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Document 32020R0786

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/786 della Commissione del 15 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/3754

    GU L 190 del 16.6.2020, p. 20–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/786/oj

    16.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 190/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/786 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2020

    che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

    (2)

    Secondo le informazioni fornite dall’India, l’autorità indiana competente ha sospeso il riconoscimento dell’«Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)». Di conseguenza tale organismo di controllo non dovrebbe più essere compreso nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (3)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 comprende la categoria di prodotti F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) per il Giappone. Tuttavia, poiché il Giappone non dispone di norme per la produzione biologica di materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, i riferimenti a tale categoria di prodotti dovrebbero essere soppressi nella voce relativa al Giappone in tale allegato. La loro soppressione consentirà agli organismi di controllo di essere riconosciuti in Giappone per tale categoria di prodotti ai fini dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Giappone è stato informato di tali modifiche.

    (4)

    Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, il nome dell’organismo di controllo «Konkuk University industrial cooperation corps» è cambiato in «KAFCC» e sono stati forniti nuovi indirizzi Internet per «Woorinong Certification» e «Neo environmentally-friendly Certification Center». È stato inoltre revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «Ecolivestock Association». Infine l’autorità coreana competente ha riconosciuto i seguenti sei organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Korea Crops Research Institute (co.ltd)», «Korea organic certification», «Jayeondeul agri-food certification institute», «Institute of Organic food Evaluation», «EverGreen Nongouhwi» e «ONNURI ORGANIC Co., Ltd.».

    (5)

    Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell’organismo di controllo «Primuslabs» è cambiato in «Primus Auditing Operations» ed è stato fornito un nuovo indirizzo Internet per tale organismo di controllo. I nomi di due organismi di controllo aggiunti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (3) sono stati indicati in modo errato e dovrebbero essere corretti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/25.

    (6)

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

    (7)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato una domanda da «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Kirghizistan per le categorie di prodotti A e D.

    (8)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina.

    (9)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Georgia alla categoria di prodotti A.

    (10)

    «BioGro New Zealand Limited» ha notificato alla Commissione la modifica del proprio indirizzo.

    (11)

    Sulla base del fascicolo presentato da «Bio.inspecta AG», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione (4) ha esteso l’ambito del suo riconoscimento alla Tunisia per le categorie di prodotti A e D. Tuttavia, poiché la Tunisia figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A e D, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento ha impedito alla Commissione di includere Bio.inspecta AG nell’allegato IV per tali categorie di prodotti. Ai fini della certezza del diritto, gli adeguamenti necessari alla voce Bio.inspecta AG nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero essere considerati una modifica, anziché una rettifica con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.

    (12)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB SrL» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Tanzania e Mozambico per le categorie di prodotti C e D.

    (13)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Cuba, Sudan e Kosovo (5) per le categorie di prodotti A, B e D e a Algeria, Bangladesh, Burundi, Repubblica del Congo, Ciad, Gambia, Guinea e Niger per le categorie di prodotti A e D ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Bielorussia alla categoria di prodotti B, per il Ghana alla categoria di prodotti D, per il Kazakhstan alle categorie di prodotti B e F e per la Moldova alla categoria di prodotti F.

    (14)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Dominica per la categoria di prodotti A ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Giappone alla categoria di prodotti F.

    (15)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» per la Serbia per le categorie di prodotti A e D.

    (16)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Bielorussia alle categorie di prodotti D e F, per il Kazakhstan alle categorie di prodotti B e D, per la Russia alla categoria di prodotti F e per il Tagikistan alle categorie di prodotti B e F.

    (17)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Japan Organic and Natural Foods Association» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Giappone alla categoria di prodotti C.

    (18)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ORSER» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kirghizistan, Kazakhstan e Turchia alle categorie di prodotti B e E.

    (19)

    «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» ha notificato alla Commissione la modifica del proprio indirizzo.

    (20)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Turkmenistan per la categoria di prodotti A.

    (21)

    La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «TÜV Nord Integra» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento all’Algeria per le categorie di prodotti A e D.

    (22)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

    Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    (2)

    l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 2 si applica a decorrere dal 3 febbraio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 18).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 106).

    (5)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


    ALLEGATO I

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    nel testo relativo all’India, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice IN-ORG-009 è soppressa;

    (2)

    il testo relativo al Giappone è così modificato:

    a)

    al punto 1, la riga relativa alla categoria F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) è soppressa;

    b)

    al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «2.

    Origine: prodotti della categoria A coltivati in Giappone e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:»;

    (3)

    nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

    a)

    le righe corrispondenti ai numeri di codice KR-ORG-006, KR-ORG-009 e KR-ORG-019 sono sostituite dalle seguenti:

    «KR-ORG-006

    KAFCC

    http://eco.konkuk.ac.kr

    KR-ORG-009

    Woorinong Certification

    https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

    KR-ORG-019

    Neo environmentally-friendly Certification Center

    https://neoefcc.modoo.at/»

    b)

    la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-025 è soppressa;

    c)

    le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

    «KR-ORG-030

    Korea Crops Research Institute (co.ltd)

    https://blog.naver.com/kor034

    KR-ORG-031

    Korea organic certification

    http://blog.daum.net/koafc2019

    KR-ORG-032

    Jayeondeul agri-food certification institute

    www.jaci.kr

    KR-ORG-033

    Institute of Organic food Evaluation

    www.ioe42.com

    KR-ORG-034

    EverGreen Nongouhwi

    http://blog.naver.com/evergreen8374

    KR-ORG-035

    ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

    https://blog.naver.com/onr77830»

    (4)

    nel testo relativo agli Stati Uniti, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-048 è sostituita dalla seguente:

    «US-ORG-048

    Primus Auditing Operations

    http://www.primusauditingops.com»


    ALLEGATO II

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    nel testo relativo a «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», al punto 3 la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

    «KG-BIO-175

    Kirghizistan

    X

    -

    -

    x

    -

    (2)

    dopo il testo relativo a «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» è inserito il testo seguente:

     

    «Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd»

    1.

    Indirizzo: Sala 315, n. 18, Jiaen, Majiaopu West Rd, Pechino, 100068

    2.

    Indirizzo Internet: www.bjchtc.com

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    «CN-BIO-182

    Cina

    X

    -

    -

    x

    -

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2021.»;

    (3)

    nel testo relativo a «Biocert International Pvt Ltd», al punto 3, la riga corrispondente alla Georgia è sostituita dalla seguente:

    «GE-BIO-177

    Georgia

    X

    -

    -

    x

    x

    (4)

    Nel testo relativo a «BioGro New Zealand Limited», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Indirizzo: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, Nuova Zelanda»;

    (5)

    nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, la riga riguardante la Tunisia è soppressa;

    (6)

    nel testo relativo a «CCPB Srl», al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

    «MZ-BIO-102

    Mozambico

    -

    -

    x

    x

    -

    -

    TZ-BIO-102

    Tanzania

    -

    -

    x

    x

    -

    (7)

    nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è così modificato:

    a)

    le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

    «BD-BIO-140

    Bangladesh

    X

    x

    BI-BIO-140

    Burundi

    X

    x

    CB-BIO-140

    Cuba

    X

    x

    x

    CG-BIO-140

    Repubblica del Congo

    X

    x

    DZ-BIO-140

    Algeria

    X

    x

    GN-BIO-140

    Guinea

    X

    x

    GM-BIO-140

    Gambia

    X

    x

    NE-BIO-140

    Niger

    X

    x

    SD-BIO-140

    Sudan

    X

    x

    x

    TD-BIO-140

    Ciad

    X

    x

    XK-BIO-140

    Kosovo (*1)

    X

    x

    x

    —»

    b)

    le righe corrispondenti a Bielorussia, Ghana, Kazakhstan e Moldova sono sostituite dalle seguenti:

    «BY-BIO-140

    Belarus

    X

    x

    x

    GH-BIO-140

    Ghana

    X

    x

    KZ-BIO-140

    Kazakhstan

    X

    x

    x

    x

    MD-BIO-140

    Moldova

    X

    x

    x

    (8)

    nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:

    a)

    la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

    «DM-BIO-154

    Dominica

    X

    —»

    b)

    la riga relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

    «JP-BIO-154

    Giappone

    x

    x

    (9)

    dopo il testo relativo a «Ecoglobe» è inserito il testo seguente:

     

    «Ecovivendi d.o.o. Belgrade»

    1.

    Indirizzo: Voje Veljkovica no.5, Belgrado 11000

    2.

    Indirizzo Internet: www.ecovivendi.rs

    3.

    Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

    Numero di codice

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    «RS-BIO-183

    Serbia

    X

    -

    -

    x

    -

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2021.»;

    (10)

    nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, le righe relative a Bielorussia, Kazakhstan, Russia e Tagikistan sono sostituite dalle seguenti:

    «BY-BIO-170

    Belarus

    X

    x

    x

    x

    KZ-BIO-170

    Kazakhstan

    X

    x

    x

    x

    RU-BIO-170

    Russia

    X

    x

    x

    x

    TJ-BIO-170

    Tagikistan

    X

    x

    x

    (11)

    nel testo relativo a «Japan Organic and Natural Foods Association», al punto 3, la riga corrispondente al Giappone è sostituita dalla seguente:

    «JP-BIO-145

    Giappone

    x

    x

    —»

    (12)

    nel testo relativo a «ORSER», al punto 3 le righe corrispondenti a Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kirghizistan, Kazakhstan e Turchia sono sostituite dalle seguenti:

    «AZ-BIO-166

    Azerbaigian

    x

    x

    -

    x

    x

    -

    BA-BIO-166

    Bosnia-Erzegovina

    x

    x

    -

    x

    x

    -

    GE-BIO-166

    Georgia

    x

    x

    -

    x

    x

    -

    IR-BIO-166

    Iran

    x

    x

    -

    x

    x

    -

    KG-BIO-166

    Kirghizistan

    x

    x

    -

    x

    x

    -

    KZ-BIO-166

    Kazakhstan

    x

    x

    -

    x

    x

    -

    TR-BIO-166

    Turchia

    x

    x

    -

    x

    x

    (13)

    nel testo relativo a «Servicio de Certificación CAAE S.L.U», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Indirizzo: Avenida Diego Martínez Barrio n. 10 3° piano modulo 12, 41013 Sevilla, Spagna»;

    (14)

    nel testo relativo a «SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’», al punto 3, la riga seguente è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

    «TM-BIO-173

    Turkmenistan

    x

    -

    -

    -

    -

    (15)

    nel testo relativo a «TÜV Nord Integra», al punto 3, la riga seguente è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

    «DZ-BIO-160

    Algeria

    x

    -

    -

    x

    -


    (*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


    ALLEGATO III

    Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, nel testo relativo agli Stati Uniti, al punto 5 le righe corrispondenti ai numeri di codice US-ORG-063 e US-ORG-067 sono sostituite dalle seguenti:

    «US-ORG-063

    Eco-Logica S.A

    http://www.eco-logica.com/

    US-ORG-067

    OnMark Certification Services

    http://onmarkcertification.com/»


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