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Document 52014PC0516
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of the Additional Protocol to the Trade, Development and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, to take account of the accession of Croatia to the European Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
/* COM/2014/0516 final - 2014/0237 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/0516 final - 2014/0237 (NLE) */
RELAZIONE Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha
autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica sudafricana
finalizzati alla conclusione di un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana,
dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea ("il protocollo"). Tali negoziati si sono conclusi positivamente
il 19 maggio 2014. La Commissione
propone al Consiglio di adottare due decisioni: a) in merito alla firma e
all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri; e b) in merito alla conclusione del
protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. L'atto
di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
secondo comma, prevede che l'Unione agisca anche per conto degli Stati membri. La
proposta acclusa è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma
e all'applicazione provvisoria del protocollo. La Commissione propone al Consiglio
di: - decidere
in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Si propone una decisione parallela in merito
alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri. 2014/0237 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo
addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica
sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 5, visto l'atto di adesione della Croazia, in
particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 24 settembre 2012, il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome
dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la
Repubblica sudafricana al fine di concludere un protocollo addizionale dell'accordo
sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo"). (2) Tali
negoziati si sono conclusi positivamente il 19 maggio 2014. (3) È opportuno che il protocollo
sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione
in una data successiva, e applicato a titolo provvisorio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma del protocollo addizionale dell'accordo
sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è
autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la
conclusione del suddetto protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
nominare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome
dell'Unione e dei suoi Stati membri. Articolo 3 Il protocollo è applicato a titolo provvisorio
in conformità all'articolo 6, paragrafo 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a
nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica prevista dal
protocollo all'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 4 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO PROTOCOLLO ADDIZIONALE dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e
la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo "gli Stati
membri dell'Unione europea", rappresentati dal "Consiglio dell'Unione
europea", e L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, dall'altro, in seguito insieme denominati "le parti
contraenti", CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
Repubblica sudafricana, dall'altro ("TDCA"), è stato firmato a
Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004; CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 9
dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2013; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica di Croazia diventa parte contraente del TDCA
e di conseguenza adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri
dell'Unione europea, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei
protocolli e delle dichiarazioni allegate all'atto finale. CAPITOLO I MODIFICHE DEL TESTO DEL
TDCA, COMPRESI GLI ALLEGATI E I PROTOCOLLI Articolo 2 Lingue e numero delle
copie originali L'articolo 108 del TDCA è sostituito dal seguente: "Articolo 108 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare
nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e
nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue
Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele,
isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede." L'Unione europea comunica al Sud Africa la versione in
lingua croata dell'accordo. Articolo 3 Norme d'origine Il protocollo n. 1 del TDCA è modificato come segue: 1. All'articolo 16, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente: "4. I certificati di circolazione EUR.1
rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: BG
"ИЗДАДЕН
ВПОСЛЕДСТВИЕ" ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD" EL
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ
ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" HR "IZDANO NAKNADNO" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES
HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" RO "EMIS A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND";" 2. All'articolo 17, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. Il duplicato così rilasciato deve
recare una delle seguenti diciture: BG
"ДУБЛИКАТ" ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" HR "DUPLIKAT" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" RO "DUPLICAT" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT";" 3. L'allegato IV è sostituito dal seguente: "ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU
FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di
seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste,
tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят
на
продуктите,
обхванати от
този
документ
(митническо
разрешение №
… (1)) декларира,
че освен
кьдето е
отбелязано друго,
тези
продукти са с
…
преференциален
произход (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente
documento [autorización aduanera no …(1)] declara que, salvo indicación en
sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko
ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito
navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu
(číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně
označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende
dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne,
medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija
(tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο
εξαγωγέας των
προϊόντων που
καλύπτονται
από το παρόν
έγγραφο [άδεια
τελωνείου υπ’
αριθ. … (1)] δηλώνει
ότι, εκτός εάν
δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά
είναι
προτιμησιακής
καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document
(customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document
[autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2). Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente
documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā
dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur,
kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību
izcelsme no … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas
(muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre
(vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű
jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id dokument
(awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali
… (2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …
oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem
(upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te
mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo
presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo
indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document
(autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul
în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferențialā … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo
povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto
výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin
lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument
(tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat
tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versioni sudafricane Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago
ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo...(1)) ba ipolela gore ntle
le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago. Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena
(tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho
hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa …tshimoloho e
kgethilweng (2). Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le
(lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go
tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).
Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu
(ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi,
ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito …
ngeyendzabuko lebonelelwako (2). Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda,
(zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u
neamaanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li
khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho,
zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2). Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri
(Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi
kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2). Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument
(doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik
aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is. Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro
… (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe
ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2). Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa
lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi,
ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi
eyamkelekileyo kunezinye (2). Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo …
yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi
kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2). || .............................................. (3) (Luogo e data) ............................................ (4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)" (1) Se la dichiarazione su fattura è
compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del
protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve
essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è
compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o
si lascia lo spazio in bianco. (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se
la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti
originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo,
l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce
la dichiarazione mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono essere
omesse se contenute nel documento stesso. (4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del
protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa
dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il
nome del firmatario." CAPITOLO II DISPOSIZIONI
TRANSITORIE Articolo 4 Merci in transito o in
custodia temporanea 1. Le disposizioni del TDCA si
applicano alle merci esportate dalla Repubblica sudafricana nella repubblica di
Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica sudafricana, purché esse
risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 1 del TDCA e al 1°
luglio 2013 siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea, presso
un deposito doganale o in una zona franca nel Sudafrica o in Croazia. 2. In casi simili, il
trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla
data dell'entrata in vigore del presente protocollo, alle autorità doganali del
paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori
dalle autorità doganali del paese esportatore. CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI Articolo 5 Il presente protocollo è parte integrante del TDCA. Articolo 6 1. Il presente protocollo è
approvato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e dalla Repubblica
sudafricana secondo le rispettive procedure interne. 2. Le Parti contraenti si
notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di
cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il
segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 3. Fino all'entrata in vigore
del protocollo le parti contraenti convengono di applicare a titolo provvisorio
il presente protocollo a partire da dieci (10) giorni dopo la data più remota
tra il ricevimento dall'Unione europea della notifica dell'applicazione
provvisoria e la ratifica da parte della Repubblica sudafricana. L'applicazione
provvisoria è notificata al segretario generale del Consiglio dell'Unione
europea e al ministro del commercio e dell'industria della Repubblica
sudafricana o al suo successore. 4. In caso di applicazione
provvisoria, tutti i riferimenti nel presente protocollo all'"entrata in
vigore" del presente protocollo si considerano fatti alla data in cui ha
effetto l'applicazione provvisoria. Articolo 7 1. Il presente protocollo entra
in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito
dell'ultimo strumento di approvazione. 2. In deroga al paragrafo 1, le
parti contraenti convengono di applicare gli articoli 3 e 4 del presente
protocollo a decorrere dal 1° luglio 2013. Articolo 8 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue
bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue
ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho,
Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e
isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.