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Document 32011R1337

Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 347 del 30.12.2011, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32018R1091

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1337/oj

30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1337/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (2), e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (3), sono stati oggetto di numerose modifiche. Vista l’attuale necessità di ulteriori modifiche e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza e conformemente al nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione dell’Unione e a migliorare la regolamentazione, sostituire tali atti con un atto unico.

(2)

Per assolvere il compito assegnatole dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla legislazione dell’Unione che disciplina l’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, la Commissione ha bisogno di essere informata esattamente sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di colture permanenti nell’Unione. Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le vengano regolarmente trasmessi ogni cinque anni dati sulle colture permanenti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (4), definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee sulle colture permanenti. Detto regolamento prescrive, in particolare, la conformità con i principi dell’indipendenza professionale, dell’imparzialità, dell’obiettività, dell’affidabilità, del segreto statistico e dell’efficienza economica.

(4)

È necessario consolidare la cooperazione tra le autorità che concorrono all’elaborazione e alla pubblicazione delle statistiche europee.

(5)

In sede di preparazione ed elaborazione delle statistiche europee, è opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori pratiche a livello internazionale.

(6)

È opportuno disporre di statistiche strutturali sulle colture permanenti per garantire che il potenziale di produzione e la situazione del mercato possano essere monitorati. Oltre che dalle informazioni fornite nel contesto dell’organizzazione comune del mercato, è essenziale disporre dei dati disaggregati di statistiche per regione. È opportuno quindi che gli Stati membri raccolgano tali informazioni e le comunichino alla Commissione a date fisse.

(7)

Le statistiche strutturali sulle colture permanenti sono essenziali per la gestione dei mercati a livello dell’Unione. È essenziale che anche le statistiche strutturali sulle colture permanenti siano disciplinate, oltre alle statistiche annuali sulle superfici e sulla produzione disciplinate da altri atti legislativi dell’Unione in materia di statistiche.

(8)

Per evitare l’istituzione di oneri inutili per le aziende agricole e le amministrazioni, è opportuno stabilire soglie che escludano le unità non rilevanti dalle unità di base rispetto alle quali devono essere raccolte le statistiche sulle colture permanenti.

(9)

Per garantire l’armonizzazione dei dati, è necessario stabilire chiaramente le definizioni più importanti, i periodi di riferimento e i requisiti di precisione da applicare nella produzione delle statistiche sulle colture permanenti.

(10)

Affinché gli utilizzatori possano disporre delle statistiche in tempo utile, è opportuno fissare i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione.

(11)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (5), tutte le statistiche dello Stato membro trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriale devono basarsi sulla classificazione NUTS. Di conseguenza, perché le statistiche regionali sulle colture permanenti siano comparabili, le unità territoriali dovrebbero essere definite secondo la classificazione NUTS. Tuttavia, dato che per la buona gestione del settore vitivinicolo sono necessarie altre disaggregazioni territoriali, per tale settore possono essere specificate unità territoriali diverse.

(12)

Relazioni metodologiche e relazioni sulla qualità, essenziali per valutare la qualità dei dati e analizzare i risultati, dovrebbero quindi essere trasmesse periodicamente.

(13)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Al fine di garantire una corretta transizione dal regime applicabile a norma della direttiva 2001/109/CE, il presente regolamento dovrebbe consentire la concessione di una deroga agli Stati membri nel caso in cui l’applicazione del presente regolamento ai loro sistemi nazionali di statistica richiedesse notevoli adeguamenti e fosse suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico.

(15)

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d’età di cui all’allegato I e delle variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all’allegato II, salvo per quanto riguarda la natura facoltativa delle informazioni richieste. È particolarmente importante che, nel quadro delle sue attività preparatorie, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(17)

È opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 357/79 e la direttiva 2001/109/CE.

(18)

Al fine di garantire la continuità delle attività di cui al quadro di riferimento per le statistiche europee sulle colture permanenti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(19)

Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle seguenti colture permanenti:

a)

meli che producono mele da tavola;

b)

meli destinati alla trasformazione industriale;

c)

peri da che producono pere tavola;

d)

peri destinati alla trasformazione industriale;

e)

albicocchi;

f)

peschi che producono pesche da tavola;

g)

peschi destinati alla trasformazione industriale;

h)

aranci;

i)

agrumi a piccoli frutti;

j)

limoni;

k)

olivi;

l)

viti destinate alla produzione di uve da tavola;

m)

viti destinate a fini diversi.

2.   La produzione di statistiche europee sulle colture permanenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d), g) e l), è facoltativa per gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «colture permanenti»: coltivazioni fuori avvicendamento, diverse dai prati permanenti e dai pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti;

2)   «parcella piantata»: una parcella agricola, quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (7), coltivata a colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento;

3)   «superficie piantata»: la superficie delle parcelle occupata da una piantagione omogenea di una data coltura permanente, arrotondata a 0,1 ettaro (ha);

4)   «anno del raccolto»: l’anno civile in cui ha inizio la raccolta;

5)   «densità»: il numero di piante per ettaro;

6)   «periodo abituale di impianto»: il periodo dell’anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell’anno successivo;

7)   «anno di impianto»: il primo anno nel quale la pianta presenta uno sviluppo vegetativo dopo la messa a dimora nel luogo di produzione definitivo;

8)   «età»: il numero di anni a partire dall’anno d’impianto, considerato l’anno 1;

9)   «meli che producono mele da tavola, peri che producono pere da tavola e peschi che producono pesche da tavola»: piantagioni di meli, di peri e di peschi, esclusi quelli specificamente destinati alla trasformazione industriale. Qualora risulti impossibile individuare le piantagioni destinate alla trasformazione industriale, le relative superfici rientrano nella presente categoria;

10)   «viti destinate ad altri fini»: l’intera superficie vitata da includere nello schedario viticolo come stabilito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (8);

11)   «uve a duplice attitudine»: uve ottenute da varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti realizzata dagli Stati membri a norma dell’articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9), che sono prodotte, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino;

12)   «colture consociate»: la combinazione di colture che occupano simultaneamente la stessa parcella.

Articolo 3

Copertura

1.   Le statistiche da fornire per le colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), dell’articolo 1 sono rappresentative di almeno il 95 % della superficie totale piantata la cui produzione è esclusivamente o principalmente destinata al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le aziende la cui superficie è inferiore alla soglia di 0,2 ha di ciascuna coltura permanente la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuno Stato membro. Se la superficie occupata da tali aziende è inferiore al 5 % della superficie piantata totale della singola coltura, gli Stati membri possono innalzare la soglia in questione purché ciò non comporti l’esclusione di oltre il 5 % in più della superficie piantata totale della singola coltura.

3.   La superficie delle colture consociate è ripartita tra le diverse colture in proporzione alla superficie occupata da ciascuna di esse.

4.   Le statistiche sulla coltura permanente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento sono fornite utilizzando i dati disponibili contenuti nello schedario viticolo di cui all’articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.

Articolo 4

Produzione dei dati

1.   Salvo che sia stata esercitata la facoltà di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 1 000 ha di ciascuna coltura individuale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), producono, nel corso del 2012 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato I.

2.   Gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 500 ha di ciascuna coltura individuale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), producono nel corso del 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato II.

3.   Per tener conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alla modifica:

della disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d’età di cui all’allegato I, e

delle variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all’allegato II,

salvo per quanto riguarda la natura facoltativa delle informazioni richieste.

Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

Articolo 5

Anno di riferimento

1.   Il primo anno di riferimento per i dati di cui all’allegato I per quanto riguarda le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), è il 2012.

2.   Il primo anno di riferimento per i dati di cui all’allegato II per quanto riguarda le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), è il 2015.

3.   Le statistiche sulle colture permanenti fornite riguardano la superficie piantata dopo l’abituale periodo di impianto.

Articolo 6

Requisiti di precisione

1.   Gli Stati membri che effettuano indagini a campione per ottenere le statistiche sulle colture permanenti adottano tutte le misure necessarie per far sì che il coefficiente di variazione dei dati della superficie piantata per ciascuna delle colture di cui all’articolo 1, paragrafo 1 non superi, a livello nazionale, il 3 %.

2.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini si accertano che la qualità delle informazioni così ottenute sia almeno pari a quella delle informazioni ricavate da indagini statistiche.

3.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare una fonte amministrativa per fornire le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), ne informano in anticipo la Commissione e forniscono precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

Articolo 7

Statistiche regionali

1.   I dati relativi alle statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente regolamento e ulteriormente precisati nell’allegato I del presente regolamento, sono disaggregati per unità territoriali NUTS 1 quali definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003, salvo qualora nell’allegato I del presente regolamento sia specificata una disaggregazione meno dettagliata.

2.   I dati relativi alle statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento e ulteriormente precisati nell’allegato II del presente regolamento, sono disaggregati per unità territoriali NUTS 2, quali definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003, salvo qualora nell’allegato II del presente regolamento sia specificata una disaggregazione meno dettagliata.

Articolo 8

Trasmissione alla Commissione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati I e II entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.

2.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione relativi al formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II. Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Relazione metodologica e relazione sulla qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Entro il 30 settembre 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente regolamento.

3.   Entro il 30 settembre 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati pervenuti e sui metodi impiegati per le statistiche sulla coltura permanente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento.

4.   Le relazioni descrivono:

a)

l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;

b)

il livello di precisione e la copertura raggiunti per le indagini per campione di cui al presente regolamento; e

c)

la qualità delle fonti utilizzate, diverse dalle indagini, sulla base dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che possano influenzare sensibilmente le statistiche sulle colture permanenti al più tardi tre mesi prima dell’entrata in vigore della modifica in questione.

6.   È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Deroga

1.   Nel caso in cui l’applicazione del presente regolamento al sistema nazionale di statistica di un determinato Stato membro richieda notevoli adeguamenti e sia suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico per quanto riguarda le colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), la Commissione può adottare atti di esecuzione concedendo una deroga alla sua applicazione nello Stato membro in questione fino al 31 dicembre 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 1o febbraio 2012.

3.   Gli Stati membri che beneficiano di una deroga continuano ad applicare la direttiva 2001/109/CE.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall’articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un comitato permanente di statistica agraria (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Riesame

Entro il 31 dicembre 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, nell’ambito di tale riesame, valuta se è necessario produrre tutti i dati di cui all’articolo 4. Qualora la Commissione ritenga che alcuni dei dati in questione non siano più necessari, essa ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 11, che sopprimano taluni dati dagli allegati I e II.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 357/79 e la direttiva 2001/109/CE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2012.

I riferimenti al regolamento e alla direttiva abrogati s’intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 14 del presente regolamento, la direttiva 2001/109/CE resta di applicazione alle condizioni di cui all’articolo 10.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2011.

(2)  GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

(3)  GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

(4)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(5)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(8)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(9)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(10)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

Dati statistici sui frutteti e sugli oliveti

1.   Disaggregazione delle specie per «gruppi»

Specie

Disaggregazione

Meli che producono mele da tavola

Gruppo Boskoop rouge

Gruppo Braeburn

Gruppo Cox Orange

Gruppo Cripps Pink

Gruppo Elstar

Gruppo Fuji

Gruppo Gala

Gruppo Golden Delicious

Gruppo Granny Smith

Gruppo Idared

Gruppo Jonagold/Jonagored

Gruppo Morgenduft

Gruppo Red Delicious

Gruppo Reinette blanche du Canada

Gruppo Shampion

Gruppo Lobo

Gruppo Pinova

Altri

Meli destinati alla trasformazione industriale (facoltativo)

Peri che producono pere da tavola

Gruppo Conference

Gruppo William

Gruppo Abate

Gruppo Rocha

Gruppo Coscia-Ercolini

Gruppo Guyot

Gruppo Blanquilla

Gruppo Decana

Gruppo Kaiser

Altri

Peri destinati alla trasformazione industriale (facoltativo)

Peschi che producono pesche da tavola

Pesche diverse dalle nettarine e pesche destinate alla trasformazione

Polpa gialla

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Polpa bianca

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Pesche Doughnut

Nettarine

Polpa gialla

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Polpa bianca

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Peschi destinati alla trasformazione industriale (compreso il gruppo Pavie) (facoltativo)

Albicocchi

Molto precoci: raccolta fino al 31 maggio

Precoci: raccolta tra il 1o e il 30 giugno

Medie: raccolta tra il 1o e il 31 luglio

Tardive: raccolta dopo il 1o agosto

Aranci

Navel

Precoci: raccolto tra ottobre e gennaio

Medie: raccolta tra dicembre e marzo

Tardive: raccolta tra gennaio e maggio

Blancas

Precoci: raccolta tra dicembre e marzo

Tardive: raccolta tra marzo e maggio

Sanguine

Altri

Agrumi a piccoli frutti

Satsumas

Mandarini satsuma extra precoci: raccolta tra settembre e novembre

Altri mandarini satsuma: raccolta tra ottobre e dicembre

Clementine

Clementine precoci: raccolta tra settembre e dicembre

Clementine medie: raccolta tra novembre e gennaio

Clementine tardive: raccolta tra gennaio e marzo

Altri piccoli agrumi compresi gli ibridi

Limoni

Varietà d’inverno: raccolta tra ottobre e aprile

Varietà d’estate: raccolta tra febbraio e settembre

Olivi

Per olive da tavola, olive da olio o a duplice attitudine

Viti per uve da tavola (facoltativo)

 

Bianche

Apirene

Normali

Rosse

Apirene

Normali

2.   Classi di densità

 

Classi di densità

Meli e peri

Peschi, peschi noci e albicocchi

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Olivi

Viti per uve da tavola

Densità (in numero di alberi/ettaro)

1

< 400

< 600

< 250

< 140

< 1 000

2

400-1 599

600-1 199

250-499

140-399

1 000-1 499

3

1 600-3 199

≥ 1 200

500-749

≥ 400

≥ 1 500

4

≥ 3 200

 

≥ 750

 

 

3.   Classi d’età

 

Classi d’età

Meli e peri

Peschi, peschi noci e albicocchi

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Olivi

Viti per uve da tavola

Età (numero di anni dall’anno di impianto)

1

0-4

0-4

0-4

0-4

0-3

2

5-14

5-14

5-14

5-11

3-9

3

15-24

15 e oltre

15-24

12-49

9-19

4

25 e oltre

 

25 e oltre

50 e oltre

20 e oltre

4.   Sintesi

4.1.   Superficie per classi di età e classi di densità, per ciascuna specie a livello nazionale

Stato membro:

Specie:

 

Totale

Classe d’età 1

Classe d’età 2

Classe d’età 3

Classe d’età 4

Totale

 

 

 

 

 

Classe di densità 1

 

 

 

 

 

Classe di densità 2

 

 

 

 

 

Classe di densità 3

 

 

 

 

 

Classe di densità 4

 

 

 

 

 


4.2.   Superficie per classi di età e per regioni, per ciascuna specie e ciascun gruppo (senza disaggregazione per classe di densità)

Stato membro:

Specie:

Gruppo:

 

Totale

Classe d’età 1

Classe d’età 2

Classe d’età 3

Classe d’età 4

Totale

 

 

 

 

 

Regione (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3.   Superficie per classi di età e per regioni, per ciascuna specie e ciascun gruppo (senza disaggregazione per classe di età)

Stato membro:

Specie:

Gruppo:

 

Totale

Classe di densità 1

Classe di densità 2

Classe di densità 3

Classe di densità 4

Totale

 

 

 

 

 

Regione (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Dati statistici sui vigneti

Significato delle abbreviazioni:

—   N.— numero

—   Az. o az.— azienda

—   Ha o ha— ettaro

—   Rso— rosso/rosato

—   Bco o bco— bianco

—   nca— non classificato altrove

—   DOP— denominazione d’origine protetta

—   IGP— indicazione geografica protetta

Tabella 1:   Aziende viticole per tipo di produzione  (1)

Variabili/caratteristiche

N. az.

Superficie

(ha)

Superficie vitata, totale (in produzione/non ancora in produzione)

Totale

 

 

Superficie vitata in produzione, piantata a:

varietà di uve da vino

 

 

di cui adatte alla produzione di vini DOP

 

 

adatte alla produzione di vini IGP

 

 

adatte alla produzione di vini non DOP o IGP

 

 

uve a duplice attitudine

 

 

uva passa

 

 

Totale

 

 

Superficie vitata non ancora in produzione, piantata a:

uve da vino (comprese le uve a duplice attitudine)

 

 

di cui adatte alla produzione di vini DOP

 

 

adatte alla produzione di vini IGP

 

 

adatte alla produzione di vini non DOP o IGP

 

 

uve a duplice attitudine

 

 

uva passa

 

 

Totale

 

 

Superfici vitate (in produzione/non ancora in produzione) destinate alla produzione di:

materiale di propagazione della vite

 

 

altre viti non classificate altrove (nca)

 

 

Tabella 2:   Aziende viticole per classe di dimensione a livello nazionale

Tabella 2.1:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di

(ha)

N. az.

Superficie

(ha)

< 0,10 (2)

 

 

0,10 - < 0,50

 

 

0,50 - < 1

 

 

1 - < 3

 

 

3 - < 5

 

 

5 - < 10

 

 

≥ 10

 

 

Tabella 2.2:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino — Totale

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.1:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino adatte alla produzione di vini DOP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.2:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino adatte alla produzione di vini IGP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.3:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino a duplice attitudine — Totale

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.4:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve destinate alla produzione di vini non DOP e/o IGP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.3:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve destinate alla produzione di uva passa

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.4:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti non classificate altrove (nca).

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 3:   Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione a livello nazionale

Classe di dimensione (in colonna): vedere le righe della tabella 2 (< 0,1 ha/0,10 - < 0,50 ha/ecc.).

Grado di specializzazione

< 0,10 ha

N. az.

Superficie

(ha)

N. az.

Superficie

(ha)

Aziende con vigneti, di cui

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola,

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini non DOP e/o IGP

 

 

 

 

soltanto vini DOP

 

 

 

 

soltanto vini IGP

 

 

 

 

vini DOP e IGP

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini non DOP e/o IGP

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini

 

 

 

 

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa

 

 

 

 

Aziende con altre superfici vitate

 

 

 

 

Aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione

 

 

 

 

Tabella 4:   Principali varietà di viti  (3)

La disaggregazione dei dati andrebbe fornita unicamente quando la superficie totale della varietà è pari quanto meno a 500 ha.

Le varietà da indicare nelle tabelle sono quelle figuranti nell’elenco delle varietà principali e delle superfici corrispondenti comunicate ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (4) (allegato XIII, tabella 16).

Classi d’età da utilizzare:

 

< 3 anni

 

3-9 anni

 

10-29 anni

 

≥ 30 anni

Principali varietà di viti per uve da vino per classe d’età

Varietà di viti

< 3 anni

N. az.

Superficie

(ha)

N. az.

Superficie

(ha)

Aziende con vigneti, di cui

 

 

 

 

1.

varietà rosse, totale, di cui

 

 

 

 

1.1.

di cui di varietà 1

 

 

 

 

1.2.

di cui di varietà 2

 

 

 

 

1.3.

di cui di varietà …

 

 

 

 

 

 

 

 

1.N. di cui altre varietà miste rosse

 

 

 

 

2.

varietà bianche, totale,

 

 

 

 

2.1.

di cui di varietà 1

 

 

 

 

2.2.

di cui di varietà 2

 

 

 

 

2.3.

di cui di varietà …

 

 

 

 

 

 

 

 

2.N. di cui altre varietà bianche miste

 

 

 

 

3.

varietà di diversi colori, totale,

 

 

 

 

3.1.

di cui di varietà 1

 

 

 

 

3.2.

di cui di varietà 2

 

 

 

 

3.3.

di cui di varietà …

 

 

 

 

 

 

 

 

3.N. di cui altre varietà miste di altri diversi colori

 

 

 

 

4.

varietà di colore non specificato

 

 

 

 


(1)  Stati membri interessati dalla disaggregazione regionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(2)  Soltanto per gli Stati membri interessati.

(3)  Stati membri interessati dalla disaggregazione regionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(4)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


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