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Document C:2006:145:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 145, 21 giugno 2006


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
21 giugno 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 145/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 145/2

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2

2006/C 145/3

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto C 13/06 (ex N 587/05) — Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

8

2006/C 145/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4167 — Mitsui/Vopak) ( 1 )

14

2006/C 145/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4151 — Orica/Dyno) ( 1 )

14

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 145/6

Invito a presentare proposte SUB 02-2006

15

2006/C 145/7

FIN-Helsinki: Gestione dei servizi aerei di linea — Bando di gara

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 giugno 2006

(2006/C 145/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2546

JPY

yen giapponesi

144,43

DKK

corone danesi

7,4550

GBP

sterline inglesi

0,68240

SEK

corone svedesi

9,2345

CHF

franchi svizzeri

1,5596

ISK

corone islandesi

93,92

NOK

corone norvegesi

7,8980

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5750

CZK

corone ceche

28,480

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,28

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0680

RON

leu rumeni

3,5250

SIT

tolar sloveni

239,64

SKK

corone slovacche

38,210

TRY

lire turche

2,0312

AUD

dollari australiani

1,7017

CAD

dollari canadesi

1,4026

HKD

dollari di Hong Kong

9,7437

NZD

dollari neozelandesi

2,0221

SGD

dollari di Singapore

1,9994

KRW

won sudcoreani

1 200,21

ZAR

rand sudafricani

8,8983

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0413

HRK

kuna croata

7,2675

IDR

rupia indonesiana

11 768,15

MYR

ringgit malese

4,598

PHP

peso filippino

66,807

RUB

rublo russo

33,9845

THB

baht thailandese

48,154


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 145/02)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 162/2006

Titolo: Capra di razza Thüringer Wald

Obiettivo: Miglioramento del patrimonio genetico

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheid für die Durchführung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der biologischen Vielfalt: „ Förderung und nachhaltige Nutzung der Population der Thüringer Wald Ziege “

Stanziamento: 212 770 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 100 %

Durata: 18 mesi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Regno Unito

Numero dell'aiuto: N 56/2006

Titolo: Estensione della riduzione dell'imposta sul cambiamento climatico — Prodotti di cui all'allegato I (Irlanda del Nord)

Obiettivo: Viene proposta l'estensione della riduzione del 100 % all'aliquota dell'imposta sul cambiamento climatico relativa al gas in Irlanda del Nord

Fondamento giuridico: Schedule 6 of the Finance Act 2000

Stanziamento:

2006-07

200 000 GBP

2007-08

300 000 GBP

2008-09

500 000 GBP

2009-10

500 000 GBP

2010-11

 600 000 GBP

Totale

2 100 000 GBP (3 083 474 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Riduzione del 100 % dell'aliquota d'imposta

Durata: Dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2011

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Austria (Niederösterreich)

Numero dell'aiuto: N 62/2006, N 64/2006 e N181/2006

Titolo: Aiuto per danni dovuti a catastrofi naturali

Obiettivo: Gli orientamenti approvati dalla Commissione nell'aiuto di Stato N 564a/2004 («gli orientamenti nazionali approvati») stabiliscono le condizioni e le modalità di compensazione per i produttori agricoli in caso di danni alla produzione agricola dovuti a inondazioni, smottamenti, frane, colate di fango, valanghe, terremoti, masse di neve e uragani. Come stabilito nella decisione C(2005) 6036 della Commissione, del 26.12.2005 (aiuto di Stato N 564a/2004), che approva gli orientamenti nazionali, le autorità austriache avevano assicurato che ogni situazione di emergenza oggetto di compensazione a favore dei produttori agricoli a norma degli orientamenti nazionali approvati sarebbe stata notificata individualmente alla Commissione. Non è versata alcuna compensazione finché la Commissione non approva l'esistenza di una catastrofe naturale nei singoli casi notificati. Nella fattispecie, le autorità austriache hanno notificato diverse situazioni di emergenza verificatesi nel 2005 e confermate dai servizi idrogeologici del governo del Land Niederösterreich. Le autorità austriache hanno specificato che i danni sarebbero stati valutati e la compensazione sarebbe stata attribuita in conformità con le disposizioni degli orientamenti nazionali approvati. La compensazione massima sarebbe stata pari al 20 % del danno stimato

Fondamento giuridico: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden des Landes Niederösterreich

Stanziamento: Stanziamento stimato 70 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 20 %

Durata: unica soluzione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Austria (Burgenland)

Numero dell'aiuto: N 63/2006

Titolo: Aiuto per l'indennizzo parziale dei danni causati dal gelo alla frutticoltura commerciale nel 2005

Obiettivo: Secondo le autorità austriache il 9.2.2005, il 2.4.2005 e il 21-23.4.2005 il gelo ha causato danni alle colture di frutta in tutto il territorio del Burgenland. Le autorità austriache propongono pertanto di indennizzare il 40 % della perdita economica subita dai frutticoltori a causa del gelo. L'indennizzo verrà corrisposto unicamente alle aziende frutticole che abbiano subito danni pari o superiori al 50 % del loro raccolto medio

Fondamento giuridico: Richtlinie der Burgenländischen Landesregierung über die teilweise Schadensabgeltung für Frostschäden im Erwerbsobstbau 2005

Stanziamento: 500 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %

Durata: Misura una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Veneto)

Numero dell'aiuto: N 72/06

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (siccità nel corso del periodo dal 15 giugno al 15 agosto 2005 nella provincia di Padova)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola e alle strutture agricole causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Fino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Veneto)

Numero dell'aiuto: N 74/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (venti impetuosi del 7 giugno 2005 in 3 comuni della Regione Veneto, provincia di Verona)

Obiettivo: Compensazione dei danni arrecati alle strutture agricole da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: 520 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni

Durata: Misura d'applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Misura di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo d'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Piemonte)

Numero dell'aiuto: N 76/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (siccità nell'estate 2005 nella provincia di Novara)

Obiettivo: Compensazione dei danni alle colture non assicurabili causati da avverse condizioni atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 %

Durata: Fino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Lombardia)

Numero dell'aiuto: N 83/B/05

Titolo: Regime di garanzie per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali

Obiettivo: Agevolare l'accesso al credito

Fondamento giuridico: «Deliberazione» della Giunta regionale n. 20201 del 14 gennaio 2005 — «Istituzione di un regime di garanzie per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali»

Stanziamento: 2 000 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Il regime non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

Durata: 6 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 84/06

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (venti violenti il 3 agosto 2005 nella provincia di Catania)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche (venti violenti il 3 agosto 2005 nella provincia di Catania)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Stanziamento: Da finanziare mediante il bilancio approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 %

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 85/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (gelate dal 10 gennaio al 10 marzo 2005 in 10 comuni della regione Sicilia, nella provincia di Ragusa)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 % dei danni

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 91/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (forti nevicate dal 26 gennaio al 20 febbraio 2005 in 3 comuni della Regione Sicilia, provincia di Caltanissetta)

Obiettivo: Compensazione dei danni arrecati alle strutture agricole da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si rinvia al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni

Durata: Misura d'applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Misura di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo d'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Regno Unito (Irlanda del Nord)

Numero dell'aiuto: N 119/2006

Titolo: Fondo di prelievo per i tuberi-seme di patate (Irlanda del Nord)

Obiettivo: Sostenere il settore dei tuberi-seme di patata in Irlanda del Nord grazie alle seguenti misure: distribuzione di materiale informativo, organizzazione di esposizioni e fiere e incentivazione dello sviluppo di prodotti di qualità

Fondamento giuridico:

Agriculture (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order 1984

Seed Potatoes (Levy) Order (Northern Ireland) 1985, as amended

Seed Potatoes (Levy) (Amendment) Order (Northern Ireland) 2004

Stanziamento: 185 000 GBP (277 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: 6 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Danimarca

Numero dell'aiuto: N 124/06

Titolo: Consulenza in materia di benessere del pollame da macello (creazione di strumenti di consulenza per la valutazione del benessere)

Obiettivo: Migliorare il benessere animale nel comparto della produzione biologica di pollame da macello. L'aiuto, pari ad un importo annuo di 240 000 DKK, sarà erogato all'Økologisk Landsforening a copertura del 50 % del costo di un progetto inteso a creare strumenti di consulenza per la valutazione del benessere nell'ambito della produzione di pollame biologico da consumo. I risultati del progetto saranno messi a disposizione di tutte le parti interessate, in particolare gli allevatori biologici

Fondamento giuridico:

Bekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 af lov om administration af Det Europæiske Fælleskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven)

Bekendtgørelse nr. 987 af 6. oktober 2004 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Stanziamento: 240 000 DKK (circa 32 140 EUR) l'anno.

Dotazione complessiva: circa 960 000 DKK

Intensità o importo dell'aiuto: 50 %

Durata: 2006-2009

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 125/2006

Titolo: Programma di allevamento della razza bovina Murnau-Werdenfels

Obiettivo: Esplorare le possibilità di allevamento conservativo

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheid für die Durchführung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der biologischen Vielfalt: „Modellhafte Entwicklung und Erprobung eines neuen Zuchtprogramms für die Rasse Murnau-Werdenfelser auf der Grundlage molekulargenetischer Charakterisierung“

Stanziamento: 20 240 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: 21 mesi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Danimarca

Numero dell'aiuto: N 132/06

Titolo: Aiuto per lo sviluppo di strumenti di consulenza per il confronto dei risultati di produzione nelle aziende produttrici di patate

Obiettivo: L'aiuto, pari a 150 000 DKK l'anno, sarà concesso a Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret per coprire i costi di un progetto destinato a elaborare strumenti che consentano di analizzare le differenze dei risultati di produzione tra aziende produtttici di patate comparabili. I risultati del progetto saranno messi a disposizione di tutte le parti interessate (ad esempio i produttori di patate) che saranno in grado di individuare i settori di attività su cui concentrarsi al fine di migliorare i risultati e la sicurezza dell'approvvigionamento

Fondamento giuridico:

Bekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 af lov om administration af Det Europæiske Fælleskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven)

Bekendtgørelse nr. 987 af 6. oktober 2004 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse nr. 973 af 4. december 2003 om produktionsafgift på kartoffler.

Stanziamento: 150 000 DKK (circa 20 106 EUR) l'anno.

Stanziamento complessivo pari a 900 000 DKK (circa 120 637 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: 2006-2011

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Finlandia

Numero dell'aiuto: N 136/2006

Titolo: Aiuti per i danni causati dalle inondazioni eccezionali del 2005

Obiettivo: Indennizzo dei danni provocati dalle inondazioni. Nella primavera del 2005 il repentino scioglimento della neve ha provocato inondazioni eccezionali, soprattutto nel bacino dei fiumi Ounasjoki, Ivalojoki e Tornionjoki. Nell'estate 2005 le piogge intense hanno provocato inondazioni in alcune parti del bacino del fiume Kokemäenjoki. Gli indennizzi per i danni provocati dalle inondazioni dovrebbero essere erogati per gli edifici e le strutture di produzione e per le coltivazioni di aziende agricole situate nei bacini dei fiumi citati

Fondamento giuridico: Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 284/1983, sellaisena kuin se on muutettuna laeilla 1310/1990 ja 92/1995, sekä asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 93/1995

Stanziamento: Ca. 0,162 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Compresa tra il 60 % e l'80 % a seconda del tipo di danno ammesso a beneficiare dell'indennizzo

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 145/2006

Titolo: Proroga: aiuti a favore delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle colture proteiche

Obiettivo: Proroga dell'aiuto a favore delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle colture proteiche

Fondamento giuridico: Code rural, articles L 611-1, L 621-1 et suivants

Stanziamento: Nuovo stanziamento: 1 400 000 EUR (700 000 EUR all'anno nel 2007 e nel 2008)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 55 % delle spese ammissibili

Durata: Proroga di due anni, dal 2007 al 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 146/2006

Titolo: Aiuti all'investimento per il macello di Aschaffenburg

Obiettivo: risparmio energetico, miglioramento del sistema operativo

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheide (Stadt Aschaffenburg, Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg).

Haushaltsgesetz

Stanziamento: 180 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 40 %

Durata: 2006/07

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 160/2006

Titolo: Razza ovina «Bentheimer Landschafe»

Obiettivo: Miglioramento del pool genetico

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheid für die Durchführung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der biologischen Vielfalt: «Erhaltung der Population der Bentheimer Landschafe unter Minimierung der Inzucht und Berücksichtigung der Zucht auf Scrapie-Resistenz»

Stanziamento: 29 656 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 100 %

Durata: 18 mesi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Galizia)

Numero dell'aiuto: N 162/05

Titolo: Aiuti per l'accesso alla proprietà di terreni agricoli in Galizia

Obiettivo: Agevolare l'accesso alla proprietà fondiaria agli agricoltori titolari di contratti storici di affitto e mezzadria in vigore da tempo immemorabile e disciplinati dal diritto consuetudinario della Galizia

Fondamento giuridico: Ante proyecto de Ley por el que se prorrogan los arrendamientos rusticos históricos y las aparcerías reguladas en la Ley 3/1993, del 16 de abril

Stanziamento: 240 000 EUR annui

Intensità o importo dell'aiuto: Il tasso dell'aiuto è complessivamente del 40 % (35 % per l'acquisto di terreni e 5 % per le spese amministrative) delle spese ammissibili, limitate ad un massimo di 90 151,82 per beneficiario

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/8


AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto C 13/06 (ex N 587/05) — Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 145/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 26.4.2006 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto succitato.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti di Stato, SPA 3, 6/05, B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Il 23 novembre 2005 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione una riduzione della tariffa per la fornitura di energia elettrica applicata alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna.

1.   Descrizione della misura

Ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (il decreto legge), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (l'Autorità per l'energia) fissa condizioni tariffarie alle forniture di energia elettrica destinate alle imprese appartenenti ai settori della produzione e lavorazione di alluminio, allumina, piombo, argento e zinco. Il decreto legge modifica la tariffa agevolata oggetto di indagine nel caso C 38/2004 e la estende ad un nuovo settore che finora non ne beneficiava, il ciclo cloro-soda. L'articolo 11, comma 12, del decreto legge non si applica ad Alcoa, che figurava tra i beneficiari nel caso C 38/2004. La tariffa agevolata sarà in vigore dal 1o gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010. La misura è attualmente sospesa e non vi è ancora stata esecuzione.

Con decisione 217/05 l'Autorità per l'energia ha stabilito una tariffa agevolata per le forniture di energia elettrica in Sardegna. Inoltre, ne ha disposto un aumento annuo fino al limite massimo del 4 % soltanto nel caso di incremento della media annua ponderata dei prezzi di riferimento sulle borse dell'energia di Amsterdam e Francoforte. L'Autorità per l'energia ha individuato quattro beneficiari: Euroallumina, ILA, Portovesme e Syndial.

2.   Valutazione della misura

Il finanziamento della tariffa agevolata proviene dalla componente A4 della tariffa per l'energia elettrica. La componente A4 è versata alla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (Cassa Conguaglio) sotto forma di un prelievo parafiscale applicato alla generalità dell'utenza di elettricità del mercato sia vincolato che libero in Italia. L'aiuto sarà versato ai previsti beneficiari dalla Cassa Conguaglio. La Commissione ritiene che il regime configuri un aiuto di Stato in quanto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

Per quanto riguarda gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione dubita che siano soddisfatti i requisiti per beneficiare della deroga ivi prevista al punto 4.15 per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Data la mancanza di informazioni da parte delle autorità italiane, la Commissione non può concludere che i prezzi di mercato dell'energia elettrica applicati alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna siano sostanzialmente più elevati di quelli applicati nel resto dell'Italia. Pertanto, la Commissione si chiede se i costi dell'energia elettrica costituiscano effettivamente uno svantaggio regionale ai fini dello sviluppo della Sardegna.

La Commissione dubita che l'aiuto sia commisurato allo svantaggio cui intende porre rimedio e non è certa che l'aiuto sia decrescente nel tempo e rispetti la durata massima di cinque anni. La Commissione ritiene che il modo in cui le autorità italiane hanno calcolato la tariffa agevolata tenda a configurare una sovraccompensazione dell'aiuto. La Commissione dubita che l'obiettivo dell'aiuto sia lo sviluppo regionale della Sardegna.

La Sardegna è una regione in sviluppo economico ai fini degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (1). La Commissione dubita che la Sardegna possa essere ammessa a beneficiare di un regime di aiuti al funzionamento che sarà prevalentemente attuato in base ai nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

La Commissione deve innanzitutto accertarsi che l'Italia recuperi l'aiuto presso Euroallumina, che ha formato oggetto di una recente decisione negativa della Commissione, prima di consentire ulteriori aiuti a detta società.

Infine, la Commissione dubita che la misura proposta dalle autorità italiane sia lo strumento meno distorsivo idoneo a risolvere il problema in questione.

3.   Conclusione

Considerato quanto sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Gli interessati sono invitati a presentare osservazioni in particolare per quanto concerne 1) la necessità dell'aiuto e il fatto che il prezzo dell'energia elettrica costituisca uno svantaggio per lo sviluppo regionale della Sardegna, 2) il grado di distorsione della concorrenza atteso sui mercati del prodotto dei beneficiari e su altri mercati e 3) la possibilità che uno strumento meno distorsivo della concorrenza permetta di conseguire un obiettivo analogo.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione ha l'onore di informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   Procedura

(1)

Il 16 novembre 2004 la Commissione ha avviato il procedimento riguardante la tariffa agevolata per l'energia elettrica consumata da imprese energivore localizzate in Sardegna (caso C 38/2004). Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha spiegato i dubbi che nutriva circa la compatibilità della misura.

(2)

Il 23 novembre 2005 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione una modifica della tariffa agevolata per l'energia elettrica fornita in Sardegna ai sensi dell'articolo 11, comma 12 del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito, decreto legge). Il 23 dicembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane. Il 2 marzo 2006 le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di informazioni. Il 25 luglio 2005 la Commissione ha ricevuto un reclamo da un concorrente concernente la nuova misura. Il 9 maggio 2006 alla Commissione è pervenuto un secondo reclamo da un altro concorrente.

2.   Descrizione della misura

(3)

Il decreto legge stabilisce che l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (di seguito, Autorità per l'energia) fissi, mediante delibera, una tariffa agevolata per l'energia elettrica consumata dalle imprese che appartengono ai settori della produzione e lavorazione di alluminio, allumina, cloro-soda, piombo, argento e zinco. Il decreto legge estende la tariffa agevolata oggetto di indagine nel caso C 38/2004 ad un nuovo settore che finora non ne beneficiava, il ciclo cloro-soda. L'articolo 11, comma 12 del decreto legge non si applica ad Alcoa, che figurava tra i beneficiari nel caso C 38/2004.

(4)

Il decreto legge stabilisce inoltre che l'Autorità per l'energia fissi mediante delibera le tariffe agevolate con riferimento ai prezzi praticati sui mercati europei per forniture analoghe di energia elettrica.

Delibera 217/05

(5)

L'articolo 11, comma 12 del decreto legge è stato applicato con delibera n. 217/05 dell'Autorità per l'energia (di seguito, delibera). Nella sua delibera l'Autorità per l'energia ha stabilito i prezzi esatti della tariffa agevolata applicabili a ciascuno dei settori economici dal 1o gennaio 2005. La tariffa agevolata sarà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

(6)

La delibera dispone un aumento fino al limite massimo del 4 % annuo della tariffa agevolata soltanto nel caso di incremento della media annua ponderata dei prezzi di riferimento sulle borse dell'energia di Amsterdam e Francoforte. Qualora la media annua ponderata del prezzo aumenti più del 4 %, l'incremento della tariffa agevolata sarà limitato al massimo al 4 %. Pertanto, vi è la possibilità che in certi anni l'aiuto non venga ridotto. La diminuzione annua garantita dell'aiuto si verificherebbe soltanto in caso di diminuzione della media ponderata dei prezzi di riferimento, il che appare alquanto improbabile.

(7)

L'articolo 3, comma 1 della delibera sottopone espressamente l'operatività dell'aiuto alla decisione adottata dalla Commissione in merito alla misura notificata. Le autorità italiane hanno confermato che i beneficiari attualmente non fruiscono di aiuto sotto forma di tariffa agevolata per l'energia elettrica.

(8)

La tariffa agevolata è finanziata mediante la componente A4 della tariffa elettrica. La componente A4 è versata alla Cassa conguaglio del settore elettrico sotto forma di un prelievo parafiscale applicato alla generalità dell'utenza di elettricità del mercato sia vincolato che libero in Italia.

I previsti beneficiari

(9)

Secondo la notifica, l'Autorità per l'energia ha individuato quattro beneficiari dell'aiuto: Euroallumina, società che produce allumina, ILA, società attiva nella laminazione dell'alluminio, Syndial, società del ciclo cloro-soda e Portovesme, società che produce zinco e piombo. Ad eccezione di Portovesme, i beneficiari sono verticalmente integrati, nel quadro di un polo industriale in cui Alcoa, produttore di alluminio, è il nucleo del complesso industriale. Le imprese beneficiarie sono tutte considerate imprese energivore e i costi energetici rappresentano una parte considerevole dei loro costi di produzione. Alcoa non figura tra i previsti beneficiari del regime tariffario speciale descritto all'articolo 11, comma 12 del decreto legge.

Il settore dell'energia elettrica in Sardegna

(10)

Tra gli argomenti addotti a giustificazione dell'aiuto, le autorità italiane sostengono che il prezzo dell'energia elettrica in Sardegna è superiore alla media sia italiana che europea. Esse insistono che siffatti prezzi elevati sono la conseguenza della forte componente del petrolio nel processo di generazione dell'energia elettrica e della mancanza di interconnessioni alle reti energetiche tra la Sardegna e la penisola. I generatori di energia elettrica non possono utilizzare il metano a ciclo combinato per produrre energia a basso costo in quanto l'isola non è collegata ad alcun gasdotto. Le imprese energivore non possono acquistare elettricità dalla penisola a causa dell'insufficiente capacità di interconnessione con la terraferma.

(11)

Le autorità italiane prevedono che i beneficiari non avranno più bisogno di tariffe elettriche agevolate dopo il 2010. L'Italia intende collegare l'isola al gasdotto Algeria-Italia entro il 2009. Inoltre, conta di potenziare l'interconnessione elettrica entro il 2010. Infine, sta per iniziare un progetto di autogenerazione che sarà realizzato dalle imprese energivore nella zona di Portovesme.

(12)

In base alle informazioni disponibili alla Commissione (2), si stima che la Sardegna disponga di una riserva di generazione di elettricità pari all'80 % del consumo massimo. In questa situazione di sovraccapacità la Sardegna ha sviluppato la tendenza a specializzarsi in industrie energivore quali la raffinazione del petrolio, l'industria petrolchimica e metallurgica che ora rappresenta il 40 % del consumo di energia elettrica dell'isola. Il consumo di energia elettrica da parte di imprese energivore nella zona di Portovesme corrisponde a circa il 27 % del consumo totale di energia elettrica in Sardegna (3). Syndial è l'unica impresa che dovrebbe beneficiare della misura in esame non situata nella zona di Portovesme.

3.   Valutazione preliminare della misura

(13)

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (4), la decisione di avvio del procedimento di indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune.

Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(14)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE “sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(15)

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1 che la Commissione deve valutare è se la misura costituisca un vantaggio selettivo. La riduzione delle tariffe elettriche procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre le tariffe ridotte avvantaggiano unicamente i produttori di allumina, laminati di alluminio, cloro-soda, piombo e zinco situati in Sardegna, ossia in questa fase, unicamente quattro imprese.

(16)

Quanto alla seconda condizione, affinché possa essere definita aiuto di Stato, occorre che la misura sia accordata direttamente dallo Stato o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato. Nella fattispecie, la decisione relativa alla riduzione tariffaria è adottata unilateralmente dalle autorità italiane. È finanziata mediante un prelievo parafiscale applicato agli utenti di energia elettrica in Italia e versato alla Cassa Conguaglio, fondo pubblico gestito dallo Stato. Pertanto l'aiuto è finanziato mediante risorse statali.

(17)

Ai sensi della terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, l'aiuto deve falsare, o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in questione minacciano di falsare la concorrenza in quanto rafforzano la posizione finanziaria delle imprese beneficiarie che fruiscono in una riduzione dei costi rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, dato che i prodotti delle imprese in questione (alluminio, allumina, piombo, argento, zinco, cloro-soda) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

(18)

Per le ragioni suddette, la misura descritta all'articolo 11, comma 12 del decreto legge è vietata dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e può essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato CE. Mediante la notifica alla Commissione del regime in questione, l'Italia ha adempiuto l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Compatibilità dell'aiuto

(19)

La misura è stata notificata a titolo di aiuto regionale. La Commissione ha pertanto valutato se la misura possa essere giustificata in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (5).

(20)

La riduzione delle tariffe elettriche costituisce un aiuto al funzionamento che rientra tra le forme di aiuto più distorsive della concorrenza e in quanto tale di norma è vietata. Tuttavia, in casi eccezionali gli aiuti al funzionamento possono essere concessi qualora l'aiuto all'investimento non sia sufficiente a innescare un processo di sviluppo regionale nel caso in cui gli svantaggi strutturali della regione siano troppo elevati. L'aiuto al funzionamento può essere concesso in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) in base alle condizioni enunciate al punto 4.15 degli orientamenti sugli aiuti regionali. La Sardegna, nell'attuale carta degli aiuti regionali, può beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

L'aiuto non persegue un obiettivo regionale

(21)

Innanzitutto, la Commissione fa presente che secondo i principi generali del diritto, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. Affinché un aiuto al funzionamento possa essere concesso ai sensi del punto 4.15 degli orientamenti sugli aiuti regionali, occorre che lo Stato membro dimostri l'esistenza di svantaggi e ne quantifichi l'importanza.

(22)

Le autorità italiane insistono sul fatto che i prezzi elevati dell'energia elettrica in Sardegna costituiscono uno svantaggio per lo sviluppo delle industrie energivore dell'isola. Tuttavia, per quanto riguarda i prezzi medi dell'energia elettrica quotati sull'Ipex (Italian Power Exchange — borsa elettrica), risulta che i prezzi medi dell'energia elettrica in Sardegna sono inferiori a quelli di molte regioni italiane (6).

(23)

Per quanto concerne i prezzi medi applicati alle imprese energivore, le autorità italiane hanno spiegato che questi prezzi sono negoziati bilateralmente tra i produttori e i distributori di energia elettrica e non sono quotati pubblicamente. Pertanto le autorità italiane hanno spiegato che non possono fornire i prezzi dell'energia elettrica pagati dai previsti beneficiari e dai concorrenti situati in altre regioni italiane. Tuttavia, il decreto stabilisce, nel preambolo, che i prezzi della tariffa agevolata sono il risultato del raffronto dei prezzi per le industrie energivore in Europa e in Italia effettuato dall'Autorità per l'energia. In assenza di siffatte informazioni la Commissione non può valutare se i beneficiari paghino prezzi più elevati di quelli pagati dalle imprese energivore situate nel resto d'Italia.

(24)

Tuttavia, le informazioni in possesso della Commissione sembrano confermare che i prezzi dell'energia elettrica applicati in Sardegna alle imprese energivore sono analoghi o perfino più bassi di quelli rilevati nel resto d'Italia.

(25)

Dalle informazioni in possesso della Commissione si evince che la situazione attuale in Sardegna è non solo di sovraccapacità, ma anche di eccedenza di generazione di energia elettrica. Nel 2004 il 5,4 % dell'energia elettrica prodotta in Sardegna non ha trovato un consumatore disposto a pagarne il prezzo (7). L'eccesso di produzione di energia elettrica è in parte provocato dei nuovi generatori attualmente installati, tra cui lo stabilimento a ciclo combinato di gassificazione che utilizza residui del petrolio a Sarroch. La costruzione della nuova centrale che utilizzerà la tecnologia della gassificazione del carbone Sulcis e che sarà interamente riservata all'approvvigionamento dei previsti beneficiari della misura di aiuto di Stato in questione, non farà che aumentare la sovraccapacità e l'eccesso di produzione. A siffatta sovraccapacità si troverà una soluzione unicamente quando i generatori di energia elettrica potranno esportare l'energia elettrica prodotta attraverso la nuova interconnessione nel 2010.

(26)

La sovraccapacità e l'eccesso di produzione di energia elettrica possono unicamente fungere da incentivo per i generatori a vendere energia elettrica al prezzo più basso possibile fino al 2010. Tenuto conto, inoltre, del forte potere di contrattazione dei beneficiari si può prevedere che l'energia fornita ai beneficiari provenga da alcuni dei più efficienti generatori di energia in Sardegna (8).

(27)

La Commissione dubita che i prezzi dell'energia elettrica siano uno svantaggio regionale e quindi dubita della necessità della misura. Infatti, la misura non sembra perseguire come obiettivo lo sviluppo regionale, ma la concessione di un aiuto ad un determinato gruppo d'impresse energivore.

L'aiuto non è proporzionale

(28)

Ai sensi del punto 4.15 gli aiuti devono essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e il loro livello deve essere proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.

(29)

La Commissione dubita che le tariffe agevolate fissate dall'Autorità per l'energia per il 2005 siano proporzionali agli svantaggi che, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, intendono compensare. Le autorità italiane sostengono che l'aiuto è regionale, tuttavia il preambolo della delibera spiega che la tariffa agevolata per il 2005 è stata calcolata sulla base dei prezzi dell'energia elettrica applicati in Europa ad imprese energivore. Qualora l'aiuto fosse destinato a compensare gli svantaggi regionali, la tariffa agevolata avrebbe dovuto essere calcolata sulla base dei prezzi praticati nel resto d'Italia.

(30)

Inoltre, la delibera, nel preambolo, afferma che il calcolo della tariffa agevolata per il 2005 rappresenta la media dei prezzi praticati in Europa per forniture analoghe alle industrie energivore. Tuttavia le autorità italiane non hanno fornito prove che tale caso ricorra nella fattispecie. Invece, dalle informazioni in possesso della Commissione (9) sembrerebbe che la tariffa agevolata rappresenti il prezzo medio soltanto tra il prezzo più elevato e il prezzo più basso praticati in Europa. Pertanto, è possibile che il prezzo medio ponderato si avvicini più al prezzo più elevato che al prezzo medio tra quello più elevato e quello più basso. Tale dubbio è confermato anche dalle informazioni fornite da un terzo interessato, che ha presentato un reclamo, secondo le quali il prezzo medio pagato dalle fonderie di zinco UE nel 2004 è di circa 30 EUR/MWh (10). Pertanto, la tariffa agevolata di 23 EUR/MWh calcolata dalle autorità italiane per Portovesme sembra molto bassa.

(31)

La Commissione teme che l'approccio adottato dalle autorità italiane per calcolare la tariffa agevolata possa costituire una sovraccompensazione e dubita che l'aiuto sia proporzionale allo svantaggio regionale che l'Italia intende compensare.

(32)

In generale, la riduzione delle tariffe dell'energia elettrica concessa ad imprese energivore sembra costituire una delle forme di aiuto più distorsive della concorrenza. Le merci prodotte dai beneficiari sono scambiate a livello internazionale e in alcuni casi, i costi dell'energia rappresentano la maggior parte dei loro costi di produzione. Come si evince dagli argomenti addotti da coloro che hanno presentato reclamo, la riduzione dei costi energetici costituisce un grande vantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti, che devono pagare prezzi di mercato per la fornitura di energia elettrica. Inoltre, la tariffa agevolata per i previsti beneficiari esclude dalla concorrenza una parte considerevole del mercato elettrico liberalizzato della Sardegna.

(33)

La Commissione dubita che la misura proposta dall'Italia, mediante la concessione dell'aiuto sotto forma di tariffa agevolata per l'energia elettrica, sia proporzionata all'obiettivo e che non sia distorsiva della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

L'aiuto non è decrescente

(34)

Ai sensi del punto 4.17 degli orientamenti sugli aiuti regionali, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

(35)

Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità italiane, l'aiuto non può essere considerato decrescente. Nella delibera si afferma che l'incremento annuo della tariffa agevolata sarà equivalente all'incremento della media ponderata dei prezzi di riferimento nelle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e Francoforte. La delibera limita inoltre l'aumento annuo al 4 %.

(36)

Pertanto, quando la media ponderata dei prezzi di riferimento nelle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e Francoforte registra un aumento annuo superiore al 4 %, la tariffa agevolata aumenterà meno dei prezzi di riferimento medi ponderati e l'aiuto aumenterà. Un terzo interessato, che ha presentato reclamo, ha fornito informazioni da cui risulta che i prezzi forward dell'energia elettrica per il resto dell'anno 2005 in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito sono aumentati perlomeno del 20 % (11). Se l'aumento annuo della media ponderata dei prezzi di riferimento è inferiore al 4 %, la tariffa agevolata aumenterà unicamente dello stesso importo e l'aiuto rimarrà inalterato. Vi sarà una riduzione garantita dell'aiuto soltanto in caso di diminuzione della media ponderata dei prezzi di riferimento nelle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte.

(37)

La Commissione non può ritenere che la misura sia temporanea. La misura deve essere valutata in relazione agli aiuti concessi negli anni precedenti la notifica a tutti i previsti beneficiari, eccetto Syndial.

(38)

Inoltre, secondo prassi consolidata, la Commissione non autorizza gli aiuti al funzionamento per più di cinque anni, e la misura proposta dalle autorità italiane dovrebbe durare sei anni.

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013

(39)

Il regime sarà in vigore durante il periodo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (12). Poiché negli ultimi anni la sua economia è cresciuta, la Sardegna è considerata una regione a sviluppo economico ai fini degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Ciò significa che alla data del 31 dicembre 2006, la Sardegna cesserà di essere ammissibile alle forcelle più elevate di aiuto autorizzate per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e potrà invece beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Dato che la possibilità di concedere aiuti al funzionamento è prevista unicamente per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ciò significa che la Sardegna non potrà più concedere aiuti al funzionamento.

(40)

Poiché gli orientamenti suddetti prevedono un periodo transitorio di due anni per l'eliminazione lineare graduale dei regimi di aiuti al funzionamento esistenti, non sembrerebbe appropriato permettere l'adozione di nuove misure di aiuto al funzionamento per pochi mesi e poi eliminarle, in particolare qualora il regime di aiuti al funzionamento alteri la concorrenza, come nella fattispecie e tenuto conto di tutti i dubbi formulati. Pertanto, la Commissione dubita che la regione possa essere ammissibile ad un regime di aiuti al funzionamento che sarà prevalentemente in vigore in base agli orientamenti in materia aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Dubbi sulla compatibilità dell'aiuto

(41)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli orientamenti sugli aiuti regionali non siano una base valida per autorizzare la misura in questione. La Commissione, inoltre, dubita che la misura possa beneficiare di una deroga al divieto degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 per qualsiasi altro motivo e l'Italia non ha individuato nessun altro possibile motivo. Pertanto la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Giurisprudenza Deggendorf

(42)

Uno dei beneficiari, Euroallumina, è stato destinatario di una decisione negativa della Commissione nel caso C 80/01 il 7 dicembre 2005. Alla Commissione non risulta che Euroallumina abbia rimborsato l'aiuto. Di conseguenza, la Commissione ritiene che detta società non possa beneficiare di ulteriori aiuti fintantoché non sarà stato recuperato il precedente aiuto incompatibile, però l'Italia non ha escluso Euroallumina dalla misura.

4.   Conclusione

(43)

La presente decisione della Commissione concerne misure di aiuto di Stato basate sull'articolo 11, comma 12 del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.

(44)

Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato della CE, invita l'Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

(45)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

(46)

La Commissione comunica al governo italiano che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviando copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  GU C 54 del 4 marzo 2006, pag. 13.

(2)  Piano Energetico Ambientale Regionale. Sintesi della proposta. Disponibile sul sito:

www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051129115234.pdf

(3)  Studio di Fattibilità. Progetto Integrato Miniera Centrale. Parte III. Revisione 1 del 28 maggio 2004. A cura di Sotacarbo. Pagine da 1-9. Disponibile sul sito:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051130102937.pdf. Questi dati includono Alcoa, che non beneficia della misura in questione, bensì di una tariffa agevolata ai sensi dell'articolo 11, comma 11 del decreto legge.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. GU C 74 del 10 marzo 1998, pag. 9.

(6)  I prezzi medi di mercato Day-ahead dell'Ipex sono disponibili sul sito:

http://www.mercatoelettrico.org/GmeWebInglese/Default.aspx

(7)  Studio di Fattibilità Progetto Integrato Miniera Centrale, parte III, allegato 3.4.4. a cura di Sotacarbo, pag. 1. Disponibile sul sito:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051130103748.pdf. Alcuni dati si possono trovare nel Piano Energetico Ambientale Regionale, pag. 14.

(8)  Secondo il Piano Energetico Ambientale Regionale, l'area del Sulcis vicino a Portovesme ha due generatori, uno che utilizza una caldaia con letto fluido circolante alimentata a carbone (340 MW) e l'altra che utilizza un misto di petrolio e carbone per produrre energia elettrica (250 MW).

(9)  Documento consultabile: Formazione di provvedimenti in materia di tariffe speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, pag. 7. Disponibile sul sito:

www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_050919.pdf.

(10)  Informazione ricavata dal Brook Hunt's Annual Study on Zinc Smelters and Projects 2005, acquistabile presso: www.brookhunt.com

(11)  Valutazione Forward Platts.

(12)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, GU C 54 del 4 marzo 2006, pag. 13.


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/14


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4167 — Mitsui/Vopak)

(2006/C 145/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 14.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4167. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/14


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4151 — Orica/Dyno)

(2006/C 145/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23.5.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4151. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


III Informazioni

Commissione

21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/15


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE SUB 02-2006

(2006/C 145/06)

La Commissione prevede di erogare contributi per un importo complessivo indicativo di 13 950 000 EUR finalizzati alla promozione degli obiettivi della politica dei trasporti. Le priorità politiche sono state stabilite nel programma di lavoro 2006 adottato dalla Commissione.

I principali temi selezionati riguardano la sicurezza stradale nonché gli aspetti relativi alla logistica dei trasporti e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture destinate agli operatori del settore aereo, ferroviario e marittimo.

Le informazioni relative a questo invito a presentare proposte sono disponibili sul sito della Direzione generale dell'energia e dei trasporti al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_fr.htm


21.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/16


FIN-Helsinki: Gestione dei servizi aerei di linea

Bando di gara

(2006/C 145/07)

1.   Introduzione: In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo finlandese (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni) ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Helsinki-Varkaus-Savonlinna.

Le norme relative ai suddetti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 145 del 21.6.2006.

Se entro l'1.6.2006 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea sulla rotta Helsinki-Varkaus-Savonlinna nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni limiterà l'accesso a questo collegamento a un unico vettore. In questo caso, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, il diritto all'esercizio di tali servizi è concesso previo espletamento di una gara d'appalto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha deciso di pubblicare il bando di gara il 24.3.2006.

2.   Oggetto della gara d'appalto: Fornitura di servizi aerei di linea sulla rotta Helsinki-Varkaus-Savonlinna dall'1.8.2006 al 31.7.2009.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio, del 23.7.1992.

4.   Procedura di gara: La gara di appalto si svolgerà in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992.

L'amministrazione aggiudicatrice può respingere tutte le offerte se il prezzo è troppo elevato o se la situazione o le esigenze di organizzazione del servizio subiscono modificazioni significative, così da rendere irrealizzabile o impossibile l'effettuazione del proposto servizio secondo le modalità descritte nel bando di gara.

Sino alla firma del contratto, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni conserva il diritto di rinviare la data d'inizio del servizio proposto. In tal caso, la data di scadenza ultima subirà un rinvio corrispondente.

5.   Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il bando di gara, le norme specifiche applicabili alla gara, il contratto, la descrizione degli oneri di servizio pubblico e i formulari per la presentazione dell'offerta, può essere richiesto al seguente indirizzo:

Liikenne- ja viestintäministeriö, Kirjaamo, PL 31 FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki.

[Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, servizio di cancelleria, BP 31, FIN-00023 Consiglio dei ministri, Helsinki].

La documentazione può essere anche richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: kirjaamo@mintc.fi o mediante fax (358-9) 16 02 86 19.

6.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo, in euro, richiesto a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione. Il corrispettivo richiesto deve basarsi su una valutazione delle spese e delle entrate effettive, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dagli oneri di servizio pubblico. Il corrispettivo deve coprire esclusivamente la gestione del servizio aereo propriamente detto e le spese sostenute negli aeroporti di Helsinki-Vantaa, Varkaus e Savonlinna unicamente per la gestione del servizio aereo su questa rotta. L'importo del corrispettivo non comprende i costi sostenuti su altri collegamenti o in altri aeroporti.

Il corrispettivo e le spese devono essere espressi in euro.

7.   Tariffe: Le offerte devono specificare i prezzi, le relative condizioni di validità e le varie categorie di biglietti previste dal sistema di tariffazione. Il prezzo dei biglietti deve essere compatibile con l'onere di servizio pubblico imposto su questa rotta.

8.   Criteri di selezione: La selezione avviene tra le offerte conformi al bando di gara che rispettano le condizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato d'oneri. Nella selezione del vettore aereo, si tiene conto — conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — dell'adeguata qualità del servizio offerto, in particolare delle tariffe e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell'eventuale corrispettivo finanziario richiesto.

9.   Durata del contratto: Il contratto è valido a decorrere dalla data in cui è stato sottoscritto fino al 31.7.2009. Il periodo di esercizio inizia l'1.8.2006 e termina il 31.7.2009.

Qualora il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dovesse rinviare la data di inizio del servizio, la data di scadenza ultima dei servizi e del contratto subirà un rinvio corrispondente.

10.   Modifica e risoluzione del contratto: Il contratto può essere modificato solo a condizione che le variazioni apportate non si traducano nell'inosservanza degli obblighi connessi all'onere di servizio pubblico su questa rotta. Le modifiche apportate al contratto devono essere formulate per iscritto. Le parti hanno il diritto di recedere dal contratto per i motivi previsti dalla clausole contrattuali.

11.   Sanzioni in caso di inadempimento del contratto: Il vettore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempimento o di adempimento parziale dei suddetti obblighi, l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre l'importo del corrispettivo da versare.

12.   Data limite per la presentazione delle offerte: L'offerta deve essere presentata entro 31 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

13.   Modalità di presentazione delle offerte: L'offerta deve pervenire al Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni entro le ore 16.15 del giorno menzionato al punto 12. La busta deve recare la dicitura: «Tarjous, Varkauden ja Savonlinnan lentoliikenne (“Offerta, servizio aereo di Varkaus e Savonlinna”), 808/79/2005». L'offerta può essere inviata per posta all'indirizzo di cui al punto 5 o depositata presso la cancelleria del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (Liikenne- ja Viestintäministeriö, Kirjaamo, Eteläesplanadi 16, Helsinki). La cancelleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16.15.

Il prezzo dell'offerta deve figurare in una busta separata sigillata sulla quale è indicato il nome dell'offerente.

L'offerta deve essere valida fino al 30.11.2006.

14.   Periodo di validità del bando di gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha il diritto di interrompere la procedura di gara e/o di rifiutare tutte le offerte qualora un vettore aereo comunitario annunci all'amministrazione finlandese dell'aviazione civile, prima dell'1.6.2006, l'intenzione di istituire un servizio aereo di linea sulla rotta in questione a decorrere dall'1.8.2006, conformemente agli oneri di servizio pubblico, senza godere di diritti esclusivi né esigere un corrispettivo finanziario.

Un'offerta può essere accettata solo se il bilancio dello Stato prevede fondi sufficienti per il progetto in questione e se la federazione di comuni della regione di Savonlinna e la città di Varkaus si impegnano da parte loro a finanziare il progetto in questione.


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