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Document 62023CJ0183

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 aprile 2024.
Credit Agricole Bank Polska SA contro AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 6, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Contratto concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato terzo presso una banca stabilita in uno Stato membro – Azione promossa contro tale consumatore – Autorità giurisdizionale dell’ultimo domicilio noto di detto consumatore nel territorio di uno Stato membro.
Causa C-183/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:297

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 6, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Contratto concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato terzo presso una banca stabilita in uno Stato membro – Azione promossa contro tale consumatore – Autorità giurisdizionale dell’ultimo domicilio noto di detto consumatore nel territorio di uno Stato membro»

Nella causa C‑183/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunale circondariale di Varsavia – Centro città, Polonia), con decisione del 27 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2023, nel procedimento

Credit Agricole Bank Polska S.A.

contro

AB

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, J.-C. Bonichot e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Credit Agricole Bank Polska S.A., con sede in Polonia, e AB, un consumatore il cui indirizzo attuale è ignoto, in merito al pagamento di una somma di denaro richiesta a quest’ultimo da tale banca in applicazione di un contratto di credito al consumo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 6, 15 e 18 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(...)

(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. (...)

(...)

(18)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4        L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5        A norma dell’articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25».

7        L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

8        L’articolo 18, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.      L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.      L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

9        Ai sensi dell’articolo 26 di detto regolamento:

«1.      Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24.

2.      Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione».

10      A norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento:

«1.      Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.

2.      L’autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie».

11      L’articolo 62 del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«1.      Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

2.      Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».

 Diritto polacco

12      Ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»):

«Il presidente del tribunale designa un curatore se il ricorrente dimostra che il luogo di residenza della parte non è noto. (...)».

13      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, del codice di procedura civile, applicabile mutatis mutandis al curatore designato ai sensi dell’articolo 144 di tale codice:

«Il curatore designato ai sensi del paragrafo 1 è abilitato a compiere tutti gli atti relativi al caso in questione».

14      L’articolo 1391 del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«1)      Se, nonostante una nuova notificazione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, seconda frase, il convenuto non ha ritirato il ricorso o qualsiasi altro atto processuale attestante la necessità di difendere i suoi diritti, e se nessun atto gli è stato previamente notificato o comunicato secondo le modalità previste dagli articoli precedenti e l’articolo 139, paragrafi da 2 a 31, o qualsiasi altra disposizione speciale che preveda l’efficacia di una notificazione non è applicabile, il presidente ne informa il ricorrente inviandogli copia dell’atto destinato al convenuto e gli ingiunge di procedere alla notificazione di tale atto al convenuto mediante l’ausilio di un ufficiale giudiziario.

2)      Entro due mesi dalla data in cui gli è stata notificato l’obbligo di cui al paragrafo 1, il ricorrente deve versare agli atti una conferma della notifica dell’atto al convenuto da parte di un ufficiale giudiziario, oppure rinviare l’atto e indicare l’indirizzo attuale del convenuto o fornire la prova che il convenuto risiede all’indirizzo indicato nel ricorso. Una volta scaduto il termine, si applica l’articolo 177, paragrafo 1, punto 6».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Con ricorso proposto il 22 dicembre 2021, dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia – Centro città, Polonia), che è il giudice del rinvio, la Credit Agricole Bank Polska intende ottenere la condanna di AB, cittadino di uno Stato terzo, avente la qualità di consumatore, a versarle una somma di denaro di importo pari a 10 591,64 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 2 250), oltre agli interessi applicabili, nonché le spese giudiziarie.

16      Tale ricorso è fondato su un contratto di credito al consumo concluso il 16 luglio 2020 tra la ricorrente nel procedimento principale e il convenuto nel procedimento principale ai fini dell’acquisto da parte di quest’ultimo di un telefono cellulare. L’indirizzo del convenuto suddetto, indicato nel ricorso, corrispondeva a quello menzionato in tale contratto.

17      Il 30 marzo 2022, l’ausiliario giudiziario presso il giudice del rinvio (in prosieguo: l’«ausiliario giudiziario») ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti di AB, con la quale ha ordinato a quest’ultimo di versare alla ricorrente nel procedimento principale la somma di PLN 10 591,64, maggiorata degli interessi di mora contrattuali, e le spese giudiziarie, maggiorate degli interessi legali di mora, calcolati a partire dalla data in cui tale ingiunzione di pagamento sarebbe divenuta definitiva fino alla data del pagamento richiesto.

18      Una copia dell’atto introduttivo unitamente a una copia di detta ingiunzione di pagamento nonché altre informazioni all’attenzione del convenuto nel procedimento principale sono state inviate per posta all’indirizzo di quest’ultimo, indicato nell’atto introduttivo citato. Il 5 maggio 2022 tale lettera è tornata al mittente in quanto non è stata ritirata dal destinatario.

19      L’ausiliario giudiziario ha incaricato il rappresentante della ricorrente nel procedimento principale di notificare al convenuto nel procedimento principale, mediante l’ausilio di un ufficiale giudiziario, conformemente al diritto polacco, una copia dell’atto introduttivo e dell’ingiunzione di pagamento, pena la sospensione del procedimento. Con lettera del 15 settembre 2022, tale rappresentante ha informato il giudice del rinvio che la notifica di cui trattasi non aveva potuto avere esito positivo, poiché tale convenuto era ignoto all’indirizzo indicato.

20      Con ordinanza del 4 ottobre 2022, l’ausiliario giudiziario ha nominato un curatore a favore di detto convenuto.

21      Il 26 ottobre 2022 tale curatore ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa il 30 marzo precedente, adducendo che la ricorrente nel procedimento principale non aveva dimostrato di essere creditrice dell’importo da essa richiesto. Detto curatore ha altresì indicato di non essere in grado di stabilire il luogo di residenza del convenuto nel procedimento principale, ma non ha sollevato alcuna obiezione relativa alla competenza internazionale del giudice del rinvio a conoscere del procedimento principale, in applicazione degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012.

22      Le azioni intraprese da tale giudice nonché dal rappresentante della ricorrente nel procedimento principale e dal curatore del convenuto nel procedimento principale non hanno consentito l’identificazione della residenza o del domicilio di quest’ultimo. Esse hanno soltanto consentito di constatare che tale convenuto era giunto in Polonia il 29 settembre 2017, che aveva lasciato l’indirizzo al quale era registrato in tale Stato membro nel corso del 2018 e che, alla data delle verifiche così effettuate, non si trovava in stato di privazione della libertà nel territorio di detto Stato membro.

23      Secondo detto giudice, non è escluso che il convenuto nel procedimento principale abbia lasciato il territorio polacco senza che tale circostanza possa essere dimostrata con certezza, tenuto conto dell’assenza di controlli a talune frontiere terrestri della Repubblica di Polonia.

24      Il giudice del rinvio chiede, anzitutto, se, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, esso sia tenuto a stabilire la propria competenza conformemente alle norme del suo diritto interno o conformemente alle regole di competenza uniformi stabilite in tale regolamento.

25      Secondo tale giudice, dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745), e del 15 marzo 2012, G (C‑292/10, EU:C:2012:142), risulta che l’applicazione delle norme del diritto nazionale anziché di quelle uniformi sulla competenza è possibile solo se il giudice adito dispone di elementi probatori che gli consentano di ritenere che il convenuto, cittadino dell’Unione non domiciliato nello Stato membro cui appartiene quest’ultimo giudice, sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea.

26      Il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se tale giurisprudenza debba applicarsi anche in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto interessato è una persona che non ha la cittadinanza di alcuno Stato membro, ma che è probabilmente domiciliata nel territorio di uno Stato membro. Esso osserva che il rispetto del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dal diritto dell’Unione, in particolare quando si tratta di consumatori, potrebbe deporre a favore di una risposta affermativa a tale questione.

27      Il giudice del rinvio chiede poi se, alla luce dell’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012, sia possibile ritenere che il convenuto nel procedimento principale sia comparso e, di conseguenza, abbia accettato la competenza del giudice adito, quando il procedimento si svolge in presenza del curatore di tale convenuto.

28      Il giudice del rinvio precisa che l’istituzione del curatore in absentia mira a garantire il diritto ad un giudice ad un ricorrente che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di stabilire il domicilio del convenuto interessato. Esso fa valere che, come risulta dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 2 aprile 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219), e del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745), sebbene la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante, come nel procedimento principale, la notifica del ricorso a un curatore designato dal giudice adito limiti i diritti della difesa di tale convenuto, una siffatta restrizione è giustificata alla luce del diritto del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva.

29      Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla possibilità che il curatore di un consumatore assente, la cui residenza non è nota, accetti la competenza di un giudice, che in realtà non è competente ai sensi del regolamento n. 1215/2012, comparendo dinanzi a quest’ultimo.

30      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che il procedimento principale si distingue da quello che ha dato luogo alla sentenza del 10 ottobre 1996, Hendrikman e Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380), in cui la Corte ha dichiarato che la comparizione di un rappresentante nominato in modo irregolare per un convenuto non può essere considerata una comparizione di tale convenuto. Infatti, nel caso di specie, il curatore del convenuto nel procedimento principale è stato nominato conformemente al diritto polacco egli è, quindi, abilitato a compiere tutti gli atti relativi al procedimento principale a nome di quest’ultimo la cui residenza è rimasta ignota durante il procedimento.

31      Secondo tale giudice dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che, affinché si possa presumere che un consumatore abbia accettato la competenza di un giudice che non deriva da tale regolamento, segnatamente dall’articolo 18, paragrafo 2, dello stesso, è necessario che tale consumatore sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza di tale autorità giurisdizionale e delle conseguenze della sua comparizione o della sua mancata comparizione dinanzi ad essa. Di conseguenza, considerare che tale informazione possa essere sostituita dall’informazione del rappresentante del consumatore significherebbe disattendere l’obiettivo essenziale perseguito dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, che è quello di tutelare tale consumatore.

32      È in tali circostanze che il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia- Centro città) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di tale regolamento si applicano alla determinazione della competenza giurisdizionale in una causa contro un consumatore di cui non è noto il luogo di residenza, che non è cittadino di alcuno Stato membro e in riferimento al quale, da un lato, è pacifico che il suo ultimo luogo di residenza noto era situato in uno Stato membro e, dall’altro, esistono dati affidabili i quali consentono di presumere che egli non risieda più nel territorio di tale Stato membro e tuttavia manchino dati affidabili che consentano di presumere che quest’ultimo abbia lasciato il territorio dell’Unione e sia tornato nel paese di cui ha la cittadinanza.

2)      Se l’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 1215/2012], debba essere interpretato nel senso che la comparizione in giudizio di un curatore, nominato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, per rappresentare un consumatore di cui non è noto il luogo di residenza, sostituisce la comparizione di tale consumatore e consente di stabilire la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro, anche in presenza di dati affidabili che consentono di ritenere che il consumatore non sia più domiciliato nel territorio di tale Stato membro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

33      Si deve ricordare, in primo luogo, che, nei limiti in cui il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), così come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 22, e giurisprudenza ivi citata).

34      In secondo luogo, occorre constatare che il giudice del rinvio fa riferimento, tanto nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale quanto nelle questioni sollevate stesse, alternativamente al luogo di residenza e al luogo di domicilio del convenuto nel procedimento principale.

35      Orbene, occorre osservare che il regolamento n. 1215/2012 fa riferimento alla sola nozione di «domicilio» del convenuto, la quale costituisce il criterio generale di collegamento che consente di stabilire la competenza internazionale di un’autorità giurisdizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

36      A tale proposito, come risulta espressamente dalla relazione del sig. Jenard sulla convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968 (GU 1979, C 59, pag. 1), i cui commenti sulla determinazione del domicilio valgono anche per l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, la scelta del legislatore dell’Unione di applicare il criterio del domicilio del convenuto, e non quello della residenza abituale di quest’ultimo o l’adozione congiunta di questi due criteri, è stata motivata dalla necessità di evitare la moltiplicazione dei fori competenti.

37      Al pari della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata, e del regolamento n. 44/2001, il regolamento n. 1215/2012 non definisce tale nozione di «domicilio». Infatti, l’articolo 62, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento rinvia alla legge dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite per determinare se una parte abbia un domicilio nel territorio di tale Stato membro. Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2021, «[q]ualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».

38      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre osservare che spetta al giudice del rinvio stabilire la propria competenza a conoscere del procedimento principale prendendo in considerazione la nozione di «domicilio», quale stabilita dal diritto polacco.

 Sulla prima questione

39      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’ultimo domicilio noto di un convenuto, cittadino di uno Stato terzo e avente la qualità di consumatore, si trovi nel territorio dello Stato membro la cui autorità giurisdizionale è adita, e quest’ultima non riesca ad individuare il domicilio attuale di tale convenuto né disponga di elementi probatori che le consentano di concludere che quest’ultimo è effettivamente domiciliato nel territorio di un altro Stato membro o al di fuori del territorio dell’Unione, la competenza a conoscere di tale controversia è determinata dalla legge dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale.

40      Occorre ricordare che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Tale regolamento persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

41      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1251/2012, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25 di tale regolamento.

42      Poiché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 consente di applicare al posto delle regole di competenza uniformi, stabilite in tale regolamento, le norme del diritto di ciascuno Stato membro, la premessa su cui si fonda l’applicazione di tale disposizione, vale a dire l’assenza del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato membro, dev’essere interpretata restrittivamente.

43      Una siffatta interpretazione restrittiva è tanto più giustificata se il convenuto ha la qualità di consumatore e beneficia quindi, conformemente all’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012, di una tutela rafforzata mediante l’introduzione di una norma di competenza speciale a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova il suo domicilio. Infatti, non si può escludere che un siffatto consumatore possa correre il rischio di perdere tale tutela in caso di applicazione delle norme sulla competenza del diritto nazionale.

44      Per questo motivo, se il domicilio di un consumatore convenuto, cittadino di uno Stato membro, è ignoto, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il cui testo è redatto in termini sostanzialmente equivalenti a quelli dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, trova applicazione solo se il giudice nazionale dispone di elementi probatori che gli consentono di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 42, e del 15 marzo 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, punto 42).

45      Per contro, la Corte ha dichiarato che, qualora il giudice nazionale non disponga di elementi probatori che gli consentano di ritenere che il consumatore convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione e non riesca a identificare il luogo in cui è domiciliato tale consumatore, la norma sulla competenza speciale prevista all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, divenuto articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in forza della quale l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore in parola deve essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato tale consumatore, riguarda anche l’ultimo domicilio noto di detto consumatore (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 42).

46      Il giudice del rinvio si chiede se la giurisprudenza citata ai punti 44 e 45 della presente sentenza trovi applicazione anche in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un’azione è promossa contro un consumatore che non è cittadino di uno Stato membro, ma cittadino di uno Stato terzo e il cui ultimo domicilio noto si trova nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, senza che possa essere dimostrato con certezza che tale consumatore abbia lasciato tale territorio in un altro Stato membro o che ha lasciato il territorio dell’Unione.

47      A tale proposito, si deve osservare che, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, il regolamento n. 1215/2012 si basa sul criterio del domicilio del convenuto e non su quello della cittadinanza dello stesso. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato.

48      Di conseguenza, la norma sulla competenza fondata sull’ultimo domicilio noto del consumatore convenuto nel territorio di uno Stato membro, di cui al punto 45 della presente sentenza, si applica indipendentemente dalla cittadinanza di tale consumatore.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ultimo domicilio noto di un convenuto, cittadino di uno Stato terzo e avente la qualità di consumatore, si trovi nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, e quest’ultima non riesca a identificare l’attuale domicilio di tale convenuto né disponga di elementi probatori che le consentano di concludere che quest’ultimo è effettivamente domiciliato nel territorio di un altro Stato membro o al di fuori del territorio dell’Unione europea, la competenza a conoscere di tale controversia è determinata non dalla legge dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale, bensì dall’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento, che attribuisce all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova l’ultimo domicilio noto di detto convenuto la competenza a conoscere di una tale controversia.

 Sulla seconda questione

50      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la comparizione dinanzi a un’autorità giurisdizionale di un curatore, nominato da un giudice nazionale per rappresentare un consumatore convenuto assente e il cui domicilio attuale non è noto, equivalga alla comparizione di tale consumatore dinanzi a detta autorità giurisdizionale e consenta, quindi, di stabilire la competenza internazionale della stessa.

51      In limine, occorre ricordare che l’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012 figura nella sezione 7 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Proroga di competenza».

52      L’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento prevede una regola di competenza fondata sulla comparizione del convenuto per tutte le controversie nelle quali la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni di detto regolamento, fatte salve le controversie che rientrano in una norma di competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, per le quali la comparizione del convenuto non comporta una proroga di competenza.

53      L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 impone, in materia di contratti di assicurazione, di contratti di consumo e di contratti individuali di lavoro, all’autorità giurisdizionale che si ritenga competente ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo un obbligo di informazione della parte più debole prima di dichiararsi competente. Pertanto, qualora un consumatore convenuto compaia dinanzi a un’autorità giurisdizionale diversa da quella del suo domicilio, competente ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il giudice adito deve assicurarsi che tale consumatore sia informato del suo diritto di eccepire la competenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della sua comparizione.

54      Da quanto precede risulta che la questione della proroga della competenza per effetto della comparizione del consumatore convenuto o, se del caso, di quella del suo curatore si pone soltanto nella situazione in cui il giudice adito non trae la propria competenza a conoscere della controversia di cui trattasi da disposizioni diverse dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

55      Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla risposta alla prima questione, qualora non sia possibile individuare il luogo in cui è domiciliato il consumatore interessato e in assenza di elementi probatori che tale consumatore abbia effettivamente lasciato il territorio dell’Unione, il giudice del rinvio trae la propria competenza dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto giudice dell’ultimo domicilio noto di detto consumatore.

56      Di conseguenza, considerata la risposta data alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora l’ultimo domicilio noto di un convenuto, cittadino di uno Stato terzo e avente la qualità di consumatore, si trovi nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, e quest’ultima non riesca ad identificare l’attuale domicilio di tale convenuto né disponga di elementi probatori che le consentano di concludere che quest’ultimo è effettivamente domiciliato nel territorio di un altro Stato membro o al di fuori del territorio dell’Unione europea, la competenza a conoscere di tale controversia è determinata non dalla legge dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale, bensì dall’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento, che attribuisce all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova l’ultimo domicilio noto di detto convenuto la competenza a conoscere di una tale controversia.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.

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