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Document C:2007:190:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 190, 15 agosto 2007


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
15 agosto 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 190/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 190/02

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

2

2007/C 190/03

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

4

2007/C 190/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

6

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 190/05

Avviso di scadenza di misure antidumping

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 190/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4760 — Amadeus/Sabre/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2007/C 190/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4832 — Penske/GM/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2007/C 190/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2007/C 190/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4749 — PSB/Ovako) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2007/C 190/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 agosto 2007

(2007/C 190/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3591

JPY

yen giapponesi

160,74

DKK

corone danesi

7,4422

GBP

sterline inglesi

0,6788

SEK

corone svedesi

9,315

CHF

franchi svizzeri

1,6421

ISK

corone islandesi

89,31

NOK

corone norvegesi

7,975

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

27,978

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

254,41

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6991

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7897

RON

leu rumeni

3,2021

SKK

corone slovacche

33,502

TRY

lire turche

1,7752

AUD

dollari australiani

1,6184

CAD

dollari canadesi

1,4352

HKD

dollari di Hong Kong

10,6306

NZD

dollari neozelandesi

1,8571

SGD

dollari di Singapore

2,0673

KRW

won sudcoreani

1 267,22

ZAR

rand sudafricani

9,8424

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2965

HRK

kuna croata

7,3068

IDR

rupia indonesiana

12 714,38

MYR

ringgit malese

4,7276

PHP

peso filippino

62,247

RUB

rublo russo

34,721

THB

baht thailandese

43,079


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2007/C 190/02)

Numero XA

XA 7021/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione Lazio

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Lazio

Base giuridica

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni

Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

Articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Articolo 45, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti: importo annuo totale 6 milioni di EUR (1)

Intensità massima dell'aiuto

L'intensità lorda dell'aiuto non può superare:

il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti ai sensi dell'art.87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE

il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni

Data di applicazione

Data di invio della presente scheda alla Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88 par 3 del Trattato CE fino al 30 giugno 2008, data in cui termina il periodo di validità del regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato, salvo eventuali proroghe

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI cooperative per la realizzazione di progetti di investimento in immobilizzazioni materiali da effettuare dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

Le spese ammissibili (al netto IVA) riguardano l'acquisizione di aree e fabbricati, l'esecuzione di opere murarie, l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti

Settore (o settori) economico interessato

Tutti i settori

 

oppure

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera (tutta)

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Servizi (tutti)

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Lazio — Assessorato Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Area Risorse per le attività produttive

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

I-00147 Roma

Organo deliberante:

«Comitato di gestione Foncooper- Regione Lazio» ai sensi della convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito Spa (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto 119, I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato in data 13 maggio 2002 tra la Regione Lazio e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA)

Altre informazioni

Importo massimo del singolo finanziamento: 2 milioni di EUR, nel limite del 70 % degli investimenti ammessi

L'aiuto concesso è costituito dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento


(1)  La spesa annua indicata è cumulativa della spesa prevista dal regime avente medesima base giuridica e destinato alle PMI rientranti nell'ambito di applicazione sia del regolamento (CE) n. 70/2001, per settori diversi da quelli oggetto della presente scheda, sia del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2007/C 190/03)

Numero XA

XA 7022/07

Stato membro

Italia

Regione

Piemonte

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve il singolo aiuto

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Piemonte

Base giuridica

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

Deliberazione regionale n. 73-14507 del 29.12.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti: importo annuo totale 8 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, l'intensità dell'aiuto non può superare il 7,5 % o il 15 % in relazione alla dimensione aziendale

Quando l'investimento è effettuato in una zona ammessa agli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, ma comunque nei limiti indicati all'articolo 4 punto 3) del regolamento (CE) n. 70/2001.

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità massima di aiuto non potrà superare:

il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato — CE

il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Data di applicazione

Data di inoltro della presente scheda informativa

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto

Spese ammissibili (al netto IVA) riguardanti l'acquisizione di aree e fabbricati, l'esecuzione di opere murarie, l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti.

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

«Regione Piemonte — Direzione Formazione Professionale e Lavoro Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità»

Via Magenta, 12

I-10128 Torino

Organo deliberante:

«Comitato di gestione Foncooper — Regione Piemonte», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto, 119 I-00187 Roma) e degli atti aggiuntivi stipulati in data 3 maggio 2002 tra la Regione Piemonte e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA) ed in data 15 novembre 2005 tra la Regione Piemonte e la Banca Nazionale del Lavoro SpA

Altre informazioni

Importo massimo del singolo finanziamento: 2 milioni di EUR, nel limite del 70 % degli investimenti ammessi

L'aiuto concesso è costituito dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2007/C 190/04)

Numero dell'aiuto: XA 7023/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Verhoging toegevoegde waarde landbouwproducten, onderdeel verwerking en afzet).

Fondamento giuridico:

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:47, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'aiuto è concesso per un importo massimo pari a 2,83 milioni di EUR, conformemente alla misura 123 del programma per lo sviluppo agricolo 2007-2013.

Intensità massima dell'aiuto: 35 % delle spese per progetto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001; l'intensità massima dell'aiuto è definita all'apertura delle sovvenzioni, sulla base del citato decreto (Openstellingsbesluit LNV-subsidies).

Data di applicazione: La citata normativa (Regeling LNV-subsidies) entra in vigore il 1o aprile 2007, ma non prevede l'apertura delle sovvenzioni in questo settore.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2008 (conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001), tenuto conto del periodo di adeguamento che va fino al 31 dicembre 2008 [conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001].

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto mira a promuovere progetti intesi a migliorare le prestazioni globali dell'impresa, relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e/o della commercializzazione di prodotti agricoli, conformemente all'allegato I del trattato CE.

L'aiuto è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera d) del regolamento (CE) n. 70/2001.

Settore economico: Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Osservazioni

Settore interessato: imprese del settore agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Altre informazioni: L'aiuto mira a concedere una sovvenzione supplementare nell'ambito della misura 123 del programma per lo sviluppo agricolo 2007-2013, conformemente all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La citata misura 123 comprende le seguenti azioni: 1) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti, di cui all'allegato I del trattato CE, e 2) investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti e tecnologie, di cui all'allegato I del trattato CE.

La presente notifica di esenzione si applica esclusivamente agli investimenti di cui al punto 1). Gli investimenti di cui al punto 2) sono presentati nella notifica XS 137/07.

Sia la notifica XS 137/07 che la presente notifica riguardano una sovvenzione supplementare nell'ambito della misura 123 del programma per lo sviluppo agricolo 2007-2013.

Numero dell'aiuto: XA 7024/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel onderzoek)).

Fondamento giuridico:

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:32,

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'aiuto è finanziato dall'importo supplementare (11,75 milioni di EUR) della scheda di misura 124 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Intensità massima dell'aiuto: Per ciascun progetto (di cooperazione), il 35 % dei costi di cui all'articolo 5bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001, con un massimale di 500 000 EUR.

Data di applicazione: Il Regeling LNV-subsidies (il regolamento del ministero dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti relativo a regole in materia di concessione di sovvenzioni) entra in vigore il 1o aprile 2007. Nessun pagamento verrà effettuato prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2008 [conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001] tenuto conto del periodo di aggiustamento che dura fino al 31 dicembre 2008 [sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001].

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo è promuovere la cooperazione tra gli agricoltori e tra gli agricoltori e altre imprese tramite la concessione di aiuti che consentano di coprire i costi della cooperazione nel quadro dell'esecuzione di un progetto orientato alla ricerca programmata o critica, al fine di acquisire nuove conoscenze da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare significativamente i prodotti, processi o servizi esistenti.

L'aiuto soddisfa le condizioni dell'articolo 5bis, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Settore economico: Tutti i settori

Osservazioni

Questo regime di aiuti si applica a tutte le imprese agricole che producono i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, alle PMI attive nel settore agricolo (l'intera gamma delle imprese che partecipano alla lavorazione dei prodotti agricoli, nonché al marketing, al commercio, alla prestazione di servizi, alla logistica all'approvvigionamento per quanto riguarda i prodotti agricoli lavorati o non lavorati) e le imprese di silvicoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Altre informazioni: Questo regime di aiuti è inteso a fornire finanziamenti aggiuntivi per la misura 124 del programma di sviluppo rurale (2007-2013) conformemente all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Le seguenti attività rientrano nell'ambito di applicazione della misura 124 del programma: 1). cooperazione in materia di innovazione — sviluppo preconcorrenziale e 2). cooperazione in materia di innovazione — sviluppo industriale.

La presente notifica riguarda soltanto gli investimenti del tipo descritto al punto 2. Gli investimenti di cui al punto 1 sono coperti dalla notifica XS 138/07.

Sia la presente notifica che la notifica XS 138/07 riguardano pertanto aiuti che debbono fornire finanziamenti aggiuntivi per la misura 124 del programma di sviluppo rurale (2007-2013).


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/8


Avviso di scadenza di misure antidumping

(2007/C 190/05)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Accessori per tubi di ferro o di acciaio

Russia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1)

25.8.2007


(1)  GU C 286 del 23.11.2006, pag. 8.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4760 — Amadeus/Sabre/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 190/06)

1.

In data 7 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Amadeus IT Group, S.A. («Amadeus», Spagna) e Sabre Inc. («Sabre», Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa di nuova costituzione (di diritto irlandese) Moneydirect, che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Amadeus: distribuzione e vendita di servizi di viaggio attraverso un sistema mondiale di distribuzione («GDS»), servizi informatici per il settore del trasporto aereo,

per Sabre: distribuzione e vendita di servizi di viaggio attraverso un GDS, agenzia di viaggi on-line, servizi di gestione, software e servizi di consulenza per il settore del trasporto aereo,

per Moneydirect: prestazione di servizi di esecuzione e compensazione dei pagamenti per l'industria del turismo.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione via fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, nell'ambito del numero di riferimento COMP/M.4760 — Amadeus/Sabre/JV al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4832 — Penske/GM/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 190/07)

1.

In data 6 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Penske Corporation («Penske», Stati Uniti) e General Motors Corporation («GM», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa VM Motori SpA («VMM», Italia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Penske: distribuzione e affitto di autoveicoli,

per GM: produzione di autoveicoli,

per VMM: motori diesel.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4832 — Penske/GM/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 190/08)

1.

In data 7 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cetelem S.A. («Cetelem», Francia), controllata da Groupe BNP Paribas S.A. («BNPP», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Findomestic Banca S.p.A. («Findomestic», Italia), attualmente controllata congiuntamente da Cetelem e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. («CRF», Italia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cetelem: credito al consumo ed altri servizi finanziari per consumatori in Francia ed a livello internazionale,

BNPP: private banking, attività bancarie di investimento e al dettaglio,

Findomestic: credito al consumo in Italia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4749 — PSB/Ovako)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 190/09)

1.

In data 8 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Pampus Stahlbeteiligungs GmbH («PSB», Germania), appartenente al gruppo Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG («PIB», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Ovako Holding B.V. («Ovako», Svezia), attualmente controllata congiuntamente da PSB, Hombergh Holdings B.V. («Hombergh», Paesi Bassi) e W.P. de Pundert Ventures B.V. («de Pundert», Paesi Bassi), mediante conclusione di un nuovo patto parasociale.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PSB: appartiene al gruppo PSB, che ha partecipazioni in diverse società attive nel settore dell'acciaio,

per Ovako: produzione di prodotti lunghi di acciaio speciale e acciaio lavorato per l'industria automobilistica ed il settore dell'ingegneria civile.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4749 — PSB/Ovako, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 190/10)

1.

In data 8 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sagard SAS («Sagard», Francia), appartenente al gruppo Power Corporation of Canada («PCC», Canada), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Fläkt Woods (Luxembourg) SARL («Fläkt Woods», Lussemburgo), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PCC: servizi assicurativi, finanziari e di comunicazione, tecnologia e biotecnologia,

per Sagard: fondi di investimento,

per Fläkt Woods: sistemi di ventilazione e di trattamento dell'aria, sistemi per il movimento dell'aria.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


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