EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0097

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.
Inadempimento di uno Stato - Telecomunicazioni - Diritti di passaggio - Mancanza di attuazione effettiva della direttiva 90/388/CEE.
Causa C-97/01.

European Court Reports 2003 I-05797

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:336

62001J0097

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Telecomunicazioni - Diritti di passaggio - Mancanza di attuazione effettiva della direttiva 90/388/CEE. - Causa C-97/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-05797


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione chiara e precisa - Direttiva 90/388 relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni - Obbligo degli Stati membri di designare chiaramente l'autorità competente alla concessione di diritti di passaggio per la fornitura delle reti e di istituire procedure amministrative trasparenti

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva della Commissione 90/388/CEE, art. 4 quinquies)

Massima


$$Per il recepimento di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti.

In particolare, per quanto concerne la designazione dell'autorità competente per attuare la direttiva, anche se ciascuno Stato membro è libero di attribuire come meglio crede le competenze sul piano interno e di attuare una direttiva mediante provvedimenti adottati da diverse autorità, ciò nondimeno i soggetti dell'ordinamento devono essere posti in condizione di avere piena cognizione dei loro diritti.

Così, per quanto riguarda l'attuazione effettiva dell'art. 4 quinquies, primo comma, della direttiva 90/388, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva 96/19, ai sensi del quale gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti, l'autorità nazionale competente alla concessione di siffatti diritti dev'essere chiaramente designata e devono essere istituite procedure amministrative trasparenti per il concreto godimento di questi ultimi. La mancanza di trasparenza può infatti dissuadere le imprese desiderose di fornire reti pubbliche di telecomunicazioni dal presentare richieste di diritti di passaggio.

( v. punti 32, 36-37, 39 )

Parti


Nella causa C-97/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo garantito concretamente l'attuazione effettiva nell'ordinamento lussemburghese dell'art. 4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 febbraio 2001 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo garantito concretamente l'attuazione effettiva nell'ordinamento lussemburghese dell'art. 4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti.

Ambito giuridico

La normativa comunitaria

2 L'art. 2 della direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure che concedono:

a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi, o

b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare i servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di installare o fornire le reti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali ed esclusivi fino al 1° gennaio 1998 per la telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 quater e dell'articolo 4, terzo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1° luglio 1996 siano eliminate tutte le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale via reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture messe a disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione entro la stessa data.

Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di cui all'articolo 3 [e] all'articolo 4 bis, paragrafo 2, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono beneficiare, su richiesta, di un ulteriore periodo di transizione massimo di due anni sempreché sia necessario al fine di realizzare gli indispensabili adattamenti strutturali. (...)

3. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o l'installazione o fornitura di reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad autorizzazione generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, che gli eventuali dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.

La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione.

(...)».

3 In seguito a richiesta depositata il 28 giugno 1996 dal Granducato di Lussemburgo ex art. 2, n. 2, quarto comma, della direttiva, la Commissione ha concesso a quest'ultimo, con la decisione 14 maggio 1997, 97/568/CE (GU L 234, pag. 7), una proroga dei termini per l'attuazione della direttiva per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni, proroga che differiva fino al 1° luglio 1998 l'abolizione dei diritti esclusivi relativi alla telefonia vocale (art. 1 della decisione) e fino al 1° luglio 1997 l'eliminazione delle altre restrizioni alla fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati (art. 2 della decisione).

4 A norma dell'art. 4 quinquies della direttiva:

«Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.

Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile».

5 L'art. 2, punto 6, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE (GU L 295, pag. 23), stabilisce che, ai fini della direttiva 90/387, s'intende per «requisiti fondamentali»:

«I motivi non economici d'interesse pubblico che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni riguardo alla realizzazione e/o al funzionamento di reti di telecomunicazione o alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi giustificati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché l'effettivo uso dello spettro di frequenza e l'obiettivo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di telecomunicazione operanti via radio e altri sistemi tecnici operanti via etere o terrestri. (...)».

La normativa nazionale

6 L'art. 7 della legge lussemburghese 21 marzo 1997, in materia di telecomunicazioni (Mémorial A 1997, pag. 761; in prosieguo: la «legge sulle telecomunicazioni»), istituisce un regime di licenze per la gestione di reti di telecomunicazione, di servizi di telefonia, di telefonia mobile e di radioavviso.

7 L'art. 34, n. 1, primo comma, della legge sulle telecomunicazioni dispone quanto segue:

«(...) il titolare di una licenza per la gestione di una rete di telecomunicazione (...) è autorizzato a fare uso del demanio pubblico dello Stato e dei comuni per istallare cavi, linee aeree ed impianti connessi e per eseguire tutti i relativi lavori, nel rispetto della loro destinazione e delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che ne disciplinano l'uso».

8 A norma dell'art. 35 della legge sulle telecomunicazioni:

«1. Prima di procedere all'installazione di cavi, linee aeree ed impianti connessi sul demanio pubblico dello Stato e dei comuni, il titolare di una licenza per la gestione di una rete di telecomunicazione (...) sottopone la mappa dei luoghi e le caratteristiche degli impianti all'approvazione dell'autorità competente per il demanio pubblico dello Stato e dei comuni.

2. Per il diritto di uso del demanio pubblico dello Stato e dei comuni, le autorità non possono imporre, sotto nessuna forma, al titolare di una licenza per la gestione di una rete di telecomunicazione (...) nessuna imposta, tassa, pedaggio, compenso o indennizzo.

Il titolare di una licenza per la gestione di una rete di telecomunicazione (...) detiene inoltre un diritto di passaggio gratuito per i cavi, linee aeree ed impianti connessi sulle opere pubbliche site nel demanio pubblico dello Stato e dei comuni».

9 L'art. 35, n. 3, della legge sulle telecomunicazioni prevede che le spese inerenti alla modifica dei cavi, delle linee aeree e degli impianti connessi siano a carico del titolare della licenza per la gestione di una rete di telecomunicazione.

Fase precontenziosa

10 Con lettera datata 22 luglio 1999, inviata alle autorità lussemburghesi, la Commissione ha ricordato a queste ultime gli obblighi ad esse derivanti dall'art. 4 quinquies della direttiva.

11 Non essendo rimasta soddisfatta dei risultati di una riunione bilaterale svoltasi il 10 settembre 1999 né della risposta delle autorità lussemburghesi trasmessa con lettera del 16 settembre 1999, il 17 gennaio 2000 la Commissione ha inviato al Granducato di Lussemburgo una lettera di diffida, invitando quest'ultimo a presentare le sue osservazioni in merito all'attuazione dell'art. 4 quinquies della direttiva.

12 Poiché questa lettera è rimasta senza risposta, il 3 agosto 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato, chiedendo al detto Stato membro di adottare le misure richieste per conformarsi a quest'ultimo entro due mesi dalla sua notifica.

13 Non avendo ricevuto nessuna risposta da parte delle autorità lussemburghesi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

14 Secondo la Commissione, la mancata istituzione non discriminatoria di servitù di passaggio a favore degli operatori delle telecomunicazioni può risultare o dal fatto che le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni non sono correttamente applicate, o dal fatto che sarebbe necessario emanare misure complementari nell'ordinamento giuridico lussemburghese per garantire l'attuazione effettiva dell'art. 4 quinquies della direttiva.

15 Per dimostrare che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la concessione effettiva e non discriminatoria di diritti di passaggio ai titolari di licenze, la Commissione si basa su tre argomenti:

- le incertezze della normativa lussemburghese;

- il mancato riferimento a pertinenti requisiti fondamentali per motivare la denegata concessione dei diritti di passaggio, e

- la possibile esistenza di discriminazioni.

16 In primo luogo, per quanto concerne le incertezze della normativa lussemburghese, la Commissione rileva che, in pratica, i diritti di passaggio sul demanio pubblico lussemburghese, teoricamente attribuiti ai titolari di una licenza di gestione di una rete di telecomunicazione dagli artt. 34 e 35 della legge sulle telecomunicazioni, non sono concessi nell'ambito di una procedura idonea a garantire la mancanza di discriminazioni. A tal proposito la ripartizione delle competenze sarebbe lungi dall'essere evidente. Lo stesso governo lussemburghese avrebbe affermato che diverse autorità sarebbero competenti al rilascio di autorizzazioni in materia di diritti di passaggio, ossia l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines (Ufficio del registro e del demanio; in prosieguo: l'«AED»), competente per il demanio dello Stato (tranne per quanto concerne la rete stradale nazionale), l'Administration des Ponts et Chaussées (Azienda dei ponti e delle strade; in prosieguo: l'«APC»), per la rete stradale nazionale, nonché le giunte comunali per il demanio di ciascun comune.

17 Per quanto riguarda il demanio pubblico ferroviario, gestito dalla Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (ente lussemburghese delle ferrovie; in prosieguo: la «CFL»), la Commissione rileva che, secondo l'Institut des télécommunications luxembourgeois (ente pubblico che vigila sul rispetto delle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni; in prosieguo: l'«Institut des télécommunication»), l'autorità competente ad esaminare una richiesta di posa di cavi lungo la rete ferroviaria sarebbe lo Stato e non la CFL, mentre, secondo il Ministro lussemburghese dei Trasporti, una siffatta richiesta dovrebbe essere disbrigata dalla CFL. Ebbene, da una sentenza del Tribunal administratif (Tribunale amministrativo di Lussemburgo) 13 dicembre 2000 discenderebbe che quest'ultima non sarebbe competente al rilascio o al diniego delle licenze di occupazione del suolo pubblico (in prosieguo: le «licenze di occupazione»).

18 Per quanto riguarda i comuni, non sarebbe chiaro quali siano le norme sulla concessione dei diritti di passaggio o, quantomeno, quali siano gli elementi comuni della procedura di autorizzazione, eventualmente ripartita tra i diversi comuni.

19 Inoltre, l'art. 35, n. 1, della legge sulle telecomunicazioni disporrebbe che il diritto di uso è soggetto alla previa approvazione della mappa tecnica dei luoghi e delle caratteristiche degli impianti da parte dell'autorità cui fa capo il demanio pubblico interessato. Ebbene, da un lato, è quest'ultima che sarebbe competente, in pratica, a determinare le condizioni di accesso al demanio dello Stato e dei comuni. Dall'altro, un operatore delle telecomunicazioni sarebbe costretto a richiedere una specifica licenza di occupazione. Secondo la Commissione, non sarebbe stato chiarito se la procedura relativa alle licenze di occupazione finisca per corrispondere alla richiesta di approvazione della mappa dei luoghi e delle caratteristiche degli impianti di cui all'art. 35, n. 1, della detta legge o se si sovrapponga a questa richiesta.

20 Tale constatazione potrebbe essere suffragata da un esempio concreto. La Compagnie générale pour la diffusion de la télévision (in prosieguo: la «Coditel»), titolare di una licenza per l'installazione e la gestione di una rete fissa di telecomunicazione in forza della legge sulle telecomunicazioni, avrebbe depositato sin dal marzo del 1999 alcune richieste di autorizzazione per la posa di cavi presso diversi enti ed amministrazioni lussemburghesi interessati.

21 La CFL avrebbe informato la Coditel che la domanda di posa di cavi non poteva assolutamente essere accolta, motivando tale rifiuto con considerazioni collegate alla propria strategia. Per quanto riguarda la richiesta di licenza di occupazione depositata dalla Coditel presso l'APC, quest'ultima, nella sua risposta del 23 settembre 1999, avrebbe accennato a difficoltà tecniche collegate al coordinamento delle richieste provenienti dai diversi operatori delle telecomunicazioni per giustificare la sua decisione di lasciare la pratica in sospeso. La comunicazione inviata dalla Coditel all'AED nonché diverse lettere inviate al Ministro lussemburghese dei Lavori pubblici sarebbero rimaste senza riscontro.

22 In secondo luogo, la Commissione sottolinea che la direttiva riconosce il potere di negare la concessione dei diritti di passaggio qualora sussistano pertinenti requisiti fondamentali. Ebbene, nella fattispecie, le decisioni di diniego opposte alla Coditel dai vari enti o amministrazioni cui era stata richiesta la concessione dei diritti di passaggio, in particolare dall'APC e dalla CFL, non farebbero assolutamente riferimento ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'art. 4 quinquies della direttiva.

23 In terzo luogo, la Commissione ricorda che l'art. 4 quinquies, primo comma, della direttiva vieta le «discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti». Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, nessun nuovo operatore che abbia richiesto la concessione di diritti di passaggio sul demanio pubblico, per essere in grado di garantire il collegamento delle reti locali a reti straniere e di offrire così servizi di telecomunicazione in concorrenza con l'Entreprise des Postes et Télécommunications (Ente lussemburghese delle poste e telecomunicazioni; in prosieguo: l'«EPT»), ha ancora ottenuto soddisfazione. Ebbene, proprio l'EPT si sarebbe aggiudicata i lavori di posa di cavi lungo alcune autostrade, mentre i diritti di passaggio sarebbero stati negati sino ad oggi agli altri titolari di una licenza di gestione di reti di telecomunicazione.

24 In sua difesa il governo lussemburghese asserisce che il divieto di discriminazione tra gestori di reti pubbliche di telecomunicazione, sancito dall'art. 4 quinquies della direttiva, è recepito nell'ordinamento lussemburghese, circostanza non contestata dalla Commissione. L'esercizio di diritti di passaggio sarebbe soggetto a norme precise stabilite e pubblicate dalle rispettive autorità competenti. Ebbene, tali norme sarebbero le stesse per chiunque richieda un diritto di passaggio e non sarebbero specifiche al settore delle telecomunicazioni, che non godrebbe di diritti speciali.

25 Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, il governo lussemburghese sostiene che l'AED è l'autorità competente per il demanio pubblico dello Stato, mentre per l'occupazione del suolo del demanio pubblico la competenza spetta all'APC. Le condizioni per il rilascio delle licenze di occupazione sarebbero fornite su domanda e potrebbero essere consultate sul sito Internet di questa amministrazione. Parimenti, le norme sulla concessione dei diritti di passaggio per il demanio pubblico comunale, in merito alla quale l'autorità competente è la giunta del comune interessato, sarebbero fornite agli interessati dietro semplice richiesta e, per alcuni comuni, potrebbero ugualmente essere consultate sul loro sito Internet.

26 Per quanto concerne il caso specifico ricordato dalla Commissione, il governo lussemburghese fa richiamo alla sentenza della Cour d'appel (Corte d'appello lussemburghese) 4 luglio 2000, causa n. 24369, Coditel/CFL. Tale sentenza confermerebbe che la procedura di approvazione della mappa dei luoghi e delle caratteristiche degli impianti costituisce il presupposto per l'esercizio del diritto di passaggio attribuito ai titolari di una licenza di gestione di una rete di telecomunicazione in forza degli artt. 34 e 35 della legge sulle telecomunicazioni. Questo presupposto varrebbe per qualsiasi operatore che richieda un diritto di passaggio in forza della detta legge e non porrebbe in discussione l'esistenza stessa di questo diritto.

27 Il governo lussemburghese precisa che il diniego d'accesso al demanio ferroviario dello Stato opposto alla Coditel è basato su un duplice ordine di motivi. Da un lato, l'operatore avrebbe inizialmente presentato la sua richiesta di accesso alla CFL, in qualità di gestore della rete ferroviaria dello Stato. Ebbene, il Tribunal administratif, con sentenza 13 dicembre 2000, avrebbe precisato che l'autorità competente all'approvazione della mappa dei luoghi è il Ministero dei Trasporti per quanto concerne il demanio ferroviario, poiché il gestore della rete ferroviaria sarebbe incompetente a concedere un accesso alla proprietà dello Stato. Dall'altro, il fatto che la richiesta di accesso della Coditel non abbia avuto esito favorevole sarebbe dovuto non a un diniego discriminatorio di accesso al demanio dello Stato da parte dell'amministrazione, bensì al fatto che questo operatore non avrebbe depositato una mappa dei luoghi e le caratteristiche degli impianti della sua futura rete.

28 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo il quale l'obbligo di presentare una mappa dei luoghi renderebbe impossibile l'esercizio effettivo del diritto di passaggio in quanto la redazione di una siffatta mappa necessita di informazioni tecniche inaccessibili, poiché solo il gestore della rete pubblica interessato sarebbe in grado di fornirle, il governo lussemburghese replica che l'informazione necessaria per redigere la mappa dei luoghi è un mero rilievo topografico, esistente sotto forma di documento pubblico, disponibile presso l'Administration du Cadastre et de la Topographie (Ufficio del catasto e della cartografia).

29 Infine, il governo lussemburghese rileva che la procedura oggetto della presente controversia sarebbe già stata modificata con regolamento granducale 8 giugno 2001, che determina le condizioni per l'uso del demanio stradale e ferroviario dello Stato da parte degli operatori delle telecomunicazioni, dei gestori di reti per la distribuzione dell'elettricità e delle imprese di distribuzione di gas naturale (Mémorial A 2001, pag. 1394).

Giudizio della Corte

30 Per giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4711, punto 8).

31 Di conseguenza, le modifiche che il regolamento granducale 8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico lussemburghese non possono essere prese in considerazione in sede di esame, da parte della Corte, della fondatezza del presente ricorso per inadempimento.

32 Sempre per giurisprudenza costante, relativamente al recepimento di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (v., in particolare, sentenze 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499, punto 9, e 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 17).

33 Alla luce di queste considerazioni, occorre valutare se le disposizioni dell'ordinamento lussemburghese in vigore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato fossero tali da soddisfare le prescrizioni dell'art. 4 quinquies della direttiva.

34 A norma del primo comma di questa disposizione, gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.

35 In forza dell'art. 34, n. 1, primo comma, della legge sulle telecomunicazioni, la licenza concessa per la gestione di una rete di telecomunicazione comprende un diritto d'uso soggetto al rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'uso del demanio pubblico dello Stato e dei comuni.

36 Tuttavia, un provvedimento del genere non basta a soddisfare quanto prescritto dall'art. 4 quinquies della direttiva. Infatti, quest'ultima mira a garantire l'esercizio effettivo dei diritti di passaggio allo scopo di liberalizzare la fornitura di infrastrutture di telecomunicazione. Un'attuazione effettiva della detta disposizione presuppone che l'autorità competente alla concessione di siffatti diritti sia chiaramente designata e che siano istituite procedure amministrative trasparenti per il concreto godimento di questi ultimi. Ebbene, ciò non si è verificato nel caso di specie.

37 Per quanto concerne la designazione dell'autorità competente, anche se ciascuno Stato membro è libero di attribuire come meglio crede le competenze sul piano interno e di attuare una direttiva mediante provvedimenti adottati da diverse autorità (v. sentenza 14 gennaio 1988, cause riunite 227/85-230/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1, punto 9), ciò nondimeno i soggetti dell'ordinamento devono essere posti in condizione di avere piena cognizione dei loro diritti.

38 Ebbene, il regime di autorizzazioni controverso in materia di rilascio di diritti di passaggio sul demanio pubblico manca di trasparenza. Per quanto riguarda il demanio pubblico ferroviario, risulta dagli atti che le stesse autorità lussemburghesi erano in disaccordo su chi fosse l'autorità competente ad esaminare una richiesta di posa di cavi lungo la rete ferroviaria: il Ministro dei Trasporti lussemburghese indicava la CFL, mentre l'Institut des télécommunications sosteneva che era lo Stato.

39 Per quanto riguarda le procedure di rilascio dei diritti di passaggio, a norma dell'art. 35, n. 1, della legge sulle telecomunicazioni, l'uso del demanio pubblico dello Stato e dei comuni è soggetto alla previa approvazione della mappa dei luoghi e delle caratteristiche degli impianti da parte dell'autorità cui fa capo il demanio pubblico interessato. Inoltre, i titolari di una licenza per la gestione di una rete di telecomunicazione che desiderino far uso dei diritti di passaggio che quest'ultima comporta devono ottenere licenze di occupazione da parte degli enti statali e di tutti gli enti locali interessati in base alla collocazione delle reti. Il governo lussemburghese non sostiene di avere adottato e pubblicato misure di esecuzione a tal proposito. Anche se le procedure applicate dai vari enti competenti possono essere conosciute su domanda degli interessati o, in taluni casi, tramite Internet, ciò nondimeno l'insieme delle procedure amministrative è lungi dall'essere trasparente e pertanto questa situazione può dissuadere gli interessati dal presentare richieste di diritti di passaggio.

40 Alla luce delle considerazioni qui illustrate, occorre dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo garantito l'attuazione effettiva dell'art. 4 quinquies della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

41 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo garantito l'attuazione effettiva dell'art. 4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Top