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Document 62022CJ0397

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023.
LM.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato che non è comparso personalmente né in primo grado né in appello – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme.
Causa C-397/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1030

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

21 dicembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato che non è comparso personalmente né in primo grado né in appello – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑397/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 14 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2022, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

LM

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Berlin,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche, M. Hellmann e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e H. Leupold, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione, in Germania, del mandato d’arresto europeo spiccato nei confronti di un cittadino polacco ai fini dell’esecuzione, in Polonia, di una pena privativa della libertà.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato [UE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

4

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», è così formulato:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

(...)».

Diritto tedesco

5

L’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 2071), nella versione pubblicata il 27 giugno 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1537) (in prosieguo: l’«IRG»), prevede quanto segue:

«L’estradizione non è ammissibile, qualora:

(...)

3.

in caso di domanda di esecuzione di una pena, la persona condannata non sia comparsa personalmente all’udienza del processo conclusosi con la condanna (...)».

Diritto polacco

6

L’articolo 139, paragrafo 1, del Kodeks postępowania karnego (Codice di procedura penale) prevede, in sostanza, la possibilità di effettuare una notifica all’indirizzo noto di una persona che non ha comunicato il suo nuovo indirizzo.

7

In forza dell’articolo 75, paragrafo 1, del Codice di procedura penale, l’indagato è tenuto a comunicare il suo nuovo indirizzo in caso di cambiamento di domicilio nell’ambito di un procedimento penale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

Il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio, è stato investito dalle autorità polacche di una domanda diretta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo spiccato il 26 luglio 2021 nei confronti di un cittadino polacco dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznaniu, Polonia). Detto mandato d’arresto europeo è diretto all’arresto e alla consegna dell’interessato a tali autorità ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di sei mesi pronunciata dal Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła, Polonia) con sentenza del 25 febbraio 2020, che quest’ultimo deve ancora scontare nella misura di cinque mesi e 29 giorni.

9

Con sentenza del 16 giugno 2020, il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznaniu, Polonia) ha respinto l’appello proposto dall’interessato avverso tale sentenza senza effettuare un esame della causa nel merito.

10

È pacifico che l’interessato non è comparso personalmente al proprio processo né in primo grado né in appello e non è stato neppure rappresentato da un avvocato.

11

L’interessato ha ricevuto la citazione a comparire in primo grado e i motivi della sentenza di primo grado all’indirizzo che aveva indicato alle autorità polacche competenti al momento del suo arresto come indirizzo di residenza permanente. Invece, la citazione a comparire in appello, inviata a tale indirizzo, non è stata ricevuta dall’interessato, che aveva proposto appello, ma dalla compagna di quest’ultimo, residente anch’essa presso detto indirizzo. Le autorità polacche non sono state in grado di fornire la prova che essa era stata effettivamente consegnata all’interessato.

12

Il 25 agosto 2021 l’interessato è stato arrestato a Berlino (Germania) ed è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere sul fondamento del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale. Egli ha quindi dichiarato di non acconsentire alla procedura semplificata di consegna alle autorità polacche.

13

Il 1o settembre 2021 il giudice del rinvio ha disposto la detenzione dell’interessato ai fini della sua consegna alle autorità polacche.

14

Dopo aver ottenuto presso l’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi precisazioni sulle circostanze esatte in cui l’interessato era stato convocato, la Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Procura generale di Berlino, Germania) ha scarcerato l’interessato e ha chiesto al giudice del rinvio di annullare il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’estradizione e di dichiarare illegittima la consegna dell’interessato per il motivo che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG, che traspone nel diritto tedesco l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, osterebbe a una siffatta consegna.

15

Con ordinanza del 24 settembre 2021, il giudice del rinvio ha revocato il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’estradizione dell’interessato, che era già stato rilasciato. Benché esso abbia ritenuto che la condizione della doppia incriminazione del fatto, a cui è subordinata una siffatta consegna e che consiste nel verificare che i fatti contestati costituiscono un reato in entrambi gli Stati membri che sono portati a cooperare, fosse soddisfatta nel caso di specie, ha deciso di sospendere il procedimento riguardante la domanda diretta a dichiarare l’illegittimità della consegna dell’interessato.

16

In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la circostanza che la citazione a comparire in appello indirizzata all’interessato sia stata ricevuta dalla compagna di quest’ultimo soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584.

17

Il giudice del rinvio ritiene, infatti, che la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), secondo la quale la ricezione di una citazione a comparire da parte di un adulto convivente è sufficiente solo se il mandato d’arresto europeo emesso permette di determinare se, ed eventualmente, quando, tale adulto abbia effettivamente recapitato detta citazione all’interessato, sarebbe troppo restrittiva. Secondo il giudice del rinvio, si deve piuttosto presumere che, in genere, gli adulti di uno stesso nucleo familiare si recapitano a vicenda la corrispondenza che è loro rispettivamente destinata e che le autorità di contrasto, che ignorano le dinamiche interne del nucleo interessato, non possono quindi dimostrare che la citazione a comparire è stata effettivamente recapitata all’interessato. In assenza di una presunzione del genere, l’impedimento a una siffatta consegna costituito da una condanna in contumacia sarebbe «insormontabile».

18

Il giudice del rinvio ritiene quindi che si dovrebbe considerare che la prova che l’interessato sia di fatto venuto a conoscenza della citazione a comparire che gli era stata notificata è dimostrata qualora tale citazione sia stata consegnata a un adulto che convive con l’interessato, a meno che quest’ultimo non dimostri il contrario in maniera plausibile.

19

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretata nel senso che essa riguarda il processo che ha preceduto la decisione di primo grado qualora l’appello interposto dall’interessato sia stato respinto senza che sia stato effettuato un esame nel merito.

20

Il giudice del rinvio rammenta la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628), secondo cui, in caso di procedimento penale che comporta vari gradi, detta nozione riguarda il processo nell’ambito del quale si è statuito in modo definitivo in merito alla colpevolezza dell’interessato nonché in merito alla condanna di quest’ultimo a una pena in seguito a un nuovo esame, tanto in fatto quanto in diritto, della causa nel merito, ossia l’ultimo grado di giudizio nel merito.

21

Il giudice del rinvio ne deduce che, nel caso di specie, è il procedimento dinanzi al giudice che statuisce in appello, a cui l’interessato non ha partecipato, ad essere determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e che, nella misura in cui l’interessato non è comparso personalmente nell’ambito di tale procedimento, occorre dichiarare illegittima la sua consegna e negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui al procedimento principale.

22

Tuttavia, il giudice del rinvio dubita dell’applicabilità della giurisprudenza derivante da tale sentenza in una situazione come quella di cui il procedimento principale in cui l’interessato avrebbe impedito la sua convocazione all’udienza nell’ambito del procedimento di appello.

23

Al riguardo, il giudice del rinvio ritiene, da un lato, che rientrano nella nozione di «processo», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, solo i procedimenti che hanno condotto a un esame della causa nel merito. Orbene, sussisterebbero divergenze nell’organizzazione del procedimento d’appello nei vari Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’obbligo, per il giudice nazionale, di effettuare, in caso di assenza dell’interessato, un siffatto esame.

24

Dall’altro lato, il giudice del rinvio ritiene che, se l’appello è respinto senza che venga effettuato un esame nel merito, la sentenza pronunciata in primo grado acquisisce autorità di cosa giudicata ed è quindi esecutiva, il che implicherebbe che la consegna dell’interessato è, in realtà, chiesta ai fini dell’esecuzione di tale sentenza. Esso ne deduce che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo», ai sensi di tale disposizione, riguarda la decisione da eseguire.

25

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale, quale l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG, che concepisce la condanna in contumacia quale «impedimento assoluto» alla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo mentre l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che è trasposto nel diritto tedesco da tale normativa, prevede al riguardo solo un motivo facoltativo di rifiuto.

26

Secondo il giudice del rinvio, quest’ultima disposizione non è stata pienamente trasposta nel diritto tedesco dal momento che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG non prevede la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di esercitare un potere discrezionale in caso di condanna in contumacia.

27

Il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 69, 72, 7376), la Corte ha dichiarato che, sebbene l’applicazione diretta della decisione quadro 2002/584 sia esclusa, essendo quest’ultima priva di effetto diretto, ciò non toglie che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a interpretare il diritto interno conformemente a tale decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, escludendo peraltro un’interpretazione contra legem.

28

Il giudice del rinvio ritiene di non poter interpretare l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG nel senso che esso gli conferirebbe, nell’ambito dell’esame dell’impedimento alla consegna dell’interessato, un margine di discrezionalità che gli consentirebbe di dichiarare tale consegna legittima a prescindere dalle eccezioni previste ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo. Esso considera che, in applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584 e del margine di discrezionalità di cui disporrebbe al riguardo, dovrebbe poter giungere alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il diritto di essere ascoltato dell’interessato è stato debitamente rispettato, anche se non è comparso personalmente nell’ambito del procedimento di appello e che la consegna di quest’ultimo è quindi legittima.

29

In tale contesto, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se si debba considerare che, nel caso della notifica di una citazione a un adulto convivente, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della [decisione quadro 2002/584], debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria emittente deve provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto la citazione, o se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della [decisione quadro 2002/584], debba essere interpretato nel senso che la notifica a detto adulto convivente dimostra a tutti gli effetti che l’interessato era al corrente della citazione, a meno che egli spieghi in modo plausibile che non ne aveva conoscenza, e per quali motivi.

2)

Se, nell’ambito del giudizio d’appello che è stato svolto, la nozione di «processo» di cui all’articolo 4 bis della [decisione quadro 2002/584] debba essere interpretata nel senso che si riferisce al processo che ha portato alla decisione in primo grado, se solo l’imputato ha proposto appello e il ricorso è stato respinto.

3)

Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, [dell’IRG] abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale impedimento assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della [decisione quadro 2002/584] preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a), i), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, qualora la citazione a comparire sia notificata all’interessato con la consegna di questa a un adulto con esso convivente, si debba ritenere che l’interessato sia di fatto venuto a conoscenza di tale citazione a comparire, a meno che egli non dimostri in modo plausibile il contrario, oppure spetti all’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi fornire la prova che l’interessato ha effettivamente ricevuto detta citazione a comparire.

31

Al riguardo, la Corte ha giudicato che la circostanza che una citazione a comparire sia stata consegnata a una terza persona che s’impegna a trasmettere detta citazione all’interessato non permette di stabilire inequivocabilmente né la circostanza che l’interessato abbia di fatto ricevuto l’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo né, se del caso, il momento preciso in cui l’ha ricevuta (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 47).

32

Pertanto, una citazione a comparire che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma con la consegna, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo emesso permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale persona abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 54).

33

Il giudice del rinvio ritiene che occorrerebbe discostarsi dalla giurisprudenza derivante da tale sentenza che esso giudica troppo restrittiva. Esso afferma che bisognerebbe piuttosto istituire una presunzione, vertente sulla circostanza che l’adulto convivente con l’interessato consegni effettivamente a quest’ultimo la citazione a comparire ad esso indirizzata, la quale potrebbe essere invertita se l’interessato dimostrasse che ciò, in realtà, non è avvenuto. In assenza di una siffatta presunzione, l’impedimento alla consegna dell’interessato costituito da una condanna in contumacia sarebbe, a suo avviso, «insormontabile».

34

Occorre constatare che tale presunzione è contraria all’obiettivo dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, ossia tutelare la persona citata a comparire assicurando che quest’ultima disponga dell’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo. Orbene, la Corte ha ripetutamente giudicato che, per raggiungere tale obiettivo, si deve stabilire inequivocabilmente che questa terza persona abbia di fatto recapitato la citazione all’interessato (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti 4648).

35

In ogni caso, non si può ritenere che la giurisprudenza derivante da detta sentenza sia troppo restrittiva.

36

Infatti, da tale giurisprudenza emerge che una citazione a comparire consegnata a un adulto convivente con l’interessato, che si è impegnato a recapitare tale citazione a quest’ultimo, soddisfa le condizioni enunciate dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 solo qualora il mandato d’arresto europeo emesso consenta di determinare se, ed eventualmente, quando tale persona abbia effettivamente recapitato detta citazione all’interessato.

37

Pertanto, spetta all’autorità giudiziaria emittente indicare, nel mandato d’arresto europeo emesso, gli elementi sulla cui base essa ha constatato che l’interessato aveva di fatto ufficialmente ricevuto le informazioni relative alla data e al luogo del suo processo (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti 4649).

38

Inoltre, la Corte ha riconosciuto che, qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione accerti che i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2002/584 sono soddisfatti, essa può altresì basarsi su altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna della citazione a comparire all’interessato non comporta una violazione dei suoi diritti della difesa, in particolare la condotta tenuta dall’interessato. Infatti, è in questa fase del procedimento di consegna che potrà essere concessa una particolare attenzione a un’eventuale manifesta mancanza di diligenza da parte dell’interessato, in particolare quando risulta che egli abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti 5051).

39

Ne consegue che la circostanza che l’interessato non abbia ricevuto la citazione a comparire personalmente non costituisce un «impedimento assoluto» all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti. Non si può inoltre escludere che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione giunga alla conclusione, sulla base delle informazioni fornite nel mandato d’arresto europeo emesso nei confronti dell’interessato dall’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi, che una siffatta citazione rispetta, in ogni caso, i requisiti previsti dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 o che, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano il caso di cui trattasi, i diritti della difesa dell’interessato sono stati, nonostante tale circostanza, debitamente rispettati e la consegna dell’interessato è quindi legittima.

40

Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, qualora una citazione a comparire sia notificata all’interessato con la consegna di questa a un adulto con esso convivente, spetta all’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi fornire la prova che l’interessato ha effettivamente ricevuto tale citazione a comparire.

Sulla seconda questione

41

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda il processo terminato con la decisione di primo grado quando l’appello proposto dall’interessato è stato respinto senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito.

42

In altri termini, il giudice del rinvio chiede se, qualora, come nel caso di specie, l’interessato non sia comparso nell’ambito del procedimento di appello che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado, senza che tale causa sia stata riesaminata nel merito, tale procedimento rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

43

Occorre rammentare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 67, e del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 63).

44

Tale nozione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo [sentenze del 10 agosto 2017, TupikasC‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 74, nonché del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 52].

45

È la decisione giudiziaria che statuisce definitivamente nel merito della causa, nel senso che essa non è soggetta ad alcun gravame ordinario, ad essere determinante per l’interessato, poiché incide direttamente sulla sua situazione personale per quanto riguarda la dichiarazione di colpevolezza nonché, eventualmente, la determinazione della pena privativa della libertà che egli dovrà scontare (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 83).

46

Di conseguenza, è in tale fase del procedimento che la persona interessata deve poter esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, in modo da far valere in maniera efficace il suo punto di vista ed esercitare così un’influenza sulla decisione finale che potrebbe comportare la privazione della sua libertà individuale. L’esito a cui conduce tale procedimento è irrilevante in tale contesto (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 84).

47

Per quanto attiene, in particolare, a un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui il processo si è svolto nel corso di due gradi di giudizio successivi, segnatamente un primo grado seguito da un appello, la Corte ha dichiarato che il solo procedimento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è il procedimento conclusosi con la decisione d’appello, a condizione che tale procedimento sia sfociato nella decisione che non è più suscettibile di un gravame ordinario e che, pertanto, statuisce definitivamente sul merito della causa (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 90).

48

Ne consegue che l’elemento determinante ai fini della qualificazione di un procedimento come rientrante nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è la circostanza che tale procedimento sia sfociato in una sentenza che costituisce una condanna definitiva e che, di conseguenza, statuisce definitivamente nel merito della causa.

49

È giocoforza constatare che un procedimento d’appello come quello di cui al procedimento principale, che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado, senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito, rientra in tale nozione dal momento che essa statuisce definitivamente sulla causa di cui trattasi, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

50

Infatti, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 mira a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all’autorità dell’esecuzione di cui trattasi di procedere alla consegna dell’interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 58).

51

Orbene, se un procedimento d’appello, che si è svolto in assenza dell’interessato, dovesse esulare dall’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, per il motivo che esso non comporta un esame della causa nel merito, ciò avrebbe come conseguenza che il procedimento rilevante ai fini dell’applicazione di tale disposizione sarebbe il procedimento di primo grado e che il rispetto dei diritti della difesa dell’interessato potrebbe essere verificato solamente con riferimento a tale unico procedimento.

52

Una siffatta situazione non può essere ammessa, poiché, come dichiarato dalla Corte, quando sono previsti due gradi di giudizio, la circostanza che l’interessato abbia potuto in concreto esercitare i suoi diritti della difesa in primo grado non permette di concludere che ciò sia necessariamente avvenuto in appello, qualora tale grado di giudizio si sia svolto in sua assenza (v., in tal senso, sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 80). Inoltre, la circostanza che una persona condannata in primo grado proponga appello per difendere i propri diritti non può avere come effetto di ridurre la tutela che la decisione quadro 2002/584 le conferisce.

53

Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento d’appello che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa. La circostanza che tale procedimento d’appello si sia svolto senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito non è rilevante al riguardo.

Sulla terza questione

54

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che traspone l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi.

55

Occorre rammentare, al riguardo, che la decisione quadro 2002/584 stabilisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro. Salvo circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo nei casi, tassativamente elencati, previsti in detta decisione quadro. L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo può essere subordinata esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente previste. Di conseguenza, dato che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 50).

56

Infatti, la decisione quadro 2002/584 enuncia esplicitamente, da un lato, i motivi obbligatori (articolo 3 di tale decisione quadro) e, dall’altro, i motivi facoltativi (articoli 4 e 4 bis di detta decisione quadro) di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo. In particolare, l’articolo 4 bis della stessa decisione quadro limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo stabilendo, in modo dettagliato e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 53).

57

Dal tenore letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 emerge che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, per il caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sua condanna. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni, sancite, rispettivamente, ai punti da a) a d) di tale disposizione, che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione interessata della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo indirizzatole (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 40).

58

Di conseguenza, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di cui trattasi, salvo che tale mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 54).

59

Ne consegue che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, in presenza di una delle circostanze previste, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 55).

60

La Corte ha avuto modo di precisare che, poiché tale articolo 4 bis prevede un caso di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che le circostanze di cui al punto precedente della presente sentenza non ricomprendono la situazione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei diritti della difesa di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C- 271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 107, nonché del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

61

Nel contesto di una simile valutazione, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà così prendere in considerazione la condotta tenuta dall’interessato. Infatti, è in questa fase del procedimento di consegna che potrà essere concessa una particolare attenzione, segnatamente, al fatto che l’interessato abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

62

Ne discende che non si può impedire a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando verifica se una delle condizioni previste dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta, di assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato prendendo, al riguardo, debitamente in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui è investita, incluse le informazioni di cui può essa stessa disporre.

63

Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale obbliga, in modo generale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui trattasi a negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia. Tale normativa non lascia a detta autorità giudiziaria dell’esecuzione alcun margine di discrezionalità nel verificare l’esistenza di una delle situazioni indicate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, di conseguenza, decidere di eseguire il mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

64

In tali circostanze, è giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale è contraria all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

65

Occorre rammentare che la Corte ha dichiarato che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni della decisione quadro 2002/584, essendo quest’ultima priva di effetto diretto. Tuttavia, le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita da tale decisione quadro (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, punto 109).

66

Infatti, sebbene le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro. Nell’applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro di cui trattasi al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, essendo tuttavia esclusa un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Infatti, il principio d’interpretazione conforme esige che venga preso in considerazione il diritto interno nel suo complesso e che vengano applicati i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, punti da 72 a 77).

67

Spetterà pertanto al giudice nazionale, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, interpretare la normativa nazionale di cui al procedimento principale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584.

68

Di conseguenza, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora una citazione a comparire sia notificata all’interessato con la consegna di questa a un adulto con esso convivente, spetta all’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi fornire la prova che l’interessato ha effettivamente ricevuto tale citazione a comparire.

 

2)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento d’appello che ha condotto a una sentenza che conferma la decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa. La circostanza che tale procedimento d’appello si sia svolto senza che sia stato effettuato un esame della causa nel merito non è rilevante al riguardo.

 

3)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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