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Document 52005XC0526(04)

Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)

GU C 129 del 26.5.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/26


APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(2005/C 129/06)

Note esplicative adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2) del Consiglio

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (3) sono modificate come segue:

 

Alla pagina 318 sono inseriti i seguenti testi:

«8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8514 20 80

Funzionanti per perdite dielettriche

I forni a microonde destinati all'uso in ristoranti, mense, ecc. si differenziano dagli apparecchi per uso domestico di cui alla voce 8516 per la potenza resa e la capacità del forno. I forni con potenza resa superiore a 1 000 W e capacità del forno superiore a 34 litri sono considerati per uso industriale. Per i forni a microonde combinati in un unico pezzo con un grill o un altro tipo di forno, la suddetta potenza resa si riferisce solo al microonde. La classificazione di una tale combinazione non è influenzata dai criteri di capacità del forno.

I forni a microonde con potenza resa non superiore a 1 000 W e capacità del forno non superiore a 34 litri sono considerati per uso domestico (voce 8516).»

 

e

«8516 50 00

Forni a microonde

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8514 20 80.»

 

A pagina 333 è inserito il seguente punto 4:

8548 90 90

altri

«4.

Elementi di ferrite o di altri materiali ceramici (ad esempio dei tipi utilizzati nei circolatori per apparecchi di trasmissione ad altissima frequenza o come filtri ad alta frequenza nei cavi elettrici) che costituiscono componenti elettrici atti ad essere utilizzati anche in macchine o apparecchi classificabili sotto varie voci del presente capitolo».


(1)  GU L 256 del 7.9. 1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.

(3)  GU C 256 del 23.10.2002, pag. 1.


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