SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 dicembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Fuga dell’imputato – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 8 e 9 – Diritto di presenziare al processo – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Verifica al momento della consegna della persona condannata»

Nella causa C‑416/20 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), con decisione del 4 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2020, nel procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

TR

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per la Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, da J. Fröhlich, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e F. Halabi, in qualità di agenti;

per il governo rumeno, da E. Gane, L.-E. Batagoi e A. Wellman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Ladenburger, M. Wasmeier e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di esecuzione, in Germania, di mandati d’arresto europei emessi il 7 ottobre 2019 dalla Judecătoria Deva (Tribunale di primo grado di Deva, Romania) e il 4 febbraio 2020 dal Tribunalul Hunedoara (Tribunale superiore di Hunedoara, Romania) ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà alle quali TR è stato condannato in sua assenza da giudici rumeni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2002/584/GAI

3

I considerando 1, da 5 a 7, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), sono così formulati:

«(1)

In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(...)

(5)

L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)

Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(...)

(10)

Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI. (...)».

4

L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

5

L’articolo 4 bis di detta decisione quadro, dal titolo «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», prevede:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.

2.   Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3.   Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna».

Decisione quadro 2009/299

6

Il considerando 1 della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24), recita:

«Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi».

Direttiva 2016/343

7

Ai sensi dei considerando 33 e 35 della direttiva 2016/343:

«(33)

Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.

(...)

(35)

Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile».

8

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», è così formulato:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)

l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)

l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.   Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4.   Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo».

9

L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

Diritto tedesco

10

L’articolo 83 del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl.1982 I, pag. 2071), nella versione pubblicata il 27 giugno 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1537), prevede quanto segue:

«(1)   L’estradizione non è consentita qualora

(...)

3)

in caso di domanda di esecuzione di una pena, la persona condannata non sia comparsa personalmente all’udienza del processo conclusosi con la condanna (...)

(2)   In deroga al punto 3 del paragrafo 1, l’estradizione è tuttavia consentita quando

1.

la persona condannata,

a)

a tempo debito,

aa)

sia stata citata personalmente all’udienza che ha dato luogo alla sentenza o

bb)

sia stata di fatto ufficialmente informata con altri mezzi della data e del luogo fissati per l’udienza che ha dato luogo alla sentenza, in modo tale che sia stato accertato inequivocabilmente che la persona condannata era a conoscenza dell’udienza fissata; e

b)

è stata informata che una sentenza possa essere pronunciata anche in sua assenza,

2.   la persona condannata, essendo a conoscenza del procedimento a suo carico e al quale ha partecipato un difensore, abbia ostacolato la sua citazione personale dandosi alla fuga, o

3.   la persona condannata, essendo a conoscenza del processo fissato, ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarla in giudizio ed è stata in effetti patrocinata in giudizio da tale difensore.

(...)

(4)   Fatto salvo il paragrafo 1, punto 3, l’estradizione è altresì consentita se alla persona condannata la sentenza è notificata personalmente senza ritardo dopo la sua consegna allo Stato membro richiedente e tale persona è espressamente informata del suo diritto a un nuovo processo o a un processo d’appello, di cui al paragrafo 3, seconda frase, nonché dei termini impartiti a tal fine».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio, l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), è chiamato a pronunciarsi in merito a due mandati d’arresto europei emessi dalle autorità rumene, rispettivamente, il 7 ottobre 2019 e il 4 febbraio 2020, aventi ad oggetto la consegna di TR, cittadino rumeno, ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà alle quali questi è stato condannato in sua assenza da giudici rumeni. TR è attualmente in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali ad Amburgo (Germania) dal 31 marzo 2020.

12

TR è stato oggetto:

di una prima condanna definitiva in contumacia, pronunciata dai giudici rumeni, per tre reati di minaccia e un reato di incendio doloso, a una pena privativa della libertà di 6 anni e 6 mesi e 1832 giorni di reclusione, diminuita del periodo già scontato dal 1o gennaio 2016 al 14 aprile 2017, nonché di 48 giorni supplementari, per avere commesso i reati di estorsione e di danneggiamento (in stato di recidiva);

di una seconda condanna in contumacia, a una pena privativa della libertà di 4 anni, dei quali deve ancora scontare 2 anni e 4 mesi, oltre a una restante pena di 1786 giorni derivante da un’altra condanna, per aver commesso i reati di associazione per delinquere, traffico di stupefacenti in relazione ad un’associazione per delinquere, due reati in materia di circolazione stradale e il reato di lesioni personali.

13

Dalla decisione di rinvio risulta che TR si è dato alla fuga nell’ottobre del 2018 per recarsi in Germania con lo scopo di sottrarsi ai procedimenti penali avviati a suo carico in Romania, che sono sfociati nelle condanne di cui al punto precedente della presente sentenza.

14

A seguito di una richiesta di informazioni, le autorità rumene hanno informato la procura generale di Amburgo che, per quanto riguarda le condanne penali oggetto dei mandati d’arresto europei del 7 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, l’imputato non aveva potuto essere citato personalmente all’indirizzo di residenza noto in Romania. Per questa ragione, conformemente al diritto rumeno, una notifica ufficiale sarebbe stata lasciata ogni volta all’indirizzo dell’imputato, in quanto il diritto rumeno prevede che, alla scadenza di un termine di dieci giorni, le citazioni si considerano notificate.

15

Le autorità rumene hanno aggiunto che, nei due procedimenti sfociati in dette condanne, l’imputato era stato rappresentato, in primo grado, da avvocati di sua scelta e, in appello, era stato difeso da avvocati nominati d’ufficio dai tribunali.

16

Dal mandato d’arresto europeo emesso dalla Judecătoria Deva (Tribunale di primo grado di Deva) nonché dalle informazioni complementari fornite il 20 maggio 2020 risulta che, sebbene fosse a conoscenza del procedimento a suo carico, TR non è comparso né al processo di primo grado dinanzi a tale tribunale, né al processo d’appello dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), ma che, essendo al corrente del processo previsto dinanzi alla Judecătoria Deva (Tribunale di primo grado di Deva), TR aveva conferito mandato a un avvocato di sua scelta che lo aveva effettivamente difeso in primo grado. Nel corso del processo di appello, TR era stato rappresentato da un avvocato nominato d’ufficio.

17

Tuttavia, le autorità rumene si sono rifiutate di dar seguito alla domanda delle autorità tedesche diretta a ottenere garanzie quanto alla riapertura dei procedimenti penali di cui trattasi, in quanto TR era stato validamente citato e le condanne penali non potevano quindi essere oggetto di revisione ai sensi del codice di procedura penale rumeno.

18

Con decisione del 28 maggio 2020, conformemente alla normativa tedesca applicabile, il giudice del rinvio ha autorizzato la consegna di TR alla Romania in esecuzione dei mandati d’arresto europei del 7 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020. A tal fine, esso ha considerato che, seppure la consegna di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena sia certamente esclusa in linea di principio quando tale persona non è comparsa personalmente all’udienza del processo terminato con la condanna, TR aveva però ostacolato la sua citazione personale in Romania fuggendo in Germania. Inoltre, sarebbe stato effettivamente al corrente dei procedimenti che lo riguardavano, nei quali era stato rappresentato da un avvocato.

19

TR ha sollevato obiezioni alla sua estradizione e si è opposto all’estradizione semplificata prevista all’articolo 41 della legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

20

Egli contesta la decisione del 28 maggio 2020 che dispone la sua estradizione per il motivo che la sua consegna alla Romania sarebbe illegittima a causa dell’assenza di garanzia da parte delle autorità rumene quanto al suo diritto alla riapertura dei procedimenti penali di cui trattasi, poiché una siffatta assenza di garanzia sarebbe incompatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343.

21

In tali circostanze, l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nel caso di decisioni relative all’estradizione da uno Stato membro dell’Unione europea verso un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona condannata in contumacia, le disposizioni della direttiva 2016/343, in particolare gli articoli 8 e 9, debbano essere interpretate nel senso che la legittimità – in particolare in un cosiddetto caso di fuga – sia subordinata all’osservanza, da parte dello Stato richiedente, delle condizioni previste dalla direttiva».

Sul procedimento d’urgenza

22

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

23

A tale proposito occorre constatare, in primo luogo, che la questione posta dal giudice del rinvio riguarda tanto l’interpretazione della decisione quadro 2002/584 quanto l’interpretazione della direttiva 2016/343, che rientrano nei settori contemplati al titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

24

In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, secondo la giurisprudenza della Corte si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in stato di detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale (sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, punto 22).

25

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’urgenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento di procedura deriva dalle conseguenze eventualmente gravi che una decisione tardiva potrebbe avere sulla persona oggetto dei mandati d’arresto europei che il giudice del rinvio è chiamato a eseguire, in particolare a causa della privazione della libertà subita in seguito all’arresto provvisorio a fini estradizionali ad Amburgo dal 31 marzo 2020, e che la sua consegna alla Romania o la sua liberazione dipendono dalla risposta alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.

26

Alla luce di tali circostanze, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, in data 23 settembre 2020, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale

27

In via preliminare occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 43 e giurisprudenza citata).

28

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della consegna di TR alle autorità rumene sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 83 della legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale che attuano l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 nel diritto tedesco.

29

Il giudice del rinvio ritiene che le condizioni necessarie per una siffatta consegna siano soddisfatte in quanto, da un lato, tale persona si è sottratta, con cognizione di causa, ai procedimenti che hanno dato luogo ai mandati d’arresto europei che tale giudice deve eseguire, dandosi alla fuga in Germania e ostacolando così la sua citazione personale e, dall’altro, detta persona è stata rappresentata nell’ambito di tali procedimenti, in primo grado da un avvocato di sua scelta e in appello da un avvocato d’ufficio nominato dai tribunali. Per contro, dinanzi a tale giudice, TR ha sostenuto che tale consegna non è legittima alla luce dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, in quanto non esisterebbe alcuna garanzia di riapertura dei procedimenti penali a suo carico in Romania.

30

In tali circostanze, si deve intendere la questione sollevata come intesa a stabilire se l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora l’interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell’esecuzione, per il solo motivo che essa non dispone dell’assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo, come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, sarà rispettato.

31

Occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 è intesa, come risulta in particolare dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai considerando 5 e 7 della stessa, a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema, quest’ultimo, che è basato sul principio del riconoscimento reciproco [sentenze del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 33, e dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 37 e giurisprudenza citata].

32

Detta decisione quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 37, e del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 32 e giurisprudenza citata].

33

Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Infatti, ai sensi delle disposizioni della medesima decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa nonché nei casi di non esecuzione facoltativa elencati agli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 38 e giurisprudenza citata).

34

Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586 punto 41 e giurisprudenza citata].

35

Per quanto riguarda, in particolare, l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo verte sull’esecuzione di una pena inflitta in contumacia, l’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584, nella sua versione iniziale, prevedeva che, in tal caso, lo Stato membro di esecuzione potesse subordinare la consegna dell’interessato alla condizione che nello Stato membro di emissione fosse garantito un nuovo procedimento giudiziario in presenza di quest’ultimo (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 52).

36

Detta disposizione è stata abrogata dalla decisione quadro 2009/299 e sostituita, nella decisione quadro 2002/584, con un nuovo articolo 4 bis, che limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in modo dettagliato e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 53 e giurisprudenza citata).

37

Detto articolo 4 bis procede ad un’armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in absentia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in absentia raggiunte da un mandato d’arresto europeo (sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 62).

38

Come risulta dalla stessa formulazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 54 e giurisprudenza citata).

39

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 mira a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all’autorità dell’esecuzione di procedere alla consegna dell’interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 58).

40

Come già statuito dalla Corte, il legislatore dell’Unione ha in tal senso adottato una soluzione consistente nel prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia deve essere considerata non lesiva dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 44).

41

Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 55).

42

Peraltro, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non lede né il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo né i diritti della difesa, garantiti rispettivamente dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e che esso è quindi compatibile con le esigenze di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punti 5354).

43

Per quanto riguarda la direttiva 2016/343, richiamata dal giudice del rinvio, occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva sancisce il diritto di indagati e imputati di presenziare al processo. Tuttavia, in forza del paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, purché le condizioni elencate in tale paragrafo siano rispettate.

44

Inoltre, ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva, gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

45

Orbene, si deve constatare che la decisione quadro 2002/584 contiene una disposizione specifica, ossia l’articolo 4 bis, che prevede proprio il caso di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, riguardante un interessato che non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione che ha inflitto tale pena o imposto tale misura.

46

In tale contesto, un’eventuale non conformità del diritto nazionale dello Stato membro emittente alle disposizioni della direttiva 2016/343 non può costituire un motivo idoneo a comportare il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo.

47

Infatti, invocare le disposizioni di una direttiva per ostacolare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo consentirebbe di aggirare il sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584 che prevede in maniera esaustiva i motivi di non esecuzione. Ciò è tanto più vero in quanto la direttiva 2016/343 non contiene disposizioni applicabili all’emissione e all’esecuzione dei mandati d’arresto europei, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni.

48

Occorre inoltre rammentare che la Corte ha dichiarato che, qualora lo Stato membro di emissione abbia previsto una procedura penale che comporti diversi gradi di giudizio e che possa quindi dare luogo a decisioni giudiziarie in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata resa in contumacia, la nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che essa riguarda il solo grado di giudizio all’esito del quale è stata emessa la decisione che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell’interessato nonché sulla sua condanna ad una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito ad un nuovo esame del merito della causa tanto in fatto quanto in diritto (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 98).

49

Nel caso di specie, le condizioni di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 che sollevano un dubbio che non ha potuto essere escluso dalle risposte ricevute ai quesiti posti dalla Corte in udienza, sono quelle dell’informazione ufficiale ed effettiva di TR nonché del mandato conferito da TR agli avvocati nominati d’ufficio dai giudici rumeni. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, i mandati d’arresto europei menzionati al punto 12 della presente sentenza sono stati emessi a seguito di due sentenze di appello. TR non sarebbe comparso nei giudizi d’appello e sarebbe stato rappresentato da un avvocato nominato d’ufficio. Per contro, per quanto riguarda almeno uno dei procedimenti in primo grado, da tali indicazioni risulta che TR era al corrente del processo fissato, ha conferito mandato a un avvocato da lui stesso designato per difenderlo in giudizio ed è stato effettivamente difeso da tale avvocato durante il processo.

50

Ne consegue che il giudice del rinvio, al quale spetta verificare se le condizioni di un’eventuale applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 nella controversia di cui è investito siano soddisfatte, deve, anzitutto, determinare se siano i procedimenti contro TR in primo grado o in appello a rientrare nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla Corte, e poi esaminare se dette condizioni siano soddisfatte rispetto a ciascuno di tali procedimenti.

51

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovesse ritenere che le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) o b), che ostano alla facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non sono soddisfatte, poiché tale medesimo articolo 4 bis prevede un caso di non esecuzione facoltativa di tale mandato, detto giudice può, in ogni caso, prendere in considerazione altre circostanze che gli consentano di assicurarsi che la consegna dell’interessato non comporti una violazione dei suoi diritti della difesa e procedere alla consegna di quest’ultimo allo Stato membro emittente (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 50).

52

Nel contesto di una simile valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà così tenere conto della condotta tenuta dall’interessato. Infatti, è in questa fase del procedimento di consegna che potrà essere concessa una particolare attenzione, segnatamente, al fatto che l’interessato abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 51) o ancora che abbia cercato di evitare qualsiasi contatto con gli avvocati nominati d’ufficio dai giudici rumeni.

53

Allo stesso modo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà altresì tener conto della circostanza, menzionata nella domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte, secondo cui TR avrebbe interposto appello avverso le decisioni di primo grado, il che confermerebbe l’esistenza di un mandato d’avvocato valido nel diritto rumeno.

54

Se dovesse risultare che sono i procedimenti in primo grado e non in appello a rientrare nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dalle indicazioni sintetizzate al punto 49 della presente sentenza discende che le condizioni enunciate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 risultano soddisfatte, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, almeno per quanto riguarda una decisione alla base di uno dei mandati d’arresto europei di cui al procedimento principale, con la conseguenza che il giudice del rinvio non disporrebbe della facoltà di rifiutare, sul fondamento dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di tale mandato d’arresto.

55

Occorre tuttavia rilevare che l’impossibilità di invocare la direttiva 2016/343 per impedire l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, al di fuori dei motivi di non esecuzione previsti dalla decisione quadro 2002/584, non incide affatto sull’obbligo assoluto dello Stato membro emittente di rispettare, nell’ambito del suo ordinamento giuridico, l’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, compresa la direttiva 2016/343. Se del caso, essendo scaduto il termine per la trasposizione di tale direttiva, l’interessato potrà, in caso di sua consegna allo Stato membro emittente, far valere dinanzi ai giudici di tale Stato membro quelle disposizioni di detta direttiva che appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, quando tale Stato abbia omesso di recepire entro i termini la stessa direttiva o quando l’abbia recepita in modo non corretto (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2017, British Film Institute, C‑592/15, EU:C:2017:117, punto 13, e del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N, C‑384/17, EU:C:2018:810, punto 47).

56

Da tutte le considerazione che precedono risulta che l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora l’interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell’esecuzione, per il solo motivo che essa non dispone dell’assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo, come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, sarà rispettato.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2009/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora l’interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell’esecuzione, per il solo motivo che essa non dispone dell’assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo, come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, sarà rispettato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.