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Document 62014CA0418

Causa C-418/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu (Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttiva 2003/96/CE — Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento — Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento — Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento — Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo — Principio di proporzionalità)

GU C 287 del 8.8.2016, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

(Causa C-418/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2003/96/CE - Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento - Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento - Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento - Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo - Principio di proporzionalità))

(2016/C 287/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

Dispositivo

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i venditori di combustibile per riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni degli acquirenti secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento, e

essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza della presentazione di un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento.


(1)  GU C 462 del 22.12.2014.


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