EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92002E003217

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3217/02 di Arlene McCarthy (PSE) alla Commissione. Politica della concorrenza e società di gestione collettiva.

GU C 242E del 9.10.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92002E3217

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3217/02 di Arlene McCarthy (PSE) alla Commissione. Politica della concorrenza e società di gestione collettiva.

Gazzetta ufficiale n. 242 E del 09/10/2003 pag. 0049 - 0050


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3217/02

di Arlene McCarthy (PSE) alla Commissione

(7 novembre 2002)

Oggetto: Politica della concorrenza e società di gestione collettiva

Sebbene la politica UE della concorrenza riconosca il ruolo delle società di gestione dei diritti d'autore nella tutela dei diritti e degli interessi dei propri soci, non ritiene la Commissione che nel caso del BIEM (Bureau Internationale des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrements et de Reproduction Mécanique) fissare una percentuale sui diritti d'autore a livello UE differente da quella applicata in Giappone o nel Regno Unito, costituisca un abuso di posizione dominante?

La Commissione non ritiene che tali diritti esclusivi di gestione dei diritti d'autore vengano utilizzati in un modo che non solo é restrittivo della concorrenza, in quanto favorisce il ricorso a pratiche commerciali sleali, ma comporta anche un danno per il consumatore?

Quali provvedimenti adotterà la Commissione per indagare su tale condotta della BIEM?

Conviene la Commissione, alla luce degli sviluppi commerciali e tecnologici con particolare riferimento alla distribuzione digitale, sulla necessità di rendere maggiormente trasparenti le pratiche e le operazioni delle società di gestione collettiva in modo da rendere possibile l'identificazione dell'origine, della destinazione e dello scopo delle percentuali sui diritti d'autore applicate, in linea con la politica della concorrenza della UE?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(9 dicembre 2002)

L'applicazione di tassi di prelievo diversi sui diritti d'autore nell'Unione costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE solo qualora i tassi più elevati siano considerati eccessivi e le differenze non siano giustificate da ragioni oggettive. Pertanto non è possibile dedurre l'esistenza di un abuso di posizione dominante in modo generale ed astratto dal semplice fatto che i tassi di prelievo sono diversi senza prendere in considerazione gli elementi specifici di ogni caso. Come ha indicato la Corte di giustizia nelle cause Tournier e Lucazeau: l'articolo 82 (ex 86) del trattato dev'essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione di diritti d'autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di

transazione non eque qualora i compensi da essa applicati alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea. Diverso sarebbe il caso se la società di diritti d'autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d'autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri.

La Commissione, come la Corte di giustizia, ha considerato in passato in casi concreti, alcuni comportamenti di società di gestione collettiva come restrittivi della concorrenza. Parallelamente, è riconosciuto in modo generale che le società in oggetto svolgono un ruolo importante nella gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in particolare perché sono in grado di offrire ai loro membri ed agli utenti un meccanismo di sportello unico che agevola significativamente l'accesso alle opere ed ad altri oggetti protetti. Non è quindi possibile sostenere che l'attività delle società di gestione collettiva sia di per sé restrittiva della concorrenza. Tale conclusione può soltanto derivare da un'indagine a proposito di un'intesa o di un comportamento concreto.

La Commissione non ha aperto un'indagine ex officio sul BIEM. Tuttavia un reclamo è stato recentemente depositato contro il BIEM. L'indagine è ancora ad una fase preliminare e la Commissione non ha ancora preso posizione sulla denuncia.

La Commissione ritiene che, alla luce in particolare dell'evoluzione tecnologica e commerciale nella distribuzione digitale, le pratiche delle società di gestione collettiva dovrebbero essere trasparenti per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi su Internet. Questa posizione è stata chiaramente espressa nella recente decisione Simulcasting dell'8 ottobre 2002 (procedimento COMP/C2/38 104). Il testo di questa decisione è disponibile nel sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf.

D'altra parte, dato lo stretto legame esistente tra gli aspetti della concorrenza e le norme del mercato interno, la Commissione desidera segnalare all'onorevole parlamentare che sono ormai molti anni che si sta occupando della questione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale, specialmente della gestione collettiva. La Commissione, che ritiene che la gestione collettiva deve essere pienamente efficace nel mercato interno, sta redigendo una comunicazione sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Questa comunicazione farà il punto sull'analisi di questo settore, sulle questioni sollevate e sulle possibili risposte.

Top