutti e quattro i vicepresidenti del consiglio (membri permanenti), i 12 membri non permanenti e i due membri specializzati che si riuniscono quando l'autorità nazionale garante della concorrenza disciplina questioni relative alle professioni giuridiche regolamentate. Il consiglio dell'autorità propone la destituzione e il Presidente della Repubblica destituisce i membri del consiglio. HR: il governo propone i membri dell'autorità nazionale garante della concorrenza, alla cui nomina provvede il parlamento. Il governo propone la destituzione e il parlamento destituisce i membri dell'autorità. IT: i presidenti della Camera dei deputati e del Senato nominano il presidente e i membri del collegio dell'autorità. I presidenti del parlamento adottano la decisione definitiva sulla destituzione dopo che la decisione del giudice di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici diviene definitiva. CY: l'autorità proponente è il ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria, mentre la nomina spetta al governo (Consiglio dei ministri). Il governo (Consiglio dei ministri) propone la destituzione e provvede ad essa. LV: il ministero dell'Economia propone il presidente e gli altri quattro membri del consiglio per la concorrenza, mentre il Consiglio dei ministri provvede alla loro nomina. Il ministero dell'Economia ne propone la destituzione, alla quale provvede un comitato istituito dal Consiglio dei ministri. LT: il primo ministro propone i membri dell'organo decisionale del consiglio lituano per la concorrenza, che il Presidente provvede a nominare. Il primo ministro propone la destituzione dei membri dell'organo decisionale del consiglio lituano per la concorrenza, che il Presidente provvede a destituire. LU: a seguito di un invito pubblico a presentare candidature, il presidente dell'autorità garante della concorrenza provvede alle nomine. Il governo propone la destituzione, alla quale provvede il capo di Stato (Granduca). HU: il presidente dell'autorità ungherese garante della concorrenza propone la nomina dei membri del consiglio per la concorrenza, che agisce come organo decisionale distinto in seno all'autorità, e il Presidente ungherese li nomina. Il presidente dell'autorità ungherese garante della concorrenza propone la destituzione dei membri del consiglio per la concorrenza, che vengono destituiti dal Presidente ungherese. MT: viene pubblicato un invito pubblico a presentare candidature. Il consiglio dei governatori dell'autorità maltese per la concorrenza e i consumatori nomina il direttore generale dell'Ufficio per la concorrenza (l'autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza), previa consultazione del ministro competente per la Concorrenza. Il consiglio dei governatori dell'autorità maltese per la concorrenza e i consumatori destituisce il direttore generale. NL: una commissione di selezione, composta da un membro del consiglio dell'ACM, l'autorità nazionale garante della concorrenza, dal direttore della direzione strategica responsabile dell'ACM presso il ministero, da un direttore dell'ACM, su richiesta di un "esterno", e da un consulente dei funzionari pubblici di alto livello dei Paesi Bassi (ABD), propone il presidente e gli altri due membri del consiglio dell'ACM al ministro degli Affari economici, che li propone ulteriormente. Il Consiglio dei ministri li nomina. Il ministero dell'Economia propone la destituzione e destituisce i membri. AT: il governo propone il direttore generale dell'autorità federale garante della concorrenza, mentre il Presidente provvede alla nomina. Il governo propone la destituzione del direttore generale dell'autorità federale garante della concorrenza, mentre il Presidente provvede alla destituzione. PL: il primo ministro propone e nomina i membri dell'autorità nazionale garante della concorrenza. Il primo ministro propone la destituzione e destituisce i membri dell'autorità. PT: il ministero dell'Economia propone i membri dell'organo decisionale dell'autorità nazionale garante della concorrenza, il parlamento emette un parere motivato e il governo li nomina. Il parlamento o il Consiglio dei ministri propone la destituzione, a cui provvede il Consiglio dei ministri. RO: viene pubblicato un invito aperto a presentare candidature per i nove membri dell'adunanza plenaria del consiglio per la concorrenza. Gli uffici permanenti della Camera dei deputati e del Senato e le commissioni giuridica ed economica delle camere propongono i candidati, mentre la Camera dei deputati e il Senato eleggono e nominano i membri. La destituzione dei membri avviene per legge quando la Corte suprema accerta una violazione. SI: il governo e il ministero dell'Economia propongono i membri dell'autorità nazionale garante della concorrenza, che il parlamento provvede a eleggere. Il governo propone la destituzione, alla quale provvede il parlamento. SK: il processo decisionale dell'Ufficio antimonopolio prevede due gradi, che si svolgono rispettivamente presso l'Ufficio e presso il consiglio dell'Ufficio antimonopolio. In primo grado, la decisione viene adottata dal rispettivo servizio dell'Ufficio. In secondo grado, il consiglio dell'Ufficio antimonopolio decide in merito ai ricorsi e riesamina le decisioni dell'Ufficio. Il grafico riflette la situazione del consiglio dell'Ufficio antimonopolio. Il presidente dell'Ufficio propone i membri del consiglio dell'Ufficio antimonopolio, che è composto dallo stesso presidente dell'Ufficio e da sei membri del consiglio. Il governo provvede alla loro nomina. Il presidente dell'Ufficio propone la destituzione, alla quale provvede il governo. Il presidente del consiglio viene nominato e destituito dal Presidente della Repubblica. FI: il ministero dell'Economia e dell'occupazione propone il direttore generale e il capo della sezione Concorrenza dell'autorità per la concorrenza e i consumatori, mentre il governo provvede alla loro nomina. Il governo destituisce i direttori. SE: il governo propone e nomina il direttore generale dell'autorità nazionale garante della concorrenza. Il governo ne propone la destituzione e il consiglio disciplinare del governo per i funzionari di alto livello destituisce il direttore generale.

Le istituzioni superiori di controllo sono istituzioni pubbliche di vigilanza che effettuano verifiche sull'utilizzo dei fondi pubblici. Il loro compito principale consiste nell'esaminare se i fondi pubblici siano spesi in modo economico, efficiente ed efficace nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti. Un controllo efficace contribuisce a rafforzare l'integrità delle finanze pubbliche e a combattere la corruzione. Porta all'individuazione di usi illeciti dei fondi e della corruzione e contribuisce ad assicurare i responsabili alla giustizia. Le istituzioni superiori di controllo sono inoltre parte integrante dei sistemi nazionali di bilanciamento dei poteri a salvaguardia dello Stato di diritto. La cooperazione tra le istituzioni superiori di controllo dell'UE e la Corte dei conti europea ha luogo principalmente nell'ambito del comitato di contatto( 138 ).

L'organizzazione delle istituzioni superiori di controllo varia all'interno dell'UE e non esiste un modello uniforme applicabile a tutti gli Stati membri. Le istituzioni superiori di controllo possono essere suddivise in due categorie: organi con poteri giudiziari( 139 ) e organi senza poteri giudiziari. Le istituzioni superiori di controllo sono dirette da un'unica persona( 140 ) o sono governate da un organo collegiale( 141 ). Le istituzioni superiori di controllo devono essere indipendenti sul piano operativo e autonome sul piano finanziario. Le norme internazionali sull'indipendenza delle istituzioni superiori di controllo indicano che il capo dell'istituzione e i membri degli organi collegiali devono essere nominati, rinominati o destituiti mediante un processo che ne garantisca l'indipendenza dall'esecutivo( 142 ).

I grafici 63 e 64 presentano le autorità coinvolte nella nomina e nella destituzione del capo dell'istituzione superiore di controllo o dei suoi membri, a seconda che si tratti di un'istituzione diretta da una sola persona o di un'istituzione governata da un organo collegiale.

Grafico : istituzioni superiori di controllo: nomina (*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il comitato di contatto sulle istituzioni superiori di controllo)

(*) BE: organo collegiale. I membri della Corte dei conti sono magistrati, eletti alla Corte dei conti dalla Camera dei rappresentanti. BG: organo collegiale. I vicepresidenti e i membri dell'Ufficio per il controllo dei conti sono eletti dal parlamento su proposta del presidente dell'Ufficio. Il presidente è eletto dal parlamento. CZ: organo collegiale. La Camera dei deputati elegge i 15 membri sulla base della proposta presentata dal presidente dell'istituzione superiore di controllo. Il presidente e il vicepresidente vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della Camera dei deputati. DK: il revisore generale è nominato dal presidente del parlamento danese, su raccomandazione della commissione parlamentare per i conti pubblici e previa approvazione della commissione parlamentare per le ordinanze permanenti. DE: i membri dell'istituzione superiore di controllo sono nominati dal Presidente della Repubblica federale di Germania su proposta del presidente dell'istituzione superiore di controllo. Il presidente è eletto dalle due camere del parlamento su proposta del governo federale ed è nominato dal Presidente della Repubblica federale di Germania. EE: proposta: Presidente della Repubblica (in EE il Presidente della Repubblica non è considerato parte integrante dell'esecutivo); decisione: parlamento. IE: il controllore e il revisore generale sono nominati dal Presidente irlandese su proposta del parlamento. EL: organo collegiale. La Corte dei conti è l'organo giurisdizionale di grado più elevato in materia finanziaria. I suoi membri sono magistrati, nominati con decreto presidenziale su decisione del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente e i vicepresidenti sono nominati con decreto presidenziale su proposta del Consiglio dei ministri, sulla base di pareri non vincolanti del parlamento e dell'adunanza plenaria della Corte. Non è previsto alcun riesame delle decisioni di nomina del presidente/dei vicepresidenti. ES: organo collegiale. I consiglieri sono magistrati, nominati dal parlamento spagnolo (sei dal Congresso e sei dal Senato). Il presidente della Corte dei conti è nominato dal Re di Spagna tra i consiglieri della Corte, su proposta dell'adunanza plenaria della Corte. FR: organo collegiale. Il primo presidente e i presidenti delle sezioni sono magistrati, nominati con decreto del Presidente della Repubblica emanato dal Consiglio dei ministri. HR: il revisore generale è nominato dal parlamento sulla base di una proposta della commissione competente per la selezione e la nomina, accompagnata dal parere della commissione competente per le finanze e il bilancio dello Stato. IT: organo collegiale. La Corte dei conti dispone di uffici centrali e regionali. I suoi membri sono magistrati assunti mediante concorso pubblico. Il governo ha la facoltà di nominare una quota di magistrati della Corte dei conti, previo parere del consiglio di presidenza della Corte stessa. Il presidente della Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri (sentito il parere del consiglio di presidenza della Corte). CY: il Presidente della Repubblica nomina il revisore generale e il revisore generale aggiunto. Nessun altro organismo partecipa alla nomina. LV: organo collegiale. I membri dell'istituzione superiore di controllo sono nominati dal parlamento su raccomandazione del revisore generale. Il revisore generale è nominato dal parlamento. LT: proposta: Presidente della Repubblica; nomina: parlamento. LU: organo collegiale. Il presidente e i membri dell'istituzione superiore di controllo sono nominati dal Granduca su proposta del parlamento, che stila un elenco di candidati. HU: il presidente dell'Ufficio statale per il controllo dei conti è eletto a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale, su proposta della commissione parlamentare permanente che si occupa delle questioni connesse all'ufficio per il controllo dei conti. MT: il revisore generale è un funzionario della Camera dei rappresentanti ed è nominato con decisione del Presidente della Repubblica, che attua la risoluzione adottata dalla Camera dei rappresentanti (a maggioranza di due terzi). Il Presidente non dispone di alcun potere discrezionale al riguardo. NL: organo collegiale. I membri della Corte dei conti sono nominati con regio decreto a partire da un elenco di tre persone stilato dalla camera bassa del parlamento. Il presidente della Corte è nominato tra i suoi membri dal capo di Stato su raccomandazione del governo. AT: il presidente della Corte dei conti austriaca è eletto a maggioranza di due terzi del parlamento, su proposta della sua commissione principale. PL: organo collegiale. I membri sono nominati dal presidente del Sejm (camera bassa del parlamento) su richiesta del presidente dell'istituzione superiore di controllo. Il presidente è nominato dal Sejm previa approvazione del Senato, su proposta del presidente del Sejm o di un gruppo di almeno 35 suoi membri. PT: organo collegiale. I membri della Corte dei conti sono magistrati assunti mediante concorso pubblico. Il presidente è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del governo. RO: organo collegiale. I membri e il presidente della Corte dei conti sono proposti e nominati dall'organo legislativo. SI: organo collegiale. I suoi membri sono il presidente e due vicepresidenti, nominati dal parlamento (con voto a maggioranza assoluta) su proposta del Presidente della Repubblica. SK: il capo dell'istituzione superiore di controllo è eletto dal parlamento. FI: il revisore generale è eletto dal parlamento. SE: il revisore generale e il revisore generale aggiunto sono eletti e nominati dal parlamento.

Grafico : istituzioni superiori di controllo: destituzione (*) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il comitato di contatto sulle istituzioni superiori di controllo)

(*) CZ: i membri dell'istituzione superiore di controllo possono essere destituiti dalla Camera dei deputati a seguito di una decisione della sezione disciplinare dell'istituzione che ne propone la destituzione. Il presidente e il vicepresidente dell'istituzione superiore di controllo possono essere destituiti dal Presidente della Repubblica su proposta della Camera dei deputati. DK: il revisore generale è rimosso dall'incarico con decisione del presidente del parlamento, sulla base di un reclamo alla commissione per i conti pubblici e previa consultazione dei vicepresidenti. DE: non esiste una procedura di destituzione specifica; dato che non può essere rieletto, il capo dell'istituzione superiore di controllo viene destituito al termine del suo mandato di 12 anni. I membri dell'istituzione superiore di controllo possono tuttavia essere oggetto di procedimenti disciplinari, che in determinati casi possono portare alla loro destituzione. Tali procedimenti si svolgono dinanzi a un senato specializzato della Corte suprema federale ("Dienstgericht des Bundes"). La proposta di avviare un simile procedimento viene presentata dal presidente di una delle due camere del parlamento. EE: il revisore generale può essere destituito con decisione della Corte suprema su richiesta del Cancelliere di giustizia, con il consenso della maggioranza del parlamento. IE: il revisore generale può essere rimosso dall'incarico con decisione del Presidente solo sulla base di risoluzioni approvate da entrambe le camere del parlamento che ne chiedano la rimozione. EL: i membri sono magistrati. Proposta di destituzione/avvio di provvedimenti disciplinari: ministro della Giustizia; decisione di destituzione: consiglio disciplinare supremo. ES: i membri della Corte dei conti possono essere rimossi solo a seguito di procedimenti giudiziari per grave violazione dei loro doveri. FR: l'autorità che detiene il potere di nomina decreta la destituzione, su raccomandazione del consiglio superiore della Corte dei conti in formazione disciplinare. HR: la decisione di destituzione viene adottata dal parlamento croato. IT: i magistrati della Corte possono essere rimossi solo a seguito di un procedimento disciplinare o penale dinanzi al consiglio di presidenza della Corte dei conti. Il presidente della Corte non può essere rimosso dall'incarico, che lascia a seguito di dimissioni volontarie o di pensionamento per raggiungimento del limite massimo di età. CY: il revisore generale può essere rimosso solo per colpa grave a seguito di una sentenza della Corte costituzionale suprema. Il Presidente della Repubblica e il procuratore generale possono presentare una richiesta di destituzione. Il Presidente emette formalmente la decisione di destituzione del revisore generale, ma è vincolato dalla sentenza. LV: il revisore generale e i membri del consiglio dell'Ufficio statale per il controllo dei conti possono essere rimossi dall'incarico dal parlamento solo sulla base di una sentenza penale. LT: il parlamento è competente a destituire il revisore generale. I motivi della destituzione sono elencati in maniera esaustiva nella legislazione. LU: rimozione con decreto del Granduca, su proposta del parlamento e previo parere dell'istituzione superiore di controllo. HU: il presidente dell'Ufficio statale per il controllo dei conti può essere rimosso dall'incarico con decisione del parlamento. Il procedimento è avviato dalla commissione parlamentare competente. MT: rimozione per comprovata incapacità di svolgere le funzioni del suo ufficio o per comprovata condotta illecita. Proposta: Camera dei rappresentanti (a maggioranza di due terzi). Decisione: il Presidente della Repubblica emette formalmente la decisione, ma è vincolato dalla proposta del parlamento. NL: la Corte suprema può destituire o sospendere i membri dell'istituzione superiore di controllo. AT: la decisione di destituzione richiede una maggioranza di due terzi del Consiglio nazionale. PL: la proposta di destituzione può essere presentata dal presidente del Sejm o da un gruppo di almeno 35 membri del Sejm (camera bassa del parlamento); la decisione di destituzione è adottata dal Sejm e dal Senato, il quale deve approvare la destituzione da parte del Sejm. PT: i membri dell'istituzione superiore di controllo non sono rimovibili, salvo in caso di procedimenti disciplinari in seno all'istituzione stessa. Una commissione permanente, presieduta dal presidente e composta dal vicepresidente e da un magistrato di ciascuna camera eletto dai propri pari, è responsabile dell'esercizio dell'azione disciplinare, con possibilità di impugnazione dei provvedimenti dinanzi all'adunanza plenaria. Il capo dell'istituzione superiore di controllo può essere rimosso dal capo di Stato, su proposta del governo. Nella pratica non si è mai fatto ricorso a tale possibilità. RO: i membri dell'istituzione superiore di controllo possono essere destituiti solo dal parlamento, su proposta delle commissioni permanenti per il bilancio, le finanze e le banche delle due camere del parlamento. SI: almeno 15 membri del parlamento possono proporre la destituzione del presidente o dei vicepresidenti dell'istituzione superiore di controllo. La decisione finale viene adottata dal parlamento. SK: il parlamento può rimuovere il presidente/i vicepresidenti alle condizioni previste dalla legislazione. FI: il parlamento decreta la destituzione su proposta della commissione d'ufficio del parlamento (presidente, i due vicepresidenti e altri quattro deputati). SE: il parlamento può destituire un revisore generale solo se non soddisfa più i requisiti per l'incarico o in seguito a colpa grave (tre quarti dei votanti e più della metà dei membri del Riksdag).



3.2. Sintesi degli indicatori pertinenti per il mercato unico

Oltre agli organi giurisdizionali, alle procure e agli altri organi giudiziari, il quadro di valutazione della giustizia 2025 presenta per la prima volta le caratteristiche di diverse altre autorità pubbliche incaricate di applicare il diritto dell'UE in settori specifici, quali la lotta alla corruzione, gli appalti pubblici e la concorrenza.

I grafici 59 e 60 illustrano il modo in cui le imprese percepiscono l'indipendenza degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici e delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Il quadro di valutazione della giustizia 2025 presenta inoltre le caratteristiche delle autorità indipendenti rilevanti per il funzionamento del mercato unico. Il grafico 61 illustra il modo in cui i membri e/o i capi degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici sono nominati e destituiti, il grafico 62 presenta informazioni analoghe sulle autorità nazionali garanti della concorrenza e i grafici 63 e 64 illustrano le autorità coinvolte nella nomina e nella destituzione del capo o dei membri delle istituzioni superiori di controllo, a seconda che si tratti di istituzioni dirette da una sola persona o di istituzioni governate da un organo collegiale.

   4.    CONCLUSIONI

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 sviluppa ulteriormente l'approfondita panoramica sull'efficacia dei sistemi giudiziari negli Stati membri. Gli indicatori denotano sforzi costanti per migliorare l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari. Illustrano inoltre alcuni aspetti strutturali di altre autorità pubbliche incaricate di applicare il diritto dell'UE. Permangono tuttavia sfide per garantire la piena fiducia del pubblico nei sistemi giuridici di tutti gli Stati membri. Le informazioni fornite nel quadro di valutazione UE della giustizia contribuiscono al monitoraggio effettuato nel contesto del ciclo europeo dello Stato di diritto e confluiscono nella relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto.

(1)      Bussola dell'UE del 2025 per riconquistare competitività e garantire una prosperità sostenibile, COM(2025) 30 final.
(2)      COM(2025) 26 final.
(3)      Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Individuare e affrontare le barriere al mercato unico (COM(2020) 93 final) e il documento SWD(2020) 54 final che l'accompagna.
(4)      Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea: Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final) e il documento SWD(2020) 540 final che l'accompagna.
(5)       https://commission.europa.eu/publications/2024-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it .
(6)      Ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo, del 29 maggio 2018, sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (P8_TA(2018)0216).
(7)       https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it .
(8)      Per contribuire a preparare il quadro di valutazione UE della giustizia e promuovere lo scambio di migliori pratiche sull'efficacia dei sistemi giudiziari, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di designare due referenti, uno della magistratura e uno del ministero della Giustizia. Questo gruppo informale si riunisce periodicamente.
(9)      L'ENCJ riunisce le istituzioni nazionali degli Stati membri dell'UE che sono indipendenti dal potere esecutivo e legislativo e hanno la responsabilità di aiutare la magistratura a garantire la giustizia in modo indipendente: https://www.encj.eu/ .
(10)      La NPSJC mette a disposizione un forum che offre alle istituzioni europee la possibilità di richiedere il parere delle Corti supreme e le avvicina, incoraggiando la discussione e lo scambio di idee: http://network-presidents.eu/
(11)      ACA-Europa è composta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dai Consigli di Stato o dalle Corti supreme amministrative di ciascuno degli Stati membri dell'UE: https://www.aca-europe.eu/index.php/en/  
(12)      Il CCBE rappresenta gli ordini forensi europei nei loro interessi comuni dinanzi alle istituzioni europee e altre istituzioni internazionali. Agisce regolarmente come collegamento tra i suoi membri e le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali e altre organizzazioni del settore giuridico in tutto il mondo: https://www.ccbe.eu/ .
(13)      La REC è stata istituita come forum di discussione e cooperazione tra le autorità europee garanti della concorrenza nei casi in cui trovano applicazione gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La REC costituisce il quadro per la stretta cooperazione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Attraverso la REC la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE collaborano tra loro: https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network_it .
(14)      La rete degli organi di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici è stata istituita per rafforzare la cooperazione tra gli organi nazionali di ricorso di primo grado in materia di appalti pubblici nell'UE. Il gruppo ha il compito di fornire consulenza alla Commissione europea su questioni relative all'attuazione delle direttive sulle procedure di ricorso e al funzionamento dei sistemi nazionali di ricorso. A seguito della valutazione dell'efficacia delle direttive sulle procedure di ricorso ( COM(2017) 28 final del 24 gennaio 2017), la Commissione europea incoraggia gli organi di ricorso di primo grado a cooperare per migliorare lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
(15)      Il COCOM è composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE. Il suo ruolo principale è quello di fornire un parere sui progetti di misure che la Commissione intende adottare in merito a questioni concernenti il mercato digitale:    
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C15401/consult?lang=it  
(16)      L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è una rete di esperti e portatori di interessi specializzati. È composto da rappresentanti del settore pubblico e privato, che collaborano a gruppi di lavoro attivi: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home .
(17)      Il CPC è una rete di autorità nazionali responsabili dell'attuazione della normativa in materia di tutela dei consumatori nell'UE e nei paesi del SEE: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en?prefLang=it  
(18)      L'EGMLTF si riunisce periodicamente per condividere opinioni e assistere la Commissione nella definizione di politiche e nella redazione di nuove leggi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&do=groupDetail.groupDetail&groupID=2914  
(19)      Eurostat è l'ufficio statistico dell'UE: https://ec.europa.eu/eurostat/  
(20)      La Commissione mantiene un gruppo informale di referenti che si occupano di lotta alla corruzione. Cfr. anche https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy-eu-citizenship-anti-corruption/anti-corruption/eu-network-against-corruption_it .
(21)       https://attorneygeneral.mt/activities/nadal-network-conference/ .
(22)      Il comitato di contatto riunisce i presidenti delle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri e della Corte dei conti europea e rappresenta una sede in cui discutere e rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei conti e attività correlate. Cfr. https://www.eca.europa.eu/sites/CC/it/pages/about.aspx .
(23)      Nel contesto del semestre europeo il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha rivolto raccomandazioni specifiche per paese relative ai rispettivi sistemi giudiziari a sette Stati membri nel 2019 (HR, IT, CY, HU, MT, PT e SK) e a otto Stati membri nel 2020 (HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT e SK). Non vi sono state raccomandazioni specifiche per paese nel 2021 in ragione dei processi in corso del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nel 2022 due Stati membri (PL e HU) hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese relative all'indipendenza della magistratura. Nel 2024 uno Stato membro ha ricevuto una raccomandazione specifica per paese relativa all'efficacia, all'indipendenza e all'integrità del sistema giudiziario e anticorruzione (SK).
(24)      Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e articolo 24, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(25)      Il quadro di valutazione UE della giustizia è una delle fonti di informazione che alimentano il semestre europeo. Tali informazioni non pregiudicano le valutazioni della Commissione sul conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
(26)      Bussola per la competitività dell'UE (COM(2025) 30 final), pag. 19; relazione annuale 2025 sul mercato unico e la competitività (COM(2025) 26 final), pag. 3.
(27)      Muhammad Atif Khan, Muhammad Asif Khan, Mohammed Arshad Khan, Shahid Hussain, Veronika Fenyves (2024), Justice and finance: Does judicial efficiency contribute to financial system efficiency?: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845023001709 ; Chemin M. (2020), Judicial efficiency and firm productivity: Evidence from a world database of judicial reforms, The Review of Economics and Statistics 102(1), pagg. 49-64: https://direct.mit.edu/rest/article/102/1/49/58536/Judicial-Efficiency-and-Firm-Productivity-Evidence ; Kapopoulos P. e Rizos A. (2024), Judicial efficiency and economic growth: Evidence based on European Union data, Scottish Journal of Political Economy 71(1), pagg. 101-131:      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjpe.12357?msockid=1a8244b340af65701f02511641c36474 .
(28)      IMF, Regional Economic Outlook, novembre 2017, Europe: Europe Hitting its Stride, pag. xviii, 40, 70: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/EUR/2017/November/eur-booked-print.ashx?la=en .
(29)      BCE, Structural policies in the euro area, giugno 2018, ECB Occasional Paper Series n. 210: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf?3db9355b1d1599799aa0e475e5624651 .
(30)      Rete europea dei Consigli di giustizia e Montaigne Centrum per lo Stato di diritto e l'amministrazione della giustizia dell'Università di Utrecht, Economic value of the judiciary – A pilot study for five countries on volume, value and duration of large commercial cases, giugno 2021: https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/Economic%20value%20of%20te%20judiciary%20-%20pilot%20study.pdf .
(31)      Cfr. ad esempio What makes civil justice effective?, OCSE, dipartimento Economia, Policy Note n. 18, giugno 2013, e The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics, OCSE, dipartimento Economia, Working Paper n. 1060, agosto 2013.
(32)      Forum economico mondiale, The Global Competitiveness Report 2019, ottobre 2019:      https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 .
(33)      Banca mondiale, World Development Report 2017: Governance and the Law, "Chapter 3: The role of law", pagg. 83, 140: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017 .
(34)      L'indicatore "tempi di trattazione" corrisponde al numero di cause rimaste senza definizione diviso per il numero di cause definite alla fine di un anno, moltiplicato per 365 (giorni). È un indicatore standard sviluppato dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp .
(35)      Vincenzo Bove e Leandro Elia, The judicial system and economic development across EU Member States, relazione tecnica del JRC, EUR 28440 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf .
(36)      Ibidem.
(37)      The Economist Intelligence Unit, Risk and Return – Foreign Direct Investment and the Rule of Law, 2015, pag. 22: http://www.biicl.org/documents/625_d4_fdi_main_report.pdf .
(38)      Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Proprietà intellettuale (PI) – Quadro di valutazione delle PMI 2016:    
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_it.pdf .
(39)      COM(2020) 93 final e SWD(2020) 54 final.
(40)      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020) 94 final), in particolare le azioni 4, 6 e 18.
(41)       https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/tsi .Il regolamento sullo strumento di sostegno tecnico è stato adottato nel marzo 2021. A norma dell'articolo 5, il suo scopo è sostenere "la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico, la semplificazione normativa e procedurale, le attività di audit, l'incremento della capacità di assorbimento dei fondi dell'Unione, la promozione della cooperazione amministrativa, un efficace Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro" (grassetto aggiunto).
(42)      L'intelligenza artificiale può contribuire a un sistema giudiziario più efficiente aiutando i giudici e gli operatori della giustizia a concentrarsi sul lavoro sostanziale. Ad esempio, è stata utilizzata per seguire l'andamento dei procedimenti, protocollare documenti o gestire compiti ripetitivi, come pure per compiere ricerche nella legislazione o nella giurisprudenza.
(43)      Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (PE/50/2023/REV/1, GU L, 2023/2844, 27.12.2023).
(44)       https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14517-Strategia-in-materia-di-giustizia-digitale-per-il-periodo-2025-2030_it .
(45)      Anche l'applicazione delle decisioni degli organi giurisdizionali è importante ai fini dell'efficienza di un sistema giudiziario. Tuttavia non sono prontamente disponibili dati comparabili. Maggiori dettagli sulla situazione dei singoli Stati membri sono presentati nello studio del 2024 sul funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE – profili nazionali, elaborato dal segretariato della CEPEJ per la Commissione: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it .
(46)      Studio del 2024 sul funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE, elaborato dal segretariato della CEPEJ per la Commissione: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it#documents  
(47)      La durata dei procedimenti, il tasso di ricambio e il numero di cause pendenti sono indicatori standard definiti dalla CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp .
(48)      Gli anni sono stati scelti per mantenere una prospettiva novennale con il 2014 come riferimento, evitando allo stesso tempo un numero eccessivo di dati. I dati per il 2010, il 2012, il 2013, il 2015, il 2016, il 2017, il 2018, il 2019 e il 2020 sono disponibili nella relazione della CEPEJ.
(49)      La durata dei procedimenti in settori specifici è calcolata in giorni di calendario, a partire dal giorno in cui un'azione o un ricorso sono stati promossi dinanzi all'organo giurisdizionale (o dalla data del rinvio a giudizio) fino al giorno in cui il giudice adotta la decisione (grafici da 15 a 22). I valori sono classificati in base a una media ponderata dei dati per il 2014 e il periodo 2021‑2023 per i grafici 15, 17, 18 e 19 e dei dati per il 2014 e il periodo 2021‑2023 per i grafici 20 e 21. Per il grafico 16 i dati riguardano il periodo 2021-2023. Per il grafico 22 i dati sono relativi al periodo 2021-2023. Quando i dati non erano disponibili per tutti gli anni, la media rispecchia i dati disponibili presentati nel grafico, calcolati sulla base di tutte le cause, di un campione di cause o, in pochissimi paesi, di stime.
(50)      Grafico 18 del documento del gruppo della Banca mondiale Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses, 2019.
(51)      Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 3 e 5.
(52)      Il calcolo è stato effettuato in base alla durata dei ricorsi intentati contro decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che applicano le normative nazionali di attuazione del quadro normativo dell'Unione europea relativo alle comunicazioni elettroniche, di cui fanno parte la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), nonché altre normative pertinenti dell'UE, quali il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio e le decisioni spettro radio della Commissione, ad eccezione della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.
(53)      Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(54)      I grafici 20 e 21 si riferiscono all'applicazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (93/13/CEE), della direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), della direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/CE) e delle rispettive disposizioni nazionali di attuazione.
(55)      La legislazione dell'UE affronta la lotta contro il riciclaggio attraverso la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
(56)      Considerando 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
(57)      Scheda informativa dell'FMI, 8 marzo 2018:      https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism .
(58)      Articolo 44, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849. Cfr. anche l'articolo 44 rivisto della direttiva (UE) 2018/843, entrata in vigore nel giugno del 2018, che doveva essere attuata dagli Stati membri entro il gennaio 2020.
(59)      Proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione (COM(2023) 234 final) e comunicazione congiunta sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023) 12 final).
(60)      Questa raccolta di dati si è concentrata sugli organi giurisdizionali penali di primo grado, che di solito contribuiscono maggiormente alla durata complessiva dei procedimenti penali.
(61)      Nel contesto del semestre europeo il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha rivolto raccomandazioni specifiche per paese relative ai rispettivi sistemi giudiziari a sette Stati membri nel 2019 (HR, IT, CY, HU, MT, PT e SK) e a otto Stati membri nel 2020 (HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT e SK). Non vi sono state raccomandazioni specifiche per paese nel 2021 in ragione del processo in corso del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nel 2022 due Stati membri (PL e HU) hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese relative all'indipendenza della magistratura. Inoltre nel 2023 il sistema giudiziario è stato menzionato in relazione a due Stati membri (HU, PL). Nel 2023 solo PL ha ricevuto una raccomandazione specifica per paese relativa al sistema giudiziario, basata sulla raccomandazione specifica per paese del 2022. Nel 2024 SK ha ricevuto una raccomandazione specifica per paese relativa al sistema giudiziario e al quadro anticorruzione, HU ha ricevuto una raccomandazione relativa allo Stato di diritto in generale, mentre BG ha ricevuto una raccomandazione relativa alle autorità di regolamentazione e alla loro indipendenza. Conformemente al progetto pubblicato dalla Commissione nel giugno 2025, le raccomandazioni specifiche per paese ribadiscono le stesse questioni per SK, HU e BG. Tali raccomandazioni vertono inoltre sull'efficacia delle misure anticorruzione in BG e sul processo legislativo in SK, mentre a ES è stata rivolta una raccomandazione concernente l'efficienza del sistema giudiziario. Diversi piani per la ripresa e la resilienza prevedono misure volte ad aumentare l'efficienza, la qualità o l'indipendenza della giustizia.
(62)

     La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, eliminerà gli ostacoli giuridici che potrebbero ritardare l'azione giudiziaria, ad esempio la regola secondo la quale un'azione giudiziaria può essere avviata soltanto in seguito alla conclusione del procedimento per il reato-presupposto sottostante. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro l'8 dicembre 2020.

(63)      Con spese di giustizia si intende l'importo da pagare per avviare un procedimento non penale presso un organo giurisdizionale.
(64)

     Le spese legali sono la parcella per i servizi resi dagli avvocati ai clienti.

(65)      Articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(66)      Gli Stati membri utilizzano metodi differenti per definire la soglia di ammissibilità, ad esempio diversi periodi di riferimento (reddito mensile/annuale). In 14 Stati membri vi è anche una soglia legata al capitale personale del richiedente. Nel grafico non si tiene conto di tale aspetto. In BE, BG, IE, ES, FR, HR, HU, LT, LU, NL e PT alcuni gruppi di persone (ad esempio chi percepisce determinate indennità) hanno automaticamente diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili/commerciali. Altri criteri eventualmente applicati dagli Stati membri, quali il merito della causa, non sono ripresi in questo grafico. Pur trattandosi di un aspetto non direttamente correlato al grafico, in diversi Stati membri (AT, CZ, DE, DK, IT, NL, PL, SI) il patrocinio a spese dello Stato non è limitato alle persone fisiche. In EE la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato non è basata sul livello delle risorse finanziarie del richiedente. In IE il patrocinio a spese dello Stato parziale deve tenere conto anche degli attivi dei quali dispone il richiedente. In LV i dati non sono comparabili con l'anno precedente a causa dell'adeguamento del metodo di calcolo.
(67)      Al fine di raccogliere dati comparabili, la soglia di povertà di Eurostat di ciascuno Stato membro è stata convertita in reddito mensile. La soglia del rischio di povertà è fissata al 60 % del reddito disponibile equivalente medio nazionale delle famiglie. Indagine europea sul reddito e sulle condizioni di vita, tabella Eurostat ilc_li01 (solo in EN), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li01/default/table?lang=en .
(68)      I dati del 2024 sono stati raccolti utilizzando le risposte dei membri del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) a un questionario basato sul seguente scenario specifico: una controversia di un consumatore con un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia del rischio di povertà di Eurostat per ogni Stato membro). Poiché le condizioni per il patrocinio a spese dello Stato dipendono dalla situazione del richiedente, è stato utilizzato lo scenario seguente: il richiedente è un lavoratore subordinato celibe di 35 anni, senza persone a carico né assicurazione di tutela giuridica, con un reddito regolare e un appartamento in affitto.
(69)      I dati si riferiscono alle soglie di reddito valide nel 2023 e sono stati tratti dalle risposte date dai membri del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) a un questionario basato sullo scenario seguente: una controversia in materia di consumo tra una persona fisica e un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia del rischio di povertà di Eurostat per ogni Stato membro).
(70)      Per la descrizione dello studio di caso, cfr. la nota 70 del quadro di valutazione UE della giustizia 2024.
(71)      I dati si riferiscono alle soglie di reddito valide nel 2022 e sono stati tratti dalle risposte date dai membri del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) a un questionario basato sullo scenario seguente: una controversia in materia di consumo tra una persona fisica e un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia del rischio di povertà di Eurostat per ogni Stato membro).
(72)      Conversione effettuata utilizzando i tassi di cambio di riferimento della Banca centrale europea applicabili al 30 settembre 2024: BGN 1,9558, CZK 25,184, DKK 7,4560, HUF 396,88, PLN 4,2788, RON 4,9753, SEK 11,3000.
(73)       https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00120/default/table?lang=en&category=t_prc.t_prc_ppp .
(74)      L'incentivazione e la promozione dell'uso dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie non prevedono l'uso obbligatorio dei metodi ADR prima di adire l'organo giurisdizionale. Tali obblighi suscitano dubbi circa la loro compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(75)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(76)      Persone a rischio di discriminazione, in particolare sulla base dei motivi elencati all'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("[il] sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale") e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali ("[il] sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali").
(77)      Ai fini del presente grafico, le persone di età pari o superiore a 65 anni.
(78)      Dati del 2023 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(79)      Introdotto dalla direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/representative-actions-directive_it .
(80)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo di referenti sui sistemi giudiziari nazionali e la rete europea di formazione giudiziaria.
(81)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(82)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(83)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(84)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(85)      Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C‑64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117, punto 45: "[o]rbene, al pari dell'inamovibilità dei membri dell'organo di cui trattasi (cfr. in particolare sentenza del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51), il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all'importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all'indipendenza dei giudici". Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-146/23 e C-374/23, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, ECLI:EU:C:2025:109, in cui la Corte conferma che le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici devono essere oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti. La determinazione della retribuzione deve avere una base giuridica e soddisfare i criteri di oggettività, prevedibilità, stabilità e trasparenza. Qualsiasi deroga alle modalità di determinazione della retribuzione deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale.
(86)       https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it#documents  
(87)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali ed Eurostat. La fonte dei dati sulla retribuzione lorda media annua utilizzata per calcolare i rapporti di cui ai grafici 34 e 35 è diversa (nel grafico 34 i dati provengono dalla CEPEJ, sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi corrispondenti nazionali, mentre nel grafico 35 la fonte è Eurostat). Pertanto i rapporti non sono direttamente comparabili tra i due grafici.
(88)      Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Banca dati delle statistiche di genere: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_jud_natcrt__wmid_natcrt_supcrt/datatable .
(89)      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea: Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final) e documento SWD(2020) 540 final che l'accompagna.
(90)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(91)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(92)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(93)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(94)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(95)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(96)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(97)      Cfr. Best practice guide for managing Supreme Courts, nel contesto del progetto "Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems", pag. 29.
(98)      Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(99)      L'anonimizzazione o la pseudonimizzazione è più efficiente se assistita da un algoritmo. La supervisione dell'uomo è tuttavia necessaria, in quanto gli algoritmi non comprendono il contesto.
(100)      Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90) e direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(101)      Le sentenze redatte secondo standard definiti (ad esempio Akoma Ntoso) e i relativi metadati possono essere scaricati gratuitamente sotto forma di una banca dati o tramite altri mezzi automatizzati (ad esempio interfaccia di programmazione di un'applicazione).
(102)      Cfr. anche la comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final), il libro bianco sull'intelligenza artificiale della Commissione Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020) 65 final) e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle migliori prassi in materia di pubblicazione on line delle decisioni giudiziarie (GU C 362 dell'8.10.2018, pag. 2).
(103)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(104)      Dati del 2024 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.
(105)      Parere n. 13 (2010) del CCJE sul ruolo dei giudici nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
(106)      I dati del 2024 sono stati tratti dalle risposte date dai membri di ACA-Europa a un questionario.
(107)      Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN .
(108)      Corte di giustizia, sentenza del 6 marzo 2025, D. K. e a./Prokuratura Rejonowa (revoca dell'assegnazione di procedimenti), cause riunite C-647/21 e C-648/21, ECLI:EU:C:2025:143; sentenza del 25 febbraio 2025 (Grande Sezione), XL e a. (retribuzione dei giudici), cause riunite C-146/23 e C-374/23, ECLI:EU:C:2025:109; sentenza del 14 novembre 2024, S. S.A./C. sp. z o.o. (assegnazione delle cause), C197/23, ECLI:EU:C:2024:956; sentenza del 22 febbraio 2022, RS (effetto delle decisioni di una corte costituzionale), C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99; sentenza del 16 novembre 2021, Procedimento penale a carico di WB e a., cause riunite da C-748/19 a C-754/19, ECLI:EU:C:2021:931; sentenza del 6 ottobre 2021, W. Ż., C-487/19, ECLI:EU:C:2021:798; sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:366; sentenza del 2 marzo 2021, AB, C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153; sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a., cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, punti 121 e 122; sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924; sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, punti 73 e 74; sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punto 44; sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality, C‑216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punto 65.
(109)      Corte di giustizia, sentenza dell'11 luglio 2024 (Grande Sezione), Hann-Invest, cause riunite C-554/21 e C622/21, ECLI:EU:C:2024:594. Le corti supreme, in quanto organi giurisdizionali di ultimo grado, e gli organi giurisdizionali di appello/grado superiore sono essenziali per garantire l'applicazione uniforme del diritto negli Stati membri. Tuttavia le organizzazioni gerarchiche della magistratura non dovrebbero compromettere l'indipendenza individuale (raccomandazione CM/Rec(2010)12, punto 22). Gli organi giurisdizionali superiori non dovrebbero impartire istruzioni ai giudici sul modo in cui dovrebbero decidere i singoli casi, fatta eccezione per le pronunce pregiudiziali nazionali o quando decidono sui mezzi di ricorso a norma di legge (raccomandazione CM/Rec(2010)12, punto 23). Secondo la Commissione di Venezia, un'organizzazione gerarchica della magistratura che comporti una subordinazione dei giudici ai gradi superiori nel contesto della loro attività decisionale giudiziaria costituirebbe un'evidente violazione del principio di indipendenza interna (Commissione di Venezia, Report on the independence of the judicial system – Part I: the independence of courts, studio n. 494/2008, 16 marzo 2010, CDL-AD(2010)004, punti da 68 a 72). Qualsiasi procedura di unificazione della giurisprudenza deve rispettare i principi fondamentali della separazione dei poteri e, anche dopo una tale decisione di un organo giurisdizionale superiore/una corte suprema, tutti gli organi giurisdizionali e i giudici devono rimanere competenti a valutare le loro cause in modo indipendente e imparziale e a distinguere le nuove cause dall'interpretazione precedentemente unificata da organo giurisdizionale superiore/una corte suprema (quadro di valutazione UE della giustizia 2022, pag. 45).
(110)      Corte di giustizia, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, punto 354 e giurisprudenza citata.
(111)      Indagine Eurobarometro FL555, condotta tra il 13 e il 29 gennaio 2025. Risposte alla domanda: "In base alle Sue conoscenze, come giudica il sistema giudiziario in (paese dell'intervistato) in termini di indipendenza della magistratura? Pensa che sia molto soddisfacente, piuttosto soddisfacente, piuttosto insoddisfacente o molto insoddisfacente?", cfr. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it#surveys .
(112)      Indagine Eurobarometro FL555; risposte alla domanda: "In che misura ciascuno dei seguenti motivi ha determinato il Suo giudizio circa l'indipendenza del sistema giudiziario in (paese dell'intervistato): moltissimo, abbastanza, non molto, per niente?" in caso di risposta "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" alla domanda 1.
(113)      Indagine Eurobarometro FL555, condotta tra il 13 e il 29 gennaio 2025; risposte alla domanda: "In base alle Sue conoscenze, come giudica il sistema giudiziario in (paese dell'intervistato) in termini di indipendenza della magistratura? Pensa che sia molto soddisfacente, piuttosto soddisfacente, piuttosto insoddisfacente o molto insoddisfacente?", cfr. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it#surveys .
(114)      Indagine Eurobarometro FL555; risposte alla domanda: "In che misura ciascuno dei seguenti motivi ha determinato il Suo giudizio circa l'indipendenza del sistema giudiziario in (paese dell'intervistato): moltissimo, abbastanza, non molto, per niente?" in caso di risposta "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" alla domanda 1.
(115)      Indagine Eurobarometro FL555, condotta tra il 13 e il 29 gennaio 2025; risposte alla domanda 3: "Come valuta la protezione dei Suoi investimenti da parte della legge e degli organi giurisdizionali in (paese dell'intervistato) in caso di circostanze negative?". Ai fini dell'indagine, l'investimento è stato definito comprendere qualsiasi tipo di attivi che un'impresa possiede o controlla e che è caratterizzato dall'impegno di capitali o altre risorse, dall'aspettativa di guadagno o profitto o dall'assunzione di rischio.
(116)      Indagine Eurobarometro FL555; risposte alla domanda: "Quali sono i principali motivi di preoccupazione circa l'efficacia della protezione degli investimenti?" in caso di risposta "piuttosto insoddisfacente" o "molto insoddisfacente" alla domanda 3.
(117)      Corte di giustizia, sentenza del 6 marzo 2025, D. K. e a./Prokuratura Rejonowa (revoca dell'assegnazione di procedimenti), cause riunite C-647/21 e C-648/21; sentenza del 25 febbraio 2025 (Grande Sezione), XL e a. (retribuzione dei giudici), cause riunite C-146/23 e C-374/23; sentenza del 14 novembre 2024, S. S.A./C. sp. z o.o. (assegnazione delle cause), C-197/23; sentenza dell'11 luglio 2024 (Grande Sezione), Hann-Invest, C554/21; sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d'un juge), C718/21, ECLI:EU:C:2023:1015, punti 76-77 e giurisprudenza citata; sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, punto 355; sentenza del 16 novembre 2021, Procedimento penale a carico di WB e a., cause riunite da C-748/19 a C-754/19, punto 67; sentenza del 6 ottobre 2021, W. Ż., C-487/19, punto 109; sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-791/19, punto 59; sentenza del 2 marzo 2021, A.B., C824/18, punto 117; sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, punti 121 e 122; sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, punti 73 e 74; sentenza del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punto 66; sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punto 44; cfr. anche i punti 46 e 47 della raccomandazione CM/Rec(2010)12 sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010) e la relazione, secondo le quali l'autorità che adotta decisioni in merito alla selezione e alla carriera dei giudici dovrebbe essere indipendente dal potere esecutivo e da quello legislativo. Per garantire l'indipendenza dell'autorità, almeno la metà dei suoi membri deve essere costituita da giudici scelti da colleghi. Tuttavia, quando le disposizioni costituzionali o altre disposizioni di legge prevedono che il capo di Stato, il governo o il potere legislativo assumano decisioni in merito alla selezione e alla carriera dei giudici, deve essere riconosciuto a un organo competente e indipendente, composto di una parte sostanziale di membri provenienti dal potere giudiziario (fatte salve le norme applicabili ai consigli superiori della magistratura di cui al capitolo IV), il potere di formulare raccomandazioni o esprimere pareri, cui l'autorità competente per la nomina secondo prassi si attenga.
(118)      Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, punto 355; sentenza del 2 marzo 2021, A.B., C-824/18, punto 119; sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982, punto 123; sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, punto 112.
(119)      Cfr. la raccomandazione CM/Rec(2010)12 sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 e la relazione ("raccomandazione CM/Rec(2010)12").
(120)      Il grafico si basa sulle risposte fornite a un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia o che non sono membri dell'ENCJ (CZ, DE, EE, AT e PL), le risposte al questionario aggiornato sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.
(121)      I grafici si basano sulle risposte fornite a un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con la rete dei pubblici ministeri o delle istituzioni equivalenti presso le Corti supreme degli Stati membri dell'Unione europea (rete NADAL).
(122)      Il grafico si basa sulle risposte fornite a un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE).
(123)      Talvolta più di un'autorità può prendere tale decisione a seconda del livello dell'organo giurisdizionale presso il quale opera il giudice ricusato.
(124)      I punti 59, 60 e 61 della raccomandazione CM/Rec(2010)12 dispongono che i giudici devono agire in tutti i casi in maniera indipendente e imparziale e devono astenersi dal giudicare o rifiutare di pronunciare se sussistano valide ragioni stabilite per legge, e solo in tal caso.
(125)      Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Per gli Stati membri in cui non esistono Consigli di giustizia e che non sono membri dell'ENCJ, le risposte al questionario aggiornato sono state ottenute in collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme.
(126)      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(127)      Corte di giustizia, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (procure di Lübeck e Zwickau), cause riunite C508/18 e C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456, punti 73, 74 e 88; sentenza del 27 maggio 2019, Minister for Justice and Equality/PF, C‑509/18, ECLI:EU:C:2019:457, punto 52; cfr. anche sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), nelle cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19, ECLI:EU:C:2019:1077; Openbaar Ministerie (pubblico ministero svedese), C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078, e Openbaar Ministerie (pubblico ministero di Bruxelles), C-627/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1079; sentenza del 24 novembre 2020, AZ, C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953, punto 54. Cfr. anche sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861 punti 34 e 36, e sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35, sul termine "giudiziario" che "deve essere distinto, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, dal potere esecutivo". Cfr. anche parere n. 13 (2018), Independence, accountability and ethics of prosecutors, adottato dal Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), raccomandazione xii.
(128)      CDL-AD(2010)040-ita, Rapporto sulle norme europee in materia di indipendenza del sistema giudiziario – parte II: il pubblico ministero, adottato della Commissione di Venezia alla sua 85ª sessione plenaria (Venezia, 17-18 dicembre 2010), punto 26.
(129)      In una società democratica, tanto gli organi giurisdizionali quanto le autorità inquirenti devono rimanere esenti da pressioni politiche. Il concetto di indipendenza significa che i pubblici ministeri sono liberi da interferenze illecite nell'esercizio delle loro funzioni al fine di garantire il pieno rispetto e la piena applicazione della legge e del principio dello Stato di diritto e che non siano soggetti ad alcuna pressione politica o influenza illecita di sorta. L'indipendenza non si applica soltanto alla procura nel suo complesso, ma anche ai suoi organi specifici e ai singoli pubblici ministeri. Qualunque sia il modello di sistema giudiziario nazionale o la tradizione giuridica sul quale esso si fonda, le norme europee prevedono che gli Stati membri adottino provvedimenti efficaci per consentire ai pubblici ministeri di adempiere ai loro doveri e alle loro responsabilità professionali in condizioni legali e organizzative adeguate e senza interferenze ingiustificate. Cfr. il parere n. 15 (2020) del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), Il ruolo dei procuratori in situazioni di emergenza, in particolare in caso di pandemia; il parere n. 16 (2021), Implicazioni delle decisioni dei tribunali internazionali e degli organi dei trattati sull'indipendenza pratica dei procuratori, punto 13. Cfr. anche la raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento penale, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 ottobre 2000 (la "raccomandazione del 2000"), punti 4, 11 e 13; il parere n. 13 (2018), Independence, accountability and ethics of prosecutors, adottato dal Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), raccomandazioni i e iii; Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), quarto esercizio di valutazione Corruption prevention - Members of Parliament, Judges and Prosecutors, un gran numero di raccomandazioni chiede l'introduzione di disposizioni per tutelare le procure da influenze e interferenze indebite nelle indagini penali.
(130)      Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento penale, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 ottobre 2000 ("raccomandazione del 2000"), punto 4.
(131)      Raccomandazione del 2000, punti 11 e 13. Cfr. anche il parere n. 13 (2018), Independence, accountability and ethics of prosecutors, adottato dal Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), raccomandazioni i e iii.
(132)      Dati raccolti mediante un questionario elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con la rete dei pubblici ministeri NADAL.
(133)      "Gli avvocati svolgono un ruolo importante nella tutela dello Stato di diritto e dell'indipendenza della magistratura, nel rispetto della separazione dei poteri e dei diritti fondamentali", Accesso a un avvocato e Stato di diritto, documento di discussione della presidenza per la sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 e 4 marzo 2022: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6319-2022-INIT/it/pdf .
(134)      Raccomandazione CM/Rec(2000)21 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.
(135)      I dati del 2024 sono stati tratti dalle risposte date dai membri del CCBE a un questionario.
(136)      Indagine Eurobarometro FL555, condotta tra il 13 e il 29 gennaio 2025; risposte alla domanda: "In base alle Sue conoscenze, come valuta in termini di indipendenza l'organo di ricorso in materia di appalti pubblici che riesamina i casi riguardanti appalti pubblici? Pensa che sia molto soddisfacente, piuttosto soddisfacente, piuttosto insoddisfacente o molto insoddisfacente?", cfr. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it#surveys .
(137)      Indagine Eurobarometro FL555, condotta tra il 13 e il 29 gennaio 2025; risposte alla domanda: "In base alle Sue conoscenze, come valuta in termini di indipendenza l'autorità nazionale garante della concorrenza che prende decisioni in materia di concorrenza? Pensa che sia molto soddisfacente, piuttosto soddisfacente, piuttosto insoddisfacente o molto insoddisfacente?", cfr. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_it#surveys .
(138)      La struttura del comitato di contatto è costituita dal comitato di contatto stesso, composto dai capi delle istituzioni superiori di controllo dell'UE e della Corte dei conti europea, dai funzionari di collegamento, che forniscono una rete attiva di contatti professionali in tutta Europa, nonché da gruppi di lavoro, reti e task force incentrati su temi specifici in materia di controllo dei conti.
(139)      BE, FR, EL, IT, PT, ES.
(140)      AT, HR, CY, DK, EE, FI, HU, IRE, LT, MT, SK, SE.
(141)      BE, BG, CZ, FR, DE, EL, LV, LU, NL, PL, PT, RO, SI, ES.
(142)      INTOSAI (2019), dichiarazione del Messico sull'indipendenza delle istituzioni superiori di controllo, principio 2.
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