This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document L:2020:324:FULL
Official Journal of the European Union, L 324, 6 October 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 324, 6 ottobre 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 324, 6 ottobre 2020
|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1393 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 197 del 12.6.2020, pag. 22.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1394 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Varaždinski klipič» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Varaždinski klipič» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Varaždinski klipič» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Varaždinski klipič» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 197 del 12.6.2020, pag. 26.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1395 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Il Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e una domanda di una nuova autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(4) |
Nel parere del 28 gennaio 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che non è né irritante per gli occhi e la pelle né sensibilizzante della pelle, ma dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può essere efficace nelle pollastre allevate per la produzione di uova. |
|
(5) |
La valutazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1292/2008. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», per le pollastre allevate per la produzione di uova e, per la medesima categoria e per il medesimo gruppo funzionale, per i polli da ingrasso è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1292/2008 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36).
(3) EFSA Journal 2020; 18(2):6014.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
|
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||
|
4b1822 |
Evonik Nutrition & Care GmbH |
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 |
Composizione dell’additivo Preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con un tenore minimo di:
Forme solide |
Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova |
- |
1 × 109 |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva Spore di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 |
|||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar (EN 15 784 ) Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
|||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1396 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
relativo all’autorizzazione di geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di geranile, formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, acetato di nerile, isobutirrato di nerile, isobutirrato di geranile e acetato di prenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Le sostanze geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di geranile, formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, acetato di nerile, isobutirrato di nerile, isobutirrato di geranile e acetato di prenile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze additive sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Nel parere del 25 maggio 2016 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che, secondo le stime, il livello d’uso sicuro per l’ambiente marino dovrebbe essere 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d’uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l’ambiente marino, pertanto non ne è autorizzato l’uso negli animali marini. Dato che le sostanze in questione sono efficaci come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso nel medesimo parere che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Sebbene il richiedente abbia ritirato la domanda per l’acqua di abbeveraggio, dovrebbe essere possibile l’utilizzo delle sostanze in questione nei mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua. |
|
(5) |
L’Autorità ha concluso che in assenza di dati le sostanze in questione dovrebbero essere considerate pericolose per la pelle, come pure in caso di contatto oculare e di esposizione per via respiratoria. Si ritiene inoltre che il geraniolo, il citrale e il farnesolo siano sensibilizzanti della pelle. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(6) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo delle sostanze in questione come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(7) |
Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione effettuata dall’Autorità, sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni. |
|
(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali
(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2016;14(6):4512.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. |
|||||||||||||||||||||
|
2b02012 |
- |
Geraniolo |
Composizione dell’additivo Geraniolo Caratterizzazione della sostanza attiva Geraniolo Prodotto mediante sintesi chimica o distillazione frazionata di un olio essenziale Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C10H18O Numero CAS: 106-24-1 Numero FLAVIS: 02.012 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del geraniolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b02029 |
- |
3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo (farnesolo) |
Composizione dell’additivo 3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 96 % Formula chimica: C15H26O Numero CAS: 4602-84-0 Numero FLAVIS: 02.029 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b02058 |
- |
(Z)-nerolo |
Composizione dell’additivo (Z)-nerolo Caratterizzazione della sostanza attiva (Z)-nerolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C10H18O Numero CAS: 106-25-2 Numero FLAVIS: 02.058 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dello (Z)-nerolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b05020 |
- |
Citrale |
Composizione dell’additivo Citrale Caratterizzazione della sostanza attiva Citrale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 96 % Formula chimica: C10H16O Numero CAS: 5392-40-5 Numero FLAVIS: 05.020 Per la determinazione del citrale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09011 |
- |
Acetato di geranile |
Composizione dell’additivo Acetato di geranile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di geranile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 90 % Formula chimica: C12H20O2 Numero CAS: 105-87-3 Numero FLAVIS: 09.011 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’acetato di geranile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09048 |
- |
Butirrato di geranile |
Composizione dell’additivo Butirrato di geranile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di geranile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 92 % Formula chimica: C14H24O2 Numero CAS: 106-29-6 Numero FLAVIS: 09.048 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di geranile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09076 |
- |
Formiato di geranile |
Composizione dell’additivo Formiato di geranile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di geranile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 94 % Formula chimica: C11H18O2 Numero CAS: 105-86-2 Numero FLAVIS: 09.076 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del formiato di geranile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09128 |
- |
Propionato di geranile |
Composizione dell’additivo Propionato di geranile Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di geranile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 92 % Formula chimica: C13H22O2 Numero CAS: 105-90-8 Numero FLAVIS: 09.128 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propionato di geranile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09169 |
- |
Propionato di nerile |
Composizione dell’additivo Propionato di nerile Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di nerile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C13H22O2 Numero CAS: 105-91-9 Numero FLAVIS: 09.169 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del propionato di nerile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09212 |
- |
Formiato di nerile |
Composizione dell’additivo Formiato di nerile Caratterizzazione della sostanza attiva Formiato di nerile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 90 % Formula chimica: C11H18O2 Numero CAS: 2142-94-1 Numero FLAVIS: 09.212 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del formiato di nerile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09213 |
- |
Acetato di nerile |
Composizione dell’additivo Acetato di nerile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di nerile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 93 % Formula chimica: C12H20O2 Numero CAS: 141-12-8 Numero FLAVIS: 09.213 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’acetato di nerile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09424 |
- |
Isobutirrato di nerile |
Composizione dell’additivo Isobutirrato di nerile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di nerile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 92 % Formula chimica: C14H24O2 Numero CAS: 2345-24-6 Numero FLAVIS: 09.424 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’isobutirrato di nerile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09431 |
- |
Isobutirrato di geranile |
Composizione dell’additivo Isobutirrato di geranile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di geranile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C14H24O2 Numero CAS: 2345-26-8 Numero FLAVIS: 09.431 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’isobutirrato di geranile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
2b09692 |
- |
Acetato di prenile |
Composizione dell’additivo Acetato di prenile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di prenile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C7H12O2 Numero CAS: 1191-16-8 Numero FLAVIS: 09.692 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’acetato di prenile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
- |
- |
- |
|
26.10.2030 |
||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1397 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 come additivo nutrizionale, alla sua estensione dell’uso e all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 348/2010
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
|
(2) |
La L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 348/2010 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Inoltre nella domanda si chiedeva, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, di autorizzare l’uso della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 nell’acqua di abbeveraggio nella categoria «additivi nutrizionali», nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» per tutte le specie animali, e nei mangimi nella categoria «additivi organolettici», nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo per mangimi per l’utilizzo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. La domanda riguarda l’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Nel parere del 28 gennaio 2020 (3) (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre precisato che la L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 presenta un pericolo in caso di inalazione per le persone che manipolano l’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Per quanto riguarda la L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 non sono stati dichiarati effetti nocivi per la sicurezza degli utilizzatori. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è una fonte efficace dell’aminoacido essenziale isoleucina per gli animali non ruminanti e che per essere pienamente efficace nei ruminanti, la L-isoleucina di supplementazione dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. L’Autorità ha espresso preoccupazioni in merito alla somministrazione simultanea per via orale dell’aminoacido nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi. L’Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-isoleucina. Nel caso di una supplementazione con L-isoleucina nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali. |
|
(6) |
Al fine di permettere un migliore controllo della L-isoleucina, è opportuno che, quando usata come aromatizzante, essa sia sottoposta a restrizioni e condizioni. Nei casi in cui la L-isoleucina sia usata come aromatizzante, il tenore raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni. Per quanto riguarda l’utilizzo della L-isoleucina come aromatizzante, l’Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia se la sostanza viene usata al livello della dose raccomandata. L’utilizzo della L-isoleucina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio. Il fatto che la L-isoleucina non sia autorizzata come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua. |
|
(7) |
L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(8) |
La valutazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(9) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 348/2010. |
|
(10) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è rinnovata ed estesa all’uso nell’acqua di abbeveraggio alle condizioni indicate nell’allegato.
La L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
2. La L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 189, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Articolo 2
1. La L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e le premiscele che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti L-isoleucina prodotta da Escherichia coli FERM ABP-10641 e le premiscele che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 348/2010 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (UE) n. 348/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 29).
(3) EFSA Journal 2020; 18(2):6022.
(4) EFSA Journal 2020; 18(2):6021.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
|
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
|||||||||||||||||||||||||
|
3c381 |
- |
L-isoleucina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 93,4 % (sulla sostanza secca) |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
26 ottobre 2030 |
||||||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM ABP-10641 Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 Numero CAS: 73-32-5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Per l’identificazione della L-isoleucina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nelle premiscele:
Per la quantificazione dell’isoleucina nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nell’acqua:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
3c383 |
- |
L-isoleucina |
Composizione dell’additivo Polvere con un contenuto minimo di L-isoleucina del 90 % |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
26 ottobre 2030 |
||||||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 Numero CAS: 73-32-5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Per l’identificazione della L-isoleucina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nelle premiscele:
Per la quantificazione dell’isoleucina nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nell’acqua:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
|||||||||||||||||||||||||
|
3c381 |
- |
L-isoleucina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 93,4 % (sulla sostanza secca) |
Tutte le specie animali |
|
- |
- |
|
26 ottobre 2030 |
||||||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli FERM ABP-10641 Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico Formula chimica: C6H13NO2 Numero CAS: 73-32-5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Per l’identificazione della L-isoleucina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’isoleucina nelle premiscele:
|
|||||||||||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
(3) Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA [EFSA Journal 2020;18(2):6022]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche).
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1398 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli e che abroga il regolamento (CE) n. 886/2009 (titolare dell’autorizzazione All-Technology Ireland Ltd.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
|
(2) |
Il preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 886/2009 (2) della Commissione come additivo per mangimi destinati ai cavalli. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Nel parere del 12 novembre 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso autorizzate, il Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato una sostanza moderatamente irritante per gli occhi e un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Poiché l’Autorità non è stata in grado di giungere a una conclusione sulla nuova dose minima proposta, è opportuno mantenere le dosi stabilite in precedenza. |
|
(5) |
La valutazione del Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 886/2009. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 886/2009 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Alltech France) (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66).
(3) EFSA Journal 2019; 17(12):5918.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
|
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||
|
4a1704 |
All-Technology Ireland Ltd. |
Saccharomyces cerevisae CBS 493.94 |
Composizione dell’additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 con un tenore minimo di: 1 × 109 CFU/g di additivo In polvere e granulato |
Cavalli |
- |
1,6 × 109 |
- |
|
26.10.2030 |
||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CBS 493,94 |
|||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con utilizzo di agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo (EN 15789:2009) Identificazione: metodo della reazione a catena della polimerasi (CEN/TS 15790:2008) |
|||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1399 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei gatti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il butilidrossianisolo è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda relativa ai gatti. |
|
(4) |
Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "antiossidanti". La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Nei pareri del 6 marzo 2018 (3) e del 12 novembre 2019 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il butilidrossianisolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato una sostanza irritante per gli occhi e per la pelle e un potenziale sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Dato che l'utilizzo del butilidrossianisolo è autorizzato come antiossidante nei prodotti alimentari a livelli d'uso comparabili, l'Autorità ha inoltre concluso che non sono necessari studi che ne dimostrino l'efficacia come antiossidante nei mangimi destinati a tutte le specie animali. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(6) |
La valutazione del butilidrossianisolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo del butilidrossianisolo come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(7) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del butilidrossianisolo, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "antiossidanti", è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2018;16(3):5215.
(4) EFSA Journal 2019;17(12):5913.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Formula chimica, descrizione, metodi di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
||||||||||||||
|
Categoria: Additivi tecnologici. Gruppo funzionale: antiossidanti. |
||||||||||||||
|
1b320 |
Butilidrossianisolo |
Composizione dell'additivo Butilidrossianisolo (BHA) (≥98,5 %) Forma solida cerosa |
Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti |
- |
- |
150 |
|
26.10.2030 |
||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva Miscela di:
Numero CAS: 25013-16-5 C11H16O2 |
||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Per la quantificazione del BHA nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione del BHA nelle premiscele e nei mangimi:
|
||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1400 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
relativo all’autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e da ingrasso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) e l’articolo 4 del medesimo regolamento prevede l’autorizzazione di una nuova utilizzazione di un additivo. |
|
(2) |
L’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico è stato autorizzato per un periodo illimitato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati al pollame e appartenenti al gruppo funzionale «coloranti compresi i pigmenti», nella rubrica «carotenoidi e xantofille». L’additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 4 e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo nell’acqua di abbeveraggio e di rivalutazione dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e da ingrasso. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Nei pareri dell’8 marzo 2016 (3) e del 12 novembre 2019 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. Per quanto riguarda la tossicità dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico per inalazione, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito al rischio da inalazione per gli utilizzatori dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo in questione è efficace nel conferire colore agli alimenti di origine animale. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Per quanto riguarda l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, la Commissione ritiene che, in caso di utilizzo simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi, sia difficile rispettare i tenori massimi stabiliti per motivi di sicurezza, in quanto nei mangimi potrebbero essere usati anche altri additivi contenenti carotenoidi e xantofille. L’utilizzo simultaneo di estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi moltiplica le modalità di somministrazione e aumenta il rischio di superare i tenori massimi autorizzati per gli additivi contenenti carotenoidi e xantofille. Pertanto, l’autorizzazione all’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio dovrebbe essere negata. |
|
(6) |
La valutazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo dell’estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenoico come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(7) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
La sostanza autorizzata specificata nell’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», non deve essere utilizzata nell’acqua di abbeveraggio.
Articolo 3
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 26 ottobre 2021.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 26 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 26 aprile 2022.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2016;14(4):4439.
(4) EFSA Journal 2019;17(12):5911.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Livelli massimi di residui |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
|
|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: coloranti, ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale. |
||||||||||||||||||||
|
2a160f |
Estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico |
Composizione dell'additivo Estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg. |
Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
- |
- |
15 |
|
|
26.10.2030 |
||||||||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva Estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico Formula chimica: C32H44O2 Numero CAS: 1109-11-1 Forma solida prodotta mediante sintesi chimica Criteri di purezza: ≥ 97 % (tutti gli isomeri). |
|||||||||||||||||||||
|
Galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova |
- |
- |
5 |
||||||||||||||||||
|
Metodo di analisi
|
|
- |
- |
|
|||||||||||||||||
DECISIONI
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1401 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2020
che prevede una deroga temporanea alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la commercializzazione delle sementi certificate
[notificata con il numero C(2020) 6651]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Dalle informazioni che la Slovenia ha fornito alla Commissione risulta che, a causa delle condizioni climatiche avverse, durante il periodo vegetativo 2018/2019 la coltura di sementi della specie trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.) destinata alla produzione di sementi di base è stata gravemente danneggiata. Di conseguenza la Slovenia non disponeva di un numero sufficiente di sementi di base per la produzione di sementi certificate di prima riproduzione per il raccolto del 2020. |
|
(2) |
Altri Stati membri, che si trovano anch’essi ad affrontare alcuni problemi di raccolta, non sono stati in grado di coprire il fabbisogno della Slovenia per la categoria delle sementi di base. |
|
(3) |
Alla luce di tali circostanze, si sono verificate difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi certificate di trifoglio incarnato. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell’Unione di sementi certificate di seconda riproduzione di trifoglio incarnato prodotte in Slovenia. |
|
(4) |
È pertanto opportuno che la presente decisione autorizzi la commercializzazione nell’Unione, nel rispetto di determinate condizioni e limitazioni, di sementi certificate di trifoglio incarnato di seconda riproduzione prodotte in Slovenia a partire da sementi certificate di prima riproduzione. |
|
(5) |
Dalle informazioni che la Slovenia ha fornito alla Commissione risulta che, per risolvere dette difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 30 tonnellate di sementi di trifoglio incarnato per il periodo che termina il 30 giugno 2021. |
|
(6) |
La deroga non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle altre condizioni relative alla commercializzazione delle sementi certificate di trifoglio incarnato, come disposto nella direttiva 66/401/CEE. |
|
(7) |
Gli Stati membri dovrebbero notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione, al fine di garantirne un’attuazione coordinata. |
|
(8) |
È opportuno che la Slovenia svolga il ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che i quantitativi totali di sementi autorizzati alla commercializzazione a norma della presente decisione non superino il quantitativo massimo consentito per la commercializzazione. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La commercializzazione nell’Unione di sementi certificate di trifoglio incarnato di seconda riproduzione (Trifolium incarnatum L.) prodotte in Slovenia a partire da sementi certificate di prima riproduzione è autorizzata per un periodo che termina il 30 giugno 2021 e alle condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Le sementi certificate la cui commercializzazione è autorizzata a norma del presente articolo:
|
a) |
non superano il quantitativo totale di 30 tonnellate; |
|
b) |
soddisfano le seguenti prescrizioni:
|
Articolo 2
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
Articolo 3
Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all’articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito o nel quale importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui:
|
1) |
vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure |
|
2) |
il quantitativo totale autorizzato all’immissione sul mercato superi il quantitativo massimo previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a). |
Articolo 4
1. Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
2. La Slovenia funge da Stato membro coordinatore a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
3. Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell’articolo 3 notifica immediatamente alla Slovenia il quantitativo oggetto della domanda. La Slovenia comunica immediatamente agli Stati membri notificanti se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1402 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 6914]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1330 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia. |
|
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1330 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e in Germania in prossimità del confine con la Polonia. |
|
(3) |
A fine settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Oborniki, in Polonia, in una zona attualmente non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia non elencata in tale allegato e interessata da tale recente caso di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nelle parti I e II del medesimo allegato. |
|
(4) |
Sempre a fine settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Sokołów in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, questa zona della Polonia elencata nella parte I di tale allegato e situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II interessata da questo recente caso di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, del medesimo allegato. |
|
(5) |
Inoltre alla fine di settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel comune di Bleyen-Genschmar in Germania ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione (6) in seguito all’istituzione di una zona infetta in Germania, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE. Il suddetto caso di peste suina africana in un suino selvatico in Germania è stato individuato nelle immediate vicinanze di una zona della Polonia attualmente non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia non elencata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata nelle immediate vicinanze della zona della Germania interessata da questo recente caso di peste suina africana dovrebbe figurare ora nell’elenco della parte I di detto allegato. |
|
(6) |
A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e a Bleyen-Genschmar in Germania in prossimità del confine con la Polonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in Polonia è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
|
(7) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle debitamente negli elenchi dell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
|
(8) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1330 della Commissione, del 24 settembre 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 7).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione, del 2 ottobre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania (GU L 321 del 5.10.2020, pag. 5).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
dans la province de Luxembourg:
|
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
|
— |
Békés megye 950 950, 950 960, 950 970, 951 950, 952 050, 952 750, 952 850, 952 950, 953 050, 953 150, 953 650, 953 660, 953 750, 953 850, 953 960, 954 250, 954 260, 954 350, 954 450, 954 550, 954 650, 954 750, 954 850, 954 860, 954 950, 955 050, 955 150, 955 250, 955 260, 955 270, 955 350, 955 450, 955 510, 955 650, 955 750, 955 760, 955 850, 955 950, 956 050, 956 060, 956 150 és 956 160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 600 150, 600 850, 601 550, 601 650, 601 660, 601 750, 601 850, 601 950, 602 050, 603 250, 603 750 és 603 850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
|
— |
Csongrád-Csanád megye 800 150, 800 160, 800 250, 802 220, 802 260, 802 310 és 802 450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 400 150, 400 250, 400 351, 400 352, 400 450, 400 550, 401 150, 401 250, 401 350, 402 050, 402 350, 402 360, 402 850, 402 950, 403 050, 403 250, 403 350, 403 450, 403 550, 403 650, 403 750, 403 950, 403 960, 403 970, 404 570, 404 650, 404 750, 404 850, 404 950, 404 960, 405 050, 405 750, 405 850, 405 950, 406 050, 406 150, 406 550, 406 650 és 406 750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750 150, 750 160, 750 260, 750 350, 750 450, 750 460, 754 450, 754 550, 754 560, 754 570, 754 650, 754 750, 754 950, 755 050, 755 150, 755 250, 755 350 és 755 450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye 250 150, 250 250, 250 350, 250 450, 250 460, 250 550, 250 650, 250 750, 250 850, 250 950, 251 050, 251 150, 251 250, 251 350, 251 360, 251 450, 251 550, 251 650, 251 750, 251 850, 252 150 és 252 250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571 550, 572 150, 572 250, 572 350, 572 550, 572 650, 572 750, 572 850, 572 950, 573 150, 573 250, 573 260, 573 350, 573 360, 573 450, 573 850, 573 950, 573 960, 574 050, 574 150, 574 350, 574 360, 574 550, 574 650, 574 750, 574 850, 574 860, 574 950, 575 050,575150, 575 250, 575 350, 575 550, 575 650, 575 750, 575 850, 575 950, 576 050, 576 150, 576 250, 576 350, 576 450, 576 650, 576 750, 576 850, 576 950, 577 050, 577 150, 577 350, 577 450, 577 650, 577 850, 577 950, 578 050, 578 150, 578 250, 578 350, 578 360, 578 450, 578 550, 578 560, 578 650, 578 850, 578 950, 579 050, 579 150, 579 250, 579 350, 579 450, 579 460, 579 550, 579 650, 579 750, 580 250 és 580 450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
|
— |
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Grobiņas novads, |
|
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
|
— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
7. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
|
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II, |
|
— |
the whole district of Humenné, |
|
— |
the whole district of Snina, |
|
— |
the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III |
|
— |
in the district of Michalovce municipality Strážske, |
|
— |
in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda, |
|
— |
in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica, |
|
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, |
|
— |
Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar, |
|
— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, |
|
— |
in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske, |
|
— |
in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II, |
|
— |
in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
8. Grecia
Le seguenti zone della Grecia:
|
— |
in the regional unit of Drama:
|
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
dans la province de Luxembourg:
|
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
|
— |
the whole region of Haskovo, |
|
— |
the whole region of Yambol, |
|
— |
the whole region of Stara Zagora, |
|
— |
the whole region of Pernik, |
|
— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
|
— |
Békés megye 950 150, 950 250, 950 350, 950 450, 950 550, 950 650, 950 660, 950 750, 950 850, 950 860, 951 050, 951 150, 951 250, 951 260, 951 350, 951 450, 951 460, 951 550, 951 650, 951 750, 952 150, 952 250, 952 350, 952 450, 952 550, 952 650, 953 250, 953 260, 953 270, 953 350, 953 450, 953 550, 953 560, 953 950, 954 050, 954 060, 954 150, 956 250, 956 350, 956 450, 956 550, 956 650 és 956 750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403 150, 403 160, 403 260, 404 250, 404 550, 404 560, 405 450, 405 550, 405 650, 406 450 és 407 050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750 250, 750 550, 750 650, 750 750, 750 850, 750 970, 750 980, 751 050, 751 150, 751 160, 751 250, 751 260, 751 350, 751 360, 751 450, 751 460, 751 470, 751 550, 751 650, 751 750, 751 850, 751 950, 752 150, 752 250, 752 350, 752 450, 752 460, 752 550, 752 560, 752 650, 752 750, 752 850, 752 950, 753 060, 753 070, 753 150, 753 250, 753 310, 753 450, 753 550, 753 650, 753 660, 753 750, 753 850, 753 950, 753 960, 754 050, 754 150, 754 250, 754 360, 754 370, 754 850, 755 550, 755 650 és 755 750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye: 251 950, 252 050, 252 350, 252 450, 252 460, 252 550, 252 650, 252 750, 252 850, 252 860, 252 950, 252 960, 253 050, 253 150, 253 250, 253 350, 253 450 és 253 550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570 150, 570 250, 570 350, 570 450, 570 550, 570 650, 570 750, 570 850, 570 950, 571 050, 571 150, 571 250, 571 350, 571 650, 571 750, 571 760, 571 850, 571 950, 572 050, 573 550, 573 650, 574 250, 577 250, 580 050 és 580 150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Aizputes novada Aizputes un Cīravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296 un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta, |
|
— |
Aglonas novads, |
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Aknīstes novads, |
|
— |
Alojas novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Amatas novads, |
|
— |
Apes novads, |
|
— |
Auces novads, |
|
— |
Babītes novads, |
|
— |
Baldones novads, |
|
— |
Baltinavas novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Beverīnas novads, |
|
— |
Brocēnu novads, |
|
— |
Burtnieku novads, |
|
— |
Carnikavas novads, |
|
— |
Cēsu novads |
|
— |
Cesvaines novads, |
|
— |
Ciblas novads, |
|
— |
Dagdas novads, |
|
— |
Daugavpils novads, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Dundagas novads, |
|
— |
Durbes novads, |
|
— |
Engures novads, |
|
— |
Ērgļu novads, |
|
— |
Garkalnes novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Iecavas novads, |
|
— |
Ikšķiles novads, |
|
— |
Ilūkstes novads, |
|
— |
Inčukalna novads, |
|
— |
Jaunjelgavas novads, |
|
— |
Jaunpiebalgas novads, |
|
— |
Jaunpils novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Jelgavas novads, |
|
— |
Kandavas novads, |
|
— |
Kārsavas novads, |
|
— |
Ķeguma novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Kocēnu novads, |
|
— |
Kokneses novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Krimuldas novads, |
|
— |
Krustpils novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Lielvārdes novads, |
|
— |
Līgatnes novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Lubānas novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mālpils novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Mazsalacas novads, |
|
— |
Mērsraga novads, |
|
— |
Naukšēnu novads, |
|
— |
Neretas novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Ozolnieku novads, |
|
— |
Pārgaujas novads, |
|
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta, |
|
— |
Pļaviņu novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Priekules novads, |
|
— |
Priekuļu novads, |
|
— |
Raunas novads, |
|
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
|
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Riebiņu novads, |
|
— |
Rojas novads, |
|
— |
Ropažu novads, |
|
— |
Rugāju novads, |
|
— |
Rundāles novads, |
|
— |
Rūjienas novads, |
|
— |
Salacgrīvas novads, |
|
— |
Salas novads, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novads, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Sējas novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Skrīveru novads, |
|
— |
Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Strenču novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tērvetes novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Vārkavas novads, |
|
— |
Vecpiebalgas novads, |
|
— |
Vecumnieku novads, |
|
— |
Ventspils novads, |
|
— |
Viesītes novads, |
|
— |
Viļakas novads, |
|
— |
Viļānu novads, |
|
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos, Viešvilės seniūnijos, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
|
— |
in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník, |
|
— |
the municipalities of Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice, |
|
— |
the whole city of Košice, |
|
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, and Pusté Čemerné, |
|
— |
in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, |
|
— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, |
|
— |
in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce and Žíp, |
|
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica. |
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
|
— |
Judeţul Bistrița-Năsăud, |
|
— |
Județul Suceava. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
|
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
|
— |
the whole region of Gabrovo, |
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Shumen, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Varna, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
|
— |
the whole region of Vratza, |
|
— |
in Burgas region:
|
2. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
|
— |
Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
|
— |
Alsungas novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, |
|
— |
Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta, |
|
— |
Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106. |
3. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
|
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
5. Romania
Le seguenti zone della Romania:
|
— |
Zona orașului București, |
|
— |
Județul Constanța, |
|
— |
Județul Satu Mare, |
|
— |
Județul Tulcea, |
|
— |
Județul Bacău, |
|
— |
Județul Bihor, |
|
— |
Județul Brăila, |
|
— |
Județul Buzău, |
|
— |
Județul Călărași, |
|
— |
Județul Dâmbovița, |
|
— |
Județul Galați, |
|
— |
Județul Giurgiu, |
|
— |
Județul Ialomița, |
|
— |
Județul Ilfov, |
|
— |
Județul Prahova, |
|
— |
Județul Sălaj, |
|
— |
Județul Vaslui, |
|
— |
Județul Vrancea, |
|
— |
Județul Teleorman, |
|
— |
Judeţul Mehedinţi, |
|
— |
Județul Gorj, |
|
— |
Județul Argeș, |
|
— |
Judeţul Olt, |
|
— |
Judeţul Dolj, |
|
— |
Județul Arad, |
|
— |
Județul Timiș, |
|
— |
Județul Covasna, |
|
— |
Județul Brașov, |
|
— |
Județul Botoșani, |
|
— |
Județul Vâlcea, |
|
— |
Județul Iași, |
|
— |
Județul Hunedoara, |
|
— |
Județul Alba, |
|
— |
Județul Sibiu, |
|
— |
Județul Caraș-Severin, |
|
— |
Județul Neamț, |
|
— |
Județul Harghita, |
|
— |
Județul Mureș, |
|
— |
Județul Cluj, |
|
— |
Județul Maramureş. |
6. Slovacchia
|
— |
the whole district of Trebišov, |
|
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part II, |
|
— |
Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhor, Bežovce, |
|
— |
the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part II, |
|
— |
In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov, Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie ,Lipovník, Silická Jablonica, Brzotín, Jovice, Kružná, Pača, Rožňava, Rudná, Vidová and Čučma, |
|
— |
in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník and Úhorná. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell’Italia:
|
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
|
6.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/63 |
DECISIONE (PESC) 2020/1403 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 29 settembre 2020
che modifica la decisione (PESC) 2018/726 relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2020)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger), compresa la decisione relativa alla nomina del capo della missione. |
|
(2) |
Il 2 maggio 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/726 (2) relativa alla nomina del sig. Frank VAN DER MUEREN capo della missione dell’EUCAP Sahel Niger a decorrere dal 1o maggio 2018, ma senza fissare la data della fine del suo mandato. |
|
(3) |
Al fine di garantire la coerenza delle nomine e delle rotazioni dei capimissione, la data di fine del mandato di un capomissione dovrebbe essere inclusa nella pertinente decisione del CPS. |
|
(4) |
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il mandato di Frank VAN DER MUEREN quale capo della missione dell’EUCAP Sahel Niger duri fino al 15 gennaio 2021. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/726, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla decisione (PESC) 2018/726 l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il sig. Frank VAN DER MUEREN è nominato capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) a decorrere dal 1o maggio 2018 al 15 gennaio 2021.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.
(2) Decisione (PESC) 2018/726 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 maggio 2018, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018) (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 32).