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Document 32015R0149

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/149 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «metilprednisolone» Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 26 del 31.1.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/149/oj

    31.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/149 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2015

    che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «metilprednisolone»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

    visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati all'utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

    (3)

    Il metilprednisolone figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite, per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

    (4)

    L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere gli equidi nella voce relativa al metilprednisolone.

    (5)

    A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

    (6)

    Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per il metilprednisolone per gli equidi e di estrapolare l'LMR per il metilprednisolone da latte bovino a latte equino.

    (7)

    La voce relativa al metilprednisolone di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificata per includervi l'LMR per gli equidi in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

    (8)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «metilprednisolone» è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Metilprednisolone

    Metilprednisolone

    Equidi

    10 μg/kg

    10 μg/kg

    10 μg/kg

    10 μg/kg

    2 μg/kg

    Muscolo

    Grasso

    Fegato

    Rene

    Latte

    NESSUNA

    Corticoidi/Glucocorticoidi»

    Bovini

    10 μg/kg

    10 μg/kg

    10 μg/kg

    10 μg/kg

    2 μg/kg

    Muscolo

    Grasso

    Fegato

    Rene

    Latte

    NESSUNA


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