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Document 62010CA0163

    Causa C-163/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia) — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello (Membro del Parlamento europeo — Protocollo sui privilegi e sulle immunità — Art. 8 — Procedimento penale per il reato di calunnia — Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento — Nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari — Immunità — Presupposti)

    GU C 311 del 22.10.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 311/11


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia) — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello

    (Causa C-163/10) (1)

    (Membro del Parlamento europeo - Protocollo sui privilegi e sulle immunità - Art. 8 - Procedimento penale per il reato di calunnia - Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento - Nozione di «opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari» - Immunità - Presupposti)

    2011/C 311/14

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Isernia

    Imputato nella causa principale

    Aldo Patriciello

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Isernia — Interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, n. 152, pag. 13) — Parlamentare europeo accusato del reato di calunnia in seguito a false accuse mosse ad un rappresentante delle forze dell'ordine — Nozione di opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari

    Dispositivo

    L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale.


    (1)  GU C 161 del 19.6.2010.


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