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Document 52010PC0737

Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

/* COM/2010/0737 def. - NLE 2010/0357 */

52010PC0737

Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe /* COM/2010/0737 def. - NLE 2010/0357 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 13.12.2010

COM(2010) 737 definitivo

2010/0357 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe negoziati per il rinnovo del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, del 23 luglio 2007[2], giunto a scadenza il 31 maggio 2010. Al termine di questi negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione e all'applicazione provvisoria del suddetto protocollo.

La proposta di regolamento in allegato si riferisce alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri interessati, per categoria di nave, secondo quanto indicato nel protocollo.

Si invita la Commissione ad adottare tale proposta e a trasmetterla al Consiglio.

ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Per la definizione delle possibilità di pesca offerte alle navi dell'Unione europea nelle acque della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe la Commissione si è basata fra l'altro sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni, tenendo anche conto delle richieste specifiche espresse dagli Stati membri nel corso del negoziato.

L'obiettivo generale è di proseguire la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe a favore del rafforzamento di un quadro di partenariato nel settore della pesca, instaurato a partire dal 2006, in particolare al fine di contribuire allo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e allo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione. A questo proposito, si ricorda la necessità di istituire un quadro propizio allo sviluppo degli investimenti in questo settore e alla valorizzazione della produzione della pesca artigianale.

Il nuovo protocollo all'accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l'applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura concernente il regolamento del Consiglio relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è avviata contemporaneamente alle procedure relative:

- alla decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, per la conclusione del nuovo protocollo, nonché

- alla decisione del Consiglio per la firma del protocollo e la sua applicazione provvisoria.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, nell'ambito del nuovo protocollo saranno autorizzati 28 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie. In conformità al trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria globale del protocollo, pari a 2 047 500 euro per l’intero periodo, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento annuo stabilito a 7 000 tonnellate per 40 navi, corrispondente a 455 000 euro all'anno, e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe pari a 227 500 euro all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.

ELEMENTI OPZIONALI

Come sopra indicato, la presente proposta di regolamento riguarda le possibilità di pesca per 40 navi europee. Tuttavia, sulla base delle valutazioni annuali dello stato degli stock, tali possibilità di pesca potranno essere corrette al rialzo o al ribasso, dando luogo a un riesame adeguato della contropartita finanziaria.

2010/0357 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

1. L'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato, il 15 luglio 2010, un nuovo protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.

2. Il (…), il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE[4] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

3. È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

4. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse all'Unione europea nell’ambito del protocollo, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro, fatta salva la ripartizione o lo scambio delle possibilità di pesca tra gli Stati membri a titolo del protocollo in questione.

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

6. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, previste dalla decisione XXX/2010/UE relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, sono così ripartite tra gli Stati membri:

7. tonniere con reti a circuizione:

Spagna | 15 unità |

Francia | 13 unità |

8. pescherecci con palangari di superficie:

Francia | 9 unità |

Portogallo | 3 unità |

9. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[5].

10. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

11. Qualora risulti che non vi è un pieno utilizzo delle possibilità di pesca indicate al paragrafo 1, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e chiede loro di confermare che non utilizzeranno dette possibilità. La mancata risposta entro un termine di dieci giorni è considerata dalla Commissione conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non utilizzano pienamente le possibilità di pesca loro accordate nel periodo considerato. In seguito alla conferma da parte dello Stato membro interessato, le possibilità di pesca inutilizzate sono messe a disposizione degli Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] Decisione n. 8627/10 del 21 aprile 2010.

[2] GU L 205 del 7 agosto 2007, pag. 59.

[3] GU C … del …, pag. .

[4] GU C … del …, pag. .

[5] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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