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Document 0c2e003f-ec63-11ea-b3c6-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02020R1175 — IT — 10.08.2020 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1175 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 259 del 10.8.2020, pag. 6)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 269, 17.8.2020, pag.  42 (2020/1175)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1175 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b920i

-

L-cisteina cloridrato monoidrato

Composizione dell’additivo:

L-cisteina cloridrato monoidrato

Caratterizzazione della sostanza attiva:

L-cisteina cloridrato monoidrato

Ottenuta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181

Purezza: min. 98,5 %

Formula chimica: C3H7NO2S •HClH2O.

Numero CAS: 7048-04-6

FLAVIS 17.032

Metodo di analisi  (1):

Per l’identificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nell’additivo per mangimi:

— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis), Farmacopea europea. 6.6-2.2.56-Metodo 1

Per la quantificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nell’additivo per mangimi:

— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-Vis/FD)

Per la quantificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nelle premiscele:

— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis) - regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione

— (allegato III, parte F)

Tutte le specie animali

-

-

-

1.  L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.  Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.  L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg».

4.  Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 25 mg/kg.

5.  Al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

►C1  30.8.2030 ◄

(1)   

Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

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