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Document L:2019:149:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 149, 7 giugno 2019


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
7 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

53

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/936 della Commissione, del 6 giugno 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale

58

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

61

 

*

Decisione (PESC) 2019/938 del Consiglio, del 6 giugno 2019, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

63

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/939 della Commissione, del 6 giugno 2019, che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici ( 1 )

73

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, che modifica le disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee introducendo una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [2019/940]

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/934 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme sulle categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (3), che è pertanto opportuno abrogare.

(2)

L'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che elenca le categorie di prodotti vitivinicoli, dispone che il vino deve avere un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, a titolo di deroga, tale limite può essere innalzato a 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento in determinate zone viticole. Tali zone dovrebbero essere definite.

(3)

Gli articoli 80 e 83 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato VIII del medesimo regolamento stabiliscono regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano a modalità di applicazione che la Commissione deve adottare. È opportuno definire in modo chiaro e preciso le pratiche enologiche consentite, comprese le modalità di dolcificazione dei vini, e fissare i limiti per l'utilizzo di alcune sostanze che possono essere utilizzate per la vinificazione nonché le condizioni d'uso di alcune di esse.

(4)

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 elenca le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati. L'elenco delle pratiche enologiche autorizzate dovrebbe essere chiarito e reso più coerente. L'elenco dovrebbe inoltre essere integrato allo scopo di tener conto del progresso tecnico. A fini di chiarezza, l'elenco dovrebbe essere suddiviso in due tabelle che separano le pratiche enologiche dai composti enologici.

(5)

La tabella 1 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento dovrebbe elencare i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. I trattamenti autorizzati dovrebbero essere basati sui metodi pertinenti raccomandati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), quali contenuti nelle schede OIV menzionate nella tabella, e sulla pertinente legislazione dell'Unione ugualmente menzionata nella tabella.

(6)

Per far sì che i produttori di prodotti vitivinicoli che utilizzano composti enologici autorizzati siano meglio informati e acquisiscano una migliore comprensione delle norme pertinenti, la tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento dovrebbe elencare i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. I composti enologici autorizzati dovrebbero essere basati sui composti pertinenti raccomandati dall'OIV, quali contenuti nelle schede OIV menzionate nella tabella, e sulla pertinente legislazione dell'Unione ugualmente menzionata nella tabella. La tabella dovrebbe inoltre indicare chiaramente la denominazione internazionale, il numero E se disponibile e/o il numero CAS (Chemical Abstracts Service) del composto. Dovrebbe inoltre includere una classificazione dei composti in due categorie, a seconda del loro utilizzo quale additivo o coadiuvante tecnologico; tali informazioni sono necessarie in particolare per l'etichettatura.

(7)

Al fine di semplificare le norme applicabili e di garantire la coerenza tra le norme stabilite dal presente regolamento e le norme internazionali, la prassi precedentemente in uso di duplicare determinate informazioni contenute nelle schede del Codice delle pratiche enologiche dell'OIV riproducendone i contenuti nelle appendici dell'allegato I dovrebbe essere abbandonata. Le condizioni e i limiti d'uso dovrebbero seguire, in linea di principio, le raccomandazioni dell'OIV, salvo laddove ulteriori condizioni, limiti e deroghe alle schede dell'OIV risultino adeguati.

(8)

La Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le schede del Codice delle pratiche enologiche dell'OIV di cui all'allegato I del presente regolamento e provvedere affinché tali schede siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(9)

L'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 stabilisce i livelli massimi di anidride solforosa dei vini prodotti nell'Unione. Tali limiti sono allineati ai limiti dell'OIV, riconosciuti a livello internazionale, e le deroghe per alcuni vini dolci speciali prodotti in quantitativi limitati, rese necessarie dal tenore di zucchero più elevato di tali vini e dall'esigenza di garantirne una conservazione ottimale, dovrebbero essere mantenute. Alla luce dei risultati degli studi scientifici in corso sulla riduzione e la sostituzione dei solfiti nel vino e sull'apporto nell'alimentazione umana di solfiti contenuti nei vini, i valori limite potrebbero essere riesaminati in una data successiva in vista di un loro ulteriore abbassamento.

(10)

È opportuno definire le modalità secondo cui gli Stati membri potranno autorizzare l'utilizzo, per un periodo determinato, a fini di sperimentazione, di alcune pratiche o trattamenti enologici non previsti dalla normativa dell'Unione.

(11)

L'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico richiede, oltre alle pratiche enologiche consentite per gli altri prodotti vitivinicoli, anche una serie di pratiche specifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno inserire tali pratiche in un allegato separato del presente regolamento.

(12)

L'elaborazione dei vini liquorosi richiede, oltre alle pratiche enologiche consentite per gli altri prodotti vitivinicoli, anche una serie di pratiche specifiche; oltre a ciò, la produzione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta comporta alcune peculiarità. Per motivi di chiarezza è opportuno inserire tali pratiche e restrizioni in un allegato separato del presente regolamento.

(13)

Il taglio è una pratica enologica corrente che può avere un considerevole impatto sulla qualità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli promuovendo nel contempo una maggiore competitività del settore, tale pratica dovrebbe essere oggetto di una precisa definizione e di una regolamentazione rigorosa. Per gli stessi motivi, nella produzione del vino rosato l'uso di tale pratica dovrebbe essere regolamentato in maniera più dettagliata per alcuni vini che non sono soggetti alle disposizioni di un disciplinare di produzione.

(14)

La normativa dell'Unione in materia di alimenti e il Codex enologico internazionale dell'OIV stabiliscono già una serie di requisiti di purezza e le specifiche relative a numerose sostanze impiegate nelle pratiche enologiche. Per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno fare riferimento anzitutto a tali requisiti e specifiche, integrandoli con norme specifiche in funzione della situazione nell'Unione.

(15)

I prodotti vitivinicoli non conformi alle disposizioni del titolo II, parte II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o alle disposizioni stabilite nel presente regolamento non possono essere immessi in commercio e devono essere distrutti. Poiché tuttavia è consentito l'uso a soli fini industriali di alcuni di tali prodotti, è opportuno precisarne le modalità per garantire un adeguato controllo della loro destinazione finale. Per evitare inoltre che gli operatori che dispongono di scorte di alcuni prodotti ottenuti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento subiscano perdite economiche, è opportuno disporre che i prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima di tale data possano essere immessi in consumo.

(16)

In deroga alla norma generale di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú» o «výber» pressata costituisce una caratteristica essenziale dell'elaborazione di alcuni vini ungheresi e slovacchi. Le condizioni particolari per lo svolgimento di tale pratica devono essere stabilite in conformità alle disposizioni nazionali in vigore il 1o maggio 2004 nei due Stati membri interessati.

(17)

Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire disposizioni per l'attuazione del divieto di sovrappressione delle uve. La verifica della corretta applicazione di questo divieto richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale. A tal fine è opportuno specificare norme sulla percentuale minima di alcole contenuto nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve, nonché sulle condizioni dell'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti detenuti da persone fisiche o giuridiche o da gruppi di persone, sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Poiché tali condizioni sono direttamente connesse al processo di vinificazione, esse dovrebbero essere elencate insieme alle pratiche enologiche e alle restrizioni applicabili alla produzione di vino di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

Articolo 2

Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol

Le superfici viticole di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le zone viticole C I, C II e C III definite nell'appendice 1 del medesimo allegato e le superfici della zona viticola B nelle quali possono essere prodotti i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta: «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire».

Articolo 3

Pratiche enologiche autorizzate

1.   Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative all'elaborazione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento, sono stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

La tabella 1 dell'allegato I, parte A, stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso.

La tabella 2 dell'allegato I, parte A, stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso.

2.   La Commissione pubblica le schede del Codice di pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 2 della tabella 1 e alla colonna 3 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.   L'allegato I, parte B, fissa i limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini.

4.   L'allegato I, parte C, fissa i limiti riguardanti il tenore di acidità volatile dei vini.

5.   L'allegato I, parte D, fissa le norme relative alla pratica della dolcificazione.

Articolo 4

Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale

1.   Ai fini sperimentali di cui all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni Stato membro può autorizzare alcune pratiche o alcuni trattamenti enologici non previsti dal suddetto regolamento o dal presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni, purché:

a)

le pratiche o trattamenti enologici di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 80, paragrafo 3, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all'anno e per esperimento;

c)

all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri circa le condizioni di ciascuna autorizzazione;

d)

il trattamento sia indicato nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 147, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.

2.   I prodotti ottenuti con l'uso sperimentale di tali pratiche o trattamenti enologici possono essere immessi sul mercato di un altro Stato membro, purché lo Stato membro che ha autorizzato l'esperimento abbia precedentemente informato le autorità competenti dello Stato membro destinatario circa le condizioni di autorizzazione e i quantitativi oggetto dell'esperimento.

3.   Entro un periodo di tre mesi successivo allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione relativa all'esperimento autorizzato e al suo esito. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esito dell'esperimento.

4.   In funzione di tale esito lo Stato membro interessato può all'occorrenza presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare il proseguimento dell'esperimento, eventualmente su un quantitativo più elevato di prodotti rispetto a quello del primo esperimento, per un ulteriore periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro interessato presenta un fascicolo adeguato. La Commissione adotta una decisione in merito alla domanda secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4).

Articolo 5

Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti

In aggiunta alle pratiche enologiche e alle restrizioni di portata generale di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I del presente regolamento, le specifiche pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi

In aggiunta alle pratiche enologiche e alle restrizioni di portata generale di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I del presente regolamento, le pratiche enologiche specifiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi di cui al punto 3 dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Definizione di «taglio»

1.   Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato VIII, parte II, sezione C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.

2.   Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:

a)

il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;

b)

il vino senza denominazione di origine e il vino senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3.   Non si considera taglio:

a)

l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b)

la dolcificazione.

Articolo 8

Modalità generali relative alla miscelazione e al taglio

1.   Un vino può essere ottenuto mediante miscelazione o mediante taglio solamente se i componenti della miscela o del taglio soddisfano le caratteristiche richieste per l'ottenimento di un vino e sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.

Un vino rosato non può essere prodotto mediante il taglio di un vino bianco senza DOP o senza IGP con un vino rosso senza DOP o senza IGP.

La disposizione di cui al secondo comma non esclude tuttavia un taglio del tipo ivi precisato se il prodotto finale è destinato alla preparazione di una partita (cuvée) quale definita nell'allegato II, parte IV, punto 12, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all'elaborazione di vini frizzanti.

2.   È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino che è stato sottoposto alla pratica enologica di cui al punto 11.1 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento con un mosto di uve o con un vino che non è stato sottoposto a tale pratica enologica.

Articolo 9

Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche

1.   Se non sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (5), i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono quelli indicati nella colonna 4 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento.

2.   Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell'allegato I, parte A, rispondono ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 10

Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del presente regolamento

1.   I prodotti di cui all'articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono commercializzati e vengono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono permettere a determinate condizioni che alcuni di questi prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali.

2.   Tali prodotti non possono essere detenuti senza un motivo legittimo da un produttore o da un commerciante e possono circolare unicamente se diretti a una distilleria, a una fabbrica di aceto, a un impianto che li utilizzi per usi o per prodotti industriali oppure a un impianto di eliminazione.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1 per identificarli meglio. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere alla distruzione dei prodotti.

4.   I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto purché siano conformi alle norme dell'Unione o nazionali in vigore prima di tale data.

Articolo 11

Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino

Le operazioni autorizzate di cui all'allegato VIII, parte I, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano all'operazione nel suo insieme.

Articolo 12

Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata

Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di « aszú »/« výber » pressata, previsto all'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è effettuato, in conformità alle disposizioni nazionali in vigore il 1o maggio 2004, come segue:

a)

il «Tokaji fordítás» o il «Tokajský forditáš» è preparato versando mosto o vino su pasta di «aszú»/«výber» pressata;

b)

il «Tokaji máslás» o il «Tokajský mášláš» è preparato versando mosto o vino su fecce di «szamorodni»/«samorodné» o di «aszú»/«výber».

I prodotti utilizzati a tal fine devono provenire dalla stessa vendemmia.

Articolo 13

Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti

1.   Fatto salvo il disposto dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono la percentuale minima per il volume di alcole che deve contenere il sottoprodotto, dopo la sua separazione dal vino, in rapporto al volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare tale percentuale minima in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   Se la pertinente percentuale fissata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non è raggiunta, l'operatore interessato consegna un quantitativo di vino della propria produzione che corrisponde alla quantità necessaria per raggiungere la percentuale minima.

3.   Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a)

8,0 % per la zona A;

b)

8,5 % per la zona B;

c)

9,0 % per la zona C I;

d)

9,5 % per la zona C II;

e)

10,0 % per la zona C III.

Articolo 14

Eliminazione dei sottoprodotti

1.   I produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (7), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (8).

2.   Il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

3.   Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.

4.   I produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immessi in libera pratica per il consumo umano.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è abrogato.

Articolo 17

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere da 7 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(5)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).


ALLEGATO I

PARTE A

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE

TABELLA 1: PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.

 

1

2

 

Pratiche enologiche

Condizioni e limiti d'uso (1)

1

Arieggiamento o ossigenazione

Soltanto quando si utilizza ossigeno gassoso.

2

Trattamenti termici

Alle condizioni stabilite nelle schede 1.8 (1970), 2.4.4 (1988), 3.4.3 (1988) e 3.4.3.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.

3

Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte

L'eventuale impiego di un coadiuvante di filtrazione inerte non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto trattato.

4

Creazione di un'atmosfera inerte.

Soltanto per manipolare il prodotto al riparo dall'aria.

5

Eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato o il vino nuovo ancora in fermentazione.

6

Resine scambiatrici di ioni

Soltanto per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato. Alle condizioni stabilite nell'appendice 3.

7

Gorgogliamento

Soltanto quando si utilizza argo o azoto.

8

Flottazione

Soltanto quando si utilizza azoto o anidride carbonica o l'arieggiamento. Alle condizioni stabilite nella scheda 2.1.14 (1999).

9

Dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile

Soltanto per creare un'atmosfera sterile. Pratica consentita soltanto in Italia purché conforme alla legislazione nazionale e solo in recipienti di capacità superiore a 20 litri. L'uso dell'isotiocianato di allile è soggetto alle condizioni e ai limiti della tabella 2 sui composti enologici autorizzati.

10

Trattamento per elettrodialisi

Soltanto al fine di garantire la stabilizzazione tartarica del vino. Soltanto per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alle condizioni stabilite nell'appendice 5 del presente allegato.

11

Pezzi di legno di quercia

Nella vinificazione e nell'affinamento del vino, anche per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve. Alle condizioni stabilite nell'appendice 7.

12

Correzione del tenore alcolico dei vini

Correzione effettuata soltanto per il vino. Alle condizioni stabilite nell'appendice 8.

13

Scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica

Soltanto per la stabilizzazione tartarica del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alle condizioni stabilite nella scheda 3.3.3 (2011) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Deve essere inoltre conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nonché alle disposizioni nazionali adottate in applicazione di quest'ultimo. Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

14

Trattamento elettromembranario

Soltanto per l'acidificazione o la disacidificazione. Alle condizioni e nei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11 del presente regolamento. Deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (UE) n. 10/2011 (3) e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.3 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

15

Scambiatori di cationi per l'acidificazione

Alle condizioni e nei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11 del presente regolamento. Deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.4 (2012) e 3.1.1.5 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

16

Accoppiamento tra membrane

Soltanto per la riduzione del tenore di zucchero dei mosti, quali definiti nell'allegato VII, parte II, punto 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alle condizioni stabilite nell'appendice 9.

17

Contattori a membrana

Soltanto per la gestione dei gas disciolti nei vini. Soltanto per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013. È vietata l'aggiunta di anidride carbonica per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 4, 5, 6 e 8. Deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Alle condizioni stabilite nella scheda 3.5.17 (2013) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.

18

Tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo

Soltanto per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo nei vini. Alle condizioni stabilite nell'appendice 10.

19

Fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite

Soltanto per l'assorbimento degli aloanisoli. Alle condizioni stabilite nella scheda 3.2.15 (2016) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.


TABELLA 2: COMPOSTI ENOLOGICI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Sostanze/principi attivi

Numero E

e/o

numero CAS

Codice delle pratiche enologiche dell'OIV (4)

Riferimento della scheda del Codex dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Additivo

Coadiuvante tecnologico/sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico (5)

Condizioni e limiti d'uso (6)

Categorie di prodotti vitivinicoli (7)

1

Regolatori dell'acidità

1.1

Acido tartarico [L(+)-]

E 334/CAS 87-69-4

Scheda 2.1.3.1.1 (2001);

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-LTARAC

x

 

Condizioni e limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11del presente regolamento. Specifiche per l'acido tartarico [L(+)-] di cui all'appendice 1, punto 2, del presente allegato.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.2

Acido malico (D,L- L-)

E 296/-

Scheda 2.1.3.1.1 (2001);

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-ACIMAL

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.3

Acido lattico

E 270/-

Scheda 2.1.3.1.1 (2001);

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-ACILAC

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.4

Tartrato di potassio L(+)

E 336(ii)/CAS 921-53-9

Scheda 2.1.3.2.2 (1979);

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-POTTAR

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.5

Bicarbonato di potassio

E 501(ii)/CAS 298-14-6

Scheda 2.1.3.2.2 (1979);

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-POTBIC

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.6

Carbonato di calcio

E 170/CAS 471-34-1

Scheda 2.1.3.2.2 (1979);

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-CALCAR

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.7

Tartrato di calcio

E 354/-

Scheda 3.3.12 (1997)

COEI-1-CALTAR

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

1.8

Solfato di calcio

E 516/-

Scheda 2.1.3.1.1.1 (2017)

 

x

 

Condizioni e limiti di cui all'allegato III, sezione A, punto 2, lettera b). Massimo livello d'uso: 2 g/l.

(3)

1.9

Carbonato di potassio

E 501 i)

Scheda 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979)

 

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2

Conservanti e antiossidanti

2.1

Diossido di zolfo

E 220/CAS 7446-09-5

Scheda 1.12 (2004); 2.1.2 (1987);

3.4.4 (2003)

COEI-1-SOUDIO

x

 

Limiti (quantità massima nel prodotto immesso in commercio) di cui all'allegato I, sezione B

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.2

Bisolfito di potassio

E 228/CAS 7773-03-7

Scheda 2.1.2 (1987)

COEI-1-POTBIS

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.3

Metabisolfito di potassio

E 224/CAS 16731-55-8

Scheda 1.12 (2004), 3.4.4 (2003)

COEI-1-POTANH

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.4

Sorbato di potassio

E 202

Scheda 3.4.5 (1988)

COEI-1-POTSOR

x

 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

2.5

Lisozima

E 1105

Scheda 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997)

COEI-1-LYSOZY

x

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.6

Acido L-ascorbico

E 300

Scheda 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001)

COEI-1-ASCACI

x

 

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250 mg/l. Massimo 250 mg/l per ogni trattamento.

Uve fresche, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.7

Dimetildicarbonato (DMDC)

E242/CAS 4525-33-1

Scheda 3.4.13 (2001)

COEI-1-DICDIM

x

 

Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

3

Sequestranti

3.1

Carbone per uso enologico

 

Scheda 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970)

COEI-1-CHARBO

 

x

 

Vini bianchi, 2, 10 e 14

3.2

Fibre vegetali selettive

 

Scheda 3.4.20 (2017)

COEI-1-FIBVEG

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

4

Atttivatori della fermentazione alcolica e malolattica

4.1

Cellulosa microcristallina

E 460(i)/CAS 9004-34-6

Scheda 2.3.2 (2005), 3.4.21 (2015)

COEI-1-CELMIC

 

x

Deve essere conforme alle specifiche figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

Uve fresche, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12

4.2

Idrogenofosfato di diammonio

E 342/CAS 7783-28-0

Scheda 4.1.7 (1995)

COEI-1-PHODIA

 

x

Soltanto per la fermentazione alcolica. Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali) (8) e di 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti.

Uve fresche, 2, 10, 11, 12, 13, seconda fermentazione alcolica di 4, 5, 6 e 7.

4.3

Solfato di ammonio

E 517/CAS 7783-20-2

Scheda 4.1.7 (1995)

COEI-1AMMSUL

 

x

4.4

Bisolfito di ammonio

-/CAS 10192-30-0

 

COEI_1-AMMHYD

 

x

Soltanto per la fermentazione alcolica. Limite massimo di 0,2 g/l (espresso in sali) e nei limiti previsti ai punti da 2.1 a 2.3.

Uve fresche, 2, 10, 11, 12 e 13

4.5

Cloridrato di tiamina

-/CAS 67-03-8

Scheda 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995)

COEI-1-THIAMIN

 

x

Soltanto per la fermentazione alcolica.

Uve fresche, 2, 10, 11, 12, 13, seconda fermentazione alcolica di 4, 5, 6 e 7

4.6

Autolisati di lievito

-/-

Scheda 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015)

COEI-1-AUTLYS

 

x (5)

 

Uve fresche, 2, 10, 11, 12 e 13

4.7

Scorze di lieviti

-/-

Scheda 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015)

COEI-1-YEHULL

 

x (5)

 

Uve fresche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

4.8

Lieviti inattivati

-/-

Scheda 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015)

COEI-1-INAYEA

 

x (5)

 

Uve fresche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

4.9

Lieviti inattivati con livelli garantiti di glutatione

-/-

Scheda 2.2.9 (2017)

COEI-1-LEVGLU

 

x (5)

Soltanto per la fermentazione alcolica.

Uve fresche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5

Agenti chiarificanti

5.1

Gelatina alimentare

-/CAS 9000-70-8

Scheda 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011)

COEI-1-GELATI

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.2

Proteina di frumento

 

Scheda 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.3

Proteina di piselli

 

Scheda 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.4

Proteina di patate

 

Scheda 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.5

Colla di pesce

 

Scheda 3.2.1 (2011)

COEI-1-COLPOI

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

5.6

Caseina

-/CAS 9005-43-0

Scheda 2.1.16 (2004)

COEI-1-CASEIN

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.7

Caseinati di potassio

-/CAS 68131-54-4

Scheda 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011)

COEI-1-POTCAS

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.8

Ovoalbumina

-/CAS 9006-59-1

Scheda 3.2.1 (2011)

COEI-1-OEUALB

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

5.9

Bentonite

E 558/-

Scheda 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970)

COEI-1-BENTON

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.10

Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale)

E 551/-

Scheda 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991)

COEI-1-DIOSIL

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.11

Caolino

-/CAS 1332-58-7

Scheda 3.2.1 (2011)

COEI-1-KAOLIN

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

5.12

Tannini

 

Scheda 2.1.7 (1970); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (1970); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981)

COEI-1-TANINS

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16

5.13

Chitosano derivato da Aspergillus niger

-/CAS 9012-76-4

Scheda 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009); 3.2.1 (2009)

COEI-1-CHITOS

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.14

Chitina-glucano derivata da Aspergillus niger

Chitina: n. CAS 1398-61-4; Glucano: CAS 9041-22-9.

Scheda 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009); 3.2.1 (2009)

COEI-1-CHITGL

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.15

Estratti proteici di lieviti

-/-

Scheda 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011)

COEI-1-EPLEV

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.16

Polivinilpolipirrolidone

E 1202/CAS 25249-54-1

Scheda 3.4.9 (1987)

COEI-1-PVPP

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16

5.17

Alginato di calcio

E 404/CAS 9005-35-0

Scheda 4.1.8 (1981)

COEI-1-ALGIAC

 

x

Soltanto per la produzione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura

4, 5, 6, 7, 8 e 9

5.18

Alginato di potassio

E 402/CAS 9005-36-1

Scheda 4.1.8 (1981)

COEI-1-POTALG

 

x

Soltanto per la produzione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura

4, 5, 6, 7, 8 e 9

6

Agenti stabilizzanti

6.1

Tartrato acido di potassio

E336(i)/CAS 868-14-4

Scheda 3.3.4 (2004)

COEI-1-POTBIT

 

x

Soltanto per favorire la precipitazione dei sali tartarici.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.2

Tartrato di calcio

E354/-

Scheda 3.3.12 (1997)

COEI-1-CALTAR

 

x

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.3

Acido citrico

E 330

Scheda 3.3.8 (1970); 3.3.1 (1970)

COEI-1-CITACI

x

 

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 1 g/l

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.4

Tannini

-/-

3.3.1 (1970);

COEI-1-TANINS

 

 

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.5

Ferrocianuro di potassio

E 536/-

Scheda 3.3.1 (1970)

COEI-1-POTFER

 

x

Alle condizioni stabilite nell'appendice 4 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.6

Fitato di calcio

-/CAS 3615-82-5

Scheda 3.3.1 (1970)

COEI-1-CALPHY

 

x

Per i vini rossi, non oltre 8 g/hl.

Alle condizioni stabilite nell'appendice 4 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.7

Acido metatartarico

E 353/-

Scheda 3.3.7 (1970)

COEI-1-METACI

x

 

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.8

Gomma arabica

E 414/CAS 9000-01-5

Scheda 3.3.6 (1972)

COEI-1-GOMARA

x

 

Quanto basta

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.9

Acido tartarico D, L- o il suo sale neutro di potassio

-/CAS 133-37-9

Scheda 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008)

COEI-1-DLTART

 

x

Soltanto per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza.

Alle condizioni stabilite nell'appendice 4 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.10

Mannoproteine di lieviti

-/-

Scheda 3.3.13 (2005)

COEI-1-MANPRO

x

 

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.11

Carbossimetilcellulosa

E466/-

Scheda 3.3.14 (2008)

COEI-1-CMC

x

 

Soltanto per garantire la stabilizzazione tartarica.

Vini bianchi, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

6.12

Copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP)

-/CAS 87865-40-5

Scheda 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014)

COEI-1-PVIPVP

 

x

Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

6.13

Poliaspartato di potassio

E 456/CAS 64723-18-8

Scheda 3.3.15 (2016)

COEI-1-POTASP

x

 

Soltanto per contribuire alla stabilizzazione tartarica.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

7

Enzimi (9)

7.1

Ureasi

CE 3.5.1.5

Scheda 3.4.11 (1995)

COEI-1-UREASE

 

x

Soltanto per diminuire il tenore di urea nel vino.

Alle condizioni stabilite nell'appendice 6 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

7.2

Pectina liasi

CE 4.2.2.10

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTPLY

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.3

Pectina metilesterasi

CE 3.1.1.11

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTPME

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.4

Poligalatturonasi

CE 3.2.1.15

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTPGA

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.5

Emicellulasi

CE 3.2.1.78

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTGHE

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.6

Cellulasi

CE 3.2.1.4

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTCEL

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.7

Betaglucanasi

CE 3.2.1.58

Scheda 3.2.10 (2004)

COEI-1-BGLUCA

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.8

Glicosidasi

CE 3.2.1.20

Scheda 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013)

COEI-1-GLYCOS

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8

Gas e gas di imballaggio (10)

8.1

Argo

E 938/CAS 7440-37-1

Scheda 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)

COEI-1-ARGON

x (10)

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8.2

Azoto

E 941/CAS 7727-37-9

Scheda 2.1.14 (1999); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)

COEI-1-AZOTE

x (10)

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8.3

Anidride carbonica

E 290/CAS 124-38-9

Scheda 1.7 (1970); 2.1.14 (1999); 2.2.3 (1970); 2.2.5 (1970); 2.3.9 (2005); 4.1.10 (2002)

COEI-1-DIOCAR

x (10)

x

Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel vino trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione dovuta all'anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla temperatura di 20 °C.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8.4

Ossigeno gassoso

E 948/CAS 17778-80-2

Scheda 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016)

COEI-1-OXYGEN

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

9

Agenti di fermentazione

9.1

Lieviti per vinificazione

-/-

Scheda 2.3.1 (2016); 4.1.8 (1981)

COEI-1-LESEAC

 

x (5)

 

Uve fresche, 2, 10, 11, 12, 13, seconda fermentazione alcolica di 4, 5, 6 e 7

9.2

Batteri acido-lattici

-/-

Scheda 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980)

COEI-1-BALACT

 

x (5)

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16

10

Correzione di difetti

10.1

Solfato di rame pentaidrato

-/CAS 7758-99-8

Scheda 3.5.8 (1989)

COEI-1-CUISUL

 

x

Nei limiti dell'impiego di 1 g/hl, a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore in rame superiore a 1 mg/l, ad eccezione dei vini liquorosi elaborati a partire dal mosto di uve non fermentate o poco fermentate, per le quali il tenore di rame non deve superare i 2 mg/l.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

10.2

Citrato di rame

-/CAS 866-82-0

Scheda 3.5.14 (2008)

COEI-1-CUICIT

 

x

Nei limiti dell'impiego di 1 g/hl, a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore in rame superiore a 1 mg/l, ad eccezione dei vini liquorosi elaborati a partire dal mosto di uve non fermentate o poco fermentate, per le quali il tenore di rame non deve superare i 2 mg/l.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

10.3

Chitosano derivato da Aspergillus niger

-/CAS 9012-76-4

Scheda 3.4.16 (2009)

COEI-1-CHITOS

 

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

10.4

Chitina-glucano derivata da Aspergillus niger

Chitina: n. CAS 1398-61-4; Glucano: CAS 9041-22-9.

Scheda 3.4.17 (2009)

COEI-1-CHITGL

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

10.5

Lieviti inattivati

-/-

 

COEI-1-INAYEA

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

11

Altre pratiche

11.1

Resina di pino di Aleppo

-/-

 

 

x

 

Alle condizioni stabilite nell'appendice 2 del presente allegato.

2, 10, 11

11.2

Fecce fresche

-/-

 

 

 

x (5)

Soltanto per i vini secchi. Fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi. Quantità non superiori al 5 % del volume del prodotto trattato.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

11.3

Caramello

E 150 a-d/-

Scheda 4.3 (2007)

COEI-1-CARAMEL

x

 

Per rafforzare il colore, conformemente alla definizione di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

11.4

Isotiocianato di allile

-/57-06-7

 

 

 

x

Soltanto per impregnare i dischi di paraffina pura. Cfr. tabella 1.

Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile.

Soltanto per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per il vino

11.5

Lieviti inattivati

-/-

 

COEI-1-INAYEA

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

Appendice 1

Acido tartarico [L(+)-] e prodotti derivati

1.

L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto nella tabella 2, voce 1.1, del presente allegato è consentito unicamente per i prodotti:

 

provenienti dalle varietà di vite Elbling e Riesling e

 

ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:

Ahr,

Rheingau,

Mittelrhein,

Mosel,

Nahe,

Rheinhessen,

Pfalz,

Moselle luxembourgeoise.

2.

L'acido tartarico il cui impiego è previsto alla voce 1.1 della tabella 2 del presente allegato, detto anche acido tartarico [L(+)-], deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Deve inoltre essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dal regolamento (UE) n. 231/2012.

3.

I seguenti prodotti derivati dell'acido tartarico [L(+)-], il cui utilizzo è stabilito nelle voci indicate di seguito della tabella 2 del presente allegato, devono essere di origine agricola:

tartrato di calcio (1.7)

tartrato di potassio (1.4)

tartrato acido di potassio (6.1)

acido metatartarico (6.7).

Appendice 2

Resina di pino di Aleppo

1.

L'uso di resina di pino di Aleppo, previsto alla voce 11.1 della tabella 2 del presente allegato, è consentito solo per ottenere un vino «retsina». Tale pratica enologica è autorizzata unicamente:

a)

nel territorio geografico della Grecia;

b)

su mosti ottenuti da uve le cui varietà, la cui zona di produzione e la cui zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni nazionali elleniche in vigore il 31 dicembre 1980;

c)

mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, sempre che il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore a un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

2.

Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi al ricevimento di tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.

Appendice 3

Resine scambiatrici di ioni

Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego conformemente alla voce 6 della tabella 1 del presente allegato sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Tali resine devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle disposizioni dell'Unione e nazionali adottate in applicazione di quest'ultimo. All'atto del controllo con il metodo di analisi descritto nel terzo paragrafo della presente appendice, esse inoltre non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione deve essere effettuata utilizzando sostanze autorizzate per l'elaborazione degli alimenti.

Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio tali resine sono utilizzate. Le autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

Metodo di analisi per determinare la cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni.

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni.

2.   DEFINIZIONE

Quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni. La quantità di sostanze organiche ceduta è determinata col metodo descritto.

3.   PRINCIPIO

Passaggio di solventi di estrazione attraverso resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

4.   REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l'estrazione.

4.1.

Acqua distillata o deionizzata o di purezza equivalente.

4.2.

Etanolo al 15 % v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi di acqua (punto 4.1).

4.3.

Acido acetico al 5 % m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (punto 4.1).

5.   APPARECCHIATURA

5.1.

Colonne per cromatografia a scambio ionico.

5.2.

Cilindri graduati della capacità di 2 l.

5.3.

Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 oC.

5.4.

Stufa di essiccazione, termostatata a 105 ± 2 oC.

5.5.

Muffola, termostatata a 850 ± 25 oC.

5.6.

Bilancia analitica con precisione a 0,1 mg.

5.7.

Evaporatore a piastra riscaldante o a radiazioni IR.

6.   MODO DI OPERARE

6.1.

In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (punto 5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

6.2.

Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (punto 6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (punti 4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. Buttar via ogni volta il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi in cilindri graduati (punto 5.2). Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi per l'estrazione indicati ai punti 4.1 e 4.2.

6.3.

Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra riscaldante o a radiazioni IR (punto 5.7) in tre diverse capsule per evaporazione (punto 5.3) previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa (punto 5.4) ed essiccare fino a peso costante (m1).

6.4.

Dopo aver preso nota del peso costante m1 (punto 6.3), porre le capsule nella muffola (punto 5.5) e calcinare fino a peso costante (m2).

6.5.

Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (punto 7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m3 e m4 i pesi rispettivamente ottenuti.

7.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1.

Formula e calcolo dei risultati

Il peso della sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espresso in mg/l, è dato dalla formula:

500 (m1 - m2)

dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

La sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 - m2 - m3 + m4)

dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

7.2.

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.

Appendice 4

Ferrocianuro di potassio

Fitato di calcio

Acido DL-tartarico

L'impiego di ferrocianuro di potassio o l'impiego di fitato di calcio, previsti alle voci 6.5 e 6.6 della tabella 2 del presente allegato, o l'impiego di acido DL-tartarico, previsto alla voce 6.9 della tabella 2 del presente allegato, sono autorizzati soltanto se tale trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene eseguito e a condizioni di responsabilità determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio o al fitato di calcio, il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'impiego dei prodotti di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.

Appendice 5

Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

Questo trattamento mira a ottenere la stabilizzazione tartarica del vino per quanto riguarda il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni o ai soli cationi.

1.   PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

1.1.

Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo «filtro-pressa», o altro sistema idoneo, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).

1.2.

Le membrane permeabili ai cationi devono essere adatte all'estrazione dei soli cationi, in particolare dei cationi: K+, Ca++.

1.3.

Le membrane permeabili agli anioni devono essere adatte all'estrazione dei soli anioni, in particolare degli anioni tartrati.

1.4.

Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisicochimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare le seguenti condizioni:

le membrane devono essere realizzate, secondo le buone pratiche di fabbricazione, a partire da sostanze autorizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari incluse nell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011,

l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi deve dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente descritte e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato,

le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 10/2011,

durante l'impiego delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche.

La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove va determinata su un simulatore che riproduca la composizione fisicochimica del vino per lo studio dell'eventuale migrazione di alcune sostanze liberate da membrane da elettrodialisi.

Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente.

Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conduttività del vino. La sua composizione è la seguente

etanolo assoluto: 11 l,

tartrato acido di potassio: 380 g,

cloruro di potassio: 60 g,

acido solforico concentrato: 5 ml,

acqua distillata: q.b. a 100 l.

Questa soluzione è utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in ragione di 50 l/m2 di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente è innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di elettrodialisi.

Le molecole organiche costituenti la membrana che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. Per l'insieme dei composti dosati il tenore nel simulatore dovrà essere complessivamente inferiore a 50 μg/l.

Per queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti.

2.   PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DELLE MEMBRANE

La coppia di membrane utilizzabili nel trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che:

la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH,

la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq espressa in acido acetico),

il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi,

la diffusione di piccole molecole (ad esempio etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol,

la conservazione e la pulitura di queste membrane siano effettuate secondo le tecniche consentite, con sostanze di cui è autorizzato l'impiego per la preparazione degli alimenti,

le membrane siano contrassegnate per permettere di verificare l'alternanza nell'impilamento,

il materiale utilizzato sia pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio,

il trattamento sia effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Appendice 6

Prescrizioni per l'ureasi

1.

Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.

2.

Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 μmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37 oC, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).

3.

Origine: Lactobacillus fermentum.

4.

Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati a un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.

5.

Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μm).

6.

Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione

inferiore al 10 %

Metalli pesanti

meno di 30 ppm

Pb

meno di 10 ppm

As

meno di 2 ppm

Coliformi totali

assenti

Salmonella spp

assente in un campione di 25 g

Germi aerobi totali

inferiori a 5 × 104 germi/g

L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi oggetto del «Parere sull'utilizzo dell'ureasi da Lactobacillus fermentum nella produzione di vino» del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998.

Appendice 7

Prescrizioni per l'impiego di pezzi di legno di quercia

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO DI APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per la vinificazione e l'affinamento del vino, tra l'altro per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti volti ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO IMPIEGATO

L'etichetta deve indicare l'origine della o delle specie botaniche di quercia e l'intensità dell'eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (ossia 9 mesh).

PUREZZA

I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Appendice 8

Prescrizioni riguardanti il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini

Il trattamento di correzione del tenore alcolico (in prosieguo: «il trattamento») mira a ridurre un tenore eccessivo di etanolo del vino, al fine di migliorarne l'equilibrio organolettico.

Prescrizioni:

1)

gli obiettivi possono essere raggiunti mediante singole tecniche di separazione o combinate;

2)

i vini trattati non devono presentare difetti organolettici e devono essere idonei al consumo umano diretto;

3)

l'eliminazione dell'alcole dal vino non può essere eseguita se su uno dei prodotti vitivinicoli utilizzati nell'elaborazione del vino è stata eseguita una delle operazioni di arricchimento di cui all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

4)

il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20 % e il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto finale dev'essere conforme a quello definito all'allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

5)

il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

6)

il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

7)

gli Stati membri possono disporre che questo trattamento sia dichiarato preventivamente alle autorità competenti.

Appendice 9

Prescrizioni per il trattamento di riduzione del tenore di zucchero dei mosti mediante accoppiamento tra membrane

Il trattamento di riduzione del tenore di zucchero (in prosieguo: «il trattamento») mira a rimuovere una determinata quantità di zucchero da un mosto mediante accoppiamento tra membrane, associando la microfiltrazione o l'ultrafiltrazione alla nanofiltrazione o all'osmosi inversa.

Prescrizioni:

1)

il trattamento comporta una diminuzione del volume in funzione della quantità e del tenore di zucchero della soluzione zuccherata ritirata dal mosto iniziale;

2)

i processi devono permettere di conservare i tenori dei costituenti del mosto diversi dallo zucchero;

3)

la riduzione del tenore di zucchero dei mosti esclude la correzione del tenore alcolico dei vini da essi ottenuti;

4)

il trattamento non può essere utilizzato congiuntamente con una delle operazioni di arricchimento previste all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

5)

il trattamento viene effettuato su un volume di mosto stabilito in funzione dell'obiettivo di riduzione del tenore di zucchero ricercato;

6)

la prima tappa ha come obiettivo, da un lato, di rendere il mosto adatto alla seconda tappa di concentrazione e, dall'altro, di conservare le macromolecole di taglia superiore alla soglia di taglio della membrana. Tale tappa può essere realizzata mediante ultrafiltrazione;

7)

il permeato ottenuto nel corso della prima tappa del trattamento viene successivamente concentrato mediante nanofiltrazione o mediante osmosi inversa.

L'acqua originaria e gli acidi organici non trattenuti dalla nanofiltrazione in particolare possono essere reintrodotti nel mostro trattato;

8)

il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

9)

le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali, adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

Appendice 10

Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo

Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino.

Prescrizioni:

1)

il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

2)

il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

3)

le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

PARTE B

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

A.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

1.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

150 mg/l per i vini rossi;

b)

200 mg/l per i vini bianchi e rosati.

2.

In deroga al punto 1, lettere a) e b), per i vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l, il tenore massimo di anidride solforosa è innalzato a:

a)

200 mg/l per i vini rossi;

b)

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

c)

300 mg/l per:

i vini aventi diritto alla designazione « Spätlese » conformemente alle disposizioni dell'Unione,

i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette seguenti: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire per i vini cosiddetti « moelleux », Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac seguita dai termini « doux » o « vendanges tardives », Rosette e Savennières,

i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette Allela, Navarra, Penedès, Tarragona e Valencia e i vini aventi diritto a una denominazione di origine protetta originari della Comunidad Autónoma del País Vasco e recanti la menzione « vendimia tardia »,

i vini dolci aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Binissalem-Mallorca»,

i vini ottenuti da uve stramature e da uve appassite aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Málaga» con un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 45 g/l,

i vini originari del Regno Unito prodotti in conformità alle disposizioni legislative britanniche se il tenore di zuccheri è superiore a 45 g/l,

i vini originari dell'Ungheria recanti la denominazione di origine protetta «Tokaji» e, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione « Tokaji édes szamorodni » o « Tokaji szàraz szamorodni »,

i vini aventi diritto alle denominazioni di origine protette Loazzolo, Alto Adige e Trentino e recanti una o entrambe le menzioni «passito» e «vendemmia tardiva»,

i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Colli orientali del Friuli» accompagnata dall'indicazione «Picolit»,

i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Moscato di Pantelleria naturale» e «Moscato di Pantelleria»,

i vini originari della Repubblica ceca e aventi diritto alla designazione « pozdní sběr »,

i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione « neskorý zber » e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alla denominazione di origine protetta « Tokajské samorodné suché » o « Tokajské samorodné sladké »,

i vini originari della Slovenia, aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione « vrhunsko vino ZGPpozna trgatev »,

i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol e il tenore di zuccheri è superiore a 45 g/l:

Franche-Comté,

Coteaux de l'Auxois,

Saône-et-Loire,

Coteaux de l'Ardèche,

Collines rhodaniennes,

Comté Tolosan,

Côtes de Gascogne,

Gers,

Lot,

Côtes du Tarn,

Corrèze,

Ile de Beauté,

Oc,

Thau,

Val de Loire,

Méditerranée,

Comtés rhodaniens,

Côtes de Thongue,

Côte Vermeille,

Agenais,

Landes,

Allobrogie,

Var,

i vini dolci originari della Grecia aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

Άγιο Όρος (Mount Athos — Holy Mount Athos — Holy Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως),

Αργολίδα (Αrgolida),

Αχαΐα (Achaia),

Επανομή (Epanomi),

Κυκλάδες (Cyclades),

Λακωνία (Lakonia),

Πιερία (Pieria),

Τύρναβος (Tyrnavos),

Φλώρινα (Florina),

i vini dolci originari di Cipro aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alla denominazione di origine protetta Κουμανδαρία (Commandaria),

i vini dolci originari di Cipro ottenuti da uve stramature o appassite aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos),

Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos),

Τοπικός Οίνος Λάρνακα (Regional wine of Larnaka),

Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia),

i vini originari di Malta aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13,5 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alle denominazioni di origine protette «Malta» e «Gozo»,

i vini originari della Croazia aventi diritto alla denominazione di origine protetta e recanti la menzione « kvalitetno vino KZP – desertno vino » o « vrhunsko vino KZP – desertno vino » se il tenore di zuccheri è superiore a 50 g/l o « vrhunsko vino KZP – kasna berba »,

i vini ottenuti da uve appassite a denominazione di origine protetta «Ponikve» se il tenore di zuccheri è superiore a 50 g/l,

i vini a denominazione di origine protetta «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» recanti la menzione « kvalitetno vino KZP – desertno vino » o « vrhunsko vino KZP – desertno vino » se il tenore di zuccheri è superiore a 50 g/l;

d)

350 mg/l per:

i vini aventi diritto alla designazione «Auslese» conformemente alle disposizioni dell'Unione,

i vini bianchi rumeni aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa o Valea Călugărească,

i vini originari della Repubblica ceca aventi diritto alla designazione « výběr z hroznů »,

i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione « výber z hrozna » e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alla denominazione di origine protetta « Tokajský másláš » o « Tokajský forditáš »,

i vini originari della Slovenia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione « vrhunsko vino ZGP — izbor »,

i vini aventi diritto alla menzione tradizionale « Késői szüretelésű bor »,

i vini originari dell'Italia di tipo «aleatico» aventi diritto alla denominazione d'origine protetta «Pergola» e alla menzione tradizionale «passito».

i vini originari della Croazia aventi diritto alla denominazione di origine protetta e recanti la menzione « vrhunsko vino KZP – izborna berba »,

i vini originari dell'Ungheria aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione « Válogatott szüretelésű bor » or « Főbor »;

e)

400 mg/l per:

i vini aventi diritto alle designazioni « Beerenauslese », « Ausbruch », « Ausbruchwein », « Trockenbeerenauslese », « Strohwein », « Schilfwein » e « Eiswein » conformemente alle disposizioni dell'Unione,

i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette seguenti: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Haut-Montravel, Saussignac, Jurançon tranne se questa è seguita dalla menzione « sec », Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon seguita dal nome del comune di origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon seguita dalla menzione « premier cru » e completata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», Pacherenc du Vic Bilh tranne se questa è seguita dalla menzione « sec », Alsace e Alsace grand cru seguita dalla menzione « vendanges tardives » o « sélection de grains nobles »,

i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite originari della Grecia aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zuccheri, pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti:

Δαφνές (Dafnes),

Λήμνος (Limnos),

Malvasia Πάρος (Malvasia Paros),

Malvasia Σητείας (Malvasia Sitia),

Malvasia Χάνδακας - Candia,

Μονεμβασία- Malvasia (Monemvasia – Malvasia),

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat of Kefalonia - Muscat de Céphalonie),

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat of Limnos),

Μοσχάτο Πατρών (Muscat of Patra),

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας (Muscat of Rio Patra),

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat of Rodos),

Νεμέα (Nemea),

Σάμος (Samos),

Σαντορίνη (Santorini),

Σητεία (Sitia),

i vini dolci originari della Grecia ottenuti da uve stramature e da uve appassite aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

Άγιο Όρος (Mount Athos — Holy Mount Athos — Holy Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως),

Αιγαίο Πέλαγος (Aegean Sea — Aigaio Pelagos),

Δράμα (Drama),

Ηράκλειο (Iraklio),

Καστοριά (Kastoria),

Κρήτη (Crete),

Μακεδονία (Macedonia),

Ρέθυμνο (Rethimno),

Σιάτιστα (Siatista),

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada),

Χανιά (Chania),

i vini originari della Repubblica ceca aventi diritto alle designazioni « výběr z bobulí », « výběr z cibéb », « ledové víno » o « slámové víno »,

i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni « bobuľový výber », « hrozienkový výber », « cibébový výber », « ľadové víno » o « slamové víno » e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alle denominazioni di origine protette « Tokajský výber », « Tokajská esencia » o « Tokajská výberová esencia »,

i vini originari dell'Ungheria aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione « Tokaji máslás », « Tokaji fordítás », « Tokaji aszúeszencia », « Tokaji eszencia », « Tokaji aszú », « Töppedt szőlőből készült bor » o « Jégbor »,

i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Albana di Romagna» e recanti la menzione «passito»,

i vini lussemburghesi aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni « vendanges tardives », « vin de glace » o « vin de paille »,

i vini originari del Portogallo aventi diritto ad una denominazione di origine protetta o ad un'indicazione geografica protetta, nonché alla menzione « colheita tardia »,

i vini originari della Slovenia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni: « vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor », « vrhunsko vino ZGP — ledeno vino » o «vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor »,

i vini originari del Canada aventi diritto alla designazione « Icewine »,

i vini originari della Croazia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni: « vrhunsko vino KZP – izborna berba bobica », « vrhunsko vino KZP – izborna berba prosušenih bobica » o « vrhunsko vino KZP – ledeno vino ».

3.

Gli elenchi dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta di cui al punto 2, lettere c), d) ed e), possono essere modificati in caso di modifica delle condizioni di produzione di tali vini o della loro denominazione di origine o indicazione geografica. Gli Stati membri inviano alla Commissione una richiesta di deroga in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione e forniscono tutte le informazioni tecniche necessarie per i vini in questione, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti.

4.

Negli anni in cui le condizioni climatiche lo richiedano in via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare, per i vini prodotti in talune zone viticole all'interno del loro territorio, un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l. Entro un mese dalla concessione di tali deroghe gli Stati membri le notificano alla Commissione in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183, specificando l'anno, le zone viticole e i vini interessati e fornendo elementi di prova che confermino che le condizioni climatiche hanno reso necessario l'aumento. La Commissione pubblica le deroghe sul proprio sito Internet.

5.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel loro territorio.

B.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;

b)

200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l.

C.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI

1.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità e

b)

235 mg/l per gli altri vini spumanti.

2.

Qualora le condizioni climatiche in alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini spumanti di cui al punto 1, lettere a) e b), prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 40 mg/l del tenore massimo totale di anidride solforosa, purché i vini che hanno beneficiato di questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli stessi Stati membri.

PARTE C

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ACIDITÀ VOLATILE DEI VINI

1.

Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:

a)

18 milliequivalenti/l per i mosti di uve parzialmente fermentati;

b)

18 mg/l per i vini bianchi e rosati o

c)

20 milliequivalenti/l per i vini rossi.

2.

I tenori di cui al punto 1 sono validi:

a)

per i prodotti ottenuti da uve raccolte nell'Unione, nella fase della produzione e in tutte le fasi di commercializzazione;

b)

per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive alla loro entrata nel territorio geografico dell'Unione.

3.

Gli Stati membri possono concedere deroghe ai limiti di cui al punto 1:

a)

per alcuni vini a denominazione di origine protetta (DOP) e per alcuni vini a indicazione geografica protetta (IGP),

che abbiano subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni, oppure

che siano stati elaborati secondo metodi particolari;

b)

per i vini con un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13 % vol.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali deroghe in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 ed entro un mese dalla loro concessione. La Commissione pubblica le deroghe sul proprio sito Internet.

PARTE D

LIMITI E CONDIZIONI PER LA DOLCIFICAZIONE DEI VINI

1.

La dolcificazione dei vini è autorizzata solo se effettuata mediante uno o più dei prodotti seguenti:

a)

mosto di uve;

b)

mosto di uve concentrato;

c)

mosto di uve concentrato rettificato.

Il titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi non può subire un aumento superiore a 4 % vol.

2.

Nel territorio dell'Unione è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e recanti un'indicazione geografica. La dolcificazione degli altri vini importati è soggetta alle stesse condizioni che si applicano ai vini prodotti nell'Unione.

3.

Uno Stato membro può autorizzare la dolcificazione di un vino a denominazione di origine protetta solo se tale operazione è effettuata:

a)

nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati nel presente allegato;

b)

nella regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze.

Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato di cui al punto 1 devono provenire dalla stessa regione in cui è stato ottenuto il vino per la cui dolcificazione sono utilizzati.

4.

La dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso.

(1)  L'anno che figura tra parentesi dopo i riferimenti a una scheda del codice delle pratiche enologiche dell'OIV indica la versione della scheda autorizzata dall'Unione in quanto pratica enologica autorizzata, alle condizioni e nei limiti d'uso indicati nella presente tabella.

(2)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(4)  L'anno che figura tra parentesi dopo i riferimenti a una scheda del codice delle pratiche enologiche dell'OIV indica la versione della scheda autorizzata dall'Unione in quanto pratica enologica autorizzata, alle condizioni e nei limiti d'uso indicati nella presente tabella.

(5)  Sostanze utilizzate come coadiuvanti tecnologici di cui all'articolo 20, lettera d), regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(6)  I composti enologici autorizzati devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni contenute nelle schede del codice delle pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 3, a meno che non siano applicabili ulteriori condizioni e limiti d'uso previsti in questa colonna.

(7)  Se non applicabile a tutte le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(8)  I sali di ammonio di cui alle voci 4.2, 4.3 e 4.4 possono essere utilizzati anche in combinazione, fino a un limite complessivo di 1 g/l o 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti. Il sale di ammonio di cui alla voce 4.4 non può tuttavia superare il limite che figura nella stessa voce.

(9)  Cfr. anche articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

(10)  Quando utilizzati come additivi come indicato all'allegato I, punto 20, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).


ALLEGATO II

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI, AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ E AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO

A.   Vini spumanti

1.

Ai fini del presente punto nonché delle sezioni B e C del presente allegato, si intende per:

a)

«sciroppo zuccherino» (liqueur de tirage): il prodotto destinato a essere aggiunto alla partita (cuvée) per provocare la presa di spuma;

b)

«sciroppo di dosaggio» (liqueur d'expédition): il prodotto destinato a essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

2.

Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da:

saccarosio,

mosto di uve,

mosto di uve parzialmente fermentato,

mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato rettificato,

vino, o

una miscela di questi prodotti,

eventualmente addizionati di distillato di vino.

3.

Fatto salvo l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, è vietato qualsiasi arricchimento della partita medesima.

4.

Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, purché:

a)

nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

b)

detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

c)

l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

d)

non siano superati i seguenti limiti:

i)

3 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A;

ii)

2 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B;

iii)

1,5 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C;

e)

il metodo utilizzato consista nell'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

5.

L'aggiunta di sciroppo zuccherino e l'aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione. L'aggiunta di sciroppo zuccherino non può provocare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5 % vol. Tale aumento è misurato calcolando la differenza tra il titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.

6.

L'aggiunta di sciroppo di dosaggio è effettuata in modo da non aumentare di oltre 0,5 % vol il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino spumante.

7.

È vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

8.

Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, la partita (cuvée) può essere sottoposta ad acidificazione o a disacidificazione. L'acidificazione e la disacidificazione della partita (cuvée) si escludono reciprocamente. L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti/l.

9.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, il limite massimo di 1,50 g/l, ossia 20 milliequivalenti/l, può essere portato a 2,50 g/l, ossia 34 milliequivalenti/l, purché l'acidità naturale dei prodotti, espressa in acido tartarico, non sia inferiore a 3 g/l, ossia 40 milliequivalenti/l.

10.

L'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione.

A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi.

L'utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo e purché gli scambi gassosi inevitabili con l'anidride carbonica prodotta dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) non determinino un aumento della pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

11.

Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti a denominazione di origine protetta:

a)

lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo da:

mosto di uve,

mosto di uve parzialmente fermentato,

mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato rettificato, o

saccarosio e vino;

b)

il loro titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5 % vol.

B.   Vini spumanti di qualità

1.

Lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un vino spumante di qualità può essere composto solo da:

a)

saccarosio,

b)

mosto di uve concentrato,

c)

mosto di uve concentrato rettificato,

d)

mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato, oppure

e)

vino.

2.

Gli Stati membri produttori possono definire qualsiasi caratteristica o condizione di produzione e di circolazione complementare o più rigorosa per i vini spumanti di qualità prodotti nel loro territorio.

3.

Inoltre, all'elaborazione dei vini spumanti di qualità si applicano anche le norme di cui:

alla sezione A, punti da 1 a 10;

alla sezione C, punto 3, per il titolo alcolometrico volumico effettivo, alla sezione C, punto 5, per la sovrappressione minima e alla sezione C, punti 6 e 7, per le durate minime del processo di elaborazione, fermo restando il disposto del punto 4, lettera d), della sezione B del presente allegato.

4.

Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità del tipo aromatico:

a)

salvo deroga, essi possono essere ottenuti esclusivamente utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'appendice del presente allegato. Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

b)

il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita medesima, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c)

è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d)

la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

C.   Vini spumanti e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta

1.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta è di:

9,5 % vol nella zona viticola C III,

9 % vol nelle altre zone viticole.

2.

Tuttavia, le partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco» e «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» ed elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.

3.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 10 % vol.

4.

Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta può essere composto solo da:

a)

saccarosio,

b)

mosto di uve concentrato,

c)

mosto di uve concentrato rettificato

e da:

a)

mosto di uve,

b)

mosto di uve parzialmente fermentato,

c)

vino

atti a diventare lo stesso vino spumante o lo stesso vino spumante di qualità a denominazione di origine protetta ottenuto con l'aggiunta dello sciroppo zuccherino.

5.

In deroga all'allegato VII, parte II, punto 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta contenuti in recipienti chiusi di capacità inferiore a 25 cl, conservati alla temperatura di 20 °C, possono presentare una sovrappressione minima di 3 bar.

6.

La durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore:

a)

a sei mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso;

b)

a nove mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.

7.

La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore:

a 90 giorni,

a 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

8.

Le disposizioni di cui alla sezione A, punti da 1 a 10, e alla sezione B, punto 2, si applicano anche ai vini spumanti e ai vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta.

9.

Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta:

a)

essi possono essere ottenuti esclusivamente utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'appendice del presente allegato, purché tali varietà siano riconosciute atte alla produzione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta nella regione di cui tali vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta portano il nome. A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine «Prosecco», «Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco»;

b)

il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita medesima, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c)

è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d)

il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 6 % vol;

e)

il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 10 % vol;

f)

i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta, conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, devono presentare una sovrappressione non inferiore a 3 bar;

g)

in deroga al punto 6 della presente sezione la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a un mese.

Appendice

Elenco delle varietà di uve da vino che possono essere utilizzate per la costituzione della partita (cuvée) dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta

 

Airén

 

Albariño

 

Aleatico N

 

Alvarinho

 

Ασύρτικο (Assyrtiko)

 

Bourboulenc B

 

Brachetto N

 

Busuioacă de Bohotin

 

Clairette B

 

Colombard B

 

Csaba gyöngye B

 

Cserszegi fűszeres B

 

Devín

 

Fernão Pires

 

Freisa N

 

Gamay N

 

Gewürztraminer Rs

 

Girò N

 

Glera

 

Γλυκερύθρα (Glykerythra)

 

Huxelrebe

 

Irsai Olivér B

 

Macabeo B

 

Macabeu B

 

Tutte le malvasías

 

Tutte le malvasie

 

Mauzac bianco e rosato

 

Monica N

 

Tutti i moscateles

 

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

 

Müller-Thurgau B

 

Tutti i moscati

 

Manzoni moscato

 

Nektár

 

Pálava B

 

Parellada B

 

Perle B

 

Piquepoul B

 

Poulsard

 

Ροδίτης (Roditis)

 

Scheurebe

 

Tămâioasă românească

 

Torbato

 

Touriga Nacional

 

Verdejo

 

Zefír B


ALLEGATO III

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI E AI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

A.   Vini liquorosi

1.

I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 utilizzati per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i trattamenti enologici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al presente regolamento.

2.

Tuttavia,

a)

l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall'utilizzo dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e

b)

a titolo di deroga, la Spagna ha la facoltà di autorizzare l'impiego di solfato di calcio per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso» o «vino generoso de licor», quando tale pratica è tradizionale, purché il tenore di solfato del prodotto così trattato, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. I vini così ottenuti possono essere sottoposti a un'acidificazione supplementare entro il limite massimo di 1,5 g/l.

3.

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta elaborati nel loro territorio, tali prodotti possono essere sottoposti alle pratiche enologiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al presente regolamento.

4.

Sono inoltre autorizzati:

a)

la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, purché i prodotti utilizzati a tal fine non siano stati arricchiti con mosto di uve concentrato, per mezzo di:

mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 3 % vol,

mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso de licor», a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol,

mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Madera», a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol;

b)

l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per compensare le perdite dovute all'evaporazione durante l'invecchiamento;

c)

l'invecchiamento in recipienti posti a una temperatura non superiore a 50 C per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Madera».

5.

Le varietà di vite da cui sono ottenuti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzati per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, sono scelte tra quelle di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.

Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso diverso dai vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, non può essere inferiore a 12 % vol.

B.   Vini liquorosi a denominazione di origine protetta (disposizioni diverse da quelle previste nella sezione A del presente allegato e riguardanti in modo specifico i vini liquorosi a denominazione di origine protetta)

1.

L'elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta per la cui elaborazione sono utilizzati mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino, a norma dell'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è riportato nell'appendice 1, sezione A, del presente allegato.

2.

L'elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è riportato nell'appendice 1, sezione B, del presente allegato.

3.

I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché il mosto di uve concentrato e il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite di cui al medesimo allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta, devono provenire dalla regione di cui tale vino liquoroso a denominazione di origine protetta reca il nome.

Tuttavia, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

4.

Le operazioni di cui alla sezione A, punti da 1 a 4, del presente allegato, finalizzate all'elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta, possono essere effettuate esclusivamente all'interno della regione di cui al punto 3.

Tuttavia, per quanto riguarda il vino liquoroso a denominazione di origine protetta recante la designazione «Porto», che è riservata al prodotto ottenuto da uve della regione «Douro», le ulteriori pratiche di elaborazione e il processo di invecchiamento possono avere luogo nella regione suddetta o nella regione di Vila Nova de Gaia — Porto.

5.

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati nel loro territorio:

a)

il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 12 % vol. Tuttavia, alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta contenuti in uno degli elenchi di cui all'appendice 2, sezione A, del presente allegato possono essere ottenuti:

i)

da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10 % vol se si tratta di vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti mediante l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine e proveniente eventualmente dalla stessa azienda, oppure

ii)

da mosto di uve parzialmente fermentato o, nel caso del secondo trattino seguente, da vino, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a:

11 % vol per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con aggiunta di alcole neutro, di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol o di acquavite di origine viticola,

10,5 % vol per i vini ottenuti da mosto di uve bianche contenuti nell'elenco 3 dell'appendice 2, sezione A,

9 % vol per il vino liquoroso portoghese a denominazione di origine protetta «Madera», la cui produzione è tradizionale e consuetudinaria secondo leggi nazionali che lo prevedevano espressamente;

b)

l'elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta il cui titolo alcolometrico volumico totale, in deroga all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol come espressamente previsto dalla normativa nazionale ad essi applicata anteriormente al 1o gennaio 1985, è contenuto nell'appendice 2, sezione B.

6.

Le menzioni specifiche tradizionali «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale» e «vinho doce natural» sono riservate ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta:

ottenuti da uve appartenenti almeno per l'85 % alle varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'appendice 3,

ottenuti da mosti con un tenore naturale iniziale di zuccheri di almeno 212 g/l,

ottenuti, escluso ogni altro arricchimento, con l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.

Qualora lo richiedano gli usi tradizionali di produzione, per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati sul loro territorio gli Stati membri possono disporre che la menzione specifica tradizionale «vin doux naturel» sia riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta:

vinificati direttamente dai viticoltori, purché provengano esclusivamente dalle loro vigne di «Muscatel», «Grenache», «Maccabéo» o «Malvoisie»; sono tuttavia ammesse le uve ottenute su particelle piantate anche con varietà di vite diverse dalle quattro varietà summenzionate, purché tali varietà diverse non superino il 10 % del numero totale di piante,

ottenuti, entro il limite di una resa per ettaro di 40 ettolitri, da mosto di uve di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), primo e quarto trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013; se tale resa viene superata tutto il raccolto perde il beneficio alla menzione « vin doux naturel »,

ottenuti da uno dei mosti di uve summenzionati con un tenore naturale iniziale di zuccheri di almeno 252 g/l,

ottenuti, escluso ogni altro arricchimento, con l'aggiunta di alcole di origine vinica corrispondente in alcole puro almeno al 5 % del volume del citato mosto di uve utilizzato e, al massimo, alla più bassa delle due proporzioni seguenti:

10 % del volume del citato mosto di uve utilizzato, oppure

40 % del titolo alcolometrico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del titolo alcolometrico volumico effettivo e l'equivalente del titolo alcolometrico volumico potenziale, calcolato secondo il criterio dell'1 % volumico di alcole puro per 17,5 grammi di zuccheri residui per litro.

8.

La menzione specifica tradizionale «vino generoso», nel caso dei vini liquorosi, è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta secchi elaborati totalmente o parzialmente sotto fioretta e:

ottenuti da uve bianche delle varietà di vite Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino,

immessi al consumo dopo essere stati affinati in media due anni in fusti di rovere.

L'elaborazione sotto fioretta di cui al primo comma va intesa come il processo biologico che, intervenendo nello sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.

9.

La menzione specifica tradizionale «vinho generoso» è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Porto», «Madera», «Moscatel de Setúbal» e «Carcavelos» affiancata alla rispettiva denominazione di origine.

10.

La menzione specifica tradizionale «vino generoso de licor» è riservata al vino liquoroso a denominazione di origine protetta:

ottenuto da « vino generoso » di cui al punto 8 o da vino sotto fioretta atto a dare tale « vino generoso », cui è stato aggiunto mosto di uve appassite al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, mosto di uve concentrato rettificato oppure « vino dulce natural »,

immesso al consumo dopo essere stato affinato in media due anni in fusti di rovere.

Appendice 1

Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta la cui elaborazione è soggetta a norme particolari

A.   ELENCO DEI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA PER LA CUI ELABORAZIONE SONO UTILIZZATI MOSTO DI UVE O UNA MISCELA DI QUESTO PRODOTTO CON VINO

(Sezione B, punto 1, del presente allegato)

GRECIA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat of Patra), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat of Rio Patra), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat of Kefalonia/Muscat de Kephalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat of Rodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat of Limnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Malaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

ITALIA

Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Marsala, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Nascodi Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   ELENCO DEI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA LA CUI ELABORAZIONE PREVEDE L'AGGIUNTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO VII, PARTE II, PUNTO 3, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

(Sezione B, punto 2, del presente allegato)

1.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di alcole di vino o di uve essiccate con un titolo alcolometrico non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol.

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto ii), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

GRECIA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat of Patra), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat of Rio Patra), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat of Kefalonia/Muscat de Kephalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat of Rodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat of Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia).

SPAGNA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol.

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto ii), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto ii), terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia).

4.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Jerez-Xérès-Sherry

Málaga

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Vino dulce

Vino generoso de licor

ITALIA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Pantelleria passito.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Alicante

 

Condado de Huelva

Empordà

Jerez-Xérès-Sherry

Málaga

Montilla-Moriles

Navarra

Vino generoso de licor

Garnacha/Garnatxa

Vino generoso de licor

Vino dulce

Vino generoso de licor

Moscatel

ITALIA

Marsala.

6.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Vino generoso de licor

Tarragona

Vino dulce

Jerez-Xerès-Sherry

Vino generoso de licor

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

ITALIA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.

Appendice 2

A.   Elenchi di cui all'allegato III, sezione B, punto 5, lettera a)

1.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10 % vol, ottenuti mediante l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine proveniente eventualmente dalla stessa azienda

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve in fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 11 % vol, ottenuti con aggiunta di alcole neutro, di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol o di acquavite di origine viticola

PORTOGALLO

Porto — Port

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

Moscatel do Douro.

ITALIA

Moscato di Noto

3.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 10,5 % vol

SPAGNA

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda

ITALIA

Trentino

4.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve in fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 9 % vol

PORTOGALLO

Madera

B.   Elenchi di cui all'allegato III, sezione B, punto 5, lettera b)

Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta con un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol, come espressamente previsto dalla normativa nazionale a essi applicata anteriormente al 1o gennaio 1985

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Condado de Huelva

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Málaga

Montilla-Moriles

Priorato

Rueda

Tarragona

Vino generoso

Vino generoso

Vino generoso

Seco

Vino generoso

Rancio seco

Vino generoso

Rancio seco

ITALIA

Trentino

PORTOGALLO

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Porto — Port

Branco leve seco

Appendice 3

Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta che utilizzano le menzioni specifiche tradizionali « vino dulce natural », «vino dolce naturale», « vinho doce natural » e « οίνος γλυκύς φυσικός »

Muscats — Grenache — Garnacha Blanca — Garnacha Peluda — Listán Blanco — Listán Negro-Negramoll — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Palomino — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo — Moscateles — Garnacha.


7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/935 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2019

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 5, l'articolo 91, lettere c) e d) e l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme sulle categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (3), che è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (4).

(2)

Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 5, e dell'articolo 91, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 la Commissione, se necessario, fissa le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione nazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che questi siano inefficaci o inadeguati. L'articolo 91, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce inoltre alla Commissione il potere di fissare le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate nell'Unione.

(3)

Il metodo di analisi per determinare se il prodotto vitivinicolo contiene isotiocianato d'allile figura nell'allegato del presente regolamento. Per quanto riguarda altri metodi volti a stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, è opportuno che le norme applicabili siano quelle fissate negli Stati membri interessati.

(4)

L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione eventuali aumenti dei limiti di cui al punto 2 della suddetta sezione. È opportuno stabilire le modalità di presentazione di queste informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del titolo II, capo I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Articolo 2

Metodi di analisi dell'Unione applicabili

I metodi di analisi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 da utilizzare per la verifica dei limiti stabiliti dalle norme dell'Unione in merito all'uso di isotiocianato d'allile per la produzione di taluni prodotti vitivinicoli figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

1.   Gli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale a norma dell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 lo notificano alla Commissione entro il mese successivo alla concessione della deroga. Nella notifica, gli Stati membri specificano le regioni e le varietà interessate dalla decisione e presentano dati ed elementi di prova attestanti che le condizioni climatiche nelle regioni interessate sono state eccezionalmente sfavorevoli.

2.   La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6).

3.   La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


ALLEGATO

METODI SPECIFICI DI ANALISI DELL'UNIONE

ISOTIOCIANATO DI ALLILE

1.   Principio del metodo

L'isotiocianato di allile eventualmente presente nel vino viene raccolto per distillazione e individuato mediante gascromatografia.

2.   Reattivi

2.1.   Etanolo assoluto.

2.2.   Soluzione standard: soluzione in alcole assoluto di isotiocianato di allile contenente 15 mg/l di principio attivo.

2.3.   Miscela frigorifera costituita da etanolo e neve carbonica (temperatura – 60 oC).

3.   Apparecchiatura

3.1.   Apparecchiatura da distillazione in corrente di azoto come da figura.

3.2.   Mantello riscaldante termoregolabile.

3.3.   Flussimetro.

3.4.   Gascromatografo con rivelatore spettrofotometrico di fiamma munito di filtro selettivo per composti solforati (λ = 394 nm) o altro rivelatore adatto a tale determinazione.

3.5.   Colonna cromatografica in acciaio inossidabile, diametro interno 3 mm, lunghezza 3 m, riempita con carbowax 20 M al 10 % su cromosorb WHP 80-100 mesh.

3.6.   Microsiringa da 10 μl.

4.   Modo di operare

Prelevare 2 l di vino e porli nel pallone da distillazione. Introdurre pochi ml di etanolo (punto 2.1) nei due tubi di raccolta fino a completa immersione della parte porosa per la dispersione dei gas. Raffreddare esternamente i due tubi con la miscela frigorifera. Collegare il pallone ai tubi di raccolta e iniziare l'immissione nell'apparecchio di un flusso di azoto di circa 3 l l'ora. Riscaldare il vino a 80 oC regolando opportunamente la temperatura del mantello termoregolabile e raccogliere complessivamente 45-50 ml di distillato.

Stabilizzare il gascromatografo; a tal fine sono consigliate le seguenti condizioni operative:

temperatura dell'iniettore: 200 oC

temperatura della colonna: 130 oC

gas di trasporto elio con un flusso di 20 ml al minuto.

Introdurre con l'apposita microsiringa una quantità di soluzione standard tale da permettere di individuare agevolmente sul gascromatogramma il picco corrispondente all'isotiocianato di allile.

Iniettare quindi un'aliquota del distillato e controllare se in corrispondenza del tempo di ritenzione dell'isotiocianato di allile si ha comparsa di picchi.

Nelle condizioni adottate nella prova non vi sono normalmente composti naturali del vino interferenti in corrispondenza del tempo di ritenzione della sostanza ricercata.

Apparecchiatura di distillazione in corrente di azoto

Image 1

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/936 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2019

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La possibilità di istituire strumenti finanziari che combinino i contributi dei fondi strutturali e di investimento europei con i prodotti finanziari della Banca europea per gli investimenti nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici è stata introdotta dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

Tale nuova disposizione si applica anche agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Alcune modalità di applicazione stabilite dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 (5), (UE) n. 809/2014 (6) e (UE) n. 908/2014 (7) della Commissione contengono riferimenti agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella sua versione non ancora modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È quindi opportuno includere nelle disposizioni pertinenti di tali atti un riferimento alla nuova lettera c) dell'articolo 38, paragrafo 1.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte I, punto 10, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.».

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

a)

all'articolo 48, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).»;"

b)

all'articolo 51, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.».

Articolo 3

All'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


DECISIONI

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/61


DECISIONE (UE) 2019/937 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (1) («convenzione NASCO») è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 1o ottobre 1983.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, e fatta salva la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (3), il 1o novembre 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(3)

Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.

(4)

Negli orientamenti adottati il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché il Regno Unito rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.

(5)

L'accordo di recesso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europa del 25 aprile 2019 (4) («accordo di recesso») contiene le modalità di applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito delle disposizioni del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi a esso («periodo di transizione»). Se l'accordo di recesso entrerà in vigore, il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità dell' accordo di recesso e cesserà di applicarsi alla fine del periodo di transizione.

(6)

La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente.

(7)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

(8)

Il 28 febbraio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NASCO quale parte contraente, tenuto conto della possibilità che non sia concluso un accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito.

(9)

A norma dell'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) (5), gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, devono esserne i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve garantirne la conservazione mediante l'adozione di opportune misure intese a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock anadromi migrino verso acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, o le attraversino, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali stock.

(10)

Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA) (6), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

(11)

Come disposto dall'articolo 66 dell'UNCLOS, lo Stato d'origine degli stock anadromi e gli altri Stati che pescano tali stock devono adottare opportune disposizioni ai fini dell'applicazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(12)

L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, e di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.

(13)

È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, istituita dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito a tale convenzione, a condizione che tale approvazione sia concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 27 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. HURDUC


(1)   GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.

(2)  Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

(3)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(4)   GU C 144I del 25.4.2019, pag. 1.

(5)   GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(6)   GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.


7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/63


DECISIONE (PESC) 2019/938 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza dell'Unione del 2016 e la strategia dell'Unione europea del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) si basano sulla convinzione che un approccio multilaterale alla sicurezza, compresi il disarmo e la non proliferazione, costituisca il modo migliore per mantenere l'ordine internazionale.

(2)

La politica dell'Unione è pertanto difendere, portare avanti e rafforzare l'attuazione e l'universalizzazione dei trattati, degli accordi e delle norme esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, come pure di cooperare con i paesi terzi e assisterli nell'adempimento dei loro obblighi nell'ambito delle convenzioni e dei regimi multilaterali.

(3)

La dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008, che ha istituito l'Unione per il Mediterraneo, ha ribadito l'aspirazione comune a instaurare la pace nonché la sicurezza regionale come stabilito nella dichiarazione di Barcellona adottata nella conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, che, tra l'altro, promuove la sicurezza regionale attraverso, fra le altre cose, la non proliferazione nucleare, chimica e biologica, l'adesione e l'ottemperanza ai regimi di non proliferazione internazionali e regionali e agli accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo, quali il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP), la convenzione sulle armi chimiche, la convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, e/o accordi regionali quali le zone senza armi nucleari, compresi i relativi sistemi di controllo, nonché mediante il rispetto in buona fede degli impegni dei firmatari della dichiarazione di Barcellona nell'ambito delle convenzioni in materia di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione.

(4)

Le parti dell'Unione per il Mediterraneo si adopereranno per la creazione, in Medio Oriente, di una zona senza ADM — nucleari, chimiche e biologiche — e relativi vettori con possibilità di controllo effettivo su base reciproca. Inoltre, le parti esamineranno iniziative concrete, tra l'altro, per prevenire la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche nonché l'eccessiva accumulazione di armi convenzionali.

(5)

Nel 2008 l'Unione ha organizzato a Parigi un seminario sulla «Sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo», che ha riunito rappresentanti degli Stati della regione e degli Stati membri dell'Unione, nonché esponenti del mondo accademico e agenzie di energia nucleare nazionali.

(6)

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha sottolineato l'importanza di un processo che porti alla piena attuazione della risoluzione del 1995 sul Medio Oriente («risoluzione del 1995»). A tal fine, la conferenza ha approvato alcune iniziative concrete, tra cui la valutazione di tutte le offerte tese a sostenere l'attuazione della risoluzione del 1995, compresa l'offerta dell'Unione di ospitare un seminario che dia seguito a quello organizzato nel giugno del 2008.

(7)

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha inoltre riconosciuto l'importanza del ruolo svolto dalla società civile nel contribuire all'attuazione della risoluzione del 1995 e ha incoraggiato tutti gli sforzi a tale riguardo.

(8)

Nel 2011 l'Unione ha organizzato a Bruxelles un seminario inteso a promuovere il rafforzamento della fiducia e a sostenere un processo volto alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, al quale hanno partecipato rappresentanti ad alto livello degli Stati della regione, dei tre Stati depositari del TNP, degli Stati membri dell'Unione, di altri Stati interessati, nonché esponenti del mondo accademico e rappresentanti ufficiali delle principali organizzazioni regionali e internazionali.

(9)

Nel 2012 l'Unione ha deciso di sostenere ulteriormente un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre ADM in Medio Oriente, tra l'altro appoggiando il lavoro del facilitatore nominato dall'ONU per la conferenza del 2012 sulla creazione di tale zona e organizzando un seminario sullo sviluppo delle capacità e un evento per dare seguito ai seminari dell'Unione del 2008 e del 2011.

(10)

L'Unione si è incessantemente dichiarata disposta a continuare a prestare assistenza nel processo volto alla creazione di una zona senza ADM (WMD-free zone) (WMDFZ) in Medio Oriente e desidera continuare a sostenere processi di rafforzamento della fiducia analoghi a quelli risultanti dai seminari dell'Unione tenutisi nel 2008, nel 2011 e nel 2012.

(11)

Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il Segretario generale delle Nazioni Unite si impegna a collaborare con gli Stati membri dell'ONU per rafforzare e consolidare le zone senza armi nucleari, anche sostenendo l'ulteriore creazione di tali zone, fra l'altro in Medio Oriente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per portare avanti l'impegno dell'Unione a creare una WMDFZ in Medio Oriente e al fine di dare un seguito alle precedenti attività dell'Unione svolte nel 2008, nel 2011 e nel 2012 e promuovere il rafforzamento della fiducia a sostegno di un processo volto alla creazione di tale zona, l'Unione sostiene attività intese a promuovere un dialogo inclusivo tra esperti e decisori politici relativamente a una WMDFZ in Medio Oriente, tra l'altro:

a)

individuando gli insegnamenti tratti dagli sforzi compiuti per far progredire la creazione della WMDFZ nel periodo 1996-2015;

b)

sviluppando capacità di analisi che contribuiscano a una nuova riflessione su questioni di sicurezza regionale e sulla WMDFZ, traendo spunto, tra l'altro, dalla creazione di altre zone senza armi nucleari a livello regionale;

c)

raccogliendo idee e sviluppando nuove proposte sui prossimi passi da fare per avanzare sulla questione.

2.   In tale contesto, il progetto che deve essere sostenuto dall'Unione contempla le seguenti attività specifiche:

a)

Fase I

La prima fase del progetto sarà incentrata sulla creazione di reti di esperti, su attività di sensibilizzazione e comunicazione nonché sulla definizione delle questioni e dei temi da esaminare. Le attività chiave includono:

i)

la creazione di una prima rete regionale di esperti e istituzioni pertinenti;

ii)

sensibilizzazione, colloqui e un esame della letteratura, nonché la raccolta della documentazione pertinente;

iii)

una prima riunione del gruppo di riferimento del progetto;

iv)

un evento collaterale in occasione della sessione del Primo Comitato dell'Assemblea generale in programma per ottobre 2019;

v)

un seminario che riunisca 15-20 membri della rete regionale del progetto e membri del gruppo di riferimento del progetto.

b)

Fase II

La seconda fase del progetto si concentrerà sull'avvio di un dialogo con soggetti pertinenti, esperti e ricercatori accademici e politici, come pure con istituti della regione, al fine di ottenere punti di vista e prospettive sulle questioni e i temi individuati nella fase I, nonché per convalidare la narrazione sugli sforzi relativi alla WMDFZ tra il 1995 e il 2015. Le attività chiave includono:

i)

fino a 50 colloqui individuali con soggetti provenienti dalla regione o dal suo esterno;

ii)

fino a sei riunioni ristrette facilitate da istituti di ricerca, a cui parteciperanno i pertinenti esperti della regione;

iii)

un progetto dell'intera relazione dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) sull'iniziativa per una WMDFZ in Medio Oriente, che sarà messo a disposizione degli Stati membri dell'ONU e dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU;

iv)

un «evento speciale» organizzato a margine della conferenza di revisione 2020 del TNP;

v)

una riunione organizzata nel 2020 presso la sede dell'ONU a New York per presentare i pertinenti aggiornamenti e risultati del progetto agli Stati membri dell'ONU e ad altri soggetti interessati;

c)

Fase III

i)

due seminari multipartecipativi per esaminare la sintesi delle opzioni e raccomandazioni sulla via da seguire;

ii)

pubblicazione dei rimanenti documenti di riflessione volti a illustrare le opzioni e prospettive riconosciute come potenzialmente promettenti in previsione di una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza regionale, tra l'altro attraverso una WMDFZ in Medio Oriente;

iii)

due seminari che riuniscano esperti e funzionari che agiscono a titolo personale.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'UNIDIR, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNIDIR.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 856 278 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'UNIDIR. L'accordo dispone che il partner esecutivo assicuri una visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive semestrali preparate dall'UNIDIR. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio entro la fine del progetto.

2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


ALLEGATO

Progetto a sostegno di un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (WMDFZ in MO)

I.   Obiettivi del progetto

Il progetto proposto si prefigge quattro obiettivi generali:

1)

colmare un'importante lacuna della ricerca sull'evoluzione della questione della WMDFZ in MO nel periodo 1995-2015 e trarre, tra l'altro, insegnamenti per le prospettive attuali e future;

2)

sviluppare capacità di analisi che contribuiscano a una nuova riflessione su questioni di sicurezza regionale e sulla zona, traendo spunto, tra l'altro, dalla creazione di altre zone senza armi nucleari a livello regionale;

3)

raccogliere idee e sviluppare nuove proposte per progredire in tale questione; e

4)

promuovere un dialogo inclusivo tra esperti e decisori politici su questioni di sicurezza regionale, tra l'altro mediante la creazione di una WMDFZ in MO, che a sua volta potrebbe contribuire ai processi multilaterali in corso, tra cui il TNP e le iniziative della conferenza annuale dell'ONU a favore della creazione di una WMDFZ in MO.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, negli ultimi anni l'interesse del mondo politico e della ricerca per la questione è diminuito a causa della complessità della questione di una WMDFZ in MO, dell'assenza di progressi, a oggi, e della scarsa volontà politica dentro e fuori la regione. È disponibile un vasto corpus di ricerche sull'origine dell'iniziativa e sugli sforzi compiuti per farla progredire in preparazione e per la realizzazione della conferenza di revisione del 1995. La proroga a tempo indeterminato del TNP, approvata lo stesso anno, e la risoluzione sul Medio Oriente che ha permesso di raggiungere un accordo sulla proroga sono state analizzate in modo approfondito anche attraverso un programma in corso che racconta oralmente la storia della conferenza del 1995 sul TNP.

Per il periodo 2010-2015, invece, il volume di documentazione e di ricerca a disposizione è nettamente inferiore, benché si siano comunque svolte varie importanti iniziative diplomatiche dedicate alla zona. Se da un lato alcuni studiosi ed esperti si sono concentrati sull'analisi di aspetti specifici della questione e alcuni giuristi hanno cercato di elaborare modelli di testo in vista di un possibile accordo, dall'altro non disponiamo di dati concreti autorevoli sugli sforzi per portare avanti il concetto della WMDFZ in MO nel periodo 1996-2015. In mancanza di tale documentazione si corre il rischio di perdere dettagli e fatti importanti, oltre ai punti di vista dei soggetti interessati e a insegnamenti utili per l'azione futura, e ciò ostacola le future attività di ricerca o iniziative politiche sulla questione. Il progetto proposto dall'UNIDIR è volto a colmare tale lacuna.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, il presente progetto farà in modo che ricercatori ed esperti continuino a interessarsi alle minacce ADM in Medio Oriente, alla cooperazione in materia di sicurezza regionale e, nello specifico, alla creazione di una WMDFZ, in un momento in cui vi è estremo bisogno di nuove idee e riflessioni durature. Da un lato, il progetto contribuirà ad accrescere la conoscenza e la comprensione della questione attraverso l'analisi di temi e idee ricorrenti, nuovi o dimenticati concernenti la WMDFZ su un periodo di due decenni, mentre, dall'altro, rifacendosi a letteratura più recente su altre zone senza ADM o armi nucleari, sarà in grado di valutare i punti in comune e/o le peculiarità all'interno della regione del Medio Oriente. Ne risulterà una raccolta completa di temi e idee che contribuirà a un'azione rinnovata e che sarà messa a disposizione di una rete ampliata di analisti ed esperti.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo, il progetto contribuirà a fare in modo che la zona senza ADM in MO venga in futuro presa in considerazione nel più ampio contesto regionale delle ADM e della sicurezza, documentando i problemi affrontati e gli approcci adottati nell'ambito di varie iniziative nell'arco di due decenni. Grazie al dialogo inclusivo degli esperti nella regione, il progetto identificherà i problemi e le idee che secondo i ricercatori, i partecipanti e gli osservatori esperti vale la pena approfondire e, allo stesso modo, le questioni che si sono rivelate le più difficili da affrontare. Un siffatto esercizio è in grado di fornire ai decisori politici una base esaustiva per esaminare e valutare le prospettive di progresso nella cooperazione in materia di sicurezza regionale in relazione alle minacce ADM nel dinamico contesto strategico di oggi. Può inoltre sostenere lo sviluppo di capacità in vista di futuri negoziati su questioni di sicurezza regionale, compresa la WMDFZ in MO.

Da ultimo e più importante, per quanto riguarda il quarto obiettivo, il progetto favorirà un dialogo inclusivo e informale tra esperti su idee e iniziative specifiche allo scopo di migliorare la sicurezza regionale e la gestione delle minacce ADM in Medio Oriente tra i paesi della regione e i rispettivi partner esterni. Così facendo il progetto contribuirà a porre solide basi per il futuro dialogo ufficiale e semiufficiale su aspetti relativi alle ADM e relativi vettori. Nello specifico, costituirà un quadro discreto per esaminare tutta una serie di questioni rilevanti, nonché studiare e sviluppare nuove prospettive che possano aprire la strada a futuri progressi, e sosterrà e favorirà un contesto propizio a un potenziale futuro dialogo. In tal modo, il progetto fornirà anche importanti idee e spunti concreti alla conferenza delle Nazioni Unite sulla WMDFZ in MO e contribuirà inoltre a creare un clima di fiducia tra un gran numero di esperti che potrebbero essere coinvolti in tale conferenza nonché in altri consessi pertinenti.

II.   Descrizione del progetto

1)   Obiettivi e destinatari

Come già indicato, il progetto persegue quattro obiettivi:

elaborare una narrazione fattuale dei tentativi di creazione di una WMDFZ in MO tra il 1995 e il 2015 per colmare un'importante lacuna della letteratura di ricerca e trarre insegnamenti per il futuro;

individuare questioni chiave, opportunità, ostacoli e idee d'interesse attuale ai fini della creazione di una WMDFZ e delle iniziative per potenziare la cooperazione in materia di sicurezza regionale, in modo da fornire contributi su aspetti sostanziali e operativi della zona nonché possibili vie da seguire nel contesto di uno scenario strategico in evoluzione;

fare appello a una vasta comunità di ricercatori, decisori politici e studiosi della regione per raccogliere prospettive e punti di vista su tali questioni, ampliando così il numero e la varietà dei partecipanti impegnati a esaminare le prospettive di dialogo e progresso sull'annosa questione della WMDFZ in MO nel più ampio contesto delle questioni ADM e di sicurezza a livello regionale, nonché altre esperienze di zone regionali senza armi nucleari;

facilitare il dialogo tra tali esperti allo scopo di promuovere reti, comunicazione e interazione che possano a loro volta contribuire a futuri tentativi di progredire nelle questioni di sicurezza regionale, controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo nella regione.

Il progetto si rivolge a tre gruppi di destinatari sovrapposti:

i ricercatori nell'ambito della sicurezza internazionale e del controllo degli armamenti, in particolare quelli specializzati nella non proliferazione nucleare, chimica e biologica, nel disarmo e relativi vettori, nella sicurezza regionale o in questioni di sicurezza in Medio Oriente. Particolarmente importante sarà la nuova generazione di studiosi che riserva crescente attenzione alle questioni internazionali e regionali connesse alle ADM alla luce del conflitto siriano, alle divisioni sul programma nucleare iraniano e altre capacità nucleari nella regione, ai progressi tecnologici e alle capacità legate alle nuove armi, alle difficili relazioni politiche tra i principali Stati nucleari e alla controversia tra alcuni Stati nucleari e non nucleari sulla via da seguire verso il disarmo nucleare. Un resoconto autorevole, in lingua inglese, dell'evoluzione della questione della WMDFZ in MO nel periodo 1996-2015 costituirebbe un'importante risorsa e raccolta di informazioni ai fini dell'analisi di una vasta gamma di questioni in materia di ADM e anche in materia di zone senza armi nucleari, come pure di questioni specifiche che riguardano il Medio Oriente;

i decisori politici che si occupano di questioni legate al controllo degli armamenti, alla non proliferazione e al disarmo. Sono incluse le persone che hanno una prospettiva sia regionale che internazionale e che partecipano a molteplici consessi, compresa la conferenza di revisione del 2020 del TNP. Molti Stati, a prescindere dalla loro posizione sul disarmo nucleare e tenuto conto delle molteplici pressioni sul TNP, ritengono fondamentale che tale riunione si concluda con un accordo, dopo che nella conferenza di revisione del 2015 non era stato possibile adottare un documento finale. La questioni dei progressi verso una WMDFZ in MO è riconosciuta come una variabile cruciale nell'ottica di giungere a un risultato positivo nella conferenza di revisione;

gli studiosi e i professionisti del Medio Oriente che cercano di seguire e comprendere le dinamiche in rapida evoluzione della regione, dei suoi Stati e della sua popolazione, le implicazioni per la sicurezza regionale dei cambiamenti di alleanze e di capacità nonché le prospettive di prevenire e mitigare le tensioni e i conflitti attuali e futuri.

2)   Calendario di attuazione

Il varo del progetto è previsto nella seconda metà del 2019 per una durata di 36 mesi fino alla primavera del 2022. Tutte le pubblicazioni dovranno essere diffuse entro tale data. La narrazione finale del progetto e le relazioni finanziarie dovranno essere pronte entro la fine del 2022.

3)   Attività, realizzazioni e metodologie

Il progetto è diviso in tre fasi. Gli eventi specifici e il calendario saranno adattati ove opportuno e in funzione di sviluppi di rilievo. I documenti, i risultati e le idee nell'ambito del progetto saranno trasmessi al Segretariato delle Nazioni Unite e ai partecipanti al fine di contribuire ai preparativi delle conferenze annuali organizzate dal Segretario generale dell'ONU. Le tre fasi sono le seguenti:

Fase I:

è incentrata sulla predisposizione del progetto e sulla creazione di reti di esperti, su attività di sensibilizzazione e comunicazione nonché sulla definizione delle questioni e dei temi da esaminare. Le attività chiave includono:

la creazione di una prima rete regionale di esperti e istituzioni pertinenti per il progetto;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione rivolte a soggetti coinvolti in varie iniziative per la WMDFZ in MO, e colloqui con tali soggetti;

l'esame della letteratura e la raccolta della documentazione pertinente sulla WMDFZ in MO nel periodo tra la conferenza di revisione del 1995 del TNP e la conclusione della conferenza del 2105. Saranno inoltre esaminati lavori di ricerca politica più ampi su altre zone e/o iniziative senza armi nucleari e su esperienze di cooperazione in materia di sicurezza in Medio Oriente.

Le principali realizzazioni includono:

una prima riunione del gruppo di riferimento del progetto;

un evento collaterale in occasione della sessione del Primo Comitato dell'Assemblea generale in programma a ottobre 2019, con la partecipazione di esperti e istituzioni regionali rilevanti; lo scopo è illustrare il progetto, presentare i temi iniziali e discutere dei principali settori prioritari da esaminare;

una cronologia degli eventi principali e una presentazione dei temi, delle questioni e dei dibattiti che formano la narrazione della discussione sulla questione della WMDFZ nella regione. Per facilitare la consultazione, tale inventario includerà un indice e sarà suddiviso in sezioni dedicate ai risultati di maggiore rilievo. Tali materiali possono essere condivisi con i partecipanti e gli osservatori della conferenza relativa alla creazione di una WMDFZ in Medio Oriente che sarà organizzata dal Segretario generale dell'ONU nel 2019;

un seminario, che sarà organizzato a La Valletta, Malta, nel dicembre 2019 a cui parteciperanno 15-20 membri della rete regionale del progetto e membri del gruppo di riferimento del progetto, allo scopo di scambiare aggiornamenti sulla conferenza dell'ONU e idee sulle possibili prossime tappe, nonché discutere di eventuali nuove questioni da includere nel progetto e/o da riesaminare in base all'esito della conferenza.

Fase II:

la seconda fase del progetto si concentrerà sull'avvio di un dialogo con soggetti, esperti, ricercatori accademici e politici interessati e istituti pertinenti della regione al fine di ottenere punti di vista e prospettive sulle questioni e i temi individuati nella fase I, nonché per convalidare la narrazione sugli sforzi relativi alla WMDFZ tra il 1995 e il 2015. Le attività chiave includono:

fino a 50 colloqui individuali con soggetti provenienti dalla regione o dal suo esterno e coinvolti, dal 1995, nella discussione sulla WMDFZ in MO e/o nella ricerca in quest'ambito (attraverso riunioni nella regione, a margine di importanti riunioni o conferenze internazionali, via Skype e/o telefono);

fino a sei riunioni ristrette facilitate da istituti di ricerca, a cui parteciperanno esperti pertinenti (massimo 25) della regione, con l'obiettivo di a) convalidare e perfezionare i progetti della narrazione, con eventi e date chiave; b) raccogliere punti di vista su questioni prioritarie, ostacoli, sfide e opportunità di progresso con riguardo alla zona e c) vagliare i possibili metodi da adottare per superare gli ostacoli e le sfide individuate e progredire verso una WMDFZ in MO e nelle questioni di sicurezza regionale nel Medio Oriente. È previsto che le riunioni si tengano in Egitto (Il Cairo), in Giordania (Amman), in Iran (Teheran), in Libano (Beirut) e in Kuwait.

Le principali realizzazioni includono:

la stesura completa del progetto di relazione dell'UNIDIR sull'iniziativa per una WMDFZ in Medio Oriente;

una panoramica, a cura dell'UNIDIR, delle principali questioni e ostacoli che includa idee sulle iniziative e sulle prospettive attuali e/o future in relazione alle possibili vie da seguire individuate nel quadro della ricerca e delle discussioni degli esperti;

una seconda riunione del gruppo di riferimento del progetto per fare il punto e valutare i progressi del progetto e convalidare la panoramica delle principali questioni a cura dell'UNIDIR;

un evento speciale organizzato a margine della conferenza di revisione del 2020 del TNP;

una riunione organizzata nel 2020 presso la sede delle Nazioni Unite a New York per presentare i pertinenti aggiornamenti e risultati del progetto agli Stati membri delle Nazioni Unite e ad altri soggetti interessati;

un seminario a Aqaba, Giordania, per fare il punto sui progressi realizzati ad oggi nel processo della conferenza del Segretario generale dell'ONU ed esaminare i settori prioritari da approfondire, se del caso, in riunioni successive.

Fase III:

l'ultima fase del progetto implica la messa punto della narrazione prima della pubblicazione da parte dell'UNIDIR. Durante questo periodo, e muovendo dalle analisi e dalle valutazioni approfondite effettuate nella seconda fase, il progetto prevede due ultimi seminari multilaterali per esaminare la sintesi delle opzioni e raccomandazioni sulla via da seguire.

Le attività chiave includono:

la pubblicazione dei rimanenti documenti di riflessione volti a illustrare le opzioni e prospettive riconosciute come potenzialmente promettenti in previsione di una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza regionale, tra l'altro attraverso una WMDFZ in Medio Oriente, e osservazioni pertinenti per i decisori politici;

eventi lancio (tavole rotonde e discussioni) a Ginevra, Bruxelles e Washington per promuovere la narrazione e i risultati dell'UNIDIR;

due seminari di esperti e funzionari che agiscono a titolo personale, in funzione dell'esito della conferenza di revisione del 2020 e delle pertinenti discussioni nell'ambito delle conferenze dell'ONU sulla WMDFZ in MO. Potrebbero tenersi al Cairo (Egitto) o a Roma.

Le principali realizzazioni includono:

una narrazione della WMDFZ in MO con cronologie chiave, allegati e dati, liberamente accessibile tramite il sito dell'UNIDIR;

fino a cinque documenti di riflessione su aspetti, opzioni e prospettive specifiche della WMDFZ in MO;

sintesi dei due seminari, da condividere con i funzionari e le autorità preposte e in processi multilaterali pertinenti, che presentano prospettive, opinioni e vie da seguire WMDFZ in MO.

Durante il progetto si farà ricorso a una combinazione di metodologie, tra cui l'esame e l'analisi comparativi della letteratura, la raccolta e l'analisi di documenti open source e colloqui. Per i colloqui, verranno seguite le normali procedure della ricerca, compresa la richiesta di assenso scritto dell'intervistato a essere registrato, l'esame di eventuali racconti o sintesi scritte insieme all'intervistato per accertare l'esattezza dei fatti e la non distribuzione delle registrazioni di colloqui o dei racconti senza il consenso esplicito dell'intervistato, secondo un protocollo standard per i colloqui. I racconti storici trasmessi oralmente e le informazioni open source saranno sottoposti a controllo incrociato per accertare l'esattezza dei fatti.

Tutte le riunioni nell'ambito del progetto si svolgeranno secondo le regole di « Chatham House ».

Tutto il materiale inerente al progetto, incluso il materiale orale e open source, sarà archiviato in formato digitale e conservato dall'UNIDIR per un periodo stabilito. Le guide di stile e i processi di garanzia della qualità dell'UNIDIR saranno applicati a tutte le pubblicazioni, comprese le revisioni esterne tra pari dei progetti di manoscritto.

4)   Composizione del progetto

La conduzione del progetto sarà affidata a un capo (uomo o donna) dotato delle conoscenze e dell'esperienza necessarie in relazione alle questioni della regione e in materia di ADM. Il capo del progetto avrà a disposizione un'ampia rete e godrà di grande visibilità nella regione, riferire al direttore dell'UNIDIR e coordinare la squadra del progetto. Sarà responsabile della preparazione della narrazione dei processi della WMDFZ dal 1995 e si occuperà di organizzare il coinvolgimento di esperti ed ex funzionari nonché di presentare le prospettive sugli sforzi passati e sulle prospettive attuali della zona.

Sarà assunto un responsabile di progetto e ricercatore (uomo o donna) a tempo pieno per coordinare ed effettuare l'esame della letteratura pertinente, la raccolta di documentazione e i colloqui. Il responsabile di progetto e ricercatore dovrà possedere: a) un diploma di laurea in un ambito pertinente (Medio Oriente, sicurezza internazionale e/o questioni ADM), un'eccellente conoscenza del Medio Oriente e delle lingue pertinenti, e un'importante serie di pubblicazioni; b) dovrà dimostrare di saper effettuare ricerche di alta qualità, imparziali e affidabili e dar prova di eccellenti doti interpersonali; c) sarà responsabile dell'elaborazione di relazioni di sintesi sulle prospettive delle questioni e delle vie da seguire evidenziate nella relazione.

Un ricercatore senior (uomo o donna), a metà tempo (50 %), fornirà orientamento, conoscenze e consulenza al capo e al responsabile di progetto e ricercatore e contribuirà alla preparazione e alla stesura della narrazione. Il ricercatore senior vanterà conoscenze ed esperienza approfondite della regione del Medio Oriente e dei tentativi di creare la WMDFZ in MO.

Un gruppo di riferimento di 4-5 persone sarà incaricato di fornire consulenza e orientamenti sul progetto, esaminare i progetti delle pubblicazioni, aiutare a stabilire contatti con gli esperti e gli istituti pertinenti e partecipare alle riunioni e ai dialoghi degli esperti nella regione. Tali componenti del gruppo saranno selezionati sulla base della loro esperienza e conoscenza delle iniziative legate alla WMDFZ in MO e parteciperanno a titolo personale. In aggiunta a un modesto onorario, avranno diritto a un rimborso delle spese di viaggio e a una diaria per la partecipazione ad attività connesse al progetto.

Dato che il progetto richiede un gran numero di spostamenti e numerose e ampie interazioni con una rete eterogenea di esperti, è prevista l'assunzione di un assistente (uomo/donna) incaricato di fornire sostegno amministrativo e logistico, che si occupi tra l'altro di organizzare le trasferte verso la regione e al suo interno, le riunioni e i processi finanziari e amministrativi nell'ambito del programma di risorse aziendali dell'ONU (Umoja). La capacità di espressione orale in arabo costituisce un titolo preferenziale.

Un tirocinante (uomo/donna) a metà tempo (50 %) assisterà il progetto per quanto riguarda la raccolta e l'esame della documentazione, la verifica dei fatti, lo sviluppo di tabelle di dati/elenchi pertinenti e l'archiviazione.

III.   Governance e supervisione del progetto

Il progetto sarà avviato sotto l'egida dell'UNIDIR. L'UNIDIR è un'istituzione autonoma nel quadro delle Nazioni Unite, istituita nel 1980 allo scopo di svolgere ricerche indipendenti sul disarmo e problemi correlati, segnatamente questioni di sicurezza internazionale. Con sede a Ginevra, vanta una reputazione mondiale e una lunga esperienza in questioni in materia di ADM, compresa una notevole memoria istituzionale e un archivio sui processi di disarmo, in particolare sul TNP e sulle zone senza armi nucleari nel mondo; all'UNIDIR si deve una lunga serie di pubblicazioni, tutte pubblicamente e gratuitamente accessibili online.

Un compito importante dell'UNIDIR è avviare e facilitare il dialogo informale tra vari esperti su questioni di disarmo che vanno dalle questioni in materia di ADM alle nuove tecnologie delle armi. L'UNIDIR dispone pertanto di una vasta rete cui attingere e di esperienza nell'organizzazione di riunioni a Ginevra e altrove, e nella preparazione di relazioni di sintesi e follow-up.

L'UNIDIR è diretto da un consiglio direttivo che funge anche da comitato consultivo per le questioni di disarmo, a cui il direttore dell'UNIDIR deve rispondere. Il consiglio direttivo è costituito da un gruppo eterogeneo di esperti di tutto il mondo, tutti a titolo personale, che si riuniscono due volte all'anno per valutare le attività di fondo e finanziarie dell'UNIDIR. Il consiglio direttivo riferisce annualmente in merito al suo lavoro al Segretario generale dell'ONU. Il direttore dell'UNIDIR è responsabile dell'organizzazione, della direzione e dell'amministrazione dell'UNIDIR, compresi i risultati delle ricerche e i processi finanziari e amministrativi.

Benché sia un'organizzazione autonoma, l'UNIDIR segue le regole e i regolamenti finanziari delle Nazioni Unite e le sue risorse finanziarie sono soggette all'audit del collegio dei revisori dei conti dell'ONU. Tutte le risorse finanziarie dei progetti sono amministrate e gestite da Umoja e oggetto di valutazioni trimestrali. Per quanto riguarda i progressi e le risorse finanziarie dei singoli progetti, l'UNIDIR informa i donatori pertinenti almeno una volta all'anno e fino a una volta a trimestre, a seconda delle esigenze dei singoli donatori.


7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/73


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/939 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2019

che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 istituiscono ciascuno un sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI – Unique Device Identification) per determinati dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione di tali regolamenti.

(2)

Prima dell'immissione sul mercato dei dispositivi cui si applica il sistema UDI, il fabbricante è tenuto ad attribuire un identificativo unico del dispositivo (Unique Device Identifier – UDI) al dispositivo e, se del caso, a tutti i livelli esterni di confezionamento. L'UDI deve essere prodotto nel rispetto delle regole di un organismo di rilascio designato dalla Commissione alla gestione di un sistema di attribuzione degli UDI. I fabbricanti possono utilizzare unicamente le norme di codifica fornite dagli organismi di rilascio designati dalla Commissione.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 stabiliscono i criteri che devono essere soddisfatti dagli organismi di rilascio ai fini della loro designazione quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma di tali regolamenti.

(4)

Un invito a presentare candidature destinato agli organismi di rilascio interessati a gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) n. 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746 è stato pubblicato sul sito web della Commissione il 21 dicembre 2018 (3), con scadenza al 25 gennaio 2019. Sono pervenute quattro candidature. La Commissione ha valutato ciascuna di esse e ha concluso che gli organismi interessati soddisfano i criteri pertinenti per la designazione a norma di entrambi i regolamenti. È stato altresì consultato il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (Medical Device Coordination Group – MDCG), che non ha sollevato obiezioni.

(5)

È pertanto opportuno designare gli organismi elencati nell'allegato della presente decisione quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono strettamente interconnesse in quanto sia il regolamento (UE) 2017/745 sia il regolamento (UE) 2017/746 riguardano i dispositivi medici, e i sistemi UDI istituiti a norma dei due regolamenti sono strettamente correlati e entrambi soggetti a requisiti identici. Dato che i medesimi organismi di rilascio saranno designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746, è auspicabile includere le designazioni relative a entrambi tali regolamenti in un'unica decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Designazione degli organismi di rilascio

Gli organismi di rilascio elencati nell'allegato della presente decisione sono designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746.

Articolo 2

Condizioni di designazione

1.   Le designazioni effettuate a norma dell'articolo 1 sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. Trascorso tale periodo, ciascuna designazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni se l'organismo di rilascio continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.

2.   La Commissione può sospendere o revocare la designazione di un organismo di rilascio a norma dell'articolo 1 in qualsiasi momento se constata che l'organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/745 o all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/746.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(2)   GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

(3)  L'invito è stato pubblicato sul sito https://ec.europa.eu/growth/content/call-applications-view-designation-udi-issuing-entities-accordance-article-272-regulation-eu_en


ALLEGATO

Elenco degli organismi di rilascio designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746

a)

GS1 AISBL

b)

Health Industry Business Communications Council (HIBCC)

c)

ICCBBA

d)

Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/76


DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del 16 maggio 2017

che modifica le disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee introducendo una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [2019/940]

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito la «convenzione»), l'appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I.

(2)

L'appendice II, articolo 1, della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I e che tali disposizioni sono contenute negli allegati all'appendice II.

(3)

La Repubblica di Serbia, in qualità di presidente del sottocomitato per le dogane e le regole di origine nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (di seguito le «parti CEFTA»), ha informato il segretariato del comitato misto della convenzione in merito alla decisione n. 3/2015 del comitato misto dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, del 26 novembre 2015, che introduce una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea nell'ambito del CEFTA.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto adotta modifiche della convenzione, comprese modifiche delle appendici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice II della convenzione, che precisa le deroghe alle disposizioni dell'appendice I della convenzione, è modificata e integrata dagli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione, specificano le condizioni di applicazione del divieto di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra le parti CEFTA.

Articolo 3

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per il comitato misto

Il presidente

Péter KOVÀCS


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO I

All'appendice II della convenzione, il seguente allegato XIII é aggiunto:

«ALLEGATO XIII

Scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Articolo 1

Esclusioni dal cumulo dell'origine

I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.

Articolo 2

Cumulo dell'origine

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Moldova o nei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (le “parti CEFTA”) si considerano effettuate in un'altra parte CEFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella parte CEFTA considerata. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della parte CEFTA in questione solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni di cui all'articolo 6 dell'appendice I.

Articolo 3

Prove dell'origine

1.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di una parte CEFTA se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

2.   Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Articolo 4

Dichiarazioni del fornitore

1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte CEFTA per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti CEFTA, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nelle parti CEFTA, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari delle parti CEFTA e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.

3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato G della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nelle parti CEFTA rimanga costante per un lungo periodo di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può avere validità massima di un anno dalla data in cui è stata compilata. L'autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione stabilisce le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato H della presente appendice e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci contemplate da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5.   Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni ivi riportate.

Articolo 5

Documenti giustificativi

Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti CEFTA i materiali utilizzati, compilate in una di tali parti, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una parte CEFTA e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.

Articolo 6

Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Articolo 7

Cooperazione amministrativa

Fatti salvi gli articoli 31 e 32 dell'appendice I, al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato le parti CEFTA si prestano assistenza reciproca, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 8

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta l'autorità doganale della parte CEFTA in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutra ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte CEFTA di cui allo stesso paragrafo rispedisce la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore nonché le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione all'autorità doganale della parte CEFTA in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano la richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.   Il controllo è effettuato dall'autorità doganale della parte CEFTA in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.

4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto all'autorità doganale che lo ha richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 9

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 10

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'appendice I non si applica negli scambi bilaterali tra parti CEFTA.

»

ALLEGATO II

All'appendice II della convenzione, il seguente allegato G é aggiunto:

«ALLEGATO G

Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal documento allegato, dichiara che:

1.

per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

Tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA.

3.

Le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA (4)

 

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

»

(1)  Se la fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali cui è allegata la dichiarazione si riferiscono a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

la regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 a partire da barre di ferro non originarie deve indicare “barre di ferro” nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'uso di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(4)  Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.


ALLEGATO III

All'appendice II della convenzione, il seguente allegato H é aggiunto:

«ALLEGATO H

Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a … (1), dichiara che:

1.

per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

Designazione delle merci fornite (2)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (3)

Valore dei materiali non originari utilizzati (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

Tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA.

3.

Le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA (5)

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da …

a … (6).

Mi impegno ad informare … (7) immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

 

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

»

(1)  Nome e indirizzo del cliente.

(2)  Se la fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali cui è allegata la dichiarazione si riferiscono a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(3)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

la regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 a partire da barre di ferro non originarie deve indicare “barre di ferro” nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'uso di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(4)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(5)  Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(6)  Indicare le date. Fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui è redatta la dichiarazione a lungo termine del fornitore, il periodo di validità della stessa non dovrebbe normalmente superare 12 mesi.

(7)  Nome e indirizzo del cliente.


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