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Document 52004PC0606

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

/* COM/2004/0606 def. */

52004PC0606

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche /* COM/2004/0606 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2006, gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).

2. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della medesima direttiva occorre stabilire valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1 nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tal fine la Commissione è coadiuvata dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE [1] relativa ai rifiuti secondo la procedura prevista dall'articolo 7 della direttiva 2002/95/CE.

[1] Modificata da ultimo dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

La Commissione ha pertanto presentato, il 10 giugno 2004, al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE un progetto di decisione da sottoporre al voto. La proposta non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata.

Conformemente alla procedura istituita all'articolo 18 summenzionato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

[2] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

considerando quanto segue:

(1) Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali.

(2) I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [3],

[3] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota:

"Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º luglio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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