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Document 52018PC0473

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

COM/2018/473 final

Strasburgo, 12.6.2018

COM(2018) 473 final

2018/0249(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

{SEC(2018) 315 final}
{SWD(2018) 347 final}
{SWD(2018) 348 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’efficace protezione delle nostre frontiere esterne è un requisito essenziale per garantire uno spazio sicuro per la libera circolazione delle persone e delle merci all’interno dell’Unione. È anche uno dei principali obiettivi della risposta dell’Unione alle sfide nei settori della migrazione e della sicurezza, come evidenziato nella comunicazione della Commissione dal titolo “Agenda europea sulla migrazione” 1 . L’obiettivo dell’Unione (ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)), di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe essere conseguito, tra l’altro, tramite misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controlli di frontiera alle frontiere esterne dell’Unione, e tramite la politica comune in materia di visti. La realizzazione di uno spazio interno senza frontiere in cui le persone e le merci possano circolare liberamente ha portato notevoli vantaggi sia ai cittadini europei che alle imprese. Lo spazio Schengen è una delle modalità fondamentali attraverso cui i cittadini europei possono esercitare la loro libertà e il mercato interno può prosperare e svilupparsi. Si tratta di uno dei risultati più concreti raggiunti dall’Unione, che rende ancora più necessario intensificare gli sforzi finalizzati alla salvaguardia della sua integrità, soprattutto in tempi di sfide poste dalla pressione migratoria.

Il bilancio dell’Unione ha svolto un ruolo chiave nel finanziare una risposta comune alle varie dimensioni della crisi migratoria e nel preservare lo spazio Schengen. La Commissione propone di aumentare il sostegno per rendere sicure le nostre frontiere esterne. Questo comporta una corretta gestione dei flussi di merci e di persone, con un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e garantendo che gli Stati membri siano dotati delle attrezzature adeguate per effettuare i controlli doganali.

In tale contesto, il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, in cui si prevede di istituire un nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere che fornirà agli Stati membri un sostegno essenziale e rafforzato per rendere sicure le frontiere esterne comuni dell’Unione, con una dotazione di 9 318 000 000 EUR (a prezzi correnti). Si prevede, per il prossimo periodo, di quintuplicare la dotazione generale per la gestione delle frontiere rispetto al quadro finanziario pluriennale attuale. Tale Fondo contribuirà all’ulteriore sviluppo della politica comune in materia di visti e a garantire una gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, al fine di gestirne un efficiente attraversamento. Questo comporta affrontare le sfide migratorie e le potenziali sfide future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera e a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Occorre continuare a fornire sostegno finanziario agli Stati membri per costruire e potenziarne le capacità in questi settori e per rafforzare la cooperazione, anche con le rilevanti agenzie dell’Unione. Il Fondo servirà inoltre a garantire una maggiore uniformità nello svolgimento dei controlli doganali alle frontiere esterne, correggendo gli attuali squilibri tra gli Stati membri per la situazione geografica e le differenze nelle capacità e nelle risorse disponibili. In tale contesto, il proposto Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Integrated Border Management Fund - IBMF) sarà composto da due strumenti: uno Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e uno Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale 2 . La presente proposta riguarda solo lo Strumento per le frontiere esterne e i visti. La Commissione presenta in parallelo una proposta distinta riguardante lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

Uno dei pilastri fondamentali dell’azione dell’UE, e un presupposto per un normale funzionamento del sistema Schengen, è il rafforzamento della gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, di cui al regolamento (UE) n. 2016/1624 che istituisce la guardia di frontiera e costiera europea 3 . Il concetto di gestione europea integrata delle frontiere riunisce una serie di elementi che devono essere trattati in modo globale e coordinato, e che vanno dall’ambito del controllo di frontiera, comprese le procedure di orientamento dei cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione, alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera, alle operazioni di ricerca e soccorso e all’analisi dei rischi. La cooperazione interagenzie è anch’essa un elemento importante della gestione europea integrata delle frontiere, così come lo sono i meccanismi di solidarietà, compresi i finanziamenti dell’Unione come il nuovo IBMF, e in particolare lo Strumento per le frontiere esterne e i visti.

Le frontiere esterne dell’UE sono frontiere comuni che richiedono azioni collettive e coordinate da parte delle autorità nazionali competenti e delle autorità dell’UE, così come da parte dell’Unione nel suo insieme. La gestione di tali frontiere esterne comuni è quindi una responsabilità ripartita tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (European Border and Coast Guard Agency - EBCGA), che costituiscono i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Affinché la guardia di frontiera e costiera europea attui in modo efficace la gestione europea integrata delle frontiere, una stretta cooperazione tra le sue componenti è fondamentale. Un’adeguata distribuzione delle apposite risorse finanziarie dell’UE è necessaria per garantire che gli Stati membri più colpiti dalle sfide che si presentano abbiano sufficienti capacità per affrontarle, nell’interesse dell’UE nel suo insieme. Lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti contribuirà a questo fine.

Gli sforzi delle guardie di frontiera nazionali e delle autorità di controllo doganale che saranno sostenuti dallo Strumento devono essere completati da un’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forte e del tutto operativa, al centro di un sistema di gestione delle frontiere dell’UE pienamente integrato. Questo è il motivo per il quale la Commissione intende proporre un significativo sviluppo dell’Agenzia per renderla pienamente operativa, con un corpo permanente di guardie di frontiera di circa 10 000 elementi 4 . È inoltre necessaria un’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) pienamente funzionante.

Nel prossimo quadro finanziario pluriennale, i finanziamenti dell’Unione a titolo degli strumenti di azione esterna forniranno inoltre un sostegno rafforzato alla cooperazione con i paesi terzi, allo scopo di migliorare la gestione delle loro frontiere, di contrastare la migrazione irregolare e di migliorare la gestione dei flussi migratori.

La sfida principale che la proposta mira ad affrontare è la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione del futuro strumento rispetto all’attuale periodo di programmazione, ma anche di mezzi per garantire che i finanziamenti siano indirizzati verso le priorità e le azioni dell’UE con un significativo valore aggiunto per l’Unione. Per affrontare le nuove sfide e le nuove priorità sono necessari nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti fra i regimi di gestione concorrente, diretta e indiretta.

La chiave per la distribuzione dei finanziamenti sarà la flessibilità nel determinare la giusta modalità di attuazione e i temi ai quali occorre attribuire i finanziamenti, mantenendo al tempo stesso una massa critica di finanziamenti iniziali per gli investimenti strutturali e per i grandi investimenti pluriennali in linea con le esigenze degli Stati membri di ulteriore sviluppo dei sistemi di gestione delle frontiere. L’assegnazione dei finanziamenti terrà pienamente conto anche della necessità, per gli Stati membri, di concentrare gli investimenti sulle priorità chiave dell’UE in conformità dell’acquis dell’Unione.

Oltre a un importo di base di 5 000 000 EUR, che si prevede di assegnare agli Stati membri all’inizio del periodo di programmazione, la dotazione finanziaria prevista per i programmi degli Stati membri sarà attribuita in base a un criterio di ripartizione che rispecchi le esigenze dagli Stati membri e le pressioni da essi subite nei due settori contemplati dal presente Strumento (gestione delle frontiere e visti). I finanziamenti saranno ripartiti in base alla seguente ponderazione: il 30% per le frontiere esterne terrestri; il 35% per le frontiere esterne marittime; il 20% per gli aeroporti e il 15% per gli uffici consolari. Per quanto riguarda la gestione delle frontiere, la ripartizione delle risorse per le frontiere esterne marittime e terrestri di ogni Stato membro sarà basata sulla lunghezza di tali frontiere esterne e sulla pressione che grava su di esse (70%). Il carico di lavoro alle frontiere esterne marittime e terrestri sarà un altro fattore per la ripartizione delle risorse su tali frontiere (30%). Le risorse destinate agli aeroporti saranno ripartite in base al carico di lavoro degli Stati membri in tali aeroporti. Quanto alle risorse per gli uffici consolari, il 50% sarà distribuito tenendo conto del numero di uffici consolari, e l’altro 50% sarà assegnato in base al carico di lavoro in tali uffici consolari per la gestione della politica dei visti.

Ai programmi degli Stati membri sarà assegnato circa il 60% della dotazione finanziaria totale. Si propone di assegnare agli Stati membri il 50% della dotazione finanziaria all’inizio del periodo di programmazione, conservando la possibilità di integrare periodicamente la dotazione. Si prevede un’integrazione fissa del 10% della dotazione finanziaria a metà periodo (adeguamento tecnico del criterio di ripartizione in funzione della performance finanziaria: uno Stato membro dovrebbe aver presentato richieste di pagamento che coprano almeno il 10% dell’importo iniziale degli stanziamenti di pagamento).

Il 40% rimanente della dotazione finanziaria complessiva dovrebbe essere gestito tramite lo strumento tematico, che finanzierà periodicamente una serie di priorità definite nelle decisioni di finanziamento della Commissione. Tale strumento tematico offre flessibilità nella gestione dello Strumento permettendo di erogare finanziamenti per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e per le seguenti componenti dello Strumento:

sostegno ad azioni specifiche, con cui si assegnano finanziamenti aggiuntivi ad azioni determinate di elevato valore aggiunto dell’UE, tramite i programmi nazionali degli Stati membri;

sostegno ad azioni dell’Unione, con gestione diretta e indiretta; e

assistenza emergenziale.

Le azioni nell’ambito dello strumento tematico sarebbero pianificate mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali adottati con decisioni di esecuzione della Commissione. Lo strumento permetterà di affrontare nuove priorità o intraprendere azioni urgenti tramite la modalità di attuazione più adatta all’obiettivo strategico.

Lo Strumento continuerà inoltre a sostenere il funzionamento del regime di transito speciale applicato dalla Lituania, in linea con gli obblighi dell’UE, per compensare tale paese per i diritti non percepiti sui visti di transito e per i costi supplementari che sostiene come conseguenza del documento di transito agevolato (facilitated transit document - FTD) e del documento di transito ferroviario agevolato (facilitated rail transit document - FRTD), come i costi di sostituzione e ammodernamento delle attrezzature e dei sistemi informatici, la formazione e i costi operativi.

Un’ulteriore semplificazione nell’attuazione dello Strumento sarà garantita in particolare assicurando un approccio coerente con le norme applicabili alla gestione di altri fondi dell’Unione (il “corpus unico di norme”), fornendo orientamenti migliori sui sistemi di gestione e di controllo e sugli obblighi in materia di audit, e garantendo che le norme di ammissibilità nell’ambito della gestione concorrente sfruttino tutte le opzioni semplificate in materia di costi. È infine importante massimizzare il valore aggiunto dell’UE nelle azioni sostenute dallo Strumento e attuare un quadro di sorveglianza e valutazione migliore in modo da rafforzare una gestione dei fondi basata sulla performance.

La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza dal 1º gennaio 2021 ed è presentata per un’Unione di 27 Stati membri, tenuto conto della notifica del Regno Unito dell’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti si fonda sui risultati conseguiti e sugli investimenti effettuati grazie ai fondi che lo hanno preceduto: il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell’ambito del Fondo sicurezza interna (Internal Security Fund - ISF) per il periodo 20142020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

Lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti continuerà a sostenere le politiche generali dell’UE in tali ambiti, come il rafforzamento della gestione europea integrata delle frontiere, l’acquisto di attrezzature per la gestione delle frontiere ad uso dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la politica comune in materia di visti e i sistemi informatici rilevanti.

Le agenzie dell’Unione attive nel settore della gestione delle frontiere, in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA, ma anche l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), sono di importanza cruciale per assicurare la sicurezza delle frontiere e la libera circolazione delle persone nell’Unione, lavorando a stretto contatto con le autorità degli Stati membri. Gli Stati membri assicurano ad esempio che i sistemi informatici a livello nazionale siano interoperabili e che consentano pertanto lo scambio di informazioni tra le diverse autorità, mentre l’Agenzia per i sistemi IT su larga scala (eu-LISA) garantisce che lo scambio di informazioni tra tutti i sistemi informatici nell’Unione possa funzionare. Sarà assicurata pertanto piena coerenza e complementarità anche nelle modalità con cui il bilancio dell’Unione sostiene tali agenzie e gli Stati membri tramite lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. È importante inoltre garantire la complementarità con le azioni realizzate dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dall’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ad esempio condividendo le attrezzature utilizzate per la sorveglianza marittima e delle frontiere per consentire il miglior uso possibile delle risorse per rafforzare la sicurezza marittima.

Rispondere alle sfide principali che si pongono nel settore della gestione delle frontiere richiede azioni forti da parte sia degli Stati membri che delle agenzie interessate. Per questo motivo la Commissione intende aumentare significativamente il bilancio assegnato in particolare all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Insieme al bilancio previsto per eu-Lisa, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale i contributi di bilancio ammonteranno a 12 013 000 000 EUR (a prezzi correnti). Questo consentirà un considerevole rafforzamento del ruolo e della portata, in particolare, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, soprattutto istituendo un corpo permanente di guardie di frontiera di circa 10 000 elementi 7 . I due strumenti che creano il Fondo di gestione integrata delle frontiere non coprono tuttavia i finanziamenti assegnati alle agenzie La presente proposta disciplina pertanto solo lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, che sosterrà l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne da parte degli Stati membri, in totale sinergia con il lavoro delle agenzie dell’Unione in questo settore.

   Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’obiettivo politico dell’Unione di procedere verso una gestione europea integrata delle frontiere riguarda un ambito in cui vari altri settori politici dell’UE si completano e si rafforzano vicendevolmente. Poiché la gestione delle frontiere si situa alle frontiere esterne, la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di gestione delle frontiere e altre autorità competenti, in particolare le autorità doganali, sono indispensabili. Nel nuovo quadro finanziario pluriennale, saranno garantite forti sinergie tra gli strumenti di finanziamento a sostegno di tali autorità per massimizzare l’impatto del bilancio UE nel settore della migrazione e delle frontiere.

Garantendo che le autorità preposte alla gestione delle frontiere e ai controlli doganali dispongano delle necessarie attrezzature e conoscenze e che lavorino insieme in modo coerente, è possibile garantire una riduzione della migrazione irregolare e una diminuzione dell’afflusso di prodotti pericolosi o indesiderati nell’Unione. Le due componenti dell’IBMF, ossia lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e il nuovo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, contribuiranno a questo fine. Il primo strumento garantirà una gestione rigorosa ed efficace delle frontiere tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone, mentre il secondo strumento sosterrà il buon funzionamento dell’unione doganale. Il primo strumento si concentrerà soltanto sulle azioni riguardanti le verifiche sulle persone effettuate nell’ambito del controllo di frontiera, mentre il secondo strumento sarà destinato alle azioni riguardanti l’acquisto, la manutenzione e l’ammodernamento di attrezzature per il controllo doganale, e interesserà attrezzature che possono essere usate per i controlli sia sulle merci che sulle persone In questo modo saranno pienamente garantite le sinergie tra i due strumenti che compongono l’IBMF.

Affinché la gestione integrata delle frontiere dia esiti positivi sono inoltre importanti la cooperazione e il coordinamento con altre autorità nel settore della migrazione e della sicurezza: si tratta delle autorità che si occupano dell’asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri e della criminalità transfrontaliera, così come dei soggetti operanti nel settore della sicurezza e sorveglianza marittima.

Il Fondo Asilo e migrazione (Asylum and Migration Fund - AMF) è il futuro strumento di finanziamento proposto per sostenere le autorità nazionali nelle attività di accoglienza dei richiedenti asilo e dei migranti all’arrivo sul territorio dell’UE, e di rimpatrio di coloro che non hanno il diritto di soggiornare nell’UE. L’AMF e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti opereranno in piena sinergia per ottenere una maggiore incidenza di entrambi i fondi nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere. Si tratta di un aspetto importante, ad esempio, per ridurre il numero di migranti irregolari che arrivano nell’Unione, così come per garantire che chi non ha diritto di soggiornare nell’UE sia rimpatriato nel paese d’origine.

Il nuovo Fondo Sicurezza interna è il futuro strumento di finanziamento che dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare attraverso la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la criminalità informatica, e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, in totale coerenza con le azioni finanziate dal futuro Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

Lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti consentirà anche l’acquisto di attrezzature multifunzionali per la sorveglianza marittima, al fine di massimizzare le sinergie anche in tale ambito.

Le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento, saranno attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completeranno tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrà improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti dovrà orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della loro sorveglianza delle frontiere e capacità di gestione di queste in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell’Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea recita: “L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima”.

La base giuridica per la proposta azione dell’Unione figura nell’elenco delle misure di cui all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come la politica comune dei visti, i controlli sulle persone alle frontiere esterne, le misure per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e la lotta contro la tratta di esseri umani.

Occorre considerare inoltre l’articolo 80 del TFUE, in virtù del quale queste politiche dell’Unione di cui alla Parte Terza, Titolo V, Capo 2 del TFUE e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Inoltre la Commissione ha adottato il 29 maggio 2018 una proposta di regolamento recante le disposizioni comuni 8 per migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione del sostegno nell’ambito della gestione concorrente, allo scopo principale di semplificare l’attuazione delle politiche 9 . Lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sarà anch’esso disciplinato da questo regolamento per quanto riguarda la parte in gestione concorrente.

Poiché i diversi fondi dell’Unione attuati nell’ambito della gestione concorrente perseguono obiettivi complementari e condividono la stessa modalità di gestione, il regolamento (UE) n..../... [regolamento recante le disposizioni comuni] contiene una serie di principi comuni, quali il partenariato. Detto regolamento contiene inoltre elementi comuni di pianificazione strategica e programmazione, comprese le disposizioni sull’accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e definisce un approccio comune riguardo all’orientamento basato sulla performance dei fondi. Include pertanto le condizioni abilitanti e le disposizioni relative alla sorveglianza, alle relazioni e alla valutazione. Sono altresì stabilite disposizioni comuni relative alle norme di ammissibilità, alla gestione finanziaria e alle modalità di gestione e di controllo.

Geometria variabile

Le misure proposte sulla base dell’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Di conseguenza, nei confronti della Danimarca si applica l’articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, e nei confronti dell’Irlanda si applica l’articolo 4 del protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea.

Le misure proposte costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti a cui quattro paesi che non sono Stati membri sono associati sulla base di un accordo con l’Unione. Una volta adottate, notificate e accettate, le misure proposte si applicano di conseguenza anche a tali quattro paesi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Nel complesso, la gestione delle frontiere esterne è un settore in cui l’intervento dell’Unione apporta un chiaro valore aggiunto rispetto all’azione dei singoli Stati membri. L’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro per la solidarietà dell’UE nel settore dei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno dell’attuazione di tali politiche.

In tale contesto, il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento contribuisce pertanto, in particolare, a rafforzare le capacità nazionali ed europee in questi settori. A tal fine, il regolamento mira tra l’altro:

a sostenere in maniera più sistematica i servizi forniti dai singoli Stati membri per rendere sicuro lo spazio senza frontiere interne;

a rafforzare la cooperazione interagenzie fra le autorità di frontiera e altre autorità di contrasto, e

a garantire che gli Stati membri abbiano a disposizione attrezzature più specializzate da mettere a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per le operazioni congiunte effettuate ai fini della salvaguardia dello spazio senza frontiere interne.

È comunemente riconosciuto che gli interventi debbano essere realizzati a un livello appropriato e che il ruolo dell’Unione debba limitarsi a quanto è necessario.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità e rientra nel settore di intervento relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale definito al titolo V del TFUE. Gli obiettivi e i corrispondenti livelli di finanziamento sono proporzionati a quanto lo strumento intende conseguire. Le azioni previste dalla presente proposta riguardano la dimensione europea della gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti.

Scelta dello strumento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta tiene conto dei risultati delle valutazioni del precedente strumento di finanziamento nell’ambito della gestione delle frontiere e dei visti. Essa si basa sulla valutazione ex post del Fondo per le frontiere esterne, che era il fondo per il periodo di programmazione 2007-2013, e sulla valutazione intermedia dello strumento per le frontiere esterne e i visti del Fondo Sicurezza interna, (ISF — Frontiere e visti), che è il fondo per l’attuale periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda l’efficacia, l’ISF — Frontiere e visti è considerato efficace nei settori in cui interviene, ossia la politica comune in materia di visti e la gestione delle frontiere. Il Fondo ha aiutato a facilitare i viaggi legittimi e a potenziare le capacità nazionali degli Stati membri in materia di rilascio dei visti. Il suo contributo alla cooperazione consolare e al rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi è stato finora limitato in molti Stati membri. Lo sviluppo di una politica comune in materia di visti è stato sostenuto tramite l’istituzione e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell’informazione, in particolare per quanto riguarda i sistemi d’informazione visti nazionali. Rafforzando la capacità di gestione delle frontiere esterne dell’Unione, il Fondo ha contribuito a salvaguardare la libera circolazione delle persone all’interno dello spazio Schengen. Il Fondo ha contribuito all’efficacia dei controlli alle frontiere esterne sostenendo misure mirate per l’acquisto, l’ammodernamento, il potenziamento e la sostituzione di attrezzature per il controllo e la sorveglianza delle frontiere. A causa soprattutto di fattori esterni, sono stati registrati progressi limitati per quanto riguarda lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione di politiche volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone. Il Fondo ha agevolato la collaborazione tra gli Stati membri, e la cooperazione tra gli Stati membri e ‘Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera - compreso l’acquisto di attrezzature da utilizzare in operazioni congiunte con l’aiuto del Fondo -, ha contribuito a creare solidarietà e ripartizione delle responsabilità.

Nel complesso la valutazione, entro i limiti dei dati disponibili, indica che i risultati degli interventi sono stati ottenuti a un costo ragionevole in termini di risorse sia umane che finanziarie. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri indica che sarebbero necessari ulteriori orientamenti della Commissione riguardo all’attuazione dei fondi. Gli oneri amministrativi percepiti possono essere ritenuti un fattore che incide sull’efficienza. Nonostante una serie di misure di semplificazione e riduzione di tali oneri amministrativi, gli Stati membri continuano a percepirli come elevati, e continuano a considerare problematica l’attuazione delle opzioni semplificate in materia di costi. Una maggiore semplificazione è stata rilevata nell’ambito della gestione diretta.

La logica originale del Fondo e i suoi obiettivi sono ancora rilevanti all’indomani della crisi migratoria. Sono stati posti in atto meccanismi adeguati ad affrontare le mutevoli esigenze nelle fasi sia di programmazione che di attuazione. La flessibilità offerta dall’ISF — Frontiere e visti, che consiste in trasferimenti di denaro tra diversi obiettivi, ha contribuito a far fronte alle esigenze in evoluzione. Gli Stati membri, tuttavia, desidererebbero la flessibilità ancora maggiore che deriverebbe dall’eliminazione di assegnazioni minime di fondi ad obiettivi e dalla riduzione del numero di obiettivi nazionali.

Il Fondo è ritenuto coerente con altri interventi nazionali e dell’UE. La coerenza con altri strumenti di finanziamento dell’UE è stata garantita nella fase della programmazione. Sono stati posti in atto meccanismi di coordinamento al fine di garantire una continua coerenza anche nella fase di attuazione. Un ruolo chiave nel garantire la coerenza è svolto dai comitati di sorveglianza e dalle autorità responsabili. Gli obiettivi del Fondo sono complementari ad altre politiche nazionali. La complementarità con gli altri strumenti di finanziamento dell’UE è stata pianificata nella fase di programmazione. Sono stati posti in atto meccanismi di coordinamento al fine di garantire la complementarità nella fase di attuazione, ma questo aspetto potrebbe essere ulteriormente migliorato. Le diverse modalità di attuazione sono complementari le une alle altre.

Il Fondo ha garantito un valore aggiunto dell’UE attraverso investimenti innovativi in infrastrutture e attrezzature, e ha sostenuto la cooperazione tra Stati membri. Le attività di formazione da esso consentite hanno contribuito all’armonizzazione delle pratiche tra gli Stati membri. Un maggiore valore aggiunto dell’UE si sarebbe potuto aspettare nei settori della cooperazione consolare, della cooperazione con i paesi terzi e dei sistemi informatici.

La sostenibilità delle azioni finanziate dall’ISF — Frontiere e visti si basa su finanziamenti continuativi dell’UE, poiché i finanziamenti nazionali risultano insufficienti a garantire un livello simile di investimento. Le attività di formazione svolgono un ruolo importante nel garantire la sostenibilità delle azioni a lungo termine.

Consultazioni dei portatori di interessi

Tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018 si sono svolte due consultazioni pubbliche aperte sui fondi dell’UE nel settore della migrazione e della sicurezza. Nel complesso le persone consultate hanno fortemente sottolineato la necessità di una semplificazione nell’attuazione degli strumenti di finanziamento nel settore degli affari interni, di una maggiore flessibilità (in particolare per quanto riguarda la capacità di reagire alle crisi connesse alla migrazione e alla sicurezza) e di un aumento dei finanziamenti e del sostegno nei settori caratterizzati da una forte ripartizione delle responsabilità (come la gestione delle frontiere) e/o da un alto livello di cooperazione tra gli Stati membri e di cooperazione con le competenti agenzie dell’Unione. Le risposte hanno dimostrato che queste misure possono accrescere l’efficacia e l’efficienza degli strumenti e il valore aggiunto dell’UE. Gli interessati hanno inoltre sottolineato la necessità di un maggior effetto leva delle politiche in materia di affari interni nei paesi terzi.

Gli Stati membri e i paesi associati Schengen sono stati consultati nel quadro del comitato AMIF-ISF (composto da rappresentanti delle autorità responsabili degli Stati membri per l’AMIF e l’ISF). Gli Stati membri hanno apportato contributi sulle principali priorità di finanziamento, sui principali problemi, sull’architettura dei fondi e sulle modalità di attuazione. Sono inoltre stati consultati altri importanti portatori di interessi e beneficiari dei finanziamenti dell’AMIF e dell’ISF in gestione diretta e indiretta, quali le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile, nonché le rilevanti agenzie dell’Unione.

I portatori di interessi hanno convenuto che, per aumentare al massimo il valore aggiunto dell’UE, la spesa dell’Unione dovrebbe riflettere le priorità e gli impegni politici a livello dell’Unione e dovrebbe sostenere l’attuazione dell’acquis dell’UE nel settore degli affari interni. Hanno esortato a mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per affrontare le sfide già esistenti e quelle nuove. Finanziamenti sufficienti dovrebbero altresì essere messi a disposizione delle rilevanti agenzie dell’UE, in funzione dell’aumento delle loro attività. I portatori di interessi si sono espressi concordemente sulla necessità di introdurre una maggiore flessibilità nella struttura dei Fondi, e hanno dichiarato che, per avere una flessibilità sufficiente per poter reagire ai cambiamenti delle circostanze, occorre mantenere i programmi pluriennali nazionali. Le organizzazioni non governative si sono espresse a favore del mantenimento anche della gestione diretta.

Queste consultazioni hanno confermato un consenso generale tra i principali portatori di interessi sull’esigenza di ampliare il campo di applicazione del finanziamento dell’UE, anche per quanto riguarda la dimensione esterna, il rafforzamento dell’impatto delle politiche nel settore degli affari interni, un’ulteriore semplificazione dei meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie per reagire alle emergenze.

Assunzione e uso di perizie

I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2016 e sono continuati nel 2017 e nel 2018. Nell’ambito di questi lavori, nel 2017 un contraente esterno ha effettuato uno studio per il QFP dal titolo Border management and visas beyond 2020 (“Gestione delle frontiere e visti dopo il 2020”). La valutazione d’impatto è stata anch’essa sostenuta da uno studio di un contraente esterno avviato nel settembre 2017. Questi studi hanno raccolto i risultati disponibili delle valutazioni degli strumenti finanziari già esistenti e della consultazione dei portatori di interessi, e hanno esaminato i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, compresa la loro possibile incidenza, analizzati nella valutazione d’impatto.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto effettuata per la presente proposta ha riguardato il Fondo Asilo e migrazione, il nuovo Fondo Sicurezza interna e l’IBMF (composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale). La scheda di sintesi della valutazione d’impatto e il parere positivo del comitato per il controllo normativo figurano sul seguente sito:    
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia .

La relazione della valutazione d’impatto ha analizzato varie opzioni relative alle modalità di attuazione dei finanziamenti, affrontando questioni come la coerenza e la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell’UE, la dimensione esterna dei finanziamenti nel settore della migrazione e della sicurezza, la flessibilità in un ambiente finanziario stabile (compreso lo strumento tematico), le modalità di gestione, la possibilità di fornire assistenza emergenziale ed un eventuale meccanismo di riesame intermedio. L’opzione prescelta consiste in un misto di opzioni basate sui risultati e sulle raccomandazioni della valutazione ex post dei fondi precedenti e sulla valutazione intermedia dei fondi attuali.

La relazione sulla valutazione d’impatto tratta le raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo. La tabella in appresso illustra le principali considerazioni e raccomandazioni di miglioramento ricevute per il Fondo Asilo e migrazione, per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere) e per il Fondo Sicurezza interna, e il modo in cui la relazione sulla valutazione d’impatto è stata modificata per tenerne conto.

Principali considerazioni del comitato per il controllo normativo

Modifiche della relazione sulla valutazione d’impatto

La relazione non spiega in che modo un ampliamento delle competenze dell’UE in tali settori [degli affari interni] e un rafforzamento del ruolo delle agenzie incideranno sul sistema nel suo complesso.

Per il Fondo Asilo e migrazione, per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere) e per il Fondo Sicurezza interna, la relazione è stata riveduta per spiegare in che modo l’ampliamento delle competenze dell’UE e il maggiore ruolo delle agenzie incidono sulle funzioni dei rispettivi fondi (sezione 3.2). Avendo un ruolo importante nell’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e di sicurezza, le agenzie operanti nel settore degli affari interni ricopriranno una funzione di rilievo durante la fase di programmazione dei programmi nazionali, mentre le loro attività di sorveglianza confluirebbero nel riesame intermedio. Un più ampio mandato delle agenzie non avrebbe lo scopo di sostituire gli attuali compiti svolti dagli Stati membri, ma servirebbe piuttosto a rafforzare e potenziare le azioni dell’Unione e dei suoi Stati membri nel settore della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza.

Ulteriori considerazioni e raccomandazioni di miglioramento

Modifiche della relazione sulla valutazione d’impatto

(1) La relazione dovrebbe presentare i principali cambiamenti nella struttura del programma e nelle priorità rispetto all’attuale periodo di programmazione. Dovrebbe inoltre chiarire l’ambito di applicazione della componente esterna del programma, cioè la sua complementarità con gli strumenti esterni.

La relazione è stata riveduta per presentare i principali cambiamenti nella struttura del programma rispetto all’attuale periodo di programmazione.(sezione 3.2) e per chiarire l’ambito di applicazione della componente esterna e la sua complementarità con gli strumenti esterni (sezione 3.3). Gli obiettivi dei fondi sono basati sull’ambito di applicazione degli strumenti precedenti, che, in generale, erano considerati sufficientemente ampi da sostenere l’attuazione delle priorità politiche dell’UE, apportando un valore aggiunto. Gli adattamenti delle priorità e delle azioni rispecchiano gli sviluppi delle politiche e la necessità di sinergie con altri fondi dell’UE. Gli interventi nell’ambito della dimensione esterna saranno concepiti e attuati in coerenza con l’azione esterna e la politica estera dell’UE, in particolare con lo strumento esterno dell’UE.

(2) La relazione dovrebbe inoltre spiegare in che modo l’ampliamento delle competenze dell’UE e il maggior ruolo delle agenzie influiscono sulle funzioni dei rispettivi programmi. Vi è una maggiore necessità di azioni a livello nazionale, una maggiore necessità di delega alle agenzie, o viene ridotta la priorità di taluni interventi?

Si vedano le modifiche apportate alla relazione per rispondere alle principali considerazioni di cui sopra del comitato per il controllo normativo.

(3) Al comitato risulta che il nuovo meccanismo di riserva di efficacia dell’attuazione era ancora in corso di elaborazione durante la stesura della relazione. La versione finale della relazione dovrebbe tuttavia aggiornare e chiarire il meccanismo prescelto e giustificarlo alla luce dell’esperienza acquisita con altri fondi dell’UE (come spiegato oralmente al comitato).

La relazione è stata riveduta per aggiornare e chiarire il meccanismo prescelto, tenendo conto dell’esperienza acquisita con altri fondi dell’UE e degli sviluppi nel quadro della preparazione del futuro regolamento recante le disposizioni comuni per la gestione concorrente (sezione 4.1.4). Nell’ambito dell’opzione prescelta non si presenta alcuna specifica riserva di efficacia dell’attuazione. Si include un livello minimo di esecuzione finanziaria per l’assegnazione di un finanziamento supplementare al momento dell’adeguamento tecnico a metà periodo, mentre gli elementi della performance verrebbero presi in considerazione per l’attribuzione di fondi aggiuntivi attraverso lo strumento tematico.

(4) La relazione dovrebbe chiarire in che modo funzionerà il nuovo meccanismo di emergenza nel quadro delle dotazioni di ciascuno dei tre fondi per la migrazione e la sicurezza, e per precisare che il ricorso all’assistenza emergenziale dovrebbe essere limitato in virtù della nuova flessibilità offerta dallo strumento tematico. La relazione dovrebbe inoltre spiegare il vantaggio di questo meccanismo rispetto al finanziamento di emergenza del precedente periodo di programmazione.

La relazione è stata riveduta per fornire precisazioni sul funzionamento del nuovo meccanismo d’emergenza (sezione 4.1.3). L’assistenza emergenziale fornita attraverso i fondi dovrebbe essere complementare alla riserva per aiuti d’urgenza (a livello del bilancio dell’UE) e dovrebbe essere utilizzata in situazioni chiaramente definite. Data la flessibilità insita nello strumento tematico, si prevede che il ricorso all’assistenza emergenziale sarà più limitato rispetto all’attuale periodo di programmazione. L’assistenza emergenziale può essere attuata in gestione concorrente, diretta o indiretta.

(5) Le modalità di sorveglianza non sono ben sviluppate. La relazione dovrebbe chiarire in che modo sarà definito e misurato l’esito positivo dei programmi.

La relazione è stata riveduta (sezione 5) per presentare il modo in cui sarà misurato l’esito positivo dei programmi. Alla base vi saranno obiettivi stabiliti fra la Commissione e gli Stati membri, da concordare nei programmi nazionali. Successivamente, il conseguimento degli obiettivi verrà misurato tramite gli indicatori di output e gli indicatori di risultato inclusi nelle proposte legislative. Gli obblighi di rendicontazione per la gestione concorrente sono stabiliti nel regolamento recante le disposizioni comuni.

Efficienza normativa e semplificazione

Il regolamento recante le disposizioni comuni 10 garantirà la semplificazione dello Strumento tramite il ricorso, nella misura del possibile, a norme comuni per l’attuazione dei programmi. Gli Stati membri, inoltre, saranno incoraggiati a usare sempre di più opzioni semplificate in materia di costi. L’approccio di audit sarà razionalizzato per concentrarsi maggiormente su un campione di audit basato sui rischi e per seguire il principio dell’”audit unico”, riducendo così l’onere amministrativo.

Nell’ambito della gestione diretta si otterrà un’ulteriore semplificazione usando strumenti informatici comuni a tutta la Commissione (sistema di gestione eGrants).

Diritti fondamentali

Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e per affrontare le sfide migratorie e le potenziali sfide future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera. Tali obiettivi saranno perseguiti nel pieno rispetto degli impegni dell’Unione relativi ai diritti fondamentali, rispetto che sarà attentamente verificato nel corso dell’attuazione del Fondo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 8 018 000 000 EUR (a prezzi correnti) per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti per il periodo 20212027.

L’attuazione avverrà in gestione concorrente, diretta o indiretta. Le risorse globali saranno così assegnate: il 60% circa ai programmi degli Stati membri attuati in gestione concorrente, il 40% allo strumento tematico, per azioni specifiche a livello nazionale o transnazionale, per azioni dell’Unione, e per l’assistenza emergenziale. La dotazione per lo strumento tematico sarà usata anche per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il quadro di sorveglianza e valutazione verrà migliorato, fra l’altro, grazie a una migliore metodologia di controllo degli investimenti nei fondi pertinenti dell’UE, per stimolare una performance tempestiva e per garantire che le valutazioni possano fornire contributi efficaci per le future revisioni degli interventi: questo grazie a degli indicatori migliori, a una più stretta collaborazione con i partner rilevanti e a un meccanismo di incentivazione della performance. La Commissione svolgerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva. Tali valutazioni saranno effettuate in conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, nell’ambito del quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto di opzioni per ulteriori interventi. Le valutazioni esamineranno gli effetti dello Strumento sul campo in base a indicatori e a target finali e a un’analisi dettagliata del grado di rilevanza, efficacia ed efficienza dello Strumento, del valore aggiunto dell’UE che esso apporta e della sua coerenza con altre politiche dell’UE. Esporranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali problemi o la possibilità di migliorare le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare l’incidenza dello Strumento.

Gli Stati membri dovranno riferire sull’attuazione dei loro programmi conformemente alle modalità di cui al presente regolamento e al regolamento recante le disposizioni comuni.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Capo I - Disposizioni generali del regolamento proposto: ne definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione e contiene le principali definizioni. Fissa inoltre gli obiettivi del regolamento. L’ambito di applicazione proposto da questi articoli si basa in gran parte sull’attuale regolamento relativo al Fondo Sicurezza Interna - Frontiere e visti, tenendo conto però dei nuovi sviluppi politici, come l’istituzione della guardia di frontiera e costiera europea, compresa l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la modernizzazione della politica comune in materia di visti e lo sviluppo di nuovi sistemi informatici su larga scala e la loro interoperabilità. Un forte accento è posto sul sostegno alle azioni con una dimensione europea.

Capo II - Quadro finanziario e di attuazione: stabilisce i principi generali del sostegno fornito nel quadro del regolamento e indica l’importanza di garantire la coerenza e la complementarità con gli strumenti di finanziamento dell’UE pertinenti. Definisce inoltre le modalità di attuazione delle azioni sostenute dal regolamento: gestione concorrente, diretta e indiretta. Le modalità miste di attuazione proposte si basano sull’esperienza positiva acquisita con questa combinazione nell’attuazione dello strumento di finanziamento esistente.

La prima sezione del capo stabilisce le disposizioni comuni. La proposta indica un importo per la dotazione finanziaria dello Strumento e il relativo uso tramite varie modalità di attuazione.

La seconda parte descrive il quadro di attuazione per la parte di gestione concorrente dello Strumento, in particolare per quanto riguarda i programmi degli Stati membri. Sono inoltre indicate le condizioni che si applicano alle azioni sostenute a norma del regolamento, come quelle relative all’acquisto di attrezzature e alle attività di formazione. La sezione illustra le modalità dettagliate per il riesame intermedio dei programmi degli Stati membri e per l’attuazione delle azioni specifiche e il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale.

La terza sezione stabilisce le disposizioni per le azioni attuate nell’ambito della gestione diretta e indiretta, mentre la quarta sezione stabilisce le disposizioni per l’assistenza emergenziale, che possono essere attuate mediante gestione concorrente, diretta o indiretta.

Le sezioni quinta e finale contengono le disposizioni necessarie relative alla sorveglianza, alle relazioni, agli obblighi di informazione e comunicazione e alla valutazione.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali: contiene le disposizioni relative alla delega di potere conferita alla Commissione per l’adozione di atti delegati e alla procedura di comitato. Viene stabilito che il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 2021.

2018/0249 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 12 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione nell’Unione europea, e dei problemi in materia di sicurezza, è di fondamentale importanza conservare un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza dall’altro. È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti.

(2)Ai sensi dell’articolo 80 del trattato, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3)Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a realizzare un’Europa sicura e a costruire un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

(4)L’obiettivo dell’Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell’Unione, quale prerequisito per la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(5)La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , composta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, è necessaria per migliorare la gestione della migrazione e la sicurezza.

(6)Facilitare i viaggi legittimi, prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza, è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell’Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo “Agenda europea sulla migrazione 14 .

(7)Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 15 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell’UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 16 ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le basi di dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE 17 .

(8)Onde preservare l’integrità dello spazio Schengen e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell’Unione che attraversano le frontiere esterne dell’UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera.

(9)Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide migratorie e le potenziali sfide future a tali frontiere, contribuendo a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(10)Per promuovere l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione interagenzie (compreso lo scambio regolare di informazioni); cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione.

(11)Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, occorre assicurare uniformità nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, ma anche di agevolare il commercio legittimo, concorrendo a un’Unione doganale efficiente e sicura.

(12)È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (in prosieguo: il “Fondo”).

(13)A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(14)Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (in prosieguo lo “Strumento”) istituito dal presente regolamento, e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal regolamento (UE) n. …/… 19 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il quadro dovrebbe essere completato dal regolamento (UE) n..../... [regolamento recante le disposizioni comuni] del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.

(15)Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli obblighi internazionali dell’Unione relativi ai diritti fondamentali.

(16)Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie ai fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014 22 , e dovrebbe estenderlo per tenere conto dei nuovi sviluppi.

(17)Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali paesi terzi e altri organi dell’UE, in particolare l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (euLISA), Europol e le organizzazioni internazionali.

(18)Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell’efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda l’individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l’obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un’ampia copertura consolare in tutto il mondo. L’attuazione uniforme della politica comune in materia di visti e la sua modernizzazione dovrebbero anch’esse essere coperte dallo Strumento.

(19)Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure, nel territorio dei paesi Schengen, legate al controllo di frontiera come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

(20)Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di contribuire a prevenire e a combattere la migrazione irregolare e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di sistemi IT su larga scala, sulla base di sistemi informatici esistenti o nuovi. Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell’UE (sistema di ingressi/uscite, EES) 23 , il sistema di informazione visti (VIS) 24 , il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) 25 , Eurodac 26 , il sistema d’informazione Schengen (SIS) 27 e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN)) 28 negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell’UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell’attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di corrispondenza biometrica (BMS), un registro comune di identità (CIR) e un rivelatore di identità multiple (MID)) 29 .

(21)Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell’elaborare i loro programmi, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all’accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra la sua missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui ciò rientri nelle competenze dell’Agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo.

(22)Lo Strumento dovrebbe sostenere l’attuazione dell’approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo “Agenda europea sulla migrazione” e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 30 . L’approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri interessati da una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne dell’Unione. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, anche al fine di salvaguardare l’integrità dello spazio Schengen.

(23)Nell’interesse della solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell’Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio 31 , lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

(24)Lo Strumento dovrebbe esprimere la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all’acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell’interesse della politica comune dell’Unione per la gestione delle frontiere esterne.

(25)Conformemente al protocollo n. 5 dell’atto di adesione 32 del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio 33 e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio 34 Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell’Unione in vigore con la Federazione russa.

(26)Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare.

(27)È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficacia con altri fondi dell’UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

(28)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce una delle componenti della gestione europea integrata delle frontiere quale indicata nel regolamento (UE) 2016/1624. Tuttavia, a motivo della loro natura e finalità, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell’ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) n..../... [nuovo AMF] 35 .

(29)Al fine di riconoscere l’importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l’esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito dal regolamento (UE) n..../... [nuovo Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.

(30)La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal presente regolamento, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l’uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione interagenzie quale componente dell’approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all’articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(31)La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell’Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere - senza limitarsi ad essi - i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l’applicazione della legge in generale e la protezione dell’ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell’ambito di diverse politiche dell’Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

(32)Oltre alla cooperazione europea relativa alle funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , e l’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio 37 , una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.

(33)Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti contemporaneamente anche altri obiettivi.

(34)È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell’Unione.

(35)È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione per quanto riguarda i controlli di frontiera, la politica comune in materia di visti e la gestione dei flussi migratori, e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione in questi settori.

(36)Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell’ambito di questo Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di gestione delle frontiere e visti, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.

(37)Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

(38)Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di minaccia delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

(39)Tali importi iniziali costituiranno la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne dell’Unione e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, un importo aggiuntivo sarà assegnato agli Stati membri a metà percorso e sarà basato sui più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma.

(40)Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori, della pressione alle frontiere e delle minacce per la sicurezza, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

(41)È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

(42)Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

(43)Parte delle risorse disponibili nell’ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell’acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

(44)Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico di questo Strumento svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento dello Strumento, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.

(45)Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di fare immediatamente fronte a pressioni migratorie impreviste o sproporzionate, in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , come tale da compromettere il funzionamento dell’intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

(46)L’obiettivo strategico del presente Strumento sarà perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante la/le finestre [...] di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE.

(47)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intero Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria] 39 .

(48)Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) n..../... [nuovo regolamento finanziario] (regolamento finanziario) 40 . Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in gestione diretta o indiretta nell’ambito dello strumento.

(49)Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../... [RDC].

(50)Il regolamento (UE) n. .../... [RDC] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e migrazione (AMF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che esso può finanziare.

(51)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(52)In conformità al regolamento (UE) .../... [nuovo regolamento finanziario] 41 , al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 43 , (Euratom, CE) n. 2185/96 44 e (UE) 2017/1939 del Consiglio 45 , è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell’attuazione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(53)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

(54)A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 47 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(55)In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE”, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

(56)In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 48 , è necessario che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se del caso indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici.

(57)Data l’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Strumento contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell’UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell’attuazione dello Strumento e saranno nuovamente valutate nell’ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(58)Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione dello Strumento, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. .../... [RDC] e del presente regolamento.

(59)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell’allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 49 .

(60)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 . È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

(61)La partecipazione di uno Stato membro al presente Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell’Unione che contribuisce a finanziare, tra l’altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo di frontiera alle frontiere esterne.

(62)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 51 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 52 .

(63)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 53 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 54 .

(64)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 55 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 56 .

(65)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(66)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 57 ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(67)È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. .../... del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale] 58 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (“Strumento”) nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (“Fondo”).

2.Unitamente al regolamento (UE) .../... [Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] che istituisce, nell’ambito del [Fondo per la gestione integrata delle frontiere] 59 , lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il presente regolamento istituisce il Fondo.

3.Esso stabilisce gli obiettivi dello Strumento, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)“operazione di finanziamento misto”: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(2)“valico di frontiera”: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne, quale notificato conformemente all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 ;

(3)“gestione europea integrata delle frontiere”: gli elementi elencati all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624;

(4)“frontiere esterne”: le frontiere degli Stati membri, ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell’Unione relativo all’attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

(5)“sezione di frontiera esterna”: l’intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, come definita dal regolamento (UE) n. 1052/2013;

(6)“punto di crisi” (hotspot): punto di crisi come definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1624;

(7)“frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi”:

(a)il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

(b)il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale.

Articolo 3

Obiettivo dello Strumento

1.Nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell’Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione.

2.Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

(a)sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

(b)sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza.

3.Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1.Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

2.Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, lo Strumento può sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all’articolo 5.

3.Le seguenti azioni non sono ammissibili:

(a)le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

(b)le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi del regolamento (UE) 2016/399;

(c)per quanto riguarda il controllo delle merci:

(1)le azioni il cui scopo o effetto esclusivo è il controllo delle merci;

(2)l’acquisto, la manutenzione e l’ammodernamento di attrezzature, ad esclusione dei mezzi di trasporto, che hanno fra i loro scopi o effetti il controllo delle merci;

(3)altre azioni ai sensi del presente regolamento il cui scopo o effetto principale è il controllo delle merci.

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

Articolo 5

Soggetti idonei

1.Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

(a)i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

(i)    uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

(ii)    un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;

(b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

2.Non sono ammesse le persone fisiche.

3.Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 6

Principi generali

1.Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l’intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.

2.La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione.

3.Lo Strumento è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo [62, paragrafo 1, lettera a), b) o c),] del regolamento finanziario.

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a 8 018 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.La dotazione finanziaria è così utilizzata:

(a)4 811 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all’articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

(b)3 207 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

3.Fino allo 0,52% della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l’attuazione dello Strumento.

4.Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare la natura e le modalità della partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive stanziate dal bilancio dell’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.La dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

(a)azioni specifiche;

(b)azioni dell’Unione, e

(c)assistenza emergenziale.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. 

2.I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II.

3.Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

4.Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

5.La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

6.La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

7.A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

8.Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Sezione 2
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 9

Ambito di applicazione

1.La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

2.Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità all’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.Le risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente (“programmi”) indicativamente come segue:

(a)4 009 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I;

(b)802 000 000 EUR agli Stati membri per l’adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

2.Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Tassi di cofinanziamento

1.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.

2.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

4.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale.

5.Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

6.La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

(a)al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

(b)solo al contributo pubblico.

Articolo 12

Programmi

1.Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II.

2.La Commissione garantisce che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

3.La Commissione consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sui progetti di programmi con un’attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno operativo in linea con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come per evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi.

4.La Commissione può associare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

5.A seguito dell’adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, e di raccomandazioni formulate nel quadro dello svolgimento di valutazioni della vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2016/1624, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l’approccio più adeguato per far fronte a queste raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.

6.La Commissione, se del caso, associa l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al processo d’esame dell’approccio più idoneo ad affrontare le raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.

7.Nell’attuare il paragrafo 5 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l’attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.

8.Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell’incidenza dell’adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione.

9.In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente alle competenze dell’Agenzia, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziate nell’ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 che hanno implicazioni finanziarie.

10.Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’avvio del progetto.

11.Qualora uno Stato membro decida di attuare azioni con un paese terzo o in un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

12.Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)prima di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto, e dei sistemi di comunicazione con il sostegno del presente Strumento, gli Stati membri assicurano che tali attrezzature siano conformi alle norme stabilite dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora norme di questo tipo esistano, e ne verificano con detta Agenzia le specifiche tecniche allo scopo di garantirne l’interoperabilità con le risorse utilizzate dalla guardia di frontiera e costiera europea;

(b)tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri, sono registrati nel parco di attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624;

(c)gli Stati membri possono decidere di acquistare materiale per operazioni marittime multifunzionali con il sostegno dello Strumento, a condizione che tale materiale, quando usato dalle autorità nazionali competenti, sia utilizzato per operazioni di sorveglianza di frontiera almeno per il 60% del periodo totale di utilizzo a fini nazionali nel corso di un anno. Tale materiale è registrato nel parco di attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624;

(d)onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 27, la pianificazione pluriennale per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

13.La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere.

14.Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per affrontare circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato IV

15.La programmazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI.

Articolo 13

Riesame intermedio

1.Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell’allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell’allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall’anno civile 2025.

2.Se almeno il 10% della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

3.L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 14

Azioni specifiche

1.Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

2.In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

3.I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma

Articolo 15

Sostegno operativo

1.Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

2.Uno Stato membro può utilizzare fino al 30% dell’importo stanziato nell’ambito dello Strumento per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento di compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

3.Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti.

4.Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 27 l’uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell’approvazione del programma, e previa consultazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda le competenze dell’Agenzia a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

5.Fermo restando l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell’allegato VII.

6.Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti nell’allegato VII.

Articolo 16

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1.Lo Strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.

2.Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, in linea con le azioni ammissibili al sostegno operativo nell’ambito del programma di cui all’allegato VII.

3.In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all’importo definito all’articolo 15, paragrafo 2.

4.La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.

Sezione 3
Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 17

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 18

Azioni dell’Unione

1.Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

2.Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente agli allegati II e III.

3.Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

4.Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario.

5.Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6.I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X] del regolamento (UE) n. .../... [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 19

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Strumento sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al [titolo X] del regolamento finanziario.

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%. 

Articolo 21

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

Sezione 4
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta

Articolo 23

Assistenza emergenziale

1.Lo Strumento fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da un’urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell’intero spazio Schengen, o da qualsiasi altra situazione di pressione urgente ed eccezionale rientrante nell’ambito d’applicazione del presente regolamento che richieda un’azione immediata.

2.L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

3.L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario.

Articolo 24

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell’azione e il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno

2.Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:

(a)sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento;

(b)sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

(c)non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno.

Sezione 5

Sorveglianza, relazioni e valutazione

Sottosezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo 25

Sorveglianza e relazioni

1.Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all’allegato V.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

4.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri

5.Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire

Articolo 26

Valutazione

1.La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell’ambito del presente Strumento.

2.La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Sottosezione 2 - Norme sulla gestione concorrente

Articolo 27

Relazioni annuali in materia di performance

1.Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l’attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

2.La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

(a)i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni];

(b)tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(c)la complementarità tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

(d)il contributo del programma all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

(e)l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

(f)il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione.

3.La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

4.Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 28

Sorveglianza e relazioni

1.La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n../... [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato VI.

2.Gli indicatori comuni sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio

6.L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 27, paragrafo 4.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nel quadro dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI)

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere) Titolo 11 Gestione delle frontiere

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 61

 la proroga di un’azione esistente

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Facilitare i viaggi legittimi, prevenendo al contempo l’immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza, è un obiettivo fondamentale dell’agenda sulla migrazione. La strategia di gestione europea integrata delle frontiere viene attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito di una stretta cooperazione fra le sue componenti, ossia l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le guardie di frontiera degli Stati membri.

Il 14 marzo 2018 la Commissione ha presentato la sua strategia politica per adeguare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide, anche mediante una revisione del quadro giuridico del sistema d’informazione visti (VIS). La Commissione ha inoltre presentato una proposta legislativa che affronta le attuali pratiche divergenti tra gli Stati membri e garantisce che le norme di rilascio dei visti possano svolgere un ruolo nella politica di riammissione dell’Unione.

Onde preservare e rafforzare l’integrità dello spazio Schengen, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell’Unione che attraversano le frontiere esterne dell’UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. Tutti questi obiettivi strategici e tutte queste azioni consentiranno all’UE di raggiungere il suo obiettivo principale di rafforzare il funzionamento dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne. Tuttavia, dovranno essere sostenuti da adeguati finanziamenti da parte dell’UE.

Per assicurare il funzionamento di un sistema di gestione delle frontiere dell’UE pienamente integrato, deve essere garantita un’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che sia forte e pienamente operativa. Di conseguenza la Commissione ha proposto di creare un corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera che riceverebbero la formazione e il sostegno finanziario necessari, aumentando in tal modo la componente della guardia di frontiera nazionale della EBCG. L’introduzione di questo cambiamento significativo potrebbe far sorgere la necessità di modificare il mandato dell’Agenzia EBCG nella sua qualità di componente UE della guardia di frontiera e costiera europea.

Inoltre, i finanziamenti UE dovrebbero permettere di far fronte a situazioni risultanti da pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne dell’UE o ad altre situazioni che richiedono un’azione immediata, che non può essere affrontata dagli Stati membri da soli.

Fatti salvi eventuali sviluppi politici, un’eventuale proposta legislativa futura in questo settore comprenderà la propria scheda legislativa finanziaria distinta, per la quale le corrispondenti risorse finanziarie potrebbero essere coperte dalla dotazione di questo Fondo o da altri finanziamenti aggiuntivi disponibili nella dotazione del QFP.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore risultante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante)

Le sfide nel settore della gestione delle frontiere esterne sono per natura fenomeni interconnessi e transnazionali, che non possono essere affrontati adeguatamente dai soli Stati membri. A norma dell’articolo 80 del TFUE, le politiche comuni in materia di asilo, migrazione e frontiere esterne sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. Il finanziamento dell’UE è il meccanismo che mette in opera le implicazioni finanziarie di tale principio. La gestione integrata delle frontiere esterne dell’UE è il modo più efficace per ripartire equamente queste responsabilità e le loro implicazioni finanziarie tra gli Stati membri. I finanziamenti dell’UE in questo settore sono indispensabili per garantire una gestione integrata delle frontiere solida ed efficace, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen. Il diritto dell’UE di intervenire nel settore degli affari interni è sancito in primo luogo dal titolo V del TFEU (“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”): garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne (articolo 77 del TFUE).

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex post):

Le sfide nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica comune in materia di visti non possono essere affrontate adeguatamente dai soli Stati membri.

La soppressione dei controlli alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure comuni per un controllo e una sorveglianza efficaci delle frontiere esterne dell’UE e da una politica comune in materia di asilo e migrazione. Ciò è necessario al fine di preservare lo spazio Schengen come spazio senza controlli alle frontiere interne, prevenendo e affrontando eventuali movimenti secondari. A norma dell’articolo 80 del TFUE, le politiche comuni in materia di asilo, migrazione e frontiere esterne sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. Il finanziamento dell’UE è il meccanismo che mette in opera le implicazioni finanziarie di tale principio.

L’UE mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne per i suoi cittadini. In un’epoca in cui il terrorismo e altre gravi forme di criminalità operano a livello transnazionale, l’UE e i suoi Stati membri hanno la responsabilità nei confronti dei loro cittadini di costruire uno spazio di sicurezza per proteggere le persone, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tale riguardo, i trattati prevedono la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e tramite il coordinamento e la cooperazione tra le forze di polizia, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti. Gli Stati membri sono i principali responsabili della gestione delle frontiere e della sicurezza, ma non possono affrontare efficacemente da soli le minacce transnazionali. Devono essere realizzati a livello europeo strumenti attraverso i quali le autorità nazionali e, se del caso, le organizzazioni internazionali possano lavorare insieme efficacemente per far fronte alle sfide comuni.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta tiene conto dei risultati della valutazione del precedente strumento di finanziamento nell’ambito della gestione delle frontiere e dei visti.

Il campo d’applicazione dell’attuale strumento è considerato sufficientemente ampio per affrontare la vasta gamma di questioni in materia di gestione delle frontiere e di visti. La dimensione esterna di tale strumento dovrebbe essere rafforzata con l’aggiunta di risorse adeguate per la cooperazione con e nei paesi terzi che possono sostenere gli obiettivi dell’Unione nell’ambito della gestione delle frontiere.

Dalla valutazione è emerso inoltre che vi è la necessità di una maggiore flessibilità, mediante una combinazione equilibrata fra gestione concorrente, diretta e indiretta per attuare lo strumento, senza decidere in merito alla modalità di gestione dell’intera dotazione finanziaria all’inizio del periodo di programmazione. Questo darà anche la possibilità di orientare i fondi verso le priorità dell’Unione così come verso sfide pressanti che non possono sempre essere previste o programmate sin dall’inizio.

La semplificazione è un altro tema delle valutazioni, più specificamente la necessità di stabilire norme comuni in materia di programmazione, relazioni e gestione finanziaria, e di allineare i fondi per gli affari interni con analoghi strumenti di finanziamento dell’UE.

Infine, l’attuale quadro comune di sorveglianza e valutazione dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e ampliato in modo da rafforzare l’orientamento basato sulla performance dello strumento, e migliorare la qualità e la frequenza delle relazioni sui progressi compiuti nel raggiungere i target finali e i target intermedi.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Una serie di altri strumenti dell’UE fornirà sostegno ad attività che sono complementari alle azioni che saranno finanziate nell’ambito dello strumento in oggetto.

In primo luogo, il Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che, unitamente al presente strumento, sosterrà azioni alle frontiere esterne dell’UE volte a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione. Mentre il presente strumento si concentrerà sul controllo sulle persone, il Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale si occuperà del controllo sulle merci. Il Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale finanzierà tutte le attrezzature, ad eccezione dei mezzi di trasporto, di cui almeno uno degli obiettivi è il controllo doganale. Questo può includere anche la finalità della gestione delle frontiere, rendendo i due fondi complementari.

Vi saranno inoltre ulteriori sinergie con il Fondo Asilo e migrazione. Mentre il presente Strumento sosterrà la gestione della migrazione nell’ambito del controllo di frontiera, il Fondo Asilo e migrazione lo farà per quanto riguarda le procedure di asilo, di reinsediamento e di rimpatrio.

Questo strumento sosterrà inoltre il follow-up dei risultati rilevanti delle ricerche in materia di sicurezza, fornendo sostegno all’applicazione pratica e l’impiego dei risultati di tali ricerche.

Le componenti relative alla dimensione esterna del presente Strumento sosterranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente gli interessi e gli obiettivi dell’UE, hanno conseguenze dirette nell’UE e nei suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel territorio dell’UE. I finanziamenti saranno concepiti e attuati in coerenza con l’azione esterna e la politica estera dell’UE, richiedendo, ad esempio, che gli Stati membri consultino la Commissione prima di avviare azioni nei paesi terzi o con paesi terzi.

Saranno inoltre garantite, infine, sinergie anche con i finanziamenti dell’UE nel settore della sicurezza e sorveglianza marittima, in quanto lo Strumento consentirà, tra l’altro, l’acquisto di attrezzature multifunzionali e di mezzi di trasporto. Ciò porterà a una massimizzazione del sostegno finanziario disponibile e promuoverà ulteriormente la cooperazione tra le autorità competenti in ambito marittimo.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

a decorrere dall’1.1.2021 fino al 31.12.2027

   incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 62

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive 63

Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Lo Strumento proposto sarà attuato in gestione concorrente, diretta o indiretta. La maggior parte delle risorse sarà assegnata ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente. La parte rimanente sarà assegnata a uno strumento tematico e potrebbe essere usata per azioni specifiche (attuate dagli Stati membri a livello nazionale o transnazionale), azioni dell’Unione (gestione diretta/indiretta), assistenza emergenziale (gestione concorrente, diretta o indiretta), trasferimento e reinsediamento (gestione concorrente) e rete europea sulle migrazioni (gestione diretta).

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione diretta.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gestione diretta/indiretta:

La Commissione sorveglierà direttamente l’attuazione delle azioni secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di sovvenzione, da eventuali accordi di delega con organizzazioni internazionali e dai contratti con i beneficiari.

Gestione concorrente:

Ogni Stato membro istituisce il proprio sistema di gestione e di controllo per il rispettivo programma e assicura la qualità e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori, in conformità del regolamento recante disposizioni comuni (RDC). Per favorire un rapido avvio dell’attuazione, i sistemi di gestione e di controllo ben funzionanti possono essere mantenuti fino al prossimo periodo di programmazione.

In tale contesto gli Stati membri saranno tenuti a istituire un comitato di sorveglianza a cui la Commissione parteciperà a titolo consultivo. Il comitato di sorveglianza si riunirà almeno una volta l’anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Gli Stati membri presenteranno una relazione annuale in materia di performance contenente informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.

Alla fine del periodo, ogni Stato membro presenterà una relazione finale in materia di performance, che esporrà i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma ed esaminerà tutte le questioni principali che hanno inciso sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, valutando l’efficacia di tali misure. La relazione presenterà inoltre il contributo offerto dal programma nell’affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni dell’UE indirizzate allo Stato membro in questione, i progressi compiuti nel conseguimento dei target indicati nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, le constatazioni risultanti dalle valutazioni pertinenti, il seguito dato a tali constatazioni e i risultati delle azioni di comunicazione.

Secondo la proposta di RDC, ogni anno gli Stati membri trasmetteranno un pacchetto di affidabilità comprendente i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità di gestione e i pareri dell’autorità di audit sui conti, sul sistema di gestione e di controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti annuali. Il pacchetto di affidabilità sarà usato dalla Commissione per determinare l’importo imputabile al Fondo per il periodo contabile.

Ogni due anni sarà organizzata una riunione di riesame tra la Commissione e ogni Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

Sei volte all’anno gli Stati membri trasmetteranno i dati relativi a ciascun programma ripartiti per obiettivo specifico. Tali dati riguarderanno i costi delle operazioni e i valori degli indicatori comuni di output e di risultato.

In generale:

La Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva delle azioni attuate nell’ambito del Fondo, in linea con il regolamento recante le disposizioni comuni. La valutazione intermedia sarà basata, in particolare, sulla valutazione intermedia dei programmi presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Sia le valutazioni ex post dei fondi della DG HOME del periodo 2007-2013, sia le valutazioni intermedie degli attuali fondi della DG HOME mostrano che il ricorso a un insieme di diverse modalità di erogazione nei settori della migrazione e degli affari interni è un modo efficace per conseguire gli obiettivi dei fondi. La formulazione olistica dei meccanismi di erogazione è mantenuta e comprende la gestione concorrente, quella diretta e quella indiretta.

Con il regime di gestione concorrente, gli Stati membri attuano programmi che contribuiscono agli obiettivi strategici dell’Unione e che sono specificamente mirati al loro contesto nazionale. Grazie alla gestione concorrente il sostegno finanziario è disponibile in tutti gli Stati partecipanti. Inoltre, la gestione concorrente permette la prevedibilità dei finanziamenti e consente agli Stati membri, che sono nella posizione migliore per conoscere le sfide con cui si confrontano, di pianificare di conseguenza le loro dotazioni a lungo termine. Un finanziamento supplementare per azioni specifiche (che richiedono uno sforzo di cooperazione tra più Stati membri o per le quali i nuovi sviluppi verificatisi nell’Unione rendono necessaria la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi per uno o più Stati membri) e per attività di reinsediamento e trasferimento può essere attuato tramite la gestione concorrente. Se sarà ulteriormente sviluppato, il Fondo potrà anche fornire assistenza emergenziale in regime di gestione concorrente, in aggiunta alla gestione diretta e indiretta.

In regime di gestione diretta, la Commissione sostiene altre azioni che contribuiscono agli obiettivi strategici comuni dell’Unione. Le azioni consentono un sostegno mirato per far fronte a necessità urgenti e specifiche in singoli Stati membri (“assistenza emergenziale”), sostenere reti e attività transnazionali, sperimentare attività innovative che potrebbero essere estese nell’ambito di programmi nazionali e riguardano studi nell’interesse dell’Unione nel suo insieme (“azioni dell’Unione”).

In regime di gestione indiretta, il Fondo mantiene la possibilità di delegare compiti di esecuzione del bilancio, fra l’altro, a organizzazioni internazionali e agenzie nel settore degli affari interni per fini specifici.

Tenendo conto dei diversi obiettivi e delle diverse esigenze, nell’ambito del Fondo è proposto uno strumento tematico come modo per equilibrare la prevedibilità delle assegnazioni pluriennali dei fondi ai programmi nazionali con la flessibilità di un’erogazione periodica dei fondi ad azioni che presentano un elevato valore aggiunto dell’UE. Lo strumento tematico sarà usato per le azioni specifiche negli Stati membri e tra gli Stati membri, le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale, il reinsediamento e la ricollocazione. Permetterà di assegnare e trasferire fondi tra le diverse modalità di gestione sopra descritte, in base a un ciclo di programmazione biennale.

Le modalità di pagamento per la gestione concorrente sono descritte nella proposta di RDC, che prevede un prefinanziamento annuale, seguito da un massimo di quattro pagamenti intermedi per programma e per anno basati sulle domande di pagamento presentate dagli Stati membri durante il periodo contabile. Secondo la proposta di RDC, il prefinanziamento è liquidato non oltre il periodo contabile finale dei programmi.

La strategia di controllo sarà basata sul nuovo regolamento finanziario e sul regolamento recante le disposizioni comuni. Il nuovo regolamento finanziario e la proposta di RDC dovrebbero estendere l’uso delle forme semplificate di sovvenzione quali somme forfettarie, tassi forfettari e costi unitari. Introducono inoltre nuove forme di pagamento basate sui risultati ottenuti invece che sui costi. I beneficiari potranno ricevere un importo fisso se dimostreranno che determinate azioni, quali corsi di formazione o fornitura di assistenza emergenziale, sono state effettivamente svolte. Ciò dovrebbe semplificare gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari sia degli Stati membri (ad esempio il controllo delle fatture e delle ricevute relative alle spese).

Per la gestione concorrente, la proposta di RDC 64 si basa sulla strategia di gestione e controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020 ma introduce alcune misure destinate a semplificare l’attuazione e ridurre gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri. Tra le novità vanno citate:

- l’eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l’attuazione dei programmi);

- verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall’autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100% richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020); inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;

- condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.

Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. La proposta di RDC permette alle autorità di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall’autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall’autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, il progetto di regolamento recante le disposizioni comuni fissa un limite del 90% ai pagamenti intermedi della Commissione, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione paga il saldo rimanente in seguito all’esercizio annuale di liquidazione dei conti, dopo aver ricevuto dalle autorità del programma il pacchetto di affidabilità. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Gestione concorrente:

La DG HOME non ha incontrato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa. Lo conferma la ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti. Inoltre, la DG HOME ha già riveduto la sua base giuridica (regolamento (UE) 2015/378 e regolamento delegato (UE) 1042/2014) per allinearla ulteriormente al quadro di controllo degli altri fondi nell’ambito del regolamento recante le disposizioni comuni e al loro modello di affidabilità, e per continuare a mantenere un livello basso di errori nei suoi programmi di spesa. Questo sforzo di allineamento prosegue con l’attuale proposta, il cui quadro di controllo è coerente con le altre DG che gestiscono fondi in gestione concorrente.

In regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all’attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il regolamento recante le disposizioni comuni semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Permette inoltre di introdurre prescrizioni in materia di controllo differenziate in base ai rischi (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

Gestione diretta/indiretta:

Sulla base della recente analisi delle cause e delle tipologie principali degli errori più comunemente individuati negli audit ex post, i principali settori di mancata osservanza vanno dalla gestione finanziaria inadeguata delle sovvenzioni accordate ai beneficiari, alla mancanza o all’inadeguatezza dei documenti giustificativi, agli appalti pubblici scorretti e ai costi non iscritti a bilancio.

Di conseguenza i rischi sono principalmente dovuti a quanto segue:

– nel garantire la qualità dei progetti selezionati e la loro successiva attuazione tecnica, la mancata chiarezza o completezza degli orientamenti forniti ai beneficiari o l’insufficiente sorveglianza;

– rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di rimborso dei costi ammissibili effettivi unita a possibilità limitate di controllare i costi ammissibili su base documentale) che per gli appalti (numero talvolta limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

- rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte;

- rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, si può fare affidamento solo parzialmente sui sistemi di controllo interno di terzi.

La maggior parte di questi rischi dovrebbe ridursi grazie una migliore formulazione degli inviti a presentare proposte, a migliori orientamenti forniti ai beneficiari, a proposte più mirate, a un uso migliore di costi semplificati e al riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni previsto dal nuovo regolamento finanziario.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Gestione concorrente:

Il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe rimanere lo stesso o eventualmente diminuire. Per l’attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5% dell’importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017.

Tale percentuale dovrebbe ridursi grazie alla maggiore efficienza nell’attuazione dei programmi e all’aumento dei pagamenti agli Stati membri.

Con l’approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel regolamento recante le disposizioni comuni, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.

Gestione diretta/indiretta:

Il costo dei controlli ammonta a circa il 2,5% dei pagamenti effettuati dalla DG HOME. Tale percentuale dovrebbe rimanere stabile o diminuire leggermente in caso di un maggiore uso di opzioni semplificate in materia di costi nel prossimo periodo di programmazione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La prevenzione e l’individuazione delle frodi è uno degli obiettivi del controllo interno previsto dal regolamento finanziario e una questione cruciale di governance, che la Commissione ha affrontato lungo l’intero ciclo di vita delle spese.

Inoltre, la strategia antifrode della DG HOME (AFS) mira soprattutto alla prevenzione, all’individuazione e al risarcimento della frode e assicura, fra l’altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) e che l’approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicureranno la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adotteranno tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi. Fin dall’attuale ciclo di programmazione (2014-2020) 65 , gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per rilevare irregolarità e combattere le frodi e a riferire alla Commissione eventuali irregolarità, comprese le frodi presunte e accertate, nei settori in gestione concorrente. Le misure antifrode rimarranno un principio generale e un obbligo trasversale per gli Stati membri.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 4 “Migrazione e gestione delle frontiere”

Diss./Non diss. 66

di paesi EFTA 67

di paesi candidati 68

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

4

11.02.01 — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 

Diss.

NO

NO

NO

4

11.01.01 — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) (Assistenza tecnica)

Non diss.

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

4

“Migrazione e gestione delle frontiere”

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi (suddivisi secondo le linee di bilancio elencate al punto 3.1)

Impegni

(1)

605,643

1 152,796

1 165,153

1 244,444

1 257,299

1 270,410

1 280,255

7 976,000

Pagamenti

(2)

39,834

73,210

308,262

830,687

1 223,613

1 211,502

1 206,009

3 082,882

7 976,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 69

Impegni = Pagamenti

(3)

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

611,297

1 158,563

1 171,035

1 250,444

1 263,419

1 276,652

1 286,590

8 018,000

Pagamenti

=2+3

45,488

78,977

314,144

836,687

1 229,733

1 217,744

1 212,344

3082,882

8 018,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Sezione da compilare utilizzando i “dati di bilancio di natura amministrativa” che saranno introdotti nell’ allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.



Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

 

87,032

Altre spese amministrative

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

 

1,412

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

 

88,444

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

621,83

1 170,24

1 184,28

1 263,69

1 276,67

1 289,90

1 299,84

-

8 106,44

Pagamenti

56,02

90,65

327,39

849,93

1 242,98

1 230,99

1 225,59

3 082,88

8 106,44

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

87,032

Altre spese amministrative

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

1,412

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

88,444

Esclusa la RUBRICA 7 70
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

TOTALE

16,185

17,442

19,130

19,248

19,368

19,490

19,583

130,444

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

   Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

65

73

84

84

84

84

84

nelle delegazioni

3

3

3

3

3

3

3

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED 71

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

8

8

8

8

8

8

8

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

76

84

95

95

95

95

95

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Il personale totale necessario per l’attuazione e la gestione del Fondo è costituito da 95 ETP entro il 2027. È composto da personale già impiegato presso la DG HOME per l’ISF (situazione di partenza: 66 ETP = 6 CA, 22 AST, 36 AD compreso 1 AD in delegazione, 1 END, 1 INT) nell’aprile 2018 e personale aggiuntivo (+6 AST, +23 AD di cui 2 per le delegazioni). La descrizione dei compiti del personale aggiuntivo figura qui di seguito.

Pianificazione, programmazione, relazioni con le agenzie (+1 AST, +2 AD):

- fornire contributi alla procedura di bilancio,

- stabilire un collegamento tra fondi e agenzie (ad es. sovvenzioni/accordi di delega alle agenzie), compreso 1 AD esclusivamente per la relazione con Frontex.

Audit, OLAF, Corte dei conti europea (+5 AD):

- svolgere controlli come descritto sopra (verifica ex ante, comitato per gli appalti, audit ex post, audit interno, liquidazione dei conti),

- assicurare il seguito degli audit gestiti dal servizio di audit interno e dalla Corte dei conti.

Gestione diretta (+2 AST, +2 AD):

- preparare programmi di lavoro/decisioni di finanziamento annuali, stabilire priorità annuali,

- comunicare con i portatori di interessi (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri, ecc.),

- gestire inviti a presentare proposte e bandi di gara e le successive procedure di selezione,

- gestione operativa dei progetti.

Gestione concorrente (compreso TF) (+2 AST, +6 AD):

- condurre il dialogo strategico con gli Stati membri,

- gestire i programmi nazionali,

- redigere orientamenti destinati agli Stati membri,

- sviluppare e gestire sovvenzioni e strumenti informatici per la gestione dei programmi nazionali.

Sinergie con altri fondi (+2 AD):

- coordinamento con i fondi destinati alla dimensione esterna,

- coordinamento nel contesto del regolamento recante le disposizioni comuni,

- sinergie e complementarità con altri fondi.

Gestione finanziaria (+1 AST):

- avvio finanziario e verifica finanziaria,

- contabilità,

- sorveglianza e relazioni sul conseguimento degli obiettivi, anche nella relazione annuale di attività e nelle relazioni dell’ordinatore delegato responsabile.

Personale per altre direzioni che si occupano di finanziamenti (+4 AD):

- Funzionari che partecipano all’attuazione dei fondi (ad es. valutazione delle relazioni tecniche presentate dai beneficiari in gestione diretta, riesame delle relazioni annuali di attuazione per la gestione concorrente).

Personale esterno

I compiti sono analoghi a quelli dei funzionari e degli agenti temporanei, tranne per quanto riguarda le mansioni che non possono essere svolte da personale esterno.

Personale nelle delegazioni

+2 AD: Per accompagnare lo sviluppo dell’attuazione strategica nel settore degli affari interni, in particolare la sua dimensione esterna, le delegazioni dell’UE dovrà essere dotato a sufficienza di esperti in materia di affari interni. Si potrebbe ricorrere a questo scopo a personale della Commissione europea e/o del servizio europeo per l’azione esterna.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

SM

SM

SM

SM

SM

SM

SM

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

da stabilire

da stabilire

da stabilire

da stabilire

da stabilire

da stabilire

da stabilire

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 72

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo …………

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

L’importo esatto sarà determinato da accordi bilaterali tra la Commissione e i singoli paesi associati a Schengen. L’accordo sarà negoziato in futuro.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.
(2)    GU C […] del […], pag. […].
(3)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(4)    Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM(2018) 321 del 2.5.2018.
(5)    Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).
(6)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(7)    COM(2018) 321 final del 2 maggio 2018.
(8)    Regolamento (UE) .../...
(9)    COM(2018) 375 del 29 maggio 2018.
(10)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(11)    GU C del , pag. .
(12)    GU C del , pag. .
(13)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(14)    COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.
(15)     http://www.consilium.europa.eu/media/21917/15-euco-conclusions-final-it.pdf
(16)     Conclusioni del Consiglio europeo , 22-23 giugno 2017.
(17)    COM(2017) 794 final.
(18)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(19)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(20)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(21)    GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
(22)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(23)    Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(24)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(25)    COM(2016) 731 final del 16 novembre 2016.
(26)    COM(2016) 272 final/2 del 4 maggio 2016.
(27)    COM(2016) 881 final, 882 final e 883 final del 21 dicembre 2016.
(28)    COM(2017) 344 final del 29 giugno 2017.
(29)    COM(2017) 794 final del 12 dicembre 2017.
(30)    EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.
(31)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(32)    GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.
(33)    Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
(34)    Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).
(35)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(36)    Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(37)    Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(38)    Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).
(39)    GU C del , pag. .
(40)    GU C del , pag. .
(41)    GU C […] del […], pag. […].
(42)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(43)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(44)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(45)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(46)    Direttiva (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(47)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea (“Decisione sull’associazione d’oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(48)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(49)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(50)    GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(51)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(52)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(53)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(54)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(55)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(56)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(57)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(58)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(59)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(60)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(61)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(62)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(63)    Il programma potrebbe essere (parzialmente) delegato a un’agenzia esecutiva subordinatamente all’esito dell’analisi costi/benefici e alle relative decisioni da adottare; i pertinenti stanziamenti amministrativi per l’attuazione del programma in seno alla Commissione e all’agenzia esecutiva saranno adattati di conseguenza.
(64)    COM(2018) 375 final.
(65)    Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, allegato I; regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell’8 luglio 2015.
(66)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(67)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(68)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(69)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(70)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(71)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(72)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi dopo la detrazione delle spese di riscossione.
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Strasburgo,12.6.2018

COM(2018) 473 final

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i vist

{SEC(2018) 315 final}

{SWD(2018) 347 final}

{SWD(2018) 348 final}


ALLEGATO I

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

1.Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 5 000 000 EUR soltanto all'inizio del periodo di programmazione;

(b)un importo di 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale è da assegnare alla Lituania soltanto all'inizio del periodo di programmazione;

(c)e le rimanenti risorse di cui all’articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 30% per le frontiere esterne terrestri;

il 35% per le frontiere esterne marittime;

il 20% per gli aeroporti;

il 15% per gli uffici consolari.

2.Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)il 70% per la lunghezza delle rispettive frontiere esterne terrestri ed esterne marittime, basandosi su fattori di ponderazione per ciascuna sezione specifica come definito nel regolamento (UE) n. 1052/2013 1 , conformemente al paragrafo 11, e

(b)il 30% per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al paragrafo 7, lettera a).

3.La ponderazione di cui al paragrafo 2, lettera a), è determinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità col paragrafo 11.

4.Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).

5.Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)il 50% per il numero di uffici consolari (esclusi i consolati onorari) degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 2 , e

(b)il 50% per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c), del presente allegato.

6.Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 1, lettera c), con “frontiere esterne marittime” si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione irregolare o l’ingresso irregolare, con “frontiere esterne marittime” si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. La definizione di “frontiere esterne marittime” a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati. Tale definizione sarà utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.

7.Ai fini dell’assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

(a)alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:

(1)il 70% per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

(2)il 30% per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna;

(b)negli aeroporti:

(1)il 70% per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

(2)il 30% per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna;

(c)presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per il transito aeroportuale.

8.Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al paragrafo 5, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni contenute nell’allegato 28 della decisione C(2010) 1620 della Commissione del 19 marzo 2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati.

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

9.Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:

(a)al paragrafo 7, lettera a), punto 1), e al paragrafo 7, lettera b), punto 1), sono le ultime statistiche fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;

(b)al paragrafo 7, lettera a), punto 2), e al paragrafo 7, lettera b), punto 2), sono le ultime statistiche elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;

(c)al paragrafo 7, lettera c), sono le ultime statistiche sui visti pubblicate dalla Commissione a norma dell’articolo 46 del codice dei visti 3 .

(d)Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

10.L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c).

11.Ai fini dell’assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di minaccia di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

(a)fattore 0,5: minaccia bassa;

(b)fattore 3: minaccia media;

(c)fattore 5: minaccia elevata;

(d)fattore 8: minaccia critica.



ALLEGATO II

Misure di attuazione

1.Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)miglioramento del controllo delle frontiere in linea con l’articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1624, nel seguente modo:

i.rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte a prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo;

ii.sostenendo la ricerca e il soccorso nell’ambito della sorveglianza di frontiera in mare;

iii.applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen;

iv.effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

v.sostenendo, nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria sproporzionata, già esistente o potenziale, alle frontiere esterne dell’UE, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l’invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot).

(b)ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea;

(c)rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell’Unione o paesi terzi, dall’altra;

(d)garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di frontiere esterne, anche attraverso l’attuazione delle raccomandazioni provenienti da meccanismi controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione di Schengen in linea con il regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni delle vulnerabilità, in conformità con il regolamento (UE) 2016/1624, e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;

(e)istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, compresa l’interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione.

2.Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l’integrità della procedura di visto;

(b)garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione sui visti, compresi l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;

(c)sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;

(d)istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l’interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione.



ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1.Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

(a)infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola;

(b)attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, in linea con le norme elaborate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora norme di questo tipo esistano;

(c)formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

(d)distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi come definito nel regolamento (UE) n. .../... [nuovo regolamento ILO] 4 , e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione;

(e)studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri;

(f)azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;

(g)misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624;

(h)identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne, in particolare nei punti di crisi (hotspot);

(i)azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

(j)sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;

(k)sostegno operativo per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

2.Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

(a)infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

(b)attrezzature operative e sistemi di comunicazione necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare,

(c)formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;

(d)scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;

(e)studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza attraverso analisi, monitoraggio e valutazione;

(f)azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare gli esiti di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;

(g)misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

(h)attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

(i)sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;

(j)sostegno operativo per l’attuazione della politica comune in materia di visti.

3.Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

(a)infrastrutture ed edifici necessari per la collocazione di sistemi informatici su larga scala e delle componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;

(b)attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici su larga scala;

(c)attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi informatici su larga scala;

(d)sviluppo e aggiornamento dei sistemi informatici su larga scala;

(e)sudi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all'attuazione di sistemi informatici su larga scala, compresa la loro interoperabilità;

(f)azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare gli esiti di progetti finanziati dall'Unione;

(g)sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere;

(h)sostegno operativo per l’attuazione di sistemi informatici su larga scala.



ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e de
ll'articolo 12, paragrafo 14

(1)Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in linea con l’articolo 39, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2016/1624.

(1)Misure a sostegno della cooperazione interagenzie tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l’UE condivide una frontiera terrestre o marittima.

(2)Ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, come indicato al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II.

(3)Invio congiunto di funzionari di collegamento come indicato all'allegato III.

(4)Misure volte a migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera.

(5)Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione, come indicato all'allegato III.

(6)Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi (hotspot) negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale sproporzionata, già esistente o potenziale.

(7)Ulteriore sviluppo di forme cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato II.

(8)Aumentare la presenza o la rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto, in particolare nei paesi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.

.

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 25, paragrafo 1

(a)Obiettivo specifico 1 - Sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

(1)Numero di attraversamenti irregolari rilevati alle frontiere esterne dell'UE: a) tra i valichi di frontiera, e b) ai valichi di frontiera

Fonte dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

(1)Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate ai valichi di frontiera

Fonte dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

(b)Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:

(1)Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate presso i consolati sostenuti dal Fondo

Fonte dei dati: Stati membri 5  

(2)Tempo medio (e tendenze) delle decisioni adottate nel quadro delle procedure di visto

Fonte dei dati: Stati membri 6



ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “CAMPO DI INTERVENTO”

I. Gestione europea integrata delle frontiere

001

Verifiche di frontiera

002

Sorveglianza delle frontiere — Mezzi aerei

003

Sorveglianza delle frontiere — Mezzi terrestri

004

Sorveglianza delle frontiere — Mezzi marittimi

005

Sorveglianza delle frontiere — Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere

006

Sorveglianza delle frontiere — Altre misure

007

Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera

008

Conoscenza situazionale e scambio di informazioni

009

Analisi dei rischi

010

Trattamento di dati e informazioni

011

Punti di crisi (hotspot)

012

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

013

Cooperazione interagenzie - Livello nazionale

014

Cooperazione interagenzie - Livello dell'Unione europea

015

Cooperazione interagenzie - Con paesi terzi

016

Invio di funzionari di collegamento per l'immigrazione

017

Sistemi informatici su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere

018

Sistemi informatici su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES)

019

Sistemi informatici su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

020

Sistemi informatici su larga scala - Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

021

Sistemi informatici su larga scala - Interoperabilità

022

Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere

023

Sostegno operativo - Sistemi informatici su larga scala per fini di gestione delle frontiere

024

Sostegno operativo - Regime di transito speciale

II. Politica comune in materia di visti

001

Miglioramento del trattamento delle domande di visto

002

Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze del cliente e maggiore sicurezza nei consolati

003

Sicurezza dei documenti / Consulenti in materia di documenti

004

Cooperazione consolare

005

Copertura consolare

006

Sistemi informatici su larga scala - Sistema di informazione visti

007

Altri sistemi informatici per il trattamento delle domande di visto

008

Sostegno operativo — Politica comune in materia di visti

009

Sostegno operativo - Sistemi informatici su larga scala per il trattamento delle domande di visto

010

Sostegno operativo - Regime di transito speciale

III. Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta dati

004

Sviluppo di capacità

TABELLA 2:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “TIPOLOGIA DI AZIONE”

001

Infrastrutture e edifici

002

Mezzi di trasporto

003

Altre attrezzature operative

004

Sistemi di comunicazione

005

Sistemi informatici

006

Formazione

007

Scambio di migliori prassi - Tra gli Stati membri

008

Scambio di migliori prassi - Con paesi terzi

009

Invio di esperti

010

Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe

011

Attività di comunicazione

012

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

013

Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

TABELLA 3:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “MODALITÀ D'ATTUAZIONE”

001

Azione specifica

002

Assistenza emergenziale

003

Azioni elencate all'allegato IV

004

Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen

005

Attuazioni delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità

006

Cooperazione con paesi terzi

007

Azioni in paesi terzi


ALLEGATO VII

Azioni
ammissibili al sostegno operativo

   

(a)Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti a condizione che non siano coperti dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative

(1)costi del personale;

(2)manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

(3)costi dei servizi, anche nei punti di crisi (hotspot) ai sensi del presente regolamento;

(4)spese di funzionamento delle operazioni.

Uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1624/2016 7 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1624/2016 e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.

(b)Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:

(1)costi del personale, inclusa la formazione;

(2)costi dei servizi;

(3)manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

(4)costi relativi agli immobili, compresi l'affitto e l'ammortamento.

(c)Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo copre i costi seguenti:

(1)costi del personale, inclusa la formazione;

(2)gestione operativa e manutenzione dei sistemi informatici su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l'interoperabilità di tali sistemi e l'affitto di locali sicuri.

(d)Oltre agli elementi che precedono, il sostegno operativo nel quadro del programma per la Lituania fornisce supporto in linea con l'articolo 16, paragrafo 1.



ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 25, paragrafo 3

(a)Obiettivo specifico 1 - Sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

(1)Infrastrutture di controllo di frontiera, mezzi di trasporto e altre attrezzature finanziate con il sostegno dello Strumento:

numero di valichi di frontiera nuovi o modernizzati rispetto al numero totale di valichi di frontiera nuovi o modernizzati nello Stato membro interessato;

numero di porte per il controllo di frontiera automatizzato;

numero di mezzi di trasporto aereo;

numero di mezzi di trasporto marittimo;

numero di mezzi di trasporto terrestre;

numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

numero di altre attrezzature, di cui numero delle attrezzature per l'istituzione, il potenziamento o la manutenzione dei punti di crisi (hotspot) ai fini del presente regolamento;

numero di attrezzature multifunzionali sostenute dallo Strumento.

(2)Numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dello strumento

funzionari di collegamento, come indicato all'allegato III;

altri posti specializzati relativi alla gestione delle frontiere.

(3)Numero di progetti di cooperazione o di canali di cooperazione creati negli Stati membri con il supporto dello Strumento fra le autorità nazionali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che contribuiscono allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea.

(4)Numero di attrezzature utilizzate durante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, acquistate con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di attrezzature registrate nel parco di attrezzature tecniche di tale Agenzia.

(5)Numero di progetti di cooperazione o di canali di cooperazione fra le agenzie nazionali e il Centro nazionale di coordinamento (CNC) Eurosur creati con il sostegno dello Strumento.

(6)Numero di unità di personale formate con il sostegno dello Strumento su aspetti legati alla gestione integrata delle frontiere.

(7)Numero di funzionalità informatiche sviluppate, applicate, mantenute o aggiornate con il sostegno dello Strumento, anche a fini di interoperabilità:

SIS II;

ETIAS;

EES;

VIS per fini di gestione delle frontiere;

Eurodac per fini di gestione delle frontiere;

Numero di connessioni di sistemi informatici al portale di ricerca europeo finanziate col sostegno dello strumento;

Qualsiasi altro sistema informatico su larga scala rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(8)Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen nel settore delle frontiere e numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni delle vulnerabilità trattate con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di raccomandazioni aventi implicazioni finanziarie.

(b)Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:

(1)Numero di consolati al di fuori dello spazio Schengen istituiti o potenziati con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di consolati dello Stato membro al di fuori dello spazio Schengen istituiti o potenziati.

(2)Numero di unità di personale formate e numero di corsi di formazione organizzati su aspetti legati alla politica comune in materia di visti con il sostegno dello Strumento.

(3)Numero di funzionalità informatiche sviluppate, applicate, mantenute o aggiornate con il sostegno dello Strumento, anche a fini di interoperabilità:

VIS:

EES;

Qualsiasi altro sistema informatico su larga scala rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(4)Numero di forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti istituite e potenziate con il sostegno dello strumento:

co-ubicazioni,

centri comuni per la presentazione delle domande,

rappresentanze,

altro.

(5)Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen nel settore della politica comuna in materia di visti attuate con il sostegno dello Strumento, in proporzione rispetto al numero totale di raccomandazioni aventi implicazioni finanziarie.

(6)Numero di paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in cui, con il sostegno dello Strumento, è aumentato il numero di Stati membri presenti o rappresentati.

(1)    Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).
(2)    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
(3)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(4)    GU L […], del […], pag.[…].
(5)    I dati relativi a questo indicatore sono raccolti dagli Stati membri attraverso il sistema di informazione visti (VIS) e possono essere consultati dalla Commissione in futuro ai fini di relazioni e statistiche, in attesa dei negoziati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento XX/2018 [regolamento sull’interoperabilità], e la decisione n. 2004/512/CE e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018) 302 final del 16.05.2018).
(6)    Idem.
(7)    Regolamento (UE) 1624/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
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