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Document 32017R0647

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/647 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre 2016

C/2017/2164

OJ L 92, 6.4.2017, p. 41–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/647/oj

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/647 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1o agosto al 30 novembre 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Tra il 1o agosto e il 30 settembre 2016 la Polonia ha confermato e notificato alla Commissione l'insorgenza di vari focolai di peste suina africana correlati al fattore umano. Si è trattato di un'epidemia particolarmente grave in quanto la circolazione del virus è stata confermata in diverse aziende detentrici di suini domestici in una zona geografica relativamente ampia.

(2)

La Polonia ha immediatamente adottato le necessarie misure zoosanitarie in conformità della direttiva 2002/60/CE del Consiglio (2), che stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione in conformità della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (3), quale modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1236 (4), (UE) 2016/1372 (5), (UE) 2016/1405 (6) e (UE) 2016/1900 (7) della Commissione, e ha istituito zone di protezione e di sorveglianza in conformità delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1367 (8) e (UE) 2016/1406 (9) della Commissione.

(3)

Inoltre, per prevenire la diffusione della peste suina africana ed ogni ulteriore perturbazione degli scambi nel territorio polacco e fuori dei suoi confini, la Polonia ha attuato misure di prevenzione supplementari nelle zone interessate. In particolare, la circolazione e il trasporto di suini sono stati sottoposti a misure di sorveglianza più rigorose e alla commercializzazione di suini nel mercato interno sono state applicate restrizioni che vanno al di là di quelle stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

L'applicazione di tali misure ha permesso alla Polonia di evitare l'ulteriore diffusione della malattia. Le misure sanitarie dell'Unione e nazionali sono state applicate in tutte le aziende interessate fino al 18 novembre 2016.

(5)

La Polonia ha comunicato alla Commissione che tali misure hanno interessato un elevato numero di aziende suinicole e che i produttori in questione hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il 4 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

Per i suini allevati nelle zone interessate, l'aiuto dovrebbe essere concesso solo in relazione a capi macellati. L'importo dell'aiuto da versare per i capi macellati dovrebbe essere espresso come importo per chilogrammo per un numero limitato di capi. L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato tenendo conto dei prezzi rilevati dalla Polonia e dei dati ricavati da fatture per quanto riguarda i prezzi effettivamente pagati ai produttori delle zone soggette a misure di polizia sanitaria.

(7)

Alla luce delle informazioni trasmesse dalla Polonia, il numero massimo di capi ammissibili al finanziamento dovrebbe essere fissato sulla base della richiesta pervenuta da tale Stato membro.

(8)

Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e l'aiuto dovrebbe essere limitato ai capi ammissibili per i quali non è stato percepito alcun contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

(9)

È opportuno disporre che le autorità polacche competenti adottino tutte le misure necessarie e svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere controlli ex ante per quanto riguarda l'ammissibilità e la correttezza della domanda di aiuto.

(10)

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi unicamente alla produzione di suini nelle aziende ubicate nelle zone delimitate soggette alle misure zoosanitarie istituite dalla pertinente legislazione polacca e dell'Unione in relazione ai focolai di peste suina africana nel periodo dal 1o agosto al 18 novembre 2016.

(11)

Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla circolazione e al trasporto di suini per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato, una netta riduzione dei prezzi e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati al macello dal 1o agosto al 30 novembre.

(12)

Per garantire una sana gestione finanziaria di tali misure eccezionali di sostegno del mercato e un tempestivo pagamento ai produttori, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11) non dovrebbe applicarsi e i pagamenti erogati dalla Polonia ai beneficiari dopo il 30 settembre 2017 non dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(13)

Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(14)

Dato che le restrizioni connesse ai focolai di peste suina africana sono entrate in vigore in date diverse nelle zone considerate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come la data di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(15)

Al fine di garantire l'immediata attuazione delle misure da parte della Polonia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto ai produttori nel settore delle carni suine le cui aziende sono state oggetto di misure zoosanitarie di lotta contro la peste suina africana e sono ubicate nelle zone della Polonia cui fanno riferimento gli atti legislativi dell'Unione e della Polonia elencati nell'allegato. L'aiuto è concesso unicamente per la macellazione dei seguenti animali:

a)

scrofe di cui al codice NC 0103 92 11;

b)

altri suini di cui al codice NC 0103 92 19.

2.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:

a)

che gli animali siano stati allevati nelle zone della Polonia di cui al paragrafo 1 e siano stati soggetti a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana in un qualsiasi momento tra il 1o agosto 2016 e il 18 novembre 2016;

b)

che gli animali fossero presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1 alla data in cui sono state introdotte restrizioni per la zona in questione o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data in tali zone;

c)

che gli animali siano stati macellati nel periodo dal 1o agosto 2016 al 30 novembre 2016;

d)

che il produttore che chiede l'aiuto (il «richiedente») non benefici, per gli stessi animali, di aiuti di Stato, assicurazioni o aiuti finanziati mediante un contributo dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 2

1.   Per le scrofe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto è pari a 0,34 EUR per chilogrammo di peso carcassa.

2.   Per i suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), l'aiuto è calcolato per chilogrammo sulla differenza tra il prezzo comunicato dalla Polonia per la zona in cui è situata l'azienda del produttore per la settimana della consegna dei suini a un macello e il prezzo effettivamente pagato al produttore, comprovato sulla base di una fattura. L'aiuto per chilogrammo non deve superare i seguenti importi:

a)

0,23 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa fino a 93 kg;

b)

0,34 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa di oltre 93 kg ma non superiore a 105 chilogrammi;

c)

0,46 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa superiore a 105 chilogrammi.

Articolo 3

1.   La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica:

a)

l'ammissibilità del richiedente;

b)

per ciascun richiedente ammissibile, il quantitativo e la differenza di prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

c)

che i richiedenti ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti da altre fonti a compensazione delle perdite connesse alla macellazione degli animali;

d)

che gli animali per i quali è concesso l'aiuto soddisfino le condizioni connesse alle restrizioni applicabili alle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

3.   Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Articolo 4

1.   Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Polonia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017.

2.   Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 5

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per l'aiuto di cui all'articolo 1, che è concesso per un massimo di 50 000 animali complessivamente.

Articolo 6

1.   La Polonia comunica alla Commissione le misure adottate in conformità dell'articolo 3 entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Entro il 30 ottobre 2017 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurino informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'articolo 3.

3.   Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 7

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 2 è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

L'aiuto di cui all'articolo 1 è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1236 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 45).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1372 della Commissione, del 10 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia e Polonia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 38).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1405 della Commissione, del 22 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 33).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1900 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia e Polonia (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 46).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46).

(10)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(12)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO

Zone della Polonia di cui all'articolo 1

Zone della Polonia definite nei seguenti atti legislativi dell'Unione e della Polonia:

a)

atti legislativi dell'Unione:

decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26);

decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46);

parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63), quale modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1236, (UE) 2016/1372, (UE) 2016/1405 e (UE) 2016/1900.

b)

Atti legislativi della Polonia:

Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 2668, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3218);

Rozporządzenie nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3253);

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3276);

Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz.3282, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3300);

Rozporządzenie nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3301);

Rozporządzenie nr 7/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3302);

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3308, z późn. zm.);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 9/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3363);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 10/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3375);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 11/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3376);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 12/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego oraz monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3385);

Rozporządzenie nr 13/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3698);

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3571, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3612);

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowy Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7468);

Rozporządzenie nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7615, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 8028).


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