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Document 62012CC0421

    Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 26 novembre 2013.
    Commissione europea contro Regno del Belgio.
    Inadempimento di uno Stato - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali - Direttiva 2005/29/CE - Armonizzazione completa - Esclusione delle libere professioni, dei dentisti e dei chinesiterapisti - Limitazione o divieto di talune forme di attività di vendita ambulante.
    Causa C-421/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:769

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PEDRO CRUZ VILLALÓN

    presentate il 26 novembre 2013 ( 1 )

    Causa C‑421/12

    Commissione europea

    contro

    Regno del Belgio

    (Ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro il Regno del Belgio)

    «Inadempimento — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali — Direttiva 2005/29/CE — Esclusione di libere professioni, dentisti e chinesiterapisti — Legislazione nazionale relativa all’annuncio di riduzioni di prezzo — Legislazione nazionale che limita o vieta talune forme di attività ambulanti — Maggiore tutela — Piena armonizzazione»

    1. 

    Nell’ambito di un ricorso per inadempimento per trasposizione asseritamente erronea della direttiva 2005/29 ( 2 ) («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), la Corte di giustizia ha l’opportunità di pronunciarsi sul regime transitorio previsto dall’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva, in virtù del quale gli Stati membri possono applicare, per un determinato periodo e nel rispetto di talune condizioni, disposizioni nazionali «più dettagliate o vincolanti» in materia di tutela dei consumatori di quelle previste nella stessa direttiva 2005/29.

    I – Contesto normativo

    A – Diritto dell’Unione

    1. Direttiva 2005/29

    2.

    In conformità del considerando 6 della direttiva 2005/29, essa «ravvicina (...) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. (...) Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma non per i consumatori e in materia di pubblicità comparativa (…)».

    3.

    Più avanti, nel considerando 14 della medesima direttiva si afferma che «(è) auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale (…)».

    4.

    Dal suo canto, il considerando 15 afferma che, «(q)ualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. L’allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti dall’acquis. Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l’omissione di tali informazioni non costituisce un’omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori».

    5.

    Infine, nel considerando 17 si afferma che «(è) auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

    6.

    L’articolo 1 della direttiva 2005/29 dispone che la stessa «intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

    7.

    L’articolo 2 della direttiva contiene una serie di definizioni fra le quali, per quanto rilevante ai fini della presente causa, figurano le seguenti:

    «b)

    “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

    (…)

    d)

    “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (…): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

    8.

    L’articolo 3 della direttiva 2005/29, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

    «1.   La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

    2.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

    (…)

    4.   In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.

    5.   Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all’articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato.

    6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5.

    (…)».

    9.

    Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2005/29 «(g)li Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».

    10.

    L’articolo 5 della direttiva 2005/29, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», stabilisce quanto segue:

    «1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

    2.   Una pratica commerciale è sleale se:

    a)

    è contraria alle norme di diligenza professionale;

    e

    b)

    falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

    (…)

    4.   In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

    a)

    ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

    o

    b)

    aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

    5.   L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

    11.

    L’articolo 6 della direttiva 2005/29, intitolato «Azioni ingannevoli», dispone quanto segue:

    «1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

    (…)

    d)

    il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

    (…)».

    2. Direttiva 85/577 ( 3 )

    12.

    L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/577 dispone che la stessa «si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

    durante un’escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali

    o

    durante una visita del commerciante

    i)

    al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;

    ii)

    sul posto di lavoro del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».

    13.

    L’articolo 8 della direttiva 85/577 stabilisce che la medesima «non osta a che gli stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

    3. Direttiva 98/6 ( 4 )

    14.

    L’articolo 1 della direttiva 98/6 dispone che essa «ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi».

    15.

    L’articolo 10 della direttiva 98/6 afferma che essa «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato».

    B – Diritto nazionale

    16.

    La legge del 5 giugno 2007, che modifica la legge del 14 luglio 1991 relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e alla tutela del consumatore e che traspone la direttiva 2005/29 ( 5 ), in combinato disposto con la legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche di mercato e alla tutela dei consumatori ( 6 ), esclude dal proprio ambito di applicazione i titolari di una libera professione, come i dentisti e i chinesiterapisti.

    17.

    Con sentenza n. 55/2011 del 6 aprile 2011, confermata con sentenza n. 192/2011 del 15 dicembre 2011, la Corte costituzionale belga ha dichiarato incostituzionali talune disposizioni della legge del 6 aprile 2010 nella parte in cui escludono dal proprio ambito di applicazione i titolari di una libera professione, come i dentisti e i chinesiterapisti.

    18.

    L’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni ( 7 ), contiene una definizione della pubblicità ingannevole e stabilisce il suo divieto nell’ambito delle libere professioni.

    19.

    L’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 51, paragrafo 3, della citata legge del 14 luglio 1991 disponevano che i professionisti non potevano annunciare una riduzione dei prezzi se la stessa non era reale rispetto al prezzo vigente nel mese immediatamente precedente alla data in cui era applicabile la riduzione.

    20.

    In virtù degli articoli da 20 a 23 e 29 della citata legge del 6 aprile 2010 i prodotti possono essere considerati scontati soltanto se il loro prezzo è inferiore al prezzo di riferimento, inteso come il prezzo più basso fra quelli che l’impresa ha fissato per tali prodotti nel corso di quel mese.

    21.

    La legge del 25 giugno 1993 relativa all’esercizio e all’organizzazione di attività ambulanti e fieristiche ( 8 ), nella versione modificata dalla legge del 4 luglio 2005 ( 9 ), dispone che possono essere organizzate vendite ambulanti al domicilio del consumatore purché il loro valore complessivo non superi i 250 euro per consumatore. L’articolo 5 del regio decreto del 24 settembre 2006, relativo all’esercizio e all’organizzazione di attività ambulanti ( 10 ), stabilisce che non possono essere oggetto di attività ambulante, fra l’altro, i medicinali, le piante medicinali e i preparati a base di tali piante, nonché qualsiasi prodotto destinato a modificare lo stato di salute, gli apparecchi medici e ortopedici, le lenti correttive e relative montature, i metalli preziosi e le pietre preziose, le perle, le armi e le munizioni.

    II – Procedimento precontenzioso

    22.

    A seguito di vari contatti informali con le autorità belghe, in data 2 febbraio 2009 la Commissione ha trasmesso al Regno del Belgio una lettera di messa in mora per trasposizione inadeguata della direttiva 2005/29. Con lettere del 3 giugno 2009 e del 24 giugno 2009, le autorità belghe hanno comunicato l’introduzione di talune modifiche legislative volte a risolvere le questioni sollevate dalla Commissione. A tal proposito è stata promulgata la legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche di mercato e alla tutela dei consumatori, in vigore dal 12 maggio 2010.

    23.

    Con parere motivato del 15 marzo 2011, la Commissione ha comunicato alle autorità belghe che la legge del 6 aprile 2010 non forniva alcuna risposta a quattro dei motivi di ricorso per inadempimento indicati nella lettera di messa in mora del 2 febbraio 2009.

    24.

    La Commissione ha ritenuto che le spiegazioni fornite dalle autorità belghe nella lettera dell’11 maggio 2010 non sanassero le violazioni denunciate in tre dei motivi esposti nella lettera di messa in mora del 2 febbraio 2009, ragion per cui ha deciso di proporre il presente ricorso.

    III – Ricorso della Commissione

    25.

    Con il proprio ricorso la Commissione denuncia tre inadempimenti da parte del Regno del Belgio.

    26.

    Il primo inadempimento denunciato si basa sull’esclusione di talune professioni dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, che si applica alle pratiche commerciali di tutti i professionisti, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dal rispettivo settore di attività. L’espressa esclusione delle libere professioni di dentista e chinesiterapista dall’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007, che traspone nel diritto belga la direttiva 2005/29, sarebbe in contrasto con l’articolo 3 di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa. La legge del 6 aprile 2010 non ha posto rimedio a tale inadempimento.

    27.

    Secondo la Commissione, il fatto che la Corte costituzionale belga, il 6 aprile 2011, abbia dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge del 6 aprile 2010 che escludono le citate libere professioni dal suo ambito di applicazione non costituisce un rimedio per l’inadempimento denunciato, dal momento che la dichiarazione di nullità di dette disposizioni dipende dall’eventualità che venga proposto un ricorso per nullità che, in tal caso, sarebbe successivo alla data di scadenza del termine concesso alle autorità belghe nel procedimento precontenzioso per porre rimedio all’inadempimento denunciato.

    28.

    Il secondo inadempimento si riferisce alla legislazione belga relativa all’annuncio di riduzioni di prezzo. La Commissione sostiene che l’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 offrono al consumatore una tutela più ristretta di quella prevista dalla direttiva 2005/29, che ha proceduto ad una piena armonizzazione delle pratiche commerciali sleali.

    29.

    Il terzo inadempimento riguarda il divieto di effettuare talune vendite ambulanti. La Commissione segnala che l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, vieta, con alcune eccezioni, qualsiasi vendita a domicilio, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 vieta che determinati prodotti siano oggetto di vendita ambulante. Tuttavia, la direttiva 2005/29 non prevede tali divieti e osta, pertanto, dato il carattere esaustivo dell’armonizzazione che con essa è stata realizzata, alla normativa nazionale di riferimento.

    30.

    Di conseguenza, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che il Regno del Belgio non si è conformato alle disposizioni dell’articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e d), e l’articolo 4 della direttiva 2005/29, condannandolo altresì alle spese.

    IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

    31.

    Il Regno del Belgio ha prodotto una memoria difensiva in cui sostiene l’inammissibilità del primo motivo per il fatto che la Commissione non ha tenuto conto della vigente legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni, senza precisare in che misura tale legge comporterebbe un inadempimento della direttiva 2005/29. Quanto al merito, il Regno del Belgio ammette che talune professioni sono state escluse dall’ambito della legge di trasposizione della direttiva, ma ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di detta esclusione e specifica che il 6 settembre 2012 è stato presentato un ricorso di annullamento che potrebbe condurre all’annullamento retroattivo delle disposizioni di legge dichiarate incostituzionali. Ad ogni modo, il Regno del Belgio sostiene che tali disposizioni non sono applicabili a causa della loro incostituzionalità e che pertanto, alla data di scadenza del termine concesso dalla Commissione, l’inadempimento era già stato sanato.

    32.

    Nella sua memoria di replica la Commissione afferma che la legge del 2 agosto 2002 è stata invocata per la prima volta dal Regno del Belgio nella memoria difensiva: essa sancisce sì il divieto di pubblicità ingannevole nell’ambito delle libere professioni, ma non ha l’obiettivo di trasporre la direttiva 2005/29, bensì la direttiva 84/450 ( 11 ). Benché entrambe le direttive possano riguardare gli stessi tipi di pratiche, è certo che perseguono obiettivi differenti, come si evince dal considerando 6 della direttiva 2005/29. Pertanto, gli Stati membri erano obbligati a trasporre quest’ultima direttiva per disciplinare con essa la pubblicità ingannevole nel settore oggetto della stessa direttiva. Quanto alla difesa avanzata dal Regno del Belgio sul merito di questo primo inadempimento, la Commissione replica che, mentre nella fase precontenziosa le autorità belghe hanno sostenuto che le disposizioni incostituzionali avrebbero potuto essere eliminate con effetto retroattivo solo in caso di accoglimento di un eventuale ricorso per nullità, ora sostengono che la dichiarazione di incostituzionalità sarebbe già sufficiente per eliminarle. Ad ogni modo, la Commissione è dell’avviso che la certezza del diritto per i consumatori non possa far ritenere che la sola dichiarazione di incostituzionalità sia sufficiente per escludere dal diritto nazionale le disposizioni di legge controverse, poiché l’eventualità che siano necessarie nuove pronunce per stabilire l’eliminazione definitiva delle disposizioni incostituzionali comporta un’incertezza inaccettabile.

    33.

    Nella sua controreplica il Regno del Belgio sostiene che la Commissione non nega che l’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002 disciplina la pubblicità ingannevole nelle libere professioni e che corrisponde, pertanto, all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, motivo per cui comporta una trasposizione parziale della direttiva stessa. Non avendo tenuto conto di detta legge nella formulazione della lettera di messa in mora, il motivo sarebbe inammissibile. D’altro canto, le sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte costituzionale offrono, ad avviso delle autorità belghe, una certezza sufficiente nella misura in cui producono, come effetto, l’inclusione delle libere professioni nell’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007.

    34.

    Per quanto riguarda il secondo inadempimento, il Regno del Belgio afferma che la legge del 6 aprile 2010 non esige più che il prezzo annunciato come scontato sia stato applicato in modo continuativo nel mese precedente all’annuncio della riduzione. D’altro canto, la direttiva 2005/29, pur procedendo ad una piena armonizzazione, non contiene disposizioni che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzione dei prezzi. Dal suo canto, la direttiva 98/6 non è stata modificata dalla direttiva 2005/29 e l’articolo 10 consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi. Infine, il Regno del Belgio sostiene che il diritto all’informazione del consumatore costituisce un principio, in accordo con la Corte di giustizia, e che quindi la legislazione in questione dovrebbe essere esaminata alla luce dell’articolo 28 TFUE per stabilire se sia giustificata da motivi di necessità inderogabile e sia proporzionata all’obiettivo perseguito.

    35.

    Al riguardo la Commissione risponde che l’ambito di applicazione della direttiva 98/6 non comprende l’informazione dei consumatori in materia di riduzione dei prezzi, né riguarda tutti gli aspetti dell’informazione dei consumatori correlati ai prezzi dei prodotti. Il legislatore della direttiva 2005/29 intende impedire che gli Stati membri vietino determinate pratiche commerciali per il fatto che il professionista non ha rispettato taluni obblighi di informazione previsti dagli ordinamenti nazionali. La legislazione belga produce come risultato il divieto di annunciare riduzioni di prezzi qualora non siano soddisfatte le severe condizioni di siffatta legislazione, anche se tali pratiche, valutate caso per caso, potrebbero non essere considerate ingannevoli o sleali ai sensi della direttiva 2005/29. D’altra parte, la Commissione respinge l’argomento avanzato dalle autorità belghe in relazione all’articolo 28 TFUE.

    36.

    Nella sua controreplica il Regno del Belgio sostiene che, qualora l’approccio della Commissione fosse accolto, nell’ambito della riduzione dei prezzi sarebbe necessario procedere ad una valutazione caso per caso, il che condurrebbe all’applicazione di molti criteri differenti da parte dei giudici nazionali per stabilire se un annuncio costituisca una pratica sleale. Questo contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 98/6 in materia di confronto dei prezzi.

    37.

    Quanto al terzo inadempimento, il Regno del Belgio sostiene che sia l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006, sia l’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005 sono ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva 85/577 e costituiscono misure nazionali più severe, autorizzate nel quadro di tale direttiva. Pertanto, le asserzioni della Commissione sulla mancata considerazione del carattere esaustivo dell’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2005/29 sarebbero prive di fondamento. Tale direttiva è venuta a sommarsi, peraltro, alle disposizioni dell’Unione già vigenti in materia di tutela dei consumatori, senza modificare o limitare la portata della direttiva 85/577, il cui ambito di applicazione è complementare a quello della direttiva 2005/29. Infine, le misure nazionali riguarderebbero le misure di trasposizione della direttiva 2011/83 che il Regno del Belgio dovrà adottare entro il 13 dicembre 2013.

    38.

    In sintesi, il Regno del Belgio chiede che la Corte di giustizia dichiari inammissibile il primo motivo di ricorso e respinga il resto per infondatezza, condannando la Commissione alle spese.

    V – Analisi

    A – Primo motivo di ricorso

    1. Sull’ammissibilità del motivo

    39.

    Come si è avuto modo di indicare, la Commissione ritiene che l’esclusione espressa dei liberi professionisti, dentisti e chinesiterapisti, dall’ambito di applicazione della legge del 6 aprile 2010, che traspone nel diritto belga la direttiva 2005/29, sarebbe contraria all’articolo 3 di detta direttiva in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa.

    40.

    Il Regno del Belgio replica che questo primo motivo è inammissibile nella misura in cui la Commissione non ha tenuto conto della legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni, e non ha precisato in che misura detta legge implicherebbe un inadempimento della direttiva 2005/29.

    41.

    Dinanzi a tale obiezione di inammissibilità, la Commissione fa notare che il Regno del Belgio ha menzionato per la prima volta la legge del 2 agosto 2002 nella memoria difensiva. Tuttavia, pur riconoscendo che detta legge vieta la pubblicità ingannevole nell’ambito delle libere professioni, la Commissione sostiene che il suo scopo consiste nel trasporre la direttiva 84/450, non la direttiva 2005/29, dato che le due direttive perseguono obiettivi diversi e che oggetto del presente procedimento è l’erronea trasposizione della seconda direttiva. Al riguardo, il Regno del Belgio obietta che l’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002 disciplina la pubblicità ingannevole in materia di libere professioni e corrisponde, pertanto, all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, motivo per cui comporta una trasposizione parziale della direttiva in questione.

    42.

    A mio avviso, non si può accogliere l’inammissibilità del primo motivo.

    43.

    Al punto 1 della lettera di messa in mora inviata al Regno del Belgio in data 2 febbraio 2009 la Commissione ha sottolineato che la legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29, esclude dal proprio ambito di applicazione le libere professioni, segnalando che detta esclusione era «confermata dall’esistenza di una legge specifica per le libere professioni, la legge del 2 agosto 2002 (…), che non è stata modificata per procedere alla trasposizione della direttiva [2005/29]». La Commissione faceva notare poi, senza essere contestata dal Regno del Belgio, che le autorità belghe «hanno riconosciuto tale situazione» nella precedente corrispondenza, ponendo in evidenza la loro intenzione di modificarla. Infatti, la legge del 6 aprile 2010, pur mantenendo l’esclusione delle libere professioni, è stata promulgata proprio al fine di rispondere alla messa in mora della Commissione.

    44.

    Alla luce di quanto precede, ritengo che la Commissione non fosse obbligata a fare un riferimento più puntuale all’eventualità che la legge del 2 agosto 2002 comportasse il soddisfacimento degli obblighi di cui alla direttiva 2005/29 per quanto riguarda la mancata esclusione delle libere professioni, perché le autorità belghe hanno appoggiato fin dall’inizio l’approccio della Commissione nel senso che la legge del 2 agosto 2002 confermava la realtà dell’esclusione sancita dalla legge del 5 giugno 2007.

    2. Sul merito del motivo

    45.

    Il Regno del Belgio ammette che talune professioni sono state escluse dall’ambito di applicazione della legge di trasposizione della direttiva 2005/29. Tuttavia, esso afferma che tale inadempimento della direttiva è stato sanato in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni della legge del 6 aprile 2010 che stabilivano quell’esclusione.

    46.

    Occorre precisare che il termine concesso dalla Commissione alle autorità belghe nel parere motivato del 15 marzo 2011 per adottare le misure necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/29 scadeva il 15 maggio 2011.

    47.

    Poiché la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della legge del 6 aprile 2010 è stata pronunciata con sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 2011, si dovrebbe convenire con le autorità belghe nel senso che al momento della scadenza del termine concesso dalla Commissione nel suo parere motivato (15 maggio 2011) l’inadempimento denunciato era già stato sanato.

    48.

    Nell’ordinamento belga, tuttavia, gli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità non consentono di escludere la successiva applicazione delle norme oggetto di una pronuncia di tale natura. Infatti, come ammesso dalle stesse autorità belghe, la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe, in linea di principio, essere seguita dall’accoglimento di un ricorso di nullità perché le disposizioni dichiarate incostituzionali siano «espulse» dall’ordinamento nazionale con efficacia retroattiva.

    49.

    Secondo quanto affermato dal Regno del Belgio al punto 17 della memoria difensiva nell’ambito del presente procedimento, dopo la dichiarazione di incostituzionalità «la norma incostituzionale persiste nell’ordinamento giuridico, ma non può essere applicata dai giudici belgi». Tuttavia, detta previsione non sempre è compatibile con la realtà poiché, come riconosciuto dalle stesse autorità belghe, è certo che le norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza del 6 aprile 2011 sono state successivamente oggetto di una nuova pronuncia di incostituzionalità il 15 dicembre 2011. D’altro canto, secondo quanto dichiarato dal Regno del Belgio, dinanzi alla Corte costituzionale è ancora pendente un ricorso di annullamento contro le norme dichiarate incostituzionali nel 2011, il che conferma che nel diritto belga non si può escludere con certezza che le norme dichiarate incostituzionali continuino ad applicarsi finché non venga accolto un ricorso di annullamento.

    50.

    La pratica seguita dai tribunali belgi può, certamente, dare luogo, come sostiene il Regno del Belgio, ad una situazione in cui, de facto, una dichiarazione formale di incostituzionalità permette, di per sé, di escludere qualsiasi nuova applicazione della norma interessata. Tuttavia, le circostanze del presente procedimento dimostrano che non è necessariamente sempre così. Alla luce di quanto precede, occorre affermare, fondatamente, che la situazione giuridica delle norme dichiarate incostituzionali presenta un’incertezza incompatibile con la certezza del diritto che è essenziale quando si tratta di valutare la perfetta rispondenza del diritto nazionale all’obbligo di trasporre una direttiva entro i termini.

    51.

    In tal senso, concordo con la Commissione sulla rilevanza della dottrina formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 maggio 2001, Commissione/Paesi Bassi ( 12 ), quando dichiara che «una giurisprudenza nazionale – ammesso che sia consolidata – che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l’esigenza della certezza del diritto», il che «vale in particolare nel campo della tutela dei consumatori». Orbene, il riferimento a «una giurisprudenza nazionale» può essere esteso con tutta naturalezza, a mio avviso, al regime giuridico nazionale che disciplina gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, qualora siffatto regime sia soggetto, come hanno riconosciuto le autorità belghe, alla possibilità, seppur remota nella pratica, che si verifichino casi di applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Tale incertezza può essere sanata in modo accettabile solo con l’eliminazione puntuale e radicale della norma incompatibile con il diritto dell’Unione, il che non è debitamente garantito dal sistema relativo all’incostituzionalità vigente nel diritto interno.

    52.

    Pertanto, ritengo che occorra accogliere il primo motivo di ricorso avanzato dalla Commissione.

    B – Secondo motivo di ricorso

    53.

    La Commissione dichiara che la legislazione belga offre al consumatore una tutela più ristretta in materia di annunci di riduzioni di prezzo rispetto a quella prevista dalla direttiva 2005/29. La Commissione ritiene che detta direttiva, avendo proceduto ad una piena armonizzazione delle pratiche commerciali sleali, non consenta l’adozione di misure nazionali più restrittive, neppure al fine di garantire ai consumatori una tutela maggiore.

    54.

    Il Regno del Belgio non obietta la conclusione che la propria legislazione garantisce ai consumatori una tutela maggiore rispetto a quella offerta dalla direttiva 2005/29, ma sostiene che ciò è possibile in virtù della direttiva 98/6, che continuava ad essere applicabile al momento della scadenza del termine concesso dalla Commissione nel suo parere motivato.

    55.

    La Corte di giustizia ha già stabilito che gli annunci di riduzioni di prezzi costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 ( 13 ) la quale, utilizzando «una formulazione particolarmente ampia» ( 14 ), le definisce come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

    56.

    Non vi è dubbio, pertanto, che l’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 riguardino un’attività compresa nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29.

    57.

    Le autorità belghe concordano con la Commissione sul fatto che, di certo, la direttiva 2005/29, secondo quanto dichiarato dalla Corte di giustizia, «realizza un’armonizzazione completa a livello comunitario delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori» ( 15 ). Tuttavia esse avvertono che, ciononostante, la direttiva «non contiene regole adattate o armonizzate che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzioni di prezzi» ( 16 ), lacuna questa di fronte alla quale è intervenuto il legislatore belga ricorrendo alla direttiva 98/6, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti.

    58.

    A mio avviso, l’impostazione delle autorità belghe parte, tuttavia, da una premessa errata. Nonostante il titolo, la direttiva 98/6 non ha esattamente come obiettivo la protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi in generale, ma, più specificamente, la loro tutela di fronte alle difficoltà che derivano dall’indicazione dei prezzi dei prodotti con riferimento a diverse unità di misura.

    59.

    Infatti, come spiegato nel considerando 5 della direttiva 98/6, «il nesso tra l’indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti ed il loro preconfezionamento in quantità prestabil[it]e corrispondenti ai valori di gamme approvate a livello comunitario si è rivelato troppo complesso da applicare», motivo per cui «occorre (…) abbandonare tale nesso a favore di un nuovo meccanismo semplificato e nell’interesse dei consumatori, senza che ciò modifichi il dispositivo relativo alla standardizzazione delle confezioni». Questo nuovo meccanismo, come spiegato poi nel considerando 6 della direttiva, si basa sull’«obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura[, che] contribuisce in modo notevole al miglioramento dell’informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici».

    60.

    Pertanto, la preoccupazione del legislatore della direttiva 98/6 era quella di «assicurare un’informazione omogenea e trasparente» ( 17 ) rispetto alla quantificazione dei prodotti in relazione ad un sistema uniforme di misura come base per la determinazione del loro prezzo.

    61.

    Su questa linea, l’articolo 1 della direttiva 98/6 dispone che il suo scopo consiste nel «prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi» ( 18 ). E il complesso delle norme sostanziali della direttiva riguarda questioni relative ad entrambe le modalità di indicazione del prezzo ( 19 ).

    62.

    Pertanto, nella direttiva 98/6 non si può trovare nulla che sia simile a «regole adattate e armonizzate che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzioni di prezzo», per tornare alle parole delle autorità belghe citate in precedenza. Né quindi è possibile riscontrare nell’articolo 10 di detta direttiva il fondamento che consenta agli Stati membri di adottare norme atte a garantire la realtà economica delle riduzioni.

    63.

    L’articolo 10 della direttiva 98/6 prevede che essa «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato». Orbene, tali disposizioni più favorevoli, logicamente, possono intendersi solo come riferite alla materia oggetto della direttiva 98/6, ossia all’informazione dei consumatori rispetto ai modelli utilizzati come riferimento per la fissazione dei prezzi dei prodotti, facilitando il confronto dei prezzi non con riferimento a prezzi anteriori, ma con riferimento a diversi sistemi di misura.

    64.

    In sintesi, l’informazione che occorre fornire ai consumatori sulle «riduzioni di prezzo» non può ritenersi compresa nell’ambito di applicazione della direttiva 98/6 né può, di conseguenza, avvalersi della possibilità offerta agli Stati membri dall’articolo 10 della stessa.

    65.

    Ciò detto, è certo che l’articolo 3 della direttiva 2005/29 prevede una serie di casi in cui le sue disposizioni possono cedere il passo ad altre norme, sia comunitarie sia degli Stati membri.

    66.

    Più precisamente, l’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che la direttiva 2005/29 «non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto». A mio avviso, è evidente che la normativa nazionale qui esaminata non incide sul regime giuridico dei contratti, ma è compresa nell’ambito di determinazione delle condizioni alle quali può offrirsi al pubblico la stipula di un contratto, vale a dire di un negozio giuridico disciplinato dalle norme costitutive del diritto contrattuale.

    67.

    Dal suo canto, il medesimo articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dispone che, «[i]n caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici». Neanche tale riserva consente di modificare la conclusione precedente dato che, per quanto precisato e tenuto conto del suo scopo, la direttiva 98/6 invocata dalle autorità belghe non può essere considerata una norma che regolamenta «aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali».

    68.

    Infine, il citato articolo 3, al paragrafo 5 stabilisce che «[p]er un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione». Ciò deve avvenire nel rispetto di due condizioni: in primo luogo, tali disposizioni nazionali devono essere «essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e (…) proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo». In secondo luogo, così come dispone lo stesso articolo 3, al paragrafo 6, gli Stati membri notificano «alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5».

    69.

    L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 non specifica quali siano «le direttive contenenti clausole minime di armonizzazione» che possono continuare ad essere applicate contestualmente a disposizioni nazionali più vincolanti per un periodo di sei anni. A fini interpretativi, può essere utile l’affermazione contenuta nel punto 45 della motivazione della proposta presentata dalla Commissione ( 20 ), in cui si legge che «[l]addove una direttiva settoriale disciplini soltanto determinati aspetti delle pratiche commerciali, ad esempio il contenuto delle informazioni da fornire, la direttiva quadro si applicherà in relazione ad altri elementi come, ad esempio, nel caso di presentazione ingannevole delle informazioni prescritte dalla legislazione di settore. La direttiva completa pertanto sia la normativa esistente sia quella futura, come la proposta di regolamento sulla promozione delle vendite o la direttiva sul credito al consumo e la direttiva sul commercio elettronico».

    70.

    La direttiva 98/6 contiene «requisiti relativi al contenuto dell’informazione» sui prezzi, ma, come si è avuto modo di esporre, non sulla riduzione dei prezzi, che è lo scopo della normativa nazionale oggetto del presente procedimento. Pertanto, detta normativa non può rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 e continuare ad applicarsi una volta concluso il termine stabilito per la sua trasposizione nel diritto interno.

    71.

    Pertanto, non può esservi altra conseguenza se non l’applicazione, in tutta la sua portata, del divieto di cui all’articolo 4 della direttiva 2005/29, «che vieta espressamente agli Stati membri di mantenere o di adottare misure nazionali più restrittive, anche se tali misure sono volte a garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori» ( 21 ).

    72.

    Di conseguenza, come sostiene la Commissione, poiché nell’allegato I della direttiva 2005/29 non è contemplato il caso degli annunci di riduzioni che non rispettano condizioni come quelle stabilite dalla legislazione belga, dette pratiche commerciali potranno essere considerate sleali solo se rientrano, caso per caso, nelle ipotesi previste dagli articoli da 5 a 9 di detta direttiva.

    73.

    Le condizioni richieste dalla legislazione belga per annunciare riduzioni di prezzo possono portare al divieto, nel diritto nazionale, degli annunci che non costituirebbero una pratica commerciale sleale o ingannevole ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, secondo cui «[è] considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (…) d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo».

    74.

    Gli annunci di riduzioni, in definitiva, conformi o meno alla normativa belga, potranno essere considerati contrari al diritto dell’Unione solo se, caso per caso, rientrano nelle ipotesi di pratiche sleali definite in relazione ai criteri di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/29.

    75.

    Di fronte alle affermazioni delle autorità belghe nel senso che, in ultima analisi, il maggior rigore della legislazione nazionale trova giustificazione nel diritto all’informazione, occorre rammentare, con la Commissione, che, come si rileva nel considerando 15 della direttiva 2005/29, soltanto le informazioni i cui «obblighi (…) riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing» siano stati stabiliti dal diritto dell’Unione «sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. (…) Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l’omissione di tali informazioni non costituisce un’omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva». Certamente, prosegue il considerando 15, «gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori». Nel caso in questione però, come abbiamo visto, la direttiva 98/6 non giustifica, a mio avviso, la legislazione più restrittiva oggetto del presente esame.

    76.

    La direttiva 2005/29 non ammette, pertanto, che siano vietati, in linea di principio, annunci di riduzioni non conformi alle disposizioni di una normativa nazionale come quella in esame. Un siffatto divieto sarebbe ammissibile soltanto se questo tipo di annunci fosse inserito nell’allegato I della direttiva 2005/29, il che non si verifica. Vi è spazio, quindi, solo per un divieto valutato caso per caso e nella misura in cui lo imponga l’applicazione dei criteri stabiliti negli articoli da 5 a 9 della citata direttiva.

    77.

    Di conseguenza, ritengo che il Regno del Belgio non si sia conformato all’articolo 4 della direttiva 2005/29 in quanto l’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 offrono al consumatore una tutela più restrittiva e vincolante di quella prevista in detta direttiva.

    C – Terzo motivo di ricorso

    78.

    Il terzo inadempimento denunciato dalla Commissione si riferisce al divieto di effettuare vendite ambulanti a domicilio stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, e al divieto di vendere in forma ambulante determinati prodotti, secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006. Come nel caso del secondo motivo di ricorso appena esaminato, la Commissione sostiene che la direttiva 2005/29 non contempla tali divieti e pertanto, considerato il carattere esaustivo dell’armonizzazione che con essa è stata realizzata, si oppone a quelle disposizioni nazionali.

    79.

    È evidente che la vendita ambulante costituisce una pratica commerciale ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29. Né può esservi dubbio, a mio avviso, che la normativa nazionale più restrittiva in vigore nel Regno del Belgio sia perfettamente giustificata dalla direttiva 85/577 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il cui articolo 8 consente che «gli stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

    80.

    La questione è se siffatto maggiore livello di protezione autorizzato dalla direttiva 85/577 sia compatibile anche con la direttiva 2005/29, nel cui allegato I non figurano come pratiche sleali, in ogni caso, i comportamenti ai quali si riferisce la normativa nazionale in questione.

    81.

    La risposta deve essere cercata, in linea di principio, nell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 che, come si ricorderà, dispone che «[p]er un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo». Senza dimenticare che, conformemente al medesimo articolo 3, paragrafo 6, gli Stati membri devono notificare «alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5».

    82.

    La direttiva 2005/29 contempla, quindi, l’eventualità di una situazione transitoria in cui gli Stati membri possono adottare misure più dettagliate o vincolanti nel rispetto di talune condizioni. In primo luogo, tali misure devono attuare determinate direttive. In secondo luogo, deve trattarsi di misure essenziali per la tutela dei consumatori da pratiche sleali e proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. In terzo luogo, tali misure devono essere notificate alla Commissione senza indugio.

    83.

    Nel caso in questione, sia il divieto di effettuate talune vendite ambulanti, sia il divieto di vendere in forma ambulante determinati prodotti sono stati introdotti mediante norme nazionali successive all’entrata in vigore della direttiva 2005/29 e anteriori al 12 giugno 2013, data di scadenza del periodo transitorio stabilito all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29.

    84.

    Il problema che si pone immediatamente è se la previsione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 riguardi soltanto le normative nazionali più vincolanti già applicate al momento dell’entrata in vigore della stessa direttiva 2005/29, tenuto conto che con l’espressione «possono continuare ad applicare» sembra escludersi la possibilità di un’introduzione di norme di questo tipo successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2005/29.

    85.

    Ritengo infatti che l’articolo 3, paragrafo 5, si riferisca soltanto a normative nazionali già applicabili al momento dell’entrata in vigore della direttiva 2005/29. Orbene, indipendentemente da quanto esposto in precedenza, ai nostri fini è determinante comprendere non tanto se le norme nazionali più vincolanti fossero applicate o meno al momento dell’entrata in vigore della direttiva, quanto piuttosto se tali norme possano o meno essere adottate per dare attuazione alle direttive contenenti clausole minime di armonizzazione, ai sensi dello stesso articolo 3, paragrafo 5.

    86.

    Occorre tener conto che detto precetto si riferisce a «disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione». A mio avviso, se tali direttive consentono l’adozione successiva di norme più severe, anche queste ultime potranno essere considerate applicabili in base all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29.

    87.

    D’altro canto, l’articolo 8 della direttiva 85/577 permette che «gli Stati membri adottino o mantengano» ( 22 ) disposizioni più restrittive, per cui ritengo che occorra concludere che sarebbe irrilevante che tali disposizioni fossero adottate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/29.

    88.

    Ciò premesso, occorrerebbe, in linea di principio, esaminare adesso se, come prevede il citato articolo 3, paragrafo 5, le disposizioni nazionali in questione siano «essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e (…) proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo».

    89.

    Orbene, ritengo che non sia necessario accertare entrambe le condizioni dal momento in cui non vi è dubbio che, in ogni caso, non sia stato soddisfatto l’obbligo di cui allo stesso articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/29, in forza del quale gli Stati membri devono notificare «alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5».

    90.

    Le autorità belghe non hanno notificato al momento debito, «senza indugio», le disposizioni più vincolanti contenute nell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, e nell’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006. In tali circostanze, mi sembra evidente che non sia applicabile al caso l’eccezione transitoria prevista all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, con la conseguenza che occorre valutare l’inadempimento imputato a tal proposito dalla Commissione al Regno del Belgio.

    91.

    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso comporta la condanna del Regno del Belgio alle spese.

    VI – Conclusione

    92.

    Alla luce delle considerazioni esposte, propongo alla Corte di dichiarare che:

    «1)

    Escludendo dall’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29, i titolari di una libera professione come i dentisti e i chinesiterapisti, il Regno del Belgio non si è conformato all’articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29.

    2)

    Accordando nell’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e negli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 una tutela più restrittiva o vincolante di quella prevista nella direttiva 2005/29, il Regno del Belgio non si è conformato all’articolo 4 della direttiva 2005/29.

    3)

    Vietando l’effettuazione di determinate vendite ambulanti a domicilio nell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, e vietando la vendita in forma ambulante di determinati prodotti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006, il Regno del Belgio non si è conformato all’articolo 4 della direttiva 2005/29.

    4)

    Il Regno del Belgio dev’essere condannato alle spese».


    ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

    ( 2 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

    ( 3 ) Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).

    ( 4 ) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27).

    ( 5 ) Moniteur belge del 21 giugno 2007, n. 2007011259, pag. 34272.

    ( 6 ) Moniteur belge del 12 aprile 2010, n. 2010011166, pag. 20803.

    ( 7 ) Moniteur belge del 20 novembre 2002, n. 2002009820, pag. 51704.

    ( 8 ) Moniteur belge del 30 settembre 1993, n. 199301806, pag. 21526.

    ( 9 ) Moniteur belge del 25 agosto 2005, n. 258, pag. 36965.

    ( 10 ) Moniteur belge del 29 settembre 2006, n. 2006022950, pag. 50488.

    ( 11 ) Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

    ( 12 ) Sentenza del 10 maggio 2001, Commissione/Regno dei Paesi Bassi (C-144/99, Racc. pag. I-3541), punto 21.

    ( 13 ) Così è affermato espressamente nell’ordinanza del 15 dicembre 2011, Inno (C‑126/11, punto 30), con riferimento alla dottrina formulata nelle sentenze del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, Racc. pag. I-217), e del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08, Racc. pag. I-10909).

    ( 14 ) Sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, cit., punto 36.

    ( 15 ) Sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, cit., punto 41.

    ( 16 ) Punto 36 della memoria difensiva.

    ( 17 ) Considerando 12 della direttiva 98/6.

    ( 18 ) L’articolo 2 della direttiva definisce il «prezzo di vendita» come «il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto (…)» e il «prezzo per unità di misura» come «il prezzo finale (…) valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente nello Stato membro interessato per la commercializzazione di prodotti specifici». Infine, secondo la norma, il «prodotto commercializzato sfuso» è il «prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato in presenza del consumatore».

    ( 19 ) Indicazione di entrambi i prezzi per tutti i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori (articolo 3); obbligo che entrambi i prezzi siano non equivoci, chiari e che il prezzo per unità di misura si riferisca a una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie (articolo 4); possibili esenzioni (articolo 5).

    ( 20 ) COM(2003) 356 def., 2003/0134 (COD).

    ( 21 ) Sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, cit., punto 50.

    ( 22 ) Il corsivo è mio.

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    Conclusioni dell avvocato generale

    Conclusioni dell avvocato generale

    1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento per trasposizione asseritamente erronea della direttiva 2005/29 (2) («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), la Corte di giustizia ha l’opportunità di pronunciarsi sul regime transitorio previsto dall’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva, in virtù del quale gli Stati membri possono applicare, per un determinato periodo e nel rispetto di talune condizioni, disposizioni nazionali « più dettagliate o vincolanti » in materia di tutela dei consumatori di quelle previste nella stessa direttiva 2005/29.

    I – Contesto normativo

    A – Diritto dell’Unione

    1. Direttiva 2005/29

    2. In conformità del considerando 6 della direttiva 2005/29, essa «ravvicina (...) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. (...) Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma non per i consumatori e in materia di pubblicità comparativa (…)».

    3. Più avanti, nel considerando 14 della medesima direttiva si afferma che «(è) auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale (…)».

    4. Dal suo canto, il considerando 15 afferma che, «(q)ualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. L’allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti dall’ acquis . Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l’omissione di tali informazioni non costituisce un’omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori».

    5. Infine, nel considerando 17 si afferma che «(è) auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

    6. L’articolo 1 della direttiva 2005/29 dispone che la stessa «intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

    7. L’articolo 2 della direttiva contiene una serie di definizioni fra le quali, per quanto rilevante ai fini della presente causa, figurano le seguenti:

    «b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

    (…)

    d) “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (…): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

    8. L’articolo 3 della direttiva 2005/29, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

    «1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

    2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

    (…)

    4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.

    5. Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all’articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato.

    6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5.

    (…)».

    9. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2005/29 «(g)li Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».

    10. L’articolo 5 della direttiva 2005/29, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», stabilisce quanto segue:

    «1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

    2. Una pratica commerciale è sleale se:

    a) è contraria alle norme di diligenza professionale;

    e

    b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

    (…)

    4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

    a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

    o

    b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

    5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

    11. L’articolo 6 della direttiva 2005/29, intitolato «Azioni ingannevoli», dispone quanto segue:

    «1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

    (…)

    d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

    (…)».

    2. Direttiva 85/577 (3)

    12. L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/577 dispone che la stessa «si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

    – durante un’escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali

    o

    – durante una visita del commerciante

    i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;

    ii) sul posto di lavoro del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».

    13. L’articolo 8 della direttiva 85/577 stabilisce che la medesima «non osta a che gli stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

    3. Direttiva 98/6 (4)

    14. L’articolo 1 della direttiva 98/6 dispone che essa «ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi».

    15. L’articolo 10 della direttiva 98/6 afferma che essa «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato».

    B – Diritto nazionale

    16. La legge del 5 giugno 2007, che modifica la legge del 14 luglio 1991 relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e alla tutela del consumatore e che traspone la direttiva 2005/29 (5), in combinato disposto con la legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche di mercato e alla tutela dei consumatori (6), esclude dal proprio ambito di applicazione i titolari di una libera professione, come i dentisti e i chinesiterapisti.

    17. Con sentenza n. 55/2011 del 6 aprile 2011, confermata con sentenza n. 192/2011 del 15 dicembre 2011, la Corte costituzionale belga ha dichiarato incostituzionali talune disposizioni della legge del 6 aprile 2010 nella parte in cui escludono dal proprio ambito di applicazione i titolari di una libera professione, come i dentisti e i chinesiterapisti.

    18. L’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni (7), contiene una definizione della pubblicità ingannevole e stabilisce il suo divieto nell’ambito delle libere professioni.

    19. L’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 51, paragrafo 3, della citata legge del 14 luglio 1991 disponevano che i professionisti non potevano annunciare una riduzione dei prezzi se la stessa non era reale rispetto al prezzo vigente nel mese immediatamente precedente alla data in cui era applicabile la riduzione.

    20. In virtù degli articoli da 20 a 23 e 29 della citata legge del 6 aprile 2010 i prodotti possono essere considerati scontati soltanto se il loro prezzo è inferiore al prezzo di riferimento, inteso come il prezzo più basso fra quelli che l’impresa ha fissato per tali prodotti nel corso di quel mese.

    21. La legge del 25 giugno 1993 relativa all’esercizio e all’organizzazione di attività ambulanti e fieristiche (8), nella versione modificata dalla legge del 4 luglio 2005 (9), dispone che possono essere organizzate vendite ambulanti al domicilio del consumator e purché il loro valore complessivo non superi i 250 euro per consumatore. L’articolo 5 del regio decreto del 24 settembre 2006, relativo all’esercizio e all’organizzazione di attività ambulanti (10), stabilisce che non possono essere oggetto di attività ambulante, fra l’altro, i medicinali, le piante medicinali e i preparati a base di tali piante, nonché qualsiasi prodotto destinato a modificare lo stato di salute, gli apparecchi medici e ortopedici, le lenti correttive e relative montature, i metalli preziosi e le pietre preziose, le perle, le armi e le munizioni.

    II – Procedimento precontenzioso

    22. A seguito di vari contatti informali con le autorità belghe, in data 2 febbraio 2009 la Commissione ha trasmesso al Regno del Belgio una lettera di messa in mora per trasposizione inadeguata della direttiva 2005/29. Con lettere del 3 giugno 2009 e del 24 giugno 2009, le autorità belghe hanno comunicato l’introduzione di talune modifiche legislative volte a risolvere le questioni sollevate dalla Commissione. A tal proposito è stata promulgata la legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche di mercato e alla tutela dei consumatori, in vigore dal 12 maggio 2010.

    23. Con parere motivato del 15 marzo 2011, la Commissione ha comunicato alle autorità belghe che la legge del 6 aprile 2010 non forniva alcuna risposta a quattro dei motivi di ricorso per inadempimento indicati nella lettera di messa in mora del 2 febbraio 2009.

    24. La Commissione ha ritenuto che le spiegazioni fornite dalle autorità belghe nella lettera dell’11 maggio 2010 non sanassero le violazioni denunciate in tre dei motivi esposti nella lettera di messa in mora del 2 febbraio 2009, ragion per cui ha deciso di proporre il presente ricorso.

    III – Ricorso della Commissione

    25. Con il proprio ricorso la Commissione denuncia tre inadempimenti da parte del Regno del Belgio.

    26. Il primo inadempimento denunciato si basa sull’esclusione di talune professioni dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, che si applica alle pratiche commerciali di tutti i professionisti, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dal rispettivo settore di attività. L’espressa esclusione delle libere professioni di dentista e chinesiterapista dall’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007, che traspone nel diritto belga la direttiva 2005/29, sarebbe in contrasto con l’articolo 3 di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa. La legge del 6 aprile 2010 non ha posto rimedio a tale inadempimento.

    27. Secondo la Commissione, il fatto che la Corte costituzionale belga, il 6 aprile 2011, abbia dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge del 6 aprile 2010 che escludono le citate libere professioni dal suo ambito di applicazione non costituisce un rimedio per l’inadempimento denunciato, dal momento che la dichiarazione di nullità di dette disposizioni dipende dall’eventualità che venga proposto un ricorso per nullità che, in tal caso, sarebbe successivo alla data di scadenza del termine concesso alle autorità belghe nel procedimento precontenzioso per porre rimedio all’inadempimento denunciato.

    28. Il secondo inadempimento si riferisce alla legislazione belga relativa all’annuncio di riduzioni di prezzo. La Commissione sostiene che l’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 offrono al consumatore una tutela più ristretta di quella prevista dalla direttiva 2005/29, che ha proceduto ad una piena armonizzazione delle pratiche commerciali sleali.

    29. Il terzo inadempimento riguarda il divieto di effettuare talune vendite ambulanti. La Commissione segnala che l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, vieta, con alcune eccezioni, qualsiasi vendita a domicilio, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 vieta che determinati prodotti siano oggetto di vendita ambulante. Tuttavia, la direttiva 2005/29 non prevede tali divieti e osta, pertanto, dato il carattere esaustivo dell’armonizzazione che con essa è stata realizzata, alla normativa nazionale di riferimento.

    30. Di conseguenza, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che il Regno del Belgio non si è conformato alle disposizioni dell’articolo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e d), e l’articolo 4 della direttiva 2005/29, condannandolo altresì alle spese.

    IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

    31. Il Regno del Belgio ha prodotto una memoria difensiva in cui sostiene l’inammissibilità del primo motivo per il fatto che la Commissione non ha tenuto conto della vigente legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni, senza precisare in che misura tale legge comporterebbe un inadempimento della direttiva 2005/29. Quanto al merito, il Regno del Belgio ammette che talune professioni sono state escluse dall’ambito della legge di trasposizione della direttiva, ma ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di detta esclusione e specifica che il 6 settembre 2012 è stato presentato un ricorso di annullamento che potrebbe condurre all’annullamento retroattivo delle disposizioni di legge dichiarate incostituzionali. Ad ogni modo, il Regno del Belgio sostiene che tali disposizioni non sono applicabili a causa della loro incostituzionalità e che pertanto, alla data di scadenza del termine concesso dalla Commissione, l’inadempimento era già stato sanato.

    32. Nella sua memoria di replica la Commissione afferma che la legge del 2 agosto 2002 è stata invocata per la prima volta dal Regno del Belgio nella memoria difensiva: essa sancisce sì il divieto di pubblicità ingannevole nell’ambito delle libere professioni, ma non ha l’obiettivo di trasporre la direttiva 2005/29, bensì la direttiva 84/450 (11) . Benché entrambe le direttive possano riguardare gli stessi tipi di pratiche, è certo che perseguono obiettivi differenti, come si evince dal considerando 6 della direttiva 2005/29. Pertanto, gli Stati membri erano obbligati a trasporre quest’ultima direttiva per disciplinare con essa la pubblicità ingannevole nel settore oggetto della stessa direttiva. Quanto alla difesa avanzata dal Regno del Belgio sul merito di questo primo inadempimento, la Commissione replica che, mentre nella fase precontenziosa le autorità belghe hanno sostenuto che le disposizioni incostituzionali avrebbero potuto essere eliminate con effetto retroattivo solo in caso di accoglimento di un eventuale ricorso per nullità, ora sostengono che la dichiarazione di incostituzionalità sarebbe già sufficiente per eliminarle. Ad ogni modo, la Commissione è dell’avviso che la certezza del diritto per i consumatori non possa far ritenere che la sola dichiarazione di incostituzionalità sia sufficiente per escludere dal diritto nazionale le disposizioni di legge controverse, poiché l’eventualità che siano necessarie nuove pronunce per stabilire l’eliminazione definitiva delle disposizioni incostituzionali comporta un’incertezza inaccettabile.

    33. Nella sua controreplica il Regno del Belgio sostiene che la Commissione non nega che l’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002 disciplina la pubblicità ingannevole nelle libere professioni e che corrisponde, pertanto, all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, motivo per cui comporta una trasposizione parziale della direttiva stessa. Non avendo tenuto conto di detta legge nella formulazione della lettera di messa in mora, il motivo sarebbe inammissibile. D’altro canto, le sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte costituzionale offrono, ad avviso delle autorità belghe, una certezza sufficiente nella misura in cui producono, come effetto, l’inclusione delle libere professioni nell’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007.

    34. Per quanto riguarda il secondo inadempimento, il Regno del Belgio afferma che la legge del 6 aprile 2010 non esige più che il prezzo annunciato come scontato sia stato applicato in modo continuativo nel mese precedente all’annuncio della riduzione. D’altro canto, la direttiva 2005/29, pur procedendo ad una piena armonizzazione, non contiene disposizioni che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzione dei prezzi. Dal suo canto, la direttiva 98/6 non è stata modificata dalla direttiva 2005/29 e l’articolo 10 consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi. Infine, il Regno del Belgio sostiene che il diritto all’informazione del consumatore costituisce un principio, in accordo con la Corte di giustizia, e che quindi la legislazione in questione dovrebbe essere esaminata alla luce dell’articolo 28 TFUE per stabilire se sia giustificata da motivi di necessità inderogabile e sia proporzionata all’obiettivo perseguito.

    35. Al riguardo la Commissione risponde che l’ambito di applicazione della direttiva 98/6 non comprende l’informazione dei consumatori in materia di riduzione dei prezzi, né riguarda tutti gli aspetti dell’informazione dei consumatori correlati ai prezzi dei prodotti. Il legislatore della direttiva 2005/29 intende impedire che gli Stati membri vietino determinate pratiche commerciali per il fatto che il professionista non ha rispettato taluni obblighi di informazione previsti dagli ordinamenti nazionali. La legislazione belga produce come risultato il divieto di annunciare riduzioni di prezzi qualora non siano soddisfatte le severe condizioni di siffatta legislazione, anche se tali pratiche, valutate caso per caso, potrebbero non essere considerate ingannevoli o sleali ai sensi della direttiva 2005/29. D’altra parte, la Commissione respinge l’argomento avanzato dalle autorità belghe in relazione all’articolo 28 TFUE.

    36. Nella sua controreplica il Regno del Belgio sostiene che, qualora l’approccio della Commissione fosse accolto, nell’ambito della riduzione dei prezzi sarebbe necessario procedere ad una valutazione caso per caso, il che condurrebbe all’applicazione di molti criteri differenti da parte dei giudici nazionali per stabilire se un annuncio costituisca una pratica sleale. Questo contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 98/6 in materia di confronto dei prezzi.

    37. Quanto al terzo inadempimento, il Regno del Belgio sostiene che sia l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006, sia l’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005 sono ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva 85/577 e costituiscono misure nazionali più severe, autorizzate nel quadro di tale direttiva. Pertanto, le asserzioni della Commissione sulla mancata considerazione del carattere esaustivo dell’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2005/29 sarebbero prive di fondamento. Tale direttiva è venuta a sommarsi, peraltro, alle disposizioni dell’Unione già vigenti in materia di tutela dei consumatori, senza modificare o limitare la portata della direttiva 85/577, il cui ambito di applicazione è complementare a quello della direttiva 2005/29. Infine, le misure nazionali riguarderebbero le misure di trasposizione della direttiva 2011/83 che il Regno del Belgio dovrà adottare entro il 13 dicembre 2013.

    38. In sintesi, il Regno del Belgio chiede che la Corte di giustizia dichiari inammissibile il primo motivo di ricorso e respinga il resto per infondatezza, condannando la Commissione alle spese.

    V – Analisi

    A – Primo motivo di ricorso

    1. Sull’ammissibilità del motivo

    39. Come si è avuto modo di indicare, la Commissione ritiene che l’esclusione espressa dei liberi professionisti, dentisti e chinesiterapisti, dall’ambito di applicazione della legge del 6 aprile 2010, che traspone nel diritto belga la direttiva 2005/29, sarebbe contraria all’articolo 3 di detta direttiva in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa.

    40. Il Regno del Belgio replica che questo primo motivo è inammissibile nella misura in cui la Commissione non ha tenuto conto della legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni, e non ha precisato in che misura detta legge implicherebbe un inadempimento della direttiva 2005/29.

    41. Dinanzi a tale obiezione di inammissibilità, la Commissione fa notare che il Regno del Belgio ha menzionato per la prima volta la legge del 2 agosto 2002 nella memoria difensiva. Tuttavia, pur riconoscendo che detta legge vieta la pubblicità ingannevole nell’ambito delle libere professioni, la Commissione sostiene che il suo scopo consiste nel trasporre la direttiva 84/450, non la direttiva 2005/29, dato che le due direttive perseguono obiettivi diversi e che oggetto del presente procedimento è l’erronea trasposizione della seconda direttiva. Al riguardo, il Regno del Belgio obietta che l’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002 disciplina la pubblicità ingannevole in materia di libere professioni e corrisponde, pertanto, all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, motivo per cui comporta una trasposizione parziale della direttiva in questione.

    42. A mio avviso, non si può accogliere l’inammissibilità del primo motivo.

    43. Al punto 1 della lettera di messa in mora inviata al Regno del Belgio in data 2 febbraio 2009 la Commissione ha sottolineato che la legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29, esclude dal proprio ambito di applicazione le libere professioni, segnalando che detta esclusione era «confermata dall’esistenza di una legge specifica per le libere professioni, la legge del 2 agosto 2002 (…), che non è stata modificata per procedere alla trasposizione della direttiva [2005/29]». La Commissione faceva notare poi, senza essere contestata dal Regno del Belgio, che le autorità belghe «hanno riconosciuto tale situazione» nella precedente corrispondenza, ponendo in evidenza la loro intenzione di modificarla. Infatti, la legge del 6 aprile 2010, pur mantenendo l’esclusione delle libere professioni, è stata promulgata proprio al fine di rispondere alla messa in mora della Commissione.

    44. Alla luce di quanto precede, ritengo che la Commissione non fosse obbligata a fare un riferimento più puntuale all’eventualità che la legge del 2 agosto 2002 comportasse il soddisfacimento degli obblighi di cui alla direttiva 2005/29 per quanto riguarda la mancata esclusione delle libere professioni, perché le autorità belghe hanno appoggiato fin dall’inizio l’approccio della Commissione nel senso che la legge del 2 agosto 2002 confermava la realtà dell’esclusione sancita dalla legge del 5 giugno 2007.

    2. Sul merito del motivo

    45. Il Regno del Belgio ammette che talune professioni sono state escluse dall’ambito di applicazione della legge di trasposizione della direttiva 2005/29. Tuttavia, esso afferma che tale inadempimento della direttiva è stato sanato in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni della legge del 6 aprile 2010 che stabilivano quell’esclusione.

    46. Occorre precisare che il termine concesso dalla Commissione alle autorità belghe nel parere motivato del 15 marzo 2011 per adottare le misure necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/29 scadeva il 15 maggio 2011.

    47. Poiché la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della legge del 6 aprile 2010 è stata pronunciata con sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 2011, si dovrebbe convenire con le autorità belghe nel senso che al momento della scadenza del termine concesso dalla Commissione nel suo parere motivato (15 maggio 2011) l’inadempimento denunciato era già stato sanato.

    48. Nell’ordinamento belga, tuttavia, gli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità non consentono di escludere la successiva applicazione delle norme oggetto di una pronuncia di tale natura. Infatti, come ammesso dalle stesse autorità belghe, la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe, in linea di principio, essere seguita dall’accoglimento di un ricorso di nullità perché le disposizioni dichiarate incostituzionali siano «espulse» dall’ordinamento nazionale con efficacia retroattiva.

    49. Secondo quanto affermato dal Regno del Belgio al punto 17 della memoria difensiva nell’ambito del presente procedimento, dopo la dichiarazione di incostituzionalità «la norma incostituzionale persiste nell’ordinamento giuridico, ma non può essere applicata dai giudici belgi». Tuttavia, detta previsione non sempre è compatibile con la realtà poiché, come riconosciuto dalle stesse autorità belghe, è certo che le norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza del 6 aprile 2011 sono state successivamente oggetto di una nuova pronuncia di incostituzionalità il 15 dicembre 2011. D’altro canto, secondo quanto dichiarato dal Regno del Belgio, dinanzi alla Corte costituzionale è ancora pendente un ricorso di annullamento contro le norme dichiarate incostituzionali nel 2011, il che conferma che nel diritto belga non si può escludere con certezza che le norme dichiarate incostituzionali continuino ad applicarsi finché non venga accolto un ricorso di annullamento.

    50. La pratica seguita dai tribunali belgi può, certamente, dare luogo, come sostiene il Regno del Belgio, ad una situazione in cui, de facto , una dichiarazione formale di incostituzionalità permette, di per sé, di escludere qualsiasi nuova applicazione della norma interessata. Tuttavia, le circostanze del presente procedimento dimostrano che non è necessariamente sempre così. Alla luce di quanto precede, occorre affermare, fondatamente, che la situazione giuridica delle norme dichiarate incostituzionali presenta un’incertezza incompatibile con la certezza del diritto che è essenziale quando si tratta di valutare la perfetta rispondenza del diritto nazionale all’obbligo di trasporre una direttiva entro i termini.

    51. In tal senso, concordo con la Commissione sulla rilevanza della dottrina formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 maggio 2001, Commissione/Paesi Bassi (12), quando dichiara che «una giurisprudenza nazionale – ammesso che sia consolidata – che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l’esigenza della certezza del diritto», il che «vale in particolare nel campo della tutela dei consumatori». Orbene, il riferimento a «una giurisprudenza nazionale» può essere esteso con tutta naturalezza, a mio avviso, al regime giuridico nazionale che disciplina gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, qualora siffatto regime sia soggetto, come hanno riconosciuto le autorità belghe, alla possibilità, seppur remota nella pratica, che si verifichino casi di applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Tale incertezza può essere sanata in modo accettabile solo con l’eliminazione puntuale e radicale della norma incompatibile con il diritto dell’Unione, il che non è debitamente garantito dal sistema relativo all’incostituzionalità vigente nel diritto interno.

    52. Pertanto, ritengo che occorra accogliere il primo motivo di ricorso avanzato dalla Commissione.

    B – Secondo motivo di ricorso

    53. La Commissione dichiara che la legislaz ione belga offre al consumatore una tutela più ristretta in materia di annunci di riduzioni di prezzo rispetto a quella prevista dalla direttiva 2005/29. La Commissione ritiene che detta direttiva, avendo proceduto ad una piena armonizzazione delle pratiche commerciali sleali, non consenta l’adozione di misure nazionali più restrittive, neppure al fine di garantire ai consumatori una tutela maggiore.

    54. Il Regno del Belgio non obietta la conclusione che la propria legislazione garantisce ai consumatori una tutela maggiore rispetto a quella offerta dalla direttiva 2005/29, ma sostiene che ciò è possibile in virtù della direttiva 98/6, che continuava ad essere applicabile al momento della scadenza del termine concesso dalla Commissione nel suo parere motivato.

    55. La Corte di giustizia ha già stabilito che gli annunci di riduzioni di prezzi costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 (13) la quale, utilizzando «una formulazione particolarmente ampia» (14), le definisce come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

    56. Non vi è dubbio, pertanto, che l’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 riguardino un’attività compresa nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29.

    57. Le autorità belghe concordano con la Commissione sul fatto che, di certo, la direttiva 2005/29, secondo quanto dichiarato dalla Corte di giustizia, «realizza un’armonizzazione completa a livello comunitario delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori» (15) . Tuttavia esse avvertono che, ciononostante, la direttiva «non contiene regole adattate o armonizzate che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzioni di prezzi» (16), lacuna questa di fronte alla quale è intervenuto il legislatore belga ricorrendo alla direttiva 98/6, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti.

    58. A mio avviso, l’impostazione delle autorità belghe parte, tuttavia, da una premessa errata. Nonostante il titolo, la direttiva 98/6 non ha esattamente come obiettivo la protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi in generale, ma, più specificamente, la loro tutela di fronte alle difficoltà che derivano dall’indicazione dei prezzi dei prodotti con riferimento a diverse unità di misura.

    59. Infatti, come spiegato nel considerando 5 della direttiva 98/6, «il nesso tra l’indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti ed il loro preconfezionamento in quantità prestabil[it]e corrispondenti ai valori di gamme approvate a livello comunitario si è rivelato troppo complesso da applicare», motivo per cui «occorre (…) abbandonare tale nesso a favore di un nuovo meccanismo semplificato e nell’interesse dei consumatori, senza che ciò modifichi il dispositivo relativo alla standardizzazione delle confezioni». Questo nuovo meccanismo, come spiegato poi nel considerando 6 della direttiva, si basa sull’«obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura[, che] contribuisce in modo notevole al miglioramento dell’informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici».

    60. Pertanto, la preoccupazione del legislatore della direttiva 98/6 era quella di «assicurare un’informazione omogenea e trasparente» (17) rispetto alla quantificazione dei prodotti in relazione ad un sistema uniforme di misura come base per la determinazione del loro prezzo.

    61. Su questa linea, l’articolo 1 della direttiva 98/6 dispone che il suo scopo consiste nel «prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi» (18) . E il complesso delle norme sostanziali della direttiva riguarda questioni relative ad entrambe le modalità di indicazione del prezzo (19) .

    62. Pertanto, nella direttiva 98/6 non si può trovare nulla che sia simile a «regole adattate e armonizzate che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzioni di prezzo», per tornare alle parole delle autorità belghe citate in precedenza. Né quindi è possibile riscontrare nell’articolo 10 di detta direttiva il fondamento che consenta agli Stati membri di adottare norme atte a garantire la realtà economica delle riduzioni.

    63. L’articolo 10 della direttiva 98/6 prevede che essa «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato». Orbene, tali disposizioni più favorevoli, logicamente, possono intendersi solo come riferite alla materia oggetto della direttiva 98/6, ossia all’informazione dei consumatori rispetto ai modelli utilizzati come riferimento per la fissazione dei prezzi dei prodotti, facilitando il confronto dei prezzi non con riferimento a prezzi anteriori, ma con riferimento a diversi sistemi di misura.

    64. In sintesi, l’informazione che occorre fornire ai consumatori sulle «riduzioni di prezzo» non può ritenersi compresa nell’ambito di applicazione della direttiva 98/6 né può, di conseguenza, avvalersi della possibilità offerta agli Stati membri dall’articolo 10 della stessa.

    65. Ciò detto, è certo che l’articolo 3 della direttiva 2005/29 prevede una serie di casi in cui le sue disposizioni possono cedere il passo ad altre norme, sia comunitarie sia degli Stati membri.

    66. Più precisamente, l’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che la direttiva 2005/29 «non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto». A mio avviso, è evidente che la normativa nazionale qui esaminata non incide sul regime giuridico dei contratti, ma è compresa nell’ambito di determinazione delle condizioni alle quali può offrirsi al pubblico la stipula di un contratto, vale a dire di un negozio giuridico disciplinato dalle norme costitutive del diritto contrattuale.

    67. Dal suo canto, il medesimo articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dispone che, «[i]n caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici». Neanche tale riserva consente di modificare la conclusione precedente dato che, per quanto precisato e tenuto conto del suo scopo, la direttiva 98/6 invocata dalle autorità belghe non può essere considerata una norma che regolamenta «aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali».

    68. Infine, il citato articolo 3, al paragrafo 5 stabilisce che «[p]er un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione». Ciò deve avvenire nel rispetto di due condizioni: in primo luogo, tali disposizioni nazionali devono essere «essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e (…) proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo». In secondo luogo, così come dispone lo stesso articolo 3, al paragrafo 6, gli Stati membri notificano «alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5».

    69. L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 non specifica quali siano «le direttive contenenti clausole minime di armonizzazione» che possono continuare ad essere applicate contestualmente a disposizioni nazionali più vincolanti per un periodo di sei anni. A fini interpretativi, può essere utile l’affermazione contenuta nel punto 45 della motivazione della proposta presentata dalla Commissione (20), in cui si legge che «[l]addove una direttiva settoriale disciplini soltanto determinati aspetti delle pratiche commerciali, ad esempio il contenuto delle informazioni da fornire, la direttiva quadro si applicherà in relazione ad altri elementi come, ad esempio, nel caso di presentazione ingannevole delle informazioni prescritte dalla legislazione di settore. La direttiva completa pertanto sia la normativa esistente sia quella futura, come la proposta di regolamento sulla promozione delle vendite o la direttiva sul credito al consumo e la direttiva sul commercio elettronico».

    70. La direttiva 98/6 contiene «requisiti relativi al contenuto dell’informazione» sui prezzi, ma, come si è avuto modo di esporre, non sulla riduzione dei prezzi, che è lo scopo della normativa nazionale oggetto del presente procedimento. Pertanto, detta normativa non può rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 e continuare ad applicarsi una volta concluso il termine stabilito per la sua trasposizione nel diritto interno.

    71. Pertanto, non può esservi altra conseguenza se non l’applicazione, in tutta la sua portata, del divieto di cui all’articolo 4 della direttiva 2005/29, «che vieta espressamente agli Stati membri di mantenere o di adottare misure nazionali più restrittive, anche se tali misure sono volte a garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori» (21) .

    72. Di conseguenza, come sostiene la Commissione, poiché nell’allegato I della direttiva 2005/29 non è contemplato il caso degli annunci di riduzioni che non rispettano condizioni come quelle stabilite dalla legislazione belga, dette pratiche commerciali potranno essere considerate sleali solo se rientrano, caso per caso, nelle ipotesi previste dagli articoli da 5 a 9 di detta direttiva.

    73. Le condizioni richieste dalla legislazione belga per annunciare riduzioni di prezzo possono portare al divieto, nel diritto nazionale, degli annunci che non costituirebbero una pratica commerciale sleale o ingannevole ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, secondo cui «[è] considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (…) d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo».

    74. Gli annunci di riduzioni, in definitiva, conformi o meno alla normativa belga, potranno essere considerati contrari al diritto dell’Unione solo se, caso per caso, rientrano nelle ipotesi di pratiche sleali definite in relazione ai criteri di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/29.

    75. Di fronte alle affermazioni delle autorità belghe nel senso che, in ultima analisi, il maggior rigore della legislazione nazionale trova giustificazione nel diritto all’informazione, occorre rammentare, con la Commissione, che, come si rileva nel considerando 15 della direttiva 2005/29, soltanto le informazioni i cui «obblighi (…) riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing» siano stati stabiliti dal diritto dell’Unione «sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. (…) Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l’omissione di tali informazioni non costituisce un’omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva». Certamente, prosegue il considerando 15, «gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori». Nel caso in questione però, come abbiamo visto, la direttiva 98/6 non giustifica, a mio avviso, la legislazione più restrittiva oggetto del presente esame.

    76. La direttiva 2005/29 non ammette, pertanto, che siano vietati, in linea di principio, annunci di riduzioni non conformi alle disposizioni di una normativa nazionale come quella in esame. Un siffatto divieto sarebbe ammissibile soltanto se questo tipo di annunci fosse inserito nell’allegato I della direttiva 2005/29, il che non si verifica. Vi è spazio, quindi, solo per un divieto valutato caso per caso e nella misura in cui lo imponga l’applicazione dei criteri stabiliti negli articoli da 5 a 9 della citata direttiva.

    77. Di conseguenza, ritengo che il Regno del Belgio non si sia conformato all’articolo 4 della direttiva 2005/29 in quanto l’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 offrono al consumatore una tutela più restrittiva e vincolante di quella prevista in detta direttiva.

    C – Terzo motivo di ricorso

    78. Il terzo inadempimento denunciato dalla Commissione si riferisce al divieto di effettuare vendite ambulanti a domicilio stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, e al divieto di vendere in forma ambulante determinati prodotti, secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006. Come nel caso del secondo motivo di ricorso appena esaminato, la Commissione sostiene che la direttiva 2005/29 non contempla tali divieti e pertanto, considerato il carattere esaustivo dell’armonizzazione che con essa è stata realizzata, si oppone a quelle disposizioni nazionali.

    79. È evidente che la vendita ambulante costituisce una pratica commerciale ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29. Né può esservi dubbio, a mio avviso, che la normativa nazionale più restrittiva in vigore nel Regno del Belgio sia perfettamente giustificata dalla direttiva 85/577 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il cui articolo 8 consente che «gli stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

    80. La questione è se siffatto maggiore livello di protezione autorizzato dalla direttiva 85/577 sia compatibile anche con la direttiva 2005/29, nel cui allegato I non figurano come pratiche sleali, in ogni caso, i comportamenti ai quali si riferisce la normativa nazionale in questione.

    81. La risposta deve essere cercata, in linea di principio, nell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 che, come si ricorderà, dispone che «[p]er un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo». Senza dimenticare che, conformemente al medesimo articolo 3, paragrafo 6, gli Stati membri devono notificare «alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5».

    82. La direttiva 2005/29 contempla, quindi, l’eventualità di una situazione transitoria in cui gli Stati membri possono adottare misure più dettagliate o vincolanti nel rispetto di talune condizioni. In primo luogo, tali misure devono attuare determinate direttive. In secondo luogo, deve trattarsi di misure essenziali per la tutela dei consumatori da pratiche sleali e proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. In terzo luogo, tali misure devono essere notificate alla Commissione senza indugio.

    83. Nel caso in questione, sia il divieto di effettuate talune vendite ambulanti, sia il divieto di vendere in forma ambulante determinati prodotti sono stati introdotti mediante norme nazionali successive all’entrata in vigore della direttiva 2005/29 e anteriori al 12 giugno 2013, data di scadenza del periodo transitorio stabilito all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29.

    84. Il problema che si pone immediatamente è se la previsione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 riguardi soltanto le normative nazionali più vincolanti già applicate al momento dell’entrata in vigore della stessa direttiva 2005/29, tenuto conto che con l’espressione «possono continuare ad applicare» sembra escludersi la possibilità di un’introduzione di norme di questo tipo successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2005/29.

    85. Ritengo infatti che l’articolo 3, paragrafo 5, si riferisca soltanto a normative nazionali già applicabili al momento dell’entrata in vigore della direttiva 2005/29. Orbene, indipendentemente da quanto esposto in precedenza, ai nostri fini è determinante comprendere non tanto se le norme nazionali più vincolanti fossero applicate o meno al momento dell’entrata in vigore della direttiva, quanto piuttosto se tali norme possano o meno essere adottate per dare attuazione alle direttive contenenti clausole minime di armonizzazione, ai sensi dello stesso articolo 3, paragrafo 5.

    86. Occorre tener conto che detto precetto si riferisce a «disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione». A mio avviso, se tali direttive consentono l’adozione successiva di norme più severe, anche queste ultime potranno essere considerate applicabili in base all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29.

    87. D’altro canto, l’articolo 8 della direttiva 85/577 permette che «gli Stati membri adottino o mantengano» (22) disposizioni più restrittive, per cui ritengo che occorra concludere che sarebbe irrilevante che tali disposizioni fossero adottate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/29.

    88. Ciò premesso, occorrerebbe, in linea di principio, esaminare adesso se, come prevede il citato articolo 3, paragrafo 5, le disposizioni nazionali in questione siano «essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e (…) proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo».

    89. Orbene, ritengo che non sia necessario accertare entrambe le condizioni dal momento in cui non vi è dubbio che, in ogni caso, non sia stato soddisfatto l’obbligo di cui allo stesso articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/29, in forza del quale gli Stati membri devono notificare «alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5».

    90. Le autorità belghe non hanno notificato al momento debito, «senza indugio», le disposizioni più vincolanti contenute nell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, e nell’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006. In tali circostanze, mi sembra evidente che non sia applicabile al caso l’eccezione transitoria prevista all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, con la conseguenza che occorre valutare l’inadempimento imputato a tal proposito dalla Commissione al Regno del Belgio.

    91. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso comporta la condanna del Regno del Belgio alle spese.

    VI – Conclusione

    92. Alla luce delle considerazioni esposte, propongo alla Corte di dichiarare che:

    «1) Escludendo dall’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29, i titolari di una libera professione come i dentisti e i chinesiterapisti, il Regno del Belgio non si è conformato all’articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29.

    2) Accordando nell’articolo 43, paragrafo 2, della legge del 14 luglio 1991 e negli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 una tutela più restrittiva o vincolante di quella prevista nella direttiva 2005/29, il Regno del Belgio non si è conformato all’articolo 4 della direttiva 2005/29.

    3) Vietando l’effettuazione di determinate vendite ambulanti a domicilio nell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della legge del 25 giugno 1993, introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, e vietando la vendita in forma ambulante di determinati prodotti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006, il Regno del Belgio non si è conformato all’articolo 4 della direttiva 2005/29.

    4) Il Regno del Belgio dev’essere condannato alle spese».

    (1) .

    (2)  – Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

    (3)  – Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).

    (4)  – Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27).

    (5)  – Moniteur belge del 21 giugno 2007, n. 2007011259, pag. 34272.

    (6)  – Moniteur belge del 12 aprile 2010, n. 2010011166, pag. 20803.

    (7)  – Moniteur belge del 20 novembre 2002, n. 2002009820, pag. 51704.

    (8)  – Moniteur belge del 30 settembre 1993, n. 199301806, pag. 21526.

    (9)  – Moniteur belge del 25 agosto 2005, n. 258, pag. 36965.

    (10)  – Moniteur belge del 29 settembre 2006, n. 2006022950, pag. 50488.

    (11)  – Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

    (12)  – Sentenza del 10 maggio 2001, Commissione/Regno dei Paesi Bassi (C‑144/99, Racc. pag. I‑3541), punto 21.

    (13)  – Così è affermato espressamente nell’ordinanza del 15 dicembre 2011, Inno (C‑126/11, punto 30), con riferimento alla dottrina formulata nelle sentenze del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C‑304/08, Racc. pag. I‑217), e del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C‑540/08, Racc. pag. I‑10909).

    (14)  – Sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, cit., punto 36.

    (15)  – Sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, cit., punto 41.

    (16)  – Punto 36 della memoria difensiva.

    (17)  – Considerando 12 della direttiva 98/6.

    (18)  – L’articolo 2 della direttiva definisce il «prezzo di vendita» come «il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto (…)» e il «prezzo per unità di misura» come «il prezzo finale (…) valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente nello Stato membro interessato per la commercializzazione di prodotti specifici». Infine, secondo la norma, il «prodotto commercializzato sfuso» è il «prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato in presenza del consumatore».

    (19)  – Indicazione di entrambi i prezzi per tutti i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori (articolo 3); obbligo che entrambi i prezzi siano non equivoci, chiari e che il prezzo per unità di misura si riferisca a una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie (articolo 4); possibili esenzioni (articolo 5).

    (20)  – COM(2003) 356 def., 2003/0134 (COD).

    (21)  – Sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, cit., punto 50.

    (22)  – Il corsivo è mio.

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