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Document 62018TA0701
Case T-701/18: Judgment of the General Court of 28 May 2020 –Campbell v Commission (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents in relation to Ireland’s compliance or non-compliance with its obligations under Council Framework Decisions 2008/909/JHA, 2008/947/JHA, 2009/829/JHA — Refusal to grant access — Article 4(2), third indent, of Regulation No 1049/2001 — Exception relating to the purpose of inspections, investigations and audits — General presumption of confidentiality)
Causa T-701/18: Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020 — Campbell/Commissione [«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’osservanza o alla mancata osservanza da parte dell’Irlanda delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza»]
Causa T-701/18: Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020 — Campbell/Commissione [«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’osservanza o alla mancata osservanza da parte dell’Irlanda delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza»]
OJ C 230, 13.7.2020, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 230/28 |
Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020 — Campbell/Commissione
(Causa T-701/18) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi all’osservanza o alla mancata osservanza da parte dell’Irlanda delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale di riservatezza»)
(2020/C 230/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Liam Campbell (Dundalk, Irlanda) (rappresentanti: J. MacGuill, solicitor, e E. Martin-Vignerte, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Spina e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 6642 final della Commissione, del 4 ottobre 2018, che nega l’accesso ai documenti riguardanti l’osservanza o la mancata osservanza da parte dell’Irlanda dei suoi obblighi derivanti dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102), e dalla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU 2009, L 294, pag. 20).
Dispositivo
1) |
La decisione C(2018) 6642 final della Commissione europea, del 4 ottobre 2018, che nega l’accesso ai documenti riguardanti l’osservanza o la mancata osservanza da parte dell’Irlanda dei suoi obblighi derivanti dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e dalla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, è annullata. |
2) |
La Commissione è condannata alle spese. |