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Document 62001CC0462

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 8 ottobre 2002.
Procedimento penale a carico di Ulf Hammarsten.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Halmstads tingsrätt - Svezia.
Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa - Artt. 28 CE e 30 CE - Normativa nazionale che vieta ogni coltivazione e detenzione della canapa senza previa autorizzazione.
Causa C-462/01.

European Court Reports 2003 I-00781

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:568

62001C0462

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl dell'8ottobre2002. - Procedimento penale a carico di Ulf Hammarsten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Halmstads tingsrätt - Svezia. - Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa - Artt. 28 CE e 30 CE - Normativa nazionale che vieta ogni coltivazione e detenzione della canapa senza previa autorizzazione. - Causa C-462/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00781


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Nella fattispecie si tratta di verificare se la normativa comunitaria osti ad una disposizione nazionale che vieta la coltivazione di canapa, cioè di un prodotto per il quale esiste un'organizzazione comune dei mercati.

II - Contesto normativo

A - Normativa comunitaria

1. Diritto primario

2. Dall'art. 32, nn. 2 e 3, CE risulta che, salvo contrarie disposizioni degli artt. 33-38 CE, ai prodotti agricoli enumerati nell'Allegato I sono applicabili le norme previste per l'instaurazione del mercato comune. Anche gli artt. 28 CE e 30 CE sono norme applicabili ai prodotti agricoli.

3. In base all'art. 32, n. 3, CE i prodotti cui si applicano le disposizioni degli artt. 33-38 incluso sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I del Trattato CE. Al n. 57.01 di tale elenco è riportata la voce «Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)».

2. Diritto derivato

a) Regolamento (CEE) n. 1308/70

4. Ai fatti della causa principale era applicabile il regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1970, n. 1308 - più volte modificato - relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa . Nella formulazione rilevante in questa sede, l'art. 4, n. 1, di tale regolamento prevedeva, tra l'altro, quanto segue:

«E' istituito un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità.

Tuttavia, l'aiuto per la canapa viene concesso soltanto se essa è prodotta da sementi di varietà che offrono garanzie da determinare per quanto riguarda il tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto.

(...)».

5. L'art. 4, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1308/70 è stato inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1430, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa . Il primo e il secondo considerando dispongono quanto segue:

«La crescente diffusione degli stupefacenti nella Comunità rischia di compromettere la salute umana.

Lo stelo della canapa contiene, in alcuni casi, sostanze inebrianti. D'altra parte, la coltura comunitaria della canapa riveste un interesse non trascurabile per alcune regioni della Comunità. Per evitare che il suddetto rischio sia aggravato dalla coltura comunitaria della canapa e dalle importazioni di canapa greggia e di semi di canapa, è opportuno limitare l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, alle varietà che offrono sufficienti garanzie per la salute umana e vietare le importazioni di canapa e di semi di canapa che non offrono le stesse garanzie».

b) Regolamento (CEE) n. 619/71

6. Le norme generali per la concessione di un aiuto per il lino e la canapa sono state stabilite, in base in particolare all'art. 4 del regolamento n. 1308/70, con il regolamento (CEE) del Consiglio 22 marzo 1971, n. 619, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa . Nella formulazione rilevante per i fatti oggetto del procedimento , l'art. 3, n. 1, di tale regolamento prevedeva, tra l'altro, quanto segue:

«(...) L'aiuto è concesso soltanto per la canapa raccolta dopo la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà iscritte in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. In questo elenco figurano soltanto le varietà per le quali uno Stato membro abbia constatato mediante analisi che il peso di tetraidrocannabinolo (THC) rispetto al peso di un campione portato ad un peso costante non è superiore:

- ai fini della concessione dell'aiuto per le campagne 1998/1999 - 2000/2001, allo 0,3%,

- ai fini della concessione dell'aiuto per le campagne successive, allo 0,2%».

c) Regolamento (CE) n. 1673/2000

7. Il regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2000, n. 1673, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre , definisce le norme in vigore dalla campagna di commercializzazione 2001/2002. L'art. 1, n. 3, statuisce che tale regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

8. A decorrere dal 1° luglio 2001, l'art. 13 del regolamento n. 1673/2000 abroga, tra l'altro, i regolamenti nn. 1308/70 e 619/71. L'art. 16 statuisce che i regolamenti nn. 1308/70 e 619/71 restano d'applicazione con riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, quindi fino al 30 giugno 2001.

B - Legislazione nazionale

9. In base all'art. 1 del Narkotikastrafflag [1968:64] (legge penale svedese sulle sostanze stupefacenti), è proibito coltivare, o detenere in qualsiasi altra forma, sostanze stupefacenti, senza possedere l'autorizzazione necessaria.

10. In base all'art. 6 del Narkotikastrafflag, le sostanze stupefacenti che costituiscono corpo di reato devono essere confiscate.

11. In base all'Allegato 1 del Förordning [1992:1554] om kontroll av narkotika (regolamento sul controllo delle sostanze stupefacenti) la legislazione svedese considera sostanze stupefacenti le parti di tutte le piante coltivate della specie Cannabis, a prescindere dalla loro denominazione, che si trovano sopra la terra (ad eccezione del seme), da cui non sia stata estratta resina. Il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non ha alcuna importanza in questo contesto.

12. Ai sensi dell'art. 2 del Lag (1992:860) om kontroll av narkotika (legge sul controllo delle sostanze stupefacenti) le sostanze stupefacenti non possono in particolare essere importate, prodotte, esportate, offerte in vendita o detenute - tranne a scopo terapeutico, scientifico o per altro scopo socialmente utile.

13. Per la produzione, inclusa la coltivazione, di sostanze stupefacenti occorre, ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge sul controllo delle sostanze stupefacenti, un'autorizzazione del Läkemedelsverket (ente svedese per il controllo dei medicinali).

III - Fatti e causa principale

14. Nella primavera del 2001 il sig. Ulf Hammarsten ha coltivato, nel suo podere in Svezia, della canapa cosiddetta industriale. La coltivazione aveva un'estensione di circa 1 ha. Le piante sono state sequestrate, secondo quanto disposto dalla legislazione svedese in materia di sostanze stupefacenti.

15. Nel procedimento dinanzi al Tingsrätt di Halmstad il pubblico ministero ha chiesto la confisca della canapa sequestrata. E' stata sollevata la questione se la legislazione svedese, secondo la quale tutte le piante della specie Cannabis, e dunque anche la cosiddetta canapa industriale, sono sostanze stupefacenti e, di conseguenza, ricadono sotto le disposizioni del diritto penale e in quelle relative alla confisca che figurano nella legge penale svedese sulle sostanze stupefacenti, violi il diritto comunitario e in particolare l'art. 28 CE.

16. La canapa sequestrata è la cosiddetta canapa industriale. Il Tingsrätt ritiene che questo tipo di canapa sia da considerare un prodotto agricolo che, come tale, è soggetto alle regole dell'organizzazione comune dei mercati del lino e della canapa, coltivati per la produzione di fibre. La legislazione comunitaria permette quindi la coltivazione della canapa in presenza di certi presupposti, tra cui il fatto che debba trattarsi di varietà ammesse e cioè con un tenore di THC che non superi lo 0,3% (lo 0,2% a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002).

IV - Questioni pregiudiziali

17. Il Tingsrätt di Halmstad ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«1) Se l'art. 28 del Trattato di Roma permetta che uno Stato membro proibisca la coltivazione e qualsiasi altro impiego della cosiddetta canapa industriale, che sono ammessi dai regolamenti CE.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se possa cionondimeno sussistere un'eccezione con riferimento all'art. 30 del Trattato di Roma che porti ad escludere la contrarietà di tale divieto al diritto comunitario.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2): se il divieto contenuto nella legge svedese possa essere giustificato per altre ragioni».

V - Argomenti delle parti

A - Governo svedese

18. Il governo svedese afferma che la libera circolazione delle merci costituisce un principio fondamentale della Comunità e che anche le disposizioni comunitarie riguardanti la canapa industriale si fondano su tale principio. L'organizzazione comune dei mercati in esame non prevede un divieto di restrizioni quantitative, per cui gli artt. 28 CE e 30 CE sarebbero pertinenti alla questione della compatibilità delle disposizioni svedesi con la normativa comunitaria

19. Nella fattispecie, i criteri di cui alla sentenza Keck e Mithouard sarebbero soddisfatti . Ciò significa che l'art. 28 CE non contrasterebbe con un divieto come quello di cui alla legge svedese. Tale disposizione avrebbe come scopo unicamente la tutela della salute e della vita delle persone, e non la regolamentazione del commercio tra gli Stati membri. Inoltre sarebbe applicabile, senza distinzione, sia ai produttori, sia agli importatori svedesi.

20. La disposizione oggetto del procedimento, ove cionondimeno debba essere qualificata come misura vietata dall'art. 28 CE, sarebbe compatibile con la normativa comunitaria, in quanto necessaria per il raggiungimento dello scopo perseguito.

21. Il governo svedese rileva che la canapa è menzionata sia nell'elenco I, sia nell'elenco IV della «Convenzione unica sugli stupefacenti» del 1961. L'elenco IV enumera le sostanze che devono essere assoggettate a misure di controllo più severe. Tale accordo definirebbe solo gli standard minimi e gli Stati avrebbero la competenza di adottare norme più severe, che possono prescrivere anche il divieto assoluto. Secondo la Convenzione il tenore di THC non avrebbe pertanto importanza in questo contesto. La coltivazione della canapa industriale non è oggetto della Convenzione.

22. E' vero che spetterebbero aiuti per la coltivazione della canapa industriale e tale coltivazione sarebbe consentita ai sensi della normativa comunitaria. Il diritto agrario europeo, in particolare l'organizzazione comune dei mercati, perseguirebbe tuttavia uno scopo diverso da quello della disposizione svedese. Quest'ultima deve assicurare un elevato grado di tutela della salute, come previsto dall'art. 3, n. 1, lett. p), CE.

23. Il governo svedese argomenta che la coltivazione di canapa industriale in Svezia aumenterebbe significativamente il rischio di coltivazione di canapa ad elevato tenore di THC, perché non è possibile distinguere le diverse varietà ad occhio nudo, essendo per questo necessarie analisi di laboratorio. Inoltre, il tenore massimo sarebbe riscontrabile solo nelle piante mature. Di conseguenza sarebbe facile occultare la coltivazione di piante illegali. Parimenti, la disposizione riguardante la canapa industriale potrebbe aumentare l'accettazione per altre varietà.

24. Per tali ragioni un ampio divieto sarebbe giustificato. Il governo svedese propone pertanto di risolvere in senso affermativo la prima questione pregiudiziale, cioè di interpretare l'art. 28 CE nel senso che esso non sia in contrasto con il divieto. Se del caso, andrebbe risolta in senso affermativo anche la seconda questione pregiudiziale, vale a dire nel senso che ex art. 30 CE tale divieto sarebbe consentito. In considerazione delle soluzioni relative alle prime due questioni, non sarebbe necessario risolvere la terza questione, concernente un'eventuale altra causa giustificativa.

B - Commissione

25. Prima di tutto, la Commissione osserva che le questioni pregiudiziali si riferiscono certamente agli artt. 28 CE e 30 CE; ritiene tuttavia opportuno esaminare il loro rapporto con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati.

26. Ove le norme nazionali contrastino sia con un'organizzazione comune dei mercati, sia con le disposizioni del Trattato sul mercato comune, la Commissione ritiene che trovi applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza nella causa Pigs and Bacon , secondo cui «nel caso di una lite relativa ad un settore agricolo retto da un'organizzazione comune dei mercati, il problema sollevato va esaminato anzitutto sotto tale luce, data la preminenza che l'art. 38, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 32, n. 2, CE) garantisce alle norme speciali adottate nel contesto della politica agricola comune sulle norme generali del Trattato relative all'instaurazione del mercato comune». Dal punto 23 della sentenza nella causa Pigs and Bacon Commission emerge che, nel caso in cui le misure nazionali non siano compatibili con un'organizzazione comune dei mercati, non sarebbe più necessario accertare la loro compatibilità con le norme del Trattato relative all'instaurazione del mercato comune.

27. La Commissione tuttavia rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, le misure nazionali nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati possono essere dichiarate incompatibili con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci. Agli Stati membri non sarebbe permesso applicare misure che pregiudichino un'organizzazione comune dei mercati. L'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati non avrebbe tuttavia come conseguenza di dispensare i produttori agricoli da ogni disposizione nazionale che persegua scopi diversi dall'organizzazione comune dei mercati.

28. Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali è opinione della Commissione che prima della compatibilità della legge svedese rispetto agli artt. 28 CE e 30 CE debba pertanto essere accertata la sua compatibilità con l'organizzazione comune dei mercati.

29. Per quanto riguarda la compatibilità della legge svedese con l'organizzazione comune dei mercati, si deve considerare il periodo rilevante con riferimento al verificarsi dei fatti iniziali, cioè la primavera 2001. Partendo dal principio secondo cui in un procedimento penale, in casu a carico del sig. Hammarsten, deve essere applicata la legge più favorevole, sarebbe rilevante non solo la normativa comunitaria applicabile a quel tempo, ma anche quella successiva. Nella fattispecie, la Commissione giunge alla convinzione che uno Stato membro non possa proibire la coltivazione di un prodotto a causa dell'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati per tale prodotto.

30. Per quanto riguarda le norme sulla libera circolazione delle merci, la Commissione è dell'opinione che l'art. 28 CE non consenta ad uno Stato membro di vietare la coltivazione di varietà ammesse.

31. Per quanto riguarda la seconda questione, la Commissione afferma che una giustificazione con riferimento all'art. 30 CE presuppone la proporzionalità delle misure nazionali, in particolare occorre che esse non pregiudichino l'organizzazione comune dei mercati. Le difficoltà nell'effettuazione dei controlli non costituirebbero idonea causa giustificativa. Per quanto riguarda i controlli, la Commissione rimanda del resto ad un regolamento da essa adottato .

32. Per quanto riguarda eventuali contrasti tra il Trattato e gli obblighi derivanti da un accordo internazionale, la Commissione rileva che la convenzione citata dal governo svedese non si riferisce alla canapa industriale in esame.

33. Con riferimento alla tutela della salute, la Commissione rileva che anche la relativa organizzazione comune dei mercati tiene conto di tale scopo.

34. La Commissione propone di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che un divieto nazionale di coltivazione della canapa che persegua uno scopo diverso dall'organizzazione comune dei mercati non può essere considerato necessario per tutelare la vita o la salute delle persone, ove il divieto sia pregiudizievole per i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati e siano possibili misure meno restrittive.

35. La terza questione pregiudiziale è considerata dalla Commissione troppo generica, per cui non può essere fornita una risposta in merito.

VI - Valutazione

36. Prima di tutto è necessario considerare l'argomento addotto dal governo svedese, secondo cui la Svezia sarebbe obbligata in virtù del diritto internazionale a vietare la coltivazione di canapa sulla base della «Convenzione unica sugli stupefacenti». In merito a ciò si deve a ragione rilevare, di concerto con la Commissione, che la Convenzione in questione non si applica alla canapa coltivata con scopi industriali.

37. Lo stesso vale anche per la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, valida anche per la Svezia, il cui art. 3, n. 1, proibisce unicamente la coltivazione a scopo di estrarre stupefacenti. L'art. 14 di tale convenzione obbliga altresì le parti solo ad adottare misure dirette ad impedire la coltivazione illecita e non ad impedire qualsiasi coltivazione.

38. Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali va rilevato che esse fanno sì espresso riferimento all'interpretazione del diritto primario, ma contengono anche un riferimento al diritto derivato, vale a dire a un'organizzazione comune dei mercati.

39. Anche laddove le questioni abbiano come obbiettivo anzitutto l'interpretazione di norme di diritto primario, può essere opportuno interpretare altre disposizioni della normativa comunitaria in aggiunta o in alternativa a quelle menzionate, vale a dire le norme applicabili alla causa principale per fornire al giudice nazionale una soluzione utile per la soluzione della causa pendente dinanzi ad esso. A tal scopo è innanzi tutto necessario individuare le disposizioni di legge applicabili.

40. Per quanto riguarda la normativa comunitaria applicabile si deve chiarire che la causa principale si riferisce solo a canapa con tenore di THC inferiore allo 0,3%, e quindi a prodotti che rientrano in un'organizzazione comune dei mercati. Il fatto che la normativa svedese si riferisca anche ad altri prodotti non costituisce oggetto della causa pregiudiziale ed è pertanto irrilevante ai fini della soluzione della questione pregiudiziale.

1. Normativa comunitaria applicabile

41. In questo contesto va ricordato il principio formulato dalla giurisprudenza secondo cui, in caso di conflitto di norme, le disposizioni di diritto derivato prevalgono sulle disposizioni di diritto primario, il che significa, ad esempio, che deve essere data preminenza all'applicazione delle disposizioni di un'organizzazione comune dei mercati. Pertanto si deve innanzitutto esaminare se i fatti della causa principale rientrino nel campo applicativo delle disposizioni del diritto derivato. La sequenza degli esami da effettuare è stata formulata dalla Corte nella sua giurisprudenza come segue:

«(...) Nel caso di una lite relativa ad un settore agricolo retto da un'organizzazione comune dei mercati, il problema sollevato va esaminato anzitutto sotto tale luce, data la preminenza che l'art. 38, n. 2, del Trattato CEE garantisce alle norme speciali adottate nel contesto della politica agricola comune sulle norme generali del Trattato relative all'instaurazione del mercato comune» .

42. In prosieguo deve quindi essere accertata l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati per il prodotto oggetto del procedimento e, in caso affermativo, quali norme siano applicabili ai fatti della causa principale.

43. I principi delle norme in vigore quanto al prodotto oggetto del procedimento, cioè la canapa industriale, si possono desumere dal regolamento n. 1308/71, nella formulazione in vigore nel periodo determinante, ovvero la primavera 2001. Sono inoltre pertinenti i requisiti prescritti nel regolamento n. 619/71, per la concessione di un aiuto per la canapa industriale.

44. Per quanto riguarda il significato giuridico delle organizzazioni comuni dei mercati per il diritto nazionale, nella sua giurisprudenza la Corte ha chiarito che le misure nazionali non devono pregiudicare gli ordinamenti comuni dei mercati .

45. L'effetto del divieto della coltivazione di canapa industriale comporta un simile pregiudizio. Infatti, al divieto consegue che le parti interessate non procedono alla coltivazione e viene loro altresì sottratta la possibilità prevista dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 619/71 di ottenere un aiuto per la canapa industriale raccolta.

46. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano in un'organizzazione comune dei mercati valgono dunque tali criteri formulati dalla giurisprudenza.

47. Se le disposizioni svedesi si riferiscano esclusivamente o solo in parte a prodotti che rientrano in tale organizzazione dei mercati è comunque una questione che in definitiva deve essere decisa dal giudice nazionale. Per la canapa industriale, di cui esclusivamente si tratta nella causa principale, la risposta è tuttavia evidente.

2. Eventuale giustificazione di un divieto nazionale alla luce del diritto primario

48. Affinché una disposizione nazionale possa essere considerata giustificata alla luce del diritto primario è innanzitutto necessario che siano applicabili non le disposizioni del diritto derivato, bensì quelle del diritto primario.

49. Nella fattispecie si tratta dell'eventuale applicabilità delle norme sulla libera circolazione delle merci, in particolare degli artt. 28 CE e 30 CE. Si deve innanzitutto verificare se le misure svedesi oggetto del procedimento, ovvero i diversi divieti e la confisca, siano qualificabili come misure di efficacia equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE. Al riguardo, è sufficiente rilevare, di concerto con la Commissione, che il complesso normativo svedese nel suo insieme riguarda - anche - il commercio intracomunitario di merci. Così, i divieti in vigore in Svezia riguardanti la canapa industriale e la confisca ostacolano il commercio di tale prodotto, che viene utilizzato nella produzione di fibre.

50. Per contro, con riferimento alla fattispecie in oggetto, permangono dubbi in merito all'applicabilità delle norme sulla libera circolazione delle merci, in quanto la causa principale non contiene riferimenti ad elementi transnazionali. Tuttavia, stando alla giurisprudenza costante della Corte , ciò costituisce il presupposto affinché la Corte possa risolvere questioni pregiudiziali concernenti un'interpretazione delle libertà fondamentali.

51. Le norme di diritto primario - al riguardo le norme concernenti la giustificazione di misure nazionali - si applicano a condizione che i fatti da valutare non siano già disciplinati da norme di diritto derivato. Nella fattispecie ciò presuppone che siano soddisfatti i seguenti due criteri: in primo luogo, la legge nazionale deve perseguire uno scopo che non rientri nel diritto comunitario derivato. In secondo luogo, la legge nazionale deve essere conforme al principio di proporzionalità.

52. Secondo la giurisprudenza, il primo presupposto è da intendersi nel senso che «l'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi dell'art. 40 del Trattato non sottrae i produttori agricoli a qualsiasi norma nazionale diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dall'organizzazione comune, ma che, incidendo sulle condizioni di produzione, può influire sul volume o sui costi della produzione nazionale e, quindi, sull'andamento del mercato comune nel settore interessato. Il divieto di discriminazione tra i produttori della Comunità, enunciato al n. 3, secondo comma, dell'art. 40 riguarda gli scopi perseguiti dall'organizzazione comune, non già le diverse condizioni di produzione derivanti dalle normative nazionali che hanno carattere generale e perseguono altri scopi» .

53. Come risulta dai primi due considerando del regolamento n. 1430/82, la pertinente organizzazione dei mercati persegue già la funzione inerente allo scopo perseguito dalla legge svedese, ovvero la tutela della salute. Poiché di conseguenza manca già il primo presupposto, cioè che il diritto nazionale persegua uno scopo che non sia perseguito anche dal diritto derivato, non è necessario verificare se la legge svedese si conformi ai tre presupposti del principio di proporzionalità .

54. Va aggiunto che il diritto svedese prevede un divieto. Ad un primo giudizio, ciò porta a concludere che la Svezia ha deciso per una misura la più radicale possibile. Come sostiene la Commissione, sussisterebbe anche la possibilità di chiedere per la coltivazione un'autorizzazione, che può prevedere anche determinati obblighi.

VII - Conclusione

55. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

- Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1970, n. 1308, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, e il regolamento (CEE) del Consiglio 22 marzo 1971, n. 619, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale che vieta la coltivazione di canapa industriale ammessa da detta organizzazione dei mercati.

- L'art. 28 CE non consente ad uno Stato membro di proibire la coltivazione della cosiddetta canapa industriale ammessa dalla detta organizzazione comune dei mercati, a meno che la disposizione nazionale miri ad uno scopo non perseguito dal diritto derivato e sia conforme al principio di proporzionalità.

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