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Document 32015R0624
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/624 of 14 April 2015 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Patata Rossa di Colfiorito (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/624 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata Rossa di Colfiorito (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/624 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata Rossa di Colfiorito (IGP)]
GU L 103 del 22.4.2015, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/624 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2015
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata Rossa di Colfiorito (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Patata Rossa di Colfiorito» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Patata Rossa di Colfiorito» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Patata Rossa di Colfiorito» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 432 del 2.12.2014, pag. 8.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).