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Document 52018PC0374

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

    COM/2018/374 final - 2018/0199 (COD)

    Strasburgo, 29.5.2018

    COM(2018) 374 final

    2018/0199(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

    {SEC(2018) 268 final}
    {SWD(2018) 282 final}
    {SWD(2018) 283 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 .

    La semplificazione del quadro finanziario è stata considerata un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex post dell'attuale quadro e nella consultazione pubblica sul quadro per il 2021-2027. L'esperienza suggerisce che le attuali norme, eccessivamente complesse e frammentate, comportano un inutile onere per i gestori dei programmi e per i beneficiari finali.

    Riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), la Commissione propone un forte impegno per semplificare la cooperazione al di là delle frontiere dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") opera una chiara distinzione tra la cooperazione territoriale fra Stati membri e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non appartenenti all'UE. La cooperazione territoriale tra Stati membri si svolge nel quadro della coesione economica, sociale e territoriale (interna) (Titolo XVIII della Parte terza sulle Politiche dell'Unione e azioni interne). La cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non appartenenti all'UE rientra nel quadro del capo 2, mentre la cooperazione allo sviluppo rientra nel quadro del capo 3, del Titolo III (Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario) della Parte quinta relativa all'Azione esterna dell'Unione, e nel quadro della Parte quarta relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

    Pertanto non è quindi giuridicamente possibile istituire un unico fondo di cooperazione che operi all'interno e al di là delle frontiere dell'UE. Tuttavia, in un notevole sforzo volto a semplificarli e a massimizzare la sinergia, i regolamenti che disciplinano i futuri strumenti di finanziamento esterno dell’UE,

    ·IPA III:    Lo strumento di preadesione 2 ("IPA III"),

    ·NDICI:    Lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione
       internazionale 3 ("NDICI") e

    ·Programma PTOM:    Decisione del Consiglio relativa all’associazione dei    paesi e territori d’oltremare 4 , che stabilisce ilfinanziamento sotto    forma di un programma ("Programma PTOM")

    mirano a stabilire regole chiare per il trasferimento di parte delle loro risorse a programmi Interreg. Queste saranno attuate prevalentemente nel quadro delle regole stabilite dal regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ("regolamento sull'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)"). Tali regole saranno attuate dalle autorità dei programmi Interreg negli Stati membri in regime di gestione concorrente.

    Per quanto attiene all'IPA III, l'importo del contributo ai programmi Interreg è determinato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CTE/Interreg che si applica all'uso del contributo. Ove opportuno, l'IPA III può contribuire anche ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento CTE/Interreg (articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento IPA III).

    Per quanto attiene all'NDICI, quando le misure da attuare sono di natura globale, transregionale o regionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei pertinenti programmi indicativi pluriennali o dei pertinenti piani o misure d'azione, di estendere l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non coperti dal regolamento NDICI. Ciò al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del finanziamento dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale. In particolare, la Commissione può prevedere un finanziamento specifico destinato ad assistere i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro cooperazione con le confinanti regioni ultraperiferiche dell'UE e con i paesi e territori d’oltremare interessati dalla decisione Programma PTOM. A tal fine, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dal Programma PTOM e/o dal regolamento CTE/Interreg, l'NDICI può contribuire ad azioni attuate da un paese, una regione o qualunque altra entità partner ai sensi della presente proposta di regolamento, da un paese, una regione o qualunque altra entità nel quadro della decisione Programma PTOM o da una regione ultraperiferica dell’UE nel quadro di programmi operativi comuni o di programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento CTE/Interreg (articolo 33, paragrafo 2, del regolamento NDICI e articolo 87 della decisione Programma PTOM).

    Per garantire la coerenza con le altre politiche dell'UE in questo settore, le norme sulla realizzazione e l'attuazione del fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") sono disciplinate per quanto possibile dal regolamento sulle disposizioni comuni ("CPR"). Detto regolamento stabilisce disposizioni comuni per tutti e sette i fondi a gestione concorrente a livello dell'UE. Più precisamente, questi sono:

    ·FC:        Fondo di coesione 5

    ·FEAMP:    Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 6

    ·FESR:        Fondo europeo di sviluppo regionale 7

    ·FSE+:        Fondo sociale europeo Plus 8

    ·AMIF:        Fondo Asilo e migrazione 9

    ·BMVI:        Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 10

    ·ISF:        Fondo per la Sicurezza interna 11 .

    Al fine di semplificare la struttura legislativa e garantire la chiarezza delle disposizioni applicabili, il CPR stabilisce regole comuni e regole specifiche di ciascun fondo. Lo stesso vale per il regolamento che interessa sia il FESR che il Fondo di coesione per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e, per quanto concerne il FESR, per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

    I programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) che coinvolgono diversi Stati membri e anche paesi non appartenenti all'UE hanno caratteristiche speciali. Il regolamento relativo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" fissa pertanto regole specifiche dell'Interreg tanto per il CPR quanto per il regolamento che interessa sia il FESR che il Fondo di coesione. Detto regolamento stabilisce anche norme specifiche per i programmi compresi nell'obiettivo CTE/Interreg ("programmi Interreg") in cui gli Stati membri cooperano con paesi non appartenenti all'UE.

    Gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione stabiliscono regole chiare per il "trasferimento" a tutte le componenti Interreg. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, i programmi IPA-CBC sono già stati gestiti dalla DG REGIO e le regole di attuazione, basate sul regolamento IPA, erano prevalentemente allineate alle regole Interreg per i programmi di cooperazione negli Stati membri. I programmi ENI-CBC erano gestiti dalla DG NEAR; le regole di attuazione, basate sul regolamento ENI, presentano diverse differenze rispetto alle regole dell'Interreg. La cooperazione attorno alle regioni ultraperiferiche è stata gestita prevalentemente a livello di progetti con in più alcune azioni pilota che hanno coinvolto le autorità dei programmi Interreg nell'attuazione di misure di cooperazione in regime di gestione indiretta

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174 del TFUE: "(l'Unione) sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite".

    Le finalità del FESR sono definite all'articolo 176 del TFUE: "Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino".

    Inoltre, l'articolo 174 del TFUE sancisce che un'attenzione particolare va rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

    L'articolo 178 del TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di regolamenti di applicazione per il FESR, il fondo della politica di coesione che sostiene l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

    Riguardo al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, la base giuridica della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non appartenenti all'UE in generale, compresi quelli candidabili all’adesione è costituita dall'articolo 212, paragrafo 2, del TFUE: "1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1."

    L'articolo 209, paragrafo 1, del TFUE costituisce la base giuridica per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo: "1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici."

    Infine, l'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche volte a tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo.

    Sussidiarietà e proporzionalità

    La valutazione d’impatto 12 ha individuato varie ragioni per cui l'azione dell'UE aggiunge valore all'azione nazionale. Tra queste:

    ·In molti paesi il FESR e il Fondo di coesione rappresentano almeno il 50% degli investimenti pubblici; questi Stati membri non avrebbero, in mancanza di sostegno, la capacità finanziaria di effettuare tali investimenti.

    ·Esiste un considerevole potenziale di ricadute oltre i confini nazionali e regionali, ad esempio per quanto riguarda gli investimenti a favore dell'innovazione e delle PMI. Il livello UE riveste un ruolo importante nel garantire che tali ricadute si materializzino ed evitare la carenza di investimenti. Inoltre, è necessario che gli investimenti siano concepiti per massimizzare le ricadute.

    ·Nella maggior parte delle regioni, comprese quelle più sviluppate, le strategie di "specializzazione intelligente" (RIS3) rappresentano un quadro strategico coerente per gli investimenti e apportano un elevato valore aggiunto. Tali strategie sono state sviluppate a seguito del requisito di programmazione strategica finalizzato al sostegno del FESR e dalla corrispondente condizione preliminare. In effetti, i benefici di tali strategie tendono ad essere maggiori nelle regioni più sviluppate (in particolare nei paesi nordici, in Austria, Germania, Benelux e Francia).

    ·Essa promuove le priorità dell'UE. Tra cui le riforme strutturali dei mercati del lavoro, i trasporti, l'ambiente, l'energia, l'istruzione e le politiche e i programmi sociali nonché la modernizzazione amministrativa.

    ·Il FESR produce risultati tangibili in settori che contano maggiormente per i cittadini europei - "Il bilancio dell’UE contribuisce a realizzare ciò che più conta per i cittadini europei" 13 . Aiutare le regioni ad adattarsi alla sfida della globalizzazione, creare 420 000 posti di lavoro sostenendo 1,1 milione di PMI tra il 2014 e il 2020, lottare contro la povertà urbana: tutte queste azioni sono priorità per i cittadini europei. Occorre notare che molti di questi risultati sono particolarmente evidenti al di fuori del paesi beneficiari del Fondo di coesione.

    Le scelte politiche effettuate nel regolamento proposto sono proporzionate, tra l'altro per i seguenti motivi:

    ·i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma sono invece realizzati in partenariato con gli Stati membri (in regime di gestione concorrente);

    ·l'insieme delle norme (il CPR insieme al presente regolamento) è sostanzialmente semplificato e consolidato rispetto a quello del periodo precedente.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazione ex post Interreg 2007-2013

    Alla fine del 2013, i programmi Interreg avevano finanziato 7 000 progetti in settori strategici che si situano al centro della strategia Europa 2020. Tra questi la creazione e l'espansione di cluster economici e l'istituzione di centri di eccellenza, di centri di istruzione superiore e di formazione professionale, di reti di cooperazione tra centri di ricerca e di sevizi di consulenza transfrontalieri per imprese e start-up. I circa 1 300 progetti ambientali hanno previsto la gestione comune di risorse naturali, compresi il mare e i bacini idrografici; interventi di cooperazione volti a combattere i rischi naturali, rispondere ai cambiamenti climatici e preservare la biodiversità ed iniziative pilota per lo sviluppo di energie rinnovabili.

    I programmi Interreg hanno contribuito a numerosi progressi, segnatamente in termini di accessibilità, di programmi comuni di istruzione e formazione e di maggiore protezione rispetto ai rischi ambientali e a quelli di origine umana. L'internazionalizzazione delle PMI è stata migliorata, in particolare nelle regioni transfrontaliere. I programmi hanno anche contribuito a produrre effetti più ampi, in particolare riducendo specifici ostacoli alla cooperazione (soprattutto ostacoli culturali e fisici) e migliorando l'integrazione sociale.

    Dalla valutazione ex post è anche emerso che:

    1.I programmi Interreg sono rimasti molto ampi e hanno mirato soprattutto allo sviluppo della cooperazione e di collegamenti. È importante trovare un giusto equilibrio tra la cooperazione (che resta un elemento centrale di Interreg) e l'uso dell'esperienze acquisite a favore degli obiettivi della politica di coesione.

    2.Sembra che nell'individuazione delle regioni da sostenere l'attenzione attribuita alla nozione di regione o area funzionale sia stata limitata. Tuttavia si tratta di una nozione essenziale per valutare i potenziali benefici della cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

    3.Nella decisione sui progetti da sostenere, la maggior parte dei programmi ha adottato un approccio dal basso verso l’alto. Ciò ha reso difficile il perseguimento di una strategia coerente di promozione dello sviluppo e dell'integrazione socioeconomica e territoriale delle regioni interessate, anche se la maggior parte dei singoli progetti ha fornito un proprio contributo.

    4.Vi è stato un coordinamento molto limitato tra i programmi Interreg e i programmi tradizionali. La conseguenza è che è andato perso il potenziale di integrazione degli uni con gli altri e di rafforzamento degli effetti sullo sviluppo.

    Questi punti deboli sono stati corretti mediante i regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, il quadro di riferimento dei risultati e dell'efficacia dell'attuazione deve garantire una maggiore concentrazione dei fondi su un numero limitato di obiettivi strategici, con una logica di intervento ben articolata all'inizio e con una misurazione dei risultati.

    Il periodo 2021-2027 cercherà di rafforzare ulteriormente la cooperazione. Ciò sarà realizzato in particolare mediante le misure seguenti:

    1.L'adattamento dell'architettura dei programmi Interreg in modo da tenere maggiormente conto delle aree funzionali. I programmi transfrontalieri saranno meglio razionalizzati così da concentrare le risorse sulle frontiere terrestri, dove c'è un elevato livello di interazione transfrontaliera. La cooperazione marittima sarà rafforzata combinando nei nuovi programmi marittimi le dimensioni transfrontaliera e transnazionale dell'azione nei bacini marittimi.

    2.L'integrazione della cooperazione transfrontaliera nel recente lavoro di elaborazione di strategie esposto nella Comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" 14 ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Concentrando i programmi su azioni che sono di diretto interesse per i cittadini e su imprese situate in regioni frontaliere

    3.Il rafforzamento dei programmi Interreg transnazionali e di cooperazione marittima che coprono le stesse aree funzionali delle strategie macroregionali (MRS) esistenti. Migliorando l'allineamento tra finanziamenti e priorità delle MRS.

    4.Rafforzando la cooperazione interregionale per l'innovazione, come illustrato nella Comunicazione della Commissione " Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" 15 . Ciò verrà realizzato proponendo un nuovo strumento interregionale destinato ad aiutare chi è coinvolto in strategie di "specializzazione intelligente" (S3) a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti e processi innovativi sul mercato europeo.

    5.I regolamenti CPR e FESR incoraggeranno e sosterranno ulteriormente un maggiore coordinamento tra i programmi Interreg e i programmi di investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Ciò si realizzerà garantendo una forte presenza delle azioni di cooperazione tra le priorità finanziate a titolo di tali programmi.

    Insegnamenti tratti dall’IPA 2014-2020

    L'IPA promuove attivamente la cooperazione territoriale ad esempio attraverso programmi transfrontalieri, programmi di cooperazione transnazionale e interregionale e strategie macroregionali. Il valore aggiunto è evidente: rafforzamento della riconciliazione e della fiducia nel Balcani occidentali, superamento degli ostacoli geografici e mentali e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato - tutti questi punti restano aspetti fondamentali nel processo di allargamento di cui si occupano esclusivamente i programmi dell'UE e non altri donatori.

    Valutazione ex post dei programmi ENPI CBC 16 per il periodo 2007-2013

    I tredici programmi ENPI CBC attuati durante il periodo 2007-2013 hanno interessato nove frontiere terrestri dell'UE, tre bacini marittimi e un attraversamento marittimo. L'importo delle risorse finanziarie assegnate è stato di 947,2 milioni di EUR, tra fondi dell'ENPI, del FESR e dell'IPA. Il contributo dei paesi partecipanti e/o dei beneficiari dei progetti hanno portato la dotazione totale a 1,2 milioni di EUR. Il programma ha coinvolto trentaquattro paesi, diciannove Stati membri dell'UE e dodici dei sedici paesi partner del vicinato più Norvegia, Russia e Turchia.

    Nell'insieme, il programma ha finanziato 941 progetti nell'arco dell'intero periodo, per un totale di appalti dell'importo di 910 milioni di EUR (all'aprile 2017), di cui il 38% è stato convogliato su progetti di promozione dello sviluppo economico, il 32% sull'ambiente, il 19% sullo sviluppo sociale e l'11% su questioni legate alla sicurezza. La gran parte dei finanziamenti dell'UE (70%) è stata erogata attraverso progetti standard, selezionati tramite inviti a presentare proposte. I grandi progetti di infrastrutture hanno rappresentato il 22% del totale dei finanziamenti dell'UE appaltati (circa 195 milioni di EUR), mentre i progetti strategici hanno rappresentato una quota minoritaria (l'8% del totale dei finanziamenti dell'UE appaltati). In totale, ci sono stati 867 progetti standard, 51 grandi progetti di infrastrutture e 23 progetti strategici. La partecipazione agli inviti a presentare proposte è stata molto elevata (in totale, per tutti i programmi, sono state presentate 7 000 domande), a dimostrazione dell'attrattiva della cooperazione transfrontaliera (CBC) sui portatori di interessi nelle aree ammissibili. In totale, l'ENPI CBC ha coinvolto 4 569 organizzazioni da trentasei diversi paesi, di queste 2 106 provenivano da paesi partner.

    La valutazione ex post ha apprezzato il notevole numero e la varietà di progetti di cooperazione transfrontaliera come anche la solidità della base di cooperazione rispetto al periodo precedente, con autorità dei programmi ben stabilite e beneficiari di maggiore esperienza. Al tempo stesso, la valutazione ha notato l'insufficienza dei dati di fatto relativi ai conseguimenti dei programmi ENPI CBC, i ritardi nell'attuazione dei programmi e dei progetti, nonché la vaghezza della formulazione degli obiettivi e delle priorità dei programmi negli inviti a presentare proposte che ne ha diminuito l'impatto globale. Ad alcuni di questi elementi ha già posto rimedio (integralmente o parzialmente) l'attuale generazione di programmi 2014-2020.

    Le raccomandazioni per il prossimo periodo di programmazione comprendono il potenziamento della concentrazione e dell'impatto dei programmi, la ricerca di maggiori sinergie con gli altri strumenti e le altre politiche dell'UE, il potenziamento del valore aggiunto dei grandi progetti di infrastrutture, il miglioramento dell'efficienza dei programmi, il miglioramento dei quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e delle pratiche di sorveglianza e valutazione e il rafforzamento dell'assistenza tecnica e del supporto tecnico ai programmi.

    Esame intermedio dei programmi ENI CBC per il periodo 2014-2020

    L'esame intermedio dei programmi ENI CBC per il periodo 2014-2020 ha rilevato che la strategia CBC resta appropriata nel contesto del quadro strategico dell'UE e fornisce una risposta agli sviluppi della regione. In effetti la cooperazione transfrontaliera è considerata un importante veicolo di collaborazione positiva tra cittadini, autorità locali e società civile su entrambi i versanti della frontiera dell'UE, anche nei casi in cui più ampie relazioni bilaterali possono essere problematiche. Benché lo sviluppo e l'attuazione dei programmi siano progrediti in modo più lento di quanto originariamente previsto, i partner riconoscono che vi è stato un miglioramento del processo rispetto agli anni precedenti e che l'impegno nell'attuazione di programmi validi resta forte.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018 si è svolta una consultazione pubblica online. La consultazione ha riguardato la politica di coesione, vale a dire il FESR, il Fondo di coesione e il FSE, compresi aspetti di CTE/Interreg.

    ·Riguardo alle sfide più importanti, la grande maggioranza (94% delle risposte) ha giudicato la "riduzione delle disparità regionali" molto importante o piuttosto importante; questa è stata seguita dalla "riduzione della disoccupazione, la qualità del lavoro e la mobilità dei lavoratori" e dalla "promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà" (91%).

    ·Tra le sfide, la "promozione di ricerca e innovazione" è quella giudicata dalla maggioranza (61%) la sfida affrontata con maggiore successo, seguita dalla "cooperazione territoriale" (59%).

    ·Il 76% di coloro che hanno risposto ha ritenuto che i fondi forniscano un valore aggiunto in misura notevole o discreta; per meno del 2% essi non apportano alcun valore aggiunto.

    ·La complessità delle procedure è stata vista come l'ostacolo in assoluto più grande (86%) al conseguimento degli obiettivi. In seguito sono state citate le procedure di controllo e di audit (68%) e la mancanza di flessibilità nella reazione a circostanze impreviste (60%).

    ·Per la semplificazione, la scelta più frequente è stata "regole meno numerose, più chiare e più brevi" (90%); questa è stata seguita dall'"allineamento delle regole tra i fondi dell'UE" (79%) e da una "maggiore flessibilità" nell'assegnazione delle risorse ad un'area di programma e all'interno della stessa (76-77%).

    Le risposte alle domande aperte in linea generale hanno fortemente sostenuto:

    ·La politica di coesione per tutte le regioni (anche se con un'attenzione particolare per quelle meno sviluppate).

    ·L'innovazione delle politiche, comprese le strategie di specializzazione intelligente e, più in generale, gli investimenti intelligenti.

    ·La continuazione e lo sviluppo della concentrazione tematica.

    ·Un'attenzione particolare per le sfide locali (soprattutto lo sviluppo urbano sostenibile).

    ·La cooperazione interregionale, transfrontaliera e in tutta Europa. Quest'ultima è essenziale per la specializzazione intelligente, poiché spesso l'innovazione nei settori dell'alta tecnologia dipende dagli scambi e dalle ricadute derivanti dalla cooperazione tra i cluster o i poli di conoscenza di tutta Europa.

    A tali questioni è data una risposta nella presente proposta di regolamento che:

    ·continua a concentrarsi sulla lotta alle disparità regionali e alle sfide cui si trovano confrontate le varie regioni d'Europa;

    ·continua e rafforza la concentrazione tematica sulla crescita intelligente attraverso le strategia di specializzazione intelligente e sullo sviluppo a basse emissioni di carbonio e sostenibile;

    ·mantiene il sostegno alla cooperazione interregionale estendendolo alla specializzazione intelligente; e

    ·promuove lo sviluppo locale basato su strategie territoriali e locali integrate e incentiva lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo di capacità in questo settore.

    Inoltre, il regolamento CPR fornirà al FESR un quadro per:

    ·semplificare le complesse procedure ad esso associate;

    ·aumentare la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide emergenti; e

    ·allineare le regole tra i vari fondi dell'UE interessati.

    Valutazione d’impatto

    Le opzioni riguardano una riduzione del bilancio del 7% mediante:

    ·Opzione 1: La riduzione del contributo alle regioni più sviluppate.

    ·Opzione 2: Il mantenimento del sostegno in settori chiave (concentrazione tematica) e la sua riduzione per altri temi.

    L'opzione 2 è quella preferita per diversi motivi, tra cui:

    ·Permette di mantenere l'attenzione sui temi a più elevato valore aggiunto UE, per i quali i risultati della valutazione indicano che la politica ha avuto l'impatto più elevato.

    ·Molte delle maggiori sfide (globalizzazione e trasformazione economica, transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, sfide ambientali, migrazione e sacche di povertà urbana) interessano sempre di più molte regioni in tutta l'UE, comprese quelle più sviluppate. L'investimento dell'UE, oltre ad essere necessario, è un segno di solidarietà.

    ·Permette di mantenere la massa critica, poiché gli investimenti nelle regioni più sviluppate sono già modesti in termini pro capite.

    ·Nella consultazione pubblica, una grande maggioranza dei portatori di interessi ha sostenuto il FESR in tute le regioni. Un tale approccio assicura anche una migliore visibilità per i fondi della politica di coesione in tutti gli Stati membri.

    Semplificazione

    Sono stati rilevati notevoli costi amministrativi legati al FESR, stimati in un recente studio 17 al 3% dei costi medi dei programmi. Gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari (comprese le PMI) sono più elevati.

    La maggior parte delle semplificazioni per il FESR sarà introdotta dal CPR. Molte di queste sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma secondo le stime dello studio:

    ·un maggiore ricorso all'uso di opzioni semplificate in materia di costi (o di pagamenti basati sul rispetto di condizioni) per il FESR potrebbe ridurre sostanzialmente i costi amministrativi totali - del 20-25% se queste opzioni sono applicate in modo generalizzato;

    ·un approccio più proporzionato al controllo e agli audit comporterebbe una netta riduzione del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio"; ciò ridurrebbe i costi amministrativi totali del FESR del 2-3% e i costi per i programmi interessati in misura ancora maggiore.

    Un altro aspetto importante della semplificazione è che, come indicato in precedenza, la presente proposta integrerebbe il sostegno del FESR e il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE.

    Coesione elettronica e scambio di dati

    Nel periodo di programmazione 2014-2020 era stato richiesto che venisse creato un sistema di scambio elettronico dei dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e di controllo. La presente proposta di regolamento parte da questo assunto e sviluppa ulteriormente alcuni punti relativi alla raccolta dei dati. Tutti i dati necessari alla sorveglianza dell'avanzamento dell'attuazione, inclusi quelli relativi ai risultati e all'efficacia dell'attuazione dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente ogni 2 mesi. Ciò significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.

    Anche i dati relativi ai beneficiari e alle operazioni saranno resi pubblici in forma elettronica su un sito web gestito dall'autorità di gestione.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta non ha incidenza sul bilancio. La proposta di regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione stabilisce l'incidenza sul bilancio del FESR, che è la fonte di finanziamento delle azioni interessate dalla presente proposta.

    5.SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

    La realizzazione e l'attuazione del FESR sono definite in gran parte nel CPR. La presente proposta di regolamento dovrebbe quindi essere vista in tale contesto. Essa si concentra principalmente sulle questioni chiave in materia di attuazione e cooperazione, in particolare:

    ·sulla definizione e la copertura geografica delle cinque componenti;

    ·sugli obiettivi e sull'ambito di applicazione specifici dell'Interreg;

    ·sugli adattamenti delle regole del CPR in materia di programmazione, di autorità dei programmi, di gestione e controllo e di gestione finanziaria; e

    ·sull'integrazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE.

    Capo I - Disposizioni generali (Articoli da 1 a 13)

    Oggetto, ambito di applicazione e componenti di Interreg

    Questo capo stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento CTE/Interreg. In particolare, esso descrive le cinque componenti Interreg: cooperazione transfrontaliera, transnazionale e marittima, delle regioni ultraperiferiche, interregionale e la nuova componente sugli investimenti interregionali in materia di innovazione.

    Copertura geografica

    La Commissione ha condotto un processo di studio e consultazione della durata di più di due anni noto come l'"Analisi della cooperazione transfrontaliera". I dati così raccolti hanno dimostrato che, all'interno di uno Stato membro, le regioni frontaliere ottengono generalmente risultati economici meno positivi rispetto alle altre regioni. L'accesso a servizi pubblici come ospedali e università è in generale più difficile nelle regioni frontaliere. Muoversi fra i diversi sistemi amministrativi e giuridici è un'operazione spesso ancora complessa e costosa.

    A seguito dell'Analisi della cooperazione transfrontaliera, la Commissione ha adottato la Comunicazione sulle regioni frontaliere in cui propone l'adozione di diverse misure concrete da parte dell'UE e dei governi nazionali, regionali e locali. Tra queste misure vi è quella relativa al "quadro giuridico e finanziario per la cooperazione transfrontaliera". La comunicazione propone di esaminare in quale modo i programmi di finanziamento futuri, compreso l'Interreg, possono apportare un contributo più strategico alla prevenzione e all'eliminazione degli ostacoli alle frontiere e allo sviluppo di servizi pubblici transfrontalieri.

    Di conseguenza, la componente "cooperazione transfrontaliera" sarà concentrata sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime sarà integrata nella componente allargata "cooperazione transnazionale e cooperazione marittima".

    Le proposte 2021-2027 per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e CTE/Interreg riflettono questo impegno in due modi: In primo luogo essi insistono maggiormente sulle azioni di cooperazione nei programmi. In secondo luogo, essi aiutano i programmi transfrontalieri a concentrarsi più di prima sulla cooperazione interistituzionale, sulla soluzione delle questioni frontaliere e sugli investimenti in servizi comuni di interesse pubblico.

    Risorse e tassi di cofinanziamento

    Queste disposizioni riguardano le risorse, tanto quelle provenienti dal FESR quanto quelle provenienti dagli strumenti di finanziamento esterno dell'UE. È stabilito un meccanismo di "restituzione" dei fondi rimanenti in caso di assenza di presentazioni di progetti o di mancata firma di una convenzione di finanziamento di un Interreg esterno. In particolare, il cofinanziamento deve essere più elevato per la cooperazione esterna che per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

    Capo II - Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica (articoli 14 e 15)

    In considerazione delle specificità dell'Interreg, sono fissati due obiettivi specifici dell'Interreg:

    "Una migliore gestione dell'Interreg"; e

    "Un'Europa più sicura",

    Il regolamento proposto stabilisce anche specifiche percentuali per concentrazione tematica.

    Capo III - Programmazione (Programmi Interreg – sviluppo territoriale – Operazioni e fondo per piccoli progetti - AT) (articoli da 16 a 26)

    Questo capo adatta le regole del CPR ai programmi Interreg. Un elemento nuovo è costituito dal "Fondo per piccoli progetti", che consente alla società locale e civile di realizzare piccoli progetti ricorrendo ad opzioni semplificate in materia di costi.

    Capo IV - Sorveglianza – valutazione – informazione e comunicazione (articoli da 27 a 35)

    Anche questo capo adatta le regole del CPR ai programmi Interreg.

    Inoltre, al fine di garantire una sorveglianza costante dell'efficacia dell'attuazione, il regolamento proposto mantiene e perfeziona la serie comune di indicatori di output e aggiunge per la prima volta una serie comune di indicatori di risultato. Questi ultimi permettono di trasmettere in tempo reale i risultati alla Piattaforma di dati aperti e di effettuarne il confronto a livello di programmi e di Stati membri. Essi alimenteranno anche le discussioni sulla performance e le valutazioni positive.

    Capo V – Ammissibilità(articoli da 36 a 43)

    Per quanto possibile, le regole sull'ammissibilità devono essere stabilite da ciascuno Stato membro con un minimo di norme dell’UE. Tuttavia, questo approccio non è efficace per i programmi Interreg dove un numero variabile tra 2 e 27 diverse serie di regole nazionali possono essere in contraddizione o in contrasto. Il capo quindi stabilisce una chiara gerarchia tra le norme di ammissibilità dell'UE, specifiche dei programmi Interreg e nazionali. Nella presente proposta di regolamento sono integrate le dettagliate disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014 18 .

    Capo VI - Autorità dei programmi Interreg, gestione e controllo (articoli da 44 a 48)

    Le norme del CPR sulle autorità dei programmi, sulla gestione e sul controllo sono adattate ai programmi Interreg. Ciò incide in particolare sul funzionamento dell'autorità di audit unica e semplifica notevolmente le operazioni di audit.

    Capo VII - Gestione finanziaria, conti e rettifiche finanziarie (articoli 49 e 50)

    I programmi Interreg dovrebbero ricevere prefinanziamenti più elevati e più rapidi rispetto agli altri programmi della politica di coesione in modo da consentire ai beneficiari, che spesso non dispongono di sufficienti risorse proprie, di dare il via alle operazioni. Inoltre, occorre stabilire nei dettagli la catena del recupero.

    Capo VIII - Partecipazione di paesi terzi e di PTOM ai programmi Interreg in gestione concorrente (articoli da 51a 59)

    Come punto di partenza saranno applicate le "normali" regole CTE/Interreg. Occorrono alcuni adattamenti per tenere conto del fatto che i paesi non appartenenti all'UE o i paesi partner o i PTOM non sono vincolati dal diritto dell’Unione. Ciò ha un'incidenza per le autorità dei programmi, sui metodi di gestione, sull'ammissibilità, sui grandi progetti di infrastrutture, sugli appalti, sulla gestione finanziaria e sulla conclusione di convenzioni di finanziamento.

    Capo IX - Regole specifiche sulla gestione indiretta (articoli 60 e 61)

    Tali regole riguardano gli investimenti interregionali in materia di innovazione e possono riguardare la cooperazione tra regioni ultraperiferiche.

    Capo X — Disposizioni finali (articoli da 62 a 65)

    Il capo riguarda le disposizioni sulla delega, sulla comitatologia e le disposizioni transitorie.

    ALLEGATO

    L'allegato riguarda il modello per i programmi Interreg.

    2018/0199 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 20 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente le regioni transfrontaliere.

    (2)Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio 21 stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio 22 stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.

    (3)Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale.

    (4)La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" 23 ("Comunicazione sulle regioni frontaliere"). Di conseguenza, la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata alla cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionale.

    (5)La componente "cooperazione transfrontaliera" dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.

    (6)La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima. Durante il periodo di programmazione 2014-2020, la cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi.

    (7)Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i loro paesi e territori limitrofi nel modo più efficace e semplice.

    (8)Sulla base dell'esperienza maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" durante il periodo di programmazione 2014-2020, la componente "cooperazione interregionale" dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipi di esperienza, approccio innovativo e di sviluppo di capacità per i programmi a titolo di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di cooperazione territoriale ("GECT"), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , e uno volto a migliorare l’analisi delle tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione e strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" 25 , in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l’energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e in uno strumento di accompagnamento: l'"Iniziativa urbana europea". I due programmi compresi nella componente "cooperazione interregionale" dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

    (9)È opportuno stabilire criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

    (10)È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, IPA 27 , NDICI 28 e Programma PTOM 29 , dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici, vale a dire fino al 3% della dotazione finanziaria nell’ambito dell'IPA III e fino al 4% della dotazione finanziaria nell’ambito del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDCI.

    (11)L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.

    (12)Per quanto attiene all'assistenza NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento e l'NDICI dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.

    (13)È importante continuare ad osservare il ruolo del SEAE e della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dal NDICI, come stabilito nella decisione 2010/427/UE del Consiglio 30 .

    (14)In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative alle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i vicini, sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE' 31 .

    (15)È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche.

    (16)Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

    (17)Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell’ambito dei diversi obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi specifici supplementari nel quadro dell'obiettivo strategico "Un'Europa più sociale grazie alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali" in modo da consentire interventi di tipo FSE.

    (18)Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.

    (19)Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo specifico dell'Interreg volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della Comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi e uno volto a far fronte a specifiche questioni di cooperazione esterna, quali la sicurezza, la gestione dei valichi di frontiera e la migrazione.

    (20)La maggior parte del sostegno dell’Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l’impatto dell'Interreg.

    (21)Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR].

    (22)Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutte e quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione, dotazione di organico e finanziamento) e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.

    (23)È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg, ma che non sono mai stati oggetto si specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" 32 , questi fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontiere e l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. Affinché la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi.

    (24)Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

    (25)Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di sorveglianza, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi sul campo.

    (26)Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, occorre integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione 33 adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.

    (27) È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico.

    (28)Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner.

    (29)Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.

    (30)Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolare, all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso.

    (31)Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento (UE, Euratom) [nuovo FR-Omnibus] del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . Occorre stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.

    (32)Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.

    (33)Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato, occorre che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione deve conservare determinati diritti relativi alla selezione di questo tipo di progetti.

    (34)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare e modificare gli elenchi dei programmi Interreg, l'elenco dell'importo totale destinato a ciascun programma Interreg dal sostegno dell'Unione e adottare decisioni di approvazione e di modifica dei programmi Interreg. È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 35 . Benché tali atti siano di natura generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico.

    (35)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III]e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.

    (36)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    37)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I
    Disposizioni generali

    Sezione i
    Oggetto, ambito di applicazione e componenti di Interreg

    Articolo 1
    Oggetto e ambito di applicazione

    1.Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare ("PTOM").

    2.Il presente regolamento stabilisce anche le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, compreso in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("programmi Interreg") sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR").

    3.Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo "Strumento di assistenza preadesione" ("IPA III"), dallo "Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale" ("NDICI") e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione (UE) XXX del Consiglio ("Programma PTOM") ai programmi Interreg (i tre strumenti insieme sono denominati: "gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione"), il presente regolamento definisce obiettivi specifici supplementari insieme all'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.

    4.Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente "i fondi Interreg") ai programmi Interreg, il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

    5.Il regolamento (UE) [nuovo CPR] e il regolamento (UE) [nuovo FESR] si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] possono applicarsi solo all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

    Articolo 2
    Definizioni

    1.Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1)"beneficiario dell'IPA": un paese o territorio tra quelli elencati all’allegato I del regolamento (UE) [IPA III];

    2)"paese terzo": paese che non è uno Stato membro dell'Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;

    3)"paese partner": un beneficiario dell'IPA o un paese o territorio che rientra nella "zona geografica del vicinato" figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

    4)"entità giuridica transfrontaliera": entità giuridica costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.

    2.Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno "Stato membro", il riferimento deve essere inteso allo "Stato membro che ospita l'autorità di gestione", mentre quando le disposizioni fanno riferimento a "ciascuno Stato membro" o agli "Stati membri", il riferimento deve essere inteso agli "Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg".

    Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai "Fondi" elencati [all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al "FESR", deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

    Articolo 3
    Componenti dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

    Nell’ambito dell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sostengono le seguenti componenti:

    1)la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato (componente 1):

    a)cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o

    b)cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

    i)beneficiari dell'IPA; o

    ii)paesi partner sostenuti dall'NDICI; o

    iii)la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;

    2)la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in Groenlandia di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale ("componente 2"; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: "componente 2A"; se riferita alla sola cooperazione marittima: "componente 2B");

    3)la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale nel loro vicinato ("componente 3");

    4)la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione ("componente 4"), promuovendo:

    a)lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:

    i)l'attuazione dei programmi Interreg;

    ii)l'attuazione dei programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

    iii)la costituzione, il funzionamento e l’uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

    b)l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale;

    5)gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee ("componente 5").

    Sezione ii
    Copertura geografica

    Articolo 4
    Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

    1.Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner.

    2.Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente.

    3.I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e Monaco.

    4.Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI.

    Articolo 5
    Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima

    1.Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.

    2.I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare:

    a)regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Regno Unito e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino;

    b)la Groenlandia;

    c)le Isole Færøer;

    d)le regioni dei paesi partner nell’ambito dell’IPA III o dell'NDICI;

    siano esse sostenute o meno dal bilancio dell'UE.

    3.Le regioni, i paesi terzio o i paesi partner elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

    Articolo 6
    Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

    1.Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, del TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.

    2.I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o entrambi.

    Articolo 7
    Copertura geografica per la cooperazione interregionale e
    per gli investimenti interregionali in materia di innovazione

    1.Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione.

    2.I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

    Articolo 8
    Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno

    1.Ai fini degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come "Programmi Interreg IPA III CBC" o come "Programmi Interreg di Vicinato CBC", come più opportuno.

    2.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).

    3.L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione.

    Sezione iii
    Risorse e tassi di cofinanziamento

    Articolo 9
    Risorse del FESR per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

    1.Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano a 8 430 000 000 EUR delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [102, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    2.Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:

    a)52,7% (vale a dire, un totale di 4 440 000 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);

    b)31,4% (vale a dire, un totale di 2 649 900 000 EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2);

    c)3,2% (vale a dire, un totale di 270 100 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);

    d)1,2% (vale a dire, un totale di 100 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale (componente 4);

    e)11,5% (vale a dire, un totale di 970 000 000 EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5);

    3.La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.

    Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:

    a)le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;

    b)le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3.

    4.Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.

    5.Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

    Articolo 10
    Disposizioni per i sostegni da più fondi

    1.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il documento di strategia pluriennale relativamente ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'IPA III. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) [NDICI].

    2.Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III alla cooperazione transfrontaliera ("IPA III CBC") o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI alla cooperazione transfrontaliera per la zona geografica del vicinato ("NDICI CBC") deve essere stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

    3.Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI.

    Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per i rimanenti anni, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle seguenti opzioni:

    a)richiedere l'attivazione del meccanismo previsto all'articolo 12, paragrafo 3;

    b)continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC; o

    c)combinare le opzioni a) e b).

    4.Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono imputati alle linee di bilancio pertinenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

    5.Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) [NDICI] e i PTOM nel quadro della decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo [33, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [NDICI] o all'articolo [87] della [decisione Programma PTOM] o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) [NDICI], da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della [decisione sui PTOM] o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi Interreg comuni delle componenti 2, 3 o 4 o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 60 istituite e attuate ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 11
    Elenco delle risorse dei programmi Interreg

    1.Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell'intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

    2.Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione.

    Articolo 12
    Restituzione di risorse e sospensione

    1.Nel 2022 e 2023, il contributo annuale del FESR a favore dei programmi Interreg transfrontalieri esterni per il quale non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato e che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

    2.Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, l'intero contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

    3.Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:

    a)nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 57;

    b)il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

    In tali casi, il contributo del FERS, di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

    4.Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o della Groenlandia è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

    Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono formulare una delle seguenti richieste:

    a)che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia;

    b)che la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili;

    c)che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia.

    Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b) del secondo comma del presente paragrafo, il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg della componente 2 al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg della componente 2, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

    5.Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto a seguito del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento (UE) [IPA III], del regolamento (UE) [NDICI] o della decisione del Consiglio [PTOM].

    6.Se un paese terzo o paese partner che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4.

    Articolo 13
    Tassi di cofinanziamento

    Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70%, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

    CAPO II
    Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica

    Articolo 14
    Obiettivi specifici dell'Interreg

    1.Il FESR, entro il suo ambito di applicazione stabilito all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo FESR], e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] attraverso azioni comuni nel quadro di programmi Interreg.

    2.Nel caso del programma PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.

    3.Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti:

    a)potenziando l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità a livello transfrontaliero;

    b)migliorando la qualità dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e l'accesso ad essi a livello transfrontaliero al fine di ottenere un miglioramento dei livelli di istruzione e delle competenze tale che queste siano riconosciute a livello transfrontaliero;

    c)potenziando l'accesso equo e tempestivo a servizi sanitari di elevata qualità, sostenibili e abbordabili a livello transfrontaliero;

    d)migliorando l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine a livello transfrontaliero;

    e)promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà, anche mediante il potenziamento delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni a livello transfrontaliero.

    4.Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg", in particolare mediante le seguenti azioni:

    a)nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B:

    i)il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;

    ii)il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;

    b)nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;

    c)nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone, il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;

    5.Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuiscono anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg "Un'Europa più sicura", in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti.

    Articolo 15
    Concentrazione tematica

    1.Almeno il 60% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    2.Un ulteriore 15% delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg" o all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg "Un'Europa più sicura".

    3.Quando un programma Interreg della componente 2A sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia.

    4.Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70% delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia.

    5.Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall'assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull'obiettivo specifico dell'Interreg "Una migliore gestione dell'Interreg".

    CAPO III
    Programmazione

    Sezione i
    Programmazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg

    Articolo 16
    Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

    1.L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta.

    2.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027.

    3.Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

    4.Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti.

    Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

    5.Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

    In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, pesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.

    6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

    Articolo 17
    Contenuto dei programmi Interreg

    1.Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e per la comunicazione dei risultati.

    2.Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.

    Ogni priorità corrisponde ad un singolo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica. Ciascuna priorità corrispondente ad un obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.

    3.In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x]% dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la stessa regione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate.

    4.Ciascun programma Interreg stabilisce:

    a)l'area del programma (compresa una cartina della stessa in un documento separato);

    b)una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:

    i)le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale;

    ii)il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;

    iii)gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

    iv)le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;

    c)una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;

    d)per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

    e)per ciascun obiettivo specifico:

    i)le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi;

    ii)gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

    iii)i principali gruppi di destinatari;

    iv)i territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

    v)il previsto impiego di strumenti finanziari;

    vi)una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

    f)per la priorità "assistenza tecnica", l'utilizzo previsto in conformità agli articoli [30], [31] e [32] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e le pertinenti tipologie di intervento;

    g)un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato):

    i)una tabella che specifichi l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per l'intero periodo di programmazione e per anno;

    ii)una tabella che specifichi l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR per ciascuna priorità e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;

    h)le azioni intraprese per coinvolgere i pertinenti partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nella preparazione del programma Interreg e il ruolo di tali partner del programma nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma in questione;

    i)l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, attraverso la definizione degli obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione.

    5.Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite come segue:

    a)per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera g) e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, i fondi sono presentati come segue:

    i)per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo ("IPA III CBC" o "NDICI CBC") che combina i contributi della [Voce 2 Coesione e valori, sottomassimale Coesione economica, sociale e territoriale] e della [Voce 6 Vicinato e resto del mondo];

    ii)per i programmi Interreg delle componenti 2 e 4 sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal Programma PTOM, sotto forma di un unico importo ("fondi Interreg") che combina i contributi della [Voce 2] e della [Voce 6] oppure suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", IPA III", "NDICI" e "Programma PTOM"), in funzione della scelta dei partner del programma;

    iii)per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR" e "Programma PTOM Groenlandia");

    iv)per i programmi Interreg della componente 3 sostenuti dall'NDICI e dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento ("FESR", NDICI e "Programma PTOM", come opportuno).

    b)la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025.

    6.Per quanto attiene al paragrafo 4, lettera e), punto vi), e lettera f), i tipi di intervento sono basati su una nomenclatura riportata all'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    7.Il programma Interreg:

    a)individua l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;

    b)fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

    c)stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

    8.L'autorità di gestione comunica alla Commissione ogni variazione delle informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a), senza necessità di una modifica del programma.

    9.In deroga al paragrafo 4, il contenuto dei programmi Interreg della componente 4 sono adattati al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:

    a)le informazioni di cui alla lettera a) non sono richieste;

    b)le informazioni richieste ai sensi delle lettere b) e h) sono fornite in maniera sintetica;

    c)per ciascun obiettivo specifico nell'ambito di qualunque priorità diversa dall'assistenza tecnica, vengono fornite le seguenti informazioni:

    i)la definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;

    ii)le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto agli obiettivi specifici;

    iii)gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

    iv)i principali gruppi di destinatari;

    v)una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

    Articolo 18
    Approvazione dei programmi Interreg

    1.La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti.

    2.La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

    3.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

    4.Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro sei mesi dalla data di presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

    5.Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4, previa consultazione del "Comitato IPA III", di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) [IPA III], e del "Comitato Vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale", di cui all'articolo [36] del regolamento (UE) [NDICI].

    Articolo 19
    Modifica dei programmi Interreg

    1.Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

    2.La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

    3.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

    4.La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.

    5.Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5% della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3% del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

    Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

    Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).

    6.Non è prescritta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

    Sezione ii
    Sviluppo territoriale

    Articolo 20
    Sviluppo territoriale integrato

    Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale responsabili per la redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale, elencate all'articolo [22] del regolamento (UE) [nuovo CPR], o responsabili per la selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie, conformemente all'articolo [23, paragrafo 4,] di tale regolamento, o responsabili per entrambe le cose sono entità giuridiche transfrontaliere o GECT.

    Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT che attua un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo [24] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o un altro strumento territoriale di cui all'articolo [22], lettera c),]di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento, purché all’interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

    Articolo 21
    Sviluppo locale di tipo partecipativo

    Lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD"), di cui all'articolo [22], lettera b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici sia privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

    Sezione iii
    Operazioni e fondi per piccoli progetti

    Articolo 22
    Selezione delle operazioni Interreg

    1.Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 27.

    Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.

    Se un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma [all'interno o all'esterno dell'Unione], la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

    2.Per la selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come anche del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

    I criteri e le procedure garantiscono una definizione delle priorità per le operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

    3.Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazioni. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

    4.Nella selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:

    a)si assicura che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un effettivo contributo al conseguimento dei suoi obiettivi specifici;

    b)si assicura che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie stabilite nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o stabilite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

    c)si assicura che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

    d)verifica che il beneficiario disponga di risorse e meccanismi finanziari sufficienti a coprire i costi di gestione e di manutenzione;

    e)si assicura che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 siano sottoposte ad una valutazione di impatto ambientale o ad una procedura di screening sulla base delle disposizioni di tale direttiva, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

    f)verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

    g)si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg in questione e siano attribuite ad una tipologia di intervento;

    h)si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione, conformemente all'articolo [60] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o che costituirebbero il trasferimento di un’attività produttiva conformemente all'articolo [59, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.

    i)si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità della spesa o l'esecuzione delle operazioni;

    j)si assicura dell'immunizzazione dagli effetti del clima ("climate proofing") per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

    5.Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva il metodo e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, comprese eventuali modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo [27, paragrafo 3, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riguardo al CLLD e dall'articolo 24 del presente regolamento.

    6.Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento che definisce le condizioni del sostegno a quell'operazione Interreg, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare, il piano finanziario, il termine di esecuzione e, ove applicabile, il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

    Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria.

    Articolo 23
    Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

    1.Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

    I beneficiari che ricevono sostegno da un fondo Interreg e i partner che non ricevono sostegno economico da tali fondi (i beneficiari e i partner sono insieme denominati "partner") costituiscono un partenariato di operazione Interreg.

    2.Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

    3.Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

    4.I partner cooperano nello sviluppo, nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg.

    Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tre delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

    5.Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.

    6.Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.

    Nei programmi Interreg della componente 4, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.

    Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1 per quanto concerne la relativa composizione.

    7.Un partner unico è registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.

    Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23.

    Articolo 24
    Fondi per piccoli progetti

    1.Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15% della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo.

    I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti ("piccolo progetto").

    2.Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT.

    3.Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:

    a)stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;

    b)applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;

    c)valuti le domande di sostegno;

    d)selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

    e)sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato [XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

    f)renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

    Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell'articolo 35.

    4.La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    5.I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20% del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione.

    6.Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

    Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    Articolo 25
    Compiti del partner capofila

    1.Il partner capofila:

    a)definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

    b)si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg;

    c)si assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6;

    2.Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner.

    3.Qualunque beneficiario in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila.

    Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione possa essere designato come partner capofila.

    Sezione iv
    Assistenza tecnica

    Articolo 26
    Assistenza tecnica

    1.L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.

    2.Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

    a)per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6%;

    b)per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC: 10%;

    c)per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione: 7%;

    3.Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

    4.Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.

    CAPO IV
    Sorveglianza, valutazione e comunicazione

    Sezione i
    Sorveglianza

    Articolo 27
    Comitato di sorveglianza

    1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg.

    2.Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.

    Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa.

    3.Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

    4.Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.

    Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo previene ogni situazione di conflitto d’interessi durante la selezione delle operazioni Interreg.

    5.Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

    6.L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 28
    Composizione del comitato di sorveglianza

    1.La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e garantisce una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.

    La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

    Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT.

    2.L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    3.Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

    Articolo 29
    Funzioni del comitato di sorveglianza

    1.Il comitato di sorveglianza esamina:

    a)i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;

    b)tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;

    c)relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo [52, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e il documento strategico di cui all'articolo [53, paragrafo 2,] di tale regolamento;

    d)i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;

    e)l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

    f)i progressi nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;

    g)i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso.

    2.Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:

    a)la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

    b)il piano di valutazione e tutte le relative modifiche;

    c)tutte le proposte dell'autorità di gestione per la modifica del programma Interreg, compreso per un trasferimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 5;

    d)la relazione finale sulla performance.

    Articolo 30
    Riesame

    1.La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.

    Il riesame può essere effettuato per iscritto.

    2.Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mese, alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1:

    a)i progressi compiuti nell'attuare il programma e nel conseguire i target intermedi e i target finali, tutte le questioni che incidono sui risultati del programma Interreg interessato e le misure adottate per farvi fronte;

    b)i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;

    c)i progressi nel rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche autorità e dei beneficiari.

    3.Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

    4.L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi, informa la Commissione delle misure adottate.

    Articolo 31
    Trasmissione di dati

    1.Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    Il primo invio è dovuto entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

    2.I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono suddivisi per obiettivo specifico e si riferiscono agli elementi seguenti:

    a)il numero delle operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner all'autorità di gestione, tutto suddiviso per tipo di intervento;

    b)i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.

    3.Per gli strumenti finanziari sono presentati anche dati riguardanti:

    a)le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

    b)l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

    c)l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse private e pubbliche mobilitate in aggiunta ai fondi;

    d)gli interessi e le altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [nuovo CPR], e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 56 di tale regolamento.

    4.I dati presentati in conformità del presente articolo sono aggiornati alla fine del mese precedente il mese della presentazione.

    5.L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 32
    Relazione finale sulla performance

    1.Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance relativamente al proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.

    La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello definito conformemente all'articolo [38, paragrafo 5,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    2.La relazione finale sulla performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 29, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c).

    3.La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono avanzate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri dell'accettazione della relazione.

    4.L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 33
    Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

    1.Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

    2.Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

    Sezione ii
    Valutazione e comunicazione

    Articolo 34
    Valutazione durante il periodo di programmazione

    1.L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame.

    2.Inoltre, l'autorità di gestione effettua una valutazione per ciascun programma Interreg per valutarne l'impatto entro il 30 giugno 2029.

    3.L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.

    4.L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

    5.L'autorità di gestione redige un piano di valutazione che può comprendere più di un programma Interreg.

    6.L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dopo l'approvazione del programma Interreg.

    7.L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

    Articolo 35
    Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

    1.Ciascuna autorità di gestione individua, sotto la propria responsabilità, un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg.

    2.L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg di sua responsabilità e che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

    3.È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 7,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione.

    4.Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno di un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari conformemente all'articolo [56] del regolamento (UE) [nuovo CPR]:

    a)fornendo, sul sito web professionale del partner, ove tale sito web esista, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

    b)apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al pubblico o ai partecipanti;

    c)esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 100 000 EUR;

    d)per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster o un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg;

    e)per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

    Il termine "Interreg" deve essere utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    5.Per i fondi per piccoli progetti e per gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 4, lettera c).

    6.    Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

    CAPO V
    Ammissibilità

    Articolo 36
    Norme in materia di ammissibilità delle spese

    1.Un'operazione Interreg può essere attuata interamente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che tale operazione Interreg contribuisca al conseguimento degli obiettivi del relativo programma Interreg.

    2.Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, definiscono norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo sulle categorie di spese non contemplate da tali disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano l'area del programma nel suo complesso.

    Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali norme aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione del primo invito a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le norme aggiuntive sono adottate prima della selezione delle prime operazioni.

    3.Per questioni non contemplate dalle norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.

    4.Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente alla stessa ammissibilità di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.

    5.I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    Articolo 37
    Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

    1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 38 a 43.

    2.Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate da un partner Interreg o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.

    3.Non sono ammissibili i seguenti costi:

    a)le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;

    b)i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore a 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;

    c)i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

    Articolo 38
    Costi del personale

    1.I costi del personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le seguenti modalità:

    a)a tempo pieno;

    b)a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;

    c)a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o

    d)su base oraria.

    2.I costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:

    a)spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego o lavoro o in una decisione di nomina (di seguito denominati "atto di impiego") o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;

    b)ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , a condizione che tali costi:

    i)siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;

    ii)siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e

    iii)non siano recuperabili dal datore di lavoro.

    In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego o lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.

    3.I costi del personale possono essere rimborsati:

    a)conformemente all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] (dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); o

    b)nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o

    c)su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    4.I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:

    a)una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo [50, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o

    b)una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.

    5.Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria che viene determinata:

    a)dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'atto di impiego, espresso in ore; o

    b)dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore, in conformità con l'articolo [50, paragrafi 2, 3 e 4,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    6.I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro.

    Articolo 39
    Spese d'ufficio e amministrative

    Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi:

    a)canone di locazione degli uffici;

    b)assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);

    c)consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);

    d)forniture per ufficio;

    e)contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;

    f)archivi;

    g)manutenzione, pulizie e riparazioni;

    h)sicurezza;

    i)sistemi informatici;

    j)comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);

    k)spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;

    l)oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

    Articolo 40
    Spese di viaggio e soggiorno

    1.Le spese di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:

    a)spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);

    b)spese di vitto;

    c)spese di soggiorno;

    d)spese per i visti;

    e)indennità giornaliere,

    indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma.

    2.Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.

    3.Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 41.

    4.Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.

    5.Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione.

    Articolo 41
    Costi per consulenze e servizi esterni

    I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:

    a)studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);

    b)formazione;

    c)traduzioni;

    d)sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;

    e)attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;

    f)gestione finanziaria;

    g)servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);

    h)partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);

    i)servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;

    j)diritti di proprietà intellettuale;

    k)verifiche ai sensi dell'articolo [68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento;

    l)costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo [70] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 46 del presente regolamento;

    m)costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli [72] e [75] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e degli articoli 47 e 48 del presente regolamento;

    n)garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;

    o)spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;

    p)altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

    Articolo 42
    Spese relative alle attrezzature

    1.Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, si limitano alle seguenti voci:

    a)attrezzature per ufficio;

    b)hardware e software;

    c)mobilio e accessori;

    d)apparecchiature di laboratorio;

    e)strumenti e macchinari;

    f)attrezzi o dispositivi;

    g)veicoli;

    h)altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

    2.Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:

    a)non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo [1, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

    b)il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;

    c)possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.

    Articolo 43
    Spese per infrastrutture e lavori

    Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle seguenti voci:

    a)acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

    b)licenze edilizie;

    c)materiale da costruzione;

    d)manodopera;

    e)interventi specializzati (es.: bonifica dei suoli, sminamento).

    CAPO VI
    Autorità, gestione, controllo
    e audit dei programmi Interreg

    Articolo 44
    Autorità dei programmi Interreg

    1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.

    2.L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.

    3.Riguardo al programma PEACE PLUS, l'organismo speciale programmi UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.

    4.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono identificare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.

    5.Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

    6.Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante.

    Articolo 45
    Funzioni dell'autorità di gestione

    1.L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.

    2.Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.

    Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

    3.In deroga all'articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l'importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all'autorità di gestione conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.

    Articolo 46
    Funzione contabile

    1.Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.

    2.La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) [nuovo CPR] e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come anche, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    Articolo 47
    Funzioni dell'autorità di audit

    1.L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 48 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione, fatte salve le deroghe previste al capo VIII.

    Tuttavia, uno Stato membro partecipante può specificare quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di tale Stato membro partecipante.

    2.L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni finalizzati a fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

    3.Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

    4.Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazionalmente riconosciute.

    5.Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVI] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e sulla base di tutte le attività di audit svolte relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

    a)la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;

    b)la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

    c)il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

    Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo le componenti di cui alle lettere a) e c) del primo comma.

    Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione interessata.

    6.Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione di controllo annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR], che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

    7.Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit redige la relazione di controllo annuale, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e a sostegno del parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

    La relazione riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità del programma Interreg per ogni singola irregolarità individuata dall'autorità di audit per tali operazioni.

    8.L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema, non appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i soggetti sottoposti audit.

    9.La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione di controllo annuale e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

    Articolo 48
    Audit delle operazioni

    1.La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che saranno svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

    Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

    Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

    2.Le autorità del programma forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, al più tardi entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

    Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

    3.Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.

    4.La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo per consentire a tali autorità di effettuare le operazioni di audit, in generale, al più tardi entro il 1° ottobre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

    5.Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni di controllo annuali che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 6 e 7.

    6.A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione dal cui è stato selezionato il campione ai fini del proprio processo di garanzia dell’affidabilità.

    7.Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2% delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.

    8.Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2% delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.

    9.Sulla base della valutazione dei risultati delle attività di audit supplementari richieste ai sensi del paragrafo 8, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In casi del genere, le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo [97] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    10.Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito al primo comma del paragrafo 2 effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo [73] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    CAPO VII
    Gestione finanziaria

    Articolo 49
    Pagamento e prefinanziamento

    1.Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

    2.La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:

    a)2021: 1%;

    b)2022: 1%;

    c)2023: 1%;

    d)2024: 1%;

    e)2025: 1%;

    f)2026: 1%.

    3.Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

    Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.

    Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.

    Articolo 50
    Recuperi

    1.L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

    2.Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro o il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.

    3.Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.

    4.Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 3, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma Interreg o, nel caso di un paese terzo, paese partner o PTOM, nell'ambito di pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del FEST o di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo [177, paragrafo 3,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

    CAPO VIII
    Partecipazione di paesi terzi o paesi partner o PTOM a programmi Interreg
    in regime di gestione concorrente

    Articolo 51
    Disposizioni applicabili

    I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo.

    Articolo 52
    Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

    1.I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di gestione di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità nazionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione o un controllore nazionale che svolga le verifiche di gestione previste all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nei loro rispettivi territori.

    2.I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di audit di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità o un organismo di audit nazionale funzionalmente indipendente dall'autorità nazionale.

    3.I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg delegano personale presso il segretariato congiunto di tale programma o creano una succursale dello stesso sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose.

    4.L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostiene l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7.

    Articolo 53
    Metodi di gestione

    1.I programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti tanto dal FESR quanto dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC son attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.

    Il programma PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.

    2.I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

    3.I programmi Interreg della componente 3 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:

    a)in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;

    b)in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;

    c)in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

    Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente sin regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 60.

    Articolo 54
    Ammissibilità

    1.In deroga all’articolo [57, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le spese sono ammissibili ad un contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute da un partner o dal partner privato di operazioni PPP nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 e pagate dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento con il paese terzo, il paese partner o il PTOM interessato.

    Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità di programma situate in uno Stato membro sono ammissibili dal 1° gennaio 2021, anche se pagate per azioni attuate a favore di paesi terzi, paesi partner o PTOM.

    2.Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti comprendo domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando vengono lanciati prima della firma della pertinente convenzione di finanziamento, e le operazioni possono essere selezionate già prima di tali date.

    Tuttavia, prima di tali date l'autorità di gestione non può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6.

    Articolo 55
    Grandi progetti di infrastrutture

    1.I programmi Interreg che figurano nella presente sezione possono sostenere "grandi progetti di infrastrutture", vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture.

    2.Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.

    3.Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

    Articolo 56
    Appalti

    1.Quando l'esecuzione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le seguenti norme:

    a)se il beneficiario è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell’Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con il diritto dell'Unione;

    b)se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d’interessi, l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso.

    2.Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di aggiudicazione previste agli articoli [178] e [179] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] e al capo 3 dell'allegato 1 (punti da 36 a 41) dello stesso regolamento.

    Articolo 57
    Gestione finanziaria

    Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg sostenuti anche da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 2,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

    Articolo 58
    Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

    1.Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo [112, paragrafo 4,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

    2.Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio ed sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.

    Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore

    a)alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o

    b)quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica ai sensi del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.

    3.Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è firmata da entrambe le parti prima di tale data. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.

    4.Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato

    a)può firmare anch'essa la convenzione di finanziamento; o

    b)firma, nel medesimo giorno, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.

    Quando trasmette alla Commissione la copia firmata della convezione di finanziamento o una copia della convenzione di attuazione, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione invia anche, come documento separato, un elenco dei grandi progetti di infrastrutture, di cui all'articolo 55, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti.

    5.Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno i seguenti elementi:

    a)disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;

    b)gestione finanziaria;

    c)tenuta delle registrazioni contabili;

    d)obblighi di rendicontazione;

    e)verifiche, controlli e audit;

    f)irregolarità e recuperi.

    6.Quando lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 del TFUE.

    Articolo 59
    Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

    1.Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario al programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:

    a)se lo Stato membro firma la convenzione finanziaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), in una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM;

    b)se lo Stato membro firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera b, in:

    i)una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o

    ii)una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui al punto a.

    Ai fini della lettera b, punto i, del primo comma, ove applicabile, sezioni della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

    2.Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 58, paragrafo 5.

    Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

    a)l'importo del contributo finanziario supplementare;

    b)il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

    3.Per quanto attiene al programma PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo [21, paragrafo 2, lettera e,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fa parte degli stanziamenti di bilancio per la Voce 2 "Coesione e valori", sottomassimale "Coesione economica, sociale e territoriale".

    Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 58. La Commissione e il Regno Unito e l’Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

    Essa è firmata prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo speciale programmi UE di applicare l’intera normativa dell’Unione per l’attuazione del programma.

    CAPO IX
    Disposizioni specifiche per la gestione diretta o indiretta

    Articolo 60
    Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

    1.Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.

    2.Conformemente all'articolo [154, paragrafo 6, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati ad un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

    3.Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo [157] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

    4.Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] o di cui al regolamento (UE) [NDICI] o alla decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti, in particolare i capi I, III e V del titolo II del regolamento (UE) [NDICI].

    Articolo 61
    Investimenti interregionali in materia di innovazione

    Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale.

    Capo X
    Disposizioni finali

    Articolo 62
    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a partire [dal giorno successivo alla sua pubblicazione = data di entrata in vigore] fino al 31 dicembre 2027.

    3.La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 63
    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo [108, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 64
    Disposizioni transitorie

    Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

    Articolo 65
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    COM(2018) 322 final, del 2.5.2018.
    (2)    Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).
    (3)    Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).
    (4)    Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).
    (5)    [Reference]
    (6)    [Reference]
    (7)    [Reference]
    (8)    [Reference]; ad eccezione del "Programma dell'Unione per l'occupazione e l'innovazione sociale" e il Programma dell'Unione per la salute".
    (9)    [Reference]; solo le componenti in gestione concorrente.
    (10)    [Reference]; tranne il "Programma per le attrezzature di controllo doganale".
    (11)    [Reference]
    (12)    Per maggiori dettagli, si veda la Valutazione d'impatto, capo 3.1 sulla sussidiarietà e il valore aggiunto del FESR e del Fondo di coesione.
    (13)    Cfr: Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, COM(2017) 358 final, del 28. 6.2017: https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it .
    (14)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.
    (15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 final, del 18.7.2017.
    (16)    Sulla base del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
    (17)    Spatial Foresight & t33 "New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results".
    (18)    Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).
    (19)    GU C […] del […], pag. […].
    (20)    GU C […] del […], pag. […].
    (21)    [Reference]
    (22)    [Reference]
    (23)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.
    (24)    Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
    (25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" , COM(2017) 376 final, del 18.7.2017.
    (26)    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
    (27)    Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).
    (28)    Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).
    (29)    Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).
    (30)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
    (31)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", COM(2017) 623 final del 24.10.2017.
    (32)    Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera "del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).
    (33)    Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).
    (34)    [Reference]
    (35)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (36)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).
    (37)    Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
    (38)    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
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    Strasburgo, 29.5.2018

    COM(2018) 374 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

    {SEC(2018) 268 final}
    {SWD(2018) 282 final}
    {SWD(2018) 283 final}


    ALLEGATO

    MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG

    CCI

    [15 CARATTERI]

    Titolo

    [255]

    Versione

    Primo anno

    [4]

    Ultimo anno

    [4]

    Ammissibile a partire da

    Ammissibile fino a

    Numero della decisione della Commissione

    Data della decisione della Commissione

    Numero della decisione di modifica del programma

    [20]

    Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma

    Regioni NUTS oggetto del programma

    Componente di Interreg

    1. Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

    1.1.Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg della componente 4)

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera a); Articolo 17, paragrafo 9, lettera a)

    Campo di testo [2 000]

    1.2.Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, del fabbisogno comune di investimenti e della complementarità con altre forme di sostegno, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera b); Articolo 17, paragrafo 9, lettera b)

    Campo di testo [50 000]

    1.3.Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera c)

    Tabella 1

    Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato

    Obiettivo specifico selezionato

    Priorità

    Motivazione della selezione

    [2 000 per obiettivo]

    2.Priorità [300]

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettere d) ed e)

    2.1.Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera d)

    Campo di testo: [300]

    Priorità conseguente ad un trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3

    2.1.1.    Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato, per priorità diverse dall'assistenza tecnica)

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e)

    2.1.2.    Tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)

    Campo di testo [7000]

    Elenco delle operazioni di importanza strategica programmate

    Campo di testo [2000]

    Per i programmi Interreg della componente 4:

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)

    Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione

    Campo di testo [7000]

    2.1.3.    Indicatori

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)

    Tabella 2: Indicatori di output

    Priorità

    Obiettivo specifico

    ID

    [5]

    Indicatore

    Unità di misura

    [255]

    Target intermedio (2024)

    [200]

    Target finale (2029)

    [200]

    Tabella 3: Indicatori di risultato

    Priorità

    Obiettivo specifico

    ID

    Indicatore

    Unità di misura

    Valore di base

    Anno di riferimento

    Target finale (2029)

    Fonte dei dati

    Osservazioni

    2.1.4.    Principali gruppi di destinatari

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)

    Campo di testo [7000]

    2.1.5.    Territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv)

    Campo di testo [7000]

    2.1.6.    Uso programmato degli strumenti finanziari

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto v)

    Campo di testo [7000]

    2.1.7.    Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)

    Tabella 4: Dimensione 1 - Settore di intervento

    Priorità n.

    Fondo

    Obiettivo specifico

    Codice

    Importo (EUR)

    Tabella 5: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

    Priorità n.

    Fondo

    Obiettivo specifico

    Codice

    Importo (EUR)

    Tabella 6: Dimensione 3 — meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

    Priorità n.

    Fondo

    Obiettivo specifico

    Codice

    Importo (EUR)

    2.T.    Priorità assistenza tecnica

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera f),CTE

    Campo di testo [8000]

    Priorità n.

    Fondo

    Codice

    Importo (EUR)

    3.Piano di finanziamento

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera g)

    3.1    Dotazioni finanziarie per anno

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera g), punto i); Articolo 17, paragrafo 5, lettera c), punti i)-iv)

    Tabella 7

    Fondo

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Totale

    FESR

    IPA III CBC 1

    Vicinato CBC 2

    IPA III 3

    NDICI 4

    Programma PTOM Groenlandia 5

    Programma PTOM 6

    Fondi Interreg 7

    Totale

    3.2    Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera g), punto ii); Articolo 17, paragrafo 5, lettera a), punti i)-iv); Articolo 17, paragrafo 5, lettera b)

    Tabella 8*

    N. OS o AT

    Priorità

    Fondo

    (secondo il caso)

    Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

    Contributo dell'UE

    a)

    Contributo nazionale

    (b)=(c)+(d)

    Ripartizione indicativa della controparte nazionale

    Totale

    (e)=(a)+(b)

    Tasso di cofinanziamento

    (f)=(a)/(e)

    Contributi di paesi terzi

    (per informazione)

    Nazionale pubblico

    c)

    Nazionale privato

    d)

    Priorità 1

    FESR

    IPA III CBC 8

    Vicinato CBC 9

    IPA III 10

    NDICI 11

    Programma PTOM Groenlandia 12

    Programma PTOM 13

    Fondi Interreg 14

    Priorità 2

    (fondi come sopra)

    Totale

    Tutti i fondi

    FESR

    IPA III CBC

    Vicinato CBC

    IPA III

    NDICI

    Programma PTOM Groenlandia

    Programma PTOM

    Fondi Interreg

    Totale

    Tutti i fondi

    *Prima del riesame intermedio, la tabella comprende solo gli importi per gli anni 2021-2025

    4.Azioni adottate per coinvolgere i partner del programma alla preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera h)

    Campo di testo [10 000]

    5.Approccio in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, compreso il bilancio previsto

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera i)

    Campo di testo [10 000]

    6.    Disposizioni di attuazione

    6.1.    Autorità del programma

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera a)

    Tabella 10

    Autorità del programma

    Nome dell'istituzione [255]

    Contatto [200]

    E-mail [200]

    Autorità di gestione

    Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)

    Autorità di audit

    Gruppo di rappresentanti revisori (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)

    Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti

    6.2.    Procedura di costituzione del segretariato congiunto

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera b)

    Campo di testo [3 500]

    6.3    Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi e i PTOM partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione

    Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera c)

    Campo di testo [10 500]

    APPENDICI

    ·Mappa dell'area del programma

    ·Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

    ·Finanziamento non collegato ai costi

    Appendice 1:    Mappa dell'area del programma

    Appendice 2:    Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

    Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

    Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

    (articolo 88 CPR)

    Data di presentazione della proposta

    Versione attuale

    A.    Sintesi degli elementi principali

    Priorità

    Fondo

    Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in % (stima)

    Tipologia(e) di operazione

    Denominazione degli indicatori corrispondenti

    Unità di misura per l'indicatore

    Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

    Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

    Codice

    Descrizione

    Codice

    Descrizione

    B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

    L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

    Se sì, specificare quale società esterna:    Sì/No - Denominazione della società esterna

    Tipologie di operazione:

    1.1. Descrizione della tipologia di operazione

    1.2 Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

    1.3 Denominazione dell’indicatore 15

    1.4 Unità di misura dell'indicatore

    1.5 Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

    1.6 Importo

    1.7 Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

    1.8 Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

    1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

    11.10 Verifica del conseguimento dell'unità di misura

    - descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura

    - descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

    - descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti

    1.11 Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

    1.12 Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

    C: Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

    1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):

    2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:

    3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

    4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

    5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:



    Appendice 3: Finanziamento non collegato ai costi

    Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

    (articolo 89 CPR)

    Data di presentazione della proposta

    Versione attuale

    A.    Sintesi degli elementi principali

    Priorità

    Fondo

    Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

    Tipologia(e) di operazione

    Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

    Denominazione degli indicatori corrispondenti

    Unità di misura per l'indicatore

    Codice

    Descrizione

    Importo complessivo interessato

    B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

    Tipologie di operazione:

    1.1. Descrizione della tipologia di operazione

    1.2 Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

    1.3 Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

    1.4 Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

    1.5 Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

    1.6 Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

    1.7 Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

    Risultati tangibili intermedi

    Data

    Importi

    1.8 Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

    1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

    1.10 Verifica dell'adempimento del risultato o della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

    - descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o della condizione

    - descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

    - descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti

    1.11 Modalità per garantire la pista di controllo

    Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

    (1)

       Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

    (2)

       Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

    (3)

       Componenti 2 e 4

    (4)

       Componenti 2 e 4

    (5)

       Componenti 2 e 4

    (6)

       Componenti 3 e 4

    (7)

       FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito delle componenti 2 e 4

    (8)

       Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

    (9)

       Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

    (10)

       Componenti 2 e 4

    (11)

       Componenti 2 e 4

    (12)

       Componenti 2 e 4

    (13)

       Componenti 3 e 4

    (14)

       FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito delle componenti 2 e 4

    (15)

       Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.

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