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Document L:2007:063:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 63, 01 marzo 2007


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
1 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente l’autorizzazione del potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi  ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 185/2007 della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per quanto riguarda la proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi  ( 1 )

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos  ( 1 )

9

 

*

Direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb  ( 1 )

17

 

*

Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini  ( 1 )

24

 

*

Direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron  ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (CE) N. 184/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

concernente l’autorizzazione del potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato potassio diformiato (Formi LHS) come additivo per mangimi per i suinetti (slattati) e per i suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Il metodo di analisi descritto nella domanda di autorizzazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguarda la determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo di analisi di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(5)

Secondo le conclusioni contenute nel parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») il 14 febbraio 2006 (3), la sicurezza dell’additivo per il consumatore, l’utilizzatore e l’ambiente è già stata appurata e non muterà a seguito dell’impiego proposto. L’Autorità conclude inoltre che l’impiego del preparato non ha effetti negativi su questa ulteriore categoria di animali e che il suo impiego può migliorare i parametri zootecnici (incremento di peso medio giornaliero, efficienza di utilizzo del mangime) per i suinetti (slattati) e per i suini da ingrasso. Essa ritiene che il piano per il monitoraggio post-commercializzazione presentato dal richiedente sia adeguato. L’Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato dovrebbe essere autorizzato secondo quanto precisato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

È quindi opportuno abrogare l’articolo 1 regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (4), il quale aveva autorizzato tale impiego in base alle disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1810/2005 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto «Formi LHS» come additivo per mangimi per i suinetti svezzati e per i suini da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 14 febbraio 2006. The EFSA Journal (2006) 325, pagg. 1-16.

(4)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 8.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo (denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento completo con tasso di umidità del 12 %

Categoria dell’additivo zootecnico. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)

4d800

BASF Aktiengesellschaft

Potassio diformiato

(Formi LHS)

Composizione dell’additivo

Potassio diformiato: min. 98 %

Silicato: max. 1,5 %

Acqua: max. 0,5 %

Sostanza attiva

Potassio diformiato, solido n. CAS 20642-05-1

Metodo analitico  (1):

Cromatografia ionica con rivelatore di conduttività

Suinetti (slattati)

 

6 000

18 000

Da impiegare fino a ca. 35 kg.

La miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 18 000 mg per kg di alimento completo.

L’additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela.

Questo prodotto può provocare il pericolo di seri danni all’occhio. È necessario adottare misure per la protezione dei lavoratori

21.3.2017

 

 

 

 

Suini da ingrasso

 

6 000

12 000

La miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 12 000 mg per kg di alimento completo.

L’additivo va incluso in mangimi composti in forma di premiscela.

Questo prodotto può provocare il pericolo di seri danni all’occhio. È necessario adottare misure per la protezione dei lavoratori

21.3.2017


(1)  Informazioni dettagliate sul metodo analitico possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/4


REGOLAMENTO (CE) N. 185/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per quanto riguarda la proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Dato il carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie.

(2)

Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), prevede alcune misure transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2006, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(3)

Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), prevede alcune misure transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2006, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(4)

Il 7 settembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere sulla sicurezza in relazione ai rischi biologici posti dalle norme di trattamento dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e il compostaggio.

(5)

Sulla base del parere dell'EFSA sopraindicato, è stato adottato il regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (4), che stabilisce le condizioni per la convalida delle norme di trasformazione alternative.

(6)

Le misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 non limitano gli operatori interessati nell'utilizzazione delle procedure di convalida introdotte dal regolamento (CE) n. 208/2006.

(7)

Le norme di trasformazione alternative possono ora essere approvate dall'autorità competente degli Stati membri se la convalida è stata effettuata con successo. Gli Stati membri hanno però bisogno di più tempo per completare le procedure di convalida.

(8)

Inoltre, in certe regioni dell'UE si utilizzano comunemente processi di fermentazione mesofilica. Questi processi non sono stati trattati in modo specifico nel parere dell'EFSA sopraindicato. Tuttavia, essi potrebbero non soddisfare tutte le prescrizioni stabilite per la convalida delle norme di trasformazione alternative. La Commissione ha perciò chiesto all'EFSA un parere sulla sicurezza del processo di fermentazione mesofilica. L'EFSA sta attualmente valutando i possibili rischi di tale processo.

(9)

In attesa del parere dell'EFSA e per dare agli Stati membri maggior tempo per convalidare i processi alternativi, le misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 vanno prorogate per un ulteriore periodo al fine di permettere agli Stati membri di autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la legislazione nazionale sulle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(10)

È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «30 giugno 2008».

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data «30 giugno 2008».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).

(3)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2006.

(4)  GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25.


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/6


REGOLAMENTO (CE) N. 186/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

(2)

Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi per cavalli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Il metodo di analisi descritto nella domanda di autorizzazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguarda la determinazione della sostanza attiva dell'additivo nel mangime. Il metodo di analisi di cui all'allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(5)

L’impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) è stato autorizzato per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (3), per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (4), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi e all’autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell’alimentazione per animali (5), per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (6), per le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (7), e per gli agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 21 settembre 2006, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (8).

(6)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per i cavalli. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 12 settembre 2006 che il preparato di Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (9). Essa ha inoltre concluso che il preparato di Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) non comporta per questa ulteriore categoria di animali nessun rischio che, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l’autorizzazione. In base a tale parere l'utilizzo di tale preparato è efficace per migliorare la digestione delle fibre da parte dei cavalli. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato dovrebbe essere autorizzato secondo quanto precisato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15.

(4)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).

(5)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

(6)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26).

(7)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12.

(8)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(9)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto «Biosaf Sc 47», un preparato di Saccharomyces cerevisiae, come additivo per mangimi per cavalli. Adottato il 12 settembre 2006, The EFSA Journal (2006) 384, pagg. 1-9.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo (Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo con tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

(Biosaf Sc 47)

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 5 × 109 CFU/g additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

Metodi analitici  (1)

Metodo delle diluizioni successive (pour-plate method) con un estratto di lievito cloramfenicolo agar, basato sul metodo ISO 7954

Reazione a catena della polimerasi (PCR)

Cavalli

 

8x108

7x109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Dosi raccomandate:

1,25x1010 _ 6x1010 CFU giornalieri per capo.

21.3.2017


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


DIRETTIVE

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/9


DIRETTIVA 2007/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui (QMR) dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Le QMR di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3)

La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere le QMR attuali per il fosfamidone ed il mevinfos sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione delle QMR comunitarie. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione.

(4)

L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative al fosfamidone e al mevinfos sono soppresse.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(4)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Fosfamidone

0,01 (1)

Cereali

Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)

0,01 (1)

Cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Fosfamidone

Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,01 (1)

0,01 (1)

I)

AGRUMI

 

 

Pompelmi

 

 

Limoni

 

 

Limette

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

Arance

 

 

Pomeli

 

 

Altro

 

 

II)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

 

Mandorle

 

 

Noci del Brasile

 

 

Noci di acagiù

 

 

Castagne e marroni

 

 

Noci di cocco

 

 

Nocciole

 

 

Noci del Queensland

 

 

Noci di pecàn

 

 

Pinoli

 

 

Pistacchi

 

 

Noci comuni

 

 

Altro

 

 

III)

POMACEE

 

 

Mele

 

 

Pere

 

 

Cotogne

 

 

Altro

 

 

IV)

DRUPACEE

 

 

Albicocche

 

 

Ciliegie

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

Prugne

 

 

Altro

 

 

V)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

Uve da tavola

 

 

Uve da vino

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

More

 

 

More di rovo

 

 

More-lamponi

 

 

Lamponi

 

 

Altro

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

Mirtilli neri

 

 

Mirtilli rossi

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

Uvaspina

 

 

Altro

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

 

VI)

FRUTTA VARIA

 

 

Avocadi

 

 

Banane

 

 

Datteri

 

 

Fichi

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchi

 

 

Manghi

 

 

Olive (da tavola)

 

 

Olive (da olio)

 

 

Papaia

 

 

Frutti della passione

 

 

Ananassi

 

 

Melagrane

 

 

Altro

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

0,01 (1)

0,01 (1)

I)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

Barbabietole

 

 

Carote

 

 

Manioca

 

 

Sedani-rapa

 

 

Rafano

 

 

Topinambur

 

 

Pastinaca

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

Ravanelli

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

Patate dolci

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

Rape

 

 

Igname

 

 

Altro

 

 

II)

ORTAGGI A BULBO

 

 

Agli

 

 

Cipolle

 

 

Scalogni

 

 

Cipolline

 

 

Altro

 

 

III)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

a)

Solanacee

 

 

Pomodori

 

 

Peperoni

 

 

Melanzane

 

 

Gombo

 

 

Altro

 

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

Cetrioli

 

 

Cetriolini

 

 

Zucchine

 

 

Altro

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

Meloni

 

 

Zucche

 

 

Cocomeri

 

 

Altro

 

 

d)

Granturco dolce

 

 

IV)

CAVOLI

 

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

Cavoli broccoli (compresi i calabresi)

 

 

Cavolfiori

 

 

Altro

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

Cavoli cappucci

 

 

Altro

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

 

Cavoli cinesi

 

 

Cavoli ricci

 

 

Altro

 

 

d)

Cavoli rapa

 

 

V)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

 

a)

Lattughe e simili

 

 

Crescione

 

 

Dolcetta

 

 

Lattuga

 

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

Rucola

 

 

Foglie e steli di brassica

 

 

Altro

 

 

b)

Spinaci e simili

 

 

Spinaci

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

Altro

 

 

c)

Crescione acquatico

 

 

d)

Cicoria Witloof

 

 

e)

Erbe

 

 

Cerfoglio

 

 

Erba cipollina

 

 

Prezzemolo

 

 

Foglie di sedano

 

 

Altro

 

 

VI)

LEGUMI (freschi)

 

 

Fagioli (non sgranati)

 

 

Fagioli (senza baccello)

 

 

Piselli (non sgranati)

 

 

Piselli (sgranati)

 

 

Altro

 

 

VII)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

Asparagi

 

 

Cardi

 

 

Sedani

 

 

Finocchi

 

 

Carciofi

 

 

Porri

 

 

Rabarbaro

 

 

Altro

 

 

VIII)

FUNGHI

 

 

a)

Funghi coltivati

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

3.

Legumi da granella

0,01 (1)

0,01 (1)

Fagioli

 

 

Lenticchie

 

 

Piselli

 

 

Lupini

 

 

Altro

 

 

4.

Semi oleosi

0,01 (1)

0,01 (1)

Semi di lino

 

 

Semi di arachide

 

 

Semi di papavero

 

 

Semi di sesamo

 

 

Semi di girasole

 

 

Semi di colza

 

 

Semi di soia

 

 

Semi di senape

 

 

Semi di cotone

 

 

Semi di canapa

 

 

Altro

 

 

5.

Patate

0,01 (1)

0,01 (1)

Patate precoci

 

 

Patate tardive

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,02 (1)

0,02 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,02 (1)

0,02 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/17


DIRETTIVA 2007/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3)

Uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione.

(4)

L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (2). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Su richiesta della Commissione l'EFSA (3) ha fornito un parere sul rischio relativo alle QMR nella presente direttiva.

(8)

Gli allegati della direttiva 90/642/CEE devono essere modificati di conseguenza.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte A dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificata in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, pagg. 1-23.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative all'aldicarb sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui

Aldicarb (somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb)

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,02 (1)

i)

AGRUMI

 

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altro

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

Mandorle

 

Noci del Brasile

 

Noci di acagiù

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci di pecan

 

Pinoli

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altro

 

iii)

POMACEE

 

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altro

 

iv)

DRUPACEE

 

Albicocche

 

Ciliegie

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

Prugne

 

Altro

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

More

 

More di rovo

 

More-lamponi

 

Lamponi

 

Altro

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

Uva spina

 

Altro

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

vi)

VARIE

 

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Licci

 

Manghi

 

Olive (da tavola)

 

Olive (da olio)

 

Papaia

 

Passiflore

 

Ananas

 

Melograni

 

Altro

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

i)

RADICI E TUBERI

0,02 (1)

Bietola rossa (o da orto)

 

Carote

 

Manioca

 

Sedani rapa

 

Rafano

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

 

Salsefrica

 

Patate dolci

 

Rutabaga

 

Rape

 

Igname

 

Altro

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,05

Agli

 

Cipolle

 

Scalogni

 

Cipolline

 

Altro

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

0,02 (1)

a)

Solanacee

 

Pomodori

 

Peperoni

 

Melanzane

 

Gombo

 

Altro

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

Cetrioli

 

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altro

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altro

 

d)

Mais dolce

 

iv)

CAVOLI

0,02 (1)

a)

Cavoli a infiorescenza

 

Cavoli broccoli

 

Cavolfiori

 

Altro

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoli di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

 

Altro

 

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

 

Cavoli ricci

 

Altro

 

d)

Cavoli rapa

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

0,02 (1)

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

Rucola

 

Foglie e steli di brassica

 

Altro

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Bietole da foglia e da costa

 

Altro

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Witloof

 

e)

Erbe

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altro

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,02 (1)

Fagioli (con baccello)

 

Fagioli (senza baccello)

 

Piselli (con baccello)

 

Piselli (senza baccello)

 

Altro

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,02 (1)

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altro

 

viii)

FUNGHI

0,02 (1)

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella

0,02 (1)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Lupini

 

Altro

 

4.

Semi oleosi

0,05 (1)

Semi di lino

 

Semi di arachide

 

Semi di papavero

 

Semi di sesamo

 

Semi di girasole

 

Semi di colza

 

Semi di soia

 

Semi di senape

 

Semi di cotone

 

Semi di canapa

 

Altro

 

5.

Patata

0,02 (1)

Patate precoci

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,05 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/24


DIRETTIVA 2007/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini figurano nell'allegato II della direttiva in questione.

(2)

Poiché le direttive del Consiglio 72/461/CEE (3) e 80/215/CEE (4) sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2006, i riferimenti alle direttive in questione contenuti nella direttiva 92/119/CEE devono essere sostituiti da riferimenti agli allegati II e III della direttiva 2002/99/CE.

(3)

È opportuno disporre una soluzione specifica per quanto riguarda il marchio di identificazione delle carni e l'uso successivo dello stesso, nonché la destinazione dei prodotti derivati, nei casi in cui la situazione sanitaria relativa alla malattia vescicolare dei suini lo consenta, a condizione che non venga meno il livello di protezione dalla malattia vescicolare dei suini a causa del commercio intracomunitario o del commercio internazionale.

(4)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che il marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE non ha incontrato l'approvazione degli operatori e dei consumatori dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio di identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare. Tuttavia, nell'interesse dei controlli, è importante che gli Stati membri informino anticipatamente la Commissione qualora decidano di applicare un marchio alternativo d'identificazione, nel caso della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini.

(5)

Il marchio d'identificazione alternativo di cui alla presente direttiva dev'essere chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da applicare alle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5), o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (6).

(6)

A differenza delle disposizioni di natura generale dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE, le disposizioni specifiche relative alla malattia vescicolare dei suini contenute nell'allegato II della citata direttiva non prevedono l'autorizzazione allo spostamento degli animali da un allevamento all'interno della zona di protezione qualora si verifichi la possibilità che il divieto di spostamento venga mantenuto oltre 30 giorni a causa del manifestarsi di altri casi di contagio. È opportuno prevedere questo tipo di deroghe per gli allevamenti in cui la permanenza degli animali per periodi superiori ai 30 giorni potrebbe causare problemi.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE è modificata come segue.

1)

Il punto 2 è modificato come segue:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i):

i)

non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7);

ii)

sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

b)

si aggiunge la seguente lettera h):

«h)

i)

In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (9);

Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale.

ii)

Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni:

Image

XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l’insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica mutatis mutandis.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(4)  GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2005, pag. 1).

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(7)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(9)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/26


DIRETTIVA 2007/11/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva esistente tribenuron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2005/54/CE della Commissione (5).

(2)

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: acetamiprid e thiacloprid con la direttiva 2004/99/CE della Commissione (6), imazosulfuron, metossifenozide e S-metolachlor con la direttiva 2005/3/CE della Commissione (7) e milbemectin con la direttiva 2005/58/CE della Commissione (8).

(3)

L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).

(4)

Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(5)

Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (9) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (10) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(6)

Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(7)

La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere l'approntamento di utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.

(8)

È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.

(9)

Le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione.

(4)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

(5)  GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21.

(6)  GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6.

(7)  GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19.

(8)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17.

(9)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(10)  Parere del comitato scientifico per le piante riguardante questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso il 14 luglio 1998) (http://ec.europa.eu/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin, thiacloprid e tribenuron:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Acetamiprid

0,01 (1)  (2)

Cereali

Imazosulfuron

0,01 (1)  (2)

Cereali

Metossifenozide

0,05 (1)  (2)

Cereali

Metolachlor, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, tra cui l'S-metolachlor (somma degli isomeri)

0,05 (1)  (2)

Cereali

Somma di MA4 + 8,9Z-MA4, espressa in milbemectin

0,05 (1)  (2)

Cereali

Thiacloprid

0,02 (1)  (2)

Cereali

Tribenuron-metile

0,01 (1)  (2)

Cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  

(p)

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 21 marzo 2011.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, metossifenozide e thiachloprid:

 

Quantità massime in mg/kg

Residui di antiparassitari

per carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602

per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406

per uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408

«Acetamiprid e il suo metabolita IM-2-1

carne 0,05 (1)  (2); fegato 0,1 (2); rognoni 0,2 (2); grasso 0,05 (1)  (2); altri 0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Metossifenozide

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Thiacloprid

carne 0,05 (2); fegato 0,3 (2); rognoni 0,3 (2); grasso 0,05 (2); altri 0,01 (1)  (2)

0,03 (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  

(p)

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 21 marzo 2011.»


ALLEGATO III

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui

Acetamiprid

Imazosulfuron

Metossifenozide

Somma di MA4 + 8,9Z-MA4, espressa in milbemectin

Metolachlor, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, tra cui l'S-metolachlor (somma degli isomeri)

Thiacloprid

Tribenuron-metile

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

0,01 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

I)

AGRUMI

1 (2)

 

1 (2)

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

Limette

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

II)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

III)

POMACEE

0,1 (2)

 

2 (2)

0,05 (1)  (2)

 

0,3 (2)

 

Mele

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

IV)

DRUPACEE

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Albicocche

0,1 (2)

 

 

 

 

0,3 (2)

 

Ciliegie

0,2 (2)

 

 

 

 

0,3 (2)

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

0,1 (2)

 

0,3 (2)

 

 

0,3 (2)

 

Prugne

0,02

 

 

 

 

0,1 (2)

 

Altro

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

V)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

0,01 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

1 (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

 

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,5 (2)

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

1 (2)

 

More

 

 

 

 

 

 

 

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

1 (2)

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

 

 

 

 

 

Uvaspina

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

VI)

FRUTTA VARIA

0,01 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

Avocadi

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

 

 

 

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

1 (2)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

Licci

 

 

 

 

 

 

 

Manghi

 

 

 

 

 

 

 

Olive (da tavola)

 

 

 

 

 

 

 

Olive (da olio)

 

 

 

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

 

 

 

Frutti della passione

 

 

 

 

 

 

 

Ananassi

 

 

 

 

 

 

 

Melagrane

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

I)

ORTAGGI A RADICI E TUBERO

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Barbabietole

 

 

 

 

 

 

 

Sedani rapa

 

 

 

 

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

Rafano

 

 

 

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

 

 

 

 

Ravanelli

 

 

 

 

 

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

 

 

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

Navoni

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

II)

ORTAGGI A BULBO

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Agli

 

 

 

 

 

 

 

Cipolle

 

 

 

 

 

 

 

Scalogni

 

 

 

 

 

 

 

Cipolline

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

III)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

0,1 (2)

 

2 (2)

 

 

0,5 (2)

 

Peperoni

0,3 (2)

 

1 (2)

 

 

1 (2)

 

Melanzane

0,1 (2)

 

0,5 (2)

 

 

0,5 (2)

 

Gombo

 

 

 

 

 

 

 

Altro

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,3 (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,3 (2)

 

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

Meloni

 

 

 

 

 

0,2 (2)

 

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

0,2 (2)

 

Altro

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

d)

Granturco dolce

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

IV)

CAVOLI

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli cappucci

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli cinesi

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

d)

Cavoli rapa

 

 

 

 

 

 

 

V)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Lattughe e simili

 

 

 

 

 

2 (2)

 

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

5

 

 

 

 

 

 

Lattuga

5

 

 

 

 

 

 

Scarola

 

 

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

Foglie e steli di brassica

 

 

 

 

 

 

 

Altro

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

b)

Spinaci e simili

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Spinaci

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di rapa (bieta da coste)

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

d)

Witloof

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

e)

Erbe aromatiche

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

3 (2)

 

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

VI)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

Fagioli (non sgranati)

 

 

0,2 (2)

 

 

1 (2)

 

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

 

 

 

 

Piselli (non sgranati)

 

 

 

 

 

 

 

Piselli (sgranati)

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

VII)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

Sedani

 

 

 

 

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

 

 

 

Carciofi

 

 

 

 

 

 

 

Porri

 

 

 

 

 

 

 

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

VIII)

FUNGHI

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

 

0,01 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

Semi di lino

 

 

 

 

 

 

 

Semi di arachide

 

 

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza

 

 

 

 

 

0,3 (2)

 

Semi di soia

 

 

2 (2)

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

 

 

 

 

 

Semi di cotone

0,02

 

2 (2)

 

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

Altro

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

5.

Patate

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Patate precoci

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  

(p)

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto al 21 marzo 2011.»


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