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Document 61987CC0357

Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Vilaça del 6 luglio 1988.
Ditta Albert Schmid contro Hauptzollamt Stuttgart-West.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.
Dazio doganale su imballaggi riutilizzabili.
Causa 357/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -06239

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:376

61987C0357

Conclusioni dell'avvocato generale Vilaça del 6 luglio 1988. - FIRMA ALBERT SCHMID CONTRO HAUPTZOLLAMT STUTTGART-WEST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG. - DAZI DOGANALI SU IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI. - CAUSA 357/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06239


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . Le questioni pregiudiziali sulle quali devo prendere posizione sono state sottoposte alla Corte dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, nelll' ambito di una controversia fra la società tedesca Albert Schmid e lo Hauptzollamt Stuttgart-West .

2 . L' attrice nella causa principale importa dalla Cecoslovacchia, nella Repubblica federale di Germania, birra in barili o in bottiglie sistemate in cestelli di plastica . A norma del contratto da essa stipulato, il prezzo della birra non comprende il prezzo dei contenitori; questi ultimi, per i quali non è dovuto alcun corrispettivo per la locazione o per altro motivo analogo, devono essere restituiti, vuoti, all' esportatore, a spese della società importatrice .

3 . Per i recipienti "persi" è dovuta una contropartita in natura o una compensazione finanziaria corrispondente al 75% del valore dei barili nuovi o al 100% del valore delle bottiglie e dei cestelli nuovi .

4 . L' amministrazione doganale tedesca esigeva dalla società Albert Schmid il pagamento di dazi sugli imballaggi vuoti non restituiti, applicando ai pagamenti compensativi effettuati l' aliquota vigente per la birra ( 24 %). Al riguardo, essa si fondava sugli artt . 2, n . 3, e 3 , n 3, lett . a ), del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( 1 ). Secondo quest' ultima disposizione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ( che determina il valore in dogana delle

merci importate ) è "il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate ".

5 . E contro questo provvedimento dello Hauptzollamt che la società di cui trattasi agiva dinanzi al Finanzgericht, facendo valere che il dazio doganale relativo agli imballaggi è già compreso nel dazio pagato sulla birra, calcolato in base al prezzo della stessa . A sostegno della propria tesi, essa richiamava quanto disposto nella parte prima, titolo II, lett . D, n . 1, dell' allegato ( tariffa doganale comune ) del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( 2 ), nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 4 novembre 1983, n . 3333 ( 3 ). La suddetta norma stabilisce fra l' altro che gli imballaggi importati pieni ed immessi in libera pratica contemporaneamente alle merci imballate sono, di regola, soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata, quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem . Secondo l' attrice, da questa disposizione risulta che i dazi doganali dovuti sugli imballaggi sono compresi in quelli pagati sulla birra; inoltre, il regolamento n . 1224/80 non consentirebbe di fissare un valore in dogana per gli imballaggi .

6 . In tale contesto il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg ha sottoposto a questa Corte due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della tariffa doganale comune allegata al regolamento n . 950/68, nella versione risultante dal regolamento n . 3333/83 . Il testo delle questioni è riportato nella relazione d' udienza .

I . Prima questione

7 . Con la prima questione, il Finanzgericht vuole sapere se i barili e le bottiglie da birra ed i cestelli di plastica per riporvi queste ultime debbano essere considerati imballaggi, ai sensi della parte prima, titolo I, lett . C, n . 2, della tariffa doganale comune, oppure strumenti da trasporto, ai sensi della stessa tariffa doganale comune .

8 . Ora, tutte le parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento ( l' attrice nella causa principale, il Governo federale tedesco e la Commissione ) sono state unanimi nel ritenere che si tratta di imballaggi .

9 . Soltanto il Finanzgericht ha espresso dubbi in proposito, ammettendo che i barili, le bottiglie e i cestelli potrebbero essere considerati strumenti da trasporto .

10 . La risposta che vi proporrò è necessariamente orientata nel senso della prima interpretazione indicata, quella secondo cui si tratta di imballaggi .

11 . Tale interpretazione si concilia, senza alcuna difficoltà, con la definizione di "imballaggi" che figura nella parte prima, titolo I, lett . C, n . 2, della tariffa doganale comune : "recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto - in particolare le casse mobili ( containers ) - nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso ".

12 . In effetti, il semplice uso corrente ci permette, in generale, di distinguere fra gli oggetti la cui finalità normale è quella di rendere possibile il trasporto, o di agevolarlo, e quelli la cui finalità non è il trasporto, bensì il condizionamento della merce, ancorché possano essere usati durante il trasporto e contribuire ad agevolarlo . Ad esempio, sia i barili, sia le bottiglie, sia i cestelli vengono usati per la loro specifica funzione di conservazione o di immagazzinamento, a prescindere dal trasporto al quale siano sottoposti contemporaneamente alla merce ch' essi permettono di conservare . Lo stesso non avviene per gli strumenti da trasporto, la cui finalità si limita al trasporto, a meno che, in ragione di un uso diverso da quello che è loro proprio, non si trasformino in imballaggi o in un' altra cosa qualsiasi, come le vecchie vetture tramviarie usate come bars o i vagoni ferroviari utilizzati come dormitori .

13 . Si potrebbe avere qualche esitazione, in particolare, per quanto riguarda i cestelli, dal momento che - come ha rilevato il giudice nazionale - essi servono a trasportare le bottiglie di birra e non, direttamente, la birra stessa .

14 . Si può dire, anzi, che questi cestelli rivelano in pieno la propria utilità quando diventi necessario trasportare le bottiglie in essi contenute .

15 . Tuttavia, non è men vero che, normalmente, detti cestelli servono all' immagazzinamento corrente delle bottiglie e che questa è la loro funzione abituale, priva di qualsiasi relazione con il trasporto, il quale resta però una loro funzione secondaria o accessoria . Come ha sottolineato la Commissione, nelle sue osservazioni, il fatto stesso che i cestelli, così come i barili e le bottiglie, vengono normalmente consegnate con la merce al consumatore finale dimostra che non si tratta di "strumenti da trasporto", bensì di "imballaggi" della merce ( birra ).

16 . Quel che avviene, come possiamo constatare nella presente causa, è che nel campo dell' applicazione delle norme doganali, relative al passaggio delle merci attraverso le frontiere, la funzione svolta dagli imballaggi è intimamente connessa al trasporto della merce .

17 . In base al tenore letterale della disposizione contenuta nella lett . C, n . 2, che dobbiamo interpretare, non dovrebbe sussistere alcun dubbio sul fatto che i cestelli rientrano nella definizione di imballaggi, poiché quest' ultima si riferisce ai "recipienti esterni ed interni" ( il corsivo è mio ) ed ai "supporti ".

18 . Lo stesso orientamento emerge dalla definizione di "imballaggi" data dall' art . 14, n . 2, del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1982, n . 3599, relativo al regime dell' ammissione temporanea ( 4 ); questa norma, pur usando una formulazione diversa da quella, già indicata, del regolamento n . 950/68, è parimenti significativa per quanto riguarda la portata della definizione .

19 . Essa chiarisce infatti che :

20 . "Per imballaggi si intendono :

a ) i recipienti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per il rivestimento esterno o interno delle merci;

b ) i supporti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per arrotolare, avvolgere o fissare le merci,

ad esclusione dei materiali di imballaggio quali paglia, carta, fibre di vetro, trucioli, importati alla rinfusa" ( 5 ).

21 . La convinzione che si trae da questo testo risulta corroborata dall' esame di altri aspetti della normativa pertinente .

22 . E quello che avviene se si prende in considerazione l' art . 11, lett . b ), del regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222/77, relativo al transito comunitario ( 6 ), nel quale si trova un elenco esemplificativo di ciò che deve intendersi per "mezzo di trasporto", espressione tradotta in tedesco con il vocabolo "Befoerderungsmittel", usato anche, nella versione tedesca del regolamento n . 3333/83, come equivalente di "strumento di trasporto ". La suddetta norma parla di "qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio", "carrozza o vagone ferroviario", "battello o nave", "aeromobile", "container, ai sensi della convenzione doganale relativa ai container ". Siamo, cioè molto lontani dalla categoria nella quale possono rientrare i barili, le bottiglie o i cestelli da birra . Chiaramente, il legislatore comunitario ha inteso considerare come mezzi o strumenti di trasporto i dispositivi destinati a permettere o a facilitare lo spostamento di merci o di persone da un luogo all' altro, in particolare quelli che possono muoversi con totale o parziale autonomia .

23 . Soltanto i "containers" sembrano esulare da questo ambito, non potendo muoversi autonomamente, ma soltanto in funzione del movimento del relativo supporto .

24 . La loro destinazione o precipua idoneità al trasporto è tuttavia evidente, ed è questo il motivo per cui il legislatore ha voluto includerli fra i "mezzi" o "strumenti" di trasporto, benché essi servano anche, in determinate circostanze, ad immagazzinare le merci . Per evitare i dubbi che sarebbero potuti derivare da questa duplice funzione, il legislatore li ha inclusi espressamente sia nella definizione di "mezzi di trasporto", nel regolamento n . 222/77, sia in quella di "imballaggi", nel regolamento n . 3333/83 .

25 . Ora, il fatto che la nozione di "contenitori" non ha nulla a che vedere con quella di "cestelli per bottiglie" risulta con chiarezza dalla definizione che dei primi viene data nell' art . 2 del regolamento 13 luglio 1987, n . 2096, relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori ( 7 ). Da tale definizione ( che considero qui riportata ) risulta che la nozione di "contenitore" è una nozione tecnica, corrispondente alla designazione inglese, correntemente usata, di "containers", che non si confonde con il concetto molto più ampio di "recipiente", nel quale rientrano i "cestelli di plastica" per le bottiglie .

26 . Il fatto che, contrariamente alla versione francese, la versione tedesca del regolamento n . 950/68 non contenga il riferimento, fra parentesi, alla designazione inglese "containers" non influisce in alcun modo sulla corretta interpretazione della nozione . La stessa cosa si è verificata, del resto, per l' art . 11, lett . b ), del regolamento n . 222/77, contenente la definizione di "mezzo di trasporto ".

27 . La prima questione formulata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che gli oggetti in questione devono essere considerati "imballaggi" ai sensi della tariffa doganale comune, allegata al regolamento n . 950/68, nella versione del regolamento n . 3333/83 ( 8 ).

II - Seconda questione

28 . Con la seconda questione, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg vorrebbe sapere come debbano essere tassati, ai sensi della disposizione contenuta nella parte prima, titolo II, lett . D, n . 1, lett a ), della tariffa doganale comune, gli imballaggi riutilizzabili e destinati ad essere resi vuoti all' esportatore straniero :

- devono essere tassati per il loro valore intrinseco tutte le volte che entrano nel territorio doganale della Comunità?

- o devono essere tassati soltanto gli imballaggi "persi", che, a norma del contratto, sono da rimborsare al venditore?

- oppure devono considerarsi esenti, in base al presupposto che il dazio pagato sulla birra importata comprende quello che sarebbe dovuto sugli imballaggi?

29 . Tutto sta nella corretta interpretazione della frase "gli imballaggi (...) importati pieni ed immessi in libera pratica contemporaneamente alle merci imballate, sono : a ) soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata ".

30 . La prassi dell' amministrazione tedesca - sostenuta nel presente procedimento dalla Commissione - corrisponde, come risulta dalla sommaria esposizione dei fatti presentata all' inizio di queste conclusioni, al secondo dei suddetti orientamenti .

31 . E' contro tale interpretazione che l' attrice nella causa principale ha reagito, sostenendo l' orientamento interpretativo cui ho accennato per ultimo, e cioé che non si devono applicare nuovi dazi agli imballaggi, nemmeno se questi non vengono restituiti .

32 . Da parte sua, il giudice di rinvio ha prospettato l' ipotesi che venga applicata la prima formula, e cioè quella della tassazione di tutti gli imballaggi, ogniqualvolta varchino la frontiera della Comunità .

33 . Non ho alcun dubbio nel concludere che la risposta da dare al Finanzgericht deve andare nel senso dell' interpretazione indicata dallo Hauptzollamt Stuttgart-West .

34 . Tale conclusione discende subito, chiaramente, dalla collocazione della norma da interpretare nel contesto della lett . D, n . 1, in cui è inserita .

35 . In primo luogo, infatti, dal raffronto della lett . a ) con la lett . b ) risulta che il legislatore intende esentare dai dazi doganali gli imballaggi di cui trattasi soltanto nelle precise circostanze cui si riferisce la lett . b ):

"- quando la merce imballata è esente da dazio doganale,

- oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

- oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata ".

36 . Nessuna di queste circostanze si verifica nel caso di specie, in cui la merce imballata è gravata da un dazio ad valorem del 24%; si deve perciò applicare la lett . a ), secondo cui gli imballaggi sono soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata .

37 . Ciò significa necessariamente che a detti imballaggi si applica il dazio doganale secondo la stessa aliquota che colpisce la merce imballata .

38 . Questa interpretazione si desume già, senza alcun dubbio, da più d' una delle versioni linguistiche della tariffa doganale comune approvata col regolamento n . 950/68, nella versione risultante dal regolamento n . 3333/83 ( cfr . i testi francese ed italiano ), come pure dalla corrispondente versione portoghese del nuovo regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 9 ); la conclusione diventa ancor più lampante se si considera il testo inglese del regolamento, secondo cui "packings (...) shall be (...) chargeable at the same rate of customs duty as the goods contained therein ".

39 . La versione tedesca - sostiene l' attrice nella causa principale - è però più ambigua : secondo questa versione, gli imballaggi importati pieni sono "durch den Zoll fuer die in ihnen verpackten Waren erfasst ". I dubbi eventualmente suscitati da questa versione non possono, tuttavia, mettere in discussione l' interpretazione che risulta dallo spirito della norma e dal sistema del regolamento nel quale essa si colloca .

40 . Manifestamente, il legislatore comunitario ha voluto evitare, per quanto possibile, di applicare agli imballaggi pieni un trattamento doganale diverso da quello previsto per le merci in essi contenute e con le quali essi costituiscono, per così dire, una unità funzionale .

41 . E per questo che gli imballaggi importati in tali condizioni fruiranno dell' esenzione dai dazi doganali soltanto qualora la merce negli stessi contenuta sia anch' essa esente o quando si verifichino le altre condizioni indicate alla lett . b ).

42 . Come fa notare la Commissione, nelle sue osservazioni, la disposizione della lett . b ) non avrebbe alcun senso e sarebbe del tutto inutile se gli imballaggi importati pieni non fossero mai tassati, partendo dal presupposto che i dazi gravanti sugli stessi siano sempre compresi nei dazi pagati sulla merce imballata .

43 . D' altra parte, si deve rilevare che nella fattispecie è esclusa anche l' applicazione del punto D, n . 1, lett . c ), secondo cui, in deroga a quanto disposto nelle lettere a ) e b ), gli imballaggi sono soggetti ai dazi doganali che sono loro propri, nelle seguenti circostanze :

"- quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione d' imballaggio,

- oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa ".

44 . Ora, nella presente causa, non si tratta di una ipotesi di evasione fiscale, né si verificano le due condizioni cumulative indicate al primo trattino . Anche ammettendo che si giunga a concludere che gli imballaggi considerati "hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione" ( il che è pur sempre dubbio ), sta di fatto che i barili, le bottiglie e i cestelli di plastica vanno necessariamente considerati come imballaggi ( recipienti ) di tipo assolutamente abituale per la merce ( birra ) ch' essi contengono .

45 . In conclusione, a questi imballaggi deve applicarsi la stessa aliquota di dazio doganale ad valorem che si applica alla birra .

46 . E così che procede, come abbiamo visto, l' amministrazione doganale tedesca per quanto riguarda i contenitori persi e non restituiti, prendendo come base di tassazione l' importo della compensazione finanziaria dovuta a termini del contratto .

47 . Questo modo di procedere mi sembra corretto .

48 . In effetti, per la determinazione del valore in dogana degli imballaggi si deve tener conto di quanto disposto dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci 1 .

49 . L' art . 3, n . 1, di questo regolamento stabilisce che "il valore in dogana delle merci importate (...) è il valore di transazione, cioé il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci", prezzo costituito, ai sensi del n . 3 dello stesso articolo, dal "pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate ".

50 . Poiché, secondo il contratto, l' importatore è tenuto a versare al venditore cecoslovacco una compensazione finanziaria per gli imballaggi non restituiti, questa compensazione costituisce il "costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con la merce", costo che, ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . a ), del suddetto regolamento n . 1224/80, deve essere aggiunto al prezzo delle merci importate, qualora sia a carico del compratore e non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci ( al contrario di quanto normalmente accade quando si tratta di imballaggi non recuperabili ).

51 . Quanto ai contenitori restituiti, essi non devono essere sottoposti a pagamento dei dazi, dal momento che, non costituendo un costo per il compratore, non danno luogo ad alcuna aggiunta al prezzo pagato o da pagare per le merci . Oppure, il rispettivo costo è ripartito, in funzione della durata della loro utilizzazione, fra le varie partite della merce imballata, cosicché il prezzo della birra comprende già una quota proporzionale del costo dell' imballaggio, il che esclude una nuova tassazione di quest' ultimo .

III - Soluzione delle questioni pregiudiziali

52 . In base a quanto precede, vi propongo di seguire, nel risolvere le questioni pregiudiziali formulate dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, il seguente orientamento :

"1 ) La nozione di "imballaggi", definita nella parte prima, titolo I, lett . C, n . 2, ultimo comma, della tariffa doganale comune, allegata al regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 4 novembre 1983, n . 3333, comprende i barili e le bottiglie per la birra, nonché i cestelli per riporvi queste bottiglie, indipendentemente dal fatto che questi oggetti debbano essere restituiti al venditore di birra straniero .

2 ) La disposizione contenuta nella parte prima, titolo II, lett . C, n . 1, lett . a ), della tariffa doganale comune, allegata ai regolamenti sopra indicati, dev' essere interpretata nel senso che gli imballaggi non restituiti sono soggetti allo stesso dazio doganale che si applica alle merci imballate e che, ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . a ), sub ii ), del regolamento n . 1224/80, il loro costo dev' essere aggiunto al valore in dogana delle merci imballate, qualora sia a carico del compratore e non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci imballate ".

(*) Traduzione dal portoghese .

( 1 ) GU L 134 del 31.5.1980, pag . 1 .

( 2 ) GU L 172 del 22.7.1968, pag . 1 .

( 3 ) GU L 313 del 4.11.1983, pag . 1 .

( 4 ) GU L 376 del 31.12.1982, pag . 1 .

( 5 ) L' attrice nella causa principale richiama anche, nello stesso senso, una proposta di definizione elaborata dal comitato tecnico per il valore in dogana del Consiglio di cooperazione doganale, secondo cui dovrebbero essere considerate imballaggi tutte le merci che servano ad impacchettare, proteggere, stivare o separare altri beni durante il trasporto .

( 6 ) GU L 38 del 9.2.1977, pag . 1 .

( 7 ) GU L 196 del 17.7.1987, pag . 4 .

( 8 ) La sostituzione del termine "Umschliessungen" col termine "Verpackungen", nonché la nuova redazione della lett . D, n . 1, lett . a ), della parte prima, titolo II, della tariffa doganale comune, nel regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2658 ( GU L 256 del 7.9.1987, pag . 1 ), dovrebbero aver ormai trasformato in curiosità storiche i problemi d' interpretazione trattati nella presente causa .

( 9 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag . 1 .

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