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Document 61999CC0245

Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001.
Montedison SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende.
Causa C-245/99 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-08375

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:572

61999C0245

Conclusioni dell'avocato generale Mischo del 25 ottobre 2001. - Montedison SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Nuova decisione - Atti che hanno preceduto la prima decisione - Autorità del giudicato - Principio ne bis in idem - Prescrizione - Termine ragionevole - Motivazione - Accesso al fascicolo - Processo equo - Segreto professionale - Autoincolpazione - Vita privata - Ammende. - Causa C-245/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08375


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

A - Fatti all'origine della controversia

1. In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato , la Commissione delle Comunità europee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.

2. Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 . Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.

3. Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo») emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.

4. Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC ; in prosieguo: la «decisione PVC I»). Con tale decisione la Commissione infliggeva sanzioni, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay e Cie (in prosieguo: la «Solvay») e Wacker-Chemie GmbH.

5. Tutte queste imprese, tranne la Solvay, proponevano ricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.

6. Con ordinanza 19 giugno 1990, Norsk Hydro/Commissione , il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questa impresa.

7. Le altre cause venivano riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

8. Con sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione , il Tribunale dichiarava inesistente la decisione PVC I.

9. Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (in prosieguo: la «sentenza 15 giugno 1994») , annullava la sentenza del Tribunale e la decisione PVC I.

10. A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione PVC I, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro AS [decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865-PVC, GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»)]. Tale decisione imponeva alle imprese destinatarie ammende di importo identico a quelle che erano state loro inflitte con la decisione PVC I.

11. La decisione PVC II contiene le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e Wacker Chemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CE, partecipando (insieme a Norsk Hydro [...] e Solvay [...]) per i periodi indicati nella presente decisione ad un accordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi.

Articolo 2

Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella Comunità (eccetto Norsk Hydro [...] e Solvay [...]), che sono tuttora soggette all'obbligo di porre fine alle infrazioni, pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) BASF AG: ammenda di ECU 1 500 000;

ii) DSM NV: ammenda di ECU 600 000;

iii) Elf Atochem SA: ammenda di ECU 3 200 000;

iv) Enichem SpA: ammenda di ECU 2 500 000;

v) Hoechst AG: ammenda di ECU 1 500 000;

vi) Hüls AG: ammenda di ECU 2 200 000;

vii) Imperial Chemical Industries plc: ammenda di ECU 2 500 000;

viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di ECU 750 000;

ix) Montedison SpA: ammenda di ECU 1 750 000;

x) Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di ECU 400 000;

xi) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di ECU 850 000;

xii) Wacker Chemie GmbH: ammenda di ECU 1 500 000».

B - Il procedimento dinanzi al Tribunale

12. Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre 1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (in prosieguo: la «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG ed Enichem SpA proponevano ricorso dinanzi al Tribunale.

13. Tutte le ricorrenti chiedevano l'annullamento, totale o parziale, della decisione PVC II, e, in subordine, l'annullamento dell'ammenda ad esse inflitta o la riduzione del suo importo. La Montedison SpA chiedeva altresì la condanna della Commissione al rimborso dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione di una cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione PVC II.

C - La sentenza del Tribunale

14. Con sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha:

- riunito le cause ai fini della decisione;

- annullato l'art. 1 della decisione PVC II, in quanto assumeva che la Société artésienne de vinyle SA avesse partecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981;

- ridotto rispettivamente a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro le ammende inflitte alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinyle e all'ICI;

- respinto i ricorsi per il resto;

- statuito sulle spese.

D - Procedimento dinanzi alla Corte

15. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1° luglio 1999, la Montedison SpA (in prosieguo: la «Montedison») ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia.

16. Essa conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- annullare la decisione PVC II;

- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

- ridurre l'importo dell'ammenda ad una somma minima;

- condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del presente procedimento.

17. La Commissione conclude che la Corte voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del presente procedimento.

II - Analisi

18. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere nove motivi.

A - Sull'omessa risposta ad un motivo

19. La Montedison contesta al Tribunale il fatto di non aver esaminato il primo motivo sollevato alle pagg. 2-15 del suo ricorso e relativo ad una violazione degli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE), 17 del regolamento n. 17, in combinato disposto con l'art. 87, n. 2, lett. d), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 83, n. 2, lett. d), CE].

20. Essa ricorda che gli artt. 172 del Trattato e 17 del regolamento n. 17 attribuiscono al giudice comunitario un controllo di giurisdizione piena, ossia un potere illimitato di valutazione dei fatti. Poiché l'art. 17 del regolamento n. 17 attribuisce in particolare al giudice comunitario il potere di sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda, la Commissione non conserverebbe più tale potere dopo l'impugnazione della sua decisione. Si verificherebbe in realtà un trasferimento definitivo del potere di valutazione a favore del giudice comunitario. Secondo la Montedison, se la Commissione non è certa che la sua decisione non sia affetta da un vizio di forma, dinanzi al giudice adito essa deve concludere in subordine, nel merito, per la condanna della controparte ad un'ammenda pari o superiore, dal momento che tale giudice può decidere solo sulle conclusioni delle parti e che la Commissione non ha più il potere di adottare una decisione.

21. La ricorrente contesta, infatti, che la Commissione possa, nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale o dopo la pronuncia di una sentenza da parte di quest'ultimo, reiterare la sua decisione, eventualmente all'infinito in caso di ricorsi successivi. A sostegno di tale interpretazione, essa fa valere la sentenza Alpha Steel/Commissione .

22. Tale motivo si suddivide in due censure distinte. Infatti, la ricorrente contesta, in primo luogo, al Tribunale il fatto di non aver risposto ad uno dei suoi argomenti. In secondo luogo, essa chiede alla Corte di esaminare direttamente quest'ultimo.

23. Quanto alla prima censura, si deve osservare che il Tribunale, come sottolinea la Commissione, ha esaminato la questione sostanziale che forma oggetto della doglianza della Montedison, e cioè il diritto della Commissione di adottare una nuova decisione.

24. In particolare, dimostrando, ai punti 77 e segg. nonché 95 e segg., che tale questione doveva essere esaminata in termini di conseguenze della sentenza di annullamento, conseguenze che dipendevano dai motivi di annullamento, il Tribunale, implicitamente ma necessariamente, ha respinto la tesi della ricorrente secondo la quale il solo fatto dell'adizione del giudice comunitario aveva l'effetto di privare la Commissione di ogni potere di decisione.

25. E' quindi chiaro che, contrariamente a quanto asserisce la Montedison, il Tribunale ha risposto al motivo formulato da quest'ultima.

26. Inoltre, a mio parere giustamente, esso non lo ha accolto.

27. Sottolineo, innanzi tutto, che le considerazioni formulate dalla ricorrente quanto all'ingiustizia che risulterebbe dal fatto di consentire alla Commissione di adottare una nuova decisione in corso di giudizio, eludendo i motivi dedotti dinanzi al giudice dall'impresa, sono inconferenti. Ciò non corrisponde infatti alla situazione in esame nel caso di specie.

28. Aggiungo che la tesi della ricorrente rispecchia una concezione errata della nozione di competenza giurisdizionale anche di merito. Infatti, quest'ultima riguarda l'estensione dei poteri del giudice comunitario investito di un ricorso di annullamento. Essa rivela che quest'ultimo ha il diritto di sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e quindi di sostituire la decisione di quest'ultima con un'altra.

29. Non ne consegue tuttavia che, qualora il giudice comunitario non abbia esercitato tale potere, come la Corte nella sua sentenza del 1994, la Commissione sia necessariamente privata della sua competenza. Non esiste infatti alcun nesso necessario tra la possibilità per la Corte di sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e l'impossibilità per quest'ultima di decidere qualora la Corte non abbia esercitato tale potere.

30. Il ragionamento della ricorrente è altresì contraddetto dall'art. 176 del Trattato, da cui risulta che l'istituzione che ha emanato l'atto annullato deve trarre le conseguenze dell'annullamento.

31. Se quest'ultimo non è accompagnato dall'irrogazione di nuove ammende da parte della Corte, non si può ritenere d'ufficio, per l'esistenza della competenza giurisdizionale anche di merito, che la Corte ha statuito che un'ammenda non dovesse essere in nessun caso irrogata.

32. Infatti, la portata della sentenza della Corte dipende unicamente dal dispositivo della sua sentenza e dalla motivazione che ne costituiscono il necessario fondamento.

33. Per giunta, la nozione di competenza giurisdizionale anche di merito, quale risulta dai termini stessi sia dell'art. 172 del Trattato sia dell'art. 17 del regolamento n. 17, si riferisce espressamente all'irrogazione di sanzioni. Non vi si può quindi far riferimento ove, come nel caso di specie, l'annullamento dell'atto impugnato non presentasse alcun nesso con tale questione.

34. Pertanto, facendo valere la competenza giurisdizionale anche di merito per contestare l'esistenza del potere di adottare la decisione, che è un presupposto della determinazione dell'entità adeguata di un'eventuale sanzione, la ricorrente le attribuisce una portata che essa non ha.

35. La citata sentenza Alpha Steel/Commissione non è tale da infirmare questa conclusione. Infatti, la relativa causa riguardava la situazione in cui, contrariamente al caso di specie, la Commissione adotti una nuova decisione mentre il procedimento giurisdizionale nei confronti della precedente è ancora in corso. Inoltre, tale sentenza ha comunque confermato il diritto della Commissione di prendere una nuova decisione.

36. Discende da quanto precede che occorre respingere questo motivo.

B - Sull'omessa motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 17 e degli artt. 1 e 11 del regolamento n. 99/63

37. La Montedison ricorda che, dinanzi al Tribunale, essa ha contestato l'esistenza di un procedimento amministrativo che avesse portato all'adozione della decisione PVC II. Tale motivo sarebbe stato inteso dal Tribunale come l'asserzione di una violazione dei diritti della difesa, mentre esso avrebbe una portata più ampia.

38. La ricorrente fa valere, nel titolo del suo motivo, un'omessa motivazione. Risulta tuttavia dalla sua esposizione, riassunta di seguito, che essa prende in considerazione, in realtà, una cattiva comprensione del suo motivo da parte del Tribunale.

39. E' giocoforza constatare, con la Commissione, che la ricorrente non cita alcun punto né alcuna parte della sentenza più particolarmente considerata. Essa non precisa pertanto in alcun modo da quali affermazioni contenute nella sentenza essa deduca il preteso errore commesso dal Tribunale.

40. Ora, risulta da una giurisprudenza costante che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento .

41. Questo motivo va quindi dichiarato irricevibile.

42. Esprimo pertanto solo in subordine le osservazioni seguenti.

43. Il fatto che il Tribunale comprenda il motivo della ricorrente in una maniera anziché in un'altra non può essere equiparato ad un'omessa motivazione. E' possibile che quest'ultima sia viziata da un errore di diritto, ma il carattere eventualmente erroneo di una motivazione non la trasforma ancora in una motivazione inesistente.

44. Al riguardo, il titolo del motivo contiene anche un riferimento ad una violazione degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 17 e degli artt. 1 e 11 del regolamento n. 99/63.

45. In tale contesto, la ricorrente fa valere, in sostanza, che spettava alla Commissione motivare la sua scelta di adottare nuovamente una decisione, anche se essa avesse lo stesso contenuto della decisione PVC I. Secondo la ricorrente essa doveva pronunciarsi sulla persistenza di un interesse comunitario a rilanciare le accuse per fatti risalenti a dieci anni prima e permettere alle imprese di esprimersi su tale aspetto nuovo.

46. Tale obbligo di motivazione sarebbe il corollario del suo potere discrezionale.

47. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell'obbligo di motivazione gravante sull'autore dell'atto dipende dalla natura dell'atto controverso. In particolare, se la decisione di adottare quest'ultimo rientra nel potere discrezionale del suo autore, non si può esigere una motivazione particolare al riguardo .

48. Ora è pacifico che, nel caso di specie, la decisione di adottare o meno un nuovo atto rientrava nella competenza discrezionale di cui dispone la Commissione nell'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

49. E' importante, naturalmente, distinguere, in tale contesto, l'obbligo di motivare il fatto stesso di aver adottato l'atto, che forma oggetto del motivo dedotto dalla ricorrente, da quello di motivare il contenuto della decisione, obbligo di cui la ricorrente non asserisce qui una violazione e che implica che quest'ultima deve precisare, in maniera sufficientemente elaborata, la natura dell'infrazione contestata al suo destinatario, i motivi per i quali la Commissione ritiene di essere in presenza di un'infrazione del genere e gli obblighi che essa intende imporre al destinatario.

50. La Commissione non aveva quindi l'obbligo di motivare la sua scelta di adottare una nuova decisione, né, a fortiori, di sentire le imprese al riguardo.

51. Da quanto precede risulta che occorre respingere questo motivo.

C - Sull'omesso esame del contesto economico

52. La Montedison contesta al Tribunale il fatto di non aver proceduto all'esame del contesto economico che s'imporrebbe preliminarmente a qualunque decisione in materia di concorrenza, specie se irrogativa di ammende .

53. Il Tribunale si sarebbe limitato a sintetizzare in poche righe, al punto 736 della sentenza impugnata, la tesi della ricorrente che attribuiva i fatti contestati alla crisi petrolifera che, in pochi anni, avrebbe costretto più della metà dei produttori di PVC ad abbandonare il ramo. Ora, da tale contesto sarebbe derivata non solo la perfetta legittimità, ma anche la doverosità dei contatti fra i produttori. Tali contatti sarebbero stati semplicemente diretti a ridurre le perdite.

54. Al punto 740 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe quindi a torto dichiarato che, se una situazione di crisi del mercato poteva giustificare un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, una siffatta esenzione però non era stata richiesta. Infatti, la situazione non avrebbe richiesto alcuna esenzione dal momento che non può costituire intesa un insieme di comportamenti che ciascuna impresa sia obbligata a tenere, per ragioni giuridiche ed economiche.

55. Contrariamente a quanto potrebbe far credere il titolo di questo motivo, la ricorrente non contesta al Tribunale il fatto di non aver preso in considerazione il contesto economico in cui si sono verificati i comportamenti menzionati. In realtà essa contesta a tale giudice il fatto di non averne tratto le conseguenze che essa riteneva che dovessero derivarne.

56. Il ragionamento della ricorrente è manifestamente privo di ogni fondamento.

57. Non risulta, infatti, né dalla formulazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, né dalla giurisprudenza e ancor meno dal preambolo del Trattato CE, citato dalla Montedison, che l'esistenza di una crisi sul mercato sia tale da far venir meno il carattere anticoncorrenziale di intese sui prezzi.

58. Il fatto che i produttori abbiano potuto ritenere queste ultime auspicabili per ridurre le perdite, se non indispensabili per garantire la loro sopravvivenza, non modifica assolutamente tale constatazione ineludibile.

59. Mi associo quindi alla posizione espressa dal Tribunale che, ai punti 740 e 741 della sentenza impugnata ha affermato:

«La circostanza che il settore del PVC attraversasse, all'epoca dei fatti contestati, una grave crisi non può portare alla conclusione che le condizioni di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato non fossero soddisfatte. Se è vero che tale situazione del mercato può essere, se del caso, presa in considerazione al fine di ottenere, a titolo di eccezione, una esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, è giocoforza constatare che i produttori di PVC non hanno, in alcun momento, presentato una tale domanda di esenzione, in base all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17. Occorre rilevare infine che la Commissione, nello svolgere la sua valutazione, non ha ignorato, come emerge dal punto 5 della Decisione, la crisi che stava attraversando il settore; inoltre, essa ne ha tenuto conto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (in particolare, sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458, in particolare pag. 520). Pertanto, nella misura in cui il motivo esposto dalle ricorrenti deve essere inteso nel senso che sarebbe necessaria la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti, nonostante sia stato accertato l'oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti rimproverati, esso non può essere accolto».

60. Il Tribunale ci fornisce così anche la risposta all'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare l'effetto dell'intesa sui prezzi del mercato.

61. Tale tesi contraddice nel contempo la giurisprudenza costante cui si è riferito il Tribunale e la lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato da cui discende che un accordo viola quest'ultimo qualora il suo oggetto o il suo effetto sia anticoncorrenziale. Perché si configuri la violazione dell'art. 85 basta pertanto che, a prescindere dagli eventuali effetti dell'accordo, quest'ultimo abbia avuto un oggetto anticoncorrenziale.

62. Invano la ricorrente fa valere al riguardo la giurisprudenza «cartone» del Tribunale, da cui risulterebbe che la Commissione dovrebbe provare che il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione .

63. Infatti, tale affermazione del Tribunale è stata fatta nel contesto di una causa in cui la Commissione aveva asserito che l'intesa aveva avuto un effetto sui prezzi. Ne conseguiva necessariamente che spettava ad essa provarlo. Per contro, non se ne deduce affatto che solo gli accordi aventi un effetto anticoncorrenziale potrebbero costituire un'infrazione al Trattato, mentre quelli aventi come oggetto quello di restringere la concorrenza ma che, per un motivo o per l'altro, non abbiano avuto tale effetto, sfuggirebbero per questo al divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

64. L'affermazione della Montedison secondo cui l'interpretazione accolta dal Tribunale avrebbe il risultato di avvantaggiare i produttori di articoli finiti in PVC rispetto ai produttori della materia prima non è maggiormente convincente. Infatti, come sottolinea la Commissione, non v'è riscontro nel diritto comunitario di una preferenza data all'una o all'altra categoria di imprese, essendo vietati i cartelli anticoncorrenziali ad ogni livello.

65. Per giunta è incontestabile che se il diritto comunitario vieta le intese tra produttori ciò avviene per proteggere i consumatori a tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che si tratti del consumatore finale o del produttore intermedio, a sua volta consumatore di materia prima.

66. La Montedison contesta inoltre alla Commissione il fatto di aver desunto dagli elementi di prova fatti valere che le imprese che avevano preso parte alle riunioni avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, senza aver provato che «accanto ad attività lecite ne venivano [ivi] svolte altre, illecite».

67. Nei limiti in cui tale argomento è diretto a contestare al Tribunale il fatto di non aver annullato la decisione per questo motivo, è giocoforza constatare che il Tribunale ha ritenuto che dal complesso delle prove fornite dalla Commissione e citate nella decisione risultasse che le dette riunioni avevano un oggetto anticoncorrenziale , il che implica necessariamente che vi si svolgessero attività illecite.

68. Ora, non spetta alla Corte, adita su impugnazione, rimettere in discussione la valutazione delle prove a cui ha proceduto il Tribunale, salva l'ipotesi di uno snaturamento , a cui la ricorrente fa allusione in termini generali.

69. Non risulta però da alcun elemento agli atti che le affermazioni in ordine alla prova dell'oggetto anticoncorrenziale delle riunioni, contenute ai punti 679-686 della sentenza impugnata, configurino uno snaturamento.

70. La stessa obiezione dev'essere formulata, mutatis mutandis, nei confronti della censura della ricorrente secondo la quale a torto il Tribunale avrebbe dichiarato che la fissazione di prezzi obiettivo europei aveva necessariamente alterato il gioco della concorrenza sul mercato del PVC e che il margine di trattativa degli acquirenti era stato così limitato.

71. Infine la Montedison asserisce che «[E'] illegittima l'equazione, posta dal Tribunale a base della sua sentenza: riunioni fra produttori = iniziative sui prezzi = scambio d'informazioni strategiche = ripartizione delle quote». Essa cita, al riguardo, il punto 119 della sentenza Buchmann/Commissione .

72. E' tuttavia giocoforza sottolineare che, nella fattispecie, contrariamente al ragionamento da essa seguito nella detta sentenza, la Commissione non ha dedotto dalla sola partecipazione a riunioni relative ai prezzi la partecipazione dell'impresa a un'intesa di ripartizione delle quote di mercato.

73. Infatti, nella decisione e nella sentenza PVC II, la prova della partecipazione ai diversi aspetti dell'infrazione si basa su numerosi elementi diretti, in particolare su prove documentali, del resto esaminate in dettaglio dal Tribunale ai punti 535-687 della sentenza impugnata.

74. Risulta da quanto precede che questo motivo dev'essere respinto.

D - Sulla prescrizione

75. La Montedison contesta al Tribunale il fatto di aver erroneamente applicato, ai punti 1089 e seguenti della sentenza impugnata, le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea .

76. Esso avrebbe, in particolare, affermato a torto che la prescrizione era stata sospesa in pendenza dei procedimenti giurisdizionali diretti contro la decisione PVC I, rilevando che l'art. 3 del regolamento n. 2988/74, in forza del quale la prescrizione è sospesa per il tempo in cui pende dinanzi al giudice comunitario un ricorso contro «la decisione della Commissione», ha senso solo se una decisione che accerta un'infrazione e infligge un'ammenda è annullata.

77. In sostanza, la tesi della ricorrente è essenzialmente costituita da due asserzioni. In primo luogo, essa sostiene che il ricorso contro la decisione che infligge un'ammenda non può avere l'effetto di sospendere la prescrizione.

78. Infatti, se ciò avvenisse, ne deriverebbe la conseguenza, qualificata come «mostruosa» dalla ricorrente, che la Commissione potrebbe ripetere taluni atti all'infinito, prescindendo dai vizi di forma.

79. La Commissione sostiene, a mio parere giustamente, che tale timore è privo di riscontro obiettivo in quanto la reiterazione di provvedimenti potrebbe aver luogo solo se l'annullamento fosse dovuto a motivi meramente procedurali ed a seguito di ripresa del procedimento a monte dell'atto di cui fosse stato accertato il vizio formale.

80. Ricordo inoltre che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2988/74, «la prescrizione dell'azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione». La formulazione può apparire sufficientemente chiara per non lasciare adito a dubbi.

81. La ricorrente lascia intendere che tale disposizione sarebbe applicabile solo se la decisione della Commissione oggetto di ricorso fosse un provvedimento istruttorio. Sarebbe tuttavia paradossale che tale disposizione fosse applicabile alle decisioni contenenti un provvedimento istruttorio e non alla decisione che accerta l'infrazione e infligge un'ammenda.

82. Ciò vale tanto più in quanto, se si seguisse la tesi della ricorrente, nessuna disposizione del regolamento sarebbe applicabile all'annullamento di essa, mentre il primo considerando del regolamento menziona l'esigenza di introdurre una regolamentazione completa.

83. Certo, la ricorrente cerca di sfuggire a tale conseguenza facendo valere che l'art. 6 del regolamento è applicabile nel caso di specie. La semplice lettura di questa disposizione fa apparire l'inanità di tale tentativo.

84. Infatti, risulta inequivocabilmente dalla formulazione della disposizione di cui trattasi che essa riguarda la prescrizione in materia di esecuzione di una decisione. Ora, tale problema può, per definizione, porsi soltanto qualora la decisione controversa non sia stata, come nella fattispecie, annullata.

85. Ne consegue che manifestamente l'art. 6 del regolamento non è applicabile nel caso in esame.

86. Giustamente quindi il Tribunale ha applicato l'art. 3 del regolamento.

87. La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, anche supponendo esatto il ragionamento del Tribunale, occorrerebbe inoltre che il nuovo atto interruttivo della prescrizione fosse avvenuto meno di cinque anni dopo il precedente. Quest'ultimo non potrebbe essere la decisione annullata, divenuta, in forza dell'art. 174 del Trattato, «nulla e non avvenuta», e priva di ogni potere interruttivo, ma la comunicazione degli addebiti. In ogni caso, tanto la decisione PVC I quanto la comunicazione degli addebiti sarebbero intervenute più di cinque anni prima della decisione PVC II.

88. Rilevo innanzi tutto che questa seconda asserzione della ricorrente racchiude una palese contraddizione. Infatti, la ricorrente sostiene che tale asserzione è formulata anche ammettendo che il ragionamento del Tribunale sia esatto. Ora, essa è a sua volta esatta solo se si ritiene che il ricorso contro la decisione PVC I non abbia sospeso la prescrizione del diritto di agire da parte della Commissione e quindi che la tesi del Tribunale al riguardo sia errata.

89. Basta riferirsi in questo contesto all'accertamento operato dal Tribunale al punto 1101 della sua sentenza, da cui risulta che se, conformemente alla tesi del Tribunale da me condivisa, si ritiene sospesa la prescrizione nel corso del procedimento giurisdizionale, il potere della Commissione d'infliggere ammende non era prescritto il 27 luglio 1994, data di adozione della decisione PVC II.

90. La seconda asserzione della ricorrente costituisce quindi solo la conseguenza della prima e non un argomento supplementare.

91. Ora, penso di aver dimostrato il carattere erroneo della prima asserzione della ricorrente. Pertanto, la seconda è necessariamente priva di fondamento.

92. La ricorrente contesta infine la pertinenza degli atti interruttivi della prescrizione riconosciuti dal Tribunale. Essa contesta a quest'ultimo il fatto di aver ritenuto che l'esecuzione di accertamenti da parte della Commissione presso le società ICI, Shell International Chemical Company Ltd e DSM i giorni 21, 22 e 23 novembre 1983 avesse interrotto la prescrizione nei suoi confronti. Essa sostiene che i detti accertamenti non hanno potuto produrre tale effetto, poiché essa aveva ceduto il suo ramo PVC dieci mesi prima.

93. Quest'analisi è errata. Infatti, per definizione, la prescrizione del diritto di azione esiste nei confronti di un'impresa che sia oggetto di tali azioni, vale a dire un'impresa che si asserisce responsabile dell'infrazione sanzionata.

94. Ora, è pacifico che un'impresa può perfettamente essere responsabile di infrazioni commesse antecedentemente da uno dei suoi settori di attività con cui essa non abbia più legami al momento in cui è avviata la procedura repressiva relativa a tali infrazioni.

95. Il mero fatto che la Montedison abbia ceduto il suo ramo PVC prima dell'esecuzione di taluni accertamenti nell'ambito della procedura d'infrazione PVC non implica quindi in alcun modo che essa non possa essere oggetto di azioni repressive relative ai comportamenti di tale ramo e deve pertanto essere interessata dall'effetto interruttivo della prescrizione di tali accertamenti.

96. La Montedison fa altresì valere, in tale contesto, che l'interruzione della prescrizione presupporrebbe l'esistenza di un atto notificato o di un mandato scritto di accertamento. Ora, l'esistenza di tali atti, anteriori alla comunicazione degli addebiti, non sarebbe stata provata.

97. Occorre fare riferimento, al riguardo, all'art. 2 del regolamento n. 2988/74 che definisce l'atto interruttivo della prescrizione come «qualsiasi atto della Commissione o di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione».

98. Ne consegue che, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, tale disposizione non richiede un atto notificato o un mandato scritto di accertamento perché la prescrizione sia interrotta.

99. Occorre quindi respingere anche questo argomento e, di conseguenza, questo motivo nella sua totalità.

E - Sulla violazione del diritto ad un processo equo, degli artt. 48, n. 2, e 64 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché del principio di responsabilità personale, a seguito delle modalità di organizzazione della trattazione orale

100. La Montedison fa valere che la richiesta di svolgere all'udienza una difesa orale comune, rivolta dal Tribunale in forma pressante, non era compatibile con il diritto a un equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, e che gli artt. 64 e seguenti del regolamento di procedura non prevedono una difesa comune collettiva.

101. Una difesa del genere costringerebbe, se necessario, ad escludere dalla difesa quegli argomenti, quelle prove e quelle tesi difensive che non siano comuni a tutte le imprese ricorrenti. Imporla significherebbe, inoltre, dare per presupposta la colpevolezza di queste ultime.

102. La Commissione, dopo aver ricordato di avere pure essa partecipato allo stesso procedimento giudiziario, osserva tuttavia di non aver notato nulla di quanto afferma la Montedison. A suo parere, il Tribunale non ha né imposto né chiesto «in forma pressante» alcunché alla ricorrente. Esso si sarebbe limitato a suggerire, nel pieno rispetto della ragionevolezza, che, ad evitare ripetizioni, le parti che intendevano proporre gli stessi argomenti lo facessero in comune, cosa che le ricorrenti avrebbero liberamente accettato.

103. E' giocoforza constatare che la ricorrente non fornisce alcuna prova di un'eventuale imposizione. Ora, non si può censurare il Tribunale per una semplice richiesta rivolta alle ricorrenti. Poiché la Montedison ha fatto valere l'esistenza di un'imposizione o, in ogni caso, di una «richiesta pressante», spetta ad essa fornire la prova delle sue asserzioni.

104. Non avendo essa fornito il minimo elemento tale da suffragare queste ultime, occorre respingere questa censura.

105. La Montedison sostiene ancora che, nella fattispecie, l'organizzazione di una difesa comune avrebbe avuto come effetto che il Tribunale avrebbe completamente ignorato due delle sue principali tesi difensive, come risulterebbe dal primo e dal secondo motivo del ricorso.

106. Discende dall'esame di questi ultimi motivi, a cui ho proceduto in precedenza, che la censura secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato talune tesi difensive della ricorrente è, a mio parere, priva di fondamento.

107. Ne consegue che tale argomento dev'essere respinto.

108. La Montedison aggiunge che il Tribunale avrebbe completamente omesso l'esame delle prove considerate nel ricorso, mentre da tali prove sarebbe emerso come in tutti i documenti raccolti dalla Commissione la detta impresa non risultasse fra i partecipanti alle infrazioni contestate.

109. Tale censura è in contraddizione flagrante con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, affermazioni da cui risulta invece, come pertinentemente sottolinea la Commissione, che il Tribunale ha esaminato in dettaglio gli elementi addotti dalla ricorrente.

110. Così, esso ha ricordato in più punti della sua sentenza gli argomenti della ricorrente relativi alla mancanza di carattere probante degli elementi forniti dalla Commissione e al fatto che la ricorrente non era menzionata in taluni dei documenti prodotti dalla Commissione . Esso ha poi proceduto ad un esame dettagliato degli elementi del fascicolo riguardanti la partecipazione della ricorrente all'infrazione .

111. Non è pertanto condivisibile il punto di vista della ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe completamente omesso l'esame dei suoi argomenti. E' per contro difficile liberarsi dell'impressione che la reale censura della ricorrente non sia l'assenza di esame da parte del Tribunale, ma piuttosto invece il risultato a cui quest'ultimo è giunto.

112. E' giocoforza ricordare, al riguardo, che la valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova rientra nelle questioni di fatto che la Corte, adita in sede d'impugnazione, non può riesaminare, salvo l'ipotesi di snaturamento, ipotesi non formulata dalla ricorrente.

113. Tanto meno un tale snaturamento risulta del resto dalle affermazioni del Tribunale sopra menzionate in quanto quest'ultimo ha citato un complesso di elementi non contestati dalla ricorrente, come il fatto che essa sia stata citata sia dall'ICI sia dalla BASF, o ancora una nota inviata dal direttore della divisione petrolchimica della Montedison all'ICI, o ancora le manovre sul mercato italiano, elementi da cui esso ha potuto dedurre la partecipazione della ricorrente stessa all'infrazione.

114. L'affermazione della ricorrente, secondo la quale il Tribunale avrebbe in definitiva addotto una sola prova contro di essa e avrebbe esaminato solo uno dei suoi argomenti relativi alle prove a suo favore, è quindi inesatta.

115. Lo stesso vale per l'affermazione della Montedison secondo la quale, nell'ambito di tale esame, il Tribunale avrebbe commesso un errore.

116. La ricorrente, accostando diversi passaggi della sentenza impugnata, cerca infatti di dimostrare che il Tribunale avrebbe dato al suo argomento una risposta priva di pertinenza.

117. Essa sottolinea al riguardo che, rilevando che l'ICI e la BASF avevano citato espressamente la Montedison e non la Montedipe, essa intendeva dimostrare che la sua partecipazione all'infrazione sarebbe necessariamente cessata il 1° gennaio 1981, data in cui la Montedipe aveva acquisito l'attività di produzione di PVC della Montedison.

118. Ora, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe risposto a tale argomento ai punti 984 e 985 della sua sentenza affermando la responsabilità della società capogruppo Montedison per il comportamento della sua consociata Montedipe, il che sarebbe un problema totalmente diverso rispetto alla questione della prova della sua partecipazione all'infrazione, sollevata nel suo motivo.

119. Essa omette tuttavia di menzionare i punti 901 e 902 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha espressamente esaminato il problema probatorio connesso alle dichiarazioni dell'ICI e della BASF e al mutamento verificatosi nelle attività della Montedison relative al PVC.

120. Esso si è espresso nei seguenti termini:

«Certamente, l'ICI e la BASF hanno citato la Montedison invece che la Montedipe, che ha rilevato l'attività di produzione di PVC della Montedison a partire dal 1° gennaio 1981. Tuttavia, da ciò non può concludersi che la Montedison, dal 1° gennaio 1981, sia rimasta estranea alla violazione addebitata.

Infatti, se la Montedison ha trasferito le attività di produzione alla Montedipe nel gennaio 1981, è solo nel 1983 che essa ha abbandonato ogni attività nel settore del PVC (v., in particolare, il punto 13 , primo comma della Decisione). Inoltre, in risposta ad una domanda del Tribunale, la ricorrente ha riconosciuto che, durante tutto tale periodo, essa deteneva, direttamente o per il tramite di società controllate, la totalità del capitale sociale della Montedipe. Infine, la nota dell'ICI del 15 aprile 1981, che contribuisce a provare il sistema di controllo dei volumi di vendita tra produttori, è la trascrizione di un messaggio inviato dal direttore della divisione petrolchimica della Montedison (v. supra, punti 599-601), conferma questa del fatto che tale ultima società, contrariamente a quanto da essa sostenuto, non è restata estranea alla violazione addebitata».

121. Il Tribunale ha quindi, incontestabilmente, esaminato correttamente l'argomento della ricorrente.

122. Quanto all'argomento tratto dagli artt. 64 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale, occorre constatare che tali disposizioni non escludono assolutamente la possibilità per il Tribunale di suggerire alle parti di evitare le ripetizioni presentando in comune gli argomenti identici. Infatti, si può ritenere che questa sia una misura destinata a «garantire il buon svolgimento della fase scritta e della fase orale» ai sensi dell'art. 64, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

F - Sulla violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale

123. La Montedison rileva che, ai punti 903 e 904 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un sistema di quote o di compensazioni, sulla base di un documento che faceva solo indirettamente accenno alla Montedison e che esso ha insistito su un aumento delle quote chiesto dalla società ICI.

124. Essa censura il Tribunale per non aver preso in considerazione alcuna la spiegazione da essa fornita alle pagg. 46 e 47 del ricorso di primo grado.

125. Rilevo incidentalmente che la questione della prova delle quote, che è esaminata alle pagg. 44 e 45 del detto ricorso e non alle pagg. 46 e 47, è trattata in maniera nettamente meno dettagliata in tale ricorso che nell'atto d'impugnazione. Ciò premesso, il riferimento figurante nel ricorso è sufficiente perché si possa ritenere di non essere in presenza di un motivo nuovo.

126. In ogni caso, è giocoforza constatare, con la Commissione, che, al punto 896 della sentenza impugnata, il Tribunale descrive molto esattamente le considerazioni espresse dalla Montedison nel suo atto introduttivo. La sua risposta figura ai punti 903 e 904 della sentenza.

127. Ne consegue che non si può essere d'accordo con la ricorrente quando essa afferma che il Tribunale non ha preso in considerazione la sua argomentazione.

128. Analogamente, la ricorrente accusa il Tribunale di essersi astenuto dal precisare i motivi per i quali esso non ha tenuto conto di 23 documenti menzionati alle pagg. 24-31 del ricorso. Ora, le dette pagine non contengono tale riferimento. La ricorrente spiega tuttavia che tali documenti avrebbero dimostrato l'esistenza di una concorrenza aggressiva, incompatibile con un'intesa sui prezzi e sulle quote di mercato.

129. E' altresì giocoforza constatare che il Tribunale ha esaminato in dettaglio la questione se gli elementi di prova disponibili giustificassero le conclusioni della Commissione quanto all'esistenza di sistemi di quote e delle iniziative in materia di prezzi . In tale contesto, esso ha specificamente esaminato, al punto 659 della sua sentenza, la questione dell'incidenza delle prove che dimostrano l'esistenza di una vivace concorrenza tra i produttori. Esso ha anche sottolineato, al punto 1062 della sua sentenza, che la Commissione aveva debitamente tenuto conto delle difficoltà di attuazione dell'intesa e, in particolare, dell'esistenza di comportamenti «aggressivi» da parte di taluni produttori.

130. Il Tribunale ha pertanto esaminato la questione e ha così, implicitamente ma necessariamente, risposto all'invocazione, da parte della ricorrente, di documenti al riguardo. La ricorrente, che del resto non fa valere, in proposito, alcun elemento preciso che venga a contraddire l'esame del Tribunale, non può pertanto addurre un omesso esame delle prove a questo proposito.

131. Infatti il Tribunale, fatto salvo sia l'obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento di prova sottopostogli, in particolare quando ritenga tali elementi privi d'interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia .

132. Il Tribunale, inoltre, ai punti 1009 e 1028 della sentenza impugnata, avrebbe rifiutato alla ricorrente la possibilità di produrre agli atti quattro nuovi documenti a suo favore, di cui essa aveva preso conoscenza nel contesto di una misura di organizzazione del procedimento relativa all'accesso al fascicolo della Commissione. Secondo la Montedison, il Tribunale avrebbe dichiarato a torto che, non avendo essa sollevato motivi attinenti all'accesso al fascicolo amministrativo, non si doveva tener conto delle osservazioni da lei depositate a seguito di tale misura di organizzazione del procedimento.

133. La Montedison sostiene che i quattro documenti controversi comprovano la disastrosa caduta dei prezzi in Italia, l'aggressività della concorrenza e la carenza d'informazioni delle imprese straniere sul mercato italiano.

134. La ricorrente fa valere, a questo proposito, una violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al divieto dei motivi nuovi. Essa stessa precisa però che non si trattava, nel caso di specie, di far valere un motivo nuovo, ma di suffragare un motivo già dedotto. Ne consegue che non può configurarsi una violazione dell'art. 48, n. 2, disposizione applicabile solo in caso di deduzione di motivi nuovi.

135. Non si può neppure, come fa la ricorrente, desumere a fortiori da tale disposizione, con il pretesto che si tratterebbe di suffragare un motivo già dedotto e non di dedurne uno nuovo, un diritto di formulare ogni osservazione che la ricorrente ritenga utile. Infatti, osservazioni del genere possono essere presentate solo nel rispetto delle altre disposizioni del regolamento di procedura, come l'art. 48, n. 1, di quest'ultimo.

136. La Montedison fa però valere altresì che il rifiuto dei detti documenti sarebbe una violazione del diritto ad un processo equo, derivante dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

137. Senza che occorra pronunciarsi sull'applicabilità nel caso di specie di tale norma in quanto tale, è importante, a mio parere, sottolineare che tale diritto non implica tuttavia l'obbligo per il giudice di accettare ogni offerta di prove. Infatti, la buona amministrazione della giustizia implica il diritto per il giudice d'imporre limiti alle offerte di prova, come quelli di cui all'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Analogamente deve esservi un momento in cui il giudice ha il diritto di considerare che esso è sufficientemente edotto, o ancora che la prova offerta non è pertinente alla controversia sottopostagli.

138. Ciò premesso, la situazione era differente nel caso di specie, poiché le osservazioni della ricorrente allegate al ricorso in esame, delle quali il Tribunale ha rifiutato di tener conto, non si presentavano come un'offerta di prova ma sono state depositate nel contesto di una misura di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale, che doveva permettere a quest'ultimo di valutare i motivi delle imprese relativi all'accesso al fascicolo. Decidendo di adottare tale misura, il Tribunale ha d'altro canto espressamente fatta salva la valutazione dei motivi delle ricorrenti .

139. In tale contesto, era logico da parte sua non tener conto di tali osservazioni dato che la Montedison non aveva formulato alcun motivo relativo all'accesso al fascicolo, a sostegno del quale le dette osservazioni avrebbero potuto essere formulate.

140. E' d'altro canto importante rilevare che queste ultime, lungi dal presentarsi formalmente come un'offerta di prova ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, potevano benissimo essere interpretate come dirette a dedurre, dopo il deposito del ricorso e quindi tardivamente, un motivo relativo all'accesso al fascicolo.

141. In ogni caso, si deve constatare che, tra i quattro documenti interessati, due sono stati comunque esaminati dal Tribunale in quanto erano stati citati da un'altra parte. Per giunta, le questioni che, secondo la ricorrente, rappresentavano il contributo fornito dai detti documenti, e cioè le vicende sul mercato italiano, sono state esaminate in dettaglio dal Tribunale, in particolare nel suo esame del documento Solvay .

142. La ricorrente non prova pertanto come il rigetto, da parte del Tribunale, dei suoi documenti abbia avuto la minima incidenza sulla decisione di quest'ultimo.

143. Poiché l'irregolarità procedurale fatta valere può, in ogni caso, comportare l'annullamento solo se fosse provato che essa abbia avuto un effetto pregiudizievole per la ricorrente , quod non, occorre respingere tale argomento.

144. Essa rileva infine che il Tribunale, al punto 906 della sentenza impugnata, ha respinto una tabella da essa prodotta, in cui essa raffrontava i prezzi-obiettivo allegati dalla Commissione ed i prezzi da essa stessa effettivamente praticati, al fine di dimostrare l'impossibilità di una sua partecipazione ad iniziative in materia di prezzi. Essa contesta al Tribunale il fatto di aver così deciso in quanto essa non aveva precisato né la fonte delle cifre che costituivano, a suo dire, i prezzi effettivamente praticati né la data precisa in cui essi erano stati accertati.

145. La ricorrente fa valere che la fonte poteva essere rappresentata solo dai documenti contabili obbligatori da cui risultavano tutte le vendite della Montedipe e che si trattava dei prezzi medi delle vendite effettuate nel corso dei periodi controversi.

146. Tale argomento è manifestamente irricevibile. Infatti, non spetta alla Corte, nell'ambito di un'impugnazione, procedere ad un sindacato della valutazione delle prove operata dal Tribunale, salvo l'ipotesi dello snaturamento, ipotesi non formulata nel caso di specie.

147. Esso è inoltre del tutto inconferente poiché risulta chiaramente, tanto dalla decisione PVC II che dalla sentenza impugnata , che la Commissione non asserisce che le iniziative in materia di prezzi siano state coronate da successo e che i produttori abbiano effettivamente raggiunto i prezzi-obiettivo.

148. Pertanto, il fatto che la ricorrente faccia valere un documento che, indipendentemente dal valore probatorio da attribuirgli, non contraddirebbe in ogni caso la tesi della Commissione, non può essere tale da rimettere in discussione il contenuto della decisione o della sentenza.

149. Da tutto quanto precede risulta che questo motivo dev'essere respinto.

G - Sulla violazione degli artt. 10, n. 1, e 32, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale

150. La Montedison rileva che uno dei giudici della sezione ampliata investita della controversia, che era cessato dalle funzioni sette mesi prima della pronuncia della sentenza, è stato considerato a torto come «assente» o «impedito» ai sensi dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura e non è stato sostituito in tempo utile.

151. Non si vede però perché il Tribunale, conformemente, del resto, alla sua giurisprudenza costante , avrebbe a torto considerato la cessazione dal mandato come un'assenza o come un impedimento ai sensi di tale disposizione.

152. Infatti, dalla formulazione di tale disposizione non risulta che essa non sia applicabile al caso di specie.

153. L'esame dell'obiettivo dell'art. 32, n. 1, conferma tale conclusione.

154. Infatti, tale disposizione mira ad impedire che i giudici del Tribunale siano in numero pari per statuire. In tale contesto, né la natura di un impedimento né il suo carattere definitivo o temporaneo sono determinanti. Infatti, persino un'assenza o un impedimento di breve durata, ma che si verifichi, ad esempio, al momento dell'udienza, è tale da comportare l'esigenza di evitare che i giudici si ritrovino in numero pari.

155. Non si vede quindi alcun motivo per ritenere che la nozione di «impedimento» ai sensi dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale non comprenda l'impedimento derivante, per un giudice, dalla cessazione del suo mandato.

156. Si deve pertanto respingere questo motivo.

H - Sulla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

157. La ricorrente, ricordando i principi applicabili in materia di irrogazione delle ammende, contesta sostanzialmente al Tribunale il fatto di aver permesso che le sia inflitta un'ammenda sproporzionata e discriminatoria.

158. Essa ritiene, infatti, che a torto il Tribunale abbia dichiarato, al punto 1216 della sentenza impugnata, che la Montedison non aveva affatto dimostrato perché l'ammenda inflitta fosse discriminatoria. Essa contesta l'onere della prova così eccepitole, mentre, nel corso dell'intero procedimento, essa avrebbe sostenuto che, nel peggiore dei casi, poteva esserle imputata solo una partecipazione ad alcune riunioni, il cui oggetto era inoltre legittimo, nel corso di un periodo compreso tra uno e tre anni, in luogo dei sei anni presi in considerazione dalla Commissione.

159. Il carattere discriminatorio dell'ammenda risulterebbe, dal canto suo, in quanto, da un lato, la Montedison sarebbe stata trattata alla pari con tutte le altre imprese interessate, che pure erano rimaste nel ramo per tutto il periodo controverso e, dall'altro, la Montedison non avrebbe beneficiato di una riduzione dell'ammenda, contrariamente ad altre tre imprese.

160. Gli argomenti della ricorrente si basano su una premessa erronea. Essa dà infatti per scontato il fatto che la sua partecipazione all'infrazione fosse relativa rispetto a quanto risulta dalla decisione e ne trae la logica conseguenza che la sua ammenda avrebbe dovuto essere diminuita.

161. Ora, in realtà, le sue tesi riguardanti tanto la gravità quanto la durata della sua partecipazione all'infrazione sono state, come si è visto, respinte dal Tribunale. Quest'ultimo non aveva pertanto alcun motivo per modificare l'importo dell'ammenda.

162. La situazione è analoga per quanto riguarda la questione della discriminazione. Infatti, l'importo dell'ammenda è stato determinato così come per le altre imprese, ossia tenendo conto, in particolare, della durata provata della partecipazione dell'impresa all'intesa.

163. Se taluni produttori hanno beneficiato di una riduzione dell'ammenda, ciò è avvenuto perché il Tribunale ha accertato, a seguito della sua valutazione delle prove, che la durata della loro partecipazione non era stata tanto lunga, o la loro quota di mercato tanto rilevante, quanto la decisione della Commissione implicava. Nel caso della Montedison, l'esame delle prove non ha permesso conclusioni del genere né ha fatto emergere altre cause di riduzione dell'ammenda e quindi, inevitabilmente, non ha giustificato una diminuzione di quest'ultima.

164. Si deve pertanto respingere questo motivo.

I - Sull'omesso esame delle prove sul danno subito dalla ricorrente e sulla violazione del principio di responsabilità della Commissione per comportamenti illegittimi

165. La Montedison addebita al Tribunale il fatto di aver dichiarato irricevibili, al punto 1263 della sentenza impugnata, le sue domande dirette alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni, in quanto, al riguardo, il ricorso non avrebbe soddisfatto i requisiti minimi posti dal regolamento di procedura. Essa non avrebbe tuttavia cessato, per tutti i quattro anni della causa, di dolersi del comportamento illegittimo della Commissione, di cui essa ricorda i diversi aspetti.

166. La sua domanda sarebbe stata quindi non soltanto ricevibile, ma anche pienamente fondata. La ricorrente rinvia alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione , in cui la Corte, in un caso di eccessiva durata di un procedimento giurisdizionale, ha ridotto l'ammontare dell'ammenda per ragioni di economia processuale, operando così, secondo la Montedison, una compensazione tra tale ammontare e quello del danno subito, imputato all'azione della Commissione.

167. Occorre tuttavia constatare che la ricorrente articola tale ragionamento solo in sede d'impugnazione. Il suo ricorso dinanzi al Tribunale non contiene alcuna allusione al riguardo poiché essa si limita alla domanda di veder «condannare la Commissione al versamento dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione della cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione» impugnata.

168. Il fatto che il ricorso contenga numerose contestazioni nei confronti della Commissione, senza che sia però fatta valere una qualsiasi domanda di risarcimento, non può essere considerato sufficiente. E' infatti quasi inevitabile che un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione contenga contestazioni nei confronti di quest'ultima. Non si può pretendere che il Tribunale ne deduca necessariamente l'esistenza ed il fondamento di una domanda di risarcimento danni.

169. In mancanza di qualsiasi motivo su cui quest'ultima sia esplicitamente basata, essa è stata giustamente considerata irricevibile dal Tribunale in forza dell'art. 44, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, ai sensi del quale il ricorso contiene «l'esposizione sommaria dei motivi dedotti».

170. Aggiungo che pure giustamente il Tribunale ha precisato che, anche supponendo che l'illecito contestato alla Commissione corrisponda alle varie censure formulate dalla ricorrente, il rigetto integrale di queste ultime comportava necessariamente l'infondatezza della domanda di risarcimento danni.

171. Non si vede infatti su quale altro fondamento quest'ultima potrebbe essere basata se non sulle censure formulate dalla ricorrente nel ricorso. La sua sorte era quindi inevitabilmente connessa a quella di tali censure, respinte dal Tribunale.

172. Da quanto precede risulta che questo motivo dev'essere respinto.

Conclusioni

173. Alla luce delle considerazioni che precedono si propone alla Corte di

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

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