EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92001E000747

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0747/01 di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione. Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OMC (Istruzioni del Consiglio dei Ministri).

GU C 350E del 11.12.2001, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92001E0747

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0747/01 di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione. Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OMC (Istruzioni del Consiglio dei Ministri).

Gazzetta ufficiale n. 350 E del 11/12/2001 pag. 0033 - 0034


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0747/01

di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OMC (Istruzioni del Consiglio dei Ministri)

Allorché il Consiglio dei Ministri incarica la Commissione di avviare una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OCM, quali sono le procedure per garantire che le ragioni di chi ha avviato la causa siano immediatamente accessibili al pubblico?

Risposta comune data dal sig. Lamy in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0746/01 e E-0747/01

(11 maggio 2001)

Come l'onorevole parlamentare sa, la Commissione può garantire il rispetto dei diritti della Comunità attraverso le procedure di soluzione delle vertenze dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in due modi diversi.

Il primo è un'azione nell'ambito del regolamento sulle barriere commerciali, vale a dire il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(1).

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento, quando la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame, pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fornendo un sunto delle informazioni ricevute e invitando le parti interessate a presentare commenti.

Se, al termine della procedura di esame, la Commissione decide di avviare una procedura di soluzione delle vertenze dell'OMC, l'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento del Consiglio prevede che tale decisione sia motivata e sia anch'essa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Una pubblicazione simile viene fatta anche quando non vengono prese iniziative.

In quanto garante dei trattati, compresi gli accordi internazionali, la Commissione può anche far rispettare i diritti negoziati della Comunità al di fuori del quadro specifico del regolamento sulle barriere commerciali (vedi l'articolo 15 del regolamento del Consiglio).

In tal caso, la Commissione sente lo speciale comitato istituito a norma dell'articolo 133, paragrafo 3 del trattato CE.

In entrambi i casi, l'attuale Commissione ha deciso, in uno spirito di maggiore trasparenza, di rendere disponibili sul sito web della Direzione generale del Commercio i testi delle richieste di consultazioni OMC e delle richieste di istituzione di un panel OMC presentate dalla Commissione per conto della Comunità. Tali documenti forniscono una descrizione della misura o della pratica impugnata presso l'OMC, nonché l'indicazione delle disposizioni giuridiche che sarebbero state violate.

(1) GU L 349 del 21.12.1994. Una descrizione del regolamento è disponibile anche sul sito web della DG Commercio.

Top