EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0721

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 novembre 2011 , che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 7770]

GU L 287 del 4.11.2011, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/721/oj

4.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2011) 7770]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/721/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente di allevamento per ettaro per anno che uno Stato membro intende applicare non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi, quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(2)

L’Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE in relazione alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione dell’Italia di consentire, nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, l’applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e da effluenti suini trattati in aziende agricole con almeno il 70 % di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto. Si stima che nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto vi siano circa 10 313 allevamenti di bovini e 1 241 allevamenti di suini potenziali beneficiari della deroga, corrispondenti rispettivamente al 15,9 % e 9,7 % degli allevamenti complessivi di bovini e suini nelle stesse regioni, al 10,7 % della superficie agricola utilizzata, al 29,1 % dei bovini da latte e al 49,3 % dei suini nelle medesime regioni. Possono inoltre presentare domanda di deroga anche le aziende dedite alla coltura di seminativi.

(4)

La normativa che attua la direttiva 91/676/CEE e che istituisce i programmi d’azione in Emilia Romagna (decisione n. 1273/2011 del 5.9.2011), Lombardia (decisione n. IX/2208 del 14.9.2011), Piemonte (decisione 18-2612 del 19.9.2011) e Veneto (decisione n. 1150 del 26.7.2011), è stata adottata e si applica in combinato disposto con la presente decisione per il periodo 2012-2015.

(5)

Le zone vulnerabili designate cui sono applicabili i programmi d’azione interessano circa il 63 % della superficie agricola utilizzata (SAU) in Emilia Romagna, l’82 % in Lombardia, il 38 % in Piemonte e l’87 % in Veneto.

(6)

I dati relativi alla qualità dell’acqua presentati mostrano che nell’89 % delle acque sotterranee nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, la concentrazione di nitrati è inferiore a 50 mg/l, mentre il 63 % presenta una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, la concentrazione media di nitrati è inferiore a 25 mg/l in oltre il 98 % dei siti di monitoraggio e in nessun caso supera 50 mg/l.

(7)

Le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto possiedono oltre il 70 % del patrimonio zootecnico in Italia: in particolare, il 67,1 % dei bovini da latte, il 60,6 % degli altri bovini, l’81 % dei suini e il 79,4 % degli avicoli. I dati relativi ai capi di bestiame per il periodo 1982-2007 evidenziano una tendenza alla diminuzione, mediamente pari al 20 % nelle quattro regioni.

(8)

Nel periodo 1979-2008 è diminuito il consumo di azoto chimico e di fertilizzanti a base di fosforo minerale; il consumo di quest’ultimo è stato ridotto del 70 %.

(9)

Le superfici prative, il mais, l’insilato di mais e i cereali vernini occupano circa il 53 % della superficie agricola totale in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

(10)

Dai documenti giustificativi trasmessi nel quadro della richiesta di deroga risulta che il quantitativo annuo proposto di 250 kg di azoto da effluenti bovini e da effluenti suini trattati per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi quali un grado elevato di precipitazioni nette, la presenza di stagioni di crescita prolungate e l’elevata produttività delle colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(11)

Avendo esaminato la richiesta presentata, la Commissione ritiene che il quantitativo annuo proposto di 250 kg di azoto per ettaro da effluenti bovini e da effluenti suini trattati non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Italia, con lettere del 10 marzo 2011 e del 28 luglio 2011, relativamente alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o no l’allevamento;

b)

«parcella», un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

c)

«superficie prativa», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere si riferisce a un periodo inferiore a 4 anni);

d)

«mais a maturazione tardiva», il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all’inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni;

e)

«mais o sorgo seguito da erbaio invernale», il mais medio-tardivo o il mais precoce o il sorgo seguiti da erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale invernale;

f)

«cereale vernino seguito da erbaio estivo», il frumento, l’orzo o il triticale, seguiti da erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico;

g)

«colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto», i prati, il mais tardivo, il mais o il sorgo seguiti da erbaio invernale e cereali vernini seguiti da erbaio estivo;

h)

«effluente bovino», l’effluente escreto da bestiame bovino, incluso quello escreto dagli animali durante il pascolo e sotto forma trattata;

i)

«trattamento dell’effluente», il processo di trattamento di separazione dell’effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, realizzato per migliorarne l’applicazione sui suoli e aumentare il recupero dell’azoto e del fosforo;

j)

«effluente trattato», la frazione liquida derivante dal trattamento dell’effluente suino, con un rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) almeno pari a 2,5;

k)

«effluente trattato con rimozione dell’azoto», l’effluente trattato con un contenuto di azoto inferiore al 30 % rispetto al contenuto di azoto dell’effluente suino non trattato;

l)

«suoli con basso contenuto di sostanza organica», i suoli aventi un contenuto di carbonio inferiore al 2 % nei primi 30 centimetri di suolo;

m)

«suoli non salini e a bassa salinità», suoli la cui conducibilità elettrica in estratto a pasta satura ECe è inferiore a 4 mS/cm o la cui conducibilità elettrica in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2 è inferiore a 1 ms/cm, oppure le zone definite come sicuramente non a rischio di salinizzazione, conformemente a quanto indicato sulla mappa dei suoli definita a livello regionale;

n)

«efficienza di utilizzo dell’azoto», la percentuale dell’azoto totale applicato sotto forma di effluente di allevamento, disponibile per le colture durante l’anno di applicazione.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole la cui superficie è coltivata per almeno il 70 % a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Articolo 4

Domanda e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione devono presentare richiesta alle autorità competenti entro il 15 febbraio ogni anno.

2.   La richiesta annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5

Trattamento dell’effluente

1.   Gli agricoltori beneficiari di una deroga per l’applicazione di effluente trattato di suini sono tenuti a notificare ogni anno alle autorità competenti le informazioni in appresso:

a)

il tipo di trattamento dell’effluente;

b)

la capacità e le principali caratteristiche dell’impianto di trattamento, compresa la sua efficienza;

c)

il quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento;

d)

il quantitativo, la composizione, compresa l’indicazione del contenuto di azoto e di fosforo, nonché la destinazione della frazione solida;

e)

il quantitativo, la composizione, compresa l’indicazione del contenuto di azoto e di fosforo, nonché la destinazione dell’effluente trattato;

f)

la stima delle perdite gassose durante il trattamento.

2.   La frazione solida derivante dal trattamento dell’effluente deve essere stabilizzata al fine di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare la disponibilità dell’azoto e del fosforo per le colture. Il prodotto che ne risulta non deve essere applicato nelle aziende agricole beneficiarie della deroga. Le autorità competenti devono adottare misure atte a incoraggiare l’uso della frazione solida stabilizzata su suoli a basso contenuto di sostanza organica. Tali suoli sono indicati nelle mappe elaborate a livello regionale e messe a disposizione degli agricoltori.

3.   Le autorità competenti definiscono le metodologie per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni della composizione e l’efficienza del trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.

4.   L’ammoniaca e le altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente devono essere monitorate dalle autorità competenti in siti di rilevamento rappresentativi di ciascuna tecnica di trattamento. Sulla base dei risultati del monitoraggio, le autorità competenti devono stabilire un inventario delle emissioni.

Articolo 6

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente bovino, incluso quello deposto dagli animali stessi, e di effluente trattato applicato ogni anno nelle aziende agricole beneficiarie di una deroga non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 12.

2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per la coltura in questione. Esso deve tenere in considerazione l’apporto di azoto del suolo e l’accresciuta disponibilità di azoto fornito dall’effluente di allevamento, derivata dal trattamento dello stesso. Non deve superare i limiti massimi d’applicazione, fissati nel programma d’azione applicabile all’azienda agricola.

3.   L’apporto complessivo di fosforo non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura in questione e deve tenere conto del fosforo fornito dal suolo. Le aziende agricole beneficiarie di una deroga non devono applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti chimici.

4.   Ogni anno entro il 15 febbraio ciascuna azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola, nonché le applicazioni previste di effluente di allevamento e di fertilizzanti minerali.

Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume e il tipo di stoccaggio degli effluenti zootecnici disponibile;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente zootecnico prodotto nell’azienda;

c)

descrizione del trattamento dell’effluente zootecnico e caratteristiche dell’effluente trattato, se del caso;

d)

quantitativo, tipo e caratteristiche dell’effluente zootecnico consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

rotazione delle colture e superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto e parcelle con altre colture;

f)

rese previste per ciascuna coltura praticata, secondo la disponibilità di nutrienti e acqua, nonché le condizioni locali, quali clima, tipo di suolo ecc.;

g)

fabbisogno stimato di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;

h)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente zootecnico da applicare su ciascuna parcella;

i)

calcolo dell’azoto da fertilizzanti chimici da applicare su ciascuna parcella;

j)

stima del quantitativo di acqua necessario all’irrigazione e indicazione esatta della fonte di approvvigionamento idrico; il piano deve comprendere l’autorizzazione al prelievo idrico o il contratto per l’uso delle acque concluso con il pertinente consorzio irriguo o la mappa che indica che l’azienda agricola è situata in una zona ove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica).

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

5.   Ogni azienda deve tenere un registro delle applicazioni di fertilizzanti su ciascuna parcella, nel quale sono indicati i quantitativi applicati e i tempi di applicazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti chimici.

6.   Deve essere disponibile presso l’azienda agricola l’autorizzazione al prelievo idrico o il contratto per l’uso delle acque concluso con il pertinente consorzio irriguo o la mappa che indica che l’azienda agricola è situata in una zona ove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica). Il quantitativo di acqua autorizzato o oggetto di contratto, se del caso, deve essere sufficiente per raggiungere le rese ottenibili per le colture in questione in assenza di vincoli di disponibilità idrica.

7.   Devono essere disponibili in ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga i risultati delle analisi relative al contenuto di azoto e fosforo nel suolo. Occorre effettuare il campionamento e l’analisi di fosforo e azoto entro il 1o giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area dell’azienda agricola omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di suolo agricolo.

8.   Gli effluenti di allevamento applicati presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono avere un’efficienza di utilizzo dell’azoto non inferiore al 65 % per i liquami e al 50 % per l’effluente solido.

9.   Presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga, gli effluenti di allevamento e i fertilizzanti chimici non possono essere applicati dopo il 1o novembre.

10.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l’azoto prodotto da effluente di bestiame al pascolo, sono applicati entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine, le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono disporre di un’adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti di allevamento, in grado di coprire almeno i periodi durante i quali l’applicazione di effluente zootecnico non è consentita.

11.   L’effluente liquido, compresi l’effluente trattato e i liquami, è applicato mediante tecniche di applicazione atte a contenere le emissioni in atmosfera. L’effluente solido è interrato entro 24 ore.

12.   Al fine di proteggere i suoli dal rischio di salinizzazione, l’utilizzo di effluenti trattati con rimozione dell’azoto è consentito solo su suoli non salini o a bassa salinità. A tal fine, gli agricoltori che intendono applicare effluenti trattati con rimozione dell’azoto misurano ogni quattro anni la conducibilità elettrica sulle parcelle destinatarie dell’applicazione e allegano i risultati delle misurazioni alla domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Le autorità competenti stabiliscono un protocollo per la misura della conducibilità elettrica, destinato agli agricoltori. Le autorità competenti stilano le mappe delle zone a rischio di salinizzazione.

Articolo 7

Gestione dei terreni

Gli agricoltori beneficiari di una deroga garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

almeno il 70 % della superficie dell’azienda agricola deve essere coltivata con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto;

b)

i prati temporanei sono arati in primavera;

c)

i prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50 % di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico;

d)

il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso);

e)

l’erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;

f)

l’erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;

g)

una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura dei prati permanenti.

Articolo 8

Altre misure

1.   Le autorità competenti garantiscono che le deroghe concesse per l’applicazione dell’effluente trattato sono compatibili con la capacità degli impianti di trattamento dell’effluente.

2.   Le autorità competenti garantiscono che ciascuna deroga concessa è compatibile con l’uso dell’acqua autorizzato presso l’azienda agricola beneficiaria della deroga.

Articolo 9

Misure relative al trasporto di effluente zootecnico

1.   Le autorità competenti dispongono perché il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico o per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali si precisano il luogo di origine e la destinazione. La registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico è obbligatoria per i trasporti superiori a 30 km.

2.   Le autorità competenti dispongono perché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.

3.   Le autorità competenti dispongono perché l’effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell’effluente zootecnico siano analizzate in merito al loro contenuto di azoto e fosforo. Le analisi sono eseguite da laboratori riconosciuti. I risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all’agricoltore destinatario dell’effluente. Ciascun trasporto è corredato di un certificato di analisi.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti elaborano e aggiornano ogni anno mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché mappe che mostrano l’utilizzo del suolo a livello locale. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga sono raccolti e aggiornati ogni anno.

2.   È istituita e mantenuta in uso una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e per le falde superficiali, al fine di valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. Il progetto di rete di monitoraggio è presentato alla Commissione. Durante il periodo di applicazione della presente decisione, il numero iniziale di siti di monitoraggio non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata.

3.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili, la cui identificazione spetta alle competenti autorità.

4.   Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nell’acqua del suolo, di azoto minerale nel profilo del suolo e dati sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo attraverso la zona del suolo esplorata dalle radici verso le acque sotterranee e per dilavamento superficiale e sottosuperficiale; tali siti di monitoraggio devono interessare sia aziende in regime di deroga sia aziende non beneficiarie della deroga. I siti di monitoraggio devono comprendere i principali tipi di suoli, pratiche di fertilizzazione e colture. Il progetto di rete di monitoraggio deve essere presentato alla Commissione. Il numero iniziale di siti di monitoraggio non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata durante il periodo di applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Verifiche

1.   Le autorità competenti garantiscono che tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono rispettate, il richiedente la deroga ne deve essere informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.

2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato su un’analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali a carattere generale ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga.

3.   Le autorità competenti garantiscono che sono effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluenti zootecnici, sulla base di un’analisi di rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli devono comprendere almeno la verifica dei documenti di accompagnamento, la verifica del luogo di origine dell’effluente e della destinazione dello stesso, nonché il campionamento dell’effluente trasportato.

4.   Le autorità competenti devono disporre dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della presente decisione. Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. In particolare, gli agricoltori che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono esclusi dal regime di deroga l’anno successivo.

Articolo 12

Relazioni

Ogni anno entro dicembre, e nel 2015 entro settembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

la valutazione dell’attuazione della deroga, sulla base dei controlli a livello aziendale, dei controlli sul trasporto degli effluenti zootecnici, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;

b)

informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso l’ulteriore trattamento e l’utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati in merito alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato, nonché la destinazione finale delle frazioni solide;

c)

le mappe che indicano le zone a basso contenuto di sostanza organica, nonché le misure adottate al fine di promuovere l’uso della frazione solida stabilizzata sui suoli a basso contenuto di sostanza organica, di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

d)

le metodologie volte a determinare la composizione dell’effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l’efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

e)

l’inventario delle emissioni di ammoniaca e delle altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

f)

il protocollo stabilito per misurare la conducibilità elettrica e le mappe che indicano le zone affette da salinizzazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 12;

g)

le metodologie volte a verificare la compatibilità delle deroghe concesse con la capacità degli impianti di trattamento dell’effluente, di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

h)

le metodologie volte a verificare la compatibilità di ciascuna deroga concessa con il quantitativo d’acqua autorizzato nell’azienda agricola beneficiaria della deroga, di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

i)

le mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché le mappe che mostrano l’utilizzo del suolo a livello locale e dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1;

j)

i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché un’analisi dell’impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

k)

l’elenco dei corpi idrici più vulnerabili di cui all’articolo 10, paragrafo 3;

l)

sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 13

Applicazione

La presente decisione si applica in combinato disposto con i regolamenti che stabiliscono i programmi d’azione in Emilia Romagna (decisione n. 1273/2011 del 5.9.2011), Lombardia (decisione n. IX/2208 del 14.9.2011), Piemonte (decisione 18-2612 del 19.9.2011) e Veneto (decisione n. 1150 del 26.7.2011).

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Essa scade il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.


Top