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Document 52011PC0477

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India

/* COM/2011/0477 definitivo - 2011/0213 (NLE) */

52011PC0477

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India /* COM/2011/0477 definitivo - 2011/0213 (NLE) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") e l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento antidumping di base") nell'esame intermedio del dazio compensativo in vigore in riferimento alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'India.

Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Con il regolamento (CE) n. 193/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2008, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato attualmente classificati al codice NC 3907 60 20, originari dell'India. Con il regolamento (CE) n. 192/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2008, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni degli stessi prodotti.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi dell'azione proposta

In data 10 giugno 2010 la Commissione ha avviato un riesame intermedio delle misure in vigore con riferimento al polietilene tereftalato originario dell'India, su domanda di un produttore esportatore indiano.

La proposta di regolamento del Consiglio allegata si basa sui risultati dell'inchiesta svolta, che riguarda unicamente l'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente interessato.

L'inchiesta ha accertato che il livello delle sovvenzioni è inferiore rispetto all'inchiesta precedente e che il mutamento intervenuto, giustificante tale calo, è di carattere duraturo.

Anteriormente i dazi antidumping non sono stati istituiti nella loro totalità, per evitare una doppia imposizione vista la precedente istituzione dei dazi compensativi. Occorre ora tener conto dei livelli inferiori delle sovvenzioni al fine di adeguare i margini di dumping precedentemente fissati.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento modificativo presentata in allegato.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea e regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non trova applicazione.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2011/0213 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare gli articoli 19 e 24,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

2. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

3. Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000[2], un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India ("il paese interessato") ("l'inchiesta antisovvenzioni iniziale"). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007[3], ha imposto un dazio compensativo definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni ("inchiesta di riesame antisovvenzioni"). Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008[4] del Consiglio a seguito di un riesame intermedio parziale ("ultima inchiesta di riesame"). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L'aliquota del dazio varia tra 0 e 106,5 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t ("attuali misure compensative").

4. Misure antidumping in vigore

5. Con il regolamento (CE) n. 2604/2000[5], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originarie, tra l'altro, dell'India ('l'inchiesta antidumping iniziale"). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007[6], ha imposto un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni ("inchiesta di riesame antidumping"). Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio a seguito dell'ultima inchiesta di riesame antisovvenzioni. Le misure, stabilite al livello di eliminazione del pregiudizio, consistevano in dazi antidumping specifici. L'aliquota del dazio variava tra 87,5 e 200,9 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l'aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammontava a 153,6 EUR/t ("attuali misure antidumping").

6. Con la decisione del 29 novembre 2000[7] la Commissione ha accettato gli impegni offerti da diversi produttori esportatori che stabilivano un prezzo minimo all'importazione ("impegni").

7. Apertura di un riesame intermedio parziale

8. Una domanda di riesame intermedio parziale ("il presente riesame") ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base è stata presentata da Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET ("il richiedente" o "Reliance"). La domanda si limitava all'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti di Reliance e le vendite del richiedente all'Unione sono regolamentate dagli impegni.

9. Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che, per neutralizzare le sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che l'importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell'aliquota del dazio ad esso attualmente applicabile. Questa riduzione del livello generale delle sovvenzioni sarebbe dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi conferiti dal regime di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme – "DEPB").

10. In data 10 giugno 2010, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 19 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [8]. Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente.

11. Parti interessate dall'inchiesta

12. La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

13. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

14. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato.

15. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Mumbai, in India, e presso la sede del governo indiano a Nuova Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio) e a Mumbai (ufficio regionale della direzione generale del Commercio estero).

16. Periodo dell'inchiesta di riesame

17. L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

18. Inchiesta antidumping parallela

19. In data 10 giugno 2010[9] la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale degli attuali dazi antidumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[10] ("regolamento antidumping di base"), riguardante soltanto il dumping in relazione al richiedente.

20. L'inchiesta antidumping parallela ha evidenziato che le circostanze relative al dumping non si sono alterate in maniera significativa e duratura, perciò la stessa si è conclusa senza apportare modifiche alle attuali misure antidumping applicabili a Reliance.

21. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

22. Prodotto in esame

23. Il prodotto in esame è il polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell'India ("il prodotto in esame"), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

24. Prodotto simile

25. L'inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all'Unione è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell'impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati vanno considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame si limitava alla determinazione delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni in merito al prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato dell'Unione.

26. RISULTATI DELL'INCHIESTA

27. Sovvenzioni

28. Secondo le informazioni del governo indiano e del richiedente e le risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, in base ai quali si presume si concedano sovvenzioni:

Regimi nazionali:

a) Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme - "AAS");

b) Regime di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - "DEPBS");

c) Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - "EPCGS");

d) Focus Market Scheme - "FMS";

e) Focus Product Scheme - "FPS";

f) Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme – "ITES").

Regimi regionali:

g) Regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Invesment Incentive Scheme) del governo del Gujarat

29. I regimi alle lettere da a) ad e) di cui sopra hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 ("legge sul commercio estero"). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy – "FTP"), pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati regolarmente. Due documenti dell'FTP risultano pertinenti nella fattispecie per il PIR, ovvero l'FTP 04-09 e l'FTP 09-14, l'ultimo dei quali è entrato in vigore nell'agosto 2009. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 04-09 e l'FTP 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, vol. I (Handbook of Procedures, rispettivamente "HOP I 04-09" e "HOP I 09-14"). Tale manuale è aggiornato regolarmente.

30. Il regime alla lettera f) è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

31. Il regime alla lettera g) è amministrato dal governo del Gujarat sulla base della propria politica di incentivi industriali.

32. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme - "AAS")

a) Base giuridica

33. La descrizione dettagliata del regime figura ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché ai paragrafi da 4.1 a 4.30A dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

34. L'AAS si articola in sei diversi sottoregimi, descritti dettagliatamente al considerando 22. Essi differiscono, tra l'altro, dal punto di vista dell'ammissibilità. Possono beneficiare dell'AAS per esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori "collegati" a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell'AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le "esportazioni presunte", di cui al paragrafo 8.2 dell'FTP 04-09 e FTP 09-14, come i fornitori delle cosiddette Unità orientate all'esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle "esportazioni presunte" nel quadro dei sottoregimi Advance release order (ARO) e back-to-back inland letter of credit.

c) Attuazione pratica

35. Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

36. i) esportazioni fisiche: è il sottoregime principale, che permette l'importazione in esenzione da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all'esportazione. In questo contesto, la parola "fisica" indica che il prodotto da esportare deve lasciare il territorio indiano. L'autorizzazione specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto destinati all'esportazione;

37. ii) fabbisogno annuo: questo tipo di autorizzazione non è collegato ad un prodotto specifico, ma ad un gruppo di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare dell'autorizzazione può importare in esenzione da dazio - fino a una soglia il cui valore dipende dall'andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente - qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;

38. iii) forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare i fattori produttivi in esenzione da dazio e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito;

39. iv) esportazioni presunte: tale sottoregime permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio i fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come "esportazioni presunte" alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di beni alle EOU e a società che hanno sede in una zona economica speciale (SEZ);

40. v) ARO: il titolare AAS che ha intenzione di procurarsi i fattori produttivi da fonti indiane, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In tal caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale i vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.3 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all'esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso dei dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;

41. vi) back-to-back inland letter of credit: anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l'autorizzazione per le importazioni dirette, solo relativamente al valore e al volume dei beni acquistati in India e non importati. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte).

42. Durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, il richiedente ha ottenuto, per quanto riguarda il prodotto in esame, solo vantaggi relativi a un sottoregime, ovvero iv) AAS per esportazioni presunte. Non è quindi necessario valutare la compensabilità dei restanti sottoregimi.

43. Per quanto riguarda il ricorso all'AAS per esportazioni presunte durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono specificati nell'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull'autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale regime è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms. Le Standard Input/Output Norms esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in esame, e sono pubblicate dal governo indiano.

44. Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva deve tenere per legge un registro del consumo effettivo ("una contabilità corretta e accurata") dei beni importati in esenzione da dazio/acquistati sul mercato interno per ciascuna autorizzazione, in uno specifico formato (paragrafi 4.26 e 4.30 e appendice 23 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14). Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

45. L'obbligo di esportazione va soddisfatto entro un determinato periodo di tempo dal rilascio dell'autorizzazione (24 mesi, con 2 proroghe di 6 mesi ciascuna consentite).

46. È emerso che non esiste alcun collegamento tra i fattori produttivi importati e i prodotti finiti esportati. I fattori produttivi ammissibili possono essere anche le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a monte. Inoltre è emerso che, nonostante sia obbligatorio, la società non ha tenuto un registro del consumo per ciascuna autorizzazione, a norma del considerando 24 ("appendice 23"), verificabile da un contabile esterno. Sebbene non abbia soddisfatto tale prescrizione, la società ha beneficiato dei vantaggi dell'AAS che, considerando la sopravvalutazione delle Standard Input/Output Norms, sono stati tra l'altro superiori a quelli previsti dalle relative disposizioni giuridiche.

d) Conclusioni

47. L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del governo indiano che ha conferito un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta.

48. Inoltre, l'AAS per le esportazioni presunte è chiaramente condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro del regime in questione una società non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione.

49. Il presente riesame ha pertanto confermato che il principale sottoregime di cui si è beneficiato in questo caso non può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Non si tratta di un sistema conforme alle norme enunciate nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato efficacemente il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le Standard Input/Output Norms non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo effettivo, poiché sono state giudicate troppo generose ed è emerso che i vantaggi in eccesso conferiti non sono recuperati dal governo indiano. In effetti, il governo indiano non ha effettuato un controllo efficace sulla corretta tenuta del registro del consumo effettivo. Inoltre, il governo indiano non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, titolo II , paragrafo 5 e allegato III, titolo II , paragrafo 3 del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario. Infine, è emerso che, nonostante sia prescritto dalla legge, non è in realtà garantito l'intervento di contabili iscritti all'albo professionale nel processo di verifica.

50. L'AAS per le esportazioni presunte è pertanto compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

51. Mancando un sistema legittimo di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all'importazione solitamente esigibili all'importazione di fattori produttivi. In merito occorre notare che il regolamento di base non prevede soltanto compensazioni per le restituzioni "in eccesso" dei dazi. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base, solamente le restituzioni eccessive dei dazi possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Se manca un'adeguata procedura di controllo, tale eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall'allegato II, titolo II, e dall'allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare la remissione in eccesso dei dazi. Al contrario, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

52. L'importo della sovvenzione per il richiedente è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito del sottoregime delle esportazioni presunte durante il PIR (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tale importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

53. L'aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha beneficiato durante il PIR nel quadro del presente regime è pari allo 0,52%.

54. Regime di credito sui dazi d'importazione ("DEPBS")

a) Base giuridica

55. Il regime DEPBS è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.3 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché al capitolo 4 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

56. Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica

57. Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale regime. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. Queste sono calcolate sulla base delle Standard Input/Output Norms (cfr. considerando 24) e dell'incidenza dei dazi doganali sul contenuto di tali importazioni presunte, indipendentemente dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati. L'aliquota DEPBS per il prodotto in esame durante il PIR dell'attuale inchiesta si è attestata all'8%, con un valore massimo di 58 Rs/kg.

58. Per poter beneficiare di questo regime, una società deve esportare. Al momento dell'operazione di esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Affinché i beni possano essere esportati, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l'esportatore è informato del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il governo indiano non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere un credito DEPBS. L'aliquota DEPBS per calcolare il vantaggio è quella vigente al momento in cui è stata redatta la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato.

59. È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo il principio della competenza, come entrate sui conti commerciali. I crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei beni strumentali. I beni importati beneficiando di tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (con il pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

60. Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono riguardare una quantità illimitata di operazioni di esportazione. Le domande vanno presentate entro tre mesi dall'esportazione, tuttavia - come stabilisce chiaramente il paragrafo 9.3 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14 - le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10% della concessione).

61. Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

d) Conclusioni sul DEPBS

62. Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal governo indiano poiché sono usati per compensare dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo indiano relative al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

63. Il DEPBS è altresì condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

64. Tale regime non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, come sostiene il produttore esportatore indiano che ha collaborato. Esso non è conforme alle norme severe di cui all'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l'esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente i beni, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

65. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio per il beneficiario effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta del riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento dell'effettuazione dell'operazione di esportazione nell'ambito del presente regime. In questa fase il governo indiano è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base costituisce un contributo finanziario.

66. È emerso che i vantaggi derivanti dal DEPBS sono stati concentrati sul prodotto in esame. Pertanto si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti per tutte le operazioni di esportazione del prodotto in esame effettuate durante il PIR.

67. Laddove sono state presentate richieste motivate, per calcolare l'importo delle sovvenzioni (numeratore) sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

68. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

69. Considerato quanto precede, l'aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente regime per il richiedente durante il PIR è pari al 7,52%.

70. Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - "EPCGS")

a) Base giuridica

71. Il regime EPCGS è descritto nel dettaglio al capitolo 5 dell'FTP 04-09 e dell'FTP 09-14 nonché al capitolo 5 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

72. Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori "collegati" a produttori e i fornitori di servizi.

c) Attuazione pratica

73. Purché successivamente esporti i prodotti, un'impresa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di un'imposta, il governo indiano rilascia una licenza EPCGS. Il regime prevede una riduzione del 3% del dazio all'importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro dello stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all'esportazione. Secondo l'FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0% nel quadro del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve.

74. Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in esenzione da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

d) Conclusioni sul regime EPCGS

75. L'EPCGS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo indiano, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che gli sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore dato che i dazi risparmiati sulle importazioni ne migliorano la liquidità.

76. L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

77. L'EPCGS non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all'allegato I, lettera i), non riguardano i beni strumentali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

78. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati e utilizzati nel segmento petrolchimico e in altri settori in cui la società ha beneficiato di tali vantaggi, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine sono stati ritenuti appropriati i tassi d'interesse commerciali applicati dal richiedente sulle proprie vendite durante il PIR.

79. Conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del settore petrolchimico e degli altri settori che hanno beneficiato di tali vantaggi durante il PIR (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni.

80. L'aliquota della sovvenzione accertata durante il PIR nel quadro del presente regime è pari all'1,49%.

81. Focus Market Scheme, "FMS"

a) Base giuridica

82. Il regime è descritto nel dettaglio ai paragrafi da 3.9.1 a 3.9.2.2 dell'FTP 04-09 e ai paragrafi 3.14.1 a 3.14.3 dell'FTP 09-14 nonché ai paragrafi da 3.20 a 3.20.3 dell'HOP I 04-09 e ai paragrafi da 3.8 a 3.8.2 dell'HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

83. Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica

84. In base a questo regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati ai sensi dell'appendice 37 C dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14 possono ricevere un credito sul dazio che va dal 2,5% al 3% del valore fob dei prodotti esportati nell'ambito del regime stesso. Alcuni tipi di attività di esportazione sono escluse dal regime, come l'esportazione di beni importati o trasbordati, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato all'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. Sono anche esclusi dal regime alcuni tipi di prodotti, come diamanti, metalli preziosi, minerali, cereali, zucchero e prodotti petroliferi.

85. I crediti sui dazi nell'ambito dell'FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Possono essere usati per pagare dazi doganali sulle importazioni successive di fattori produttivi o di beni qualsiasi, beni d'investimento compresi.

86. Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo che le esportazioni sono state effettuate e i beni spediti. Purché il richiedente fornisca alle autorità copia di tutti i documenti d'esportazione pertinenti (come ordine d'esportazione, fatture, bollette di uscita doganale, "bank realization certificates"), il governo indiano non può modificare l'assegnazione dei crediti sul dazio.

d) Conclusioni sul regime FMS

87. L'FMS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti FMS sono contributi finanziari del governo indiano, usati per compensare i dazi all'importazione: essi riducono così le entrate del governo indiano, derivanti dal pagamento di dazi, altrimenti dovute. Inoltre, i crediti FMS conferiscono un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

88. Inoltre, l'FMS è condizionato di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

89. L'FMS non può essere considerato un sistema legittimo di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi dell'FMS indipendentemente dal fatto che importino fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente i beni, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell'FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni di investimento benché quest'ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi, di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

90. L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in funzione del vantaggio conferito al beneficiario per le esportazioni del prodotto in esame, quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal richiedente secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate al momento dell'operazione di esportazione. Conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito sul fatturato generato dalle esportazioni del prodotto in esame durante il PIR (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

91. Laddove sono state presentate richieste motivate, per calcolare l'importo delle sovvenzioni (numeratore) sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

92. L'aliquota della sovvenzione accertata durante il PIR nel quadro del presente regime è pari allo 0,87%.

93. Focus Product Scheme, "FPS"

94. Nel corso dell'inchiesta si è accertato che Reliance non ha ottenuto vantaggi dal regime FPS durante il PIR. Non è stato pertanto necessario analizzare ulteriormente tale regime nell'ambito della presente inchiesta.

95. Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, "ITES")

96. Nel corso dell'inchiesta si è accertato che Reliance non ha ottenuto vantaggi dal regime ITES durante il PIR. Non è stato pertanto necessario analizzare ulteriormente tale regime nell'ambito della presente inchiesta.

97. Regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Invesment Incentive Scheme – "CIIS") del governo del Gujarat

98. Lo Stato del Gujarat accorda incentivi sotto forma di esenzione e/o differimento di imposte sulle vendite e sull'acquisto alle imprese industriali ammissibili, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone economicamente arretrate situate nel proprio territorio.

a) Base giuridica

99. Il presente regime, così come applicato dal governo del Gujarat, è descritto nel dettaglio nella risoluzione del governo del Gujarat n. INC-1095/2000(3)/I dell'11 settembre 1995, notifica del governo, dipartimento della Finanza n. (GHN-43) VAT-2006/S.5(2)(2)-TH del 1° aprile 2006 e norma 18A delle norme fiscali sull'imposta del valore aggiunto nel Gujarat (2006).

b) Ammissibilità

100. Possono beneficiare dei vantaggi previsti da questo regime le società che aprono nuovi impianti industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti in aree economicamente arretrate. Tuttavia, esistono elenchi completi di industrie non ammissibili, per evitare che le società attive in determinati campi beneficino degli incentivi.

c) Attuazione pratica

101. Per beneficiare di questo regime, le società devono investire in zone economicamente arretrate. Queste zone, che rappresentano unità territoriali nel Gujarat, sono classificate in base allo sviluppo economico in diverse categorie; altre aree sono invece escluse dall'applicazione di questi regimi di incentivi. I criteri principali per fissare l'importo degli incentivi sono l'entità degli investimenti e il tipo di zona in cui l'impresa è o sarà ubicata.

102. Gli incentivi possono essere concessi in qualsiasi momento poiché non ci sono limiti di tempo relativi alla presentazione delle richieste di incentivi o all'adempimento dei criteri quantitativi.

d) Conclusioni

103. Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, rappresentando un contributo finanziario da parte del governo del Gujarat, poiché gli incentivi concessi, nella fattispecie esenzioni dalle imposte sulle vendite e sugli acquisti, diminuiscono le entrate che gli sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, gli incentivi conferiscono un vantaggio ad una società migliorandone la situazione finanziaria, poiché le imposte dovute non vengono versate.

104. Il regime è inoltre specifico in quanto regionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto di esso beneficiano solo determinate società che hanno investito all'interno di aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione dello Stato in questione. Le società ubicate all'esterno di tali aree non sono ammissibili; il livello del vantaggio varia inoltre in base alla zona.

105. Il CIIS del governo del Gujarat è quindi compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

106. Il richiedente ha sostenuto di non soddisfare più i criteri per beneficiare dei vantaggi conferiti dal CIIS in uno dei propri stabilimenti. L'inchiesta ha confermato tale affermazione. Nel caso di un altro stabilimento, l'ammissibilità della società è cessata nel corso dell'attuale inchiesta. Le sovvenzioni percepite per le attività di tali stabilimenti non sono pertanto state considerate nel calcolo dell'importo della sovvenzione.

107. L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base all'importo delle imposte sulle vendite e sugli acquisti normalmente dovute nel periodo dell'inchiesta del riesame e che, nel quadro di tale regime, non sono state versate. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base alle vendite complessive registrate durante il periodo dell'inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. L'aliquota della sovvenzione così ottenuta ammonta allo 0,31%.

108. Importo delle sovvenzioni compensabili

109. Per il richiedente l'importo totale delle sovvenzioni compensabili, stabilito conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 10,73%. L'importo della sovvenzione supera la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

110. Si ritiene pertanto che conformemente all'articolo 18 del regolamento di base la sovvenzione sia continuata durante il PIR.

111. Carattere duraturo dei mutamenti che hanno interessato la sovvenzione

112. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato anche valutato se durante il PIR le circostanze relative alle sovvenzioni siano variate in maniera significativa.

113. È risultato che, durante il PIR, Reliance ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile del governo indiano. Inoltre, il tasso di sovvenzione calcolato durante il riesame è inferiore a quello emerso dalla precedente inchiesta del riesame. Non vi è alcun elemento di prova indicante che i regimi saranno interrotti o nuovi regimi saranno avviati in un futuro imminente.

114. Poiché è dimostrato che la società beneficia di sovvenzioni minori di quelle precedenti e che è probabile che continui a riceverne in misura inferiore a quanto emerso dalla precedente inchiesta del riesame, si conclude che continuando ad applicare l'attuale misura si supera il valore della sovvenzione compensabile che causa il pregiudizio e che il livello delle misure va dunque modificato per riflettere le nuove risultanze.

115. MISURE COMPENSATIVE E MISURE ANTIDUMPING

116. Misure compensative

117. In conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati nell'avviso di apertura, si accerta che il margine di sovvenzione del richiedente è diminuito dal 13,8% al 10,7% e che, pertanto, l'aliquota del dazio compensativo, istituito per tale produttore esportatore dal regolamento (CE) n. 1286/2008, va modificata di conseguenza.

118. L'aliquota del dazio compensativo così modificata dovrebbe essere portata al livello delle nuove aliquote di sovvenzione emerse durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell'inchiesta antisovvenzioni iniziale resta più elevato.

119. Nell'inchiesta iniziale, onde evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio non si traducano in un dazio più elevato, sono state predisposte misure sotto forma di un dazio specifico. Si ritiene che, per lo stesso motivo, tale approccio vada adottato anche nel presente riesame. L'importo riveduto del dazio specifico ammonta pertanto a 90,4 EUR/t.

120. Misure antidumping

121. La modifica dell'aliquota del dazio compensativo eserciterà un impatto sul dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 alle importazioni di PET prodotte da Reliance.

122. In tutte le inchieste precedenti, il dazio antidumping è stato adeguato al fine di evitare l'eventuale doppio computo degli effetti dei vantaggi derivanti dalle sovvenzioni all'esportazione. In merito, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base dispongono che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi per rimediare ad una stessa situazione derivante da un dumping o da una sovvenzione all'esportazione. Le inchieste precedenti, come pure il presente riesame intermedio parziale, hanno dimostrato che taluni regimi di sovvenzioni oggetto dell'inchiesta considerate come compensabili, costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. Con riferimento ad altri regimi di sovvenzioni, in particolare al CIIS del governo del Gujarat, non si è dimostrato né argomentato se e in che misura le medesime sovvenzioni siano neutralizzate due volte mediante l'imposizione al contempo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi sullo stesso prodotto importato. In particolare, nulla dimostra che per effetto del CIIS il prezzo all'esportazione di un prodotto sia diminuito in maniera diversa dal prezzo dei prodotti venduti sul mercato interno. Ne deriva che il CIIS influenza i prezzi a cui il produttore vende i propri beni sul mercato interno e sui mercati d'esportazione nello stesso modo e in egual misura.

123. In quanto tali, queste sovvenzioni influiscono sul prezzo all'esportazione del richiedente, dando così luogo a un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping definitivo accertato nell'inchiesta antidumping iniziale è dovuto in parte all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione.

124. Di conseguenza, le aliquote del dazio antidumping definitivo per il richiedente devono ora essere adeguate in modo da tener conto del livello riveduto del vantaggio conferito dalle sovvenzioni all'esportazione nel corso del PIR nel presente riesame intermedio parziale in modo da rispecchiare l'effettivo margine di dumping dopo l'imposizione del dazio compensativo definitivo adeguato che neutralizza l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

125. In altre parole occorre tener conto dei nuovi livelli delle sovvenzioni al fine di adeguare i margini di dumping precedentemente fissati.

126. L'aliquota del dazio antidumping per Reliance deve pertanto essere pari a 132,6 EUR/t.

127. Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni sulla base dei quali si intendeva proporre la chiusura dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte riguardante Reliance Industries Ltd. della tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 193/2007 è sostituita da quanto segue:

Paese | Società | Dazio compensativo (EUR/t) | Codice addizionale TARIC |

India | Reliance Industries Ltd | 90,4 | A181 |

Articolo 2

La parte riguardante Reliance Industries Ltd. della tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituita da quanto segue:

Paese | Società | Dazio antidumping (EUR/t) | Codice addizionale TARIC |

India | Reliance Industries Ltd | 132,6 | A181 |

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[2] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

[3] GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

[4] GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.

[5] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

[6] GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

[7] GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

[8] GU C 151 del 10.6.2010, pag. 17.

[9] GU C 151 del 10.6.2010, pag. 15.

[10] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

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