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Document 62015TN0036

Causa T-36/15: Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Hispasat/Commissione

GU C 89 del 16.3.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/40


Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Hispasat/Commissione

(Causa T-36/15)

(2015/C 089/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hispasat, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e A. Balcells Cartagena, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l’articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l’esistenza dell’aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno riguardo a HISPASAT;

annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

La ricorrente ritiene che, nell’indicare la HISPASAT quale diretta beneficiaria della misura controversa, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di fatto che deve risolversi nell’annullamento della decisione, dato che tale società non ha partecipato a tali misure né ne è stata beneficiaria. Si invoca, del pari, la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione europea, per aver identificato la HISPASAT SA quale beneficiaria delle misure successivamente all’apertura delle indagini, senza analizzare la situazione di fatto che si presentava né aver dato alla ricorrente la possibilità di essere ascoltata nel corso del procedimento amministrativo.

2.

In subordine, la ricorrente deduce la violazione, da parte della Commissione, degli articoli 106 e 107 TFUE, nonché del Protocollo 26 TFUE, dato che le misure oggetto della decisione non costituiscono un aiuto di Stato, in assenza di un’attività economica, ma riguardano un’attività dei pubblici poteri nella loro veste di amministrazione. In ulteriore subordine, la ricorrente ritiene che erroneamente la decisione impugnata concluda nel senso che le misure controverse non presentavano un nesso con la prestazione di un pubblico servizio di interesse generale (SIEG) e, conseguentemente, che tale decisione non consideri correttamente l’applicabilità né della giurisprudenza Altmark né della decisione SIEG 2005/842/CE (Decisione 86.2) che potrebbe aver determinato l’insussistenza degli aiuti o la compatibilità di eventuali aiuti.

3.

La ricorrente considera inoltre che le misure controverse non siano tali da distorcere la concorrenza né il commercio tra Stati membri.

4.

La ricorrente sostiene parimenti che la decisione impugnata sia manifestamente errata nella sua valutazione della compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107.3 TFUE: (i) in primo luogo, nel considerare il principio di neutralità tecnologica quale principio assoluto e, (ii), in secondo luogo, nel ritenere che le misure controverse abbiano violato la neutralità tecnologica, nonostante le conclusioni in senso contrario contenute nelle informazioni tecniche apportate dalla Giunta, dalle autorità statali spagnole e da un operatore privato; (iii) in terzo luogo, nel concludere che le misure controverse non fossero idonee e proporzionali e, (iv) in quarto luogo, nell’affermare che la misura indice inutili falsificazioni della concorrenza.

5.

In subordine, la ricorrente argomenta che la decisione viola il regolamento 659/1999, in quanto erroneamente considera l’aiuto esistente conforme all’articolo 1, lettera b).


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