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Document 92001E002352

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2352/01 di Carlos Carnero González (PSE) al Consiglio. Incidenti di Genova in occasione del G-8.

GU C 81E del 4.4.2002, p. 157–158 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E2352

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2352/01 di Carlos Carnero González (PSE) al Consiglio. Incidenti di Genova in occasione del G-8.

Gazzetta ufficiale n. 081 E del 04/04/2002 pag. 0157 - 0158


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2352/01

di Carlos Carnero González (PSE) al Consiglio

(3 agosto 2001)

Oggetto: Incidenti di Genova in occasione del G-8

Gli incidenti verificatisi a Genova in occasione del G-8, con il loro deplorevole e tragico bilancio di un morto, numerosi feriti e danni materiali, hanno suscitato una profonda e giustificata inquietudine nell'opinione pubblica europea. A prescindere dalla massima fermezza nel condannare l'atteggiamento inaccettabile delle frange violente presenti alle manifestazioni (a Genova così come in precedenza a Göteborg), è doveroso constatare che la democrazia europea deve trovare formule adeguate per garantire alla società civile di esprimersi liberamente e pacificamente, evitando che episodi di questo tipo siano gestiti in un modo tanto negativo come quello adottato dal governo Berlusconi.

Intende il Consiglio discutere ed eventualmente adottare misure comuni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in occasione di futuri vertici europei o internazionali per assicurare nel contempo il diritto a manifestare e isolare i violenti, evitando azioni sproporzionate o indiscriminate da parte delle forze di sicurezza?

Risposta

(29 novembre 2001)

1. Il Consiglio deplora gli incidenti verificatisi a Genova in occasione del G-8 e condanna le azioni di coloro che abusano dei diritti democratici di esprimere le proprie opinioni e di riunirsi in modo pacifico.

2. Il Consiglio è pienamente consapevole dei problemi sollevati dall'onorevole parlamentare. In seguito al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, il 13 luglio 2001 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato le conclusioni sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (10608/01 Presse 281).

3. Nelle conclusioni si rileva che in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i cittadini devono godere del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, di riunirsi in modo pacifico e di poter esercitare tali attività in condizioni in cui non sia minacciatala loro sicurezza né quella di altri cittadini o beni.

Dopo aver fatto presente l'importanza di un dialogo costruttivo tra gli organizzatori di manifestazioni pubbliche e le autorità del paese ospitante e di stretti contatti internazionali affinché tali manifestazioni non siano sfruttate o abusate da altri elementi al solo scopo di compiere atti di violenza collettiva o individuale, nelle conclusioni si sottolineano le possibilità offerte dagli strumenti giuridici in vigore e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, specialmente dalle disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990(1), dall'azione comune del 1977 in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza(2) e dalla decisione del 2001 che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità(3).

4. Pur riconoscendo che il paese ospitante è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno dichiarato nelle conclusioni del 13 luglio 2001 che le seguenti misure possono contribuire a ridurre i rischi di perturbazioni gravi dell'ordine pubblico.

a) Cooperazione di polizia (punti di contatto nazionali permanenti, ricorso a ufficiali di collegamento e alla Task Force dei capi di polizia, eventuale ampliamento delle competenze dell'Europol, formazione impartita dall'Accademia europea di polizia)

b) Scambio di informazioni nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale

c) Misure riguardanti l'attraversamento delle frontiere

d) Cooperazione giudiziaria (facilitazione della cooperazione diretta nell'ambito della rete giudiziaria europea)

e) Misure organizzative (approccio comune di comunicazione con gli organizzatori di manifestazioni, al fine di garantire che le manifestazioni legittime non siano sfruttate da gruppi con intenzioni violente).

5. In vista del prossimo Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 e dei futuri vertici europei o internazionali, il Consiglio esprime la convinzione che l'applicazione degli strumenti giuridici in vigore e delle suddette misure concernenti lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche assicurerà il diritto a manifestare riducendo nel contempo i rischi di perturbazioni gravi dell'ordine pubblico.

(1) GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19.

(2) GU L 147 del 5 giugno 1997, pag. 1.

(3) GU L 153 dell'8 giugno 2001, pag. 1.

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