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Document 52011PC0727

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, da parte della Federazione russa, dei dazi all'esportazione sulle materie prime

/* COM/2011/0727 definitivo - 2011/0332 (NLE) */

52011PC0727

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, da parte della Federazione russa, dei dazi all'esportazione sulle materie prime /* COM/2011/0727 definitivo - 2011/0332 (NLE) */


RELAZIONE

Nel contesto della sua adesione all'OMC, la Federazione russa si è impegnata a ridurre gradualmente o ad eliminare i suoi attuali dazi all'esportazione. Gli impegni relativi alle aliquote dei dazi all'esportazione sono stati inseriti nell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Russia, che sarà allegato al protocollo di adesione della Russia all'OMC.

Tale elenco, tuttavia, riguarda esclusivamente i prodotti (soprattutto materie prime) cui la Federazione russa applica attualmente dazi all'esportazione e la Russia ritiene che qualsiasi materia prima non inserita nell'elenco non sia soggetta ad alcuna restrizione in materia di dazi all'esportazione.

Per ridurre il rischio che in futuro vengano applicati nuovi dazi all'esportazione su altre materie prime, l'UE ha pertanto negoziato un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere (di seguito "l'accordo") in base al quale la Federazione russa è tenuta ad adoperarsi per non introdurre o aumentare i dazi all'esportazione per quanto riguarda un elenco di materie prime allegato a tali lettere. La Federazione russa si impegna inoltre a consultare preventivamente la Commissione europea e a tenere conto della sua posizione qualora si prenda in considerazione di applicare tali dazi. L'elenco di materie prime comprende le materie prime che non figurano nell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci di cui sopra, per le quali la Russia detiene più del 10% della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l'UE nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l'importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale. L'accordo non richiede che l'UE assuma alcun impegno.

Per garantire che i suddetti impegni della Federazione russa per quanto riguarda nuovi dazi all'importazione sulle materie prime si applichino dalla data di adesione della Federazione russa all'OMC, l'accordo e il protocollo dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di tale adesione.

2011/0332 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, da parte della Federazione russa, dei dazi all'esportazione sulle materie prime

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla decisione XXX del Consiglio del [...][1], l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, da parte della Federazione russa, dei dazi all'esportazione sulle materie prime (di seguito "l'accordo") è stato firmato in data [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)       L'accordo è stato negoziato e firmato alla luce dell'importanza economica, per l'Unione europea, dell'accesso alle materie prime e dell'importanza che la Federazione russa riveste per l'Unione europea in qualità di fornitore di materie prime.

(3)       È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, da parte della Federazione russa, dei dazi all'esportazione sulle materie prime è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime

Lettera n. 1

[Lettera della Federazione russa]

…………, ………..

Signor Commissario,

A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l'Unione europea (di seguito "le parti") per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime, le parti convengono quanto segue:

Il governo della Federazione russa si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all'esportazione sulle materie prime elencate nell'allegato della presente lettera. Tale elenco è stato stabilito in base ai criteri che seguono:

Le materie prime che non figurano nella parte V dell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa, per le quali la Russia detiene più del 10% della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l'UE nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l'importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale.

Il governo della Federazione russa, qualora prenda in considerazione l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione su tali materie prime, consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell'attuazione di tali misure allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti.

Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai prodotti che rientrano nell'elenco di cui all'allegato della presente lettera e che figurano anche nella parte V dell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa nel quadro dell'OMC per quanto riguarda i dazi all'esportazione.

Qualora l'Unione europea confermi la sua approvazione delle disposizioni di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell'Unione europea costituiscano l'accordo tra la Federazione russa e l'Unione europea per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l'espletamento delle rispettive procedure interne. Tale accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.

Voglia gradire, signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

[A nome della Federazione russa]

Lettera n. 2

[Lettera dell'Unione europea]

Signora Ministro, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

"A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l'Unione europea (di seguito "le parti") per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime, le parti convengono quanto segue:

Il governo della Federazione russa si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all'esportazione sulle materie prime elencate nell'allegato della presente lettera. Tale elenco è stato stabilito in base ai criteri che seguono:

Le materie prime che non figurano nella parte V dell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa, per le quali la Russia detiene più del 10% della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l'UE nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l'importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale.

Il governo della Federazione russa, qualora prenda in considerazione l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione su tali materie prime, consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell'attuazione di tali misure allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti.

Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai prodotti che rientrano nell'elenco di cui all'allegato della presente lettera e che figurano anche nella parte V dell'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa nel quadro dell'OMC per quanto riguarda i dazi all'esportazione.

Qualora l'Unione europea confermi la sua approvazione delle disposizioni di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell'Unione europea costituiscano l'accordo tra la Federazione russa e l'Unione europea per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l'espletamento delle rispettive procedure interne. Tale accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio."

Mi pregio confermarLe l'accordo dell'Unione europea sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

[A nome dell'Unione europea]

ALLEGATO

ELENCO

di materie prime

SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI*

0902 10 || Tè verde presentato in imballaggi immediati di contenuto <= 3 kg

0902 30 || Tè nero fermentato e tè parzialmente fermentato, anche aromatizzati, presentati in imballaggi immediati di contenuto <= 3 kg

0909 20 || Semi di coriandolo

1001 10 || Frumento (grano) duro

1001 90 || Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento (grano) duro]

1002 00 || Segala

1003 00 || Orzo

1008 10 || Grano saraceno

1008 20 || Miglio (escl. sorgo da granella)

1101 00 || Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 10 || Farina di segala

1103 19 || Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano) e granturco]

1104 12 || Cereali di avena, schiacciati o in fiocchi

1104 29 || Cereali, mondati, perlati, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. avena e granturco, nonché farina di cereali, riso semigreggio, semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1107 10 || Malto (non torrefatto)

1107 20 || Malto torrefatto

1204 00 || Semi di lino, anche frantumati

1205 10 || Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico "che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2% e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati"

1205 90 || Semi di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico "che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è superiore o uguale a 2% e un componente solido che contiene 30 micromole o più per grammo di glucosinolati", anche frantumati

1206 00 || Semi di girasole, anche frantumati

1207 50 || Semi di senapa, anche frantumati

1512 11 || Oli greggi di girasole o di cartamo

1512 19 || Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

1514 11 || Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico "olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2%", greggi

1514 19 || Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico "olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2%", nonché loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

1517 10 || Margarina (escl. quella liquida)

1517 90 || Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli (escl. grassi, oli e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, miscele di oli d'oliva e loro frazioni e margarina solida)

1701 99 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e zuccheri greggi)

1703 90 || Melassi di barbabietola ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

2401 10 || Tabacchi non scostolati

2403 10 || Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

2403 91 || Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" da foglie di tabacco finemente sminuzzate, cascami di tabacco o polveri di tabacco

2502 00 || Piriti di ferro non arrostite

2503 00 || Zolfi di ogni specie (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale)

2504 10 || Grafite naturale in polvere o in scaglie

2504 90 || Grafite naturale (escl. grafite in polvere o in scaglie)

2505 10 || Sabbie silicee e sabbie quarzose, anche colorate

2506 10 || Quarzi (escl. sabbie quarzose)

2506 20 || Quarzite, semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2507 00 || Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

2508 10 || Bentonite

2508 30 || Argille refrattarie (escl. caolino e altre argille caoliniche ed espanse)

2508 70 || Terre di chamotte o di dinas

2509 00 || Creta

2510 10 || Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, non macinati

2510 20 || Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, macinati

2511 10 || Solfato di bario naturale "baritina"

2511 20 || Carbonato di bario naturale "witherite", anche calcinato (escl. ossido di bario)

2518 30 || Pigiata di dolomite

2519 10 || Carbonato di magnesio naturale "magnesite"

2519 90 || Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte "sinterizzata", anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio (escl. carbonato di magnesio naturale "magnesite")

2520 10 || Pietra da gesso; anidrite

2522 10 || Calce viva

2522 20 || Calce spenta

2523 29 || Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente)

2524 10 || Amianto di crocidolite (escl. prodotti a base di crocidolite)

2524 90 || Amianto (asbesto) (escl. crocidolite e prodotti a base di amianto)

2525 10 || Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

2525 20 || Mica in polvere

2525 30 || Cascami di mica

2526 10 || Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, e talco, non frantumati né polverizzati

2526 20 || Steatite naturale e talco, frantumati o polverizzati

2528 10 || Borati di sodio naturali e loro concentrati, anche calcinati (escl. borati di sodio estratti dalle soluzioni naturali)

2528 90 || Borati naturali e loro concentrati, anche calcinati, e acido borico naturale con un contenuto di H3BO3 sul prodotto secco <= 85% (escl. borati di sodio e i loro concentrati nonché i borati estratti dalle soluzioni naturali)

2529 10 || Feldspato

2529 21 || Spatofluore, contenente in peso <= 97% di fluoruro di calcio

2529 22 || Spatofluore, contenente in peso > 97% di fluoruro di calcio

2529 30 || Leucite, nefelina e sienite-nefelinica

2530 10 || Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

2530 20 || Kieserite, epsomite "solfati di magnesio naturali"

2530 90 || Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre coloranti e altre materie minerali, n.n.a.

2601 11 || Minerali di ferro e loro concentrati, non agglomerati (escl. piriti di ferro arrostite "ceneri di piriti")

2601 12 || Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. piriti di ferro arrostite "ceneri di piriti")

2601 20 || Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

2602 00 || Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore di manganese >= 20%, in peso, sul prodotto secco

2603 00 || Minerali di rame e loro concentrati

2604 00 || Minerali di nichel e loro concentrati

2605 00 || Minerali di cobalto e loro concentrati

2606 00 || Minerali di alluminio e loro concentrati

2607 00 || Minerali di piombo e loro concentrati

2608 00 || Minerali di zinco e loro concentrati

2609 00 || Minerali di stagno e loro concentrati

2610 00 || Minerali di cromo e loro concentrati

2611 00 || Minerali di tungsteno e loro concentrati

2612 10 || Minerali di uranio e loro concentrati

2612 20 || Minerali di torio e loro concentrati

2613 10 || Minerali di molibdeno arrostiti e loro concentrati

2613 90 || Minerali di molibdeno e loro concentrati (escl. quelli arrostiti)

2614 00 || Minerali di titanio e loro concentrati

2615 10 || Minerali di zirconio e loro concentrati

2615 90 || Minerali di niobio, di tantalio o di vanadio e loro concentrati

2616 10 || Minerali di argento e loro concentrati

2616 90 || Minerali di metalli preziosi e loro concentrati (escl. minerali di argento e loro concentrati)

2617 10 || Minerali di antimonio e loro concentrati

2617 90 || Minerali e loro concentrati (escl. quelli di ferro, manganese, rame, nichel, cobalto, alluminio, piombo, zinco, stagno, cromo, tungsteno, uranio, torio, molibdeno, titanio, niobio, tantalio, vanadio, zirconio, metalli preziosi e antimonio)

2618 00 || Loppe granulate "sabbia di scorie" provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

2619 00 || Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio (escl. loppe granulate)

2620 11 || Metalline di galvanizzazione

2620 19 || Ceneri e residui, contenenti principalmente zinco (escl. metalline di galvanizzazione)

2620 21 || Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo, provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo, costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro

2620 29 || Ceneri e residui, contenenti principalmente piombo (escl. fanghi di benzina contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo)

2620 30 || Ceneri e residui, contenenti principalmente rame

2620 40 || Ceneri e residui, contenenti principalmente alluminio

2620 60 || Ceneri e residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio)

2620 91 || Ceneri e residui contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio)

2620 99 || Ceneri e residui contenenti metalli o composti di metalli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio nonché quelli contenenti principalmente zinco, piombo, rame o alluminio, quelli contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici e quelli contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli)

2621 10 || Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

2621 90 || Scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech (escl. loppe, anche granulate, provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio, nonché ceneri e residui contenenti arsenico, metalli o composti di metalli e ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani)

2701 11 || Antracite, anche polverizzata, non agglomerata

2701 12 || Carbon fossile bituminoso, anche polverizzato, non agglomerato

2701 19 || Carboni fossili, anche polverizzati, non agglomerati (escl. antracite e carbon fossile bituminoso)

2701 20 || Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702 10 || Ligniti, anche polverizzate, non agglomerate (escl. il giavazzo)

2702 20 || Ligniti agglomerate (escl. il giavazzo)

2703 00 || Torba, compresa la torba per lettiera, anche agglomerata

2704 00 || Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705 00 || Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili (escl. i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi)

2706 00 || Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707 10 || Benzolo "benzene" contenente > 50% di benzene (escl. di costituzione chimica definita)

2707 20 || Toluolo "toluene" contenente > 50% di toluene (escl. di costituzione chimica definita)

2707 30 || Xilolo "xileni" contenente > 50% di xileni (escl. di costituzione chimica definita)

2707 40 || Naftalene contenente > 50% di naftalene (escl. di costituzione chimica definita)

2707 50 || Miscele di idrocarburi aromatici che distillano >= 65% del loro volume, comprese le perdite, a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86 (escl. composti di costituzione chimica definita)

2707 91 || Oli di creosoto (escl. di costituzione chimica definita)

2707 99 || Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (escl. composti di costituzione chimica definita, benzolo "benzene", toluolo "toluene", xilolo "xileni", naftalene, miscele di idrocarburi aromatici della sottovoce 2707.50, fenoli e oli di creosoto)

2708 10 || Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2708 20 || Coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2709 00 || Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710 11 || Oli leggeri e preparazioni di oli di petrolio o di minerali bituminosi, che distillano in volume, comprese le perdite, >= 90% a 210°C secondo il metodo ASTM D 86

2710 19 || Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi, n.n.a.

2710 91 || Residui di oli, contenenti difenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)

2710 99 || Residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi [escl. quelli contenenti difenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)]

2711 11 || Gas naturale liquefatto

2711 12 || Propano liquefatto

2711 13 || Butani, liquefatti (escl. quelli con purezza >= 95% di n-butano o isobutano)

2711 14 || Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti (escl. etilene di purezza >= 95% e propilene, butilene e butadiene di purezza >= 90%)

2711 19 || Idrocarburi, gassosi, liquefatti, n.n.a. (escl. gas naturale, propano, butani, etilene, propilene, butilene e butadiene)

2711 21 || Gas naturale allo stato gassoso

2711 29 || Idrocarburi allo stato gassoso, n.n.a. (escl. gas naturale)

2712 10 || Vaselina

2712 20 || Paraffina contenente, in peso, < 0,75% di olio

2712 90 || Paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati (escl. la vaselina, nonché la paraffina contenente, in peso, < 0,75% di olio)

2713 11 || Coke di petrolio, non calcinato

2713 12 || Coke di petrolio, calcinato

2713 20 || Bitume di petrolio

2713 90 || Residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. coke di petrolio e bitume di petrolio)

2714 10 || Scisti e sabbie bituminosi

2714 90 || Bitumi ed asfalti, naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 00 || Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale

2801 10 || Cloro

2801 20 || Iodio

2801 30 || Fluoro; bromo

2802 00 || Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803 00 || Carbonio "neri di carbonio e altre forme di carbonio", n.n.a.

2804 10 || Idrogeno

2804 21 || Argo

2804 29 || Gas rari (escl. l'argo)

2804 30 || Azoto

2804 40 || Ossigeno

2804 50 || Boro; tellurio

2804 61 || Silicio, contenente, in peso, >= 99,99% di silicio

2804 69 || Silicio, contenente, in peso, < 99,99% di silicio

2804 70 || Fosforo

2804 80 || Arsenico

2804 90 || Selenio

2805 11 || Sodio

2805 12 || Calcio

2805 19 || Metalli alcalini o alcalino-terrosi (escl. sodio e calcio)

2805 30 || Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

2805 40 || Mercurio

2806 10 || Cloruro di idrogeno "acido cloridrico"

2806 20 || Acido clorosolforico

2807 00 || Acido solforico; oleum

2808 00 || Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809 10 || Pentaossido di difosforo

2809 20 || Acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

2810 00 || Ossidi di boro; acidi borici

2811 11 || Fluoruro d'idrogeno "acido fluoridrico"

2811 19 || Acidi inorganici (escl. cloruro di idrogeno "acido cloridrico", acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, acido fosforico, acidi polifosforici, acidi borici e fluoruro di idrogeno "acido fluoridrico")

2811 21 || Diossido di carbonio

2811 22 || Diossido di silicio

2811 29 || Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. pentaossido di difosforo, ossidi di boro, diossido di carbonio, diossido di silicio e diossido di zolfo)

2812 10 || Cloruri e ossicloruri

2812 90 || Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici (escl. cloruri e ossicloruri)

2813 10 || Disolfuro di carbonio

2813 90 || Solfuri degli elementi non metallici (escl. il disolfuro di carbonio); trisolfuro di fosforo del commercio

2814 10 || Ammoniaca anidra

2814 20 || Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815 11 || Idrossido di sodio "soda caustica", solido

2815 12 || Idrossido di sodio "soda caustica" in soluzione acquosa "liscivia di soda caustica"

2815 20 || Idrossido di potassio "potassa caustica"

2815 30 || Perossidi di sodio o di potassio

2816 10 || Idrossido e perossido di magnesio

2816 40 || Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

2817 00 || Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 10 || Corindone artificiale, anche definito chimicamente

2818 20 || Ossido di alluminio (escl. il corindone artificiale)

2818 30 || Idrossido di alluminio

2819 10 || Triossido di cromo

2819 90 || Ossidi e idrossidi di cromo (escl. il triossido di cromo)

2820 10 || Diossido di manganese

2820 90 || Ossidi di manganese (escl. il diossido di manganese)

2821 10 || Ossidi e idrossidi di ferro

2821 20 || Terre coloranti contenenti, in peso, >= 70% di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822 00 || Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823 00 || Ossidi di titanio

2824 10 || Monossido di piombo "litargirio, massicot"

2824 90 || Ossidi di piombo (escl. il monossido di piombo "litargirio, massicot")

2825 10 || Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

2825 20 || Ossido e idrossido di litio

2825 30 || Ossidi e idrossidi di vanadio

2825 40 || Ossidi e idrossidi di nichel

2825 50 || Ossidi e idrossidi di rame

2825 60 || Ossidi di germanio e diossido di zirconio

2825 70 || Ossidi e idrossidi di molibdeno

2825 80 || Ossidi di antimonio

2825 90 || Basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2826 12 || Fluoruro di alluminio

2826 19 || Fluoruri (escl. di ammonio, di sodio e di alluminio)

2826 30 || Esafluoroalluminato di sodio "criolite sintetica"

2826 90 || Fluorosilicati, fluoroalluminati e altri sali complessi del fluoro (escl. fluorosilicati di sodio o di potassio e esafluoroalluminato di sodio "criolite sintetica")

2827 10 || Cloruro di ammonio

2827 20 || Cloruro di calcio

2827 31 || Cloruro di magnesio

2827 32 || Cloruro di alluminio

2827 35 || Cloruro di nichel

2827 39 || Cloruri (escl. cloruro di ammonio, di calcio, di magnesio, di alluminio, di ferro, di cobalto, di nichel e di zinco)

2827 41 || Ossicloruri e idrossicloruri di rame

2827 49 || Ossicloruri e idrossicloruri (escl. quelli di rame)

2827 51 || Bromuri di sodio o di potassio

2827 59 || Bromuri e ossibromuri (escl. quelli di sodio e di potassio)

2827 60 || Ioduri e ossiioduri

2828 10 || Ipocloriti di calcio, compresi gli ipocloriti di calcio del commercio

2828 90 || Ipocloriti, cloriti e ipobromiti (escl. ipocloriti di calcio)

2829 11 || Clorati di sodio

2829 19 || Clorati (escl. quelli di sodio)

2829 90 || Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2830 10 || Solfuri di sodio

2830 90 || Solfuri (escl. solfuri di sodio, di zinco e di cadmio); polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

2831 10 || Ditioniti e solfossilati, di sodio

2831 90 || Ditioniti e solfossilati (escl. quelli di sodio)

2832 10 || Solfiti di sodio

2832 20 || Solfiti (escl. quelli di sodio)

2832 30 || Tiosolfati

2833 11 || Solfato di disodio

2833 19 || Solfati di sodio (escl. quello di disodio)

2833 21 || Solfato di magnesio

2833 22 || Solfato di alluminio

2833 24 || Solfati di nichel

2833 25 || Solfati di rame

2833 27 || Solfato di bario

2833 29 || Solfati (escl. quelli di sodio, di magnesio, di alluminio, di cromo, di nichel, di rame di zinco e di bario)

2833 30 || Allumi

2833 40 || Perossolfati "persolfati"

2834 10 || Nitriti

2834 21 || Nitrato di potassio

2834 29 || Nitrati (escl. di potassio)

2835 10 || Fosfinati "ipofosfiti" e fosfonati "fosfiti"

2835 22 || Fosfati di mono o di disodio

2835 24 || Fosfati di potassio

2835 25 || Idrogenoortofosfato di calcio "fosfato dicalcico"

2835 26 || Fosfati di calcio (escl. idrogenoortofosfato di calcio "fosfato dicalcico")

2835 29 || Fosfati (escl. fosfati di monosodio, disodio, trisodio, nonché i fosfati di potassio e di calcio)

2835 31 || Trifosfato di sodio "tripolifosfato di sodio", di costituzione chimica definita o no

2835 39 || Polifosfati, di costituzione chimica definita o no (escl. trifosfato di sodio "tripolifosfato di sodio")

2836 20 || Carbonato di disodio

2836 30 || Idrogenocarbonato "bicarbonato" di sodio

2836 40 || Carbonati di potassio

2836 50 || Carbonato di calcio

2836 60 || Carbonato di bario

2836 91 || Carbonati di litio

2836 92 || Carbonato di stronzio

2836 99 || Carbonati e perossocarbonati "percarbonati" (escl. carbonati di ammonio, compreso il carbonato di ammonio del commercio, carbonato di disodio, idrogenocarbonato "bicarbonato" di sodio, carbonati di potassio, carbonato di calcio, carbonato di bario, carbonato di piombo, carbonati di litio e carbonato di stronzio)

2837 11 || Cianuro di sodio

2837 19 || Cianuri e ossicianuri (escl. di sodio)

2837 20 || Cianuri complessi

2839 11 || Metasilicati di sodio, anche del commercio

2839 19 || Silicati di sodio, anche del commercio (escl. metasilicati di sodio)

2839 90 || Silicati, compresi i silicati dei metalli alcalini del commercio (escl. quelli di sodio e di potassio)

2840 11 || Tetraborato di disodio "borace raffinato" anidro

2840 19 || Tetraborato di disodio "borace raffinato" (escl. anidro)

2840 20 || Borati (escl. tetraborato di disodio "borace raffinato")

2840 30 || Perossoborati "perborati"

2841 30 || Dicromato di sodio

2841 50 || Cromati e dicromati; perossocromati (escl. cromati di zinco o di piombo e dicromato di sodio)

2841 61 || Permanganato di potassio

2841 69 || Manganiti, manganati e permanganati (escl. permanganato di potassio)

2841 70 || Molibdati

2841 80 || Tungstati "volframati"

2841 90 || Sali degli acidi ossometallici o perossometallici (escl. alluminati, cromati, dicromati, perossocromati, manganiti, manganati, permanganati, molibdati e tungstati "volframati")

2842 10 || Silicati doppi o silicati complessi degli acidi o perossoacidi inorganici, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

2842 90 || Sali degli acidi o perossoacidi inorganici (escl. i sali degli acidi ossometallici o perossometallici, i silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no, nonché gli azoturi)

2843 10 || Metalli preziosi allo stato colloidale

2843 21 || Nitrato d'argento

2843 29 || Composti dell'argento, inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no (escl. il nitrato di argento)

2843 30 || Composti d'oro, inorganici o organici, di costituzione chimica definita o no

2843 90 || Composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no (escl. composti di argento o di oro); amalgami di metalli preziosi

2844 10 || Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale (Euratom)

2844 20 || Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti (Euratom)

2844 30 || Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

2844 40 || Elementi, isotopi e composti radioattivi, leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi (escl. uranio naturale, uranio arricchito in U 235 e uranio impoverito in U 235 nonché plutonio, torio e loro composti)

2845 10 || Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

2845 90 || Isotopi non radioattivi e loro composti inorganici e organici, di costituzione chimica definita o no (escl. l'acqua pesante "ossido di deuterio")

2846 10 || Composti del cerio

2846 90 || Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli (escl. quelli del cerio)

2847 00 || Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2848 00 || Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (escl. i ferrofosfori)

2849 10 || Carburi di calcio, di costituzione chimica definita o no

2849 20 || Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no

2849 90 || Carburi, di costituzione chimica definita o no (escl. quelli di calcio o di silicio)

2850 00 || Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no (escl. composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849)

2853 00 || Composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza, n.n.a.; aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

2901 10 || Idrocarburi aciclici saturi

2901 22 || Propene "propilene"

2901 23 || Butene "butilene" e suoi isomeri

2901 24 || Buta-1,3-diene e isoprene

2901 29 || Idrocarburi aciclici non saturi (escl. etilene, propene "propilene", butene "butilene" e suoi isomeri nonché buta-1,3-diene e isoprene)

2902 20 || Benzene

2902 30 || Toluene

2902 41 || o-Xilene

2902 43 || p-Xilene

2902 50 || Stirene

2903 11 || Clorometano "cloruro di metile" e cloroetano "cloruro di etile"

2903 12 || Diclorometano "cloruro di metilene"

2903 14 || Tetracloruro di carbonio

2903 22 || Tricloroetilene

2903 23 || Tetracloroetilene "percloroetilene"

2903 46 || Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

2903 59 || Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici (escl. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano)

2905 11 || Metanolo "alcole metilico"

2905 12 || Propan-1-olo "alcole propilico" e propan-2-olo "alcole isopropilico"

2905 13 || Butan-1-olo "alcole n-butilico"

2905 14 || Butanoli (escl. il butan-1-olo "alcole n-butilico")

2905 16 || Ottanolo "alcole ottilico" e suoi isomeri

2905 31 || Glicole etilenico (etandiolo)

2905 42 || Pentaeritritolo (pentaeritrite)

2905 59 || Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici (escl. l'etclorvinolo "DCI")

2906 12 || Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

2906 21 || Alcole benzilico

2907 11 || Fenolo "idrossibenzene" e suoi sali

2907 12 || Cresoli e loro sali

2907 13 || Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

2907 19 || Monofenoli (escl. fenolo "idrossibenzene" e suoi sali, cresoli e loro sali, ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri e sali di tali prodotti, xilenoli e loro sali e naftoli e loro sali)

2907 23 || 4,4'-Isopropilidendifenolo "bisfenolo A, difenilolpropano" e suoi sali

2909 19 || Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. l'etere dietilico "ossido di dietile")

2909 41 || 2,2'-Ossidietanolo "dietilenglicole"

2909 44 || Eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole (escl. gli eteri monometilici e gli eteri monobutilici)

2910 10 || Ossirano "ossido di etilene"

2910 30 || 1-Cloro-2,3-epossipropano "epicloridrina"

2912 11 || Metanale "formaldeide"

2912 12 || Etanale "acetaldeide"

2914 11 || Acetone

2915 21 || Acido acetico

2915 31 || Acetato di etile

2915 32 || Acetato di vinile

2915 33 || Acetato di n-butile

2916 13 || Acido metacrilico e suoi sali

2916 14 || Esteri dell'acido metacrilico

2917 35 || Anidride ftalica

2919 90 || Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. il fosfato di tris"2,3-dibromopropile")

2921 42 || Derivati dell'anilina e loro sali

2922 11 || Monoetanolammina e suoi sali

2922 12 || Dietanolammina e suoi sali

2922 13 || Trietanolammina e suoi sali

2926 10 || Acrilonitrile

2929 90 || Composti a funzioni azotate (escl. composti a funzione ammina, composti amminici a funzioni ossigenate, sali e idrossidi di ammonio quaternari, lecitine e altri fosfoamminolipidi, composti a funzione carbossiammide e a funzione ammide dell'acido carbonico, composti a funzione carbossiimmide, immina o nitrile, composti a funzione diazo, azo o azosi, nonché derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina e isocianati)

2930 40 || Metionina

2933 69 || Composti, eterociclici, con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati (escl. melamina)

2933 71 || 6-Esanolattame "epsilon-caprolattame"

3102 10 || Urea, anche in soluzione acquosa (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

3102 21 || Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

3102 29 || Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (escl. in pastiglie o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

3102 30 || Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)

4101 20 || Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario <= 8 kg se sono secchi, <= 10 kg se sono salati secchi e <= 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati (escl. conciati e pergamenati)

4101 50 || Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati)

4101 90 || Gropponi, mezzi gropponi e fianchi nonché cuoi e pelli greggi, spaccati, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati; cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario > 8 kg ma < 16 kg se sono secchi, > 10 kg ma < 16 kg se sono salati secchi (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati)

4102 10 || Pelli gregge, col vello, di ovini, fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate (escl. pelli di agnelli detti "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet)

4102 21 || Pelli gregge, depilate o senza vello, di ovini, piclate, anche spaccate

4102 29 || Pelli gregge, depilate o senza vello, di ovini, fresche o salate, secche, trattate con calce o altrimenti conservate, anche spaccate (escl. piclate o pergamenate)

4103 20 || Cuoi e pelli, greggi, di rettili, freschi o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati (escl. pergamenati)

4103 30 || Cuoi e pelli, greggi, di suini, freschi o salati, secchi, calcinati o piclati o altrimenti conservati, anche depilati o spaccati (escl. pergamenati)

4103 90 || Cuoi e pelli, greggi, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, anche depilati incluse le pelli di uccelli senza piume o calugine (escl. pergamenati nonché cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, di equidi, ovini, caprini, rettili e suini)

4104 11 || Cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, compresi i "wet-blue", di bovini, compresi i bufali, o di equidi, conciati, depilati (escl. altrimenti preparati)

4104 19 || Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)

4104 41 || Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato secco "in crosta", depilati (escl. altrimenti preparati)

4104 49 || Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, allo stato secco "in crosta", depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore non spaccati nonché lato fiore)

4105 10 || Pelli di ovini, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciate, depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate nonché solamente sottoposte a preconciatura)

4105 30 || Pelli di ovini allo stato secco "in crosta", depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate nonché sottoposte solamente a preconciatura)

4106 21 || Cuoi e pelli di caprini allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4106 22 || Cuoi e pelli di caprini allo stato secco "in crosta", depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura)

4106 31 || Cuoi e pelli di suini allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4106 32 || Cuoi e pelli di suini allo stato secco "in crosta", depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura)

4106 40 || Cuoi e pelli di rettili conciati o in crosta, anche spaccati (escl. altrimenti preparati)

4106 91 || Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4106 92 || Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato secco "in crosta", anche spaccati (escl. altrimenti preparati, di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4107 11 || Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, pieno fiore non spaccati, preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 12 || Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, lato fiore, preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 19 || Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 91 || Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, pieno fiore non spaccati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 92 || Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, lato fiore, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 99 || Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4112 00 || Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 10 || Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di caprini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 20 || Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di suini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 30 || Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di rettili, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 90 || Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza peli, anche spaccati (escl. di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4114 10 || Cuoi e pelli, scamosciati, compreso lo scamosciato combinato (escl. cuoi e pelli lucidi conciati, trattati successivamente con formaldeide, nonché cuoi e pelli che dopo la concia sono stati trattati unicamente con oli grassi)

4114 20 || Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati (escl. cuoi e pelli ricostituiti, verniciati o metallizzati)

4115 10 || Cuoio, ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

4115 20 || Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

4401 10 || Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 || Legno di conifere in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia)

4401 22 || Legno in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia, nonché legno di conifere)

4401 30 || Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 10 || Carbone di bambù, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di bambù come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino)

4402 90 || Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di bambù, carbone di legna come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino)

4403 10 || Legno, grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.)

4403 20 || Legno di conifere, grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 41 || Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 49 || Legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo, grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati (escl. Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 91 || Legno di quercia "Quercus spp." grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 92 || Legno di faggio "Fagus spp." grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 99 || Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione; legno di conifere, legno di quercia "Quercus spp.", legno di faggio "Fagus spp." nonché legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo)

4404 10 || Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili, di conifere (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all'estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe)

4404 20 || Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all'estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe; legno di conifere)

4405 00 || Lana (paglia) di legno; farina di legno, nel senso di polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un residuo <= 8%, in peso

4501 10 || Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato

4501 90 || Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

4502 00 || Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare, incl. gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli

4701 00 || Paste meccaniche, di legno (non trattate chimicamente)

4702 00 || Paste chimiche di legno, per dissoluzione

4703 11 || Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4703 19 || Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4703 21 || Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4703 29 || Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4704 11 || Paste chimiche, di conifere, al bisolfito, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4704 19 || Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4704 21 || Paste chimiche, di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4704 29 || Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4705 00 || Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706 10 || Paste di linters di cotone

4706 20 || Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

4706 30 || Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù

4706 91 || Paste di materie fibrose cellulosiche, meccaniche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati "avanzi o rifiuti")

4706 92 || Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati "avanzi o rifiuti")

4706 93 || Paste di materie fibrose cellulosiche, semichimiche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati "avanzi o rifiuti")

4707 10 || Carta o cartone da riciclare "avanzi o rifiuti" di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati

4707 20 || Carta o cartone da riciclare "avanzi o rifiuti" di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

4707 30 || Carta o cartone da riciclare "avanzi o rifiuti" di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p.es. giornali, periodici e stampati simili

4707 90 || Carta o cartone da riciclare "avanzi o rifiuti", compresi gli avanzi e i rifiuti non selezionati (escl. avanzi o rifiuti di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche; lana di carta)

5101 11 || Lane di tosatura, comprese le lane lavate a dosso (non cardate né pettinate)

5101 19 || Lane sucide, comprese le lane lavate a dosso (non cardate né pettinate) (escl. di tosatura)

5101 21 || Lane di tosatura, sgrassate (non carbonizzate) (non cardate né pettinate)

5101 29 || Lane, sgrassate (non carbonizzate) (non cardate né pettinate) (escl. di tosatura)

5101 30 || Lane, carbonizzate (non cardate né pettinate)

5102 11 || Peli di capra del Cachemir, non cardati né pettinati

5102 19 || Peli fini, non cardati né pettinati (escl. lana nonché peli di capra del Cachemir)

5102 20 || Peli grossolani (non cardati né pettinati) (escl. lana, peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché crini)

5103 10 || Pettinacce di lana o di peli fini (escl. sfilacciati)

5103 20 || Cascami di lana o di peli fini, compresi i cascami di filati (escl. pettinacce e sfilacciati)

5103 30 || Cascami di peli grossolani, compresi i cascami di filati (escl. sfilacciati, cascami di peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché cascami di crini)

5104 00 || Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani (non cardati né pettinati)

5105 29 || Lana, pettinata (escl. alla rinfusa)

5105 31 || Peli di capra del Cachemir, cardati o pettinati

5107 10 || Filati di lana pettinata, contenenti, in peso, >= 85% di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5201 00 || Cotone (non cardato né pettinato)

5202 10 || Cascami di filati di cotone

5202 91 || Sfilacciati di cotone

5202 99 || Cascami di cotone (escl. cascami di filati e sfilacciati)

5203 00 || Cotone, cardato o pettinato

5205 12 || Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 13 || Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 22 || Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 23 || Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 24 || Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 33 || Filati di cotone, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 34 || Filati di cotone, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti, in peso, >= 85% di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5206 15 || Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, < 85% di cotone e aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5301 30 || Stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

7101 10 || Perle fini, anche lavorate o assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle fini, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. madreperla)

7101 21 || Perle coltivate, gregge, anche assortite

7101 22 || Perle coltivate, lavorate, anche assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle coltivate lavorate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7102 10 || Diamanti, non scelti

7102 21 || Diamanti industriali greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 29 || Diamanti industriali, lavorati (ma non montati né incastonati) (escl. pietre (non montate) per punte di lettura e pietre lavorate riconoscibili come parti di contatori, strumenti di misura o altri oggetti del capitolo 90)

7102 31 || Diamanti (non industriali) greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 39 || Diamanti (non industriali) lavorati (ma non montati né incastonati)

7103 10 || Pietre preziose e pietre semipreziose, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. diamanti e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)

7103 91 || Rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati, anche assortiti (ma non infilati né montati né incastonati), rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati (non assortiti), infilati temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelli semplicemente segati o sgrossati e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)

7103 99 || Pietre preziose "gemme" e pietre semipreziose "fini", lavorate, anche assortite (ma non infilate né montate né incastonate), pietre preziose "gemme" e pietre semipreziose "fini", lavorate (non assortite), infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelle semplicemente segate o sgrossate, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)

7104 10 || Quarzo piezoelettrico, di pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorato o assortito (ma non montato né incastonato)

7104 20 || Pietre sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. quarzo piezoelettrico)

7104 90 || Pietre sintetiche o ricostituite, lavorate, anche assortite (ma non infilate né montate né incastonate), pietre sintetiche o ricostituite, lavorate (non assortite), infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelle semplicemente segate o sgrossate e quarzo piezoelettrico)

7105 10 || Residui e polveri di diamanti, incl. diamanti sintetici

7105 90 || Residui e polveri di pietre preziose "gemme", di pietre semipreziose "fini" o di pietre sintetiche (escl. di diamanti)

7106 10 || Argento, compreso l'argento dorato e l'argento platinato, in polvere

7106 91 || Argento, compreso l'argento dorato e l'argento platinato, greggio (escl. in polvere)

7106 92 || Argento, compreso l'argento dorato e l'argento platinato, semilavorato

7107 00 || Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108 11 || Oro, compreso l'oro platinato, in polvere, per usi non monetari

7108 12 || Oro, compreso l'oro platinato, greggio, per usi non monetari (escl. in polvere)

7108 13 || Oro, compreso l'oro platinato, semilavorato, per usi non monetari

7108 20 || Oro per uso monetario

7109 00 || Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110 11 || Platino, greggio o in polvere

7110 19 || Platino, semilavorato

7110 21 || Palladio, greggio o in polvere

7110 29 || Palladio, semilavorato

7110 31 || Rodio, greggio o in polvere

7110 39 || Rodio, semilavorato

7110 41 || Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere

7110 49 || Iridio, osmio e rutenio, semilavorati

7111 00 || Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112 30 || Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

7112 91 || Cascami ed avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro ed altri cascami ed avanzi contenenti oro o composti di oro dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti oro o composti di oro, cascami e avanzi di oro fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti altri metalli preziosi)

7112 92 || Cascami ed avanzi di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, ed altri cascami ed avanzi contenenti platino o composti di platino dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti platino o composti di platino, cascami e avanzi di platino fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti altri metalli preziosi)

7112 99 || Cascami ed avanzi di argento, anche di metalli placcati o ricoperti di argento; altri cascami ed avanzi contenenti argento o composti di argento dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri nonché cascami e avanzi di metalli preziosi fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili)

7201 10 || Ghise gregge, in pani, salmoni o altre forme primarie (non legate) contenenti, in peso, <= 0,5% di fosforo

7201 20 || Ghise gregge, in pani, salmoni o altre forme primarie (non legate) contenenti, in peso > 0,5% di fosforo

7201 50 || Ghise gregge legate e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202 11 || Ferromanganese, contenente, in peso, > 2% di carbonio

7202 19 || Ferromanganese, contenente, in peso, <= 2% di carbonio

7202 21 || Ferrosilicio, contenente, in peso, > 55% di silicio

7202 29 || Ferrosilicio, contenente, in peso, <= 55% di silicio

7202 30 || Ferro-silico-manganese

7202 41 || Ferrocromo, contenente, in peso, > 4% di carbonio

7202 49 || Ferrocromo, contenente, in peso, <= 4% di carbonio

7202 50 || Ferro-silico-cromo

7202 60 || Ferro-nichel

7202 70 || Ferro-molibdeno

7202 80 || Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

7202 91 || Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

7202 92 || Ferro-vanadio

7202 93 || Ferro-niobio

7202 99 || Ferro-leghe (escl. ferromanganese, ferrosilicio, ferro-silico-manganese, ferrocromo, ferro-silico-cromo, ferro-nichel, ferro-molibdeno, ferro-tungsteno, ferro-silico-tungsteno, ferro-titanio, ferro-silico-titanio, ferro-vanadio, ferro-niobio)

7203 10 || Prodotti ferrosi, ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro, in pezzi, palline o forme simili

7203 90 || Prodotti ferrosi spugnosi, ottenuti da ferro greggio fuso mediante processo di atomizzazione e ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili

7205 10 || Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)

7205 21 || Polveri di acciai legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo "isotopi")

7205 29 || Polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciai non legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo "isotopi")

7206 10 || Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, nonché ferro della voce 7203)

7206 90 || Ferro ed acciai non legati, in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)

7207 11 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25% di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore

7207 12 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25% di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e di larghezza >= al doppio dello spessore

7207 19 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25% di carbonio di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare

7207 20 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, >= 0,25% di carbonio

7218 10 || Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7218 91 || Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare

7218 99 || Semiprodotti di acciai inossidabili (escl. quelli di sezione trasversale rettangolare)

7224 10 || Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7224 90 || Semiprodotti di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili

7401 00 || Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 00 || Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403 11 || Rame raffinato, in forma di catodi e sezioni di catodi

7403 12 || Rame raffinato, in forma di barre da filo "Wire-bars"

7403 13 || Rame raffinato, in forma di billette

7403 19 || Rame raffinato, greggio (escl. in forma di billette, di barre da filo "Wire-bars", di catodi e sezioni di catodi)

7403 21 || Leghe a base di rame-zinco (ottone), gregge

7403 22 || Leghe a base di rame-stagno (bronzo), gregge

7403 29 || Leghe di rame, gregge (escl. leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-stagno "bronzo", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco "argentone", nonché leghe madri di rame della voce 7405)

7404 00 || Cascami e avanzi di rame (escl. lingotti o altre forme primarie di cascami e avanzi di rame fusi, ceneri e residui contenenti rame nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)

7405 00 || Leghe madri di rame (escl. combinazioni di fosforo e rame "fosfuri di rame" contenenti, in peso, > 15% di fosforo)

7406 10 || Polveri di rame a struttura non lamellare (escl. granelli di rame)

7406 20 || Polveri di rame, a struttura lamellare e pagliette di rame (escl. granelli di rame e pagliette di rame tagliate della voce 8308)

7504 00 || Polveri e pagliette di nichel (escl. "sinters" di ossido di nichel)

7601 10 || Alluminio greggio non legato

7601 20 || Leghe di alluminio greggio

7602 00 || Cascami e avanzi di alluminio (escl. scorie, calamina, ecc. della produzione di ferro o acciaio per il recupero di alluminio contenuto sotto forma di silicati, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di alluminio, ceneri e residui della produzione di alluminio)

7603 10 || Polveri di alluminio a struttura non lamellare (escl. pellets di alluminio)

7603 20 || Polveri di alluminio a struttura lamellare e pagliette di alluminio (escl. pellets di alluminio e pagliette tagliate)

7801 10 || Piombo greggio, raffinato

7801 91 || Piombo greggio contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

7801 99 || Piombo greggio (escl. piombo raffinato e piombo contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso)

7802 00 || Cascami e avanzi di piombo (escl. ceneri e residui della produzione di piombo [voce 2620], lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di piombo [voce 7801] nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)

7804 20 || Polveri e pagliette di piombo (escl. granelli di piombo e pagliette tagliate di piombo della voce 8308)

7901 11 || Zinco greggio (non legato) contenente, in peso, >= 99,99% di zinco

7901 12 || Zinco greggio (non legato) contenente, in peso, < 99,99% di zinco

7901 20 || Leghe di zinco greggio

7902 00 || Cascami e avanzi di zinco (escl. ceneri e residui della produzione di zinco [voce 2620], lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di zinco [voce 7901] nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)

7903 10 || Zinco polverizzato

7903 90 || Polvere di zinco "tuzia" (escl. granelli di zinco, pagliette tagliate di zinco della voce 8308 e zinco polverizzato)

8001 10 || Stagno greggio, non legato

8001 20 || Leghe di stagno greggio

8002 00 || Cascami e avanzi di stagno (escl. ceneri e residui della produzione di stagno della voce 2620, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di stagno greggio della voce 8001)

8101 10 || Polveri di tungsteno "wolframio"

8101 94 || Tungsteno "wolframio" greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8101 97 || Cascami e avanzi di tungsteno "wolframio" (escl. ceneri e residui contenenti tungsteno)

8102 10 || Polveri di molibdeno

8102 94 || Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8102 97 || Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)

8103 20 || Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri di tantalio

8103 30 || Cascami e avanzi di tantalio (escl. ceneri e residui contenenti tantalio)

8104 11 || Magnesio greggio, contenente, in peso, >= 99,8% di magnesio

8104 19 || Magnesio greggio, contenente, in peso, < 99,8% di magnesio

8104 20 || Cascami e avanzi di magnesio (escl. ceneri e residui contenenti magnesio; trucioli, torniture e granelli calibrati)

8104 30 || Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri di magnesio

8105 20 || Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri di cobalto

8105 30 || Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui contenenti cobalto)

8106 00 || Bismuto e lavori di bismuto, n.n.a, compresi i cascami e gli avanzi (escl. ceneri e residui contenenti bismuto)

8107 20 || Cadmio greggio; polveri di cadmio

8107 30 || Cascami e avanzi di cadmio (escl. ceneri e residui contenenti cadmio)

8108 20 || Titanio greggio; polveri di titanio

8108 30 || Cascami e avanzi di titanio (escl. ceneri e residui contenenti titanio)

8109 20 || Zirconio greggio; polveri di zirconio

8109 30 || Cascami e avanzi di zirconio (escl. ceneri e residui contenenti zirconio)

8110 10 || Antimonio greggio; polveri di antimonio

8110 20 || Cascami e avanzi di antimonio (escl. ceneri e residui contenenti antimonio)

8111 00 || Manganese e lavori di manganese n.n.a., compresi i cascami e gli avanzi di manganese (escl. ceneri e residui contenenti manganese)

8112 12 || Berillio greggio; polveri di berillio

8112 13 || Cascami e avanzi di berillio (escl. ceneri e residui contenenti berillio)

8112 21 || Cromo greggio; polveri di cromo

8112 22 || Cascami e avanzi di cromo (escl. ceneri e residui contenenti cromo; leghe di cromo contenenti, in peso, > 10% di nichel)

8112 51 || Tallio greggio; polveri di tallio

8112 52 || Cascami e avanzi di tallio (escl. ceneri e residui contenenti tallio)

8112 92 || Afnio "celtio", niobio "colombio", renio, gallio e indio, greggi; polveri, cascami e avanzi di tali metalli (escl. ceneri e residui contenenti tali metalli)

* Ai fini dell'applicazione della presente lista le merci sono definite esclusivamente dai codici SA. Le descrizioni delle merci sono fornite per motivi di praticità.

[1]               GU L [...] del [...], pag. [...].

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