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Document 8a506a1d-77f6-11ee-99ba-01aa75ed71a1
Commission Regulation (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02012R0360 — IT — 25.10.2023 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1923 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2018 |
L 313 |
2 |
10.12.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1474 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2020 |
L 337 |
1 |
14.10.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2023 |
L |
1 |
5.10.2023 |
REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2012
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio ( 1 );
aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), aa), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
per “prodotti della pesca e dell’acquacoltura” si intendono i prodotti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
per “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” si intende l’intera serie di operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;
“trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco – o della raccolta, nel caso dell’acquacoltura – che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.
Articolo 2
Aiuti “de minimis”
Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento della concessione.
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (“aiuti trasparenti”). In particolare:
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione;
gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale “de minimis”;
gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa destinataria;
gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 3 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile stabilito al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:
prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e
la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 3
Controllo
Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all'impresa in questione in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica agli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.
Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1);