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Document 32023R1781

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/28/2023/INIT

GU L 229 del 18.9.2023, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj

18.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2023

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale e della transizione digitale dell’Unione: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell’energia, delle comunicazioni e dell’automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Poiché rivestono un ruolo fondamentale per l’economia digitale, i semiconduttori sono potenti strumenti per favorire la sostenibilità e la transizione verde, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell’economia attuale e della società nonché della difesa e della sicurezza, l’Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento, con conseguenze significative. Le attuali perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip. La responsabilità di mantenere nell’Unione una forte base industriale, competitiva e sostenibile, che promuova l’innovazione per l’intera gamma di chip, spetta in primo luogo agli Stati membri.

(2)

È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione riducendo le dipendenze, potenziare la sovranità digitale, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità, la sicurezza, l’adattabilità e la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i partner strategici internazionali.

(3)

Tale quadro persegue due obiettivi generali. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione, garantire l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità, nonché rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione attraverso la messa in comune di conoscenze, competenze, risorse e punti di forza comuni. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza a lungo termine e la capacità di innovare dell’Unione e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore delle tecnologie dei semiconduttori al fine di accrescerne la robustezza per contrastare le perturbazioni.

(4)

È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, in conformità dell’articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali misure non dovrebbero comportare l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l’Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione dell’ecosistema dei semiconduttori in tutta l’Unione, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare, produrre, imballare, riutilizzare e riciclare semiconduttori avanzati. L’iniziativa «Chip per l’Europa» («iniziativa») istituita dal presente regolamento dovrebbe sostenere tali obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell’Unione e il loro sfruttamento industriale sostenibile. L’iniziativa dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l’integrazione di sistemi in tali tecnologie, e dovrebbe approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l’Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori nell’Unione, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.

(5)

A causa dell’ubiquità dei semiconduttori, le recenti carenze hanno avuto effetti negativi diretti o indiretti sulle imprese in tutta l’Unione e hanno provocato forti ripercussioni economiche. L’impatto economico e sociale ha portato a una maggiore consapevolezza del pubblico e degli operatori economici e a una conseguente pressione affinché gli Stati membri affrontino le dipendenze strategiche per quanto riguarda i semiconduttori. Al tempo stesso, il settore dei semiconduttori è caratterizzato da interdipendenze lungo la catena del valore, in cui nessuna singola zona geografica domina tutte le fasi della catena del valore. Questo carattere transfrontaliero è ulteriormente sottolineato dalla natura dei prodotti a semiconduttori quale fattore abilitante per le industrie a valle. Sebbene la produzione di semiconduttori possa essere concentrata in alcune regioni, le industrie utilizzatrici sono distribuite in tutta l’Unione. In tale contesto, la sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori possono essere affrontate al meglio mediante norme di armonizzazione dell’Unione, in forza dell’articolo 114 TFUE. È necessario un quadro normativo unico e coerente che armonizzi determinate condizioni affinché gli operatori possano realizzare progetti specifici che contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Dovrebbe inoltre essere istituito un meccanismo coordinato di monitoraggio, mappatura strategica, prevenzione delle crisi e risposta alle stesse per affrontare le carenze di approvvigionamento e prevenire gli ostacoli all’unità del mercato interno, evitando differenze di risposta tra gli Stati membri.

(6)

Il rafforzamento delle infrastrutture critiche e della sicurezza dell’Unione nonché della sua leadership tecnologica esige chip all’avanguardia e maturi, in particolare per garantire settori strategici adeguati alle esigenze future.

(7)

Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell’Unione, il regolamento dovrebbe istituire un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di favorire un’attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l’attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione in materia di cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

(8)

Data la natura globale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all’Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori globale, interdipendente e più efficiente. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sulle questioni relative al coordinamento di tali sforzi e al rafforzamento della cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto, se del caso, dei pareri dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e di altri portatori di interessi.

(9)

Conformemente agli obblighi internazionali e ai requisiti procedurali applicabili, l’Unione e gli Stati membri potrebbero dialogare, anche a livello diplomatico, con partner strategici internazionali che presentano vantaggi nell’industria dei semiconduttori, al fine di cercare soluzioni per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e affrontare future perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, come quelle derivanti da restrizioni all’esportazione da paesi terzi e individuare la disponibilità di materie prime e prodotti intermedi. Ciò potrebbe implicare, se del caso, un coordinamento nell’ambito dei consessi internazionali pertinenti, la conclusione di accordi di investimento o commerciali o altri sforzi diplomatici conformemente ai requisiti procedurali applicabili o un dialogo con i pertinenti portatori di interessi.

(10)

Per dare seguito all’impegno assunto di soddisfare le esigenze di forza lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe garantire sinergie con i programmi dell’Unione esistenti e dovrebbe sostenere e incoraggiare gli Stati membri nella messa a punto di iniziative che contribuiscano allo scambio di conoscenze accademiche con partner strategici internazionali.

(11)

Un chiaro obiettivo perseguito dall’Unione è promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di conoscenze sulla base degli interessi dell’Unione, dei vantaggi reciproci, degli impegni internazionali e, nella misura del possibile, della reciprocità. Tuttavia, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale (PI), la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di tecnologie emergenti sensibili nel settore dei semiconduttori potrebbero compromettere gli interessi di sicurezza dell’Unione. In tale contesto, la Commissione sta esaminando proposte concrete per rafforzare i quadri di controllo delle esportazioni e degli investimenti dell’Unione. Inoltre, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero cooperare con i partner strategici per rafforzare la leadership tecnologica e industriale congiunta conformemente ai requisiti procedurali applicabili.

(12)

I costi nel settore dei semiconduttori sono molto elevati sia per quanto riguarda sviluppo e innovazione sia per la costruzione di impianti di test e convalida all’avanguardia a sostegno della produzione industriale. Tali costi hanno ripercussioni dirette sulla competitività e sulla capacità di innovazione dell’industria dell’Unione, come pure sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Le recenti carenze nell’Unione e nel mondo e la rapida evoluzione delle sfide tecnologiche e dei cicli di innovazione che interessano la catena del valore dei semiconduttori hanno evidenziato la necessità di potenziare i punti di forza esistenti dell’Unione, aumentandone in tal modo la competitività, la resilienza, la capacità di ricerca e di innovazione, attraverso l’istituzione dell’iniziativa.

(13)

La responsabilità di mantenere nell’Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. La natura e la portata delle sfide della ricerca e dell’innovazione per i semiconduttori richiedono tuttavia un’azione concertata a livello dell’Unione.

(14)

Al fine di dotare l’Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere il ruolo guida dei suoi investimenti nella ricerca e nell’industria al più alto livello e colmare l’attuale divario tra ricerca e sviluppo (R&S) e fabbricazione, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire. Le attuali sfide dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione richiedono il conseguimento di una capacità su larga scala ed esigono uno sforzo collettivo da parte degli Stati membri, che disporranno del sostegno dell’Unione per quanto attiene allo sviluppo e alla diffusione di una capacità su larga scala. Tale sforzo collettivo comprende la messa a disposizione di risorse finanziarie in linea con l’ambizione dell’iniziativa di sostenere lo sviluppo e la disponibilità diffusa di capacità innovative e di ampie infrastrutture digitali, che comprende una piattaforma di progettazione virtuale, le linee pilota, anche per i chip quantistici, e la diffusione di conoscenze, abilità e competenze a vantaggio dell’intero ecosistema dei semiconduttori. Per conseguire tale obiettivo, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. A tale riguardo, i dispositivi a semiconduttore e i processi di fabbricazione offrono notevoli opportunità per ridurre l’impatto ambientale delle industrie, in particolare in termini di carbonio, contribuendo in tal modo alle ambizioni, ad esempio, della comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica», del dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU». L’iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell’applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l’energia e i materiali necessari per la produzione e l’uso nell’intero ciclo di vita dei semiconduttori.

(15)

Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sia sul lato dell’offerta che sul lato della domanda dell’attuale ecosistema dei semiconduttori, l’iniziativa dovrebbe comprendere cinque obiettivi operativi. In primo luogo, per rafforzare la capacità di progettazione dell’Unione, l’iniziativa dovrebbe sostenere azioni volte a creare una piattaforma di progettazione virtuale disponibile in tutta l’Unione. La piattaforma di progettazione virtuale dovrebbe collegare le comunità di società di progettazione, start-up, PMI e titolari di PI e fornitori di strumenti con le organizzazioni di ricerca e tecnologia, al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo di tecnologia.

(16)

In secondo luogo, al fine di fornire la base per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, l’iniziativa dovrebbe sostenere il potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e lo sviluppo di nuove linee per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia e di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione. Le linee pilota dovrebbero permettere all’industria di collaudare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione dei sistemi ai livelli più elevati di maturità tecnologica, oltre il livello 3 ma al di sotto del livello 8, riducendo al contempo il più possibile gli impatti ambientali. Gli investimenti dell’Unione nelle linee pilota, unitamente agli investimenti degli Stati membri e del settore privato, sono necessari per affrontare l’attuale sfida strutturale e le carenze del mercato qualora gli impianti non fossero disponibili nell’Unione e il potenziale di innovazione e la competitività dell’Unione a livello globale ne risultassero quindi ostacolati.

(17)

In terzo luogo, al fine di accelerare lo sviluppo innovativo dei chip quantistici e delle tecnologie dei semiconduttori associate, comprese quelle basate su materiale semiconduttore o integrate con la fotonica, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l’iniziativa dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e gli impianti di test e convalida di chip quantistici prodotti attraverso le linee pilota.

(18)

In quarto luogo, per promuovere l’uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l’Unione, l’iniziativa dovrebbe fornire agli Stati membri la possibilità di istituire almeno un centro di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro, potenziando i centri esistenti o creando nuovi impianti. L’accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di test, e ai centri di competenze dovrebbe essere aperto a un’ampia gamma di utilizzatori e dovrebbe essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI e agli istituti accademici a prezzi ridotti e in via preferenziale. Tale accesso, accordato anche ai partner della ricerca internazionale e ai partner commerciali, può favorire un maggiore arricchimento reciproco e un aumento del know-how e dell’eccellenza, contribuendo nel contempo al recupero dei costi.

(19)

In quinto luogo, la Commissione dovrebbe istituire un apposito strumento di sostegno per gli investimenti nei semiconduttori, nell’ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come «fondo per i chip», che proponga soluzioni di capitale e di debito, compreso un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti di promozione nazionali. Le attività del fondo per i chip dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore, anche per altre imprese nella catena del valore dei semiconduttori. A tale riguardo, è opportuno fornire sostegno e orientamenti chiari, in particolare alle PMI, al fine di assisterle nella procedura di domanda. In tale contesto, si prevede che il Consiglio europeo per l’innovazione apporti un sostegno specifico ulteriore, per mezzo di sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati.

(20)

Al fine di superare i limiti dell’attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l’integrazione, l’arricchimento reciproco e la redditività dell’investimento nei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell’Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l’ambizione dell’Unione e degli Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell’economia digitale, l’iniziativa dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell’Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l’industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L’attuazione dell’iniziativa è progettata in modo da mettere in comune le risorse dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell’Unione, nonché del settore privato. L’iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri e dell’Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l’ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, test e sperimentazione e la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell’iniziativa, in particolare le attività del fondo per i chip, dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito del fondo InvestEU.

(21)

Il sostegno a titolo dell’iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato ed efficiente in termini di costi alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall’elevata intensità di capitale, dall’alto rischio e dalla complessità dell’ecosistema dei semiconduttori, e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto in tutta l’Unione.

(22)

L’attuazione dell’iniziativa dovrebbe essere affidata principalmente all’impresa comune «Chip» istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio (6) («impresa comune “Chip”»).

(23)

L’iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall’Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (Orizzonte Europa) e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) con l’obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell’Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello globale, in linea con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale». Si prevede inoltre che saranno mobilitati investimenti privati per integrare il finanziamento dell’iniziativa, contribuendo al conseguimento dei suoi obiettivi. Ad integrazione di tali attività, l’iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(24)

Al fine di consentire sinergie tra i programmi dell’Unione e degli Stati membri, i programmi di lavoro dell’impresa comune «Chip» nell’ambito dell’iniziativa dovrebbero, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera k), e all’articolo 137, lettera a bis), del regolamento (UE) 2021/2085, distinguere chiaramente le azioni a sostegno della ricerca e dell’innovazione nel settore dei semiconduttori da quelle volte a sviluppare parti della catena di approvvigionamento, in modo da garantire l’adeguata partecipazione di soggetti pubblici e privati.

(25)

Al fine di agevolare l’attuazione di azioni specifiche sostenute dall’iniziativa, quali la piattaforma di progettazione virtuale o le linee pilota, è necessario prevedere come opzione un nuovo strumento giuridico, ossia il consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium – ECIC). L’ECIC dovrebbe essere dotato di personalità giuridica e pertanto il soggetto richiedente, che presenta una domanda relativa ad azioni specifiche che saranno finanziate dall’iniziativa, può essere lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono. Tuttavia, a norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2085, gli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro nel quadro dell’iniziativa sono aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti, e la selezione delle proposte per il finanziamento non si basa su una forma giuridica specifica di cooperazione. L’obiettivo principale dell’ECIC dovrebbe consistere nell’incoraggiare una collaborazione efficace e strutturale tra soggetti giuridici, comprese le organizzazioni di ricerca e tecnologia, l’industria e gli Stati membri. L’ECIC dovrebbe contare sulla partecipazione di almeno tre membri, segnatamente Stati membri, o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di conseguire un’ampia rappresentanza in tutta l’Unione. Essendo dotato di personalità giuridica, un ECIC godrebbe di una sufficiente autonomia per stabilire la propria composizione, la governance, il finanziamento, il bilancio, le modalità per il versamento di contributi finanziari e in natura da parte dei suoi membri, nonché il coordinamento, la gestione della PI e i metodi di lavoro. I membri dell’ECIC dovrebbero poter disporre della massima flessibilità nel determinare il diritto applicabile, la sede legale e i diritti di voto. La selezione dei soggetti giuridici pubblici e privati che attuano il piano di lavoro dell’ECIC dovrebbe essere equa, trasparente e aperta. Per garantire un accesso equo e paritario alla partecipazione, un ECIC dovrebbe essere aperto a nuovi membri, segnatamente Stati membri o soggetti giuridici pubblici o privati, per tutta la sua durata. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter aderire a un ECIC in qualsiasi momento in qualità di membri a pieno titolo o osservatori, mentre altri soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero poter aderire in qualsiasi momento a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’ECIC. Il comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip» dovrebbe essere in grado di verificare l’apertura di un ECIC e di raccomandare, se necessario, l’adozione di determinate misure correttive. La costituzione di un ECIC non dovrebbe comportare l’istituzione effettiva di un nuovo organismo dell’Unione. Il consorzio dovrebbe colmare le lacune nel pacchetto di strumenti di cui l’Unione dispone per combinare i finanziamenti degli Stati membri, il bilancio dell’Unione e gli investimenti privati ai fini dell’attuazione delle azioni specifiche sostenute dall’iniziativa. La Commissione non dovrebbe essere membro dell’ECIC.

(26)

Un ECIC che non comprende soggetti privati tra i suoi membri deve essere riconosciuto come organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (9) e come organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (10). Un ECIC che comprende soggetti privati tra i suoi membri non dovrebbe essere riconosciuto come organismo internazionale o organizzazione internazionale.

(27)

La R&S all’interno dell’Unione è sempre più esposta a pratiche finalizzate all’appropriazione indebita di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti, quali il furto di proprietà intellettuale, i trasferimenti forzati di tecnologia e lo spionaggio economico. Al fine di evitare ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione e sugli obiettivi dell’iniziativa, è necessario adottare un approccio che garantisca la protezione dell’accesso e dell’utilizzo per quanto riguarda risultati o informazioni sensibili, compresi i dati e il know-how, la sicurezza e il trasferimento di proprietà dei risultati, nonché dei contenuti protetti da diritti di PI generati in relazione all’iniziativa o a seguito di azioni sostenute dalla stessa. Per garantire tale protezione, qualsiasi azione sostenuta dall’iniziativa e finanziata dai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale dovrebbe rispettare le pertinenti disposizioni di tali programmi, ad esempio per quanto riguarda la partecipazione di soggetti stabiliti in paesi terzi associati al programma, le convenzioni di sovvenzione, la proprietà e la protezione, la sicurezza, la valorizzazione e la divulgazione, il trasferimento, la concessione di licenze e i diritti di accesso. Nell’attuazione di tali programmi è possibile stabilire disposizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda le limitazioni ai trasferimenti e alla concessione di licenze a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695 e la limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in determinati paesi associati o in altri paesi terzi per motivi connessi alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694. Inoltre, il trattamento delle informazioni sensibili, la sicurezza, la riservatezza nonché la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di PI dovrebbero essere disciplinati dal diritto dell’Unione, tra cui le direttive (UE) 2016/943 (11) e 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dal diritto nazionale. La Commissione e gli Stati membri possono proteggere i trasferimenti di tecnologia per motivi connessi agli interessi di sicurezza a livello dell’Unione e nazionale in relazione agli investimenti effettuati in impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(28)

Per facilitare l’accesso alle competenze tecniche e garantire la diffusione delle conoscenze in tutta l’Unione, nonché il sostegno alle diverse iniziative in materia di competenze, è opportuno istituire una rete di centri di competenza. A tal fine, l’impresa comune «Chip» dovrebbe stabilire la procedura per l’istituzione dei centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull’esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento. I centri di competenza che costituiscono la rete dovrebbero essere selezionati dall’impresa comune «Chip» e dovrebbero disporre di una sostanziale autonomia generale per definire la loro organizzazione, composizione e metodologia di lavoro. Tuttavia, la loro organizzazione, composizione e metodologia di lavoro dovrebbero essere conformi e contribuire agli obiettivi del presente regolamento e dell’iniziativa.

(29)

I centri di competenza dovrebbero contribuire a mantenere la posizione di punta dell’Unione per quanto riguarda le capacità di ricerca, sviluppo, innovazione e progettazione nel settore dei chip concentrandosi sulla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione e della progettazione, mettendo inoltre l’accento sulla produzione. La promozione del potenziale umano e delle competenze attraverso l’istruzione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) fino al livello post-dottorale è fondamentale per conseguire tale obiettivo. In particolare, i centri di competenza dovrebbero fornire servizi ai portatori di interessi nel settore dei semiconduttori, comprese le start-up e le PMI. Tra gli esempi figurano l’agevolazione dell’accesso alle linee pilota e alla piattaforma di progettazione virtuale, l’offerta di formazione e sviluppo delle competenze, il sostegno alla ricerca di investitori, l’utilizzo delle competenze locali esistenti o il raggiungimento dei pertinenti mercati verticali. I servizi dovrebbero essere forniti in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Ciascun centro di competenza dovrebbe essere collegato alla rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, farne parte e fungere da punto di accesso per altri nodi della rete. A tale riguardo, dovrebbero essere massimizzate le sinergie con strutture analoghe esistenti, quali i poli europei dell’innovazione digitale istituiti a norma del programma Europa digitale. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare un polo europeo dell’innovazione digitale esistente incentrato sui semiconduttori come centro di competenza ai fini del presente regolamento, purché non sia violato il divieto di doppio finanziamento.

(30)

La progettazione di chip è una capacità fondamentale per l’attuazione di qualsiasi innovazione e funzionalità in soluzioni elettroniche adattate alle diverse applicazioni e esigenze degli utenti dei semiconduttori. In tal senso, la progettazione è al centro della catena del valore dei semiconduttori e il sostegno all’espansione delle capacità di progettazione nell’Unione riveste un’importanza fondamentale. Per riconoscere il ruolo chiave dei centri di progettazione e il loro contributo all’eccellenza europea nella progettazione avanzata di chip attraverso l’offerta di servizi o il rafforzamento delle competenze e delle capacità di progettazione nell’Unione, la Commissione dovrebbe poter attribuire il marchio di «centro di progettazione di eccellenza». Considerata la loro importanza ai fini della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, i centri di progettazione di eccellenza dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Per contribuire alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure di sostegno, in modo proporzionale, se tali centri di progettazione di eccellenza sono PMI. Ciò non pregiudica la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato a norma degli articoli 107 e 108TFUE, se del caso, né la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2022, dal titolo «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» («disciplina RSI degli aiuti di Stato»). La disciplina RSI degli aiuti di stato mira ad agevolare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione che, a causa di carenze del mercato, non avrebbero luogo in assenza di sostegno pubblico. A tale riguardo, sulla base della disciplina RSI degli aiuti di stato, gli Stati membri, a determinate condizioni, potrebbero fornire alle imprese e alla comunità della ricerca gli incentivi necessari per effettuare tali importanti attività e investimenti in questo settore. Ai sensi della disciplina RSI degli aiuti di stato potrebbero essere consentite intensità massime di aiuto fino all’80 % per gli aiuti a favore di progetti di R&S di medie imprese e fino al 90 % per quelli di piccole imprese. Inoltre, per massimizzare le sinergie, i centri di competenza istituiti nell’ambito dell’iniziativa che si concentrano sulla progettazione di chip all’avanguardia dovrebbero poter chiedere di ricevere il marchio di «centro di progettazione di eccellenza». Al tempo stesso, gli Stati membri potrebbero designare un «centro di progettazione di eccellenza» come loro centro di competenza candidato.

(31)

Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di fabbricazione e delle relative capacità di progettazione, garantendo in tal modo la sicurezza dell’approvvigionamento e rafforzando la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, può essere opportuno un sostegno pubblico, a condizione che ciò non comporti distorsioni nel mercato interno. A tale riguardo, è necessario armonizzare determinate condizioni affinché gli operatori realizzino progetti specifici a livello dell’Unione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e distinguere tra due tipi di impianto, vale a dire: impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell’UE. Il modello di business dovrebbe essere il fattore distintivo per la qualifica di uno o dell’altro tipo di impianto. Le fonderie aperte dell’UE offrono capacità produttiva ad altre imprese. Gli impianti di produzione integrata producono per i propri scopi commerciali e potrebbero integrare nel loro modello di business, oltre alla fabbricazione, anche altre fasi della catena di approvvigionamento, come la progettazione e la vendita dei prodotti.

(32)

Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero fornire capacità nella fabbricazione dei semiconduttori o nella produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzate prevalentemente nella fabbricazione dei semiconduttori, che siano «prime nel loro genere» nell’Unione, e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori nel mercato interno. Il fattore qualificante per un impianto «primo nel suo genere» consiste nell’apportare un elemento innovativo al mercato interno per quanto riguarda i processi di fabbricazione o il prodotto finale; tale elemento potrebbe essere basato su nodi tecnologici nuovi o esistenti. Gli elementi di innovazione pertinenti potrebbero riguardare il nodo tecnologico, o il materiale di substrato, o approcci che determinino miglioramenti in termini di potenza di calcolo o altri attributi di prestazione, efficienza energetica, livello di sicurezza o affidabilità, nonché integrazione di nuove funzionalità, quali l’intelligenza artificiale (IA), la capacità di memoria o altre. Un altro esempio di innovazione è l’integrazione di diversi processi finalizzata all’aumento dell’efficienza o all’automazione dell’imballaggio e dell’assemblaggio. Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, gli elementi di innovazione includono la riduzione quantificabile della quantità di energia, acqua o sostanze chimiche utilizzate o un miglioramento della riciclabilità. Tali elementi di innovazione potrebbero applicarsi sia ai nodi tecnologici maturi che a quelli all’avanguardia. Tale innovazione non dovrebbe ancora essere presente in misura sostanziale né dovrebbe essere prevista all’interno dell’Unione. Ad esempio, un’innovazione simile nell’ambito dell’R&S o della produzione su piccola scala non escluderebbe necessariamente la successiva qualifica come impianto «primo nel suo genere». L’installazione di un impianto sia nuovo che sostanzialmente aggiornato potrebbe portare alla qualifica di impianto «primo nel suo genere».

(33)

Qualora offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell’impianto, una fonderia aperta dell’UE dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni ottenute nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione iniziale o finale.

(34)

Ai fini della qualifica come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE, la creazione dell’impianto dovrebbe avere un chiaro impatto positivo, con effetti di ricaduta che vadano oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione a medio e lungo termine, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori e contribuire alla duplice transizione verde e digitale dell’Unione. Varie attività volte a creare effetti di ricaduta positivi possono essere prese in considerazione ai fini della qualifica di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell’UE. Tra gli esempi figurano la concessione dell’accesso agli impianti di fabbricazione dietro pagamento di una commissione di mercato; l’offerta di kit di progettazione dei processi alle imprese di progettazione virtuale più piccole o alla piattaforma di progettazione; la diffusione dei risultati delle proprie attività di R&S; l’avvio di una collaborazione nel campo della ricerca con università e istituti di ricerca europei; la cooperazione con autorità nazionali o istituti di istruzione e formazione professionale al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze; il contributo a progetti di ricerca a livello dell’Unione; oppure l’offerta di opportunità di sostegno specifico alle start-up e alle PMI. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell’UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell’Unione.

(35)

È importante che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE non siano soggetti all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico imposti da paesi terzi, che potrebbero comprometterne la possibilità di utilizzare le infrastrutture, i software, i servizi, le strutture, i beni, le risorse, la PI o il know-how loro appartenenti, necessari per adempiere l’obbligo, per cui essi dovrebbero impegnarsi, relativo agli ordini classificati come prioritari a norma del presente regolamento.

(36)

Dato il rapido sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori e per rafforzare la futura competitività industriale dell’Unione, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero investire nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione. Alla luce di ciò, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero essere in grado di testare e sperimentare nuove possibilità grazie all’accesso preferenziale alle linee pilota istituite dall’iniziativa, attraverso applicazioni accelerate per i loro servizi. Tale accesso preferenziale non dovrebbe escludere né impedire l’accesso effettivo, a condizioni eque, alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

(37)

Tenendo conto dell’importanza di una forza lavoro qualificata e competente ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero sostenere la riserva di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.

(38)

Affinché la procedura per ottenere lo status di impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell’UE sia uniforme e trasparente, la decisione di concessione dello status dovrebbe essere adottata dalla Commissione su richiesta di una singola impresa o di un consorzio di più imprese. Lo status dovrebbe essere aperto sia alla costituzione di un nuovo impianto di fabbricazione di semiconduttori che all’aumento significativo o alla trasformazione innovativa di un impianto esistente. Per riconoscere l’importanza della realizzazione coordinata e collaborativa dell’impianto previsto, la Commissione dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, della disponibilità di uno o più Stati membri in cui il richiedente intende stabilire i propri impianti a sostenerne la creazione. Inoltre, nel valutare la solvibilità del piano aziendale, la Commissione potrebbe tener conto dei risultati complessivi del richiedente.

(39)

Dati i diritti connessi al riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE, la Commissione dovrebbe monitorare se le strutture cui è stato concesso tale status continuino a soddisfare i requisiti stabiliti nel presente regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe avere il diritto di riesaminare e, se necessario, revocare lo status e, di conseguenza, i diritti connessi a tale status. Qualsiasi decisione sulla revoca dello status dovrebbe essere adottata solo previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori ed essere adeguatamente motivata. Di conseguenza, l’impresa che gestisce un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell’UE dovrebbe avere la possibilità di chiedere proattivamente un riesame della durata dello status o dei piani di attuazione qualora circostanze esterne impreviste, quali gravi perturbazioni aventi un impatto economico diretto sull’impianto riconosciuto, possano avere conseguenze sulla sua capacità di soddisfare i criteri. Per tener conto del fatto che la maggior parte dei diritti sono concessi nel periodo di creazione, gli impianti dovrebbero rimanere soggetti all’obbligo di rispettare gli ordini classificati come prioritari anche in caso di revoca dello status per il periodo rimanente fino alla scadenza dello status.

(40)

Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per attrarre investimenti nel settore dei semiconduttori dell’Unione e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno, compresi incentivi, e prevedere un sostegno amministrativo nell’ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE, senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. Per garantire l’applicazione corretta ed efficiente delle norme in materia di aiuti di Stato, nella sua comunicazione dell’8 febbraio 2022, dal titolo «Una normativa sui chip per l’Europa», la Commissione ha già riconosciuto la necessità di una valutazione caso per caso per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi a impianti avanzati di produzione di semiconduttori al fine di salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza della catena di approvvigionamento dell’Unione, generando nel contempo impatti positivi significativi sull’economia in generale. Inoltre, le procedure per il riconoscimento quali «impianti di produzione integrata» o «fonderie aperte dell’UE» e per l’autorizzazione degli aiuti di Stato, se del caso, saranno condotte in parallelo al fine di accelerare il processo decisionale. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell’UE conformemente al diritto dell’Unione. Nel fornire misure di sostegno agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE, gli Stati membri dovrebbero poter valutare l’opportunità di definire requisiti non discriminatori in materia di protezione intellettuale, sicurezza, compresa la cibersicurezza, e riservatezza, e potrebbero raccomandare misure di attenuazione per far fronte ai rischi specifici connessi alle interferenze, ai trasferimenti forzati di tecnologia e al furto di PI da parte di soggetti di paesi terzi.

(41)

Al fine di incoraggiare la creazione delle necessarie capacità di progettazione correlate, gli Stati membri possono fornire sostegno a tali attività in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato basate sugli articoli 107 e 108 TFUE, ivi compreso a norma della disciplina RSI degli aiuti di Stato o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (14).

(42)

È necessario che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE siano creati il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE. Gli Stati membri dovrebbero poter nominare un’autorità che agevoli e coordini le procedure di rilascio delle autorizzazioni, la quale potrebbe designare un coordinatore che funga da punto di contatto unico per il progetto. Ove necessario per la concessione di una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (15) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la creazione e il funzionamento di tali strutture possono inoltre essere considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi di tali direttive, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Ciò non pregiudica l’applicabilità o l’attuazione di altre norme dell’Unione in materia di ambiente.

(43)

Le imprese innovative ad alta tecnologia sono sempre più esposte a pratiche finalizzate all’appropriazione indebita di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti, quali il furto di PI, la copia non autorizzata, i trasferimenti forzati di tecnologia, lo spionaggio economico o la violazione degli obblighi di riservatezza, dall’interno ed in particolare dall’esterno dell’Unione. Gli sviluppi recenti, quali il maggiore ricorso all’esternalizzazione, le catene globali del valore più lunghe e l’uso accresciuto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti compromettono la capacità di ottenere i vantaggi derivanti dal ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Al fine di garantire la protezione delle informazioni riservate, dei segreti commerciali e dei dati protetti, il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro dell’Unione e di quello internazionale in materia di applicazione e protezione dei dati e della PI, comprese la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), le direttive 2004/48/CE e (UE) 2016/943 e la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Per affrontare ulteriormente i principali rischi per la catena di approvvigionamento, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità prevista dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) di effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, come è stato effettuato per le reti 5G conformemente alla raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione (20), al fine di individuare, per settore, minacce e vulnerabilità pertinenti e di individuare misure, piani di attenuazione e migliori pratiche per contrastare le dipendenze critiche, i potenziali singoli punti di vulnerabilità, le minacce, le vulnerabilità e gli altri rischi associati alla catena di approvvigionamento.

(44)

Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, fabbricati in modo sostenibile, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su chip a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l’Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all’industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale elevato.

(45)

Alla luce di quanto precede, la Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori e con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, dovrebbe individuare i settori e i prodotti che si basano sulle tecnologie dei semiconduttori o ne fanno ampio uso e che necessitano di chip certificati verdi, affidabili e sicuri. L’individuazione di tali settori e prodotti potrebbe stimolare l’adozione di norme europee e internazionali per la gestione del rischio.

(46)

Alla luce delle complessità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del rischio di future carenze, il presente regolamento dovrebbe fornire strumenti per un approccio coordinato in materia di mappatura strategica e monitoraggio del settore dei semiconduttori e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.

(47)

L’obiettivo di una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dovrebbe essere quello di fornire un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’Unione nei settori globali dei semiconduttori al fine di fornire una base per misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. A tal fine, la mappatura strategica dovrebbe individuare fattori quali i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall’approvvigionamento di semiconduttori, le principali industrie utilizzatrici e le loro esigenze attuali e attese, i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi, le strozzature del settore dei semiconduttori dell’Unione, le esigenze attuali e attese in termini di competenze e l’accesso a una forza lavoro qualificata e, se del caso, il potenziale impatto delle misure del pacchetto di strumenti di emergenza. La mappatura strategica dovrebbe basarsi su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e, se necessario, su dati ottenuti tramite richieste di informazioni su base volontaria da parte delle imprese, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.

(48)

Per prevedere le perturbazioni future nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell’Unione e del commercio all’interno dell’Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, con l’assistenza del consiglio europeo dei semiconduttori e sulla base dei risultati della mappatura strategica, dovrebbe definire e mettere a punto un elenco di indicatori di allerta precoce. Tali indicatori potrebbero includere aumenti atipici dei tempi di consegna, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell’Unione e sul mercato globale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l’effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l’effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all’esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l’effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.

(49)

Poiché le catene del valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse con vari attori, occorre un approccio coordinato in materia di monitoraggio per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l’approvvigionamento di semiconduttori e migliorare la comprensione delle dinamiche della catena del valore dei semiconduttori. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce e individuando le migliori pratiche per l’attenuazione dei rischi e il rafforzamento della trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese, in particolare le PMI.

(50)

Al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati e sicuri per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato, assicurando il segreto aziendale e la cibersicurezza.

(51)

Gli elementi rilevanti, comprese le informazioni fornite dai pertinenti portatori di interessi e dalle associazioni di categoria, dovrebbero essere comunicati al consiglio europeo dei semiconduttori per consentire un regolare scambio di informazioni e per integrare le informazioni in una panoramica del monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori.

(52)

Al fine di consentire tali attività di monitoraggio, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale. Tale elenco dovrebbe consentire l’individuazione di soggetti appropriati che rispondano alle richieste di informazioni su base volontaria. L’elenco non dovrebbe obbligatoriamente essere esaustivo. L’elenco dovrebbe essere gestito nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza.

(53)

La disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate consentirebbe un’esecuzione efficiente dei compiti previsti dal presente regolamento e contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. Pertanto, fatte salve la procedura di bilancio e la sua autonomia amministrativa, la Commissione dovrebbe utilizzare in modo ottimale le risorse così da poter svolgere efficacemente i propri compiti ed esercitare i poteri conferitile dal presente regolamento.

(54)

Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un’efficace catena di approvvigionamento nell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, a motivo del numero di imprese dell’Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato nell’Unione o a livello globale, della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell’interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero individuare gli operatori chiave del mercato nei loro territori.

(55)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono considerarne i potenziali effetti sulle tecnologie critiche e sui prodotti a duplice uso quali definiti all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (21), compresi i semiconduttori.

(56)

Nell’ambito del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero valutare nello specifico l’integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato. Tali questioni potrebbero essere portate all’attenzione del consiglio europeo dei semiconduttori dallo Stato membro interessato.

(57)

Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o sono in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, qualora a seguito di una segnalazione o attraverso i partner internazionali venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per discutere della gravità delle perturbazioni e dell’eventuale avvio della procedura per l’attivazione della fase di crisi e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati quale misura preventiva, nonché avviare un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare tali misure preventive. Nell’ambito di tale dialogo, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero tenere conto dei pareri dei portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe consultare e cooperare con i paesi terzi interessati per far fronte congiuntamente alle perturbazioni della catena di approvvigionamento, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali.

(58)

La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata in presenza di prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verifica in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento di semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all’interno dell’Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate, e se tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, ad esempio le apparecchiature mediche e diagnostiche, nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull’economia e sulla sicurezza dell’Unione.

(59)

Al fine di garantire una risposta agile ed efficace a tale crisi dei semiconduttori, la Commissione, qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori, dovrebbe valutare se siano soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi. Se tale valutazione fornisce prove concrete, gravi e attendibili di una crisi dei semiconduttori, la Commissione dovrebbe essere in grado di presentare al Consiglio una proposta per attivare la fase di crisi per un periodo predeterminato di 12 mesi al massimo, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare o di cessare anticipatamente la fase di crisi e, qualora tale necessità sia accertata, avviare tale procedura tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori.

(60)

Data la natura sensibile dell’attivazione della fase di crisi e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l’impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell’Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l’attivazione, la proroga e la conclusione della fase di crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

(61)

Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.

(62)

Per una risposta rapida, efficiente e coordinata dell’Unione a una crisi dei semiconduttori, è necessario fornire alla Commissione e agli Stati membri attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione operativa in atto e assicurare che possano essere adottate misure efficaci per garantire l’approvvigionamento di semiconduttori ai settori critici interessati. Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l’eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Se del caso, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà, ove necessario e proporzionato, di richiedere agli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE di accettare un ordine di produzione di prodotti di rilevanza per la crisi e a trattarlo con priorità, e di agire in qualità di centrale di committenza su mandato degli Stati membri. La Commissione dovrebbe limitare le misure a determinati settori critici. Il consiglio europeo dei semiconduttori può altresì valutare misure appropriate ed efficaci e fornire consulenza al riguardo. Inoltre, il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre misure di protezione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Il ricorso a tutte le misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare la crisi dei semiconduttori nell’interesse dell’Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare ulteriori orientamenti sull’attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

(63)

Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini del presente regolamento, tali settori critici dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento. Tale elenco dovrebbe limitarsi ai settori e ai sottosettori di cui all’allegato della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), nella versione in vigore al 19 settembre 2023, con l’aggiunta dei settori della difesa e della sicurezza, in base al loro importante ruolo nel garantire funzioni vitali per la società. Determinate misure dovrebbero essere adottate solo allo scopo di garantire l’approvvigionamento dei settori critici. La Commissione potrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di tali settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.

(64)

Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell’Unione durante la fase di crisi hanno il fine di consentire valutazioni precise della crisi dei semiconduttori o individuare e preparare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell’Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell’Unione nonché negli impianti di produzione situati in paesi terzi in cui tali imprese operano, con cui esse stipulano contratti o da cui esse acquistano forniture; il tempo di consegna medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell’Unione; o i motivi che impediscono di raggiungere la capacità produttiva. Tali informazioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell’Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non dovrebbero comportare la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri. Le informazioni concrete da richiedere possono essere elaborate sulla base del parere preliminare di un numero rappresentativo di imprese pertinenti mediante consultazione volontaria, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell’impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere utilizzate solo ai fini del presente regolamento ed essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Per garantire il pieno coinvolgimento dello Stato membro in cui l’impresa ha il suo sito di produzione, la Commissione dovrebbe trasmettere senza ritardo una copia della richiesta di informazioni all’autorità nazionale competente e, se l’autorità nazionale competente ne fa istanza, condividere con la stessa le informazioni acquisite tramite mezzi sicuri. Qualora riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, un’impresa dovrebbe informarne la Commissione in modo che la Commissione stessa possa valutare se sia giustificata una richiesta di informazioni.

(65)

Quale strumento di ultima istanza al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo ove necessario e proporzionato a tal fine, la Commissione potrebbe richiedere agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi. I potenziali beneficiari di ordini classificati come prioritari dovrebbero essere soggetti appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione a causa della carenza. Per garantire che siano utilizzati solo laddove necessario, gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere limitati ai beneficiari che, dopo aver attuato misure di attenuazione dei rischi, non sono stati in grado di evitare, ad esempio con le loro pratiche di appalto, e di attenuare l’impatto della carenza tramite altri mezzi, come l’utilizzo delle scorte esistenti. Tale obbligo può essere esteso anche agli impianti di fabbricazione di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nel contesto della ricezione di sostegno pubblico, se tale sostegno pubblico mira a promuovere la potenzialità di aumentare la capacità produttiva. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell’Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L’obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole. Il calcolo di tale prezzo può essere effettuato in base ai prezzi medi di mercato degli ultimi anni, soggetto a condizione che sia fornita la motivazione di un eventuale aumento, per esempio tenendo conto dell’inflazione o dell’aumento dei costi dell’energia. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l’obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

(66)

Con riferimento agli impianti che eseguono un ordine classificato come prioritario, può essere utile che la Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, e gli Stati membri scambino migliori pratiche concernenti l’esecuzione di tali ordini, comprese le migliori pratiche amministrative.

(67)

L’impresa interessata dovrebbe essere tenuta ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. Al fine di garantire che gli ordini classificati come prioritari siano allineati alle capacità e al portafoglio di produzione dell’impianto, la Commissione dovrebbe offrire all’impianto interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell’ordine classificato come prioritario. La Commissione non dovrebbe emettere l’ordine classificato come prioritario se l’impianto non è in grado di soddisfare l’ordine anche se prioritario, a causa di un’insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva o per motivi tecnici, o se il prodotto non è fornito o il servizio non è prestato dall’impianto, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa.

(68)

Al fine di garantire un quadro chiaro e trasparente per l’attuazione degli ordini classificati come prioritari, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca le modalità pratiche e operative. Tale atto di esecuzione dovrebbe contenere misure di salvaguardia per garantire che gli ordini classificati come prioritari siano attuati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, ad esempio un meccanismo che tenga conto degli ordini esistenti e un meccanismo che assicuri che i volumi degli ordini classificati come prioritari non eccedano quanto necessario.

(69)

Nel caso eccezionale in cui un’impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell’Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione in modo da consentire che, qualora vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici, e gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso, la Commissione possa valutare se è opportuno imporre analogamente un obbligo relativo a un ordine classificato come prioritario.

(70)

Alla luce dell’importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell’obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell’ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l’applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio (24).

(71)

L’obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa e della libertà contrattuale di cui all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e del diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17 e non li pregiudica in modo sproporzionato. Qualsiasi limitazione di tali diritti nel presente regolamento, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.

(72)

Quando è attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell’interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell’Unione, sfruttando il suo potere d’acquisto. Gli acquisti comuni dovrebbero essere utilizzati solamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori durante una crisi. L’incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all’acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi per taluni settori critici. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, l’utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori e indicarne i motivi. I dettagli procedurali dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere. Un tale accordo potrebbe includere il numero di contratti da stipulare e le condizioni degli acquisti comuni, quali i prezzi, i tempi di consegna, i quantitativi e le clausole di partecipazione e non partecipazione. Gli acquisti comuni possono comportare la firma di un contratto che copra le esigenze di tutti gli Stati membri o di più contratti, ciascuno a copertura delle esigenze di uno o più Stati membri. Inoltre, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione, l’utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti.

(73)

Durante una crisi di carenza di semiconduttori l’Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe poter esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.

(74)

Al consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe applicarsi il quadro istituzionale relativo ai gruppi di esperti, comprese le norme in materia di trasparenza per l’entità e i suoi sottogruppi, fatto salvo il presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Tali questioni dovrebbero in particolare comprendere: fornire consulenza sull’iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip»; scambiare informazioni sul funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE; discutere e preparare l’individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale elevato e importanza per la sicurezza, per i quali è necessaria una certificazione di prodotti affidabili; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre garantire l’applicazione coerente del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe altresì scambiare opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire una protezione e un’applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali. Dovrebbe fungere da forum di discussione, tra l’altro, su come rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente ai trattati. A tale scopo, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere conto dei pareri dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e di altri portatori di interessi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell’Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell’Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

(75)

Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda della parte del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. Al fine di beneficiare dell’importante consulenza sulle attività del consiglio europeo dei semiconduttori e consentire una partecipazione adeguata dei portatori di interessi, il presidente dovrebbe poter istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di stabilire modalità operative, invitando esperti e osservatori a partecipare ad hoc alle riunioni o di invitare i portatori di interessi nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, in particolare organizzazioni che rappresentano gli interessi dell’industria dei semiconduttori dell’Unione, come l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

(76)

Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i compiti in relazione all’iniziativa e per i compiti in relazione alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza, nonché al monitoraggio e alla risposta alle crisi. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente in seno al consiglio. Il presidente dovrebbe poter agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi di esperti e consultivi dell’Unione. Alla luce dell’importanza dell’approvvigionamento di semiconduttori per altri settori e della conseguente necessità di coordinamento, il presidente dovrebbe garantire la partecipazione di altre istituzioni e organi dell’Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori, ove opportuno e pertinente in relazione al meccanismo di monitoraggio e risposta alle crisi istituito nel presente regolamento. Al fine di proseguire e utilizzare il lavoro svolto in seguito all’attuazione della raccomandazione (UE) 2022/210 della Commissione (25), il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe svolgere i compiti del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori. Quando il consiglio europeo dei semiconduttori sarà operativo, tale gruppo di esperti dovrebbe cessare di esistere.

(77)

Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nell’applicare il presente regolamento e nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità nazionali competenti responsabili dell’efficace attuazione del presente regolamento e garantire che tali autorità siano adeguatamente dotate di poteri e risorse. Gli Stati membri potrebbero designare una o più autorità esistenti. Al fine di aumentare l’efficienza organizzativa negli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale con il pubblico e altre controparti a livello dell’Unione e degli Stati membri, compresi la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori, ciascuno Stato membro dovrebbe designare, nell’ambito di una delle autorità da esso designate come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un punto di contatto unico nazionale responsabile del coordinamento delle questioni relative al presente regolamento e della cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri.

(78)

Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell’applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell’assolvimento dei loro compiti, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI, le informazioni commerciali sensibili e i segreti commerciali. Tutte le informazioni acquisite nella domanda di riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell’UE, nel contesto degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere protette dal segreto professionale a norma dell’articolo 339 TFUE, nonché dalle norme interne della Commissione sul trattamento sicuro dei dati, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (26). La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti dal presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.

(79)

È opportuno che l’osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine dovrebbero essere stabiliti livelli adeguati di ammende in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni a norma del presente regolamento, tenendo conto dei diversi livelli di gravità dell’inosservanza tra entrambi gli obblighi e con massimali diversi per le PMI. Dovrebbero inoltre essere stabilite penalità di mora in caso di inosservanza dell’obbligo di accettare ed eseguire ordini classificati come prioritari, le quali dovrebbero essere proporzionate e riflettere i livelli dei prezzi sul mercato negli ultimi 90 giorni, con massimali diversi per le PMI. Oltre ai termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l’imposizione di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe inoltre accordare all’impresa o alle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate il diritto di essere ascoltate.

(80)

Al fine di rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, garantire un’attuazione e una valutazione efficaci dell’iniziativa e prevedere norme dettagliate per il marchio dei centri di progettazione di eccellenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare il presente regolamento riguardo alle azioni sostenute dall’iniziativa in modo coerente con gli obiettivi di quest’ultima e riguardo agli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione dell’iniziativa e al fine di riferire sui progressi di quest’ultima nel raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la procedura per le domande, i requisiti e le condizioni per la concessione, il monitoraggio e il ritiro del marchio dei centri di progettazione di eccellenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (27). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(81)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, in modo da conseguire gli obiettivi dell’iniziativa, la definizione delle modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari e la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

(82)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per il rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83)

Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e obiettivi generali

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro per il rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione, in particolare attraverso le misure seguenti:

a)

l’istituzione dell’iniziativa «Chip per l’Europa» («iniziativa»);

b)

la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE che sono impianti primi nel loro genere e che promuovono la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione;

c)

l’istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per la mappatura e il monitoraggio del settore dei semiconduttori dell’Unione nonché per la prevenzione delle crisi e la risposta alle carenze di semiconduttori e, se del caso, la consultazione dei portatori di interessi del settore dei semiconduttori.

2.   Il primo obiettivo generale del presente regolamento consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione e garantire l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali.

3.   Il secondo obiettivo generale, distinto dal e complementare al primo obiettivo generale di cui al paragrafo 2, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«semiconduttore»: uno degli elementi seguenti:

a)

un materiale, compresi i nuovi materiali, elementare o composto, la cui conduttività elettrica può essere modificata; o

b)

un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere funzioni elettroniche o fotoniche ben definite o entrambe;

2)

«chip»: un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione, optoelettronici, e analogici;

3)

«chip quantistico»: un dispositivo che elabora informazioni a livello di singoli sistemi quantistici, con un livello variabile di integrazione dei componenti on-chip a seconda della piattaforma quantistica utilizzata, comprese le piattaforme per la computazione quantistica, la comunicazione, il rilevamento o la metrologia;

4)

«nodo tecnologico»: uno specifico processo di fabbricazione dei semiconduttori e le relative norme di progettazione;

5)

«catena di approvvigionamento dei semiconduttori»: il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l’assemblaggio, le prove e l’incapsulamento;

6)

«catena del valore dei semiconduttori»: l’insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime e lavorate, come i gas, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, le prove, l’assemblaggio e l’incapsulamento fino all’integrazione e all’incorporazione nei prodotti finali, nonché i processi di fine vita, quali il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio;

7)

«linea pilota»: un progetto o un’azione sperimentale che affronta livelli più elevati di maturità tecnologica dai livelli da 3 a 8 per sviluppare ulteriormente un’infrastruttura abilitante necessaria per testare, dimostrare, convalidare e calibrare un prodotto o un sistema sulla base delle ipotesi del modello;

8)

«coordinatore»: un soggetto giuridico stabilito nell’Unione membro di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip e designato da tutti i membri del consorzio come principale punto di contatto con la Commissione;

9)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole o medie imprese come definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (29);

10)

«piccola impresa a media capitalizzazione»: una piccola impresa a media capitalizzazione come definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2021/695;

11)

«impianto primo nel suo genere»: un impianto di fabbricazione di semiconduttori nuovo o sostanzialmente aggiornato, o un impianto per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzato prevalentemente per la fabbricazione di semiconduttori, che offra innovazione in relazione al processo di fabbricazione o al prodotto finale non ancora presente in misura sostanziale né prevista all’interno dell’Unione, e comprenda un’innovazione riguardante miglioramenti in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza, protezione o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiale di substrato o attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell’efficienza, o che migliori la riciclabilità o riduca i fattori di produzione;

12)

«chip di prossima generazione»: i chip che vanno oltre lo stato dell’arte nell’offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell’efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente;

13)

«tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione»: le tecnologie dei semiconduttori che vanno oltre lo stato dell’arte nell’offrire miglioramenti significativi delle prestazioni funzionali, della potenza di calcolo o dell’efficienza energetica nonché altri importanti vantaggi in termini di energia e ambiente;

14)

«tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia»: lo stato dell’arte in materia di innovazione nelle tecnologie dei chip e dei semiconduttori al momento della realizzazione dei progetti;

15)

«fabbricazione di semiconduttori»: qualsiasi fase di produzione e trattamento dei wafer di semiconduttori, tra cui materiali di substrato, unità di fabbricazione iniziale e unità di fabbricazione finale, necessaria a realizzare un prodotto a semiconduttori finito;

16)

«unità di fabbricazione iniziale»: l’intero processo di lavorazione di un wafer di semiconduttore;

17)

«unità di fabbricazione finale»: l’incapsulamento, l’assemblaggio e il collaudo del prodotto a semiconduttori;

18)

«utilizzatori di semiconduttori»: imprese che producono prodotti in cui sono incorporati semiconduttori;

19)

«operatori chiave del mercato»: imprese nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la fornitura di semiconduttori;

20)

«settore critico»: qualsiasi settore di cui all’allegato IV;

21)

«prodotto di rilevanza per la crisi»: semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime e lavorate utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici, necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi e che sono interessati da una crisi dei semiconduttori e utili a garantire funzioni cruciali di un settore critico;

22)

«potenzialità produttiva»: la capacità di un impianto di produrre certi tipi di prodotto;

23)

«capacità produttiva»: il potenziale di produzione massimo di un impianto;

24)

«segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.

CAPO II

Iniziativa «Chip per l’Europa»

Articolo 3

Istituzione dell’iniziativa

1.   L’iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (30).

2.   È sostenuta da finanziamenti erogati tramite i il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale, in particolare dell’obiettivo specifico 6 del programma Europa digitale, per un importo massimo indicativo rispettivamente di 1,725 miliardi di EUR e di 1,575 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità dei regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/695.

Articolo 4

Obiettivi dell’iniziativa

1.   L’obiettivo generale dell’iniziativa è realizzare lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e sostenere attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori nell’Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia, di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e di tecnologie quantistiche all’avanguardia e l’innovazione delle tecnologie consolidate, con il risultato di rafforzare le capacità di progettazione avanzata, di integrazione dei sistemi e di produzione di chip nell’Unione e di aumentare in tal modo la competitività dell’Unione. L’iniziativa contribuisce inoltre al conseguimento della transizione verde e digitale, in particolare riducendo l’impatto climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell’economia circolare, contribuisce a posti di lavoro di qualità nell’ecosistema dei semiconduttori e affronta i principi della sicurezza fin dalla progettazione che difendano dalle minacce per la cibersicurezza.

2.   L’iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:

a)

obiettivo operativo 1: sviluppo di capacità avanzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori;

b)

obiettivo operativo 2: potenziamento delle linee pilota esistenti e sviluppo di nuove linee pilota avanzate in tutta l’Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia e di tecnologie di semiconduttori di prossima generazione;

c)

obiettivo operativo 3: sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all’avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori correlate;

d)

obiettivo operativo 4: istituzione di una rete di centri di competenza in tutta l’Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove;

e)

obiettivo operativo 5: realizzazione di attività, da descrivere collettivamente come attività del fondo per i chip per facilitare l’accesso al finanziamento del debito e al capitale proprio, anche fornendo chiari orientamenti, in particolare per le start-up, le scale-up, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione nella catena del valore dei semiconduttori, attraverso un meccanismo di finanziamento misto a titolo del Fondo InvestEU e tramite il Consiglio europeo per l’innovazione.

3.   Gli obiettivi operativi dell’iniziativa possono includere attività di sviluppo delle capacità e attività di ricerca e innovazione correlate. Tutte le attività di sviluppo delle capacità sono finanziate tramite il programma Europa digitale e le attività di ricerca e innovazione correlate sono finanziate tramite il programma Orizzonte Europa.

Articolo 5

Contenuto dell’iniziativa

L’iniziativa:

a)

nell’ambito del suo obiettivo operativo 1:

i)

crea e mantiene una piattaforma di progettazione virtuale, disponibile in tutta l’Unione, che integri i nuovi impianti di progettazione e quelli esistenti con librerie estese e strumenti di automazione della progettazione elettronica (electronic design automation – EDA);

ii)

amplia le capacità di progettazione promuovendo sviluppi innovativi, quali architetture di processori open source e altre architetture innovative, chiplet, chip programmabili, nuovi tipi di memoria, processori, acceleratori o chip a bassa potenza, costruiti in conformità dei principi della «sicurezza fin dalla progettazione»;

iii)

amplia l’ecosistema dei semiconduttori integrando i settori di mercato verticali quali la salute, la mobilità, l’energia, le telecomunicazioni, la sicurezza, la difesa e lo spazio e contribuendo ai programmi dell’Unione relativi all’ambiente, al digitale e all’innovazione;

b)

nell’ambito del suo obiettivo operativo 2:

i)

rafforza le capacità nelle tecnologie di produzione e nelle apparecchiature di fabbricazione di chip di prossima generazione, mediante l’integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, come i nodi all’avanguardia, le tecnologie di silicio completamente impoverito su isolante, i nuovi materiali semiconduttori o l’integrazione dei sistemi eterogenei e l’assemblaggio e l’incapsulamento di moduli avanzati per volumi elevati, medi o bassi;

ii)

sostiene l’innovazione su larga scala attraverso l’accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, il test, il controllo del processo, l’affidabilità dei dispositivi finali e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave;

iii)

sostiene gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE tramite l’accesso preferenziale alle nuove linee pilota e garantisce altresì l’accesso a condizioni eque alle nuove linee pilota per un’ampia gamma di utilizzatori dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione;

c)

nell’ambito del suo obiettivo operativo 3:

i)

sviluppa librerie di progettazione innovative per chip quantistici;

ii)

sostiene lo sviluppo di linee pilota, camere bianche e fonderie nuovi o esistenti destinati alla prototipazione e produzione di chip quantistici per l’integrazione dei circuiti quantistici e dell’elettronica di controllo;

iii)

sviluppa impianti per testare e convalidare i chip quantistici avanzati prodotti attraverso le linee pilota, allo scopo di far circolare i riscontri sull’innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici;

d)

nell’ambito del suo obiettivo operativo 4:

i)

rafforza le capacità e offre un’ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le start-up e le PMI utilizzatrici finali, facilitando l’accesso alle capacità e strutture di cui al presente articolo e il loro utilizzo efficace;

ii)

fa fronte alla carenza e allo squilibrio tra domanda e offerta di conoscenze e competenze, attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti nella ricerca, progettazione e produzione e sostenendo l’emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) fino al livello post-dottorale per rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori, anche offrendo agli studenti opportunità di formazione adeguate, ad esempio programmi di studio duali e orientamento degli studenti, oltre alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze dei lavoratori;

e)

nell’ambito del suo obiettivo operativo 5:

i)

migliora l’effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell’Unione e ottiene un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;

ii)

fornisce sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affronta la necessità di sostenere la resilienza economica nell’insieme dell’Unione e degli Stati membri;

iii)

accelera e rende più accessibili gli investimenti nell’ambito della progettazione dei chip e delle tecnologie di fabbricazione e integrazione dei semiconduttori e mobilita i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori per l’intera catena del valore dei semiconduttori.

Articolo 6

Sinergie con i programmi dell’Unione

L’iniziativa è attuata in sinergia con i programmi dell’Unione in conformità dell’allegato III. La Commissione garantisce che il conseguimento degli obiettivi non sia ostacolato quando si fa leva sul carattere complementare dell’iniziativa ai programmi dell’Unione.

Articolo 7

Consorzi europei per l’infrastruttura dei chip

1.   Ai fini dell’attuazione delle azioni finanziate nel quadro dell’iniziativa, può essere costituito un soggetto giuridico sotto forma di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium – ECIC) in conformità del presente articolo. È possibile costituire più di un ECIC.

2.   Un ECIC:

a)

è dotato di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5;

b)

in ciascuno Stato membro interessato ha la piena capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto nazionale di tale Stato membro e in particolare, la capacità di acquisire, possedere e alienare beni mobili, beni immobili e diritti di PI, stipulare contratti e stare in giudizio;

c)

ha una sede legale unica ubicata nel territorio di uno Stato membro;

d)

è costituito da almeno tre membri («membri fondatori»), segnatamente Stati membri, o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di conseguire un’ampia rappresentanza in tutta l’Unione;

e)

garantisce che, a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 che costituisce l’ECIC, altri Stati membri possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri, che altri soggetti giuridici pubblici o privati possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’ECIC e che gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possano aderirvi in qualità di osservatori senza diritto di voto, notificandolo all’ECIC;

f)

designa un coordinatore.

3.   Il coordinatore di un potenziale ECIC, per conto di tutti i membri fondatori, presenta alla Commissione una domanda scritta. Tale domanda contiene quanto segue:

a)

una domanda di costituzione dell’ECIC indirizzata alla Commissione, compreso un elenco dei membri fondatori che compongono il consorzio;

b)

una descrizione dei compiti principali, delle attività e delle risorse necessarie per completare le azioni stabilite nella domanda;

c)

il progetto di statuto dell’ECIC che include almeno gli elementi seguenti:

i)

la durata e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 10;

ii)

il regime di responsabilità, a norma dell’articolo 8;

iii)

la sede legale e la denominazione dell’ECIC;

iv)

l’ambito dei compiti e delle attività dell’ECIC;

v)

la composizione, comprese le condizioni e la procedura di modifica della composizione;

vi)

il bilancio, comprese le modalità dei contributi finanziari e in natura dei suoi rispettivi membri;

vii)

la titolarità dei risultati;

viii)

la governance, compresi il processo decisionale e i ruoli specifici;

ix)

se del caso, i diritti di voto;

d)

una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’ECIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio a decorrere dalla sua costituzione, entro i limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, fissati in un accordo tra i membri dell’ECIC;

e)

una descrizione che illustra nel dettaglio in che modo le azioni intraprese dall’ECIC contribuiscono agli obiettivi pertinenti di cui all’articolo 4, compresa una panoramica del previsto impatto degli eventuali finanziamenti pubblici;

f)

una dichiarazione attestante che l’ECIC è tenuto a svolgere le proprie attività in conformità dei principi di una sana gestione di bilancio per l’esercizio della propria responsabilità finanziaria.

4.   La Commissione esamina le domande sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

competenze, know-how e capacità adeguati dei soggetti proposti come membri fondatori dell’ECIC in materia di semiconduttori;

b)

capacità di gestione, personale e risorse adeguate necessarie per adempiere al suo scopo statutario;

c)

i mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;

d)

un’adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante documenti contabili ed estratti conto bancari;

e)

i contributi dei membri dell’ECIC che sarebbero messi a disposizione dell’ECIC, con le relative modalità;

f)

l’apertura dell’ECIC a nuovi membri;

g)

la capacità dell’ECIC di assicurare la copertura delle esigenze della catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, comprese le start-up e le PMI;

h)

il contributo dell’azione che si propone di attuare ai pertinenti obiettivi di cui all’articolo 4, in particolare il suo contributo a garantire la competitività a lungo termine del settore dei semiconduttori dell’Unione.

5.   La Commissione adotta un atto di esecuzione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 riconoscendo il richiedente come un ECIC o respingendo la domanda. La Commissione ne dà di conseguenza notifica ai membri fondatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

6.   L’atto di esecuzione che costituisce l’ECIC è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.   Le modifiche dello statuto dell’ECIC sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento. L’ECIC notifica tali modifiche alla Commissione entro dieci giorni dalla loro adozione. Le notifiche contengono gli elementi seguenti:

a)

il testo delle modifiche proposte o, se del caso, adottate, compresa la data di entrata in vigore; e

b)

la versione modificata consolidata dello statuto dell’ECIC.

La Commissione può opporsi a tali modifiche entro 60 giorni dalla ricezione di tale notifica, indicando le ragioni per cui le modifiche non soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Le modifiche acquistano efficacia dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dopo che la Commissione ha rinunciato al suo diritto di opporsi o dopo che la Commissione ha ritirato la sua obiezione.

8.   L’ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività comprende una valutazione dell’impatto ambientale e sociale delle azioni finanziate ed è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. La Commissione trasmette senza indebito ritardo le relazioni annuali di attività degli ECIC al Parlamento europeo e al consiglio europeo dei semiconduttori.

9.   Qualora ritenga che l’ECIC abbia rifiutato di accettare un nuovo membro nel consorzio senza fornire motivazioni sufficienti per tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione del comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip». Il comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip», se necessario, raccomanda che l’ECIC adotti misure correttive, come una modifica dello statuto, conformemente all’articolo 137, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2085.

Articolo 8

Responsabilità dell’ECIC

1.   L’ECIC è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ECIC è limitata ai rispettivi contributi all’ECIC. I membri possono precisare nello statuto dell’ECIC che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

3.   L’Unione non è responsabile dei debiti dell’ECIC.

Articolo 9

Diritto applicabile all’ECIC e foro competente

1.   La costituzione e il funzionamento interno dell’ECIC sono disciplinati:

a)

dal diritto dell’Unione, in particolare dal presente regolamento;

b)

dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, o che lo sono soltanto parzialmente;

c)

dallo statuto dell’ECIC e dalle relative norme di attuazione.

2.   Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’ECIC, tra i membri e l’ECIC e tra un ECIC e i terzi.

Articolo 10

Scioglimento dell’ECIC

1.   Lo statuto dell’ECIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento di tale ECIC a seguito di una decisione dei suoi membri.

2.   Nel caso in cui l’ECIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’ECIC ha la propria sede legale.

Articolo 11

Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

1.   Ai fini dell’obiettivo operativo 4 dell’iniziativa, è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, integrazione dei sistemi e progettazione («rete»). La rete è composta dai centri di competenza selezionati dall’impresa comune «Chip» conformemente al paragrafo 3.

2.   I centri di competenza svolgono tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione e in stretta cooperazione con essa, in particolare in relazione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, nonché alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle università e al settore pubblico come pure agli altri portatori di interessi nella catena del valore dei semiconduttori:

a)

fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell’ambito dell’obiettivo operativo 1 dell’iniziativa, nonché alle linee pilota sostenute nell’ambito dell’obiettivo operativo 2 della stessa;

b)

sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni in materia di tecnologie dei semiconduttori, fabbricazione di semiconduttori, apparecchiature, opzioni di progettazione e schemi di sistemi, nonché l’integrazione delle nuove tecnologie dei semiconduttori utilizzando efficacemente l’infrastruttura e le altre risorse disponibili della rete;

c)

sensibilizzare e fornire o garantire l’accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le abilità e le competenze, sostenute dall’iniziativa;

d)

agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

e)

sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori e relative applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, nonché aumentare il numero di studenti e la qualità dell’istruzione nei pertinenti settori di studio fino al livello di dottorato nelle scuole ed università situate nell’Unione, agevolando le connessioni tra studenti e imprese di semiconduttori in tutta l’Unione, prestando nel contempo particolare attenzione alla partecipazione delle donne.

3.   Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva.

Il programma di lavoro dell’impresa comune «Chip» stabilisce la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull’esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo.

L’impresa comune «Chip» seleziona i centri di competenza che costituiscono la rete.

Gli Stati membri e la Commissione massimizzano le sinergie con i centri di competenza esistenti istituiti nell’ambito di altre iniziative dell’Unione quali i poli europei dell’innovazione digitale.

4.   I centri di competenza godono di una autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione, nonché i loro metodi di lavoro. L’organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dei centri di competenza sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento e dell’iniziativa.

Articolo 12

Attuazione

1.   Gli obiettivi operativi da 1 a 4 dell’iniziativa sono affidati all’impresa comune «Chips» e attuati tramite azioni definite nel suo programma di lavoro.

2.   Per rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di modificare l’allegato I riguardo alle azioni ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi dell’iniziativa di cui all’articolo 4.

3.   Per garantire un’attuazione e una valutazione efficaci dell’iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di modificare l’allegato II per quanto riguarda gli indicatori misurabili per monitorare l’attuazione e riferire in merito ai progressi dell’iniziativa nel conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 4.

4.   Al fine di garantire l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione efficaci dell’iniziativa, la relazione annuale di attività dell’impresa comune «Chip» include informazioni sulle questioni relative agli obiettivi operativi da 1 a 4 dell’iniziativa, sulla base degli indicatori misurabili di cui all’allegato II.

5.   La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dell’obiettivo operativo 5 dell’iniziativa.

CAPO III

Sicurezza dell’approvvigionamento e resilienza

Articolo 13

Impianti di produzione integrata

1.   Gli impianti di produzione integrata sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori e, se del caso, compresa la progettazione, o per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzati prevalentemente nella fabbricazione di semiconduttori nell’Unione, che possono integrare altre fasi della catena di approvvigionamento e che contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, e del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori.

2.   Al momento della presentazione della domanda in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, un impianto di produzione integrata deve qualificarsi come impianto primo nel suo genere.

3.   Un impianto di produzione integrata soddisfa i requisiti seguenti:

a)

la sua creazione ha un chiaro effetto positivo, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione nel medio-lungo periodo al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione;

b)

garantisce di non essere soggetto all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell’impresa di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;

c)

investe nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione;

d)

sostiene il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.

4.   Al fine di investire nell’innovazione continua conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli impianti di produzione integrata hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite in conformità dell’articolo 5, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l’accesso effettivo a condizioni eque alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

Articolo 14

Fonderie aperte dell’UE

1.   Le fonderie aperte dell’UE sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori nell’Unione che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell’approvvigionamento per il mercato interno e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, se del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori.

2.   Al momento della presentazione della domanda in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, una fonderia aperta dell’UE deve qualificarsi come impianto primo nel suo genere.

3.   Una fonderia aperta dell’UE soddisfa i requisiti seguenti:

a)

la sua creazione ha chiari effetti positivi, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, nel medio-lungo periodo in vista di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione, tenendo conto, in particolare, della misura in cui offre capacità produttiva dell’unità di fabbricazione iniziale o finale, o entrambe, a imprese, che non sono collegate all’impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;

b)

garantisce di non essere soggetto all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell’impresa di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;

c)

investe nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione;

d)

sostiene il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.

4.   Qualora offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell’impianto, una fonderia aperta dell’UE stabilisce e mantiene un’adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.

5.   Al fine di investire nell’innovazione continua conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, le fonderie aperte dell’UE hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite conformemente all’articolo 5, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l’accesso effettivo a condizioni eque alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

Articolo 15

Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE

1.   Qualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE.

2.   La Commissione, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori, valutala domanda tramite un processo equo e trasparente basato sugli elementi seguenti:

a)

la conformità ai criteri stabiliti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 14, paragrafo 2, e l’impegno a rispettare, rispettivamente, i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3;

b)

un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, che tenga conto di tutta la sua durata e comprenda informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;

c)

l’esperienza comprovata del richiedente nella realizzazione e nella gestione di impianti analoghi;

d)

la presentazione di un opportuno documento che attesti la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto a sostenerne la creazione;

e)

l’esistenza di politiche adeguate, comprese protezione tecnica e misure di attuazione, volte a garantire la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di PI, in particolare al fine di prevenire la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di notizie su tecnologie emergenti sensibili.

La Commissione fornisce orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato.

3.   La Commissione esamina le domande, adotta decisioni e informa i richiedenti entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione dà al richiedente la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo. La decisione della Commissione determina la durata dello status sulla base della durata prevista del progetto.

4.   La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE e informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori.

5.   Il gestore dell’impianto può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status o di modificare i suoi piani di attuazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, se ritiene tale riesame debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base di tale riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status concesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo o accettare la modifica dei piani di attuazione.

6.   Se constata che un impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, la Commissione dà al gestore dell’impianto di produzione integrata o della fonderia aperta dell’UE la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.

7.   La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate o se, nonostante il completamento della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE non soddisfa i requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori dopo avergli comunicato i motivi dell’abrogazione proposta. Qualsiasi decisione di revoca dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE è adeguatamente motivata e soggetta a un diritto di ricorso da parte dell’operatore.

8.   Gli impianti il cui status di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell’UE sia stato abrogato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, tali impianti restano soggetti all’obbligo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione dello status a norma del paragrafo 3 del presente articolo o, in caso di revisione dello status, alla durata applicabile conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 16

Interesse pubblico e sostegno pubblico

1.   Si ritiene che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, pertanto, che siano nell’interesse pubblico.

2.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di raggiungere la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE a norma dell’articolo 18.

Articolo 17

Centri di progettazione di eccellenza

1.   La Commissione può attribuire il marchio di «centro di progettazione di eccellenza» a centri di progettazione stabiliti nell’Unione che migliorano in modo significativo le capacità dell’Unione in materia di progettazione di chip innovativi attraverso la loro offerta di servizi o tramite lo sviluppo, la promozione e il rafforzamento delle competenze e delle capacità di progettazione.

2.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 37 che integrano il presente regolamento stabilendo la procedura per le domande e i requisiti e le condizioni per la concessione, il monitoraggio e il ritiro del marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Si ritiene che i centri di progettazione di eccellenza siano nell’interesse pubblico, contribuendo in tal modo alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno ai centri di progettazione di eccellenza, in particolare se tali centri di eccellenza sono PMI.

Articolo 18

Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell’UE siano esaminate in modo efficiente, trasparente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico, nel pieno rispetto del diritto e delle procedure nazionali.

2.   Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE è attribuito lo status più importante possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il presente paragrafo si applica solo qualora tale status più importante possibile a livello nazionale sia previsto dal diritto nazionale e non comporti l’obbligo per gli Stati membri di introdurre tale status.

3.   La sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori possono essere considerate un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE possono essere pertanto considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Il presente paragrafo non pregiudica l’applicabilità o l’attuazione di altre normative dell’Unione in materia di ambiente.

4.   Per ogni impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell’UE, ciascuno Stato membro interessato può designare un’autorità incaricata di agevolare e coordinare le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento.

Ogni autorità designata può nominare un coordinatore che funge da punto di contatto unico per l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE.

Se la creazione di un impianto di produzione integrata o di una fonderia aperta dell’UE prevede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri, le autorità designate pertinenti possono adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire tra loro una cooperazione e un coordinamento efficaci ed efficienti.

CAPO IV

Monitoraggio e risposta alle crisi

Sezione 1

Monitoraggio

Articolo 19

Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione

1.   La Commissione effettua una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. La mappatura strategica fornisce un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’Unione nel settore globale dei semiconduttori e individua fattori quali:

a)

i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall’approvvigionamento di semiconduttori;

b)

le principali industrie utilizzatrici nell’Unione e le loro esigenze e dipendenze attuali e attese, compresa un’analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento legati anche a investimenti insufficienti;

c)

i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, tra cui progettazione, software per la progettazione, materiali, apparecchiature di fabbricazione, fabbricazione di semiconduttori e unità di fabbricazione finali esternalizzate;

d)

le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi e le strozzature del settore dei semiconduttori dell’Unione, compreso l’accesso ai fattori di produzione;

e)

le esigenze attuali e previste in termini di competenze e l’accesso effettivo a una forza lavoro qualificata nel settore dei semiconduttori;

f)

se del caso, il potenziale impatto delle misure di crisi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sul settore dei semiconduttori.

2.   La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai risultati aggregati della mappatura strategica.

3.   Sulla base dell’esito della mappatura strategica effettuata a norma del paragrafo 1 e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l’elenco degli indicatori di allerta precoce.

4.   La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, elabora un quadro e una metodologia per una mappatura strategica del settore dei semiconduttori. Se necessario, la Commissione aggiorna il quadro e la metodologia.

5.   La mappatura strategica si basa, tra l’altro, su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e su informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, sul risultato dello svolgimento di un’analisi analoga, anche nel contesto del diritto dell’Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché sulle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per sviluppare la mappatura strategica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori della catena del valore dei semiconduttori nell’Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione utilizza mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta e il trattamento delle informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, ai fini di tali richieste di informazioni.

6.   Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 32.

7.   La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, adotta orientamenti per la fornitura di informazioni a norma del paragrafo 5. La Commissione aggiorna tali orientamenti, se del caso.

Articolo 20

Monitoraggio e anticipazione

1.   La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, effettua un monitoraggio regolare della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l’approvvigionamento o il commercio di semiconduttori. Ai fini del presente regolamento, il monitoraggio consiste nelle attività seguenti:

a)

monitoraggio degli indicatori di allerta precoce di cui all’articolo 19;

b)

monitoraggio da parte degli Stati membri dell’integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato individuati conformemente all’articolo 21 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;

c)

individuazione delle migliori pratiche per l’attenuazione preventiva del rischio e il rafforzamento della trasparenza nel settore dei semiconduttori.

La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, definisce la frequenza del monitoraggio sulla base delle esigenze del settore dei semiconduttori.

La Commissione coordina le attività relative al monitoraggio del settore dei semiconduttori, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell’articolo 19 o di altre fonti, quali i partner internazionali.

2.   La Commissione presta particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

3.   La Commissione invita gli operatori chiave del mercato, un gruppo rappresentativo di utilizzatori di semiconduttori dei settori critici, le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

4.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, agli operatori chiave del mercato, se necessario e in misura proporzionata.

5.   Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l’elenco dei contatti al fine di garantire l’interoperabilità.

6.   Tutte le informazioni acquisite a norma del presente articolo sono trattate in conformità dell’articolo 32.

7.   Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio europeo dei semiconduttori si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. La Commissione invita le organizzazioni rappresentative del settore dei semiconduttori a partecipare a tali riunioni. Se del caso, la Commissione può invitare a tali riunioni gli operatori chiave del mercato, gli utilizzatori di semiconduttori dei settori critici, le autorità o le organizzazioni rappresentative dei paesi terzi partner e gli esperti del mondo accademico e della società civile.

Articolo 21

Operatori chiave del mercato

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione conformemente all’articolo 19, identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori stabiliti nei propri territori, tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

il numero di altre imprese dell’Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;

b)

la quota di mercato detenuta a livello globale o dell’Unione dall’operatore chiave del mercato per tali servizi o beni;

c)

l’importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell’Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;

d)

l’impatto che una perturbazione dell’approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall’operatore di mercato può avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione e sui mercati dipendenti.

Sezione 2

Segnalazioni e attivazione della fase di crisi

Articolo 22

Segnalazioni e azione preventiva

1.   Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, un’autorità nazionale competente ne dà segnalazione alla Commissione senza indebito ritardo.

2.   La Commissione, qualora a seguito di una segnalazione ai sensi del paragrafo 1 o attraverso i partner internazionali, venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

a)

convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori al fine di coordinare le azioni seguenti:

i)

discutere della gravità delle perturbazioni nell’approvvigionamento di semiconduttori;

ii)

discutere se possa essere necessario e proporzionato l’avvio della procedura di cui all’articolo 23;

iii)

discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime come misura preventiva («appalto congiunto»);

iv)

avviare un dialogo con i portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

b)

per conto dell’Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a perturbazioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali che può comprendere, se del caso, un coordinamento nell’ambito dei consessi internazionali pertinenti;

c)

chiede alle autorità nazionali competenti di valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato.

3.   Qualsiasi appalto congiunto effettuato a seguito delle discussioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), è eseguito dagli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e agli articoli 56 e 57 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

Articolo 23

Attivazione della fase di crisi

1.   Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si verifica quando:

a)

vi sono gravi perturbazioni nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all’interno dell’Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate; e

b)

tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull’economia e sulla sicurezza dell’Unione.

2.   Qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze della fase di crisi sull’industria dei semiconduttori e sui settori critici dell’Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare la fase di crisi, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della fase di crisi è specificata nell’atto di esecuzione ed è al massimo pari a dodici mesi.

La Commissione riferisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni tre mesi, al consiglio europeo dei semiconduttori e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi.

4.   Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione valuta se sia opportuno prorogare la fase di crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi, e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può proporre al Consiglio di prorogare la fase di crisi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell’atto di esecuzione del Consiglio.

La Commissione può proporre di prorogare una volta o con maggior frequenza la fase di crisi qualora ciò sia debitamente giustificato.

5.   Durante la fase di crisi la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l’opportunità di una cessazione anticipata della fase di crisi. Se la valutazione lo indica, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare la fase di crisi.

Il Consiglio può cessare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

6.   Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, ove necessario.

Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, informano tempestivamente in merito alle misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori e coordinano tali misure.

7.   Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi o in caso di cessazione anticipata a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le misure adottate ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 cessano di applicarsi con effetto immediato.

8.   La Commissione aggiorna la mappatura e il monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori a norma degli articoli 19 e 20 tenendo conto dell’esperienza acquisita con la crisi entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.

Sezione 3

Risposta alla carenza

Articolo 24

Pacchetto di strumenti di emergenza

1.   Se la fase di crisi è attivata a norma dell’articolo 23 e, se necessario al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell’Unione, la Commissione può adottare la misura prevista agli articoli 25, 26 o 27 alle condizioni ivi stabilite.

2.   Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione limita l’applicazione delle misure di cui agli articoli 26 e 27 ai settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono settori critici dell’Unione e deve essere nell’interesse dell’Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.

3.   Se la fase di crisi è attivata a norma dell’articolo 23 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell’Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori può:

a)

valutare e consigliare misure di emergenza appropriate ed efficaci;

b)

valutare l’impatto previsto dell’eventuale imposizione di misure di protezione nel settore dei semiconduttori dell’Unione, valutando se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione.

4.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1 e spiega i motivi della sua decisione.

5.   La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull’attuazione e sull’uso delle misure di emergenza.

Articolo 25

Raccolta di informazioni

1.   Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell’articolo 23, la Commissione può chiedere alle imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di fornire informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell’Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri.

2.   Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. Essa effettua la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.

3.   Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza i mezzi sicuri e gestisce qualsiasi informazione acquisita ai sensi dell’articolo 32. A tal fine, le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione l’elenco dei contatti stabilito a norma dell’articolo 20, paragrafo 5.

La Commissione trasmette senza ritardo una copia della richiesta di informazioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell’impresa destinataria. Se l’autorità nazionale competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall’impresa pertinente conformemente al diritto dell’Unione.

4.   La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell’impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa precisa inoltre le sanzioni previste all’articolo 33.

5.   L’obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell’impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

6.   Qualora un’impresa fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell’articolo 33, tranne il caso in cui l’impresa abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.

7.   Qualora un’impresa stabilita nell’Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori, ne informa la Commissione, in tempo utile, in modo tale da consentire alla Commissione di richiedere all’impresa informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell’esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Articolo 26

Ordini classificati come prioritari

1.   Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell’articolo 23, la Commissione può richiedere agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi («ordine classificato come prioritario»). Tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico.

2.   Se del caso, l’obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto ad altre imprese di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell’ambito della concessione del sostegno pubblico.

3.   Quando un’impresa di semiconduttori stabilita nell’Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia un impatto significativo sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può richiedere a tale impresa, ove necessario e proporzionato, di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7.

4.   Gli ordini classificati come prioritari sono limitati ai beneficiari che sono utilizzatori di semiconduttori appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione e che, dopo aver attuato adeguate misure di attenuazione dei rischi, non sono stati in grado di evitare e attenuare l’impatto della carenza. La Commissione può chiedere a un beneficiario di presentare prove adeguate al riguardo.

5.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo sono emanati come misura di ultima istanza dalla Commissione mediante decisione. La Commissione adotta tale decisione conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell’Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell’impresa interessata e dei costi, degli sforzi e degli adeguamenti tecnici necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell’ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l’ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché, ove applicabile, le sanzioni di cui all’articolo 33 in caso di inosservanza di tale obbligo. L’ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

6.   Prima di emanare ordini classificati come prioritari a norma del paragrafo 1, la Commissione dà al destinatario individuato di un ordine classificato come prioritario la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell’ordine. La Commissione non emana l’ordine classificato come prioritario quando:

a)

l’impresa non è in grado di eseguire l’ordine classificato come prioritario a causa di un’insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell’ordine;

b)

se l’accettazione dell’ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa.

7.   Qualora sia tenuta ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, un’impresa non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l’ordine di priorità imposto.

8.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 27

Acquisti comuni

1.   Se la fase di crisi è attivata a norma dell’articolo 23, la Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, agire in qualità di centrale di committenza per conto di tutti gli Stati membri disposti a partecipare (Stato membro partecipante) per i loro appalti pubblici di prodotti necessari in caso di crisi per i settori critici (acquisto comune). La partecipazione agli acquisti comuni non pregiudica altre procedure di appalto. La richiesta di acquisti comuni è motivata ed è utilizzata esclusivamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che hanno portato alla crisi.

2.   La Commissione valuta l’utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

3.   La Commissione elabora una proposta di accordo che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere, e stabilisce il mandato in base a cui la Commissione può agire per conto degli Stati membri partecipanti.

4.   Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme per i propri appalti stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (il regolamento finanziario). La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l’acquisto di tali prodotti o per il finanziamento della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.

5.   Se l’appalto di prodotti di rilevanza per la crisi comprende finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione, possono essere stabilite condizioni particolari in accordi specifici con gli operatori economici.

6.   La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione, l’utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti, conformemente all’accordo di cui al paragrafo 3.

7.   Il ricorso agli acquisti comuni a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento finanziario.

CAPO V

Governance

Sezione 1

Consiglio europeo dei semiconduttori

Articolo 28

Istituzione e compiti del consiglio europeo dei semiconduttori

1.   È istituito il consiglio europeo dei semiconduttori.

2.   Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza, assistenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare:

a)

fornendo consulenza sull’iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip»;

b)

fornendo consulenza alla Commissione nella valutazione delle domande relative agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE;

c)

scambiando opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale, una protezione e un’applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori;

d)

discutendo e preparando l’individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale o ambientale elevato, o importanza per la sicurezza, e per i quali è quindi necessaria una certificazione di prodotti verdi, affidabili e sicuri;

e)

affrontando le questioni relative alla mappatura strategica, al monitoraggio, alle segnalazioni e all’azione preventiva e alla risposta alle crisi;

f)

fornendo consulenza sugli strumenti della fase di crisi di cui agli articoli da 24 a 27;

g)

fornendo consulenza e raccomandazioni in merito all’attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento.

3.   Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce consulenza alla Commissione su questioni concernenti la cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori. A tal fine, può prendere in considerazione i pareri dei portatori di interessi, compresi quelli dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori discute periodicamente quanto segue, e informa la Commissione dell’esito di tali discussioni:

a)

come rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto degli accordi di cooperazione internazionale esistenti con i paesi terzi;

b)

a quali paesi terzi potrebbe essere data priorità per una cooperazione internazionale rafforzata in materia di semiconduttori, considerando:

i)

complementarità e interdipendenze lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

ii)

l’effetto sull’approvvigionamento di semiconduttori delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all’esportazione, degli ostacoli agli scambi, nonché dell’effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato dell’Unione da parte di soggetti stabiliti in paesi terzi sulla base di informazioni pubblicamente disponibili;

iii)

il potenziale contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di semiconduttori, di prodotti intermedi e di materie prime necessarie per produrre semiconduttori o prodotti intermedi;

iv)

gli accordi di cooperazione esistenti tra tale paese terzo e l’Unione.

Il presente paragrafo non pregiudica le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dei trattati.

4.   Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell’Unione.

Articolo 29

Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori

1.   Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri. Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio europeo dei semiconduttori.

2.   Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti che ha.

3.   In occasione della sua prima riunione, su proposta del presidente e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il presidente può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche.

Se del caso, il presidente invita le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori, l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, i sindacati e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell’Unione a fornire un contributo a tali sottogruppi, in qualità di osservatori.

È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell’Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

Articolo 30

Funzionamento del consiglio europeo dei semiconduttori

1.   Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno una volta all’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto all’articolo 20 e all’articolo 23.

2.   Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni distinte per i compiti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), e per i compiti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettere b), d), e) e f).

3.   Il presidente convoca le riunioni e prepara l’ordine del giorno, previa consultazione dei membri del consiglio europeo dei semiconduttori, in conformità dei compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno.

La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell’articolo 28.

4.   Se del caso, il presidente coinvolge le organizzazioni rappresentative del settore dei semiconduttori e invita esperti con competenze specifiche in materia, anche provenienti da organizzazioni di portatori di interessi, e nomina osservatori che partecipino alle riunioni, anche su suggerimento dei membri. Il presidente può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi e di esperti dell’Unione. A tal fine, il presidente invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore permanente ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori, in particolare alle riunioni riguardanti il capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Il presidente garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell’Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi.

Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi. Se del caso, il consiglio europeo dei semiconduttori può invitare tali osservatori ed esperti a contribuire con informazioni e approfondimenti.

5.   Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate, in conformità dell’articolo 32.

Sezione 2

Autorità nazionali competenti

Articolo 31

Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente regolamento a livello nazionale.

2.   Qualora designi più di un’autorità nazionale competente, lo Stato membro definisce chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantisce la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.

3.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di esercitare una funzione di collegamento al fine di garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e con il consiglio europeo dei semiconduttori («punto di contatto unico»). Se uno Stato membro designa soltanto un’autorità competente, quest’ultima è anche il punto di contatto unico.

4.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell’autorità nazionale competente o di più di un’autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, compreso il punto di contatto unico designato, esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e affinché siano loro conferiti i poteri e fornite le risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate.

La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

CAPO VI

Riservatezza e sanzioni

Articolo 32

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Le informazioni acquisite nel corso dell’attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

2.   Le informazioni acquisite a norma degli articoli 15, 20 e 25, e dell’articolo 26 paragrafo 3, sono protette dal segreto professionale e godono della protezione garantita dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione e dal pertinente diritto nazionale, compresa l’attivazione delle disposizioni applicabili alla violazione di tali norme.

3.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell’articolo 28 e ai membri del comitato dei semiconduttori a norma dell’articolo 38, paragrafo 1.

4.   La Commissione predispone mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite a norma del presente regolamento.

5.   La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, le informazioni acquisite a norma degli articoli 20 e 25 unicamente in forma aggregata, impedendo la divulgazione di conclusioni sulla situazione specifica di una società in uno Stato membro, con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali per garantire un livello di riservatezza adeguato. Prima di procedere ad uno scambio di informazioni, la Commissione o gli Stati membri notificano al consiglio europeo dei semiconduttori le informazioni da condividere e i pertinenti accordi di riservatezza.

Nello scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, la Commissione designa e utilizza un punto di contatto unico nell’Unione per agevolare il trasferimento di tali informazioni o dati in modo riservato conformemente alle pertinenti procedure della Commissione.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario sulla base dell’esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 33

Sanzioni

1.   Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione può, adottare una decisione volta a:

a)

infliggere ammende quando un’impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell’articolo 25, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;

b)

infliggere ammende quando un’impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie all’obbligo di informare la Commissione in merito all’obbligo di un paese terzo a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, e dell’articolo 26, paragrafo 3;

c)

infliggere penalità di mora quando un’impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetta l’obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell’articolo 26.

2.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà alle imprese la possibilità di essere ascoltate conformemente all’articolo 36. Essa tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati da tale impresa al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.

3.   Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), non superano i 300 000 EUR.

Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 150 000 EUR.

Se l’impresa interessata è una PMI, le ammende inflitte non superano i 50 000 EUR.

4.   Le penalità di mora inflitte nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l’1,5 % del fatturato giornaliero corrente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 26 calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l’ordine classificato come prioritario è stato emesso.

Se l’impresa interessata è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero corrente.

5.   Nel determinare l’importo dell’ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche, in caso di inosservanza dell’obbligo di accettare e trattare come prioritario l’ordine classificato come prioritario stabilito all’articolo 26, e se l’impresa abbia parzialmente rispettato l’ordine classificato come prioritario, tenendo debitamente conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

6.   Quando le imprese hanno adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l’importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

7.   La Corte di giustizia ha giurisdizione illimitata per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 34

Termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell’articolo 33 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:

a)

due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell’articolo 25;

b)

due anni in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di informazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, e dell’articolo 26, paragrafo 3;

c)

tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell’articolo 26.

2.   I termini di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione. In caso di violazioni continuate o ripetute, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è commessa l’ultima infrazione.

3.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.

4.   L’interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato alla violazione.

5.   Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto un’ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 35

Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 33 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni.

2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;

b)

da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora.

4.   Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:

a)

durante il periodo concesso per il pagamento;

b)

per tutto il periodo nel quale l’esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.

Articolo 36

Diritto di essere ascoltati per l’imposizione di sanzioni

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 33, la Commissione dà all’impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito:

a)

alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;

b)

alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.   Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4.   I diritti di difesa dell’impresa interessata sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L’impresa interessata ha diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.

CAPO VII

Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 settembre 2023.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 17, paragrafo 2, entra in vigore solo se né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato dei semiconduttori»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il sui articolo 5.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 39

Modifiche al regolamento (UE) 2021/694

Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato:

1)

l’articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   I sei obiettivi specifici interconnessi del Programma sono i seguenti:»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)

obiettivo specifico 6 – Semiconduttori;»

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)»

(*1)  Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1.)»;"

3)

all’articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 8 168 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

2 019 914 000 EUR per l’obiettivo specifico 1 – Calcolo ad alte prestazioni;

b)

1 663 956 000 EUR per l’obiettivo specifico 2 – Intelligenza artificiale;

c)

1 399 566 000 EUR per l’obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia;

d)

507 347 000 EUR per l’obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate;

e)

1 002 217 000 EUR per l’obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;

f)

1 575 000 000 EUR per l’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori.»

;

4)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 6, si applica l’articolo 12.»

;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.»

;

6)

all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le sinergie dell’obiettivo specifico 6 con altri programmi dell’Unione sono descritte all’articolo 6 e nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781»;

7)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l’esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall’atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall’accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell’azione lo richiedano.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Se le condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1781 sono soddisfatte, si applica tale articolo.»

;

8)

all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.»

;

9)

nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:

«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1781.»;

10)

nell’allegato II è aggiunto il punto seguente:

«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire l’obiettivo specifico 6 sono indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1781.»;

11)

nell’allegato III è aggiunto il punto seguente:

«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Le sinergie con i programmi dell’Unione per l’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781.».

Articolo 40

Valutazione e riesame

1.   Entro il 20 settembre 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

2.   Ai fini della valutazione e del riesame del presente regolamento, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.

3.   Nello svolgere la valutazione e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. M. ALBARES BUENO


(1)   GU C 365 del 23.9.2022, pag. 34.

(2)   GU C 498 del 30.12.2022, pag. 94.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 luglio 2023.

(4)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(5)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(6)  Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).

(7)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(9)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(11)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(12)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(13)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(15)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(16)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(17)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(18)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(19)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

(20)  Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).

(21)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

(23)  Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

(24)  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

(25)  Raccomandazione (UE) 2022/210 della Commissione dell’8 febbraio 2022 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per affrontare la carenza di semiconduttori e a un meccanismo dell’UE per il monitoraggio dell’ecosistema dei semiconduttori (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 17).

(26)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(27)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(28)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(29)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(30)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(31)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(32)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(33)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

AZIONI

Descrizione tecnica dell’iniziativa: portata delle azioni

Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive sostenute dall’iniziativa sono attuate conformemente alla descrizione tecnica seguente.

Parte I

Capacità di progettazione per le tecnologie dei semiconduttori integrate

L’iniziativa sviluppa capacità di progettazione innovativa su larga scala per le tecnologie dei semiconduttori integrate mediante una piattaforma di progettazione virtuale disponibile in tutta l’Unione. La piattaforma di progettazione virtuale consisterà in nuove funzioni di progettazione innovative con librerie e strumenti estesi e integrerà un gran numero di tecnologie nuove e già esistenti (comprese tecnologie emergenti come la fotonica integrata, la tecnologia quantistica e l’intelligenza artificiale/tecnologia neuromorfica). In combinazione con gli strumenti EDA esistenti, consentirà di progettare componenti innovativi e nuovi schemi di sistemi e di dimostrare funzionalità chiave come nuovi approcci in materia di alte prestazioni, basso consumo energetico, sicurezza, architetture 3D nuove e architetture di sistema eterogenee ecc.

Lavorando in stretto contatto con le industrie utilizzatrici di un’ampia gamma di settori economici, la piattaforma di progettazione virtuale collegherà le comunità di società di progettazione, titolari di PI e fornitori di strumenti con le organizzazioni di ricerca e tecnologia (ORT), al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali sulla base dello sviluppo collaborativo di tecnologia. Saranno condivisi i rischi e i costi di sviluppo e saranno promossi nuovi metodi basati sul web per accedere agli strumenti di progettazione, con modelli di costo flessibili, specialmente per la prototipazione, e norme comuni di interfaccia.

La piattaforma di progettazione virtuale sarà costantemente aggiornata con nuove capacità di progettazione e continuerà a integrare sempre più tecnologie e progetti per processori a basso consumo (compresa le tecnologie open-source, come RISC-V). Inoltre, la piattaforma di progettazione virtuale può consentire la progettazione di altre tecnologie, come i chip programmabili basati su reti di porte programmabili dall’utilizzatore, le architetture 3D nuove e le architetture di sistema eterogenee ecc. Offrirà i suoi servizi via cloud, massimizzando l’accesso e l’apertura all’intera comunità, collegando in rete centri di progettazione esistenti e nuovi in tutti gli Stati membri.

Parte II

Linee pilota per la preparazione di produzioni innovative, test e convalida

L’iniziativa sostiene linee pilota di produzione, test e convalida in grado di colmare il divario tra ricerca e produzione di tecnologie dei semiconduttori avanzate ad esempio: architetture e materiali per l’elettronica di potenza che promuovano l’energia sostenibile e rinnovabile, lo stoccaggio dell’energia, la fabbricazione intelligente conformemente ai più elevati standard ambientali, l’automazione e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la cibersicurezza, la sicurezza funzionale, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l’integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e l’IA integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D, integrando l’elettronica e la microfluidica in sistemi eterogenei, soluzioni tecnologiche per una maggiore sostenibilità e circolarità di componenti e sistemi elettronici. Fra le aree di intervento figurano:

a)

linee pilota per sperimentare, testare e convalidare, anche attraverso kit di progettazione dei processi, le prestazioni di blocchi di PI, prototipi virtuali, nuove progettazioni e nuovi sistemi eterogenei integrati in modo aperto e accessibile.

La piattaforma di progettazione virtuale consentirà l’esplorazione progettuale di nuovi blocchi IP e nuovi schemi di sistemi che saranno testati e convalidati sulle linee pilota tramite i kit di progettazione dei processi iniziali, che forniranno un riscontro immediato per perfezionare e migliorare i modelli prima di avviarli alla fabbricazione. Fin dall’inizio, l’iniziativa amplierà diverse linee pilota esistenti, in sinergia con l’infrastruttura di progettazione, per consentire l’accesso a progetti di progettazione e prototipazione (virtuale);

b)

nuove linee pilota su tecnologie dei semiconduttori come la tecnologia di silicio completamente impoverito su isolante fino a 10-7 nm, la tecnologia avanzata GAA (gate-all-around) e nodi all’avanguardia (ad esempio al di sotto di 2 nm), integrati da linee pilota per l’integrazione di sistemi eterogenei 3D e imballaggi avanzati. Le linee pilota integreranno le ultime attività nel campo della ricerca e dell’innovazione e i relativi risultati.

Comprenderanno un’infrastruttura di progettazione specifica consistente, ad esempio, di modelli progettuali che simulano il processo di fabbricazione per gli strumenti di progettazione utilizzati per progettare circuiti e sistemi su chip. Tale infrastruttura di progettazione e una virtualizzazione di facile utilizzo delle linee pilota saranno istituite per essere direttamente accessibili in tutta l’Unione tramite la piattaforma di progettazione virtuale di cui sopra. Tale collegamento consentirà alla comunità di progettisti di testare e convalidare le opzioni tecnologiche prima che siano immesse in commercio. Assicurerà che le nuove progettazioni di chip e sistemi sfruttino appieno il potenziale delle nuove tecnologie e garantiscano un’innovazione all’avanguardia.

Insieme, queste linee pilota faranno progredire la PI dell’Unione, le competenze e l’innovazione europee nella tecnologia di fabbricazione dei semiconduttori e rafforzeranno ed espanderanno la posizione dell’Unione nel settore delle apparecchiature e dei materiali di fabbricazione nuovi per moduli di tecnologia avanzata dei semiconduttori, come ad esempio le tecnologie della litografia e dei wafer.

Saranno predisposte una concertazione e una collaborazione strette con l’industria per guidare tale espansione di capacità e l’inclusione critica fin dall’inizio di linee pilota qualificate selezionate che coinvolgono ad esempio gli imballaggi avanzati, la tecnologia di integrazione eterogenea 3D e importanti funzionalità aggiuntive come ad esempio la fotonica del silicio, l’elettronica di potenza, le tecnologie di rilevamento, il grafene di silicio, le tecnologie quantistiche ecc. Questa potente ed estesa infrastruttura di linee pilota a livello dell’Unione, strettamente connessa con l’infrastruttura di supporto alla progettazione, è fondamentale per espandere la conoscenza, la capacità e le potenzialità dell’Unione per colmare il divario in materia di innovazione fra la ricerca finanziata da enti pubblici e la fabbricazione finanziata a livello commerciale, e per aumentare sia la domanda sia la produzione nell’Unione entro la fine del decennio.

Parte III

Capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per i chip quantistici

L’iniziativa affronta le esigenze specifiche della futura generazione di componenti per l’elaborazione delle informazioni basate su principi non classici, in particolare i chip che sfruttano effetti quantistici (ossia chip quantistici) sulla base di attività di ricerca. Fra le aree di intervento figurano:

a)

librerie di progettazione innovative per chip quantistici sulla base dei processi di progettazione e fabbricazione consolidati dell’industria classica dei semiconduttori per piattaforme di qubit basati sui semiconduttori e qubit fotonici; integrate dallo sviluppo di librerie di progettazione e processi di fabbricazione innovativi e avanzati per le piattaforme di qubit alternative non compatibili con i semiconduttori;

b)

linee pilota per l’integrazione di circuiti quantistici ed elettronica di controllo per la costruzione di chip quantistici basandosi sulle ricerche in corso e sfruttandole al meglio; e per fornire accesso a fonderie e locali puliti dedicati per la prototipazione e la produzione, riducendo gli ostacoli iniziali per lo sviluppo e la produzione di piccoli volumi di componenti quantistici e accelerando i cicli di innovazione;

c)

impianti per testare e convalidare componenti quantistici avanzati, compresi quelli prodotti attraverso le linee pilota, il che permetterà di far circolare i riscontri sull’innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici.

Parte IV

Una rete di centri di competenza e di sviluppo delle capacità

L’iniziativa sostiene quanto segue:

a)

la creazione di una rete di centri di competenza in ogni Stato membro per promuovere l’uso di queste tecnologie, affinché fungano da interfaccia con la suddetta piattaforma di progettazione avanzata e le linee pilota, agevolandone l’uso efficace e fornendo capacità e competenze ai portatori di interessi, comprese le PMI utilizzatrici finali. I centri di competenza forniranno servizi innovativi all’industria, con particolare attenzione alle PMI, al mondo accademico e alle autorità pubbliche, fornendo soluzioni su misura a un’ampia gamma di utilizzatori che favoriranno una più ampia diffusione della progettazione e della tecnologia avanzata nell’Unione. Contribuiranno anche ad accrescere la forza lavoro altamente qualificata nell’Unione;

b)

per quanto riguarda le competenze, saranno organizzate azioni di formazione specifiche relative a strumenti di progettazione e tecnologie dei semiconduttori a livello locale, regionale o dell’Unione. Saranno finanziate borse di studio universitarie. Tali azioni integreranno gli impegni industriali nell’ambito del patto per le competenze, aumentando il numero di tirocini e apprendistati, in collaborazione con il mondo accademico. Si presterà attenzione anche ai programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze per i lavoratori che si trasferiscono da altri settori.

Parte V

Attività del fondo per i chip per l’accesso al capitale per le start-up, le scale-up, le PMI e altre imprese della catena del valore dei semiconduttori

L’iniziativa sostiene la creazione di un ecosistema di innovazione prospero nel campo dei semiconduttori e delle tecnologie quantistiche, favorendo un ampio accesso al capitale di rischio affinché start-up, scale-up e PMI possano sviluppare le proprie attività ed espandere la loro presenza sul mercato in modo sostenibile


ALLEGATO II

INDICATORI MISURABILI PER SORVEGLIARE L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA E PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI

1.   

Il numero di soggetti giuridici coinvolti (suddivisi per dimensione, tipologia e paese di stabilimento) nelle azioni sostenute dall’iniziativa.

In relazione all’obiettivo operativo 1 dell’iniziativa:

2.   

Il numero di strumenti di progettazione sviluppati o integrati nell’ambito dell’iniziativa.

In relazione all’obiettivo operativo 2 dell’iniziativa:

3.   

L’importo totale coinvestito dal settore privato in capacità di progettazione e linee pilota nell’ambito dell’iniziativa.

In relazione all’obiettivo operativo 3 dell’iniziativa:

4.   

Il numero di utilizzatori di semiconduttori o di comunità di utilizzatori che chiedono l’accesso a capacità di progettazione e linee pilota nell’ambito dell’iniziativa, e il numero di utilizzatori di semiconduttori o di comunità di utilizzatori che lo ottengono.

In relazione all’obiettivo operativo 4 dell’iniziativa:

5.   

Il numero di imprese che hanno utilizzato i servizi dei centri di competenza nazionali sostenuti dall’iniziativa.

6.   

Il numero di persone che hanno concluso con successo programmi di formazione sostenuti dall’iniziativa per acquisire competenze avanzate e una formazione nel campo delle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori.

7.   

Il numero di centri di competenza attivi nell’Unione nel contesto dell’iniziativa.

In relazione all’obiettivo operativo 5 dell’iniziativa:

8.   

Il numero di start-up, scale-up e PMI che hanno ricevuto capitale di rischio dalle attività del fondo per i chip e l’importo totale degli investimenti di capitale effettuati.

9.   

L’importo degli investimenti effettuati da imprese che operano nell’Unione, ivi compreso per segmento della catena del valore in cui operano.


ALLEGATO III

SINERGIE CON I PROGRAMMI DELL’UNIONE

1.   

Le sinergie dell’iniziativa con gli obiettivi specifici da 1 a 5 garantiscono che:

a)

il fulcro tematico mirato dell’iniziativa sulle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori sia complementare;

b)

gli obiettivi specifici da 1 a 5 del programma Europa digitale sostengano lo sviluppo di capacità digitali nelle tecnologie digitali avanzate, tra cui calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e cibersicurezza; e che sostengano anche competenze digitali avanzate;

c)

l’iniziativa investirà nello sviluppo di capacità per rafforzare le capacità avanzate di progettazione, produzione e integrazione dei sistemi in tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all’avanguardia e di prossima generazione per lo sviluppo di imprese innovative, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori nell’Unione, rispondendo alle esigenze di settori industriali chiave e creando nuovi mercati.

2.   

Le sinergie con Orizzonte Europa garantiscono che:

a)

sebbene le aree tematiche affrontate dall’iniziativa e diverse aree di Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;

b)

Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alla sperimentazione, al test del concetto, al test e alla prototipazione, compresa l’implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante:

i)

una dotazione di bilancio a parte, nel pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», per il polo tematico «Digitale, industria e spazio» per sviluppare tecnologie abilitanti (IA e robotica, Internet di prossima generazione, calcolo ad alte prestazioni e Big Data, tecnologie digitali fondamentali (compresa la microelettronica), combinazione del digitale con altre tecnologie);

ii)

il sostegno a infrastrutture di ricerca nell’ambito del pilastro «Scienza di eccellenza»;

iii)

l’integrazione del digitale in tutte le sfide globali (salute, sicurezza, energia e mobilità, clima ecc.); e

iv)

il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell’ambito del pilastro «Europa innovativa” (molte delle quali combineranno tecnologie digitali e altre tecnologie).

c)

l’iniziativa si concentri esclusivamente sullo sviluppo di capacità su larga scala nelle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori in tutta l’Unione. Essa investirà nelle attività seguenti:

i)

la promozione dell’innovazione sostenendo due capacità tecnologiche strettamente interconnesse che consentano la progettazione di nuovi schemi di sistemi e di testarli e convalidarli in linee pilota;

ii)

la fornitura di un sostegno mirato per sviluppare la capacità di formazione e migliorare le abilità e le competenze digitali avanzate applicate al fine di sostenere lo sviluppo e la diffusione dei semiconduttori tramite lo sviluppo tecnologico e le industrie utilizzatrici finali; nonché

iii)

una rete di centri di competenza nazionali, che faciliti l’accesso e fornisca competenze e servizi di innovazione alle comunità e alle industrie utilizzatrici finali, al fine di sviluppare applicazioni e prodotti nuovi e affrontare i fallimenti del mercato;

d)

le capacità tecnologiche dell’iniziativa siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell’innovazione, anche per le azioni sostenute tramite Orizzonte Europa;

e)

con lo sviluppo di nuove tecnologie digitali nel settore dei semiconduttori tramite Orizzonte Europa, tali tecnologie siano, ove possibile, progressivamente adottate e diffuse dall’iniziativa;

f)

i programmi di Orizzonte Europa del regolamento (UE) 2021/695 a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di coubicazione delle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrati dallo sviluppo di capacità nel settore delle abilità e competenze digitali applicate avanzate nelle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori, con il sostegno dell’iniziativa;

g)

siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l’attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure sia del programma Orizzonte Europa sia dell’iniziativa. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.

3.   

Le sinergie con i programmi dell’Unione in regime di gestione concorrente, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, garantiscono lo sviluppo e il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione regionali e locali, la trasformazione industriale e la trasformazione digitale della società e delle amministrazioni pubbliche. Tale aspetto comporta il sostegno alla trasformazione digitale dell’industria e all’applicazione dei risultati nonché l’attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. L’iniziativa integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità che sosterrà e renderà accessibili alle PMI e alle industrie utilizzatrici finali in tutte le regioni dell’Unione.

4.   

Le sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa garantiscono che:

a)

l’iniziativa si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala nei settori dei semiconduttori, con l’obiettivo di un’ampia adozione e diffusione in tutta l’Unione di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate nell’ambito di un quadro dell’Unione, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenza del mercato. L’iniziativa è attuata principalmente tramite investimenti coordinati e strategici con gli Stati membri nello sviluppo di capacità digitali per quanto riguarda le tecnologie dei semiconduttori, da condividere in tutta l’Unione e in azioni a livello dell’Unione. Questo aspetto è particolarmente rilevante nell’elettrificazione e nella guida autonoma ed è volto ad agevolare lo sviluppo di industrie utilizzatrici finali più competitive, in particolare nei settori della mobilità e dei trasporti;

b)

le capacità e le infrastrutture dell’iniziativa siano messe a disposizione per testare nuove tecnologie e soluzioni innovative da poter adottare nei settori della mobilità e dei trasporti. Il meccanismo per collegare l’Europa deve sostenere l’implementazione e l’impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti nonché in altri settori;

c)

i meccanismi di coordinamento siano istituiti in particolare mediante strutture di governance adeguate.

5.   

Le sinergie con il programma InvestEU garantiscono che:

a)

il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento di obiettivi strategici nell’ambito dell’iniziativa, sia fornito tramite il regolamento (UE) 2021/523; tali finanziamenti basati sul mercato possano essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni;

b)

un meccanismo di finanziamento misto a titolo del fondo InvestEU benefici di un finanziamento fornito tramite Orizzonte Europa o il programma Europa digitale sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

6.   

Le sinergie con Erasmus+ fanno sì che:

a)

l’iniziativa sostenga lo sviluppo e l’acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia, in collaborazione con le industrie del settore;

b)

gli aspetti di Erasmus+ relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi dell’iniziativa che riguardano l’acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.

7.   

Sono garantite sinergie con altri programmi e iniziative dell’Unione in materia di competenze e abilità.


ALLEGATO IV

SETTORI CRITICI

1.

Energia

2.

Trasporti

3.

Settore bancario

4.

Infrastrutture dei mercati finanziari

5.

Salute

6.

Acqua potabile

7.

Acque reflue

8.

Infrastrutture digitali

9.

Pubblica amministrazione

10.

Spazio

11.

Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti

12.

Difesa

13.

Sicurezza


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