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Document 62011TN0162

Causa T-162/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

GU C 139 del 7.5.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/27


Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

(Causa T-162/11)

2011/C 139/51

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti K.-U. Jonas e J. Bogatz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 242/2009-4;

condannare il convenuto e, se del caso, gli altri interessati, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la O2 Holdings Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «can do» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 35, 36, 38 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «CANDA» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 15 e dell’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nonché della regola n. 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), dato che la commissione di ricorso, nella valutazione della prova dell’uso serio, avrebbe applicato criteri troppo ristretti e non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la particolare situazione di vendita nell’impresa della ricorrente. Inoltre, violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto ingiustamente dei vari documenti presentati come prova dell'uso serio del marchio opposto. Infine, violazione dell’art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe informato la ricorrente che essa non aveva ritenuto sufficienti le prove relative all’uso e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di fornire in udienza ulteriori prove.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


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